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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/03/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1687/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente rel. dott. Damiano Dazzi Giudice dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1687/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TI EL
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. VIGNOLI ALESSANDRA
RESISTENTE
e con l'intervento del PM presso il Tribunale di Reggio Emilia
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato 30 maggio 2024, ha convenuto in Parte_1
giudizio da lei sposato in Gattatico (RE) il 16 aprile 2023, per Controparte_1 ottenere la separazione con addebito, l'affidamento condiviso della figlia minore Per_
(nata il [...]), 'con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale', e la condanna del convenuto a versarle un contributo di 500,00 euro mensili per il mantenimento di quest'ultima, oltre alla suddivisione paritaria delle spese straordinarie Ha chiesto che le visite della minore da parte del padre fossero articolate in tempi e modalità diverse distinguendo tre periodi, fino ai due anni, tra due e cinque anni e dopo i cinque anni;
ha altresì domandato il riconoscimento per intero dell'assegno unico e un contributo ulteriore a carico del marito, pari al 50% del canone di locazione
Si è doluta, ai fini dell'addebito, dell'abbandono della casa coniugale - situata in provincia di Reggio Emilia, nel comune di Gattatico - da parte del marito, il quale dopo alcuni mesi di convivenza si era recato a Genova presso la famiglia di origine
2. non si è opposto alla pronuncia di separazione ma ha resistito Controparte_1
alla domanda di addebito assumendo che in realtà i coniugi avevano deciso di comune accordo di trasferirsi a Genova ed era stata la ricorrente, dopo alcuni mesi di convivenza in tale città, a fare rientro a Gattatico
Ha offerto 200,00 euro per il mantenimento della figlia, dichiarando la propria disponibilità a riconoscere alla moglie il diritto di percepire per intero l'assegno unico e a versare il 50% delle spese straordinarie
Ha anche chiesto di strutturare sin da subito le visite alla figlia - dopo un breve periodo di adattamento con incontri da svolgersi tutte le domeniche dalle 10 del mattino alle 18:00 - secondo tempi standard prevedenti week end alternati e un giorno infrasettimanale
3. La causa, dopo l'ascolto delle parti e la pronuncia dei provvedimenti provvisori, previa istruttoria documentale, è stata assegnata al collegio per la decisione
4. Parte ricorrente non pare avere reiterato, nelle conclusioni precisate con nota 30 dicembre 2024, la domanda di addebito della separazione al convenuto la quale di conseguenza deve intendersi rinunciata
Non è ultroneo però rimarcare come tale domanda avrebbe dovuto senz'altro respingersi atteso che la stessa , nel suo ascolto, ha ammesso che Parte_1
vi era stato un trasferimento a Genova con l'intera famiglia concordato tra i coniugi e che lei aveva deciso di ritornare a Gattatico con la figlia, una volta finito il periodo di astensione dal lavoro per maternità, dovendo riprendere l'attività lavorativa
Talchè l'accusa rivolta dalla ricorrente al marito di avere abbandonato la casa coniugale di sua iniziativa avrebbe dovuto ritenersi manifestamente infondata
Per_
5. versa ancora in età infantile non avendo ancora compiuto due anni ed è perciò opportuno che resti a vivere a con la madre I coniugi del resto concordano sull'affidamento condiviso (il quale già ontologicamente comporta una gestione disgiunta del mantenimento ordinario della minore da parte del genitore con il quale si trova a convivere in modo stabile o in
Per_ occasione delle visite) di
L'età della minore, poi, rende parimenti opportuno confermare i tempi di visita con il padre già adottati in via provvisoria, essendo contrario al di lei interesse visite periodiche presso la residenza del padre, con i relativi trasferimenti, in Genova, ovvero la permanenza con lo stesso durante le ore notturne in alloggi temporanei nel luogo di residenza della madre
Va pertanto disposto che le visite di avvengano a settimane Controparte_1
alternate nelle giornate di sabato e di domenica dalle ore 9:00 alle ore 16:00 senza pernottamento, presso la casa materna o in altro luogo concordato dalle parti, e di sentirla tramite videochiamata nell'arco temporale compreso tra le ore 20:30 e le
21:30, quando vorrà previo accordo con la madre
La medesima regolamentazione dovrà valere allo stato per le vacanze estive e per i periodi di vacanza infrannuali
Trattasi di statuizioni che vengono rese rebus sic stantibus e, come tali, parametrate alla attuale età della minore, fermo restando che la sua crescita comporterà la possibilità di una diversa regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre, da verificare peraltro nel momento in cui sorgerà l'esigenza di una diversa disciplina
6. ha una occupazione stabile e un reddito che, secondo l'ultima Parte_1
dichiarazione fiscale, a conferma delle dichiarazioni rese dalla parte, ammonta ad euro 1000,00 al mese per tredici mensilità; rivendica un contributo a carico del marito per spese di alloggio, ma allo stato non pare sopportarne alcuna spesa in quanto ha dichiarato di abitare a Brescello con i genitori e di non sopportare alcun costo
Non ha proprietà immobiliari e nemmeno risparmi o investimenti mobiliari
è apparso del tutto reticente in ordine alla sua capacità reddituale Controparte_1
Ha prodotto un estratto di conto corrente relativo a periodo più limitato di quello prescritto dall'art. 473 bis.12 c.p.c.; i documenti fiscali (CU relative agli anni 2023,
2022 e 2021) sono inattendibili perché attestano periodi lavorativi annuali di breve durata (69 gg nel 2023, 31 gg nel 2022, 40 gg nel 2021) e i dati desumibili dall'estratto conto evidenziano entrate mensili, a titolo di retribuzione, di importi variabili, di entità modesta, e provenienti da diversi datori di lavoro Il resistente, però, ha dichiarato che fino a qualche giorno prima dell'udienza di prima comparizione lavorava con una retribuzione di 1500 euro al mese, inclusa la tredicesima mensilità, e di essere stato licenziato per motivi che, ad una ragionevole valutazione, appaiono ben poco credibili (mi hanno detto che volevano prendere una pausa)
Anche lui, al pari della moglie, non risulta essere proprietario di immobili o titolare di risparmi o di investimenti in titoli
Dunque, tenuto conto delle esigenze di vita connesse all'età della minore, dei tempi ridotti di visita, pur dispendiosi per il padre, che deve sopportare i relativi costi di trasferta, delle capacità reddituali dei due genitori si reputa equo porre a carico del
Per_ quale contributo al mantenimento ordinario di , la somma di Controparte_1
250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come infra indicate
7. Si dà atto che il resistente ha dichiarato di essere disponibile a riconoscere alla moglie il diritto di percepire per intero l'assegno unico universale
8. Stante la reciproca soccombenza le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
sposatisi in Gattatico (RE) il 16 aprile 2023 CP_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gattatico (RE) di procedere all'annotazione di questa sentenza (atto n. 2 parte I serie / anno 2023) Per_ dispone l'affido condiviso della figlia minore ai genitori con collocazione residenziale stabile presso la madre e con facoltà del padre di vederla e tenerla con sé come indicato in motivazione pone a carico di l'obbligo di versare alla ricorrente Controparte_1 [...]
Per_
, quale contributo al mantenimento ordinario della figlia , la somma Parte_1
di euro 250,00 al mese e di partecipare alle spese straordinarie, individuate come da locale protocollo per la famiglia, nella misura del 50% dichiara interamente compensate, tra le parti, le spese di lite Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 6 marzo 2025
Il Presidente est.
Parisoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente rel. dott. Damiano Dazzi Giudice dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1687/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TI EL
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. VIGNOLI ALESSANDRA
RESISTENTE
e con l'intervento del PM presso il Tribunale di Reggio Emilia
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato 30 maggio 2024, ha convenuto in Parte_1
giudizio da lei sposato in Gattatico (RE) il 16 aprile 2023, per Controparte_1 ottenere la separazione con addebito, l'affidamento condiviso della figlia minore Per_
(nata il [...]), 'con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale', e la condanna del convenuto a versarle un contributo di 500,00 euro mensili per il mantenimento di quest'ultima, oltre alla suddivisione paritaria delle spese straordinarie Ha chiesto che le visite della minore da parte del padre fossero articolate in tempi e modalità diverse distinguendo tre periodi, fino ai due anni, tra due e cinque anni e dopo i cinque anni;
ha altresì domandato il riconoscimento per intero dell'assegno unico e un contributo ulteriore a carico del marito, pari al 50% del canone di locazione
Si è doluta, ai fini dell'addebito, dell'abbandono della casa coniugale - situata in provincia di Reggio Emilia, nel comune di Gattatico - da parte del marito, il quale dopo alcuni mesi di convivenza si era recato a Genova presso la famiglia di origine
2. non si è opposto alla pronuncia di separazione ma ha resistito Controparte_1
alla domanda di addebito assumendo che in realtà i coniugi avevano deciso di comune accordo di trasferirsi a Genova ed era stata la ricorrente, dopo alcuni mesi di convivenza in tale città, a fare rientro a Gattatico
Ha offerto 200,00 euro per il mantenimento della figlia, dichiarando la propria disponibilità a riconoscere alla moglie il diritto di percepire per intero l'assegno unico e a versare il 50% delle spese straordinarie
Ha anche chiesto di strutturare sin da subito le visite alla figlia - dopo un breve periodo di adattamento con incontri da svolgersi tutte le domeniche dalle 10 del mattino alle 18:00 - secondo tempi standard prevedenti week end alternati e un giorno infrasettimanale
3. La causa, dopo l'ascolto delle parti e la pronuncia dei provvedimenti provvisori, previa istruttoria documentale, è stata assegnata al collegio per la decisione
4. Parte ricorrente non pare avere reiterato, nelle conclusioni precisate con nota 30 dicembre 2024, la domanda di addebito della separazione al convenuto la quale di conseguenza deve intendersi rinunciata
Non è ultroneo però rimarcare come tale domanda avrebbe dovuto senz'altro respingersi atteso che la stessa , nel suo ascolto, ha ammesso che Parte_1
vi era stato un trasferimento a Genova con l'intera famiglia concordato tra i coniugi e che lei aveva deciso di ritornare a Gattatico con la figlia, una volta finito il periodo di astensione dal lavoro per maternità, dovendo riprendere l'attività lavorativa
Talchè l'accusa rivolta dalla ricorrente al marito di avere abbandonato la casa coniugale di sua iniziativa avrebbe dovuto ritenersi manifestamente infondata
Per_
5. versa ancora in età infantile non avendo ancora compiuto due anni ed è perciò opportuno che resti a vivere a con la madre I coniugi del resto concordano sull'affidamento condiviso (il quale già ontologicamente comporta una gestione disgiunta del mantenimento ordinario della minore da parte del genitore con il quale si trova a convivere in modo stabile o in
Per_ occasione delle visite) di
L'età della minore, poi, rende parimenti opportuno confermare i tempi di visita con il padre già adottati in via provvisoria, essendo contrario al di lei interesse visite periodiche presso la residenza del padre, con i relativi trasferimenti, in Genova, ovvero la permanenza con lo stesso durante le ore notturne in alloggi temporanei nel luogo di residenza della madre
Va pertanto disposto che le visite di avvengano a settimane Controparte_1
alternate nelle giornate di sabato e di domenica dalle ore 9:00 alle ore 16:00 senza pernottamento, presso la casa materna o in altro luogo concordato dalle parti, e di sentirla tramite videochiamata nell'arco temporale compreso tra le ore 20:30 e le
21:30, quando vorrà previo accordo con la madre
La medesima regolamentazione dovrà valere allo stato per le vacanze estive e per i periodi di vacanza infrannuali
Trattasi di statuizioni che vengono rese rebus sic stantibus e, come tali, parametrate alla attuale età della minore, fermo restando che la sua crescita comporterà la possibilità di una diversa regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre, da verificare peraltro nel momento in cui sorgerà l'esigenza di una diversa disciplina
6. ha una occupazione stabile e un reddito che, secondo l'ultima Parte_1
dichiarazione fiscale, a conferma delle dichiarazioni rese dalla parte, ammonta ad euro 1000,00 al mese per tredici mensilità; rivendica un contributo a carico del marito per spese di alloggio, ma allo stato non pare sopportarne alcuna spesa in quanto ha dichiarato di abitare a Brescello con i genitori e di non sopportare alcun costo
Non ha proprietà immobiliari e nemmeno risparmi o investimenti mobiliari
è apparso del tutto reticente in ordine alla sua capacità reddituale Controparte_1
Ha prodotto un estratto di conto corrente relativo a periodo più limitato di quello prescritto dall'art. 473 bis.12 c.p.c.; i documenti fiscali (CU relative agli anni 2023,
2022 e 2021) sono inattendibili perché attestano periodi lavorativi annuali di breve durata (69 gg nel 2023, 31 gg nel 2022, 40 gg nel 2021) e i dati desumibili dall'estratto conto evidenziano entrate mensili, a titolo di retribuzione, di importi variabili, di entità modesta, e provenienti da diversi datori di lavoro Il resistente, però, ha dichiarato che fino a qualche giorno prima dell'udienza di prima comparizione lavorava con una retribuzione di 1500 euro al mese, inclusa la tredicesima mensilità, e di essere stato licenziato per motivi che, ad una ragionevole valutazione, appaiono ben poco credibili (mi hanno detto che volevano prendere una pausa)
Anche lui, al pari della moglie, non risulta essere proprietario di immobili o titolare di risparmi o di investimenti in titoli
Dunque, tenuto conto delle esigenze di vita connesse all'età della minore, dei tempi ridotti di visita, pur dispendiosi per il padre, che deve sopportare i relativi costi di trasferta, delle capacità reddituali dei due genitori si reputa equo porre a carico del
Per_ quale contributo al mantenimento ordinario di , la somma di Controparte_1
250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come infra indicate
7. Si dà atto che il resistente ha dichiarato di essere disponibile a riconoscere alla moglie il diritto di percepire per intero l'assegno unico universale
8. Stante la reciproca soccombenza le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
sposatisi in Gattatico (RE) il 16 aprile 2023 CP_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gattatico (RE) di procedere all'annotazione di questa sentenza (atto n. 2 parte I serie / anno 2023) Per_ dispone l'affido condiviso della figlia minore ai genitori con collocazione residenziale stabile presso la madre e con facoltà del padre di vederla e tenerla con sé come indicato in motivazione pone a carico di l'obbligo di versare alla ricorrente Controparte_1 [...]
Per_
, quale contributo al mantenimento ordinario della figlia , la somma Parte_1
di euro 250,00 al mese e di partecipare alle spese straordinarie, individuate come da locale protocollo per la famiglia, nella misura del 50% dichiara interamente compensate, tra le parti, le spese di lite Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 6 marzo 2025
Il Presidente est.
Parisoli