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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/02/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 851/2024 R.G.
Promossa da
, nata a [...] il [...], residente in [...](c.f. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo CodiceFiscale_1
studio degli avvocati Giorgio Rodin, Floriana Ruiu e Fabrizio Rodin, che la rappresentano e difendono per procura speciale in atti
Ricorrente
Contro
l' elettivamente Controparte_1
domiciliato in Cagliari presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente,
rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Sotgia e Maurizio Falqui
Cao, in virtù di procura generale alle liti
Convenuto
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.3.2024 la signora Parte_1
ha convenuto in giudizio l' per richiederne la condanna al
[...] CP_1
pagamento degli arretrati dell'indennità di accompagnamento, a lei spettanti a decorrere dalla data della domanda amministrativa, così come
pagina 1 riconosciuto con decreto di omologa del Tribunale di Cagliari notificato all'Istituto in data 18.9.2023.
La ricorrente ha allegato che con provvedimento datato 29.12.2023
l' le aveva comunicato la liquidazione della prestazione, messa in CP_1
pagamento soltanto da febbraio 2024, ed il ricalcolo degli arretrati, senza tuttavia indicare la data prevista per l'accredito degli stessi.
A fondamento della domanda ha rilevato che, una volta ottenuto il decreto di omologa, in relazione al requisito per l'accesso alla prestazione avente natura reddituale, in un'ottica di leale collaborazione,
aveva provveduto ad inviare all' il c.d. modello AP70 in data CP_1
3.10.2023.
Tuttavia, alla data di deposito del ricorso era inutilmente decorso il termine di legge di 120 giorni - anche qualora tale termine venisse fatto decorrere dall'invio dell'AP70, come indicato dalle pronunce della
Suprema Corte - in pendenza del quale aveva, invano, più volte sollecitato telefonicamente il pagamento degli arretrati.
2. L' si è costituito in giudizio, rilevando che, mentre la CP_1
prestazione oggetto di causa era stata liquidata e posta in pagamento dal febbraio 2024, il pagamento non era inizialmente avvenuto anche per i relativi arretrati.
Ciò, tuttavia, non era dipeso da negligenza da parte dell' . CP_1
Sul punto, ha dedotto che, in sede di esame degli scarni documenti forniti poche settimane prima per l'accompagnamento, e dovendo riliquidare sia la pensione di inabilità civile totale che l'accompagnamento ad essa correlato, si era potuto verificare come la pensionata avesse maturato il diritto all'assegno di mantenimento ottenuto in sede di separazione personale e come la cessazione degli effetti civili del matrimonio fosse stata pronunciata con sentenza non definitiva, con giudizio che proseguiva per la liquidazione degli aspetti patrimoniali.
pagina 2 Il diritto di credito conseguente alla separazione e alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, di cui emergeva documentalmente la prova, unito con la pensione previdenziale di cui beneficiava
(prescindendo ovviamente dal reddito assistenziale), avrebbe quindi portato a superare il limite di reddito per beneficiare della prestazione di inabile civile totale.
Pertanto, fermo il diritto ai ratei correnti per l'accompagnamento
(che erano stati liquidati e che erano estranei al giudizio), vi era il forte sospetto che la prestazione erogata dal 2021 fosse indebita, per superamento del limite reddituale.
Il 22 dicembre 2023, quindi, era stata inviata al patronato dell'interessata, via P.E.C., una comunicazione con la quale si chiedeva di “trasmettere la sentenza definitiva di divorzio e il provvedimento giudiziario relativo alla definizione dei rapporti economici tra le parti”.
Nell'attesa, gli arretrati relativi all'indennità di accompagnamento erano stati sospesi, atteso che la documentazione prodotta dall'utente non era completa, ed anzi, faceva pensare alla sussistenza di un indebito, al quale far fronte proprio con gli arretrati dell'accompagno (che, avendo la medesima funzione, devono essere compensati con le somme indebite e non possono essere erogati prima della verifica della insussistenza dell'indebito assistenziale).
Con P.E.C. del 10 gennaio 2024 il patronato della ricorrente aveva trasmesso una dichiarazione nella quale, senza fornire alcuno dei documenti richiesti, l'interessava affermava che non esistevano ulteriori provvedimenti giudiziari oltre quelli già forniti e di non percepire somme dall'ex coniuge.
La dichiarazione, atteso che non era accompagnata dai documenti richiesti (ed anzi era in conflitto con quanto emergeva dai documenti già
acquisiti, in cui si dava atto della prosecuzione del giudizio dopo la sentenza che pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio) non era stata ritenuta idonea per superare l'impasse creatosi.
pagina 3 La dichiarazione del patronato del 10 gennaio 2024, non menzionata nel ricorso, valeva quale prova del fatto che, agli inizi di gennaio 2024,
l'interessata era perfettamente a conoscenza delle ragioni del mancato pagamento degli arretrati, e valeva anche a giustificare la mancata erogazione degli stessi, atteso il rifiuto di fornire i documenti richiesti o di fornire altre giustificazioni circa i crediti conseguenti alla separazione o al divorzio.
Solo nel giugno 2024 la ricorrente si era recata presso gli uffici dell' , e, dopo apposita interlocuzione con la funzionaria, il giorno CP_1
24 giugno aveva prodotto ulteriori documenti, dai quali emergeva che il giudizio era sì proseguito, ma poi non si era concluso: all'udienza del 15
febbraio 1995 il giudice, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., aveva disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Malgrado l'insufficienza della nuova documentazione (la cancellazione dal ruolo non aveva comportato l'estinzione del giudizio,
conseguente alla mancata riassunzione dello stesso nei termini di legge,
fatto che ben poteva essere attestato dalla cancelleria con apposita certificazione, questa sì dirimente), comunque l'ufficio aveva ritenuto sufficiente il complesso dei documenti.
Pertanto, solo dopo il 24 giugno 2024, si era potuto verificare che la pensione di inabilità civile non era stata conseguita indebitamente e che quindi gli arretrati sull'accompagnamento potevano essere messi in pagamento.
Di conseguenza, anche gli arretrati per l'accompagnamento erano stati accreditati.
L' ha quindi concluso chiedendo che venisse pronunciata la CP_1
cessazione della materia del contendere, con spese compensate.
3. Con le note di trattazione scritta depositate, parte ricorrente ha confermano la ricezione del pagamento degli arretrati, osservando come tale pagamento fosse tuttavia avvenuto in data successiva al deposito del ricorso, oltre che in assenza di reali giustificazioni in ordine al ritardo, ed
pagina 4 ha quindi richiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
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4. Sulle concordi conclusioni formulate dalle parti a tale riguardo,
deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
5. Deve procedersi al regolamento delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
A tal proposito si rileva che la liquidazione della prestazione oggetto di causa è in concreto subordinata alla previa verifica da parte dell' anche dei requisiti diversi da quello sanitario, mediante la CP_1
ricezione dell'autocertificazione, c.d. modello AP70, in assenza della quale non è possibile procedere alla quantificazione degli importi dovuti e al successivo accredito degli stessi.
Si ritiene ragionevole individuare la decorrenza del termine di 120
giorni per procedere al pagamento, anche in un'ottica di leale collaborazione tra parte privata e parte pubblica, a partire dall'invio del citato modello AP70, in assenza del quale non è possibile individuare l'importo da liquidare.
La soluzione interpretativa qui seguita, si precisa, è frutto di un consolidato orientamento del Tribunale in materia, recentemente confortato anche dalla giurisprudenza di legittimità (ci si riferisce alla sentenza Cass. civ., Sez. Lavoro, 2 agosto 2021, n. 22089).
Nel caso di specie, si osserva che il predetto modello è stato inviato in data 3.10.2023, senza che l' abbia provveduto entro il termine CP_1
di 120 giorni.
Il pagamento degli arretrati è quindi avvenuto nell'agosto 2024
(come risulta dal cedolino allegato), e quindi in data successiva al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Venendo ora all'esame delle deduzioni svolte dall' , si osserva CP_1
che già con la dichiarazione del 9 gennaio 2024 la ricorrente aveva
pagina 5 espressamente autocertificato, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.
445/2000, che alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio non avevano fatto seguito altri provvedimenti giudiziari atti a definire gli aspetti economici tra i coniugi, e di non percepire alcuna somma dall'ex coniuge.
Ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.P.R. n. 4445/200, “Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: (…) o) situazione reddituale o
economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo
previsti da leggi speciali”.
Inoltre, ai sensi del successivo art. 47, comma 3, del medesimo
D.P.R., “Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei
rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di
pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non
espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato
mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”.
Per tale ragione, si ritiene che l' , una volta ricevuta la CP_1
dichiarazione sostitutiva del 9 gennaio 2024, avrebbe dovuto erogare gli arretrati dell'indennità di accompagnamento, salvo poi procedere alla revoca delle prestazioni già in godimento qualora, all'esito del controllo sulla dichiarazione resa dalla ricorrente, ne avesse riscontrato la mendacità.
Per altro verso, la percezione di somme a titolo di assegno di mantenimento da parte dell'ex coniuge sarebbe dovuta risultare dalle dichiarazioni dei redditi.
Di conseguenza, non è da ritenersi giustificato il ritardo nell'erogazione degli arretrati.
In considerazione di ciò, le spese di lite devono essere integralmente poste a carico dell' convenuto. CP_1
pagina 6 L' deve essere quindi condannato alla rifusione in favore della CP_1
parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 come modificato, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale e dello scaglione corrispondente al valore effettivo della causa (da euro 5.200,01 a euro
26.000,00) in rapporto al valore degli arretrati (euro 9.572,88), esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che sostanzialmente non si è svolta, e con liquidazione dei compensi per le altre fasi ai valori minimi, in ragione della natura non complessa della controversia e dell'assai limitata attività processuale svolta.
In relazione alla mancata liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, si precisa che, ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., “La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Nel caso di specie, tale fase non può dirsi “effettivamente svolta”,
posto che la causa è stata decisa alla prima udienza, sostituita dal deposto di note ex art. 127 – ter c.p.c., unicamente in base alle produzioni di cui ai rispettivi atti introduttivi.
Ne consegue che riconoscendo il compenso per la fase istruttoria anche in un caso come quello di specie si finirebbe per disapplicare la norma di cui al citato decreto ministeriale, che non troverebbe mai applicazione.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente CP_1
delle spese processuali, che liquida in euro 1.865,00 per compenso di
pagina 7 avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% ed oltre C.P.A. ed
I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente.
Cagliari, 28.2.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 8