Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 09/03/2026, n. 4368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4368 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04368/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12409/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12409 del 2025, proposto da
BA CO, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 2218/2025 emessa dal Tribunale di Roma - Sezione Lavoro all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 25084/2024, pubblicata in data 20.02.2025, notificata in data 18.04.2025 e passata in giudicato, con richiesta di fissazione di una somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. NC AI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto in data 18 ottobre 2025 parte ricorrente chiedeva l’ottemperanza della sentenza n. 2218/2025 emessa in data 20 febbraio 2025 dal Tribunale di Roma - Sezione Lavoro, notificata in data 18 aprile 2025 e passata in giudicato come da certificazione in atti.
Con atto depositato in data 27 ottobre 2025 si costituiva in giudizio, con formula di mero stile, il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
All’udienza pubblica del 25 febbraio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
Con riguardo alla definitività del provvedimento giurisdizionale sopra richiamato parte ricorrente ha dedotto e provato, a sostegno della pretesa azionata in giudizio, che la sentenza n. 2218/2025, emessa in data 20 febbraio 2025 dal Tribunale di Roma - Sezione Lavoro, ha acquisito l’autorità di cosa giudicata.
Tanto premesso, dovendo ritenersi provata la mancata ottemperanza della predetta sentenza, anche in forza del principio di non contestazione di cui all’art. 64, comma 2, c.p.a., il ricorso va accolto, con la conseguenza che all’Amministrazione intimata è ordinata l’esecuzione del provvedimento per la cui ottemperanza è causa.
Al predetto adempimento l’Amministrazione dovrà provvedere entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Si nomina fin d’ora per l’ipotesi di eventuale, protratta inottemperanza del provvedimento in argomento, quale Commissario ad acta incaricato della relativa esecuzione, entro ulteriori 60 (sessanta) giorni, il responsabile della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie con facoltà di delega ad altro dirigente anche al di fuori della predetta direzione.
Con riferimento alla richiesta di fissazione di astreinte , ritiene il Collegio che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna dell’Amministrazione resistente ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
Tuttavia, le penalità devono esser fatte decorrere dal giorno in cui si dovesse verificare l’eventuale inottemperanza dell’Amministrazione ovvero al decorso del termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza e devono essere commisurate, stante il disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 700,00 (settecento/00) oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, da corrispondere a favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI VO, Presidente
NC Elefante, Consigliere
NC AI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC AI | RI VO |
IL SEGRETARIO