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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/04/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
n. rgvg 11598 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11598 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. RUSSOLILLO EVA presso il quale elettivamente domicilia
E nato a [...] il [...] C.F. , rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. D'ALESSANDRO ARISTIDE presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/06/2024 e - premesso di aver Parte_1 CP_1
contratto matrimonio in QUARTO il 18/02/2022 e che dalla loro unione sono nati i figli Per_1
(14.4.2018) e (22.04.2022) - rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una Per_2
insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc Acquisito il parere del PM, all'udienza del 18.02.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni cosi come modificate ed integrate con le suddette note. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni cosi come modificate ed integrate con note di trattazione del 11.02.2025:
“1. Autorizzare i coniugi IG. e IG.ra a vivere separatamente, ma nel CP_1 Parte_1 reciproco rispetto;
2. i figli minori e sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre;
3. ln via di principio, la responsabilità genitoriale sui figli minori sarà esercitata separatamente da entrambi i genitori, le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione, con impegno a confrontarsi reciprocamente sulle questioni di straordinaria amministrazione, condividendo tutte le scelte riguardanti la vita del minori;
4. Le decisioni di maggiore interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere oggetto di confronto tra i genitori ed essere assunte di comune accordo tra gli stessi, nel rispetto del diritto di scelta di ciascuno dei genitori e soprattutto, tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
5. Le decisioni inerenti alle attività extrascotastiche dei figli minori saranno assunte concordemente dai genitori, i quali si impegnano a condividere tali questioni ogni volta che si presentino, senza escludere l'altro e tenendo sempre conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Quando sono con i figli minori i genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, gli spostamenti in altre località e di rendersi reperibili all'altro genitore, garantendo in tal modo, quotidiani contatti.
6. La casa coniugale, in locazione, sita in Quarto (NA) Via Gramsci n.10 à assegnata, con tutti gli arredi, alla IG.ra , nella sua qualità di genitore collocatario dei figli minori. Parte_1 7. I figli minori e sono collocati anagraficamente in Quarto (NA), alla via Gramsci Per_1 Per_2
n. 10, nella residenza già familiare, nella quale essi resteranno insieme alla madre IG.ra Parte_1
in qualità di genitore collocatario.
[...]
8. Il padre, IG. potrà vedere i detti figli minori e tenerli con sé, ogni qualvolta lo CP_1 vorrà, previo accordo con l'altro genitore e comunque sia almeno secondo il seguente calendario di visita, il tutto compatibilmente con i suoi orari di lavoro e che pertanto potranno essere modificati previa avviso alla moglie:
a) il padre potrà tenere con sé i figli due volte alla settimana il martedi ed il giovedì ed a week end alternati. ln particolare, i minori staranno col padre il martedì ed il giovedi dalle ore 16:00 alle ore
20:00, nel periodo scolastico e dalle 16,00 alle ore 21:00 nel periodo non scolastico. Nei week-end i minori staranno con il padre dalle ore 09:00 del sabato fino alle ore 21:00 della domenica, con pernottamento presso lo stesso;
b) per le vacanze Natalizie, i minori resteranno alternativamente dalle ore 10.00 del 23 dicembre alle ore 11 ,00 del 25 dicembre con uno dei due genitori e dalle ore 11.00 del 25 dicembre alle ore
10.00 del 27 dicembre con l'altro genitore, nonché dalle ore 10.00 del 30 dicembre fino alle ore 10:00 del 1° gennaio con uno dei due genitori e dalle ore 11.00 del 1°gennaio alle ore 11 .00 del 3 gennaio di ogni anno con l'altro genitore. Il giorno dell'Epifania sarà trascorso dai minori con il genitore presso cui non ha festeggiato la Vigilia di Natale;
c) per le vacanze Pasquali, i piccoli resteranno dalle ore 10.00 del sabato Santo alle ore 18.00 della
Domenica di Pasqua e dalle ore 18:00 alle ore 21.00 del lunedì dell'Angelo, ora con l'uno ora con l'altro genitore;
d) Per le festività inerenti ai compleanni ed onomastici dei genitori, nonché la festa della mamma e quella del papà saranno trascorse rispettivamente con l'uno e con l'altro genitore.
Il giorno del compleanno e dell'onomastico dei minori sarà trascorso alternativamente con il genitore con il quale il minore non ha festeggiato l'altra ricorrenza. Le ricorrenze del 25 aprile, del l° maggio e del 2 giugno vedranno alternarsi i due genitori nel tenere presso di sé i minori.
e) durante il periodo estivo il IG. potrà tenere con sé i figli per quindici giorni anche CP_1 non consecutivi e suddivisi in due settimane, l'una nel mese di luglio e l'altra nel mese di agosto compatibilmente con il proprio piano - ferie che dovrà essere comunicato all'altro coniuge entro il
15 giugno di ogni anno, in mancanza il IG. dovrà adeguarsi alle eIGenze della IG. CP_1
Pt_1
7. con il presente atto il IG. assume l'obbligo di contribuire al mantenimento di CP_1
e di , sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di ciascuno di essi: Per_1 Per_2 a) versando alla IG.ra , quale genitore collocatario, entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1
l'importo mensile di Euro 250,00 per ciascuno dei figli e dunque per un totale di Euro 500,00 oltre all'Assegno Unico Familiare per l'intero importo, che sarà quindi riscosso direttamente ed interamente dalla IG.ra e così come ogni contributo erogato dallo Stato a favore dei Parte_1 figli minori;
b) tenendo a proprio carico, o rimborsando alla IG.ra in caso di anticipazione, il 50 % Pt_1 delle spese straordinarie. il tutto come da protocollo di Intesa tra magistrati e avvocati del Tribunale di Napoli del 7.03.18.
8. I coniugi prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, senza necessità di ulteriori autorizzazioni.
9. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
10. Spese processuali compensate con rinuncia alla solidarietà professionale”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minoi, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(atto n.3, parte I, S. , reg. Atti Matrimonio anno 2022); CP_1
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di QUARTO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 21/02/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino