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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/06/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1511/2024
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1511/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 18 giugno 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per presente personalmente, l'avv. TELLINI ADRIANA e l'avv. SERPONI Parte_1
ELISA Per l'avv. CENCI SANDRA Controparte_1
È altresì presente la dott.ssa Margherita Montano, M.O.T.
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi rassegnate,
insistendo per il loro accoglimento.
L'avv. Tellini richiama Cass. sent. n. 4276/2023.
L'avv. Cenci dà atto che, successivamente alla prima udienza del 16.10.2024, è stato notificato all'amministrazione resistente, da parte della ricorrente, un ricorso pendente davanti alla Seconda
Sezione della Corte dei Conti, per il riconoscimento della assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell'art. 2, comma 12, L. 335/1995; domanda che pare in contraddizione con la domanda azionata nel presente giudizio.
L'avv. Serponi contesta le odierne deduzioni di parte resistente, evidenziando il diverso oggetto del ricorso proposto dinnanzi alla Corte dei Conti.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1511/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TELLINI Parte_1 C.F._1
ADRIANA e dell'avv. SERPONI ELISA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CENCI Controparte_1 P.IVA_1
SANDRA e dell'avv. DANESI MARZIA, elettivamente domiciliata in PIAZZA SANTA MARIA NUOVA 1 50122 FIRENZE, presso il difensore avv. CENCI SANDRA
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 3.05.2024, ha esposto: Parte_1
1) di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della Controparte_2
, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, dal 13.10.1997 al
[...]
6.11.2023, con inquadramento nel livello/categoria Personale di Supporto Amministrativo e con il profilo di coadiutore amministrativo;
2) di avere presentato, in data 8.08.2023, domanda di riconoscimento della pensione di inabilità, ai sensi dell'art. 2, comma 12, L. 335/1995 (v. doc. n. 1);
3) che la Commissione Medica di Verifica INPS per i Dipendenti Pubblici, con verbale del
13.10.2023, esprimeva il seguente giudizio medico-legale: “Non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2, comma 12, L. 335/1995. Non idonea permanentemente ed in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione
Pubblica ex art. 55 octies D.lgs. 165/2001. L'inidoneità, allo stato degli atti, non risulta determinata da inidoneità dipendente da causa di servizio” (v. doc. n. 2);
2 4) di avere presentato, avverso il suddetto provvedimento, ricorso alla Commissione Medica di
Seconda Istanza, allegando una relazione medica della dott.ssa (v. doc. n. 4); ricorso Per_1
rispetto al quale la suddetta Commissione Medica si dichiarava incompetente (v. doc. n. 10);
5) che, in data 7.11.2023, l'azienda ospedaliera le trasmetteva copia del verbale del 13.10.2023, precisando che: “stante il giudizio soprariportato questa Azienda deve risolvere il rapporto di lavoro dal 7.11.2023” (v. doc. n. 5);
6) di avere appreso della cessazione del rapporto di lavoro attraverso la busta paga del mese di novembre 2023 e di avere successivamente acquisito la Determina del Dirigente, con la quale, preso atto del verbale della Commissione Medica del 13.10.2023, veniva disposta la sua cessazione dal servizio con effetto dal 7.11.2023 (v. doc. n. 6 e 7);
7) di essere, al momento della cessazione dal servizio, assente dal lavoro per malattia;
8) di avere presentato ad INPS, in data 30.11.2023, domanda di pensione ordinaria di inabilità al proficuo lavoro/mansioni Gestione Pubblica (v. doc. n. 11);
9) di avere impugnato il provvedimento di recesso con PEC del 18.12.2023 (doc. n. 12);
10) che, nel mese di febbraio 2024, le veniva liquidata da INPS la pensione di inabilità al proficuo lavoro e le venivano corrisposti i relativi arretrati (v. doc. n. 15);
11) che INPS, con comunicazione del 19.01.2024, le liquidava il TFS, quantificandolo in complessivi euro 20.610,46 (v. doc. n. 16).
Tanto premesso, la ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'intimato licenziamento, per errata applicazione dell'art. 55 octies D.lgs. 165/2001, richiamando Cass. sent. n. 19774 del 4.10.2016; in quanto non preceduto da alcun formale atto di intimazione;
in quanto intimato nel periodo di assenza per malattia;
nonché l'erronea quantificazione del TFS ed il mancato pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso ed il proprio diritto al risarcimento dei danni morali e/o esistenziali derivanti dal licenziamento illegittimo, ed ha, pertanto, chiesto all'intestato Tribunale di: “Nel merito accertare e dichiarare che la risoluzione del rapporto di lavoro impugnata è stata comminata in violazione dei criteri previsti dalla legge per tutte le ragioni in fatto e diritto dedotte in narrativa, nello specifico per violazione del disposto di cui dell'art. 55 octies Legge 121/1995 , ed in quanto intimata durante il periodo di malattia della dipendente oltre che per carenza dei requisiti formali Parte_1
richiesti ai fini della validità dell'atto di intimazione di licenziamento.3)Accogliere il presente ricorso e dichiarare nullo e/o annullabile e comunque illegittimo e/o inefficace la cessazione del rapporto di lavoro disposta dalla nei confronti della ricorrente Sigra Controparte_2
con decorrenza dalla data del 6 novembre 2023 indicata nell'ultima busta paga.4) Parte_1
In applicazione delle vigenti leggi in materia, condannare parte resistente in persona del suo legale
3 rappresentante pro tempore, alla reintegrazione dell'odierna ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato, con le medesime mansioni e qualifica, nonché al pagamento, in favore del ricorrente, di una indennità risarcitoria nella misura massima consentita dalla legge, ovvero nella misura anche inferiore che sarà ritenuta equa e di giustizia, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, ed al versamento, con gli accessori di legge, sempre dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dei contributi previdenziali ed assistenziali, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria ove previsti e dovuti ai sensi dell'art. 429 c.p.c .5) Condannare l' Controparte_2
convenuta a corrispondere in favore della ricorrente l'indennità di mancato preavviso di licenziamento nella misura che risulterà spettante secondo legge in applicazione del CCNL di categoria, in accoglimento di tutte le motivazioni dedotte in narrativa.6) Accertare e quantificare l'esatto ammontare del TFS di spettanza della dipendete Sig.ra e condannare l'azienda ospedaliera Pt_1
convenuta al pagamento delle somme che risulteranno eventualmente spettanti e ad oggi non corrisposte.7) Condannare l' convenuta a risarcire in favore della dipendete Controparte_2
tutti i danni morali, non patrimoniali, biologici e/o esistenziali derivanti dalla illegittimità del Pt_1
licenziamento intimato nella misura che sarà accertata in corso di causa e/o accertata in via equitativa dal Giudicante.7)Con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Si è costituita in giudizio l' , contestando il ricorso e chiedendone la Controparte_1
reiezione, in quanto infondato, attesi: la legittimità del provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 55 octies D.lgs. 165/2001 e degli artt. 2 e 8 DPR 171/2011, nonché dell'art. 56
CCNL Comparto Sanità del 2.11.2022, essendo stato il rapporto di lavoro de quo risolto per inidoneità permanente e assoluta al servizio della lavoratrice, con recesso debitamente comunicatole per iscritto;
l'integrale pagamento, nel febbraio 2024, dell'indennità sostitutiva del preavviso (v. doc. n. 14); il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda relativa alla liquidazione e all'erogazione del TFS, di esclusiva competenza di INPS;
l'infondatezza e genericità della svolta domanda risarcitoria.
La causa, istruita con la documentazione versata in atti dalle parti (essendo state respinte le istanze di prova orale formulate in ricorso, come da ordinanza del 2.01.2025), è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
A seguito della presentazione, da parte della ricorrente, in data 8.08.2023, della domanda di riconoscimento della pensione di inabilità, ai sensi dell'art. 2, comma 12, L. 335/1995 (v. doc. n. 1 del
4 fascicolo di parte ricorrente), la Commissione Medica di Verifica INPS per i Dipendenti Pubblici, con verbale del 13.10.2023, ha espresso il seguente giudizio medico-legale: “Non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2, comma 12, L. 335/1995. Non idonea permanentemente ed in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione
Pubblica ex art. 55 octies D.lgs. 165/2001. L'inidoneità, allo stato degli atti, non risulta determinata da inidoneità dipendente da causa di servizio” (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte ricorrente e n. 4 del fascicolo di parte resistente).
Il verbale di visita medica collegiale del 13.10.2023 (pervenuto all'amministrazione datrice di lavoro in data 6.11.2023) è stato trasmesso alla ricorrente con PEC del 7.11.2023, con la quale l'amministrazione resistente le comunicava, altresì, che: “stante il giudizio soprariportato questa deve risolvere il CP_1 rapporto di lavoro dal 7.11.2023” (v. doc. n. 5 dei fascicoli di parte); avverso il predetto verbale del
13.10.2023 la ricorrente ha proposto ricorso alla Commissione Medica di Seconda Istanza (che si dichiarava incompetente, con la comunicazione di cui ai doc. n. 10 del fascicolo di parte ricorrente e n.
7 del fascicolo di parte resistente), allegando la relazione del proprio medico legale, dott.ssa Per_1 del 16.11.2023, secondo la quale: “Tale complesso quadro patologico, (…), determina nella persona della Sig.ra soggetto 55enne che dal 1997 ha svolto mansione di coadiutore amministrativo, Pt_1
una sostanziale abolizione della capacità lavorativa residua, rendendola inidonea allo svolgimento di qualsiasi mansione lavorativa anche a minimo impegno fisico o mentale, in ragione anche delle pressoché nulle capacità di adattabilità o apprendimento di mansioni diverse rispetto a quelle ad oggi svolte. Si ritiene in conclusione che la Sig.ra si trovi in condizione di impossibilità a svolgere Pt_1
qualsiasi attività lavorativa e che pertanto abbia diritto al riconoscimento dei requisiti per la pensione di inabilità ex art. 2 comma 12 L. 335/95” (v. doc. n. 4 del fascicolo di parte ricorrente).
Con la Determina Dirigenziale di cui ai doc. n. 7 del fascicolo di parte ricorrente e n. 6 del fascicolo di parte resistente, l'amministrazione resistente ha dispensato dal servizio la ricorrente, con decorrenza dal
7.11.2023, sulla scorta del giudizio medico legale espresso dalla Commissione Medica con il verbale del 13.10.2023.
Con PEC del 10.01.2024, la dott.ssa membro della Commissione Medica di Verifica Persona_2 dell'INPS, ha precisato che il giudizio medico legale di cui al verbale del 13.10.2023 deve intendersi:
“non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio e al proficuo lavoro come dipendente di
Amministrazione Pubblica ex art. 55 octies D.lgs. 165/2001” (v. doc. n. 11 del fascicolo di parte resistente).
L'art. 55-octies (((Permanente inidoneità psicofisica).)) D.lgs. 165/2001 prevede che: “((1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni
5 pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici: a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneità al servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione; b) la possibilità per
l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita di idoneità, nonché nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo;
c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), nonché il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di idoneità; d) la possibilità, per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità.)).
L'art. 2 (Inidoneità psicofisica) DPR 171/2011 (Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) stabilisce che: “1. Ai fini del presente decreto, si intende per inidoneità psicofisica permanente assoluta o relativa quanto contenuto nelle lettere a) o b): a) inidoneità psicofisica permanente assoluta lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
b) inidoneità psicofisica permanente relativa, lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell'impossibilità permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell'area, categoria o qualifica di inquadramento.”.
L'art. 7 (Trattamento giuridico ed economico) DPR 171/2011 prevede che: “1. Nel caso di inidoneità permanente relativa allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale di appartenenza del dipendente, l'amministrazione pone in atto ogni tentativo di recupero al servizio nelle strutture organizzative di settore, anche in mansioni equivalenti o di altro profilo professionale riferito alla posizione di inquadramento, valutando l'adeguatezza dell'assegnazione in riferimento all'esito dell'accertamento medico e ai titoli posseduti ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione. 2. Nel caso di inidoneità a svolgere mansioni proprie del profilo di inquadramento o mansioni equivalenti, l'amministrazione può adibire il lavoratore a mansioni proprie di altro profilo appartenente a diversa area professionale o eventualmente a mansioni inferiori, se giustificate e coerenti con l'esito dell'accertamento medico e con i titoli posseduti, con conseguente inquadramento
6 nell'area contrattuale di riferimento ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione.
3. Se non sono disponibili nella dotazione organica posti corrispondenti ad un profilo di professionalità adeguata in base alle risultanze dell'accertamento medico, l'amministrazione colloca il dipendente in soprannumero, rendendo indisponibili, sino a successivo riassorbimento, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. 4. Se il dipendente è adibito a mansioni inferiori, il medesimo ha diritto alla conservazione del trattamento economico fisso e continuativo corrispondente all'area ed alla fascia economica di provenienza mediante la corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico. 5. Se l'inidoneità psicofisica relativa riguarda personale con incarico di funzione dirigenziale, l'amministrazione, previo contradditorio con l'interessato, revoca l'incarico in essere e, in base alle risultanze dell'accertamento dell'organo medico competente, può: a) conferire un incarico dirigenziale, tra quelli disponibili, diverso e compatibile con l'esito dell'accertamento medico, assicurando eventualmente un adeguato percorso di formazione;
a tal fine l'amministrazione programma il conferimento degli incarichi dirigenziali, tenendo anche conto delle procedure di verifica di idoneità in corso;
b) nel caso di indisponibilità di posti di funzione dirigenziale, il dirigente con inidoneità permanente relativa è collocato a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, senza incarico. 6. Nel caso di conferimento a dirigente di incarico di valore economico inferiore, questi conserva il trattamento economico fisso e continuativo corrispondente all'incarico di provenienza sino alla prevista scadenza mediante la corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico. 7. Se l'inidoneità psicofisica relativa riguarda un dipendente con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e l'inidoneità risulta incompatibile con lo svolgimento dell'incarico stesso, l'Amministrazione, previa revoca, dispone la restituzione al profilo professionale di inquadramento, ovvero il rientro presso le amministrazioni di appartenenza nella posizione lavorativa precedentemente ricoperta. 8. In ogni caso, se il congelamento dei posti di cui al comma 3 non è possibile a causa di carenza di disponibilità in organico, l'amministrazione avvia una procedura di consultazione di mobilità, anche temporanea, presso le amministrazioni aventi sede nell'ambito territoriale della provincia ai fini della ricollocazione del dipendente interessato. All'esito della procedura di consultazione, da concludersi entro 90 giorni dall'avvio, se non emergono disponibilità, si applica l'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 9. Resta salva per il personale docente del comparto scuola e delle istituzioni di alta cultura la normativa di cui all'articolo 3, comma 127, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 10. Per la determinazione dei criteri di ricollocazione del dipendente ai sensi dei commi 2 e 5 l'amministrazione segue la procedura di informazione sindacale.”.
7 L'art. 8 (Risoluzione per inidoneità permanente) DPR 171/2011 stabilisce che: “1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio del dipendente di cui all'articolo 1 comma 1, l'amministrazione previa comunicazione all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso.”.
L'art. 56, commi 4 e 5, CCNL Comparto Sanità del 2.11.2022 prevede che: “
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle attribuzioni del proprio profilo professionale, l'Azienda
o Ente procede secondo quanto previsto dal D.P.R. 171 del 2011. 5. Ove non sia possibile applicare il precedente comma 4, oppure nel caso di inidoneità permanente e assoluta, a qualsiasi attività lavorativa, l'Azienda o Ente, con le procedure di cui al DPR 171/2011 risolve il rapporto di lavoro, previa comunicazione all'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo l'indennità di preavviso”.
Ciò posto, si ritiene che, nel caso di specie, parte resistente abbia legittimamente risolto il rapporto di lavoro de quo, ai sensi degli artt. 55 octies D.lgs. 165/2001, 2 e 8 DPR 171/2011 e 56 CCNL Comparto
Sanità del 2.11.2022 (ovvero tenendo conto della normativa primaria, regolamentare e contrattuale collettiva di riferimento), entro i 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico (con decorrenza dal 7.11.2023), essendo stata la ricorrente dichiarata: “non idonea permanentemente e in modo assoluto al servizio come dipendente di amministrazione pubblica”, come emerge dal verbale della Commissione Medica di Verifica INPS per i Dipendenti Pubblici del 13.10.2023.
Né, nel caso in esame, può invocarsi quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 19774 del 4.10.2016, richiamata da parte ricorrente in ricorso, secondo la quale: “l'amministrazione conserva il diritto di esercitare o meno, senza vincoli di automatismo, il potere che le è attribuito, vagliando, a tutela del proprio interesse, se il procedimento, attraverso il quale la valutazione medica è stata acquisita, corrisponda alle previsioni che presiedono al suo regolare svolgimento, se le sue conclusioni siano adeguatamente motivate o se, invece, non pongano dubbi sulla loro effettiva plausibilità, se non debba ritenersi opportuno un qualche momento di integrazione e di ulteriore approfondimento”; non essendo emerse (né essendo state specificamente allegate), nella fattispecie, irregolarità nel procedimento di acquisizione della valutazione medico legale, ovvero elementi dai quali desumere l'implausibilità delle sue conclusioni, ovvero un difetto di motivazione, considerato, altresì, che la ricorrente non ha specificamente contestato in ricorso il giudizio medico-legale operato dalla competente commissione medica, peraltro, pronunciatasi sulla base di un'istanza della stessa lavoratrice, che domandava l'accertamento dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento della
8 pensione di inabilità, ai sensi dell'art. 2, comma 12, L. 335/1995, e che, solo a cagione del mancato riconoscimento dei predetti requisiti, ha impugnato il verbale della Commissione Medica del
13.10.2023, allegando al predetto ricorso una relazione di parte nella quale si sostiene che: “Tale complesso quadro patologico (…) determina nella persona della Sig.ra soggetto 55enne che Pt_1
dal 1997 ha svolto mansione di coadiutore amministrativo, una sostanziale abolizione della capacità lavorativa residua, rendendola inidonea allo svolgimento di qualsiasi mansione lavorativa anche a minimo impegno fisico o mentale, in ragione anche delle pressoché nulle capacità di adattabilità o apprendimento di mansioni diverse rispetto a quelle ad oggi svolte. Si ritiene in conclusione che la
Sig.ra si trovi in condizione di impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa e che Pt_1
pertanto abbia diritto al riconoscimento dei requisiti per la pensione di inabilità ex art. 2 comma 12 L.
335/95”).
Né, in ricorso, parte ricorrente ha chiesto l'ammissione di una CTU medico legale al fine di dimostrare l'eventuale erroneità del giudizio medico legale espresso dalla Commissione Medica di Verifica e la sussistenza di una sua capacità lavorativa residua (comunque esclusa dallo stesso consulente di parte nella relazione di cui al doc. n. 4 del fascicolo di parte ricorrente); al contrario, la CTU medico legale è stata chiesta soltanto per l'accertamento e la quantificazione dell'entità dei pregiudizi biologici asseritamente riportati dalla ricorrente in conseguenza dell'intimato licenziamento.
Inoltre, la risoluzione del rapporto di lavoro è stata comunicata per iscritto alla lavoratrice (v. doc. n. 5
e 7 del fascicolo di parte ricorrente e n. 5 e 6 del fascicolo di parte resistente), come emerge, altresì, dalla e-mail di cui al doc. n. 14 del fascicolo di parte resistente, inoltrata dalla ricorrente alla resistente il 13.11.2023.
A tal proposito, si evidenzia, che, in tema di forma del licenziamento, l'art. 2 della legge n. 604 del
1966 esige, a pena di inefficacia, che il recesso sia comunicato al lavoratore per iscritto, ma non prescrive modalità specifiche di comunicazione (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 12499 del 19/07/2012).
Ancora, in ordine alla circostanza che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro de quo la ricorrente fosse assente per malattia, si osserva che, secondo un condivisibile orientamento della
Suprema Corte, in caso di sopravvenuta inidoneità totale del lavoratore subordinato alla prestazione lavorativa, si configura un caso di impossibilità assoluta per il venir meno della causa del contratto, non riconducibile ai casi di sospensione legale previsti dagli art. 2110 e 2111 cod. civ., con la conseguenza che - al verificarsi di tale impossibilità assoluta e diversamente da quanto avviene per il caso di impossibilità relativa - si determina la risoluzione del rapporto, senza necessità che la parte interessata manifesti mediante il negozio di recesso l'assenza di un suo interesse al mantenimento del vincolo giuridico (ormai privo di valore), dovendosi anche escludere, ai sensi dell'art. 1322, comma 2, cod. civ.,
9 che l'autonomia privata possa mantenere ugualmente in vita il rapporto contrattuale (Cass. 20 novembre 2002, n. 16375; Cass. 29 marzo 2010, n. 7531). Lo scioglimento del vincolo negoziale scaturisce dall'impossibilità definitiva di adempiere la prestazione lavorativa (art. 1256 cod. civ.) e dalla conseguente impossibilità totale di chiedere la controprestazione (art. 1463 cod. civ.). Tale principio è applicabile anche con riferimento al rapporto di lavoro pubblico privatizzato (v. Cass. S.L. sent. n. 9556/2021).
Non sono, pertanto, pertinenti le pronunce richiamate da parte ricorrente in ricorso, relative alla diversa fattispecie di licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, in quanto tale nullo per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110, comma 2, c.c.
Per quanto attiene al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso, a verbale dell'udienza del
16.10.2024, la procuratrice di parte ricorrente ha dato atto del suo integrale pagamento, in data antecedente al deposito del ricorso, come da busta paga del mese di febbraio 2024 di cui al doc. n. 15 del fascicolo di parte resistente.
È, infine, fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da parte resistente in memoria di costituzione in ordine alla domanda relativa alla esatta quantificazione ed erogazione del
TFS, essendovi, invece, legittimazione passiva di INPS, in quanto soggetto gestore ed erogatore del
TFS.
Le considerazioni che precedono comportano l'integrale rigetto del ricorso, con assorbimento di ogni altro profilo di rito, di merito (compresa la domanda risarcitoria di cui al punto n. 7 delle conclusioni) o istruttorio.
SPESE
Considerata la complessità delle questioni giuridiche oggetto di causa e la qualità delle parti, le spese processuali si intendono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, deduzione, istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge il ricorso;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
10 Firenze, 18 giugno 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
11
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1511/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 18 giugno 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per presente personalmente, l'avv. TELLINI ADRIANA e l'avv. SERPONI Parte_1
ELISA Per l'avv. CENCI SANDRA Controparte_1
È altresì presente la dott.ssa Margherita Montano, M.O.T.
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi rassegnate,
insistendo per il loro accoglimento.
L'avv. Tellini richiama Cass. sent. n. 4276/2023.
L'avv. Cenci dà atto che, successivamente alla prima udienza del 16.10.2024, è stato notificato all'amministrazione resistente, da parte della ricorrente, un ricorso pendente davanti alla Seconda
Sezione della Corte dei Conti, per il riconoscimento della assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell'art. 2, comma 12, L. 335/1995; domanda che pare in contraddizione con la domanda azionata nel presente giudizio.
L'avv. Serponi contesta le odierne deduzioni di parte resistente, evidenziando il diverso oggetto del ricorso proposto dinnanzi alla Corte dei Conti.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1511/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TELLINI Parte_1 C.F._1
ADRIANA e dell'avv. SERPONI ELISA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CENCI Controparte_1 P.IVA_1
SANDRA e dell'avv. DANESI MARZIA, elettivamente domiciliata in PIAZZA SANTA MARIA NUOVA 1 50122 FIRENZE, presso il difensore avv. CENCI SANDRA
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 3.05.2024, ha esposto: Parte_1
1) di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della Controparte_2
, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, dal 13.10.1997 al
[...]
6.11.2023, con inquadramento nel livello/categoria Personale di Supporto Amministrativo e con il profilo di coadiutore amministrativo;
2) di avere presentato, in data 8.08.2023, domanda di riconoscimento della pensione di inabilità, ai sensi dell'art. 2, comma 12, L. 335/1995 (v. doc. n. 1);
3) che la Commissione Medica di Verifica INPS per i Dipendenti Pubblici, con verbale del
13.10.2023, esprimeva il seguente giudizio medico-legale: “Non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2, comma 12, L. 335/1995. Non idonea permanentemente ed in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione
Pubblica ex art. 55 octies D.lgs. 165/2001. L'inidoneità, allo stato degli atti, non risulta determinata da inidoneità dipendente da causa di servizio” (v. doc. n. 2);
2 4) di avere presentato, avverso il suddetto provvedimento, ricorso alla Commissione Medica di
Seconda Istanza, allegando una relazione medica della dott.ssa (v. doc. n. 4); ricorso Per_1
rispetto al quale la suddetta Commissione Medica si dichiarava incompetente (v. doc. n. 10);
5) che, in data 7.11.2023, l'azienda ospedaliera le trasmetteva copia del verbale del 13.10.2023, precisando che: “stante il giudizio soprariportato questa Azienda deve risolvere il rapporto di lavoro dal 7.11.2023” (v. doc. n. 5);
6) di avere appreso della cessazione del rapporto di lavoro attraverso la busta paga del mese di novembre 2023 e di avere successivamente acquisito la Determina del Dirigente, con la quale, preso atto del verbale della Commissione Medica del 13.10.2023, veniva disposta la sua cessazione dal servizio con effetto dal 7.11.2023 (v. doc. n. 6 e 7);
7) di essere, al momento della cessazione dal servizio, assente dal lavoro per malattia;
8) di avere presentato ad INPS, in data 30.11.2023, domanda di pensione ordinaria di inabilità al proficuo lavoro/mansioni Gestione Pubblica (v. doc. n. 11);
9) di avere impugnato il provvedimento di recesso con PEC del 18.12.2023 (doc. n. 12);
10) che, nel mese di febbraio 2024, le veniva liquidata da INPS la pensione di inabilità al proficuo lavoro e le venivano corrisposti i relativi arretrati (v. doc. n. 15);
11) che INPS, con comunicazione del 19.01.2024, le liquidava il TFS, quantificandolo in complessivi euro 20.610,46 (v. doc. n. 16).
Tanto premesso, la ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'intimato licenziamento, per errata applicazione dell'art. 55 octies D.lgs. 165/2001, richiamando Cass. sent. n. 19774 del 4.10.2016; in quanto non preceduto da alcun formale atto di intimazione;
in quanto intimato nel periodo di assenza per malattia;
nonché l'erronea quantificazione del TFS ed il mancato pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso ed il proprio diritto al risarcimento dei danni morali e/o esistenziali derivanti dal licenziamento illegittimo, ed ha, pertanto, chiesto all'intestato Tribunale di: “Nel merito accertare e dichiarare che la risoluzione del rapporto di lavoro impugnata è stata comminata in violazione dei criteri previsti dalla legge per tutte le ragioni in fatto e diritto dedotte in narrativa, nello specifico per violazione del disposto di cui dell'art. 55 octies Legge 121/1995 , ed in quanto intimata durante il periodo di malattia della dipendente oltre che per carenza dei requisiti formali Parte_1
richiesti ai fini della validità dell'atto di intimazione di licenziamento.3)Accogliere il presente ricorso e dichiarare nullo e/o annullabile e comunque illegittimo e/o inefficace la cessazione del rapporto di lavoro disposta dalla nei confronti della ricorrente Sigra Controparte_2
con decorrenza dalla data del 6 novembre 2023 indicata nell'ultima busta paga.4) Parte_1
In applicazione delle vigenti leggi in materia, condannare parte resistente in persona del suo legale
3 rappresentante pro tempore, alla reintegrazione dell'odierna ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato, con le medesime mansioni e qualifica, nonché al pagamento, in favore del ricorrente, di una indennità risarcitoria nella misura massima consentita dalla legge, ovvero nella misura anche inferiore che sarà ritenuta equa e di giustizia, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, ed al versamento, con gli accessori di legge, sempre dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dei contributi previdenziali ed assistenziali, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria ove previsti e dovuti ai sensi dell'art. 429 c.p.c .5) Condannare l' Controparte_2
convenuta a corrispondere in favore della ricorrente l'indennità di mancato preavviso di licenziamento nella misura che risulterà spettante secondo legge in applicazione del CCNL di categoria, in accoglimento di tutte le motivazioni dedotte in narrativa.6) Accertare e quantificare l'esatto ammontare del TFS di spettanza della dipendete Sig.ra e condannare l'azienda ospedaliera Pt_1
convenuta al pagamento delle somme che risulteranno eventualmente spettanti e ad oggi non corrisposte.7) Condannare l' convenuta a risarcire in favore della dipendete Controparte_2
tutti i danni morali, non patrimoniali, biologici e/o esistenziali derivanti dalla illegittimità del Pt_1
licenziamento intimato nella misura che sarà accertata in corso di causa e/o accertata in via equitativa dal Giudicante.7)Con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Si è costituita in giudizio l' , contestando il ricorso e chiedendone la Controparte_1
reiezione, in quanto infondato, attesi: la legittimità del provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 55 octies D.lgs. 165/2001 e degli artt. 2 e 8 DPR 171/2011, nonché dell'art. 56
CCNL Comparto Sanità del 2.11.2022, essendo stato il rapporto di lavoro de quo risolto per inidoneità permanente e assoluta al servizio della lavoratrice, con recesso debitamente comunicatole per iscritto;
l'integrale pagamento, nel febbraio 2024, dell'indennità sostitutiva del preavviso (v. doc. n. 14); il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda relativa alla liquidazione e all'erogazione del TFS, di esclusiva competenza di INPS;
l'infondatezza e genericità della svolta domanda risarcitoria.
La causa, istruita con la documentazione versata in atti dalle parti (essendo state respinte le istanze di prova orale formulate in ricorso, come da ordinanza del 2.01.2025), è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
A seguito della presentazione, da parte della ricorrente, in data 8.08.2023, della domanda di riconoscimento della pensione di inabilità, ai sensi dell'art. 2, comma 12, L. 335/1995 (v. doc. n. 1 del
4 fascicolo di parte ricorrente), la Commissione Medica di Verifica INPS per i Dipendenti Pubblici, con verbale del 13.10.2023, ha espresso il seguente giudizio medico-legale: “Non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2, comma 12, L. 335/1995. Non idonea permanentemente ed in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione
Pubblica ex art. 55 octies D.lgs. 165/2001. L'inidoneità, allo stato degli atti, non risulta determinata da inidoneità dipendente da causa di servizio” (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte ricorrente e n. 4 del fascicolo di parte resistente).
Il verbale di visita medica collegiale del 13.10.2023 (pervenuto all'amministrazione datrice di lavoro in data 6.11.2023) è stato trasmesso alla ricorrente con PEC del 7.11.2023, con la quale l'amministrazione resistente le comunicava, altresì, che: “stante il giudizio soprariportato questa deve risolvere il CP_1 rapporto di lavoro dal 7.11.2023” (v. doc. n. 5 dei fascicoli di parte); avverso il predetto verbale del
13.10.2023 la ricorrente ha proposto ricorso alla Commissione Medica di Seconda Istanza (che si dichiarava incompetente, con la comunicazione di cui ai doc. n. 10 del fascicolo di parte ricorrente e n.
7 del fascicolo di parte resistente), allegando la relazione del proprio medico legale, dott.ssa Per_1 del 16.11.2023, secondo la quale: “Tale complesso quadro patologico, (…), determina nella persona della Sig.ra soggetto 55enne che dal 1997 ha svolto mansione di coadiutore amministrativo, Pt_1
una sostanziale abolizione della capacità lavorativa residua, rendendola inidonea allo svolgimento di qualsiasi mansione lavorativa anche a minimo impegno fisico o mentale, in ragione anche delle pressoché nulle capacità di adattabilità o apprendimento di mansioni diverse rispetto a quelle ad oggi svolte. Si ritiene in conclusione che la Sig.ra si trovi in condizione di impossibilità a svolgere Pt_1
qualsiasi attività lavorativa e che pertanto abbia diritto al riconoscimento dei requisiti per la pensione di inabilità ex art. 2 comma 12 L. 335/95” (v. doc. n. 4 del fascicolo di parte ricorrente).
Con la Determina Dirigenziale di cui ai doc. n. 7 del fascicolo di parte ricorrente e n. 6 del fascicolo di parte resistente, l'amministrazione resistente ha dispensato dal servizio la ricorrente, con decorrenza dal
7.11.2023, sulla scorta del giudizio medico legale espresso dalla Commissione Medica con il verbale del 13.10.2023.
Con PEC del 10.01.2024, la dott.ssa membro della Commissione Medica di Verifica Persona_2 dell'INPS, ha precisato che il giudizio medico legale di cui al verbale del 13.10.2023 deve intendersi:
“non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio e al proficuo lavoro come dipendente di
Amministrazione Pubblica ex art. 55 octies D.lgs. 165/2001” (v. doc. n. 11 del fascicolo di parte resistente).
L'art. 55-octies (((Permanente inidoneità psicofisica).)) D.lgs. 165/2001 prevede che: “((1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni
5 pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici: a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneità al servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione; b) la possibilità per
l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita di idoneità, nonché nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo;
c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), nonché il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di idoneità; d) la possibilità, per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità.)).
L'art. 2 (Inidoneità psicofisica) DPR 171/2011 (Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) stabilisce che: “1. Ai fini del presente decreto, si intende per inidoneità psicofisica permanente assoluta o relativa quanto contenuto nelle lettere a) o b): a) inidoneità psicofisica permanente assoluta lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
b) inidoneità psicofisica permanente relativa, lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell'impossibilità permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell'area, categoria o qualifica di inquadramento.”.
L'art. 7 (Trattamento giuridico ed economico) DPR 171/2011 prevede che: “1. Nel caso di inidoneità permanente relativa allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale di appartenenza del dipendente, l'amministrazione pone in atto ogni tentativo di recupero al servizio nelle strutture organizzative di settore, anche in mansioni equivalenti o di altro profilo professionale riferito alla posizione di inquadramento, valutando l'adeguatezza dell'assegnazione in riferimento all'esito dell'accertamento medico e ai titoli posseduti ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione. 2. Nel caso di inidoneità a svolgere mansioni proprie del profilo di inquadramento o mansioni equivalenti, l'amministrazione può adibire il lavoratore a mansioni proprie di altro profilo appartenente a diversa area professionale o eventualmente a mansioni inferiori, se giustificate e coerenti con l'esito dell'accertamento medico e con i titoli posseduti, con conseguente inquadramento
6 nell'area contrattuale di riferimento ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione.
3. Se non sono disponibili nella dotazione organica posti corrispondenti ad un profilo di professionalità adeguata in base alle risultanze dell'accertamento medico, l'amministrazione colloca il dipendente in soprannumero, rendendo indisponibili, sino a successivo riassorbimento, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. 4. Se il dipendente è adibito a mansioni inferiori, il medesimo ha diritto alla conservazione del trattamento economico fisso e continuativo corrispondente all'area ed alla fascia economica di provenienza mediante la corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico. 5. Se l'inidoneità psicofisica relativa riguarda personale con incarico di funzione dirigenziale, l'amministrazione, previo contradditorio con l'interessato, revoca l'incarico in essere e, in base alle risultanze dell'accertamento dell'organo medico competente, può: a) conferire un incarico dirigenziale, tra quelli disponibili, diverso e compatibile con l'esito dell'accertamento medico, assicurando eventualmente un adeguato percorso di formazione;
a tal fine l'amministrazione programma il conferimento degli incarichi dirigenziali, tenendo anche conto delle procedure di verifica di idoneità in corso;
b) nel caso di indisponibilità di posti di funzione dirigenziale, il dirigente con inidoneità permanente relativa è collocato a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, senza incarico. 6. Nel caso di conferimento a dirigente di incarico di valore economico inferiore, questi conserva il trattamento economico fisso e continuativo corrispondente all'incarico di provenienza sino alla prevista scadenza mediante la corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico. 7. Se l'inidoneità psicofisica relativa riguarda un dipendente con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e l'inidoneità risulta incompatibile con lo svolgimento dell'incarico stesso, l'Amministrazione, previa revoca, dispone la restituzione al profilo professionale di inquadramento, ovvero il rientro presso le amministrazioni di appartenenza nella posizione lavorativa precedentemente ricoperta. 8. In ogni caso, se il congelamento dei posti di cui al comma 3 non è possibile a causa di carenza di disponibilità in organico, l'amministrazione avvia una procedura di consultazione di mobilità, anche temporanea, presso le amministrazioni aventi sede nell'ambito territoriale della provincia ai fini della ricollocazione del dipendente interessato. All'esito della procedura di consultazione, da concludersi entro 90 giorni dall'avvio, se non emergono disponibilità, si applica l'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 9. Resta salva per il personale docente del comparto scuola e delle istituzioni di alta cultura la normativa di cui all'articolo 3, comma 127, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 10. Per la determinazione dei criteri di ricollocazione del dipendente ai sensi dei commi 2 e 5 l'amministrazione segue la procedura di informazione sindacale.”.
7 L'art. 8 (Risoluzione per inidoneità permanente) DPR 171/2011 stabilisce che: “1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio del dipendente di cui all'articolo 1 comma 1, l'amministrazione previa comunicazione all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso.”.
L'art. 56, commi 4 e 5, CCNL Comparto Sanità del 2.11.2022 prevede che: “
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle attribuzioni del proprio profilo professionale, l'Azienda
o Ente procede secondo quanto previsto dal D.P.R. 171 del 2011. 5. Ove non sia possibile applicare il precedente comma 4, oppure nel caso di inidoneità permanente e assoluta, a qualsiasi attività lavorativa, l'Azienda o Ente, con le procedure di cui al DPR 171/2011 risolve il rapporto di lavoro, previa comunicazione all'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo l'indennità di preavviso”.
Ciò posto, si ritiene che, nel caso di specie, parte resistente abbia legittimamente risolto il rapporto di lavoro de quo, ai sensi degli artt. 55 octies D.lgs. 165/2001, 2 e 8 DPR 171/2011 e 56 CCNL Comparto
Sanità del 2.11.2022 (ovvero tenendo conto della normativa primaria, regolamentare e contrattuale collettiva di riferimento), entro i 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico (con decorrenza dal 7.11.2023), essendo stata la ricorrente dichiarata: “non idonea permanentemente e in modo assoluto al servizio come dipendente di amministrazione pubblica”, come emerge dal verbale della Commissione Medica di Verifica INPS per i Dipendenti Pubblici del 13.10.2023.
Né, nel caso in esame, può invocarsi quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 19774 del 4.10.2016, richiamata da parte ricorrente in ricorso, secondo la quale: “l'amministrazione conserva il diritto di esercitare o meno, senza vincoli di automatismo, il potere che le è attribuito, vagliando, a tutela del proprio interesse, se il procedimento, attraverso il quale la valutazione medica è stata acquisita, corrisponda alle previsioni che presiedono al suo regolare svolgimento, se le sue conclusioni siano adeguatamente motivate o se, invece, non pongano dubbi sulla loro effettiva plausibilità, se non debba ritenersi opportuno un qualche momento di integrazione e di ulteriore approfondimento”; non essendo emerse (né essendo state specificamente allegate), nella fattispecie, irregolarità nel procedimento di acquisizione della valutazione medico legale, ovvero elementi dai quali desumere l'implausibilità delle sue conclusioni, ovvero un difetto di motivazione, considerato, altresì, che la ricorrente non ha specificamente contestato in ricorso il giudizio medico-legale operato dalla competente commissione medica, peraltro, pronunciatasi sulla base di un'istanza della stessa lavoratrice, che domandava l'accertamento dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento della
8 pensione di inabilità, ai sensi dell'art. 2, comma 12, L. 335/1995, e che, solo a cagione del mancato riconoscimento dei predetti requisiti, ha impugnato il verbale della Commissione Medica del
13.10.2023, allegando al predetto ricorso una relazione di parte nella quale si sostiene che: “Tale complesso quadro patologico (…) determina nella persona della Sig.ra soggetto 55enne che Pt_1
dal 1997 ha svolto mansione di coadiutore amministrativo, una sostanziale abolizione della capacità lavorativa residua, rendendola inidonea allo svolgimento di qualsiasi mansione lavorativa anche a minimo impegno fisico o mentale, in ragione anche delle pressoché nulle capacità di adattabilità o apprendimento di mansioni diverse rispetto a quelle ad oggi svolte. Si ritiene in conclusione che la
Sig.ra si trovi in condizione di impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa e che Pt_1
pertanto abbia diritto al riconoscimento dei requisiti per la pensione di inabilità ex art. 2 comma 12 L.
335/95”).
Né, in ricorso, parte ricorrente ha chiesto l'ammissione di una CTU medico legale al fine di dimostrare l'eventuale erroneità del giudizio medico legale espresso dalla Commissione Medica di Verifica e la sussistenza di una sua capacità lavorativa residua (comunque esclusa dallo stesso consulente di parte nella relazione di cui al doc. n. 4 del fascicolo di parte ricorrente); al contrario, la CTU medico legale è stata chiesta soltanto per l'accertamento e la quantificazione dell'entità dei pregiudizi biologici asseritamente riportati dalla ricorrente in conseguenza dell'intimato licenziamento.
Inoltre, la risoluzione del rapporto di lavoro è stata comunicata per iscritto alla lavoratrice (v. doc. n. 5
e 7 del fascicolo di parte ricorrente e n. 5 e 6 del fascicolo di parte resistente), come emerge, altresì, dalla e-mail di cui al doc. n. 14 del fascicolo di parte resistente, inoltrata dalla ricorrente alla resistente il 13.11.2023.
A tal proposito, si evidenzia, che, in tema di forma del licenziamento, l'art. 2 della legge n. 604 del
1966 esige, a pena di inefficacia, che il recesso sia comunicato al lavoratore per iscritto, ma non prescrive modalità specifiche di comunicazione (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 12499 del 19/07/2012).
Ancora, in ordine alla circostanza che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro de quo la ricorrente fosse assente per malattia, si osserva che, secondo un condivisibile orientamento della
Suprema Corte, in caso di sopravvenuta inidoneità totale del lavoratore subordinato alla prestazione lavorativa, si configura un caso di impossibilità assoluta per il venir meno della causa del contratto, non riconducibile ai casi di sospensione legale previsti dagli art. 2110 e 2111 cod. civ., con la conseguenza che - al verificarsi di tale impossibilità assoluta e diversamente da quanto avviene per il caso di impossibilità relativa - si determina la risoluzione del rapporto, senza necessità che la parte interessata manifesti mediante il negozio di recesso l'assenza di un suo interesse al mantenimento del vincolo giuridico (ormai privo di valore), dovendosi anche escludere, ai sensi dell'art. 1322, comma 2, cod. civ.,
9 che l'autonomia privata possa mantenere ugualmente in vita il rapporto contrattuale (Cass. 20 novembre 2002, n. 16375; Cass. 29 marzo 2010, n. 7531). Lo scioglimento del vincolo negoziale scaturisce dall'impossibilità definitiva di adempiere la prestazione lavorativa (art. 1256 cod. civ.) e dalla conseguente impossibilità totale di chiedere la controprestazione (art. 1463 cod. civ.). Tale principio è applicabile anche con riferimento al rapporto di lavoro pubblico privatizzato (v. Cass. S.L. sent. n. 9556/2021).
Non sono, pertanto, pertinenti le pronunce richiamate da parte ricorrente in ricorso, relative alla diversa fattispecie di licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, in quanto tale nullo per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110, comma 2, c.c.
Per quanto attiene al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso, a verbale dell'udienza del
16.10.2024, la procuratrice di parte ricorrente ha dato atto del suo integrale pagamento, in data antecedente al deposito del ricorso, come da busta paga del mese di febbraio 2024 di cui al doc. n. 15 del fascicolo di parte resistente.
È, infine, fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da parte resistente in memoria di costituzione in ordine alla domanda relativa alla esatta quantificazione ed erogazione del
TFS, essendovi, invece, legittimazione passiva di INPS, in quanto soggetto gestore ed erogatore del
TFS.
Le considerazioni che precedono comportano l'integrale rigetto del ricorso, con assorbimento di ogni altro profilo di rito, di merito (compresa la domanda risarcitoria di cui al punto n. 7 delle conclusioni) o istruttorio.
SPESE
Considerata la complessità delle questioni giuridiche oggetto di causa e la qualità delle parti, le spese processuali si intendono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, deduzione, istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge il ricorso;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
10 Firenze, 18 giugno 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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