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Sentenza 13 maggio 2024
Sentenza 13 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 13/05/2024, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2024 |
Testo completo
R.G. 144 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 144 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 19 febbraio 2024, introdotta da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Cinzia Castelli ed elettivamente domiciliato ed elettivamente domiciliato presso e nello Studio del Curatore in Prato, viale della Repubblica n. 237;
PARTE ATTRICE
Contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. Leonardo Pasquali ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, in Pisa, via
Sancasciani n. 23;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Revocatoria fallimentare.
Conclusioni
Per parte attrice: “«Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per la revocatoria fallimentare ex art. 67, primo comma, n. 2) L.F., ovvero la nullità, degli atti e delle cessioni descritte in narrativa e quindi l'inefficacia dei medesimi nei confronti del e per l'effetto Parte_1 condannare (C.F. e P.IVA ), con sede a Francolino di Carpiano (MI) 20074 - via del Controparte_1 P.IVA_2
Commercio 3/5, in persona del legale, alla restituzione, risarcimento del danno e/o pagamento in favore del
[...] della somma di € 148.362,01, o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia, oltre Parte_1 interessi al tasso legale dalla data di cessione alla data della domanda e al tasso ex art. 1284, 4° co., c.c. dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese e compensi e con liquidazione delle spese anche ex art. 96 c.p.c.». Si insiste nel chiedere la condanna di ex art. 96 c.p.c. per manifesta infondatezza della difesa, con importo da liquidarsi equitativamente CP_1 in misura non inferiore al doppio delle spese legali previste per lo scaglione di riferimento, valori medi (ossia € 28.206,00),
e ciò in aggiunta alla vittoria di spese e compensi”.
1 Per parte convenuta: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Prato, contrariis reiectis, “in via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione passiva della nel merito: respingere tutte le domande del Controparte_2 Parte_2 perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, per tutti i motivi esposti in premessa;
in via
[...] subordinata: in denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto chiesto nel merito, avendo previamente accertato e quindi dichiarato che la è creditrice del per la somma di Euro Controparte_2 Parte_2
27.464,89 comprensiva di interessi al tasso legale alla data del , disporre, anche ai sensi e per gli effetti di cui Parte_1 all'art. 56 della Legge Fallimentare, la compensazione di tali somme con le somme che in denegata ipotesi fossero riconosciute come dovute dalla alla in ogni caso: con vittoria di spese, competenze Controparte_2 Parte_1 di giudizio, rimborso spese forfettario 15%, I.v.a. e C.p.a. come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha convenuto Parte_3 dinnanzi all'intestato Tribunale chiedendo di accertare l'inefficacia, ex art. 67, Controparte_1
co. 2, L.F., degli atti di cessione del 13 luglio e 26 agosto 2020 con cui la società fallita le aveva trasferito alcuni dei crediti vantati nei confronti della società con condanna della Controparte_3 convenuta a restituire alla la somma di € 148.362,01, oltre interessi al tasso di cui all'art. Pt_4
1284, 4° co., c.c. dalla domanda al saldo.
A fondamento della domanda, ha allegato che: la società aveva svolto la propria attività nel Pt_3 settore dell'autotrasporto per conto di terzi, intrattenendo rapporti commerciali anche con
[...]
società del gruppo con i due atti del 13 luglio e 26 agosto 2020, CP_1 Controparte_3
la società si era riconosciuta debitrice di per la complessiva somma di euro Pt_3 CP_1
168.176,22, derivante dall'incasso di contrassegni per conto dei clienti della stessa , e CP_1
le aveva ceduto diversi crediti vantati nei confronti di , per un importo complessivo di CP_3
euro 148.362,01; il fallimento di era stato dichiarato dal Tribunale di Prato con sentenza n. Pt_3
40 del 28 giugno 2021.
Si è costituita chiedendo preliminarmente di dichiarare il difetto della propria CP_1 legittimazione passiva e nel merito, in via principale, il rigetto delle domande dell'attrice e, in ipotesi, di accertare l'esistenza di un controcredito di euro 27.464,89 nei confronti della convenuta, disponendo la compensazione delle rispettive ragioni.
A sostegno della difesa, ha allegato che: la società , partecipata al 100% da CP_1 CP_3
(oggi , svolgeva attività di trasposto e consegna di merci per conto di terzi,
[...] Controparte_4
con pagamento di contrassegno da parte del destinatario finale;
nell'ambito di tale attività, aveva concluso un contratto con , incaricata del trasporto della merce venduta dai clienti della Pt_3 [...]
e della riscossione dei relativi contrassegni;
il contratto vigente tra le parti riconosceva al CP_1
punto 5.2. che i valori incassati dai destinatari erano di esclusiva proprietà dei mittenti, con obbligo della di versarli ai venditori;
tuttavia, nel corso del rapporto la aveva Pt_3 Pt_3
2 ripetutamente omesso di rimborsare il denaro riscosso;
i venditori clienti di avevano, CP_1
dal canto loro, indirizzato le proprie pretese nei confronti di quest'ultima; a fronte alle richieste di adempimento di non aveva mosso contestazioni, né aveva CP_1 Parte_3
provveduto ai versamenti dovuti;
di conseguenza, aveva compensato gli importi dovuti CP_1
ai propri clienti con quelli portati dalle fatture emesse da , come previsto dalla Parte_3
clausola 8.8. del contratto, comunicandone l'esecuzione a quest'ultima; in ogni caso, all'epoca delle compensazioni e della cessione, non si era ancora manifestato alcun indice di insolvenza in capo alla società successivamente fallita, la quale vantava crediti nei confronti di terzi;
nell'ambito del rapporto contrattuale vigente tra le parti, infine, aveva a sua volta affidato ad una serie Pt_3 CP_1
di beni mobili da trasportare, secondo un tariffario standard, ma non aveva mai svolto la propria controprestazione.
Depositate le memorie istruttorie, all'udienza del 5 settembre 2023 il Giudice, rilevata d'ufficio la questione della nullità della cessione oggetto della domanda di revocatoria, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 101, co. 2 c.p.c.
Istruita la causa documentalmente, con le note depositate per l'udienza cartolare del 19 febbraio 2024, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni come in epigrafe e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando loro i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
****
1. Sulla legittimazione passiva di . CP_1
In via pregiudiziale deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta.
Va premesso che la legittimazione ad agire ed a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano la veste, rispettivamente, di soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla;
mentre attiene invece al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Ne consegue che trattasi di questione di
"legitimatio ad causam" nel (solo) caso in cui si faccia valere in via giurisdizionale un diritto rappresentato come altrui od oggetto della propria sfera di azione e di tutela, ma al di fuori del relativo modello legale tipico;
laddove attiene viceversa al merito della causa la controversia concernente la reale titolarità del diritto sostanziale fatto valere in giudizio, in ordine al quale trovano applicazione le regole in tema di preclusioni dettate per ciascun grado di giudizio (cfr. Cass., Sez. 1 - , Sentenza n.
7776 del 27/03/2017; v. anche Sez. 3 - , Ordinanza n. 32814 del 27/11/2023, Rv. 669522 – 01; Cass.,
Sez. L, Sentenza n. 17092 del 12/08/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8175 del 23/05/2012; Cass. Sez.
3 2, Sentenza n. 11747 del 20/05/2009; Cass. Sentenza n. 355 del 10/01/2008; Cass. Sentenza n. 11321 del 16/05/2007).
Quanto all'azione revocatoria, questa deve essere promossa nei confronti del soggetto che abbia beneficiato dell'atto o del pagamento di cui è domandata la revoca (arg. da Cass. Sez.
1 - Ordinanza
n. 13308 del 28/05/2018, Rv. 649161 – 01; conforme Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17668 del 28/07/2010,
Rv. 614352 - 01) che, nella prospettazione di parte attrice, coincide con la cessionaria dei crediti trasferiti con gli atti del 13 luglio e 26 agosto 2020, . CP_1
L'eccezione è perciò infondata, salvo l'accertamento, nel merito, della sussistenza dei presupposti per la revoca nei confronti della convenuta.
2. Sull'azione revocatoria.
Con l'azione revocatoria introdotta in questo giudizio, parte attrice ha chiesto di dichiarare inefficaci nei confronti della gli atti del 13 luglio e 26 agosto 2020 con i quali Pt_4 Parte_3
, riconosciutasi debitrice di le aveva ceduto crediti vantati nei confronti di
[...] CP_1
per un importo totale di euro € 148.362,01. CP_3
In base all'art. 67, co. 1, l. fall., applicabile ratione temporis, sono revocabili gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato di insolvenza.
Ne discende, che è onere della provare il pagamento anomalo nel periodo indicato (c.d. Pt_4
“periodo sospetto”), mentre sta alla parte convenuta in revocatoria dimostrare di non essere stata a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava il debitore all'epoca dell'atto.
2.1. Sul presupposto oggettivo.
Recentemente si è affermato che la nozione di mezzo anormale deve essere rapportata al parametro dei mezzi comunemente accettati nella partica commerciale, in un dato periodo temporale e rispetto ad una determinata zona di mercato, non esistendo intrinsecamente mezzi normali o anormali, poiché il giudizio in termini di anormalità dipende dalla dimensione e dal tipo di utilizzo che ne venga fatto
(cfr. Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26241 del 28/09/2021, Rv. 662507 – 01; in senso non dissimile anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17949 del 22/06/2023, Rv. 668014 – 01, secondo cui, in tema di azione revocatoria fallimentare, la normalità dell'atto estintivo di un debito pecuniario corrisponde a un dato oggettivo, da valutarsi alla stregua del fatto che il mezzo di pagamento utilizzato rientri o meno fra quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro).
Tradizionalmente si considerano come eseguiti con mezzi non normali tutti quei pagamenti che non sono effettuati con danaro o con titoli di credito considerati equivalenti al denaro, tanto dalla legge quanto dalla pratica commerciale e, in generale, tutti i meccanismi con cui si estingue in modo
4 indiretto il debito del fallito, attraverso atti estintivi usati per un fine diverso e ulteriore a quello tipico
(cfr. Sez. 1, Cass., Sentenza n. 506 del 14/01/2016, Rv. 638135 - 01).
Esempio tipico di mezzo anormale di pagamento è quello attuato mediante datio in solutum, a prescindere dallo strumento negoziale adottato dalle parti per il trasferimento (cfr. Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 3673 del 14/02/2018, Rv. 647884 - 01) ed è opinione prevalente che la cessione di credito, anche pro solvendo, effettuata con intento solutorio ricada nell'ambito di applicazione della norma, sottraendosene soltanto quando sia stata prevista come mezzo di estinzione del debito contestualmente al sorgere dell'obbligazione (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23261 del 31/10/2014,
Rv. 633056 – 01; v. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25284 del 11/11/2013, Rv. 628419 - 01).
Ed infatti, la cessione di credito, sostituendo (o aggiungendo) un debitore ad un altro, lascia il credito almeno temporaneamente insoddisfatto e si traduce, quindi, in un modo di estinzione dell'obbligazione solo potenziale, e comunque non di pronta soluzione, rispetto al quale risulta irrilevante l'eventuale conseguimento degli effetti sperati, trattandosi in ogni caso di un atto solutorio che non è considerato dalla legge né dalla prassi come un mezzo ordinario di pagamento (Cass. civ.
Sez. I Sent., 10/06/2011, n. 12736, rv. 618883: “La cessione di credito, che è negozio a causa variabile da ricercarsi in concreto, attraverso l'individuazione della reale finalità perseguita dalle parti, si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro o con titoli di credito considerati equivalenti e, pertanto, è soggetta all'azione revocatoria fallimentare, a norma dell'art.
67, primo comma, n. 2 legge fall. (applicabile nel testo "ratione temporis" vigente), se compiuta in funzione solutoria, cioè per estinguere un debito scaduto ed esigibile, sottraendosene, invece, quando essa sia stata stipulata a scopo di garanzia di un debito sorto contestualmente, dovendo peraltro intendersi la contestualità in senso eminentemente sostanziale e causale;
nè deroga al principio enunciato il riconoscimento della predetta funzione solutoria ove ricorra una contemporanea concessione di credito, allorchè questo venga utilizzato per estinguere una precedente passività, cioè un debito preesistente, scaduto ed esigibile”; v. anche Cass. civ. Sez. I Ord., 02/11/2017, n. 26063, rv. 645940-01; Cass. civ. Sez. I Sent., 27/04/2011, n. 9388, rv. 617893; Cass. civ. Sez. I, 29/07/2009,
n. 17683, rv. 609762; Cass. civ. Sez. I, 05/03/2007, n. 5057, rv. 595176).
Al riguardo, parte convenuta osserva che gli atti oggetto della richiesta di revocatoria non avevano funzione solutoria, in quanto destinati a ripianare il mancato versamento da parte di dei Pt_3
contrassegni incassati, i quali non erano parte del suo patrimonio, anche per espressa previsione contrattuale (cfr. clausola 5.2.: “Il DISTRIBUTORE riconosce e dà atto che tutti i valori incassati
(c.d. “contrassegni”) sono sempre e comunque incontestabilmente di esclusiva proprietà dei
MITTENTI”, doc. 3 parte convenuta). Ne conseguirebbe, nell'ottica di l'assenza di CP_1
una lesione della par condicio creditorum.
5 La tesi non è condivisibile.
Va premesso che l'obbligo del vettore ex art. 1692 c.c. di riscuotere gli assegni gravanti sulla cosa trasportata in forza della c.d. “clausola di assegno” non riveste rilevanza autonoma, ma si configura quale obbligo accessorio al contratto di trasporto, soggetto alla disciplina del mandato (cfr. Cass. Sez.
3, Sentenza n. 1272 del 29/01/2003). L'adempimento di tale obbligo richiede infatti l'esecuzione di un'attività giuridica (la riscossione delle somme), riconducibile al mandato in senso tecnico, diversa dall'attività materiale necessaria per l'adempimento all'obbligazione principale scaturente dal contratto di trasporto.
Non risulta, invece, applicabile la disciplina del contratto di deposito, non avendo il pagamento del contrassegno da parte del destinatario funzione di custodia, ma vera e propria funzione solutoria.
La riscossione delle somme da parte dei destinatari non ne comporta, in ogni caso, l'acquisto automatico in capo al preponente (sia esso il mandante ovvero i clienti di quest'ultima), CP_1 in quanto a norma dell'art. 1378 c.c. il trasferimento di cose determinate solo nel genere (quale è per sua natura il denaro) avviene soltanto mediante l'individuazione, ossia nel momento in cui la prestazione, originariamente indicata tramite il riferimento al mero genus, viene concretamente determinata attraverso la separazione o selezione delle res concrete da attribuire all'acquirente, verificandosi solo allora l'effetto traslativo che la conclusione dell'accordo non è sufficiente a produrre.
La natura fungibili del denaro esclude, dunque, che al caso di specie possa essere applicato l'art. 1706
c.c. che presuppone l'acquisto in proprietà al mandante delle cose mobili acquistate dal mandatario in esecuzione dell'incarico: la disposizione, infatti, non è applicabile alle cose mobili determinate soltanto nel genere, in quanto il trasferimento al mandatario avviene soltanto attraverso l'individuazione (cfr. Cass. civ. Sez. I, 11/06/1971, n. 1748).
Ne discende che mediante il pagamento ricevuto dal destinatario della merce consegnata dal vettore
, le somme venivano acquisite alla sfera giuridica di quest'ultimo, con obbligo di riversarle Pt_3
al mandante, in adempimento di una vera e propria obbligazione pecuniaria produttiva di interessi, secondo la disciplina degli artt. 1713 e 1714 c.c.
Peraltro, il rapporto di mandato risulta sussistere tra la committente e il vettore CP_1 Pt_3
e non invece a vantaggio dei mittenti, ossia i clienti di a cui il contratto riferisce la
[...] CP_1
proprietà dei valori incassati.
Né risulta applicabile al caso di specie la seconda parte dell'art 1378 c.c., laddove dispone che
“trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo ad un altro, l'individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere”. Il denaro riscosso dai destinatari finali, infatti, non è destinato, nell'economia del rapporto tra le parti ( e ), ad essere CP_1 Pt_3
6 l'oggetto del contratto di trasporto, formando soltanto il riferimento di un vero e proprio obbligo di rimborso a carico del vettore nei confronti del preponente (cfr. clausola 5.4.: “il DISTRIBUTORE si obbliga a rimborsare alla COMMITTENTE l'importo integrale dei valori incassati”).
L'espressa pattuizione di un obbligo di rimborso, del resto, costituisce proprio la ragione sostanziale alla base del riconoscimento di debito formalizzato con gli atti del 13 luglio e 26 agosto 2020 (doc. 3
e 4, parte attrice).
La clausola con cui riconosce che la proprietà dei valori incassati è dei mittenti, interpretata Pt_3
in maniera sistematica, alla luce del complessivo tenore degli impegni assunti, non comporta, allora, che il denaro incassato sia automaticamente trasferito dal destinatario al mittente (considerato che peraltro a ciò osterebbe l'art. 1378 c.c.), ma rafforza l'obbligo di rimborso che, infatti, viene assunto non nei confronti del mittente, ma della committente . CP_1
Ne discende la conferma della causa solutoria degli atti di cessione oggetto della domanda di revocatoria (peraltro ivi espressamente enunciata) e la lesione della par condicio creditorum per effetto di un pagamento da parte della società fallita effettuato con mezzi anormali entro l'anno dalla dichiarazione di fallimento, sopravvenuta il 28 giugno 2021 (doc. 5, parte attrice).
Merita aggiungere che, laddove fosse fondata la tesi di parte convenuta, ossia che i valori incassati erano di proprietà dei mittenti già al momento della consegna al vettore , ne discenderebbe Pt_3
la nullità degli atti di cessione impugnati, con conseguente obbligo di restituzione alla . Pt_4
Se, infatti, il denaro incassato dovesse considerarsi di proprietà dei mittenti, non potrebbe ravvisarsi
Con alcun obbligo da parte di nei confronti di L'atto di cessione perderebbe, allora, la sua Pt_3
connotazione solutoria, dovendosi ritenere privo di causa.
Se, invece, sempre secondo la prospettazione della società convenuta, l'obbligazione nei confronti di Con sorgesse dai pagamenti da questa effettuati nei confronti dei mittenti, troverebbe conferma la circostanza che era destinataria di un mero obbligo di rimborso a favore della committente, Pt_3
con conseguente astratta revocabilità dell'atto di cessione stipulato al fine di darvi adempimento.
Va poi, in ogni caso, escluso che la condotta di possa essere inquadrata nell'ambito Pt_3 dell'appropriazione indebita, ex art. 646 c.p., trattandosi di mero inadempimento contrattuale. Il reato in questione, del resto, è punito a titolo di dolo, ossia laddove l'agente abbia agito con la coscienza e volontà di appropriarsi del denaro altrui, aspetto da escludere nella vicenda in esame, proprio alla luce degli atti di cessione oggi impugnati, mediante i quali la società fallita aveva inteso adempiere, seppure in modo anomalo, alle proprie obbligazioni nei confronti di . CP_1
2.2. Sul presupposto soggettivo.
Per gli atti revocabili indicati dal primo comma dell'art. 67, l. fall., il Legislatore ha posto una presunzione iuris tantum di conoscenza dello stato di insolvenza, addossando al terzo convenuto in
7 revocatoria l'onore di provare la sua inscientia EC (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3280 del
10/02/2011, Rv. 617212 - 01).
Trattandosi di prova di un fatto negativo, che, come tale, non è dimostrabile con certezza assoluta, incombe sulla convenuta l'onere di vincere la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza con la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistessero circostanze tali da far ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione normale di esercizio dell'impresa (Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 5917 del 23/04/2002, Rv. 553960 – 01). Di fatto, lo stato soggettivo di inscientia EC può ritenersi sussistente solamente in presenza di circostanze esterne, concrete e specifiche, note al terzo, tali da poterlo indurre a detto convincimento (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6575 del 16/03/2018,
Rv. 647758 - 01).
Nel caso di specie, la parte convenuta non ha dato né offerto la prova di alcun elemento in concreto idoneo ad escludere lo stato di insolvenza: non è infatti sufficiente la considerazione che Pt_3
non avesse debiti nei confronti di altre società del gruppo di appartenenza di , né che i CP_1
bilanci (che non sono nemmeno stati prodotti) non evidenziassero particolari criticità.
Sono, poi, inammissibili le richieste di prova dirette a dimostrare direttamente l'ignoranza dello stato di insolvenza, non essendo stati indicati gli indici esterni da cui desumere una situazione di normale esercizio dell'impresa – cfr. capitolo di prova 17 formulato da con la memoria 183, co. CP_1
6, n. 2, c.p.c.
D'altro canto, come si evince dagli stessi atti di cessione qui impugnati, la società fallita aveva accumulato debiti per contrassegni nei confronti della per euro 168.176,22, di cui era CP_1
riuscita a saldare, mediante tali cessioni, soltanto per l'importo euro 148.362,01, attraverso un mezzo anomalo di pagamento, dimostrando di non avere a disposizione risorse liquide per soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e di versare, perciò, al momento della cessione in un vero e proprio stato di insolvenza.
2.3. Sull'applicazione dell'esenzione.
Parte convenuta invoca quale fatto impeditivo della pretesa dell'attrice la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 67, co. 3, lett. a), l. fallimentare.
La disposizione esclude la revocabilità dei pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso. È controverso se la ratio dell'esenzione sia quella di favorire l'uscita dell'imprenditore dalla crisi, scongiurando l'interruzione degli abituali rapporti di fornitura, ovvero quella di tutelare il fornitore accipiens. In ogni caso, l'applicazione della norma richiede due presupposti, vale a dire che i pagamenti di beni e servizi siano effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa e siano avvenuti nei termini d'uso.
8 A ben vedere, nel caso di specie, non ricorre nessuna delle condizioni indicate.
In primo luogo, l'atto da revocare non ha ad oggetto il pagamento di un bene o di un servizio, ma è un negozio di cessione di credito posto in essere per adempiere all'obbligazione di rimborso dei contrassegni incassati dal vettore. Deve, d'altro canto, ritenersi che la norma abbia fatto riferimento ai soli pagamenti in senso tecnico, escludendo i contratti, avendo il Legislatore richiamato, accanto ai pagamenti, anche genericamente gli “atti” nei casi in cui lo ha ritenuto necessario (cfr. lett. d) ed e), art. 67, co. 3). Peraltro, al fine di beneficiare dell'esenzione, il pagamento deve essere effettuato a fronte dell'acquisto di un bene o di un servizio, mentre nel caso di specie, si tratta dell'adempimento ad un'obbligazione accessoria sorta dal contratto di trasporto.
Quanto al secondo aspetto, il riferimento ai termini d'uso deve ritenersi effettuato innanzitutto alle modalità di esecuzione, che quindi devono essere quelle usualmente e abitualmente rispettate dall'imprenditore fallito nell'esercizio normale e regolare dell'attività di impresa. Si ritiene, pertanto, che l'esenzione possa trovare applicazione quando il pagamento sia avvenuto in conformità di prassi adottate tra le parti già prima del periodo sospetto, mediante l'uso di mezzi di pagamento ordinari e fisiologici.
Nel caso di specie, la condizione che il pagamento sia stato effettuato nei termini “d'uso” è esclusa dal ricorso ad un mezzo anormale di pagamento, rappresentato dalla cessione di crediti (di cui non risulta che le parti si siano precedentemente avvalse), e dalla necessità di stipulare un apposito contratto contenente il riconoscimento del debito al fine di procedere all'adempimento mediante cessione.
Il contratto concluso tra le parti, del resto, ha semplicemente previsto che in caso di “mancanze inventariali e/o appropriazione di contrassegni” avrebbe potuto sospendere il CP_1
pagamento delle fatture o compensare i propri debiti con i crediti nei confronti di , mentre Pt_3
non vi è alcun riferimento alla possibilità di adempiere alle proprie obbligazioni (e in particolare a quella di rimborsare i contrassegni) mediante la cessione di ragioni di credito nei confronti di terzi.
3. Sulla domanda di restituzione.
È consolidato il principio per cui il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria provoca effetti di tipo restitutorio, nel senso di obbligare il soggetto che la subisce a restituire il bene – o il denaro – alla garanzia dei creditori, al fine dell'esercizio dell'azione esecutiva (cfr. Cass. civ. Sez. I,
14/03/2000, n. 2909). In particolare, secondo Cass. civ. Sez. Unite, 24/06/2020, n. 12476, in tema di azione revocatoria, ordinaria o fallimentare, oggetto della domanda non è il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità del bene all'esecuzione.
9 In forza degli effetti costitutivi dell'azione revocatoria, deve dunque restituire alla CP_1
l'importo incassato dal debitore ceduto. Non essendo stato contestato il presupposto Pt_4
dell'obbligazione restitutoria, ossia l'aver incassato da parte di l'importo corrispondente CP_3
ai crediti ceduti, circostanza che comunque si desume dal fatto che gli stessi risultano essere tutti scaduti entro il 31 ottobre 2020 e dunque ben prima dell'introduzione di questo giudizio,
[...]
deve restituire alla massa l'intera somma di euro 148.362,01. CP_1
Al riguardo, non conduce ad una soluzione diversa l'applicazione dell'art. 70, l. fall., invocato dalla parte convenuta, secondo cui l'importo oggetto di condanna non può eccedere la differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle proprie pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso e, dunque, nei limiti dell'effettiva riduzione del credito commerciale. Ed infatti, l'ammontare della pretesa di risulta pari ad euro 168.176,22, residuando, all'esito degli atti di cessione, un Pt_5
credito di euro 19.814,21. La differenza tra le due poste dà come risultato proprio euro 148.362,01.
Il debito di restituzione del pagamento, poi, è un debito di valuta (v., con particolare riferimento all'obbligo di restituzione derivante dal vittorioso esperimento della revocatoria Cass. civ. Sez. I Ord.,
18/02/2022, n. 5495, rv. 664027-01) e gli interessi sono, perciò, dovuti dalla data della costituzione in mora e, dunque, nel caso che ci occupa, dalla richiesta stragiudiziale del 23 settembre 2021 (doc.
6 parte attrice).
Quanto al regime applicabile all'obbligazione accessoria, gli interessi maggiorati di cui all'art. 1284, co. 4 richiesti da parte attrice si applicano solo per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale (art. 1284, IV co., c.c.) e, pertanto, l'interesse legale da applicare sarà, per la fase stragiudiziale decorrente dalla data di messa in mora (23 settembre 2021) fino alla data di notifica dell'atto di citazione (18 gennaio 2022) quello di cui all'art. 1284, co. 1, c.c. (interesse al saggio ordinario), e per la fase giudiziale (a decorrere dalla suddetta data) e fino al soddisfo, il tasso maggiorato previsto dal comma 4. della citata disposizione (il cui ambito applicativo, come recentemente precisato dalla Corte di Cassazione, non è limitato alle obbligazioni di fonte contrattuale, ma si estende anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 03/01/2023, n. 61, rv. 666489-01).
4. Sulla compensazione.
Sulla domanda riconvenzionale di diretta ad ottenere, previo accertamento del proprio CP_1
controcredito nei confronti della società fallita, la compensazione delle rispettive ragioni, il Tribunale osserva che il debito del soggetto che, a seguito di revocatoria fallimentare, sia tenuto alla restituzione di una somma ricevuta in pagamento dal fallito sorge con la sentenza di accoglimento della domanda di revoca e nei confronti della massa dei creditori, sicché non può essere compensato con crediti
10 vantati verso il fallito, ancorché ammessi al passivo, mancando il requisito della reciprocità delle obbligazioni (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17338 del 31/08/2015, Rv. 636525 – 01; specularmente, del resto, l'accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare riguardante una somma ricevuta dal fallito, determina un credito della massa che non può quindi essere opposto in compensazione dal curatore, attraverso l'eccezione di cd. "revocatoria incidentale", con i crediti vantati verso il fallito in sede di ammissione allo stato passivo;
cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22666 del 11/08/2021, Rv.
662001 – 01; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 27518 del 19/11/2008).
Né, del resto, è possibile in questa sede procedere all'accertamento del controcredito. Dispone in proposito l'art. 52 co. 2 l.fall., al fine di tutelare la par condicio creditorum, che dopo la sentenza dichiarativa del fallimento, che apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito, "ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge".
Pertanto, siffatto diritto di credito preteso nei confronti della massa dovrà essere accertato ai sensi dell'art. 52 l. f. nella sede esclusiva del procedimento di verifica di cui agli artt. 93 e ss. l.f., secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, secondo cui qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura fallimentare deve essere dedotta nel rispetto della regola del concorso, con le forme di insinuazione al passivo. In esso si esplica il principio di esclusività dell'accertamento del passivo, in base al quale dalle regole generali dell'inammissibilità o improcedibilità delle azioni individuali esecutive e cautelari iniziate o proseguite dopo il fallimento (L. fall. art. 51) e della soggezione dei creditori al procedimento di accertamento del passivo (L. fall. art. 52, comma 2) discende la concentrazione in sede fallimentare, entro l'ambito del procedimento di verificazione del passivo, di tutti gli accertamenti, ivi compresi quelli in corso alla data di apertura della procedura, suscettibili di ricadute sul patrimonio del fallito compreso nel fallimento, con conseguente onere per i creditori che intendano far valere pretese patrimoniali nei confronti della procedura di presentare domanda di ammissione al passivo nei modi e nelle forme di cui alla L. fall. artt. 93 e seguenti (cfr. Cass. civ. Sez.
VI - 2, Ord., ud. 26/06/2018, 29-01-2019, n. 2518).
Tanto i crediti, dunque, quanto i diritti reali o personali, sono devoluti al rito di accertamento del passivo di cui agli artt. 93 ss. l. fall. La ratio è quella di non permettere impropriamente a taluni creditori soddisfazione prioritaria rispetto agli altri, nonché quella - ad essa strutturalmente connessa
- di assicurare un'unica e peculiare sede processuale per la valutazione della consistenza tanto del patrimonio del fallito quanto dell'entità dei crediti insoddisfatti in ragione dell'insolvenza del medesimo. Pertanto, “ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del
11 passivo, da attivarsi avanti al tribunale fallimentare, essendo improcedibile ogni diversa azione”
(cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 05/08/2011, n. 17035, rv. 619201).
Va dunque condivisa la recente statuizione della Corte di Cassazione secondo cui "la domanda diretta all'accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento per la quale opera il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo ai sensi degli artt. 93 e ss. l. fall., deve essere dichiarata inammissibile (o improcedibile se era stata formulata prima della dichiarazione di fallimento e riassunta nei confronti del curatore) nel giudizio di cognizione ordinaria" (cfr. Cass. civ. Sez. III
Sent., 04/10/2018, n. 24156, rv. 651126-01).
5. Sulla domanda di condanna per lite temeraria.
Merita, infine, di essere respinta la domanda dell'attrice fondata sull'art. 96, c.p.c.
Va premesso che la norma punisce un contegno processuale illecito tenuto dalla parte soccombente con dolo o colpa grave.
Pertanto, la mera infondatezza della difesa non costituisce circostanza da sola sufficiente ai fini dell'adozione di una pronuncia ex art. 96, connessa ad ipotesi di abuso del diritto ad agire (o a resistere in giudizio): agire (o resistere) in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è, infatti, condotta in sé automaticamente rimproverabile.
In particolare, il riconoscimento della responsabilità aggravata esige sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità delle argomentazioni difensive, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Nell'odierno procedimento, il comportamento della convenuta è stato contenuto nei limiti di quello che è il legittimo diritto di resistere in giudizio, non ravvisandosi elementi riconducibili a mala fede o colpa grave. Risulta infatti legittima, sebbene infondata, la proposizione di un'interpretazione degli atti di cessione impugnati tale da escluderne l'astratta revocabilità.
6. Conclusioni e regime delle spese.
Premesso che il rigetto della domanda ex art. 96, c.p.c. resta estraneo al giudizio di soccombenza (cfr.
Cass. civ. Sez. II Ord., 06/06/2022, n. 18036, rv. 664898-01), deve essere condannata CP_1
a restituire alla la somma di euro 148.362,01, oltre interessi legali al tasso ordinario ex Pt_4
art. 1284, co. 1, c.c., dalla data di messa in mora (24 luglio 2021) fino alla data di notifica dell'atto di citazione (18 gennaio 2022) e gli interessi maggiorati ex art. 1284, co. 4, c.c., a decorrere dalla suddetta data fino al soddisfo.
Deve essere, invece, dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale di . CP_1
12 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 14.103,00 in applicazione dei parametri medi previsti dal paragrafo 2 del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per le cause di valore compreso tra euro
52.000,00 ed euro 260.000,00; il tutto oltre ad esborsi (per euro 786,00), IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti sul procedimento di cui in epigrafe, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA inefficace nei confronti del gli atti di Controparte_5
cessione dei crediti vantati nei confronti di el 13 luglio 2020 e 26 agosto 2020; Controparte_3
2. CONDANNA a restituire al a Controparte_1 Controparte_5
somma di euro 148.362,01, oltre interessi legali al tasso ordinario ex art. 1284, co. 1, c.c., dalla data di messa in mora (24 luglio 2021) fino alla data di notifica dell'atto di citazione (18 gennaio 2022) e gli interessi maggiorati ex art. 1284, co. 4, c.c., a decorrere dalla suddetta data fino al soddisfo;
3. DICHIARA inammissibile la domanda riconvenzionale di Controparte_1
4. CONDANNA rifondere al e Controparte_1 Controparte_5
spese del presente giudizio che si liquidano in euro 14.103,00 per onorari ed in euro 786,00 per esborsi;
il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Prato, 13/05/2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 144 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 19 febbraio 2024, introdotta da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Cinzia Castelli ed elettivamente domiciliato ed elettivamente domiciliato presso e nello Studio del Curatore in Prato, viale della Repubblica n. 237;
PARTE ATTRICE
Contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. Leonardo Pasquali ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, in Pisa, via
Sancasciani n. 23;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Revocatoria fallimentare.
Conclusioni
Per parte attrice: “«Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per la revocatoria fallimentare ex art. 67, primo comma, n. 2) L.F., ovvero la nullità, degli atti e delle cessioni descritte in narrativa e quindi l'inefficacia dei medesimi nei confronti del e per l'effetto Parte_1 condannare (C.F. e P.IVA ), con sede a Francolino di Carpiano (MI) 20074 - via del Controparte_1 P.IVA_2
Commercio 3/5, in persona del legale, alla restituzione, risarcimento del danno e/o pagamento in favore del
[...] della somma di € 148.362,01, o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia, oltre Parte_1 interessi al tasso legale dalla data di cessione alla data della domanda e al tasso ex art. 1284, 4° co., c.c. dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese e compensi e con liquidazione delle spese anche ex art. 96 c.p.c.». Si insiste nel chiedere la condanna di ex art. 96 c.p.c. per manifesta infondatezza della difesa, con importo da liquidarsi equitativamente CP_1 in misura non inferiore al doppio delle spese legali previste per lo scaglione di riferimento, valori medi (ossia € 28.206,00),
e ciò in aggiunta alla vittoria di spese e compensi”.
1 Per parte convenuta: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Prato, contrariis reiectis, “in via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione passiva della nel merito: respingere tutte le domande del Controparte_2 Parte_2 perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, per tutti i motivi esposti in premessa;
in via
[...] subordinata: in denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto chiesto nel merito, avendo previamente accertato e quindi dichiarato che la è creditrice del per la somma di Euro Controparte_2 Parte_2
27.464,89 comprensiva di interessi al tasso legale alla data del , disporre, anche ai sensi e per gli effetti di cui Parte_1 all'art. 56 della Legge Fallimentare, la compensazione di tali somme con le somme che in denegata ipotesi fossero riconosciute come dovute dalla alla in ogni caso: con vittoria di spese, competenze Controparte_2 Parte_1 di giudizio, rimborso spese forfettario 15%, I.v.a. e C.p.a. come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha convenuto Parte_3 dinnanzi all'intestato Tribunale chiedendo di accertare l'inefficacia, ex art. 67, Controparte_1
co. 2, L.F., degli atti di cessione del 13 luglio e 26 agosto 2020 con cui la società fallita le aveva trasferito alcuni dei crediti vantati nei confronti della società con condanna della Controparte_3 convenuta a restituire alla la somma di € 148.362,01, oltre interessi al tasso di cui all'art. Pt_4
1284, 4° co., c.c. dalla domanda al saldo.
A fondamento della domanda, ha allegato che: la società aveva svolto la propria attività nel Pt_3 settore dell'autotrasporto per conto di terzi, intrattenendo rapporti commerciali anche con
[...]
società del gruppo con i due atti del 13 luglio e 26 agosto 2020, CP_1 Controparte_3
la società si era riconosciuta debitrice di per la complessiva somma di euro Pt_3 CP_1
168.176,22, derivante dall'incasso di contrassegni per conto dei clienti della stessa , e CP_1
le aveva ceduto diversi crediti vantati nei confronti di , per un importo complessivo di CP_3
euro 148.362,01; il fallimento di era stato dichiarato dal Tribunale di Prato con sentenza n. Pt_3
40 del 28 giugno 2021.
Si è costituita chiedendo preliminarmente di dichiarare il difetto della propria CP_1 legittimazione passiva e nel merito, in via principale, il rigetto delle domande dell'attrice e, in ipotesi, di accertare l'esistenza di un controcredito di euro 27.464,89 nei confronti della convenuta, disponendo la compensazione delle rispettive ragioni.
A sostegno della difesa, ha allegato che: la società , partecipata al 100% da CP_1 CP_3
(oggi , svolgeva attività di trasposto e consegna di merci per conto di terzi,
[...] Controparte_4
con pagamento di contrassegno da parte del destinatario finale;
nell'ambito di tale attività, aveva concluso un contratto con , incaricata del trasporto della merce venduta dai clienti della Pt_3 [...]
e della riscossione dei relativi contrassegni;
il contratto vigente tra le parti riconosceva al CP_1
punto 5.2. che i valori incassati dai destinatari erano di esclusiva proprietà dei mittenti, con obbligo della di versarli ai venditori;
tuttavia, nel corso del rapporto la aveva Pt_3 Pt_3
2 ripetutamente omesso di rimborsare il denaro riscosso;
i venditori clienti di avevano, CP_1
dal canto loro, indirizzato le proprie pretese nei confronti di quest'ultima; a fronte alle richieste di adempimento di non aveva mosso contestazioni, né aveva CP_1 Parte_3
provveduto ai versamenti dovuti;
di conseguenza, aveva compensato gli importi dovuti CP_1
ai propri clienti con quelli portati dalle fatture emesse da , come previsto dalla Parte_3
clausola 8.8. del contratto, comunicandone l'esecuzione a quest'ultima; in ogni caso, all'epoca delle compensazioni e della cessione, non si era ancora manifestato alcun indice di insolvenza in capo alla società successivamente fallita, la quale vantava crediti nei confronti di terzi;
nell'ambito del rapporto contrattuale vigente tra le parti, infine, aveva a sua volta affidato ad una serie Pt_3 CP_1
di beni mobili da trasportare, secondo un tariffario standard, ma non aveva mai svolto la propria controprestazione.
Depositate le memorie istruttorie, all'udienza del 5 settembre 2023 il Giudice, rilevata d'ufficio la questione della nullità della cessione oggetto della domanda di revocatoria, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 101, co. 2 c.p.c.
Istruita la causa documentalmente, con le note depositate per l'udienza cartolare del 19 febbraio 2024, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni come in epigrafe e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando loro i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
****
1. Sulla legittimazione passiva di . CP_1
In via pregiudiziale deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta.
Va premesso che la legittimazione ad agire ed a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano la veste, rispettivamente, di soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla;
mentre attiene invece al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Ne consegue che trattasi di questione di
"legitimatio ad causam" nel (solo) caso in cui si faccia valere in via giurisdizionale un diritto rappresentato come altrui od oggetto della propria sfera di azione e di tutela, ma al di fuori del relativo modello legale tipico;
laddove attiene viceversa al merito della causa la controversia concernente la reale titolarità del diritto sostanziale fatto valere in giudizio, in ordine al quale trovano applicazione le regole in tema di preclusioni dettate per ciascun grado di giudizio (cfr. Cass., Sez. 1 - , Sentenza n.
7776 del 27/03/2017; v. anche Sez. 3 - , Ordinanza n. 32814 del 27/11/2023, Rv. 669522 – 01; Cass.,
Sez. L, Sentenza n. 17092 del 12/08/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8175 del 23/05/2012; Cass. Sez.
3 2, Sentenza n. 11747 del 20/05/2009; Cass. Sentenza n. 355 del 10/01/2008; Cass. Sentenza n. 11321 del 16/05/2007).
Quanto all'azione revocatoria, questa deve essere promossa nei confronti del soggetto che abbia beneficiato dell'atto o del pagamento di cui è domandata la revoca (arg. da Cass. Sez.
1 - Ordinanza
n. 13308 del 28/05/2018, Rv. 649161 – 01; conforme Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17668 del 28/07/2010,
Rv. 614352 - 01) che, nella prospettazione di parte attrice, coincide con la cessionaria dei crediti trasferiti con gli atti del 13 luglio e 26 agosto 2020, . CP_1
L'eccezione è perciò infondata, salvo l'accertamento, nel merito, della sussistenza dei presupposti per la revoca nei confronti della convenuta.
2. Sull'azione revocatoria.
Con l'azione revocatoria introdotta in questo giudizio, parte attrice ha chiesto di dichiarare inefficaci nei confronti della gli atti del 13 luglio e 26 agosto 2020 con i quali Pt_4 Parte_3
, riconosciutasi debitrice di le aveva ceduto crediti vantati nei confronti di
[...] CP_1
per un importo totale di euro € 148.362,01. CP_3
In base all'art. 67, co. 1, l. fall., applicabile ratione temporis, sono revocabili gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato di insolvenza.
Ne discende, che è onere della provare il pagamento anomalo nel periodo indicato (c.d. Pt_4
“periodo sospetto”), mentre sta alla parte convenuta in revocatoria dimostrare di non essere stata a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava il debitore all'epoca dell'atto.
2.1. Sul presupposto oggettivo.
Recentemente si è affermato che la nozione di mezzo anormale deve essere rapportata al parametro dei mezzi comunemente accettati nella partica commerciale, in un dato periodo temporale e rispetto ad una determinata zona di mercato, non esistendo intrinsecamente mezzi normali o anormali, poiché il giudizio in termini di anormalità dipende dalla dimensione e dal tipo di utilizzo che ne venga fatto
(cfr. Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26241 del 28/09/2021, Rv. 662507 – 01; in senso non dissimile anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17949 del 22/06/2023, Rv. 668014 – 01, secondo cui, in tema di azione revocatoria fallimentare, la normalità dell'atto estintivo di un debito pecuniario corrisponde a un dato oggettivo, da valutarsi alla stregua del fatto che il mezzo di pagamento utilizzato rientri o meno fra quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro).
Tradizionalmente si considerano come eseguiti con mezzi non normali tutti quei pagamenti che non sono effettuati con danaro o con titoli di credito considerati equivalenti al denaro, tanto dalla legge quanto dalla pratica commerciale e, in generale, tutti i meccanismi con cui si estingue in modo
4 indiretto il debito del fallito, attraverso atti estintivi usati per un fine diverso e ulteriore a quello tipico
(cfr. Sez. 1, Cass., Sentenza n. 506 del 14/01/2016, Rv. 638135 - 01).
Esempio tipico di mezzo anormale di pagamento è quello attuato mediante datio in solutum, a prescindere dallo strumento negoziale adottato dalle parti per il trasferimento (cfr. Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 3673 del 14/02/2018, Rv. 647884 - 01) ed è opinione prevalente che la cessione di credito, anche pro solvendo, effettuata con intento solutorio ricada nell'ambito di applicazione della norma, sottraendosene soltanto quando sia stata prevista come mezzo di estinzione del debito contestualmente al sorgere dell'obbligazione (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23261 del 31/10/2014,
Rv. 633056 – 01; v. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25284 del 11/11/2013, Rv. 628419 - 01).
Ed infatti, la cessione di credito, sostituendo (o aggiungendo) un debitore ad un altro, lascia il credito almeno temporaneamente insoddisfatto e si traduce, quindi, in un modo di estinzione dell'obbligazione solo potenziale, e comunque non di pronta soluzione, rispetto al quale risulta irrilevante l'eventuale conseguimento degli effetti sperati, trattandosi in ogni caso di un atto solutorio che non è considerato dalla legge né dalla prassi come un mezzo ordinario di pagamento (Cass. civ.
Sez. I Sent., 10/06/2011, n. 12736, rv. 618883: “La cessione di credito, che è negozio a causa variabile da ricercarsi in concreto, attraverso l'individuazione della reale finalità perseguita dalle parti, si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro o con titoli di credito considerati equivalenti e, pertanto, è soggetta all'azione revocatoria fallimentare, a norma dell'art.
67, primo comma, n. 2 legge fall. (applicabile nel testo "ratione temporis" vigente), se compiuta in funzione solutoria, cioè per estinguere un debito scaduto ed esigibile, sottraendosene, invece, quando essa sia stata stipulata a scopo di garanzia di un debito sorto contestualmente, dovendo peraltro intendersi la contestualità in senso eminentemente sostanziale e causale;
nè deroga al principio enunciato il riconoscimento della predetta funzione solutoria ove ricorra una contemporanea concessione di credito, allorchè questo venga utilizzato per estinguere una precedente passività, cioè un debito preesistente, scaduto ed esigibile”; v. anche Cass. civ. Sez. I Ord., 02/11/2017, n. 26063, rv. 645940-01; Cass. civ. Sez. I Sent., 27/04/2011, n. 9388, rv. 617893; Cass. civ. Sez. I, 29/07/2009,
n. 17683, rv. 609762; Cass. civ. Sez. I, 05/03/2007, n. 5057, rv. 595176).
Al riguardo, parte convenuta osserva che gli atti oggetto della richiesta di revocatoria non avevano funzione solutoria, in quanto destinati a ripianare il mancato versamento da parte di dei Pt_3
contrassegni incassati, i quali non erano parte del suo patrimonio, anche per espressa previsione contrattuale (cfr. clausola 5.2.: “Il DISTRIBUTORE riconosce e dà atto che tutti i valori incassati
(c.d. “contrassegni”) sono sempre e comunque incontestabilmente di esclusiva proprietà dei
MITTENTI”, doc. 3 parte convenuta). Ne conseguirebbe, nell'ottica di l'assenza di CP_1
una lesione della par condicio creditorum.
5 La tesi non è condivisibile.
Va premesso che l'obbligo del vettore ex art. 1692 c.c. di riscuotere gli assegni gravanti sulla cosa trasportata in forza della c.d. “clausola di assegno” non riveste rilevanza autonoma, ma si configura quale obbligo accessorio al contratto di trasporto, soggetto alla disciplina del mandato (cfr. Cass. Sez.
3, Sentenza n. 1272 del 29/01/2003). L'adempimento di tale obbligo richiede infatti l'esecuzione di un'attività giuridica (la riscossione delle somme), riconducibile al mandato in senso tecnico, diversa dall'attività materiale necessaria per l'adempimento all'obbligazione principale scaturente dal contratto di trasporto.
Non risulta, invece, applicabile la disciplina del contratto di deposito, non avendo il pagamento del contrassegno da parte del destinatario funzione di custodia, ma vera e propria funzione solutoria.
La riscossione delle somme da parte dei destinatari non ne comporta, in ogni caso, l'acquisto automatico in capo al preponente (sia esso il mandante ovvero i clienti di quest'ultima), CP_1 in quanto a norma dell'art. 1378 c.c. il trasferimento di cose determinate solo nel genere (quale è per sua natura il denaro) avviene soltanto mediante l'individuazione, ossia nel momento in cui la prestazione, originariamente indicata tramite il riferimento al mero genus, viene concretamente determinata attraverso la separazione o selezione delle res concrete da attribuire all'acquirente, verificandosi solo allora l'effetto traslativo che la conclusione dell'accordo non è sufficiente a produrre.
La natura fungibili del denaro esclude, dunque, che al caso di specie possa essere applicato l'art. 1706
c.c. che presuppone l'acquisto in proprietà al mandante delle cose mobili acquistate dal mandatario in esecuzione dell'incarico: la disposizione, infatti, non è applicabile alle cose mobili determinate soltanto nel genere, in quanto il trasferimento al mandatario avviene soltanto attraverso l'individuazione (cfr. Cass. civ. Sez. I, 11/06/1971, n. 1748).
Ne discende che mediante il pagamento ricevuto dal destinatario della merce consegnata dal vettore
, le somme venivano acquisite alla sfera giuridica di quest'ultimo, con obbligo di riversarle Pt_3
al mandante, in adempimento di una vera e propria obbligazione pecuniaria produttiva di interessi, secondo la disciplina degli artt. 1713 e 1714 c.c.
Peraltro, il rapporto di mandato risulta sussistere tra la committente e il vettore CP_1 Pt_3
e non invece a vantaggio dei mittenti, ossia i clienti di a cui il contratto riferisce la
[...] CP_1
proprietà dei valori incassati.
Né risulta applicabile al caso di specie la seconda parte dell'art 1378 c.c., laddove dispone che
“trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo ad un altro, l'individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere”. Il denaro riscosso dai destinatari finali, infatti, non è destinato, nell'economia del rapporto tra le parti ( e ), ad essere CP_1 Pt_3
6 l'oggetto del contratto di trasporto, formando soltanto il riferimento di un vero e proprio obbligo di rimborso a carico del vettore nei confronti del preponente (cfr. clausola 5.4.: “il DISTRIBUTORE si obbliga a rimborsare alla COMMITTENTE l'importo integrale dei valori incassati”).
L'espressa pattuizione di un obbligo di rimborso, del resto, costituisce proprio la ragione sostanziale alla base del riconoscimento di debito formalizzato con gli atti del 13 luglio e 26 agosto 2020 (doc. 3
e 4, parte attrice).
La clausola con cui riconosce che la proprietà dei valori incassati è dei mittenti, interpretata Pt_3
in maniera sistematica, alla luce del complessivo tenore degli impegni assunti, non comporta, allora, che il denaro incassato sia automaticamente trasferito dal destinatario al mittente (considerato che peraltro a ciò osterebbe l'art. 1378 c.c.), ma rafforza l'obbligo di rimborso che, infatti, viene assunto non nei confronti del mittente, ma della committente . CP_1
Ne discende la conferma della causa solutoria degli atti di cessione oggetto della domanda di revocatoria (peraltro ivi espressamente enunciata) e la lesione della par condicio creditorum per effetto di un pagamento da parte della società fallita effettuato con mezzi anormali entro l'anno dalla dichiarazione di fallimento, sopravvenuta il 28 giugno 2021 (doc. 5, parte attrice).
Merita aggiungere che, laddove fosse fondata la tesi di parte convenuta, ossia che i valori incassati erano di proprietà dei mittenti già al momento della consegna al vettore , ne discenderebbe Pt_3
la nullità degli atti di cessione impugnati, con conseguente obbligo di restituzione alla . Pt_4
Se, infatti, il denaro incassato dovesse considerarsi di proprietà dei mittenti, non potrebbe ravvisarsi
Con alcun obbligo da parte di nei confronti di L'atto di cessione perderebbe, allora, la sua Pt_3
connotazione solutoria, dovendosi ritenere privo di causa.
Se, invece, sempre secondo la prospettazione della società convenuta, l'obbligazione nei confronti di Con sorgesse dai pagamenti da questa effettuati nei confronti dei mittenti, troverebbe conferma la circostanza che era destinataria di un mero obbligo di rimborso a favore della committente, Pt_3
con conseguente astratta revocabilità dell'atto di cessione stipulato al fine di darvi adempimento.
Va poi, in ogni caso, escluso che la condotta di possa essere inquadrata nell'ambito Pt_3 dell'appropriazione indebita, ex art. 646 c.p., trattandosi di mero inadempimento contrattuale. Il reato in questione, del resto, è punito a titolo di dolo, ossia laddove l'agente abbia agito con la coscienza e volontà di appropriarsi del denaro altrui, aspetto da escludere nella vicenda in esame, proprio alla luce degli atti di cessione oggi impugnati, mediante i quali la società fallita aveva inteso adempiere, seppure in modo anomalo, alle proprie obbligazioni nei confronti di . CP_1
2.2. Sul presupposto soggettivo.
Per gli atti revocabili indicati dal primo comma dell'art. 67, l. fall., il Legislatore ha posto una presunzione iuris tantum di conoscenza dello stato di insolvenza, addossando al terzo convenuto in
7 revocatoria l'onore di provare la sua inscientia EC (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3280 del
10/02/2011, Rv. 617212 - 01).
Trattandosi di prova di un fatto negativo, che, come tale, non è dimostrabile con certezza assoluta, incombe sulla convenuta l'onere di vincere la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza con la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistessero circostanze tali da far ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione normale di esercizio dell'impresa (Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 5917 del 23/04/2002, Rv. 553960 – 01). Di fatto, lo stato soggettivo di inscientia EC può ritenersi sussistente solamente in presenza di circostanze esterne, concrete e specifiche, note al terzo, tali da poterlo indurre a detto convincimento (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6575 del 16/03/2018,
Rv. 647758 - 01).
Nel caso di specie, la parte convenuta non ha dato né offerto la prova di alcun elemento in concreto idoneo ad escludere lo stato di insolvenza: non è infatti sufficiente la considerazione che Pt_3
non avesse debiti nei confronti di altre società del gruppo di appartenenza di , né che i CP_1
bilanci (che non sono nemmeno stati prodotti) non evidenziassero particolari criticità.
Sono, poi, inammissibili le richieste di prova dirette a dimostrare direttamente l'ignoranza dello stato di insolvenza, non essendo stati indicati gli indici esterni da cui desumere una situazione di normale esercizio dell'impresa – cfr. capitolo di prova 17 formulato da con la memoria 183, co. CP_1
6, n. 2, c.p.c.
D'altro canto, come si evince dagli stessi atti di cessione qui impugnati, la società fallita aveva accumulato debiti per contrassegni nei confronti della per euro 168.176,22, di cui era CP_1
riuscita a saldare, mediante tali cessioni, soltanto per l'importo euro 148.362,01, attraverso un mezzo anomalo di pagamento, dimostrando di non avere a disposizione risorse liquide per soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e di versare, perciò, al momento della cessione in un vero e proprio stato di insolvenza.
2.3. Sull'applicazione dell'esenzione.
Parte convenuta invoca quale fatto impeditivo della pretesa dell'attrice la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 67, co. 3, lett. a), l. fallimentare.
La disposizione esclude la revocabilità dei pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso. È controverso se la ratio dell'esenzione sia quella di favorire l'uscita dell'imprenditore dalla crisi, scongiurando l'interruzione degli abituali rapporti di fornitura, ovvero quella di tutelare il fornitore accipiens. In ogni caso, l'applicazione della norma richiede due presupposti, vale a dire che i pagamenti di beni e servizi siano effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa e siano avvenuti nei termini d'uso.
8 A ben vedere, nel caso di specie, non ricorre nessuna delle condizioni indicate.
In primo luogo, l'atto da revocare non ha ad oggetto il pagamento di un bene o di un servizio, ma è un negozio di cessione di credito posto in essere per adempiere all'obbligazione di rimborso dei contrassegni incassati dal vettore. Deve, d'altro canto, ritenersi che la norma abbia fatto riferimento ai soli pagamenti in senso tecnico, escludendo i contratti, avendo il Legislatore richiamato, accanto ai pagamenti, anche genericamente gli “atti” nei casi in cui lo ha ritenuto necessario (cfr. lett. d) ed e), art. 67, co. 3). Peraltro, al fine di beneficiare dell'esenzione, il pagamento deve essere effettuato a fronte dell'acquisto di un bene o di un servizio, mentre nel caso di specie, si tratta dell'adempimento ad un'obbligazione accessoria sorta dal contratto di trasporto.
Quanto al secondo aspetto, il riferimento ai termini d'uso deve ritenersi effettuato innanzitutto alle modalità di esecuzione, che quindi devono essere quelle usualmente e abitualmente rispettate dall'imprenditore fallito nell'esercizio normale e regolare dell'attività di impresa. Si ritiene, pertanto, che l'esenzione possa trovare applicazione quando il pagamento sia avvenuto in conformità di prassi adottate tra le parti già prima del periodo sospetto, mediante l'uso di mezzi di pagamento ordinari e fisiologici.
Nel caso di specie, la condizione che il pagamento sia stato effettuato nei termini “d'uso” è esclusa dal ricorso ad un mezzo anormale di pagamento, rappresentato dalla cessione di crediti (di cui non risulta che le parti si siano precedentemente avvalse), e dalla necessità di stipulare un apposito contratto contenente il riconoscimento del debito al fine di procedere all'adempimento mediante cessione.
Il contratto concluso tra le parti, del resto, ha semplicemente previsto che in caso di “mancanze inventariali e/o appropriazione di contrassegni” avrebbe potuto sospendere il CP_1
pagamento delle fatture o compensare i propri debiti con i crediti nei confronti di , mentre Pt_3
non vi è alcun riferimento alla possibilità di adempiere alle proprie obbligazioni (e in particolare a quella di rimborsare i contrassegni) mediante la cessione di ragioni di credito nei confronti di terzi.
3. Sulla domanda di restituzione.
È consolidato il principio per cui il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria provoca effetti di tipo restitutorio, nel senso di obbligare il soggetto che la subisce a restituire il bene – o il denaro – alla garanzia dei creditori, al fine dell'esercizio dell'azione esecutiva (cfr. Cass. civ. Sez. I,
14/03/2000, n. 2909). In particolare, secondo Cass. civ. Sez. Unite, 24/06/2020, n. 12476, in tema di azione revocatoria, ordinaria o fallimentare, oggetto della domanda non è il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità del bene all'esecuzione.
9 In forza degli effetti costitutivi dell'azione revocatoria, deve dunque restituire alla CP_1
l'importo incassato dal debitore ceduto. Non essendo stato contestato il presupposto Pt_4
dell'obbligazione restitutoria, ossia l'aver incassato da parte di l'importo corrispondente CP_3
ai crediti ceduti, circostanza che comunque si desume dal fatto che gli stessi risultano essere tutti scaduti entro il 31 ottobre 2020 e dunque ben prima dell'introduzione di questo giudizio,
[...]
deve restituire alla massa l'intera somma di euro 148.362,01. CP_1
Al riguardo, non conduce ad una soluzione diversa l'applicazione dell'art. 70, l. fall., invocato dalla parte convenuta, secondo cui l'importo oggetto di condanna non può eccedere la differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle proprie pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso e, dunque, nei limiti dell'effettiva riduzione del credito commerciale. Ed infatti, l'ammontare della pretesa di risulta pari ad euro 168.176,22, residuando, all'esito degli atti di cessione, un Pt_5
credito di euro 19.814,21. La differenza tra le due poste dà come risultato proprio euro 148.362,01.
Il debito di restituzione del pagamento, poi, è un debito di valuta (v., con particolare riferimento all'obbligo di restituzione derivante dal vittorioso esperimento della revocatoria Cass. civ. Sez. I Ord.,
18/02/2022, n. 5495, rv. 664027-01) e gli interessi sono, perciò, dovuti dalla data della costituzione in mora e, dunque, nel caso che ci occupa, dalla richiesta stragiudiziale del 23 settembre 2021 (doc.
6 parte attrice).
Quanto al regime applicabile all'obbligazione accessoria, gli interessi maggiorati di cui all'art. 1284, co. 4 richiesti da parte attrice si applicano solo per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale (art. 1284, IV co., c.c.) e, pertanto, l'interesse legale da applicare sarà, per la fase stragiudiziale decorrente dalla data di messa in mora (23 settembre 2021) fino alla data di notifica dell'atto di citazione (18 gennaio 2022) quello di cui all'art. 1284, co. 1, c.c. (interesse al saggio ordinario), e per la fase giudiziale (a decorrere dalla suddetta data) e fino al soddisfo, il tasso maggiorato previsto dal comma 4. della citata disposizione (il cui ambito applicativo, come recentemente precisato dalla Corte di Cassazione, non è limitato alle obbligazioni di fonte contrattuale, ma si estende anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 03/01/2023, n. 61, rv. 666489-01).
4. Sulla compensazione.
Sulla domanda riconvenzionale di diretta ad ottenere, previo accertamento del proprio CP_1
controcredito nei confronti della società fallita, la compensazione delle rispettive ragioni, il Tribunale osserva che il debito del soggetto che, a seguito di revocatoria fallimentare, sia tenuto alla restituzione di una somma ricevuta in pagamento dal fallito sorge con la sentenza di accoglimento della domanda di revoca e nei confronti della massa dei creditori, sicché non può essere compensato con crediti
10 vantati verso il fallito, ancorché ammessi al passivo, mancando il requisito della reciprocità delle obbligazioni (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17338 del 31/08/2015, Rv. 636525 – 01; specularmente, del resto, l'accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare riguardante una somma ricevuta dal fallito, determina un credito della massa che non può quindi essere opposto in compensazione dal curatore, attraverso l'eccezione di cd. "revocatoria incidentale", con i crediti vantati verso il fallito in sede di ammissione allo stato passivo;
cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22666 del 11/08/2021, Rv.
662001 – 01; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 27518 del 19/11/2008).
Né, del resto, è possibile in questa sede procedere all'accertamento del controcredito. Dispone in proposito l'art. 52 co. 2 l.fall., al fine di tutelare la par condicio creditorum, che dopo la sentenza dichiarativa del fallimento, che apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito, "ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge".
Pertanto, siffatto diritto di credito preteso nei confronti della massa dovrà essere accertato ai sensi dell'art. 52 l. f. nella sede esclusiva del procedimento di verifica di cui agli artt. 93 e ss. l.f., secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, secondo cui qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura fallimentare deve essere dedotta nel rispetto della regola del concorso, con le forme di insinuazione al passivo. In esso si esplica il principio di esclusività dell'accertamento del passivo, in base al quale dalle regole generali dell'inammissibilità o improcedibilità delle azioni individuali esecutive e cautelari iniziate o proseguite dopo il fallimento (L. fall. art. 51) e della soggezione dei creditori al procedimento di accertamento del passivo (L. fall. art. 52, comma 2) discende la concentrazione in sede fallimentare, entro l'ambito del procedimento di verificazione del passivo, di tutti gli accertamenti, ivi compresi quelli in corso alla data di apertura della procedura, suscettibili di ricadute sul patrimonio del fallito compreso nel fallimento, con conseguente onere per i creditori che intendano far valere pretese patrimoniali nei confronti della procedura di presentare domanda di ammissione al passivo nei modi e nelle forme di cui alla L. fall. artt. 93 e seguenti (cfr. Cass. civ. Sez.
VI - 2, Ord., ud. 26/06/2018, 29-01-2019, n. 2518).
Tanto i crediti, dunque, quanto i diritti reali o personali, sono devoluti al rito di accertamento del passivo di cui agli artt. 93 ss. l. fall. La ratio è quella di non permettere impropriamente a taluni creditori soddisfazione prioritaria rispetto agli altri, nonché quella - ad essa strutturalmente connessa
- di assicurare un'unica e peculiare sede processuale per la valutazione della consistenza tanto del patrimonio del fallito quanto dell'entità dei crediti insoddisfatti in ragione dell'insolvenza del medesimo. Pertanto, “ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del
11 passivo, da attivarsi avanti al tribunale fallimentare, essendo improcedibile ogni diversa azione”
(cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 05/08/2011, n. 17035, rv. 619201).
Va dunque condivisa la recente statuizione della Corte di Cassazione secondo cui "la domanda diretta all'accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento per la quale opera il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo ai sensi degli artt. 93 e ss. l. fall., deve essere dichiarata inammissibile (o improcedibile se era stata formulata prima della dichiarazione di fallimento e riassunta nei confronti del curatore) nel giudizio di cognizione ordinaria" (cfr. Cass. civ. Sez. III
Sent., 04/10/2018, n. 24156, rv. 651126-01).
5. Sulla domanda di condanna per lite temeraria.
Merita, infine, di essere respinta la domanda dell'attrice fondata sull'art. 96, c.p.c.
Va premesso che la norma punisce un contegno processuale illecito tenuto dalla parte soccombente con dolo o colpa grave.
Pertanto, la mera infondatezza della difesa non costituisce circostanza da sola sufficiente ai fini dell'adozione di una pronuncia ex art. 96, connessa ad ipotesi di abuso del diritto ad agire (o a resistere in giudizio): agire (o resistere) in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è, infatti, condotta in sé automaticamente rimproverabile.
In particolare, il riconoscimento della responsabilità aggravata esige sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità delle argomentazioni difensive, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Nell'odierno procedimento, il comportamento della convenuta è stato contenuto nei limiti di quello che è il legittimo diritto di resistere in giudizio, non ravvisandosi elementi riconducibili a mala fede o colpa grave. Risulta infatti legittima, sebbene infondata, la proposizione di un'interpretazione degli atti di cessione impugnati tale da escluderne l'astratta revocabilità.
6. Conclusioni e regime delle spese.
Premesso che il rigetto della domanda ex art. 96, c.p.c. resta estraneo al giudizio di soccombenza (cfr.
Cass. civ. Sez. II Ord., 06/06/2022, n. 18036, rv. 664898-01), deve essere condannata CP_1
a restituire alla la somma di euro 148.362,01, oltre interessi legali al tasso ordinario ex Pt_4
art. 1284, co. 1, c.c., dalla data di messa in mora (24 luglio 2021) fino alla data di notifica dell'atto di citazione (18 gennaio 2022) e gli interessi maggiorati ex art. 1284, co. 4, c.c., a decorrere dalla suddetta data fino al soddisfo.
Deve essere, invece, dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale di . CP_1
12 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 14.103,00 in applicazione dei parametri medi previsti dal paragrafo 2 del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per le cause di valore compreso tra euro
52.000,00 ed euro 260.000,00; il tutto oltre ad esborsi (per euro 786,00), IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti sul procedimento di cui in epigrafe, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA inefficace nei confronti del gli atti di Controparte_5
cessione dei crediti vantati nei confronti di el 13 luglio 2020 e 26 agosto 2020; Controparte_3
2. CONDANNA a restituire al a Controparte_1 Controparte_5
somma di euro 148.362,01, oltre interessi legali al tasso ordinario ex art. 1284, co. 1, c.c., dalla data di messa in mora (24 luglio 2021) fino alla data di notifica dell'atto di citazione (18 gennaio 2022) e gli interessi maggiorati ex art. 1284, co. 4, c.c., a decorrere dalla suddetta data fino al soddisfo;
3. DICHIARA inammissibile la domanda riconvenzionale di Controparte_1
4. CONDANNA rifondere al e Controparte_1 Controparte_5
spese del presente giudizio che si liquidano in euro 14.103,00 per onorari ed in euro 786,00 per esborsi;
il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Prato, 13/05/2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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