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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 4592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4592 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
II sezione Civile
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli II sezione Civile, dott. ssa Maria Carolina De Falco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 12047 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2056/2021 del 15/03/2021 notificato il 25/03/2021
TRA
, nato a [...] il [...] - C.F. , ivi residente Parte_1 C.F._1
alla Via Eurialo n. 28 ed ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato in Napoli, in Via del
Parco Margherita n. 8 presso e nello studio dell'Avv. Mario Manzo, (C.F. ) C.F._2 che lo rappresenta e difende per mandato allegato su foglio separato all'atto di citazione
OPPONENTE
E
( – già , con sede in Venezia-Mestre, via Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Terraglio, 63, in persona della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore dott.ssa CP_2
giusta procura notaio di Venezia-Mestre (rep. 39722; racc. 14051) e per essa,
[...] Persona_1
quale mandataria, giusta procura notaio di Venezia-Mestre (rep. 42351; racc. 15678) Persona_1
( ) già a seguito di mero cambio di Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
denominazione sociale, con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, in persona della sua
Procuratrice e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa , giusta procura notaio Controparte_2
di Venezia-Mestre (rep. 42416; racc. 15733), difesa dall'avv. Marco Rossi ( Persona_1 [...]
), presso il cui studio in Verona, v.lo S. Bernardino 5A, elegge domicilio come C.F._3
da procura su foglio separato
OPPOSTA
CONCLUSIONI
1 All'esito della camera di consiglio dell'udienza del 04.02.25, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, sulla scorta delle conclusioni rese dalle parti nelle note autorizzate, Il GU assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. dimezzati ( 30+10) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza ( 06.02.25).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, il sig. , tramite il Parte_1
proprio procuratore si opponeva al provvedimento giudiziario n. 2056/2021 del 15/03/2021 e notificato il 25/03/2021 emesso ad istanza di Controparte_1
Con quest'ultimo il Tribunale aveva ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 14.051,27, oltre interessi come richiesti nella domanda, quale saldo debitore derivante da un contratto datato
15.11.2018 con la società avente ad oggetto l'erogazione a titolo di prestito Controparte_5 al consumo della somma di € 13.500,00 da restituire in 108 rate mensili di € 187,40 cadauna e comprensiva di assicurazione sul prestito di € 1.252,80.
Il contestava il provvedimento monitorio formulando motivi di opposizione consistenti, Pt_1
essenzialmente, nella carenza probatoria della documentazione di parte opposta con riguardo alle componenti del credito vantato da quest'ultima nonché in alcune nullità contrattuali quali l'incertezza del tasso di interesse applicato ( TAE), la violazione della normativa antiusura e dell'art. 125 bis TUB per difformità tra TAEG dichiarato e TAEG applicato, ed infine nella la violazione dell'art. 1283 c.c.
Insisteva per la revoca del decreto opposto e, solo in subordine, per la corretta determinazione del credito.
Si costituiva la come rappresentata in atti, contestava gli assunti attorei, Controparte_1
ribadendo la completezza della documentazione in atti anche con riguardo alla contestata identificazione numerica del contratto, invece univoca e confermata anche dalla richiesta di estinzione
– come le somme erogate con il contratto oggetto di giudizio – di precedente finanziamento e allegando che il contratto non recava alcuna discrasia informativa con il costo effettivo del finanziamento e non violava la normativa antiusura.
Chiedeva, pertanto, concessa la provvisoria esecuzione del decreto, confermarsi lo stesso con integrale rigetto dell'opposizione e vittoria delle spese di lite.
Denegata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto in prima udienza e fallito il tentativo di mediazione, alle parti venivano concessi i termini ex art. 183 VI co. c.p.c.
Depositate le memorie dalla sola parte opposta, il GU ex officio disponeva la CTU in ordine ad alcuni profili di contestazione mossi dal e nominava a tal fine il Dott. Pt_1 Persona_2
Depositata la CTU, il GU con ordinanza del 05.07.24 assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2 Con ordinanza del 14.11.24 il GU, effettuati i rilievi ufficiosi obbligati in caso di contratto con il consumatore, evidenziava la presenza nel contratto de quo di alcune clausole vessatorie incidenti sulla determinazione del credito ed all'esito formulava per ragioni di contenimento dei tempi di giudizio, una proposta ex art. 185 bis c.p.c. che – assentita dalla parte opposta – veniva respinta dall'opponente, ed all'esito la causa veniva nuovamente assegnata in decisione con ordinanza ex art. 190 c.p.c. del
04.02.25, comunicata alle parti in data 06.02.25 con assegnazione dei termini per gli scritti conclusivi di giorni 30+10.
In via del tutto preliminare va affermata la tempestività dell'opposizione per essere stata notificata
(01.05.21) entro il termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso e del decreto opposto (25.03.21), nonché la sua procedibilità essendo la causa stata iscritta a ruolo nel successivo termine di giorni 10
(09.05.21).
Ciò premesso in rito ed in assenza di ulteriori questioni di identico tenore, intanto va escluso che il contratto possa risultare non identificato se solo si osserva che la numerazione è PartitaIVA_3
presente sia sullo stesso (cfr. doc. 4 produzione monitoria, prima parte della numerazione sottostante il codice a barre della prima pagina) che nell'estratto conto ( cfr. doc. n. 8 allegato alla produzione monitoria), oltre che sulla missiva di comunicazione della cessione ( doc. n. 6 allegato alla produzione monitoria), e dello stesso si fa anche menzione nella domanda di finanziamento finalizzata ad estinguerne uno precedente ( n. 20101970327513), allegata alla II memoria ex art. 183 VI co. c.p.c., tutti documenti non disconosciuti dal . Pt_1
Ciò premesso, tutte le contestazioni mosse nell'atto di opposizione non trovano conforto nell'istruttoria documentale e tecnica compiuta.
Quanto alla quantificazione del credito non può che osservarsi che va chiarito che il documento a tal fine depositato in atti ( doc. n. 8 produzione monitoria) non è da considerarsi un mero estratto di saldaconto, ma un'attestazione di tutti i movimenti contabili eseguiti dalle parti nei cui confronti l'opponente si è limitato a contestare solo genericamente l'impossibilità di conoscere l'effettivo andamento del rapporto o la composizione delle voci che compongono il saldo finale.
In ogni caso, sul punto deve osservarsi che, se è vero che “La mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto bancario rende non più contestabili l'iscrizione delle singole partite ma non la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui queste derivano, onde le questioni relativa all'illegittimità dell'applicazione di c.m.s. e di capitalizzazioni degli interessi passivi non possono essere precluse dalla tacita approvazione del conto” ( cfr. tra le tante Tribunale Pescara,
31/08/2017, n. 1050 ), è pur vero che “Ove il documento prodotto in giudizio dalla banca contenga
(come nel caso in esame) la indicazione delle singole partite che hanno concorso a formare il saldo
- in tal modo essendo stata data al correntista la possibilità di un dettagliato esame e, quindi, di una
3 eventuale specifica contestazione delle singole poste dalle quali discende quel saldo - il correntista deve ritenersi onerato, nel momento in cui il documento viene portato a sua conoscenza, di provvedere, al fine di superarne l'efficacia probatoria, alla sua specifica contestazione, con la conseguenza che ove il correntista si sia limitato ad una generica affermazione di non riconoscere valore all'estratto prodotto, come nel caso di specie, potrà essere attribuita dal giudice efficacia probatoria delle singole poste indicate come a credito della banca ed a debito del correntista” ( cfr.
Corte appello Roma, sez. III, 03/08/2017, n. 5267 ).
L'opponente, poi, ha tacciato tutti i rapporti di nullità per applicazione di interessi usurari, anatocistici vietati (per l'illegittima applicazione di un piano di ammortamento alla francese) e per la violazione delle regole di trasparenza a favore del consumatore con riguardo sia alla difformità tra TAEG applicato e TAEG pattuito che con riguardo alla clausola di fissazione degli interessi di mora e delle penali da decadenza dal beneficio del termine.
• Presunta usurarietà del contratto
Ebbene, principiando dalla prima censura, la disciplina di riferimento in tema di usura, ad onta dell'estremo tecnicismo della materia, impone il rigoroso rispetto di criteri oggettivi e prestabiliti.
La declaratoria di nullità degli interessi usurari impone la comparazione tra il tasso effettivamente praticato (il TEG del contratto) e il tasso-soglia che si ricava dal TEGM, ossia il Tasso Effettivo
Globale Medio risultante dalla rilevazione effettuata trimestralmente dalla Banca d'Italia per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il TEGM riassume gli interessi annualmente praticati da banche e dagli intermediari finanziari per operazioni omogenee, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, ai sensi dell'art. 2 L.
108/1996, e rappresenta quello che secondo il mercato è l'ordinario e fisiologico costo del credito.
La legge tollera costi eccedenti la misura media ordinaria rilevata dal TEGM, purché contenuti entro uno spread limitato, che all'attualità è calcolato aumentando il TEGM di un quarto, cui aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali (cd. tasso soglia), con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali: solo il superamento di questo tasso soglia, così calcolato, dà luogo ad usura. Tale metodo di calcolo è stato introdotto dal d.l. 70/2011, che ha modificato l'art. 2, comma 4 della legge 108/96, ed è applicabile ratione temporis a tutti i contratti stipulati dopo il 14/5/2011; prima di questa data, il tasso soglia si otteneva aumentando il TEGM del 50 per cento.
La determinazione del TEGM è quindi momento imprescindibile e cruciale per l'accertamento dell'usura.
Il criterio di rilevazione dei tassi medi trova legittimazione nella legge, essendo stato recepito dall'art. 2 L. 108/1996, allo scopo di oggettivare il giudizio di usurarietà mediante un parametro largamente
4 condiviso. Si intendeva in questo modo superare il riconoscimento dell'usura soggettiva, ossia di quella derivata dall'approfittamento di uno stato di bisogno del mutuatario che, dipendendo da variabili contingenti ed indeterminate, rischiava di promuovere domande al buio, accertamenti differenziati ed esiti aleatori.
L'oggettività del giudizio impone necessariamente che il calcolo del TEGM sia affidato alle formule adottate dalla Banca d'Italia, che individuano i tassi medi applicati per operazioni omogenee sulla base delle proprie Istruzioni, le uniche attendibili e in grado di assicurare un parametro certo e universale, conoscibile tanto dal cliente, quanto dall'istituto di credito. E infatti “Ai fini della verifica dell'usura oggettiva, la perfetta identità dei termini riportati negli artt. 1 e 2 della Legge n. 108/96, comporta, quale ovvio corollario, che debbano coincidere sia il criterio con cui sono rilevati i tassi soglia sia quello con cui viene calcolato l'eventuale tasso usurario, dovendosi necessariamente presuppore che la formula da utilizzare per determinare il tasso praticato per un singolo rapporto coincida con quella utilizzata per determinare il tasso medio" (cfr. Trib. Monza, 20/07/2016 n. 2205; negli stessi termini Tribunale di Ferrara, 13/12/2016 n. 1123).
Alle Istruzioni della Banca d'Italia in tema di usura deve essere riconosciuta natura di norme tecniche autorizzate da disposizioni della legge ordinaria (L. 108/1996, art. 1815 c.c. e art. 644 c.p.), che da queste sono periodicamente integrate, e “se è pur vero che il giudice non sia vincolato al rispetto delle Istruzioni della Banca d'Italia quali fonti di diritto, tuttavia, occorre considerare che, tenuto conto della complessiva struttura della disciplina antiusura e del peculiare ruolo in essa attribuito a dette Istruzioni, un eventuale calcolo del TEG applicato di volta in volta secondo differenti formule matematiche, oppure computando oneri diversi, rispetto a quanto indicato da Banca d'Italia, rischierebbe di compromettere la certezza della normativa di settore e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, con ulteriori conseguenze negative circa la possibilità degli operatori economici di effettuare ponderate e consapevoli scelte contrattuali e di mercato… il criterio di calcolo in esse indicato, infatti, appare di per sé congruo e ragionevole, in quanto fondato sull'esigenza logica e metodologica di avere a disposizione il raffronto di dati omogenei, ed è espressione di quell'area di discrezionalità tecnica spettante all'organo di Vigilanza, sottratta al sindacato dell'autorità giudiziaria, ove appaia, come nel caso di specie, frutto di scelte razionali e ragionevoli” (Tribunale
Monza sez. I, 20/07/2016, n.2205; in termini anche Tribunale di Milano 3/6/2014 n. 7234; Tribunale
Livorno 09/03/2018, n.299; Tribunale Napoli Nord 04/03/2019, n.619; Tribunale Crotone
27/01/2020, n.77).
Del resto, come si è osservato nella giurisprudenza di merito, la mancata applicazione delle Istruzioni della Banca d'Italia nella determinazione del TEG condurrebbe, oltre ad un tradimento del dettato
5 normativo, anche ad un “risultato inattendibile e ingiusto” (Tribunale Milano sez. VI, 08/06/2017,
n.6505).
Nel sistema così ricostruito ed apparentemente lineare, non si è mancato di registrare alcune criticità, attinenti principalmente la verifica di usurarietà degli interessi diversi da quelli corrispettivi. Gli interessi di mora, infatti, non rientrano tra i parametri adottati dai decreti ministeriali per la definizione del TEGM e, quindi, del tasso soglia, per cui a lungo si è dubitato della effettiva possibilità per il giudice di accertarne il carattere usurario, pena la violazione del principio di simmetria tra TEG e
TEGM. Inoltre gli interessi moratori rappresentano un costo per il debitore soltanto eventuale, incertus nell'an e nel quando, per cui appariva di dubbia utilità una pronuncia giudiziale di accertamento sul superamento del tasso soglia degli interessi pattuiti nel caso di esatto adempimento delle prestazioni.
Anche a voler ammettere l'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi di mora, si nutrivano forti dubbi in merito al parametro da adottare per procedere a tale verifica. Era solida però la convinzione che il tasso soglia non potesse in ogni caso essere confrontato con una mera sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora, trattandosi di tassi dovuti in via alternativa tra loro, in momenti diversi, con funzioni diverse (remuneratoria e risarcitoria) e basi di calcolo diverse: infatti gli interessi corrispettivi sono calcolati sul capitale a scadere in una fase fisiologica del rapporto, mentre l'interesse moratorio sostituisce il corrispettivo ed è calcolato sul solo debito scaduto, al verificarsi della mora, quindi in una fase patologica del rapporto (Tribunale di Cremona, 9/1/2015;
Tribunale di Treviso, 9/12/2014; Tribunale di Roma, 16/9/2014; Tribunale di Napoli 15/9/2014;
Tribunale di Sciacca 13/8/2014; Tribunale di Parma 25/7/2014; Tribunale di Verona 27/4/2014;
Tribunale Chieti 31/1/2019 n. 85; Cass. 17/10/2019 n. 26286, Tribunale Verbania, 11/01/2019, n.6,
Tribunale Pistoia, 09/09/2020, n.673).
Restava comunque in dubbio l'esatta quantificazione del parametro da adottare per la verifica del superamento del tasso soglia;
in particolare, si dubitava della supposta applicabilità al TEGM della maggiorazione del 2,1%, elaborata su base statistica in base alle rilevazioni di mercato per gli interessi di mora generalmente applicati dagli operatori (tra i più recenti, ex multis, Trib. Lecce 905/2020).
In senso favorevole si è pronunciata definitivamente la giurisprudenza a Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che, risolvendo un annoso dibattito giurisprudenziale sul punto, ha evidenziato come la primordiale ratio di tutela del risparmiatore imponga l'applicabilità della disciplina antiusura a tutte le voci di costo, ivi compresi gli interessi moratori. In caso contrario, ha argomentato la Corte, si vanificherebbe lo sforzo di offrire al debitore una tutela quanto più possibile oggettiva ed uniforme sul piano nazionale e tale tutela non può essere garantita dal rimedio, ormai diffusosi nella giurisprudenza di merito, della riduzione officiosa di cui all'art. 1384 c.c. Ad analoghe conclusioni
6 concorrono anche le altre rationes legis, quali “la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario”, tutte rivolte a contenere normativamente il fenomeno usurario (Cass. Civ. Sez. Un. 18/9/2020 n.
19597).
Una simile prospettiva non è preclusa dalla mancata considerazione degli interessi moratori nel calcolo del TEGM contenuta nei decreti ministeriali. L'esclusione è stata motivata dall'esigenza di evitare un incremento sproporzionato delle soglie tramite inclusione di operazioni anomale, in danno della clientela, ma non può risolversi in uno strumento di legittimazione di surrettizi fenomeni usurari, in spregio alla ratio legis di tutela del debitore. Il problema è stato superato in quanto, a partire dal
D.M. 25/3/2003, questi decreti hanno riportato a fini meramente statistici la media delle maggiorazioni a titolo di interessi moratori praticata dagli operatori del settore e rilevata sul mercato: tale valore, ancorché non incluso nel TEGM, può fornire un criterio oggettivo valido per la verifica di usurarietà delle singole operazioni in caso di mora. Tra l'altro, a partire dal D.M. del 21 dicembre
2017, la rilevazione di questo tasso a fini conoscitivi è stata declinata in funzione di tre diverse categorie contrattuali: mutui ipotecari ultraquinquennali, operazioni di leasing e complesso degli altri prestiti, sicché “nei recenti decreti ministeriali sono rilevati i tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno;
è individuato il tasso-soglia mediante l'aumento dei predetti tassi di un quarto, cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali;
si dà, altresì, conto dell'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia, da cui risulta che i tassi di mora pattuiti sul mercato presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per
i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e
a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti”. I decreti ministeriali forniscono così “il parametro privilegiato di comparazione, che permette di accedere a valutazioni quanto più basate su dati fattuali di tipo statistico medio, prive di discrezionalità, scongiurando, a fini di uguaglianza, difformità di applicazione” (Cass. Civ. Sez. Un. 18/9/2020 n. 19597).
Il calcolo della soglia usuraria dovrà pertanto tener conto della predetta maggiorazione, calcolata sul
TEGM per il trimestre di riferimento;
su questa base andrà applicato poi lo spread previsto dall'art. 2 L. 108/1996, incrementando i tassi medi di un quarto più altri 4 punti percentuali (o aumento della metà prima del d.l. 70/2011). Tale valore andrà posto in raffronto con il valore percentuale degli interessi di mora convenzionalmente pattuiti o, nel caso, di quelli effettivamente applicati perché, ove al verificarsi della mora sia stato applicato in concreto un interesse diverso, è con riferimento a quest'ultimo che deve accertarsi l'usura.
In termini algebrici, la nuova formula per i mutui ipotecari può essere più sinteticamente espressa così: (T.e.g.m. + 1,9) x 1,25 + 4 o ante 2011 ( TEGM + 1,9%) + ½.
7 Quanto alle conseguenze in caso di positivo accertamento dell'usura, anche per gli interessi moratori si deve ritenere applicabile il disposto di cui all'art. 1815 co. 2 c.c. che, a differenza di altri ordinamenti europei, commina la nullità parziale della sola clausola del mutuo attinente agli interessi.
Diverse però sono le conseguenze rispetto agli interessi corrispettivi: di norma infatti, in caso di accertata nullità usuraria della pattuizione di questi interessi, il mutuo si converte da oneroso in gratuito e alla banca non sono dovuti interessi, con un meccanismo sanzionatorio che pone il debitore al riparo da esorbitanti richieste di restituzione del capitale. Per gli interessi moratori invece non è concepibile analogo meccanismo, perché la nullità di ogni interesse premierebbe l'inadempimento e lo renderebbe più appetibile per il debitore moroso, lasciando insoddisfatto il creditore danneggiato: pertanto deve ritenersi operante il disposto dell'art. 1224 c.c. che, in caso di mancata pattuizione di interessi moratori (o, come in questo caso, di nullità della relativa pattuizione), li presume dovuti nella stessa misura degli interessi corrispettivi dal giorno della mora.
L'obiettivo è una riduzione del costo del denaro e non il suo totale azzeramento. Naturalmente, tale risultato può essere perseguito in giudizio sul presupposto che il debitore vanti un concreto interesse ad agire. Qualora le somme a titolo di interessi moratori usurari siano state effettivamente versate, emerge con tutta evidenza l'utilità pratica per il debitore di agire per la restituzione dell'indebito e chiedere la condanna del mutuante alla restituzione del maltolto;
diversamente, qualora l'inadempimento non si sia ancora verificato, è difficile immaginare un'utilità pratica in capo al debitore, perché non è possibile ripetere ciò che non si è pagato.
Le Sezioni Unite hanno chiarito però che anche in tali ipotesi il debitore vanta un interesse ad agire in giudizio, sebbene per un risultato pratico diverso e minore, consistente nell'accertamento di una res dubia, in specie dell'usurarietà della clausola determinativa degli interessi di mora: infatti l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva circa la titolarità dei diritti oggetto di giudizio.
In questo caso, la sentenza di mero accertamento non produce l'effetto immediato di riduzione degli interessi moratori, ma rappresenta un titolo spendibile pro futuro per il caso di mora, per impedire al finanziatore condotte illecite ed inibire l'applicazione della clausola usuraria dichiarata nulla.
In altre parole, seguendo la motivazione della Suprema Corte, “ciò che rileva in concreto in ipotesi di inadempimento è il tasso moratorio applicato;
se il finanziato intenda agire prima, allo scopo di far accertare l'illiceità del patto sugli interessi rispetto alla soglia usuraria, come fissata al momento del patto, la sentenza ottenuta vale come accertamento, in astratto, circa detta nullità, laddove esso fosse, in futuro, utilizzato dal finanziatore. Onde tale sentenza non avrà ancora l'effetto concreto di rendere dovuto solo un interesse moratorio pari al tasso degli interessi corrispettivi lecitamente
8 pattuiti (ex art. 1224 c.c.): effetto che, invece, si potrà verificare solo alla condizione - presupposta dalla sentenza di accertamento mero pre-inadempimento - che quello previsto in contratto sia stato, in seguito, il tasso effettivamente applicato, o comunque che, al momento della mora effettiva, il tasso applicato sulla base della clausola degli interessi moratori sia sopra soglia. Ove il tasso applicato in concreto sia, invece, sotto soglia, esso sarà dovuto, senza che possa farsi valere la sentenza di accertamento mero, che non quello ha considerato”.
Tanto premesso in punto di diritto, è possibile ora esaminare nel dettaglio il contratto censurato dagli attori e spiegare le ragioni per le quali non si ravvisa alcun profilo usurario.
Ebbene, nel caso oggetto del presente giudizio il CTU Dott. ha esplicato, con rimando Per_2
alla tecnica bancaria e condivisibile approccio scientifico, che il contratto di prestito al consumo non supera il tasso usurario né con riguardo agli interessi corrispettivi né riguardo a quelli di mora, dei quali pure non è stata fatta richiesta dalla parte opposta.
Riprendendo le motivazioni esposte in CTU, “Per quanto riguarda il teg inclusivo di assicurazione ed applicato dalla Banca risulta conforme alla legge 108/96, rientra nei limiti del tasso soglia. Questi
è stato rilevato nel D.M. relativo al trimestre 1° ottobre – dicembre 2018 e nella categoria dei Credito
Personale con un tasso dello 16,40% contro un TEG calcolato del 10,07%, di conseguenza lo scrivente non ha proceduto alla costruzione di ipotesi alternative”.
Ciò detto, a maggior ragione ciò vale per il TEG indicato in caso di esclusione di spese assicurative, pari al 08,30%.
Quanto agli interessi di mora – benchè si ribadisce non chiesti in sede monitoria – il CTU ha chiarito che “Il contratto è datato 15/11/2018 e di conseguenza, per i contratti conclusi dal 14/07/2011 (data di entrata in vigore del D.L. 13 maggior 2011 n. 70), il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore della maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM., il tutto maggiorato del 25% a cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali, ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali. La formula diviene la seguente: ((T.E.G.M. + 2,1) x 1,25)
+ 4. Di conseguenza, TEGM per la categoria di operazioni Crediti personali è pari al 9,92% a cui aggiungere 3,1% come riportato dall'art. 3 comma 5 del DM relativo al 4° trimestre 2018, segue
(9,92%+3,1%) x 1,25 = 16,27% + 4% = 20,27% che si confronta con un tasso di mora contrattuale pari a: 14,60% (tasso applicato in sede di decadenza dal beneficio del termine su quanto dovuto per obbligazioni scadute ed impagate per capitale residuo risultante dovuto maggiorato della penale del
10%) che aumentato del 10% a seguito di una penale che si aggiunge al capitale residuo, porta ad un tasso del 16,06%. Di conseguenza, si riscontra la piena conformità del tasso di interesse di mora
a quello soglia”.
9 Dunque, entrambe le censure, appaiono infondate e non meritano accoglimento.
• Difformità TAEG indicato e TAEG effettivo
Passando alla censura supra indicata, questo Giudice, infatti, ritiene di aderire all'impostazione per la quale per i contratti di credito al consumo ( valore inferiore a euro 75.000,00) successivi al 2010 (data di entrata in vigore del nuovo art. 125 bis TUB) vanno tenuti in conto, ai fini del calcolo del Taeg, i costi assicurativi collegati all'erogazione del credito, ogni qual volta vi sia contestualità tra la sottoscrizione della polizza assicurativa e la stipula del contratto di finanziamento.
Tra l'altro, non basta nemmeno l'inserimento formale, nel testo del contratto di finanziamento, della dicitura "non obbligatorietà del contratto assicurativo", per escludere i costi assicurativi dal Taeg, attesa sia la posizione di contraente debole del consumatore che sottoscrive il contratto, sia l'indiscutibile notoria natura di condizione essenziale che le banche attribuiscono alla stipula di una polizza assicurativa, pena la mancata concessione del finanziamento.
In linea di principio, va infatti rammentato in uno alla giurisprudenza di merito maggioritaria che nel caso in cui il mutuatario ( consumatore) contesti la difformità tra il TAEG indicato nel contratto e quello effettivo, premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata, spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere all'onere della priva attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: - che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
- che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.
Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa: - di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
- ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
- ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento” ( ex multis ABF Torino, 27 Febbraio 2018; ma vedi anche Trib. Benevento 01/02/2021 n. 165; Trib. Salerno n. 505/2020 pubbl. il 05/02/2020).
Qualora, a fronte della prova dell'obbligatorietà della polizza offerta dal ricorrente, non risultino integrate le condizioni di segno contrario sopra descritte, si deve ritenere nulla la disposizione afferente il TAEG con conseguente sostituzione automatica del tasso contrattuale con il tasso
10 nominale minimo dei Buoni del Tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
L'intermediario è tenuto a rimborsare un importo pari alla differenza tra il totale degli interessi già corrisposti e quelli che si assumono maturati sulla base del nuovo piano di ammortamento effettuato sulla base del tasso sostitutivo.
Alla nullità della clausola relativa alla determinazione del TAEG non consegue la nullità dell'intero contratto, ovvero la nullità delle pattuizioni che prevedono voci commissioni e/o il premio per le coperture azionate.
Il giudice ritiene di aderire, dunque, all'impostazione per la quale vanno tenuti in conto, ai fini del calcolo del Taeg, i costi assicurativi collegati all'erogazione del credito, ogni qual volta vi sia contestualità tra la sottoscrizione della polizza assicurativa e la stipula del contratto di finanziamento.
E' anche la legge 108/1996 che induce a considerare anche i costi assicurativi tra quelli collegati all'erogazione del credito ai fini del calcolo del Taeg, indipendentemente dalla natura formalmente facoltativa o obbligatoria che viene data dalle parti alla stipula della polizza. La legge 108/1996 prevale senza ombra di dubbio sulle più morbide interpretazioni che alcuni operatori del diritto fanno dell'art. 121 comma 2 TUB, nonché sulle istruzioni della Banca d'Italia.
Il concetto di Taeg, infatti, non solo è unico, ma riveste un'importanza fondamentale sia ai fini dell'usura, sia ai fini del consenso informato del consumatore nell'accesso al credito, oltre che agli effetti della sanzionabilità delle condotte contrastanti con la libera concorrenza nel campo del credito, entrambe normative inderogabili di ordine pubblico poste a presidio della correttezza dell'esercizio del credito, della tutela dei consumatori, del contrasto a condotte anticoncorrenziali, le quali tutte impongono una verifica di natura sostanziale e non formale del rispetto della normativa in materia
(criteri di calcolo dello stesso, corretta indicazione nei contratti, fedele pubblicizzazione dello stesso al pubblico dei consumatori).
La più attenta giurisprudenza già si è espressa sul tema, chiarendo che la questione relativa alla qualificazione del carattere obbligatorio o facoltativo delle polizze assicurative sottoscritte contestualmente ai contratti di finanziamento, sia quelle a copertura del credito sia quelle relative ad altri rischi (ad es. infortuni, perdita di impiego, morte, invalidità, ecc.) non si risolve attraverso il solo dato testuale della dicitura del carattere facoltativo della polizza presente su molti contratti, bensì involge valutazioni più complesse e molto meno riduttive. Al riguardo la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 8806/2017, ha fatto particolare riferimento al collegamento insito delle spese di assicurazione al contratto di finanziamento, così pronunciandosi: "In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con
11 qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa ed erogazioni" (nello stesso senso anche Cass. 5160/2018).
Resta inteso che nel presente contratto, la questione in parola non ha alcuna rilevanza in quanto nel documento agli atti, come constatato dal CTU, gli oneri di trasparenza della società finanziaria sono stati in entrambi i casi assolti essendo stati indicati correttamente sia il TAEG non inclusivo dei costi di polizza ( 08,30%: pag. 2 del contratto ) che quello inclusivo ( pag. allegato 1 al contratto).
Invero, chiarisce il tecnico ( cfr. pag. 19 relazione peritale) che “Per entrambe le fattispecie, ovvero senza assicurazione (taeg dell'8,30%) e con assicurazione ( taeg del 10,07), si è potuto riscontrare una conformità di quanto dichiarato (vedi anche Allegato 1 del contratto di prestito personale) con quanto calcolato dallo scrivente, ancorché nella pagina inziale del modello della – CP_5
Prestito personale, esponga un Taeg dell'8,30% (relativo al solo rimborso del prestito) e riferentesi erroneamente alla rata base, quest'ultima di € 187,40 ed inclusiva di assicurazione. Occorre dire che nell'allegato 1, il modello della Banca riporta la scomposizione della rata tra il rimborso del finanziamento (€ 175,80) ed il rimborso del premio assicurativo (€ 11,60), con il corrispondente
TAEG complessivo del 10,07%”.
Anche tale censura, dunque, va ritenuta infondata.
• Presunta applicazione di interessi anatocistici
Quanto, invece, alla contestazione relativa alla illegittimità della pattuizione in ordine alla modalità di ammortamento del finanziamento (esclusa qualunque nullità derivante dall'omessa allegazione dei piani : cfr. ex multis Cass. 12922/2020 secondo cui “Il contratto di mutuo è, di per sé, un valido titolo esecutivo a prescindere dalla presenza o meno di un piano di ammortamento ad esso allegato: dunque il piano di ammortamento non è requisito di validità del titolo esecutivo, né è indispensabile per ritenere il credito certo, liquido ed esigibile, requisiti che ben possono evincersi dal contratto di mutuo recante la chiara indicazione della somma, del numero delle rate e del relativo importo”) vi è da rammentare che alcuna censura specifica è stata svolta dal se non con riguardo alla Pt_1
presunta applicazione di interessi anatocistici vietati.
Ebbene, con riguardo a tale censura intanto va evidenziato che dalla lettura combinata del contratto e del documento di sintesi era ben comprensibile ( anche a soggetti non esperti nella materia bancaria) che lo sviluppo di ciascuno del finanziamento prevedeva una rata costante con inziale deconto prevalente degli interessi e successivo maggiore peso del capitale nella composizione della rata.
Trattasi del cd. piano di ammortamento alla francese.
Invero, in ogni contratto di mutuo in cui è previsto, il piano di ammortamento “alla francese” è caratterizzato dalla predisposizione di un piano di pagamento a rata costante, all'interno delle quali
12 la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e diminuiscono progressivamente.
Nel mutuo cd. “all'italiana”, invece, il pagamento di ogni rata abbatte il capitale in misura uguale e mantenendosi il capitale costante, la rata è per forza di cose crescente con il passare del tempo.
Come illustrato chiaramente dal Tribunale di Roma, “Nel metodo francese, siccome vengono pagati prima soprattutto gli interessi, la quota capitale si mantiene alta nel primo periodo di tempo (viene abbattuta più lentamente, in quanto inizialmente si abbattono soprattutto gli interessi), il che non può che aver per conseguenza che gli interessi che si calcolano sulla residua quota di capitale alta siano complessivamente maggiori rispetto al mutuo all'italiana. Ma questo è il prezzo da pagare se si vuole avere una rata costante ed unica nel tempo. Se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso rispetto al metodo italiano, comunque ciò non può ritenersi di per sé indice della sua illiceità, essendo vantaggioso sotto un altro profilo per il debitore, nel senso che consente di avere rate (ad interessi costanti) uguali e dunque di gestire meglio i flussi di cassa” (Tribunale Roma sez. XVII, 26/08/2020, n.11741).
Questo meccanismo però non implica in alcun modo la produzione di interessi ulteriori sugli interessi già scaduti: il piano di ammortamento non presenta profili di illiceità perché stabilito con il consenso dei contraenti nel rispetto dell'art. 1194 c.c. che, disciplinando l'imputazione dei pagamenti tra capitale e interessi, consente questa opzione, a condizione che vi sia appunto il consenso delle parti.
Pertanto la concorde volontà dei contraenti consente di avere già chiaro dall'inizio del rapporto il suo sviluppo concreto e, se da un lato consente alla banca di conseguire una più rapida restituzione degli interessi, dall'altro non presenta profili di illiceità. Del resto, è costante l'affermazione nella giurisprudenza di merito secondo cui “la previsione di un piano di rimborso del finanziamento con una rata fissa costante (c.d. ammortamento alla francese), non comporta alcuna violazione dell'art.
1283 c.c., poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso” (ex multis, Corte d'Appello di Napoli, 19/02/2020, n.772).
Dunque, nel contratto di mutuo, l'utilizzo del piano di ammortamento alla francese non comporta l'automatica applicazione di interessi anatocistici ed un conseguente occultamento dei costi, giacchè la quota di interessi di ogni rata è calcolata solo sul debito residuo in linea capitale (capitale originario meno l'importo pagato con la/e rata/e precedente/i): non vi è, pertanto, una capitalizzazione composta degli interessi.
In assenza di prova circa l'applicazione di interessi su interessi non autorizzata e non espressamente prevista in contratto, alcun ricalcolo ai sensi dell'art. 117 TUB è stato necessario conferire al CTU.
Per tali ragione anche tale doglianza di parte opponente non merita accoglimento e va rigettata.
13 • Rilievo ufficio delle clausole vessatorie
Come anticipato nell'ordinanza di rimessione sul ruolo del 14.11.24, trattandosi di un contratto con il consumatore che rientra nell'ambito del Decreto Legislativo n. 206/2005 (c.d. “Codice del
Consumo”), il GU è tenuto (anche successivamente alla chiusura dell'istruttoria o delle preclusioni istruttorie) alla verifica d'ufficio della vessatorietà delle clausole dello stesso;
Va richiamata, infatti, la giurisprudenza comunitaria culminata nelle decisioni del 17.05.22 della
Corte di Giustizia Europea (CGUE 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19, CP_6
e e quella di legittimità ( SSUU n. 9479/23) da
[...] Controparte_7 cui è possibile trarre l'assunto per cui, sul presupposto dello squilibrio sussistente nell'ambito dei contratti tra consumatore e professionista, il Giudice della fase ordinaria è tenuto a controllare anche in via d'ufficio, ove in possesso degli elementi di fatto e di diritto la natura abusiva o meno delle pattuizioni contenute nel contratto;
Quanto al presente contratto, verificate le clausole del contratto in atti soggette al controllo ex art. 33
D.lgs. 206/05 e la validità ai fini suddetti della clausola di competenza territoriale ( art. 23), va invece rilevato che, verificata la pattuizione in ordine agli interessi moratori (art. 19 e 20 condizioni generali), la stessa risulta abusiva ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo, in quanto eccessivamente penalizzante, tenuto conto della sua entità ( 14,60% ) rispetto alla misura degli interessi corrispettivi pattuita ( 8,00% ) e dello spread rilevato statisticamente dalla Banca d'Italia per il periodo di riferimento pur maggiorato del doppio ( 3,1%x2) nonchè delle penali previste per il ritardo (8%) e l'inadempimento ( 10%).
Invero, le pattuizioni sono da valutare nel loro complesso - art. 34, co. 1, cod. cons.- ed a prescindere dalla misura in cui le somme siano state effettivamente richieste (tra le altre, Corte di giustizia, 21 aprile 2016, C-377/14, e . Persona_3 Parte_2
Nella pratica tale rilievo (pur in assenza nel caso di specie di applicazione degli interessi di mora : cfr. pag. 20 conclusioni relazione peritale), confermato dal CTU il credito avanzato dalla parte opposta, stante l'irrilevanza di tutte le censure operate dal , si risolve nell'eliminazione delle Pt_1
somme addebitate (cfr. estratto conto di cui al n. 8 della produzione monitoria) per le penali ( euro
621,60 per penale da inadempimento ed euro 29,98 per penale da ritardo, cfr. quanto a quest'ultima voce il pagamento del 24.07.19) con rideterminazione della somma dovuta in euro 13.399,69.
Quanto, infine, alla clausola relativa alla decadenza dal beneficio del termine ( art. 20), essa reca una previsione eccessivamente penalizzante per il cliente ( perdita del beneficio del termine – oltre che per altre ipotesi – anche per il mancato pagamento di due rate) e va ugualmente dichiarata nulla e sostituita con la previsione dell'art. 1186 c.c. che reca quale presupposto dell'applicazione della perdita del beneficio lo stato di insolvenza.
14 Nel caso di specie, però, può ritenersi integrata la condizione precedente stante il mancato pagamento di un numero di rate congrue rispetto a quelle previste in contratto, prima della declaratoria di risoluzione anticipata del contratto e la mancata prova, comunque, del pagamento delle rate successive.
• Conclusioni
In definitiva, l'opposizione va accolta solo in parte, con revoca del decreto opposto e condanna di
[...]
al pagamento in favore di della complessiva somma di Parte_1 Controparte_1
euro 13.399,69, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
• Spese legali
La sola parziale fondatezza dell'opposizione in punto di riparto delle spese di lite comporta la compensazione per 1/5 delle stesse e l'accollo della restante parte , liquidate come in dispositivo sulla scorta del DM 147/22 e della complessità e laboriosità della lite e del suo valore, sulla parte opponente, in forza dell'assunto per cui “In tema di spese processuali, anche nel giudizio di cui all'art. 645 cod. proc. civ., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione”( cfr. Cass. n. 4860 del 23 febbraio 2024).
Per le medesime ragioni, le spese di CTU come liquidate da separato decreto in atti sono poste per
4/5 in capo a e 1/5 in capo a Parte_1 Controparte_1
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie solo in parte l'opposizione e per l'effetto revoca il d.i. n. n. 2056/2021 del
15/03/2021 e condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
come rappresentata in atti, della complessiva somma di euro 13.399,69, oltre interessi
[...]
legali dalla domanda al saldo come meglio specificato in parte motiva;
2. Compensa per 1/5 le spese del presente giudizio e condanna per l'effetto Parte_1
al pagamento della residua parte delle stesse in favore di come Controparte_1
rappresentata in atti, che si liquidano in euro 2.709,6 per compensi professionali oltre Iva, Cpa
e rimborso forfetario al 15%;
15 3. Pone le spese di CTU in via definitiva come liquidate da separato decreto in atti per 4/5 in capo a e 1/5 in capo a come rappresentata in Parte_1 Controparte_1
atti.
Napoli, 07.05.25
Il GU
Dott.ssa Maria Carolina De Falco
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