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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4704 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5022/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BARI
Il giudice nella persona della dott.ssa IA IO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. di r.g. 5022/2023, promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
E n. 56 c.f. ), in qualità di rappresentante legale della C.F._1 [...]
con sede in Noci alla Zona E n.56, rappresentato e difeso dagli Controparte_1
avvocati Felix Garzelli (c.f. , e Antonia Cantore (c.f. C.F._2
), presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Noci, via C.F._3
Cappuccini n. 45
RICORRENTE
contro pagina 1 di 8 (C.F. ), in persona del presidente in carica, rappresentata e CP_2 P.IVA_1
difesa dalla funzionaria delegata dott.ssa Flaviana Cristofalo, con domicilio eletto presso la Sezione contenzioso amministrativo della Regione, in Bari, piazza Aldo Moro n. 28
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Accogliere il ricorso proposto dal sig. e, per l'effetto, annullare Parte_1
l'Ordinanza Ingiunzione impugnata, poiché illegittima, infondata e adottata in violazione di legge;
Dichiarare prescritto il potere sanzionatorio della Pubblica Amministrazione;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.
Per parte convenuta:
Confermare la legittimità dell'impugnata ordinanza ingiunzione con il contestuale rigetto dell'opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente indicato in intestazione, titolare dell Controparte_1
corrente in Noci, impugna l'ordinanza-ingiunzione della n. 3096, CP_2
notificatagli il 10 marzo 2023, con la quale era richiesto del pagamento della somma di €
20.658,00, oltre a spese di notifica, per violazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 (recante l'attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta- pagina 2 di 8 agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile
1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonchè abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336).
La sanzione era applicata sulla base del verbale dell'ASL di Bari in data 10 maggio
2018, a sua volta elevato all'esito di un sopralluogo svolto il precedente giorno 16 marzo
2018 presso l'azienda agricola, in virtù della segnalazione proveniente dall'ASL di
RM (pec del 5 marzo 2018) che, in un controllo a campione presso il locale macello, aveva riscontrato nelle carni del bovino matr. n. IT073990123523, dell'azienda agricola ricorrente, ivi inviatovi, la presenza di ciprofloxacina. Il sopralluogo presso quest'ultima non aveva riscontrato la presenza di farmaci, prescrizioni veterinarie e registrazioni di trattamenti con il farmaco accertato nel bovino avviato dalla medesima ricorrente presso il macello di RM. Pertanto, la presenza di tale sostanza nel capo inviato alla macellazione a RM era ricondotta ad un trattamento illecito, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. g), del citato decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158.
Con il presente ricorso in opposizione si contesta l'accertamento dell'illecito svolto con le descritte modalità:
- innanzitutto, per mancanza di prova della commissione da parte del soggetto sanzionato, il quale sottolinea che il bovino non è stato sottoposto alcun trattamento non registrato fino a quando è rimasto nella propria disponibilità, e cioè fino al 15 febbraio
2018, allorché veniva prelevato “dalla con sede legale in Galatina Parte_2
alla via XI Febbraio 64, giusta documento di trasporto n. 3/2018 per essere portato al
Macello di RM s.r.l.”;
- inoltre, per mancata notifica del verbale di prelievo presso il bovino, svolto dall'ASL di RM, e del relativo rapporto di prova e per impossibilità di verificare in quest'ultimo, formato in assenza di contraddittorio, l'esattezza dei relativi risultati;
pagina 3 di 8 - per avere inoltre fatto applicazione di una norma di legge abrogata, ovvero il citato art. 1, comma 3, lett. g), del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, che vieta(va)
l'utilizzazione di sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero di sostanze o prodotti autorizzati, a fini o a condizioni diversi da quelli previsti dalle disposizioni vigenti;
ed inoltre per errato riferimento all'art. 23 del medesimo decreto legislativo, il quale fa riferimento alle misure da adottare in caso di superamento dei limiti massimi di residui, che tuttavia non si sarebbe verificato nel caso di specie;
- infine, per prescrizione della potestà sanzionatoria, ai sensi dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il cui termine quinquennale avrebbe avuto decorrenza dal 16 febbraio 2018, e dunque sarebbe spirato al 10 marzo 2023, quando è stata notificata l'ordinanza-ingiunzione impugnata.
Così sintetizzate le censure svolte nei confronti del provvedimento sanzionatorio impugnato, va innanzitutto respinta l'eccezione preliminare di inammissibilità della costituzione in giudizio della perché asseritamente tardiva rispetto al CP_2
termine di 10 giorni prima dell'udienza, previsto dall'art. 416 cod. proc. civ.: rispettivamente in data 9 maggio 2024 la costituzione e 16 maggio 2024 l'udienza.
Come controdedotto dall'amministrazione resistente, il termine è stato fissato con il decreto di fissazione dell'udienza in 5 giorni prima di questa e rispetto ad esso la costituzione è tempestiva.
Nel merito, vanno respinte innanzitutto le contestazioni sulla mancata prova della commissione dell'illecito da parte dell'azienda agricola ricorrente in opposizione. La prova è ricavabile in via induttiva dal fatto che per stessa ammissione di quest'ultima, il capo è stato nella sua disponibilità fino al giorno prima dell'invio alla macellazione, e cioè fino al 15 febbraio 2018, allorché veniva prelevato dal trasportatore per essere inviato al macello di RM, dove è stato sottoposto a controllo, con esito positivo, il successivo giorno 16 febbraio. In senso convergente si pone il fatto che l'ispezione presso l'azienda non ha consentito di reperire il farmaco rilevato all'esito del controllo sul capo, né tanto meno alcuna prescrizione veterinaria in questo senso. Sulla base di pagina 4 di 8 questa circostanza, unitamente al dato temporale in precedenza esposto, è pertanto ragionevole presumere che la ciprofloxacina sia stata sottoposta al capo di bestiame nell'ambito di un trattamento farmacologico non autorizzato presso l'azienda agricola ricorrente. A ciò va aggiunto il dato di comune esperienza secondo cui la sostanza viene abitualmente somministrata nella fase di allevamento e di crescita dell'animale, cosicché si palesa priva di senso, e dunque implausibile, l'ipotesi della somministrazione poco prima dell'avvio alla macellazione.
Risulta del pari infondata la censura di mancata notifica del verbale di prelievo svolto presso il capo avviato a macellazione. Come sul punto dedotto dalla in CP_2
occasione della verifica in data 16 marzo 2018 presso l'azienda agricola sono stati notificati ad essa tanto il verbale di prelievo svolto dall'ASL di RM, che il relativo rapporto di prova del competente Istituto Zooprofilattico di Bologna (n. 2018/105476 del 12 marzo 2018).
Più precisamente, il rapporto risulta allegato al processo verbale dell'ASL di Bari
01/VET-C del 10 maggio 2018, notificato all'azienda agricola ricorrente in data 21 marzo 2018, come da sottoscrizione per ricevuta di quest'ultima in calce all'atto. Risulta dunque smentito l'assunto della medesima ricorrente secondo cui il rapporto di prova non le sarebbe mai stato reso noto.
In questa occasione l'azienda agricola è stata inoltre resa edotta della possibilità di chiedere le analisi di revisione, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 24 novembre
1981, n. 689. La prova di questa circostanza si ricava ancora una volta dall'ora richiamato processo verbale dell'ASL di Bari.
Attraverso i descritti passaggi procedimentali la potestà sanzionatoria risulta dunque essere stata esercitata nelle forme previste dalla legge, posto che in caso di accertamenti mediante analisi di campioni il diritto di difesa dell'interessato è destinato ad esplicarsi non già al momento dell'acquisizione della prova dell'illecito, ai sensi del comma 1 della disposizione di legge ora richiamata, ma con l'analisi di revisione di cui al sopra citato comma 2.
pagina 5 di 8 Il mancato esercizio di questa facoltà difensiva rende dunque non esaminabili le contestazioni svolte con riguardo al rapporto di prova da parte del ricorrente e cioè la pretesa non corrispondenza del campione al bovino identificato con la sopra citata matricola IT073990123523.
Va poi escluso che la sanzione si fondi su una fattispecie di illecito abrogata al momento dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. Il provvedimento sanzionatorio si fonda sulla violazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, che nella versione vigente all'epoca dell'accertamento del fatto vietava la commercializzazione di animali ai quali siano stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati o oggetto di un trattamento illecito. La disposizione è stata in seguito abrogata, ad opera del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, a decorrere dalla sua entrata in vigore, e cioè dal 26 marzo 2021, come dedotto a fondamento delle censure svolte con il ricorso.
Sennonché, nel caso di specie non si può configurare alcuna abolizione dell'illecito amministrativo. Infatti, il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, da ultimo richiamato, all'art. 15, ha riformulato l'art. 14 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n.
158, e la precedente fattispecie di illecito è confluita nel comma 2 della medesima disposizione. Quindi, l'art. 32 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, parimenti riformulato dal citato art. 15 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, ha confermato la sanzione amministrativa prevista per il medesimo fatto illecito. Ne deriva che vi è piena continuità normativa che giustifica il permanere della potestà sanzionatoria tra la data di accertamento dell'illecito e quella in cui è stata emessa l'ordinanza-ingiunzione impugnata.
Infine, deve escludersi che la potestà in questione si sia estinta per decorso della prescrizione quinquennale ex art. 28 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, come invece eccepito dall'azienda agricola ricorrente con l'ultimo motivo di impugnazione. In contrario vanno condivisi i rilievi difensivi dell'amministrazione regionale, la quale richiama l'art. 15, commi 4 e 5, della legge da ultimo menzionata, che rispettivamente pagina 6 di 8 richiedono la comunicazione all'interessato degli esiti delle analisi di laboratorio ed equiparano quest'ultima alla contestazione di illecito ex art. 14 della medesima legge.
In base alle disposizioni ora richiamate, l'accertamento dell'illecito va nel caso di specie fatto risalire al 12 marzo 2018, data dell'analisi di laboratorio. Quindi, in questo accertamento tecnico può essere individuato il momento a partire dal quale la competente amministrazione era nelle condizioni di esercitare la propria pretesa sanzionatoria.
Infatti, la decorrenza della prescrizione quinquennale ex art. 28 della legge 24 novembre
1981, n. 689, pur prevista dalla data di commissione dell'illecito (comma 1), va nondimeno coordinata con le disposizioni civilistiche dell'istituto in generale, come desumibile dal richiamo del comma 2 all'interruzione prevista dal codice civile (in termini: Cass. civ., II, 29 novembre 2011, n. 29776). Pertanto, al momento della notifica dell'ordinanza-ingiunzione, avvenuta il 10 marzo 2023, il quinquennio non era ancora maturato rispetto al 12 marzo 2018, data delle analisi di laboratorio.
Il ricorso in opposizione va quindi respinto.
Le spese di causa sono regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo, secondo la vigente tariffa professionale (decreto del ministro della giustizia in data 10 marzo 2014, n. 55, e successive modificazioni).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione;
respinge il ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare all'amministrazione intimata le spese di lite, che si liquidano in € 3.000,00 per onorari, oltre agli accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Bari, il 18 dicembre 2025
Il giudice
IA IO pagina 7 di 8
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BARI
Il giudice nella persona della dott.ssa IA IO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. di r.g. 5022/2023, promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
E n. 56 c.f. ), in qualità di rappresentante legale della C.F._1 [...]
con sede in Noci alla Zona E n.56, rappresentato e difeso dagli Controparte_1
avvocati Felix Garzelli (c.f. , e Antonia Cantore (c.f. C.F._2
), presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Noci, via C.F._3
Cappuccini n. 45
RICORRENTE
contro pagina 1 di 8 (C.F. ), in persona del presidente in carica, rappresentata e CP_2 P.IVA_1
difesa dalla funzionaria delegata dott.ssa Flaviana Cristofalo, con domicilio eletto presso la Sezione contenzioso amministrativo della Regione, in Bari, piazza Aldo Moro n. 28
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Accogliere il ricorso proposto dal sig. e, per l'effetto, annullare Parte_1
l'Ordinanza Ingiunzione impugnata, poiché illegittima, infondata e adottata in violazione di legge;
Dichiarare prescritto il potere sanzionatorio della Pubblica Amministrazione;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.
Per parte convenuta:
Confermare la legittimità dell'impugnata ordinanza ingiunzione con il contestuale rigetto dell'opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente indicato in intestazione, titolare dell Controparte_1
corrente in Noci, impugna l'ordinanza-ingiunzione della n. 3096, CP_2
notificatagli il 10 marzo 2023, con la quale era richiesto del pagamento della somma di €
20.658,00, oltre a spese di notifica, per violazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 (recante l'attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta- pagina 2 di 8 agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile
1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonchè abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336).
La sanzione era applicata sulla base del verbale dell'ASL di Bari in data 10 maggio
2018, a sua volta elevato all'esito di un sopralluogo svolto il precedente giorno 16 marzo
2018 presso l'azienda agricola, in virtù della segnalazione proveniente dall'ASL di
RM (pec del 5 marzo 2018) che, in un controllo a campione presso il locale macello, aveva riscontrato nelle carni del bovino matr. n. IT073990123523, dell'azienda agricola ricorrente, ivi inviatovi, la presenza di ciprofloxacina. Il sopralluogo presso quest'ultima non aveva riscontrato la presenza di farmaci, prescrizioni veterinarie e registrazioni di trattamenti con il farmaco accertato nel bovino avviato dalla medesima ricorrente presso il macello di RM. Pertanto, la presenza di tale sostanza nel capo inviato alla macellazione a RM era ricondotta ad un trattamento illecito, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. g), del citato decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158.
Con il presente ricorso in opposizione si contesta l'accertamento dell'illecito svolto con le descritte modalità:
- innanzitutto, per mancanza di prova della commissione da parte del soggetto sanzionato, il quale sottolinea che il bovino non è stato sottoposto alcun trattamento non registrato fino a quando è rimasto nella propria disponibilità, e cioè fino al 15 febbraio
2018, allorché veniva prelevato “dalla con sede legale in Galatina Parte_2
alla via XI Febbraio 64, giusta documento di trasporto n. 3/2018 per essere portato al
Macello di RM s.r.l.”;
- inoltre, per mancata notifica del verbale di prelievo presso il bovino, svolto dall'ASL di RM, e del relativo rapporto di prova e per impossibilità di verificare in quest'ultimo, formato in assenza di contraddittorio, l'esattezza dei relativi risultati;
pagina 3 di 8 - per avere inoltre fatto applicazione di una norma di legge abrogata, ovvero il citato art. 1, comma 3, lett. g), del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, che vieta(va)
l'utilizzazione di sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero di sostanze o prodotti autorizzati, a fini o a condizioni diversi da quelli previsti dalle disposizioni vigenti;
ed inoltre per errato riferimento all'art. 23 del medesimo decreto legislativo, il quale fa riferimento alle misure da adottare in caso di superamento dei limiti massimi di residui, che tuttavia non si sarebbe verificato nel caso di specie;
- infine, per prescrizione della potestà sanzionatoria, ai sensi dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il cui termine quinquennale avrebbe avuto decorrenza dal 16 febbraio 2018, e dunque sarebbe spirato al 10 marzo 2023, quando è stata notificata l'ordinanza-ingiunzione impugnata.
Così sintetizzate le censure svolte nei confronti del provvedimento sanzionatorio impugnato, va innanzitutto respinta l'eccezione preliminare di inammissibilità della costituzione in giudizio della perché asseritamente tardiva rispetto al CP_2
termine di 10 giorni prima dell'udienza, previsto dall'art. 416 cod. proc. civ.: rispettivamente in data 9 maggio 2024 la costituzione e 16 maggio 2024 l'udienza.
Come controdedotto dall'amministrazione resistente, il termine è stato fissato con il decreto di fissazione dell'udienza in 5 giorni prima di questa e rispetto ad esso la costituzione è tempestiva.
Nel merito, vanno respinte innanzitutto le contestazioni sulla mancata prova della commissione dell'illecito da parte dell'azienda agricola ricorrente in opposizione. La prova è ricavabile in via induttiva dal fatto che per stessa ammissione di quest'ultima, il capo è stato nella sua disponibilità fino al giorno prima dell'invio alla macellazione, e cioè fino al 15 febbraio 2018, allorché veniva prelevato dal trasportatore per essere inviato al macello di RM, dove è stato sottoposto a controllo, con esito positivo, il successivo giorno 16 febbraio. In senso convergente si pone il fatto che l'ispezione presso l'azienda non ha consentito di reperire il farmaco rilevato all'esito del controllo sul capo, né tanto meno alcuna prescrizione veterinaria in questo senso. Sulla base di pagina 4 di 8 questa circostanza, unitamente al dato temporale in precedenza esposto, è pertanto ragionevole presumere che la ciprofloxacina sia stata sottoposta al capo di bestiame nell'ambito di un trattamento farmacologico non autorizzato presso l'azienda agricola ricorrente. A ciò va aggiunto il dato di comune esperienza secondo cui la sostanza viene abitualmente somministrata nella fase di allevamento e di crescita dell'animale, cosicché si palesa priva di senso, e dunque implausibile, l'ipotesi della somministrazione poco prima dell'avvio alla macellazione.
Risulta del pari infondata la censura di mancata notifica del verbale di prelievo svolto presso il capo avviato a macellazione. Come sul punto dedotto dalla in CP_2
occasione della verifica in data 16 marzo 2018 presso l'azienda agricola sono stati notificati ad essa tanto il verbale di prelievo svolto dall'ASL di RM, che il relativo rapporto di prova del competente Istituto Zooprofilattico di Bologna (n. 2018/105476 del 12 marzo 2018).
Più precisamente, il rapporto risulta allegato al processo verbale dell'ASL di Bari
01/VET-C del 10 maggio 2018, notificato all'azienda agricola ricorrente in data 21 marzo 2018, come da sottoscrizione per ricevuta di quest'ultima in calce all'atto. Risulta dunque smentito l'assunto della medesima ricorrente secondo cui il rapporto di prova non le sarebbe mai stato reso noto.
In questa occasione l'azienda agricola è stata inoltre resa edotta della possibilità di chiedere le analisi di revisione, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 24 novembre
1981, n. 689. La prova di questa circostanza si ricava ancora una volta dall'ora richiamato processo verbale dell'ASL di Bari.
Attraverso i descritti passaggi procedimentali la potestà sanzionatoria risulta dunque essere stata esercitata nelle forme previste dalla legge, posto che in caso di accertamenti mediante analisi di campioni il diritto di difesa dell'interessato è destinato ad esplicarsi non già al momento dell'acquisizione della prova dell'illecito, ai sensi del comma 1 della disposizione di legge ora richiamata, ma con l'analisi di revisione di cui al sopra citato comma 2.
pagina 5 di 8 Il mancato esercizio di questa facoltà difensiva rende dunque non esaminabili le contestazioni svolte con riguardo al rapporto di prova da parte del ricorrente e cioè la pretesa non corrispondenza del campione al bovino identificato con la sopra citata matricola IT073990123523.
Va poi escluso che la sanzione si fondi su una fattispecie di illecito abrogata al momento dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. Il provvedimento sanzionatorio si fonda sulla violazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, che nella versione vigente all'epoca dell'accertamento del fatto vietava la commercializzazione di animali ai quali siano stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati o oggetto di un trattamento illecito. La disposizione è stata in seguito abrogata, ad opera del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, a decorrere dalla sua entrata in vigore, e cioè dal 26 marzo 2021, come dedotto a fondamento delle censure svolte con il ricorso.
Sennonché, nel caso di specie non si può configurare alcuna abolizione dell'illecito amministrativo. Infatti, il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, da ultimo richiamato, all'art. 15, ha riformulato l'art. 14 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n.
158, e la precedente fattispecie di illecito è confluita nel comma 2 della medesima disposizione. Quindi, l'art. 32 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, parimenti riformulato dal citato art. 15 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, ha confermato la sanzione amministrativa prevista per il medesimo fatto illecito. Ne deriva che vi è piena continuità normativa che giustifica il permanere della potestà sanzionatoria tra la data di accertamento dell'illecito e quella in cui è stata emessa l'ordinanza-ingiunzione impugnata.
Infine, deve escludersi che la potestà in questione si sia estinta per decorso della prescrizione quinquennale ex art. 28 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, come invece eccepito dall'azienda agricola ricorrente con l'ultimo motivo di impugnazione. In contrario vanno condivisi i rilievi difensivi dell'amministrazione regionale, la quale richiama l'art. 15, commi 4 e 5, della legge da ultimo menzionata, che rispettivamente pagina 6 di 8 richiedono la comunicazione all'interessato degli esiti delle analisi di laboratorio ed equiparano quest'ultima alla contestazione di illecito ex art. 14 della medesima legge.
In base alle disposizioni ora richiamate, l'accertamento dell'illecito va nel caso di specie fatto risalire al 12 marzo 2018, data dell'analisi di laboratorio. Quindi, in questo accertamento tecnico può essere individuato il momento a partire dal quale la competente amministrazione era nelle condizioni di esercitare la propria pretesa sanzionatoria.
Infatti, la decorrenza della prescrizione quinquennale ex art. 28 della legge 24 novembre
1981, n. 689, pur prevista dalla data di commissione dell'illecito (comma 1), va nondimeno coordinata con le disposizioni civilistiche dell'istituto in generale, come desumibile dal richiamo del comma 2 all'interruzione prevista dal codice civile (in termini: Cass. civ., II, 29 novembre 2011, n. 29776). Pertanto, al momento della notifica dell'ordinanza-ingiunzione, avvenuta il 10 marzo 2023, il quinquennio non era ancora maturato rispetto al 12 marzo 2018, data delle analisi di laboratorio.
Il ricorso in opposizione va quindi respinto.
Le spese di causa sono regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo, secondo la vigente tariffa professionale (decreto del ministro della giustizia in data 10 marzo 2014, n. 55, e successive modificazioni).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione;
respinge il ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare all'amministrazione intimata le spese di lite, che si liquidano in € 3.000,00 per onorari, oltre agli accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Bari, il 18 dicembre 2025
Il giudice
IA IO pagina 7 di 8
pagina 8 di 8