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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/04/2025, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 14986/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 14986/2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to CANTILE ANTONIO e dall'avv. Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. VERRENGIA IDA CP_1
Resistente
Con ricorso del 27/11/2024 parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver richiesto, sussistendone tutti i presupposti a seguito di cessazione del rapporto di lavoro intrattenuto con la “AM
COSTRUZIONI SRLS”, aveva inoltrato domanda di disoccupazione NASpI n. 6037929200196, al fine di ottenere i benefici previsti dalla normativa vigente;
che il procedimento amministrativo si concludeva in modo positivo on provvedimento del 05/09/2022 di accoglimento della domanda con decorrenza dal 10/06/2022 l non provvedeva alla liquidazione. CP_1
Ciò premesso parte ricorrente chiedeva quindi la condanna dell' al pagamento delle indennità CP_1
economiche previste per la domanda di disoccupazione Naspi n. 6037929200196 pari a circa €
4.874,95 oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio l' rilevava di aver provveduto al pagamento delle somme con valuta CP_1
31.3.2025 Chiedeva quindi dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio.
Disposta trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito del deposito delle stesse la causa
è stata decisa come da sentenza contestuale.
Preliminarmente va rilevato che entrambe le parti hanno convenuto nelle note di trattazione che le somme rimaste inadempiute sono state versate dall' in data 31.3.2025. CP_1
Sussiste quindi, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere.
Tale circostanza, pacificamente ammessa dalla parte ricorrente, rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti sicché può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Sopravvive, tuttavia, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
CP_
Nel caso che ci occupa l' ha provveduto al pagamento a più di due anni dall'accoglimento della istanza, dopo la notifica del ricorso introduttivo.
Le spese vanno quindi poste a carico dell'ente come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott. Matilde
Pezzullo definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere. Pone le spese del giudizio a carico dell' liquidate, in CP_1
complessivi euro 1000,00 oltre IVA CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario
Aversa 17.4.2025 Il Giudice
Matilde Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 14986/2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to CANTILE ANTONIO e dall'avv. Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. VERRENGIA IDA CP_1
Resistente
Con ricorso del 27/11/2024 parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver richiesto, sussistendone tutti i presupposti a seguito di cessazione del rapporto di lavoro intrattenuto con la “AM
COSTRUZIONI SRLS”, aveva inoltrato domanda di disoccupazione NASpI n. 6037929200196, al fine di ottenere i benefici previsti dalla normativa vigente;
che il procedimento amministrativo si concludeva in modo positivo on provvedimento del 05/09/2022 di accoglimento della domanda con decorrenza dal 10/06/2022 l non provvedeva alla liquidazione. CP_1
Ciò premesso parte ricorrente chiedeva quindi la condanna dell' al pagamento delle indennità CP_1
economiche previste per la domanda di disoccupazione Naspi n. 6037929200196 pari a circa €
4.874,95 oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio l' rilevava di aver provveduto al pagamento delle somme con valuta CP_1
31.3.2025 Chiedeva quindi dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio.
Disposta trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito del deposito delle stesse la causa
è stata decisa come da sentenza contestuale.
Preliminarmente va rilevato che entrambe le parti hanno convenuto nelle note di trattazione che le somme rimaste inadempiute sono state versate dall' in data 31.3.2025. CP_1
Sussiste quindi, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere.
Tale circostanza, pacificamente ammessa dalla parte ricorrente, rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti sicché può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Sopravvive, tuttavia, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
CP_
Nel caso che ci occupa l' ha provveduto al pagamento a più di due anni dall'accoglimento della istanza, dopo la notifica del ricorso introduttivo.
Le spese vanno quindi poste a carico dell'ente come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott. Matilde
Pezzullo definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere. Pone le spese del giudizio a carico dell' liquidate, in CP_1
complessivi euro 1000,00 oltre IVA CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario
Aversa 17.4.2025 Il Giudice
Matilde Pezzullo