TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 12/11/2025, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Vicenza
Il Tribunale Ordinario di Vicenza , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.2261/2024 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 29.5.2024 da:
(C.F.: nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10/04/1945, residente a [...], C.F.:
[...]
e difesa dall'avv. MAGNABOSCO CodiceFiscale_2
GI (C.F.: C.F._3
attore
CONTRO
Controparte_1 (- n L.C.A.) Controparte_2 con sede in Napoli, via Santa Brigida n. 39, C.F. , in persona del P.IVA_1 procuratore speciale dott.ssa nata a Napoli il [...], in [...] Controparte_3 procura speciale conferita per at-to a rogito Notaio di Milano in data Per_1
2/2/2024 rep. n. 61.830 racc. n. 29.428 (doc. A), assistita e difesa dall'avv. Mario Barilà del Foro di (c.f. – pec . CP_2 CodiceFiscale_4 Em_1 [...]
t), giusta procura alle liti unita al presente atto (doc. B), con Email_2 domicilio eletto presso lo studio del medesimo procuratore in contra' della CP_2
Misericordia n. 12
convenuto
In punto : opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. a decreto ingiuntivo (ex sent.SSUU 9479/2023)
Conclusioni delle parti: 1 CONCLUSIONI PER L'ATTRICE OPPONENTE Ogni diversa e contraria domanda, eccezione e deduzione respinta o disattesa,
1) In via pregiudiziale sospendersi il presente procedimento con concessione di termine per la riassunzione della controversia riguardante la nullità della fideiussione di cui è causa innanzi al competente Tribunale di Milano.
2) Nel merito in via principale: A) previo accertamento e declaratoria della nullità e/o invalidità, totale o parziale della fideiussione rilasciata dalla di cui è causa, Parte_1 per tutti i motivi esposti nella narrativa dell'atto di citazione, rigettarsi la domanda di pagamento proposta dall'ingiungente e dai suoi aventi causa nei confronti dell'attrice; B) dichiararsi nullo e di nessun effetto giuridico e comunque revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, perché illegittimo e/o nullo, e comunque poiché emesso in mancanza dei necessari presupposti di legge per somme non dovute e relativamente a pretese infondate in fatto e in diritto;
C) Accertarsi e dichiararsi che l'attrice nulla deve pagare ai convenuti in relazione alle causali dedotte a sostegno del ricorso monitorio;
3) In via subordinata, accertata la nullità e/o illegittimità delle condizioni contrattuali applicate, determinarsi il giusto e corretto saldo del credito dovuto ai convenuti, procedendo ad una corretta applicazione della disciplina contrattuale e legislativa.
4) In ogni caso spese e competenze di causa integralmente rifuse, con distrazione a favore del sottoscritto difensore che ha anticipato le prime e non percepito le seconde.
5) In via istruttoria si chiede C.T.U. contabile atta a determinare il giusto e corretto ammontare della somma dovuta alla banca opposta. Si chiede venga ammessa prova per interpello e testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che la Sig.ra non ha mai svolto nessuna attività Parte_1 da imprenditrice ed ha sempre fatto la casalinga ?
2) Vero che la Sig.ra non era socia della ? Parte_1 CP_4
3) Vero che la Sig.ra non ha mai gestito aziende, non ha Parte_2 mai utilizzato strumenti finanziari ?
4) Vero che l'unico conto corrente della Sig.ra era quello Parte_1 cointestato con il figlio acceso presso CA Persona_2 dell'Artigianato e dell'Industria spa, utilizzato per le proprie spese personali ? Si indicano a testi i Sigg.ri di Chiampo, e Testimone_1 Persona_2 di Montecchio Maggiore e la Sig.ra Testimone_2 [...]
di Arzignano. Tes_3
2 CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA OPPOSTA Nel merito, in via principale: rigettarsi l'opposizione per inammissibilità ovvero per infondatezza, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via subordinata: condannarsi comunque parte opponente al pagamento in favore di delle somme portate nel Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto, oltre ad interessi, come ri-chiesti, ovvero della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
in ogni caso: con condanna di parte opponente al pagamento delle spese di lite, comprensive di spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato parte attrice proponeva Parte_1 opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 3507/2014, emesso in data 10/9/2014 con il quale questo Tribunale le ingiungeva (unitamente a
[...]
unipersonale e al Sig. , Parte_3 Controparte_5 Parte_3 quale fideiussore di di pagare in favore di Parte_3 [...] la somma di € 583.659,21 oltre ad interessi e spese, quale Controparte_6 saldo passivo derivante da una serie di rapporti bancari intrattenuti da detta società con la banca ricorrente. L'attrice opponente esponeva che l'attuale cessionaria del credito di cui sopra, aveva attivato la procedura Controparte_1 esecutiva immobiliare n. 30/2024 RG Tribunale di Vicenza, nell'ambito della quale il Giudice dell'Esecuzione, con provvedimento notificato il 16/04/2024 aveva avvertito la parte debitrice esecutata che avrebbe potuto proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. nel termine di 40 giorni dalla comunicazione dell'avviso, ai sensi della sentenza Cass. Sez. unite, 6 aprile 2023, n. 9479. L'attrice affermava di essere “semplice socia nella quota del 5% della società debitrice garantita dalla fideiussione azionata dalla CA, e quindi senz'altro
“consumatore”, ed eccepiva: a)la nullità della fideiussione azionata, per carenza di forma scritta ai sensi dell'art. 117, commi 1 e 3 TUB, non avendo l'istituto di credito sottoscritto il relativo contratto b)la nullità della fideiussione per violazione della normativa Antitrust di cui alla Legge n. 287/1990, atteso che essa conteneva clausole che ricalcano pedissequamente lo schema contrattuale predisposto dall'ABI data la pressoché totale coincidenza tra le previsioni di cui alle clausole 2, 6 e 9 del contratto de quo e le medesime clausole riportate all'interno dello schema ABI ai numeri 2, 6 e 8. Ne derivava pertanto la radicale ed insanabile nullità delle clausole n.2 (clausola di reviviscenza), n. 6 (clausola di rinuncia ai termini ex art. 3 1957 c.c.) e n. 9 (clausola di sopravvivenza) della fideiussione posta a fondamento del provvedimento monitorio opposto, e dell'intero contratto fideiussorio;
dalla nullità della clausola n. 6 derivava altresì la decadenza della CA da ogni eventuale diritto derivante dall'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle proprie azioni contro la debitrice principale, entro il termine di cui all'art. 1957 c.c., atteso che “ La CA ha sicuramente omesso di proporre le proprie istanze nei confronti della debitrice principale, che mai fu destinataria di alcuna iniziativa, né giudiziale né stragiudiziale, se non in limine della domanda di concordato in bianco dalla stessa presentato il 23/10/2014, cui ha fatto seguito il fallimento in data 13/01/2015.”;
-c) nullità del decreto opposto, in quanto emesso per una somma “certamente superiore a quella eventualmente dovuta, nonché in considerazione dell'illegittimità e della nullità delle condizioni contrattuali unilateralmente applicate dalla CA , che aveva del tutto illegittimamente, ha applicato commissioni, capitalizzazioni, interessi (anche in manipolazione dell'Euribor) e spese mai convenuti, per la cui esatta identificazione e quantificazione, in contraddittorio tra le parti, si chiede sin d'ora disporsi apposita consulenza tecnica contabile” Per tali ragioni chiedeva la revoca del decreto opposto e la sospensione della sua esecutività.
Parte convenuta, costituitasi, eccepiva la carenza della qualità di consumatore in capo all'opponente osservando che i crediti azionati con il decreto ingiuntivo e con l'esecuzione immobiliare n. 40/2024 derivavano dai rapporti bancari intrattenuti dal debitore principale nella quale operavano il fondatore Parte_3 con la moglie , società costituita nel 1972 sotto Parte_3 Parte_1 forma di società in nome collettivo (visura doc. 2 pag. 14), poi trasformata nel 1988 in società a responsabilità limitata, le cui quote erano di titolarità di al Parte_3
95% e di al 5%; con la trasformazione in società a responsabilità Parte_1 limitata l'amministrazione fu affidata ad un consiglio di amministrazione composto dai medesimi soci quale presidente, e , quale Parte_3 Parte_1 consigliere. Successivamente era cessata dalla carica ma aveva Parte_1 continuato ad operare fattivamente presso la conceria, tanto che nel 2011 fu costituita la società con sede nel medesimo immobile di Controparte_5 Parte_3
in Montecchio Maggiore, via Molinetto n. 36, con socio unico la medesima
[...]
ed amministratore unico la stessa ( Parte_3 Parte_3 Parte_1 visura doc. 11 pag. 5); all'atto della costituzione della la Controparte_5 cedeva ad essa la propria azienda e ad una settimana di Parte_3 distanza la medesima azienda veniva data in affitto dalla alla Controparte_5 medesima come risulta dalla pagina 3 della visura di Parte_3 quest'ultima società (doc. 2). La fideiussione rilasciata in favore di Controparte_2 da a garanzia dei debiti bancari di
[...] Controparte_5 Parte_3
era stata sottoscritta dalla medesima , quale
[...] Parte_1
4 amministratore unico della società garante (doc. 10), quindi era del tutto evidente che la signora avesse rilasciato anche la fideiussione oggetto di causa quale Parte_1 operatore professionale e non certo quale consumatore. Pertanto all'attrice opponente non spettava la tutela consumeristica di cui alla legge 206 del 2005 e risultava di conseguenza inammissibile l'opposizione tardiva promossa con il presente giudizio. La convenuta contrastava comunque anche nel merito le varie eccezioni sollevate dall'attrice opponente e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
All'esito della prima udienza il g.i., rilevato che non Parte_1 può essere considerata consumatore in quanto risulta essere socia di Parte_3
e amministratrice unica di cessionaria e cedente d'azienda
[...] CP_5 nonché ulteriore prestatore di garanzia alla stessa (cfr.doc..2,11,10 di Parte_3 parte convenuta), rigettava l'istanza di sospensione . La causa, documentalmente istruita veniva infine rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.7.2025. Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto inammissibili o superflue essendo la causa documentalmente istruita. L'opposizione tardiva è inammissibile in quanto l'attrice opponente non riveste e non rivestiva, all'atto del rilascio della fideiussione, la qualità di consumatore. Infatti anche il Giudice dell'Esecuzione, nel concedere il termine ai sensi della sentenza delle Sezioni Unite 9479/2023, aveva escluso tale qualità, così motivando:
L'esame in sede di merito conferma la valutazione negativa attese le risultanze delle visure prodotte dalla convenuta (doc. 2 e 11 ): oltre ad essere Parte_1 fondatrice della assieme al marito ne era stata Parte_3 Parte_3 Parte consigliere di amministrazione dopo la trasformazione in , oltre che socia al 5%, successivamente diveniva Amministratore Unico di della Controparte_5 quale è socio unico. In data 22.12.2011 la aveva Parte_3 Parte_3 ceduto l'azienda a la quale il 30.12.2011 la aveva ceduta in affitto a CP_5
, e in qualità di amministratore unico e legale rappresentante di Parte_3
aveva sottoscritto la fideiussione del 2.3.2012, oltre a Controparte_7 quella prestata quale persona fisica. Pertanto anche quest'ultima fideiussione è stata prestata nell'esercizio della perdurante attività imprenditoriale della odierna attrice, alla quale non è possibile riconoscere la qualità di semplice consumatrice.
Considerato che
la possibilità della opposizione tardiva fuori dei casi previsti dall'art.650 cpc e sent. Corte cost. 120/1976, e in deroga all'intangibilità del giudicato, è ammessa solo in favore dei consumatori, l'opposizione è inammissibile.
5 Ma, anche ove si volesse ipotizzare la qualità di consumatrice in capo all'opponente, va ricordato che l'opposizione tardiva è possibile solo per violazioni della normativa consumeristica, infatti la sentenza 9479/2023 delle Sezioni Unite ricorda che “Le strette coordinate della pronuncia da adottare ai sensi dell'art. 363 c.p.c. sono, dunque, quelle, soltanto, della tutela consumeristica di cui alla direttiva 93/13/CEE, concernente l'abusività di clausole presenti in contratto concluso con professionista, nel contesto dell'anzidetta specifica scansione processuale di diritto nazionale”. Pur ravvisandosi abusività nella clausola di deroga all'art. 1957 c.c., anzitutto da essa non deriva la nullità dell'intera fideiussione atteso che le parti la avrebbero conclusa anche in mancanza di essa, e, over riconosciuta la nullità della singola clausola con applicabilità della disciplina codicistica, nei fatti non vi è stata violazione di tale articolo da parte della creditrice. Infatti la banca aveva con raccomandata 16/7/14 (doc. 12) comunicato alla debitrice la revoca Parte_3 degli affidamenti e già in data 31/7/14 aveva depositato ricorso per ingiunzione, ottenendo il decreto ingiuntivo contro la debitrice principale e contro i fideiussori. Successivamente era intervenuto il fallimento della società garantita e la banca aveva chiesto e ottenuto l'ammissione al passivo (doc. H della convenuta). Quindi nel termine stabilito dall'art. 1957 c.c. la creditrice aveva proposto le proprie istanze contro la debitrice principale e le aveva diligentemente coltivate. Le altre eccezioni sollevate dall'attrice opponente non rientrano nella tutela consumeristica e sono inammissibili, e quella di nullità della fideiussione per mancanza di firma della banca è infondata, sufficiente essendo la sottoscrizione del fideiussore. Insegna infatti la Suprema Corte che l'obbligazione fideiussoria nella sua configurazione tipica ex art. 1936 c.c. nasce da un contratto risultante dalla proposta del fideiussore non rifiutata dal creditore, non richiedendo quindi per perfezionarsi l'accettazione espressa di quest'ultimo ai sensi dell'art. 1333 c.c., sicché l'eventuale conferma inviata dal creditore costituisce un elemento esecutivo del negozio già concluso. (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 3606 del 14/02/2018 ; Sez. 3, Sentenza n. 13652 del 13/06/2006 ) L'opposizione va pertanto rigettata, con integrale conferma del decreto opposto.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione va effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 e DM 37/2018, DM 147/2022, ai valori minimi in base alle attività espletate e alla semplicità della lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1) rigetta l'opposizione, integralmente confermando il decreto ingiuntivo n. 3507/2014;
6 2) condanna l'attrice opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, liquidate in euro 28,37 per spese ed euro 7831,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in Vicenza in data 12.11.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
7