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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 07/03/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 485 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024, vertente
Tra
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi elettivamente domiciliata alla via Rovo n. 8 presso lo studio dell'avv. Mercuri Chiara, che la rappresenta e difende come da procura in calce del ricorso depositato il 24.04.2024; attrice
E
(cod. fisc. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Paola (Cs) alla via S. Agata 132 presso lo studio dell'avv.
Mannarino Sabrina, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 4.07.2024;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: domanda cumulata di separazione personale di coniugi e scioglimento del matrimonio civile ex art. 473 bis.49, comma 1, c.p.c..
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, con ricorso ex art. 473 bis.49, comma 1, c.p.c. depositato il 24/04/2024, ha Parte_1 proposto domanda cumulata di separazione personale e divorzio da , stante il CP_1 matrimonio con lui contratto in San Lucido in data 8/04/2018 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 1, parte I, anno 2018), in costanza del quale è nata il
1 18.03.2019 una figlia, di nome . A fondamento della domanda ha rilevato che, Persona_1 da diverso tempo, il rapporto coniugale versa in uno stato di crisi, che ha portato ad una irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale sulla quale era poggiata l'unione matrimoniale ed ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. Quindi, Parte_1 ha rassegnato le seguenti conclusioni: “dichiarare la separazione personale dei coniugi
[...] attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separatamente nel reciproco rispetto;
- affidare la figlia minore in regime di affido esclusivo rafforzato Persona_1 alla sig. ra la quale continuerà a vivere presso la casa coniugale di sua esclusiva Pt_1 proprietà; - attribuire in godimento alla sig. ra la casa coniugale sita in San Lucido ( Pt_1
CS), alla via Marina Stazione, n. 4; - disciplinare il diritto di visita paterno secondo la disciplina offerta in premessa nonché invitare il nucleo familiare con urgenza a seguire un percorso di mediazione familiare presso il Consultorio familiare di Paola (CS), Asp Cosenza dipendenze di Paola (CS). - Provvedere inaudita altera parte ex art. 473 bis 15 cpc ad adottare con decreto provvisoriamente esecutivo l'allontanamento del sig. dalla casa coniugale CP_1 autorizzando la ricorrente a cambiare la serratura di casa al fine di tutelare con urgenza la piccola dagli episodi di violenza assistita ripetuti e costanti di cui è vittima Persona_1 nonché vietare espressamente allo stato al sig. di prendere in affido la minore senza la CP_1 presenza della ricorrente per le motivazione sopra esposte. Sempre ex art. 473 bis 15 cpc fissare idonea udienza entro 15 gg. dall'adozione dei provvedimenti richiesti al fine di tutelare con urgenza la minore dalla situazione di pregiudizio in cui versa. - Persona_1
Prevedersi in capo al sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario della figlia CP_1 minore nella misura di € 250,00 somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente IBAN
[...], o in quella diversa misura che di giustizia si riterrà dovuta,oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie oltre il 100% dell'assegno Unico INPS in favore della ricorrente. - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 08.04.2018 e trascritto nel registro atti matrimonio del Comune di San Lucido al N. 1, parte 1 anno 2018; ordinando al competente Ufficiale dello stato civile di procedere alle dovute annotazioni. Con vittoria di spese ed onorari”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 7.05.2024.
si è costituito in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata il CP_1
4.07.2024. Lo stesso, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Lucido in data 08/04/2018 trascritto nel registro degli atti civili del Comune di San Lucido al n. 1, Parte 1 dell'anno 2018; - Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore , ai due genitori, con collocamento della minore presso la Persona_2 madre;
il padre provvederà a tenere con sé la minore 2 volte a settimana, nonché il martedì e il
2 giovedì, con pernotto ogni 15 giorni. - Durante le vacanze estive, disporre che il padre terrà con sé la minore per un mese;
- Rigettare la domanda di mantenimento della figlia pari ad €
250,00 vista la precarietà del Sig. ; - Inserire il nome della figlia minore, CP_1 Parte_2
, sul passaporto ai fini dell'espatrio”.
[...]
Tenuta in data 7.10.2024 l'udienza di comparizione personale dei coniugi, con ordinanza del
16.12.2024 (stante l'esito negativo delle trattative di bonario componimento intercorse tra le parti) sono stati adottati i provvedimenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.. Altresì, con tale ordinanza è stata fissata l'udienza del 3.03.2025 (poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai fini della pronuncia sullo status relativamente alla domanda di separazione. Le parti, con il deposito di note, hanno insistito nell'accoglimento delle richieste rispettivamente formulate;
quindi, con ordinanza del
5.03.2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale dei coniugi va accolta.
Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, né appare in alcun modo ripristinabile, così come la comunione materiale e spirituale tra i coniugi deve ritenersi irrimediabilmente venuta meno. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di Parte_1
e .
[...] CP_1
Il processo deve continuare per la risoluzione delle altre questioni oggetto del contendere
(essendo necessari approfondimenti) e la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti, stante la proposizione di un procedimento cumulato ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.. Segue, quindi, alla presente pronuncia l'emissione di un'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo, rimettendo alla sentenza definitiva anche il regolamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 485/2024, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e , stante il Parte_1 CP_1 matrimonio tra loro contratto in San Lucido in data 8/04/2018 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 1, parte I, anno 2018);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Lucido di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Lucido per quanto di sua competenza;
3 - rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore, dott.ssa Simona Scovotto, come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso in Paola il 6/03/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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