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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. ER MO Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3700 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nato a [...] in data [...], elettivamente domiciliata in Palermo, Piazza Parte_1 Vittorio Emanuele Orlando n.6, presso lo studio dell'avv. Chiarchiaro Simona che lo rappresenta e difende per mandato in atti E
, nata a [...] in data [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 in Palermo, Piazza Vittorio E. Orlando n.6, presso lo studio dell'avv. Albeggiani Marina che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso, da istanza congiunta di modifica parziale del ricorso di separazione depositata in data 13 novembre 2025 e note di trattazione scritta MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 28 luglio 2025.
Con istanza congiunta di modifica parziale del ricorso di separazione depositata telematicamente in data 13 novembre 2025, le parti hanno apportato una variazione alle condizioni di cui all'articolo 4 del ricorso introduttivo, prevedendo una riduzione del quantum dell'assegno di mantenimento dei tre figli minori a carico del padre visto lo stato di disoccupazione cui lo stesso versa, concordando una riduzione da complessivi € 600 ad € 450,00 mensili (€150 per ciascun figlio).
Con successive note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 18 novembre 2025, ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nelle conclusioni rassegnate in ricorso nonché nelle modifiche previste nell'istanza congiunta depositata. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, nell'istanza congiunta successivamente depositata in data 13 novembre 2025 ed alle relative note scritte che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi, mantenendo l'obbligo del reciproco rispetto, manifestano il consenso e si autorizzano vicendevolmente a vivere separati.
2) Casa coniugale La casa coniugale sita a Palermo, in Largo Piedi scalzi Pietro nr 18, condotta in locazione dalla signora , verrà assegnata, con l'arredo ivi esistente, alla stessa che la Controparte_1 continuerà ad abitare insieme ai figli;
quest'ultima provvederà al pagamento di tutte le utenze e delle spese condominiali di natura ordinaria relative al predetto immobile.
3) Affido condiviso dei figli minori I figli minori, , e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 Per_3 domicilio prevalente presso l'abitazione coniugale assegnata alla madre, oggi sita in Palermo in Largo Piediscalzi Pietro nr 18, e con diritto del padre di tenerli con sé, sulla scorta di quanto concordato e successivamente indicato.
a)I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono e che saranno-no le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Sarà, comun que, onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, i genitori si impegnano espressamente affinché i figli possano mantenere con entrambi un rapporto equilibrato e continuativo, ed a valorizzare reciprocamente il ruolo di ciascuno di essi partecipando paritariamente alla vita dei figli minori e condividendo le scelte educative e formative così da rendere effettiva la loro bigenitorialità, nonché ad assicurare ai figli un costante rapporto con i nonni ed in Generale con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno rispettoso e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere, con qualsiasi mezzo, giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
b) Entrambi i genitori creeranno le condizioni affinché i figli mantengano rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
c) Il padre manterrà il più ampio diritto di incontrare e frequentare i figli libera-mente; in ogni caso, verranno garantiti al sig. almeno tre incontri settimanali pomeridiani con facoltà di Pt_1 pernottamento dei minori presso l'abitazione paterna, nei giorni che si andranno a concordare in base agli impegni dei minori ed a quelli di lavoro dei genitori Il padre altresì terrà con se i figli nei fine settimana, seguendo il regime dell'alternanza Per quanto riguarda le festività natalizie, quelle di fine anno e quelle pasquali, oltre a tutte le altre festività calendate, i minori le trascorreranno con ciascuno dei genitori, secondo il criterio dell'alternanza e della rotazione.
e) Ciascun genitore festeggerà il proprio compleanno con i figli minori, anche nell'ipotesi in cui non ricada nel periodo di sua spettanza. Lo stesso dicasi per quanto riguarda il compleanno dei nonni.
f) Con riferimento al compleanno di , e i coniugi si impegnano a trascorrerlo Per_1 Per_2 Per_3 insieme ai figli. Tuttavia, qualora ciò non fosse possibile, al fine di evitare qualsiasi contrasto, i minori lo festeggeranno ad anni alterni con ciascun genitore. L'altro genitore, a cui per turno non spetta festeggiare il compleanno con i figli, potrà farlo il giorno prima o il giorno dopo, ad eccezione del diciottesimo anno di età che verrà festeggiato con entrambi i genitori.
g) Nel periodo estivo (fine della scuola –inizio scuola) ciascun genitore terrà i figli con sé per due settimane (anche consecutive) nel mese di luglio e per due (anche consecutive) nel mese di agosto, che si andranno a concordare, tenuto conto degli impegni lavorativi dei coniugi e delle esigenze della prole. Entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno, ciascun genitore dovrà comunicare per iscritto all'altro geni-tore, in ragione di quanto sopra stabilito e nel rispetto delle eventuali esigenze del-la prole, il periodo di vacanze estive che trascorrerà con loro, il luogo di destina-zione ed i recapiti telefonici della struttura presso la quale i minori alloggeranno, con obbligo di riscontro con qualsivoglia mezzo utile-entro e non oltre giorni sette (7) giorni dall'avvenuta comunicazione
. h) Le Parti istanti, in ogni caso, previo e tempestivo accordo, potranno comunque derogare a quanto sopra stabilito impegnandosi, altresì, a comunicare in un lasso di tempo congruo, eventuali impedimenti e/o modifiche ai periodi di visita/ferie precedentemente concordati e/o stabiliti.
4) Mantenimento dei figli. Entrambi i genitori dovranno provvedere al mantenimento della prole in misura proporzionale alle proprie risorse, tenuto conto delle attuali esigenze dei figli e del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, pertanto il sig. contribuirà al mantenimento dei tre (3) figli, oggi non autonomi Pt_1 economicamente, con una somma pari ad euro € 450,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio) da corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese. Tale somma verrà Controparte_1 rivalutata annualmente secondo gli indici pubblicati dall'ISTAT. Il mantenimento in favore dei figli, come concordato, sarà corrisposto dal sig. alla signora Pt_1
fino a quando gli stessi non saranno autosufficienti economicamente. I coniugi concordano CP_1 che l'assegno unico erogato dall'INPS per i figli, o eventuale altro assegno familiare sostitutivo dell'assegno Unico, dal momento della sottoscrizione del presente accordo, sarà percepito nella misura del 100% dalla signora . CP_1
5) Regime delle spese ordinarie e straordinarie inerenti la prole. Le voci di spesa da ritenersi ricomprese entro l'assegno mensile forfettario finalizzato a fare fronte ad esigenze di mantenimento “ordinario “sono quelle relative a: vitto, abbigliamento, utenze domestiche, medicinali da banco (comprensivi di antibiotici, antipiretici e comunque di farmaci necessari per il trattamento di patologie comuni, ordinarie e/o stagionali), carburante, ricarica telefono cellulare, es. spese per barbiere, estetista (in relazione all'età dei minori), spese per attività ludiche o ricreative (cinema, feste, etc.) Entrambi i genitori contribuiranno alle spese straordinarie della prole, in ragione del 50% ciascuno, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa, e con le specifiche qui di seguito indicate.
-Saranno rimborsate al coniuge che le anticipate per l'intero, sempre nella misura del 50%, le seguenti spese extra-assegno, anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori:
spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b )cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e)farmaci prescritti dal medico curante per la cura di speci-fiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b)libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitters e già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola.
-Saranno rimborsate al coniuge che le ha anticipate per l'intero, nella misura del 50%, le seguenti spese extra-assegno, purché condizionate al preventivo accordo tra le parti:
spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculisti-che presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica) b) corsi di specializza-zione; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e)alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica); spese extrascolastiche relative a: a)corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b)spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c)viaggi e vacanze;
d)spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquista-to senza il consenso dell'altro genitore;
e)conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f)organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g)centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
-Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie: relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibile ed urgente, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
-In relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento, nonché alle spese per attività sportive non agonistiche, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro venti (20) giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Per tutto quanto qui non regolato e in caso di eventuale contrasto, al fine di regolare i rispettivi rapporti relativamente alle spese straordinarie si rimanda al protocollo spese extra-assegno del Tribunale di Palermo. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef, così come la deduzione per i fi-gli a carico, saranno operate nella misura del 50% da ciascun genitore;
alle mede-sime condizioni (detrazione nella misura del 50% ciascuno) si procederà in relazione ad eventuali crediti di imposta da far valere in sede di dichiarazione dei red-diti. Qualora solo uno dei genitori abbia i requisiti per procedere alle dette deduzione/detrazioni sarà quest'ultimo ad operarla nella misura del 100%, previa formale comunicazione inoltrata in tal senso dall'altro genitore.
6) Aspetti economico patrimoniali. a) Per ciò che concerne gli ulteriori aspetti economici-patrimoniali, si precisa che il sig. Parte_1 è privo di occupazione lavorativa;
la signora , è priva di occupazione lavorativa;
il nucleo CP_1 familiare percepisce l'ADI.
7) Rilascio passaporto. I coniugi consentono sin d'ora a che le competenti Autorità rilascino o rinnovino il passaporto o qualsiasi altro documento valido per l'espatrio senza ulteriori manifestazioni di consenso oltre quello già in questa sede manifestato, salvo quello necessario per i minori.
8) Inesistenza di procedimenti in corso. Dichiarano i coniugi che tra gli stessi non esistono altri procedimenti in corso, neppure aventi a oggetto, in tutto in parte, le medesime domande oggi formulate o domande ad esse connesse. 9)Le parti espressamente stabiliscono che le condizioni che precedono sono da in-tendersi immediatamente efficaci alla data della loro sottoscrizione e successiva mente diverranno parte integrante del provvedimento che sarà emesso dal Tribunale di Palermo.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, di cui al ricorso congiunto iscritto in data 28 luglio 2025 riportate in parte motiva e successive modifiche previste in seno all'istanza congiunta depositata in data 13 novembre 2025.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 10/12/2008 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n.19 - P. I – Anno 2008).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 20 novembre 2025
Il Presidente
ER MO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. ER MO Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3700 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nato a [...] in data [...], elettivamente domiciliata in Palermo, Piazza Parte_1 Vittorio Emanuele Orlando n.6, presso lo studio dell'avv. Chiarchiaro Simona che lo rappresenta e difende per mandato in atti E
, nata a [...] in data [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 in Palermo, Piazza Vittorio E. Orlando n.6, presso lo studio dell'avv. Albeggiani Marina che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso, da istanza congiunta di modifica parziale del ricorso di separazione depositata in data 13 novembre 2025 e note di trattazione scritta MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 28 luglio 2025.
Con istanza congiunta di modifica parziale del ricorso di separazione depositata telematicamente in data 13 novembre 2025, le parti hanno apportato una variazione alle condizioni di cui all'articolo 4 del ricorso introduttivo, prevedendo una riduzione del quantum dell'assegno di mantenimento dei tre figli minori a carico del padre visto lo stato di disoccupazione cui lo stesso versa, concordando una riduzione da complessivi € 600 ad € 450,00 mensili (€150 per ciascun figlio).
Con successive note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 18 novembre 2025, ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nelle conclusioni rassegnate in ricorso nonché nelle modifiche previste nell'istanza congiunta depositata. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, nell'istanza congiunta successivamente depositata in data 13 novembre 2025 ed alle relative note scritte che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi, mantenendo l'obbligo del reciproco rispetto, manifestano il consenso e si autorizzano vicendevolmente a vivere separati.
2) Casa coniugale La casa coniugale sita a Palermo, in Largo Piedi scalzi Pietro nr 18, condotta in locazione dalla signora , verrà assegnata, con l'arredo ivi esistente, alla stessa che la Controparte_1 continuerà ad abitare insieme ai figli;
quest'ultima provvederà al pagamento di tutte le utenze e delle spese condominiali di natura ordinaria relative al predetto immobile.
3) Affido condiviso dei figli minori I figli minori, , e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 Per_3 domicilio prevalente presso l'abitazione coniugale assegnata alla madre, oggi sita in Palermo in Largo Piediscalzi Pietro nr 18, e con diritto del padre di tenerli con sé, sulla scorta di quanto concordato e successivamente indicato.
a)I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono e che saranno-no le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Sarà, comun que, onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, i genitori si impegnano espressamente affinché i figli possano mantenere con entrambi un rapporto equilibrato e continuativo, ed a valorizzare reciprocamente il ruolo di ciascuno di essi partecipando paritariamente alla vita dei figli minori e condividendo le scelte educative e formative così da rendere effettiva la loro bigenitorialità, nonché ad assicurare ai figli un costante rapporto con i nonni ed in Generale con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno rispettoso e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere, con qualsiasi mezzo, giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
b) Entrambi i genitori creeranno le condizioni affinché i figli mantengano rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
c) Il padre manterrà il più ampio diritto di incontrare e frequentare i figli libera-mente; in ogni caso, verranno garantiti al sig. almeno tre incontri settimanali pomeridiani con facoltà di Pt_1 pernottamento dei minori presso l'abitazione paterna, nei giorni che si andranno a concordare in base agli impegni dei minori ed a quelli di lavoro dei genitori Il padre altresì terrà con se i figli nei fine settimana, seguendo il regime dell'alternanza Per quanto riguarda le festività natalizie, quelle di fine anno e quelle pasquali, oltre a tutte le altre festività calendate, i minori le trascorreranno con ciascuno dei genitori, secondo il criterio dell'alternanza e della rotazione.
e) Ciascun genitore festeggerà il proprio compleanno con i figli minori, anche nell'ipotesi in cui non ricada nel periodo di sua spettanza. Lo stesso dicasi per quanto riguarda il compleanno dei nonni.
f) Con riferimento al compleanno di , e i coniugi si impegnano a trascorrerlo Per_1 Per_2 Per_3 insieme ai figli. Tuttavia, qualora ciò non fosse possibile, al fine di evitare qualsiasi contrasto, i minori lo festeggeranno ad anni alterni con ciascun genitore. L'altro genitore, a cui per turno non spetta festeggiare il compleanno con i figli, potrà farlo il giorno prima o il giorno dopo, ad eccezione del diciottesimo anno di età che verrà festeggiato con entrambi i genitori.
g) Nel periodo estivo (fine della scuola –inizio scuola) ciascun genitore terrà i figli con sé per due settimane (anche consecutive) nel mese di luglio e per due (anche consecutive) nel mese di agosto, che si andranno a concordare, tenuto conto degli impegni lavorativi dei coniugi e delle esigenze della prole. Entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno, ciascun genitore dovrà comunicare per iscritto all'altro geni-tore, in ragione di quanto sopra stabilito e nel rispetto delle eventuali esigenze del-la prole, il periodo di vacanze estive che trascorrerà con loro, il luogo di destina-zione ed i recapiti telefonici della struttura presso la quale i minori alloggeranno, con obbligo di riscontro con qualsivoglia mezzo utile-entro e non oltre giorni sette (7) giorni dall'avvenuta comunicazione
. h) Le Parti istanti, in ogni caso, previo e tempestivo accordo, potranno comunque derogare a quanto sopra stabilito impegnandosi, altresì, a comunicare in un lasso di tempo congruo, eventuali impedimenti e/o modifiche ai periodi di visita/ferie precedentemente concordati e/o stabiliti.
4) Mantenimento dei figli. Entrambi i genitori dovranno provvedere al mantenimento della prole in misura proporzionale alle proprie risorse, tenuto conto delle attuali esigenze dei figli e del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, pertanto il sig. contribuirà al mantenimento dei tre (3) figli, oggi non autonomi Pt_1 economicamente, con una somma pari ad euro € 450,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio) da corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese. Tale somma verrà Controparte_1 rivalutata annualmente secondo gli indici pubblicati dall'ISTAT. Il mantenimento in favore dei figli, come concordato, sarà corrisposto dal sig. alla signora Pt_1
fino a quando gli stessi non saranno autosufficienti economicamente. I coniugi concordano CP_1 che l'assegno unico erogato dall'INPS per i figli, o eventuale altro assegno familiare sostitutivo dell'assegno Unico, dal momento della sottoscrizione del presente accordo, sarà percepito nella misura del 100% dalla signora . CP_1
5) Regime delle spese ordinarie e straordinarie inerenti la prole. Le voci di spesa da ritenersi ricomprese entro l'assegno mensile forfettario finalizzato a fare fronte ad esigenze di mantenimento “ordinario “sono quelle relative a: vitto, abbigliamento, utenze domestiche, medicinali da banco (comprensivi di antibiotici, antipiretici e comunque di farmaci necessari per il trattamento di patologie comuni, ordinarie e/o stagionali), carburante, ricarica telefono cellulare, es. spese per barbiere, estetista (in relazione all'età dei minori), spese per attività ludiche o ricreative (cinema, feste, etc.) Entrambi i genitori contribuiranno alle spese straordinarie della prole, in ragione del 50% ciascuno, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa, e con le specifiche qui di seguito indicate.
-Saranno rimborsate al coniuge che le anticipate per l'intero, sempre nella misura del 50%, le seguenti spese extra-assegno, anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori:
spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b )cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e)farmaci prescritti dal medico curante per la cura di speci-fiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b)libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitters e già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola.
-Saranno rimborsate al coniuge che le ha anticipate per l'intero, nella misura del 50%, le seguenti spese extra-assegno, purché condizionate al preventivo accordo tra le parti:
spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculisti-che presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica) b) corsi di specializza-zione; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e)alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica); spese extrascolastiche relative a: a)corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b)spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c)viaggi e vacanze;
d)spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquista-to senza il consenso dell'altro genitore;
e)conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f)organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g)centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
-Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie: relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibile ed urgente, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
-In relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento, nonché alle spese per attività sportive non agonistiche, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro venti (20) giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Per tutto quanto qui non regolato e in caso di eventuale contrasto, al fine di regolare i rispettivi rapporti relativamente alle spese straordinarie si rimanda al protocollo spese extra-assegno del Tribunale di Palermo. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef, così come la deduzione per i fi-gli a carico, saranno operate nella misura del 50% da ciascun genitore;
alle mede-sime condizioni (detrazione nella misura del 50% ciascuno) si procederà in relazione ad eventuali crediti di imposta da far valere in sede di dichiarazione dei red-diti. Qualora solo uno dei genitori abbia i requisiti per procedere alle dette deduzione/detrazioni sarà quest'ultimo ad operarla nella misura del 100%, previa formale comunicazione inoltrata in tal senso dall'altro genitore.
6) Aspetti economico patrimoniali. a) Per ciò che concerne gli ulteriori aspetti economici-patrimoniali, si precisa che il sig. Parte_1 è privo di occupazione lavorativa;
la signora , è priva di occupazione lavorativa;
il nucleo CP_1 familiare percepisce l'ADI.
7) Rilascio passaporto. I coniugi consentono sin d'ora a che le competenti Autorità rilascino o rinnovino il passaporto o qualsiasi altro documento valido per l'espatrio senza ulteriori manifestazioni di consenso oltre quello già in questa sede manifestato, salvo quello necessario per i minori.
8) Inesistenza di procedimenti in corso. Dichiarano i coniugi che tra gli stessi non esistono altri procedimenti in corso, neppure aventi a oggetto, in tutto in parte, le medesime domande oggi formulate o domande ad esse connesse. 9)Le parti espressamente stabiliscono che le condizioni che precedono sono da in-tendersi immediatamente efficaci alla data della loro sottoscrizione e successiva mente diverranno parte integrante del provvedimento che sarà emesso dal Tribunale di Palermo.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, di cui al ricorso congiunto iscritto in data 28 luglio 2025 riportate in parte motiva e successive modifiche previste in seno all'istanza congiunta depositata in data 13 novembre 2025.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 10/12/2008 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n.19 - P. I – Anno 2008).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 20 novembre 2025
Il Presidente
ER MO