Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4704
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Mancanza di prova della commissione dell'illecito

    La Corte ritiene che la prova sia desumibile in via induttiva dal fatto che il capo è stato nella disponibilità del ricorrente fino al giorno prima dell'invio alla macellazione e che l'ispezione presso l'azienda non ha consentito di reperire il farmaco né prescrizioni veterinarie. Si presume quindi che il trattamento sia avvenuto presso l'azienda agricola.

  • Rigettato
    Mancata notifica verbale di prelievo e rapporto di prova

    La Corte rileva che sia il verbale di prelievo che il rapporto di prova sono stati notificati al ricorrente in data successiva al sopralluogo. Viene inoltre evidenziato che al ricorrente è stata data la possibilità di chiedere analisi di revisione, facoltà non esercitata.

  • Rigettato
    Applicazione di norma abrogata

    La Corte esclude l'applicazione di norma abrogata, poiché la fattispecie di illecito è confluita nel comma 2 dell'art. 14 del D.Lgs. 158/2006, riformulato dal D.Lgs. 27/2021, che ha confermato la sanzione amministrativa. Vi è quindi continuità normativa.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale

    La Corte ritiene che l'accertamento dell'illecito vada fatto risalire alla data dell'analisi di laboratorio (12 marzo 2018), momento da cui l'amministrazione era nelle condizioni di esercitare la propria pretesa sanzionatoria. Pertanto, al momento della notifica dell'ordinanza-ingiunzione (10 marzo 2023), il quinquennio non era ancora maturato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4704
    Giurisdizione : Trib. Bari
    Numero : 4704
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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