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Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 26/06/2024, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Cinzia Caleffi Presidente
Consigliere Dott. Cristina Fois
Giudice ausiliario rel. Dott. Francesca Maccioni ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 236/2020 RG promossa da: CP 1 già RO_2 (P. I.V.A. P.IVA 1 ), c in persona del legale rappresentante in carica, quale incorporante, giusta atto di fusione del 04/12/2019 per Notaio Per 1
[...] di Sondrio Repertorio n.3092 Raccolta n.2292 (allegato n.2) iscritto nel Registro delle Imprese il 09/12/2019, di RO_3 già RO_4 elettivamente domiciliata NI (NU), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Mensitieri unitamente e disgiuntamente all'Avv. Gian Carlo Piccinnu, giusta procura speciale allegata all'atto di citazione in appello appellante contro in persona dei curatori fallimentari in carica RO_5 appellato contumace e in persona del curatore fallimentare in carica RO_6 appellato contumace
All'udienza del 21.6.2024 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: "voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e reietta ogni contraria deduzione, eccezione, istanza e conclusione, in accoglimento del presente appello e dei suindicati motivi proposti, ed in riforma integrale della sentenza impugnata n.165/2020 del Tribunale di Nuoro, resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n.ro R.G. 906/2016, così provvedere: nel merito: 1)annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n.144/2016, reso dal Tribunale di Nuoro all'esito del procedimento monitorio iscritto al R.G. n.428/2016 ed emesso dal in data 21.04.2016, perché infondato in fatto e diritto;
2)in ogni caso, rigettare ogni domanda di pagamento proposta nei confronti dell'appellante da RO 5 perché infondata in fatto e diritto;
3)condannare gli appellati al pagamento in favore dell'appellante delle spese, compensi di avvocato e spese generali forfettarie nella misura del 15% dei compensi di avvocato liquidati, oltre CPA ed IVA come per legge, del primo grado, da riliquidare;
4) condannare gli appellati al pagamento in favore dell'appellante delle spese, compensi di avvocato e spese generali forfettarie nella misura del 15% dei compensi di avvocato liquidati, oltre CPA ed IVA come per legge, del presente grado di appello SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per ingiunzione di pagamento, RO_5 allora in bonis, chiedeva ed otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 144/2016, con cui il Tribunale di Nuoro intimava a [...] RO_3 ora CP 1 il pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 35.000,00, oltre interessi, derivante da una cessione di credito intercorsa con la CP 7 a sua volta cessionaria del credito vantato dalla CP 8 e dalla CP 6 nei confronti della RO_2 per il residuo corrispettivo derivante da un contratto di appalto per opere di ristrutturazione effettuate in favore della RO_3 La CP 1 (allora RO_9 proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, deducendo che la cessione non era stata comunicata ad essa opponente, il credito ceduto derivava dal corrispettivo di un contratto di appalto con le società CP_6 ed CP_8 e tali ultimi appaltatori avevano ceduto crediti per importi eccedenti rispetto a quanto realmente dovuto dalla committente.
L'opponente pertanto chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la RO_5 la quale chiedeva in via preliminare, fissarsi udienza ai sensi dell'art. 269, c.p.c., per consentire la chiamata dei terzi CP 6 ed CP 8 il rigetto dell'avversa opposizione e, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della stessa, che le società terze fossero dichiarate tenute a corrispondere le somme di cui alla cessione del credito.
CP 8 eAutorizzata la chiamata in giudizio dei terzi, si costituivano CP 6 le quali chiedevano dichiararsi il loro difetto di legittimazione passiva e, in subordine, che si accertasse che le società avevano legittimamente ceduto il credito per cui si discute alla CP 7 la quale lo aveva ceduto alla RO_5
Con ordinanza del 26 giugno 2018 il Tribunale dichiarava l'interruzione del processo a causa della dichiarazione di fallimento della CP 8
In seguito alla riassunzione del procedimento, con istanza del 13.12.2018 la RO_5 dichiarava di rinunciare alla chiamata in causa del RO 10
All'udienza del 28 maggio 2019 era dichiarata anche l'interruzione del giudizio a causa del fallimento della CP 6 CP 1 già In seguito alla riassunzione del giudizio su istanza della RO_3 non si costituiva in giudizio.
[...] il RO_6
Istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 195/2020, emessa in data 23.6.2020, il Tribunale RO_10 per mancata di Nuoro dichiarava l'estinzione del giudizio nei confronti del riassunzione del giudizio e rigettava l'opposizione proposta da RO_3
In particolare, il tribunale – premesso che oggetto del giudizio era il pagamento a favore di [...] della somma di euro 35.000,00 pretesa a titolo di adempimento del credito vantato dalla CP 5
CP 8 e dalla CP 11 nei confronti dello RO_2 (già come residuo CP 4 '
corrispettivo di un contratto di appalto intercorso tra le società e ceduto prima alla CP 7 e in data 30.4.2013 alla RO_5 rigettava innanzi tutto l'eccezione circa la mancata notifica della
-
cessione del credito alla debitrice ceduta.
Evidenziava infatti il giudice a quo che il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c., la quale, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante. Peraltro, soggiungeva il tribunale, la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264, c.c., costituisce atto a forma libera, purchè idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. Il giudice di prime cure osservava inoltre che la cessione del credito di causa, tra CP 7 e la CP_5
[...] stipulata alla data del 30.4.2013, era comunque stata comunicata alla debitrice quanto meno dal 15.4.2014, mediante il prospetto dei crediti ceduti, comprensivo del credito ceduto a CP_5 notificato alla committente appunto il 15.4.2014, sicchè la cessione de qua era stata validamente comunicata al debitore ceduto. Quanto al rilievo di parte opponente secondo cui il credito ceduto alla CP 5 esorbitava da quanto ancora dovuto dalla RO 2 alle due società creditrici, tenuto conto delle ulteriori e dalla CP 6 ad un istituto bancario, essocessioni dei crediti effettuate dalla CP 8 doveva ritenersi infondato.
Infatti, il tribunale evidenziava che dalla documentazione prodotta emergeva che: - in data 21.5.2011 tra la RO_4 e la CP 8 e la CP 6 era stato stipulato un contratto di appalto relativo ai lavori di ristrutturazione, di adeguamento e di completamento del compendio aziendale di proprietà della RO_4 verso il corrispettivo di € 6.050.000,00; - in data 6.9.2012 la CP_6
[...] aveva comunicato alla debitrice ceduta che la cessione del credito per € 3.025.000,00 alla [...] RO 12, già oggetto della comunicazione del 17.11.2011, era in realtà relativa al minore credito di € 1.650.000,00; - tramite scrittura privata del 15.3.2013, denominata “Atto ricognitivo del contratto di appalto", le società RO_2 RO_4 CP 8 e CP_6 avevano confermato che l'importo dell'appalto stipulato il 21.5.2011 era pari a € 6.050.000,00, oltre IVA, ed avevano dato atto dei pagamenti effettuati fino a quel momento solo parzialmente e di quanto ancora dovuto (complessivamente euro 5.889.500,00), stabilendo i criteri temporali di pagamento per il periodo successivo. Pertanto, proseguiva il giudice a quo - tenuto conto che successivamente alla scrittura del 15.3.2013, risultavano pagamenti per euro 170.000,00 direttamente alle due società creditrici, per euro CP 4 alla 2.750.000,00, come da fattura n. 1/13, versate dalla CP 2 quale caparra confirmatoria per l'acquisto delle quote sociali della stessa CP 4 da parte della CP_8, e per euro 100.000,00 pagate alla CP 13 con un residuo debito di euro 2.869.000,00, e che, con ordinanza ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., resa dal Tribunale di Nuoro in data 14.5.2015, era stato accertato un debito residuo della RO_4 nei confronti delle due società all'aprile 2014 di euro 1.330.500,00 - il credito ancora esistente era ampiamente comprensivo, alla data della cessione nell'aprile del 2013, della somma di € 35.000,00 richiesta dalla società opposta.
Neanche poteva ritenersi fondato, secondo il giudice di prime cure, il rilievo della parte opponente secondo cui la somma ceduta esorbitava dal credito vantato dalle società CP_6 ed CP 8
[...] in quanto già oggetto di precedenti cessioni a favore di altri creditori. aveva ceduto alla Evidenziava sul punto il tribunale che la CP_6 RO 12 crediti presenti e futuri della RO_4_fino all'importo di € 1.650.000,00, con la conseguenza che doveva escludersi che il credito ceduto fosse pari a € 3.300.000,00, in quanto non era stato prodotto alcun documento dal quale risultasse che anche la CP 8 avesse ceduto all'istituto bancario i propri crediti fino all'importo di € 1.650.000,00. Né poteva assumere rilevanza la circostanza che, secondo quanto allegato dalla parte opponente, le due società cedenti erano debitrici della RO 2 delle somme dovute per l'acquisto delle quote d'albergo risultante dal contratto preliminare di cessione di quote, stante la mancanza di prova idonea a dimostrare l'effettiva stipula del contratto definitivo di cessione di quote. Conseguentemente, il giudice riteneva dimostrata la cessione del credito alla RO 5 per l'importo di euro 35.000,00.
Avverso la predetta sentenza ha proposto impugnazione la CP 1 (già RO_2 e già CP 4 ), deducendo con un unico ed articolato motivo l'errata valutazione delle risultanze istruttorie con conseguente contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione ai seguenti profili: i) laddove il tribunale presupponeva l'effettiva riduzione della cessione del credito comunicata dalla CP 6 da 3.025.000,00 ad euro 1.650.000,00, esponendo l'appellante a una serie di duplicazioni del medesimo credito la cui titolarità non poteva essere che unica;
ii) laddove il tribunale riteneva non provato che anche CP_8 avesse ceduto all'istituto bancario i propri crediti fino all'importo di euro 1.650.000,00; iii) laddove il tribunale fondava la decisione su dati erronei come l'applicazione dell'IVA ridotta al 10% sul pagamento di euro 2.750.000 e non teneva conto del fatto che il credito ceduto alla CP_5 era originato da una riduzione del credito a sua volta ceduto alla e non considerava i crediti vantati dall'appellante per spese di lite nei confronti delle società appaltatrici. L'appellante ha altresì depositato con l'atto di appello 3 nuovi documenti (allegato 4.a; allegato 4b ed allegato 4c), tutti antecedenti al giudizio di primo grado. Si è costituita la CP 5 la quale ha rilevato l'inammissibilità della nuova produzione documentale dell'appellante, sia in quanto la HGT non ha dimostrato l'impossibilità di depositarla in precedenza per causa non imputabile alla parte interessata, sia in quanto gli allegati di cui al 4 a e 4b sono privi di data certa.
All'udienza del 15 aprile 2022, in seguito alla comunicazione dell'intervenuto fallimento della CP_5
[...] questa Corte ha dichiarato l'interruzione del procedimento. La CP 1 ha riassunto il giudizio, notificando ritualmente il ricorso in riassunzione sia al RO 6 , già contumace, sia al RO_5 il quale ultimo non si è costituito, rimanendo contumace.
La causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e rimessa sul ruolo per la modifica del Collegio a causa del trasferimento di un suo componente. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della nuova produzione documentale di cui agli allegati 4 a, 4b e 4c del fascicolo di parte appellante, finalizzata a dimostrare la sussistenza di una cessione del credito in favore dell'istituto bancario effettuata anche da parte della
CP_8, in quanto trattasi di documenti formatisi antecedentemente all'instaurazione del giudizio di primo grado e la parte interessata non ha dedotto i motivi per cui non ha potuto produrli in primo grado.
Pertanto, in conformità all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui "nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell' art. 345, comma 3, c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'indispensabilità degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile” (Cass. Civ., sez. III, 15.06.2018 n. 15762), tali documenti sono inammissibili.
Tanto premesso, i motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente. Innanzi tutto, giova evidenziare come dagli atti ritualmente depositati in giudizio emerge che solo la CP 6 aveva ceduto il credito all'istituto bancario, per un importo ridotto entro il limite di euro 1.650.000,00. Mentre non vi è traccia di analoga cessione da parte della CP_8. Invero con lettera del 6.9.2012 indirizzata alla banca CP 12 ed alla CP 4 , la CP_6 aveva precisato che '
il proprio credito era pari a euro 3.025.000,00 (ossia il corrispettivo dell'appalto pari a 6.050.000,00 diviso per due) e che la cessione doveva intendersi limitata all'importo di euro 1.650.000,00. Nessun documento dimostra invece la cessione del credito di CP 8
.
Del resto, dallo stesso atto ricognitivo del debito da parte della debitrice in data 15.3.2013 emerge che a tale data il credito residuo delle due appaltatrici era ancora di euro 5.889.500,00 e nel medesimo atto, a differenza di quanto eccepito dall'appellante, non è rinvenibile alcuna dimostrazione di una cessione di crediti ulteriore in favore della banca, posto che era previsto esclusivamente il pagamento del residuo dovuto in favore delle appaltatrici anche mediante la corresponsione di due rate da euro 750.000,00 ciascuna, rispettivamente entro il 30.9.2014 ed il 30.9.2015, "già cedute a bcs la quale dovrà accettare l'eventuale posticipazione della scadenza stabilita” e non di importi superiori e corrispondenti a quanto dedotto dall'appellante. Pertanto, come correttamente argomentato nella sentenza impugnata, dal momento che dopo tale atto ricognitivo risultano pagamenti per euro 170.000,00 direttamente alle due società creditrici, per euro 2.750.000,00 versate dalla CP 4 alla quale caparra confirmatoria per l'acquisto CP 2 delle quote sociali della stessa CP 4 da parte della CP 8, e per euro 100.000,00 pagate alla CP 13 con un residuo debito di euro 2.869.000,00, e che, con ordinanza ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., resa dal Tribunale di Nuoro in data 14.5.2015, era stato accertato un debito residuo della [...] CP 4 nei confronti delle due società all'aprile 2014 di euro 1.330.500,00, il credito ancora esistente nel momento in cui veniva stipulata la cessione da CP_7 a CP 5 (il 30.4.2013) era di certo superiore alla somma di € 35.000,00 richiesta dalla società opposta. I calcoli effettuati dal tribunale nella sentenza impugnata sono fondati sulla documentazione in atti e l'IVA sul pagamento della somma di euro 2.750.000 era pertanto calcolata come risultava dalla fattura.
Peraltro, è appena il caso di evidenziare che tali calcoli non sono oggetto di specifica contestazione in relazione alla loro intrinseca correttezza, ma esclusivamente, oltre che al mancato riconoscimento di una cessione di credito da parte di CP 8 all'istituto bancario, in relazione all'applicazione dell'Iva non agevolata sulla fattura relativa al pagamento di euro 2.750.000,00 e alla cessione del credito intervenuta a favore della CP 13
Orbene, esclusa qualsiasi rilevanza di un diverso importo per calcolare l'iva sul pagamento citato, a nulla rileva nei rapporti con la originaria debitrice la cessione del credito effettuata dalle appaltatrici alla CP 13 ed oggetto di un contenzioso successivo alla cessione del credito di cui è causa davanti al Tribunale di Tempio Pausania (il quale su richiesta della aveva emesso nei confronti della CP 4 il decreto ingiuntivo del 29.7.2014), all'esito del quale, dal credito ceduto alla CP 13 di euro 100.000,00 veniva decurtata la somma di euro 10.000,00 già versata in acconto, posto che nel prospetto delle cessioni notificato alla debitrice nell'aprile 2014, CP 5 veniva ricompresa e indicata fra i cessionari per il credito di euro 35.000,00. Non si comprende quindi in che termini tale ulteriore rapporto negoziale possa avere inciso nella cessione di credito in favore della CP_5 In ogni caso le contestazioni dell'appellante sono in contrasto con le circostanze sempre date per pacifiche e mai contestate ed utilizzate dal tribunale a fondamento dei conteggi posto a sostegno della decisione e cioè che: CP 2 ) e la CP 8in data 21.5.2011 tra la RO 4 (committente, poi e la CP_14 CP 15 (appaltatori) era stato stipulato un contratto di appalto relativo ai lavori di ristrutturazione, di adeguamento e di completamento del compendio aziendale di proprietà della RO_4 verso il corrispettivo di € 6.050.000,00, oltre iva;
in data 29 aprile 2013 CP 8 e CP_6 avevano ceduto alla CP_7 parte del proprio credito pari a euro 656.141,51; in data 30 aprile 2013 la CP_7 aveva ceduto alla CP 5 una quota del proprio credito nei confronti di CP_4 per la somma di euro 35.000,00.
Sicchè, alcun rilievo poteva avere sul credito di CP 5 la controversia tra l'ulteriore cessionaria CP 13 e le originarie appaltatrici, peraltro successiva a tale cessione.
L'appello deve pertanto essere rigettato con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Nuoro n. 195/2020.
Nulla per le spese data la contumacia delle parti appellate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: CP 1 in persona del legale rapp.p.t, avverso la sentenza del- rigetta l'appello proposto da Tribunale di Nuoro n. 195/20220;
- nulla sulle spese.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater TU spese di giustizia in relazione all'appellante Così deciso in Sassari nella camera di consiglio della sezione civile in data 21.6.2024
Il Giudice ausiliario est.
Dott. Francesca Maccioni
Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Cinzia Caleffi Presidente
Consigliere Dott. Cristina Fois
Giudice ausiliario rel. Dott. Francesca Maccioni ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 236/2020 RG promossa da: CP 1 già RO_2 (P. I.V.A. P.IVA 1 ), c in persona del legale rappresentante in carica, quale incorporante, giusta atto di fusione del 04/12/2019 per Notaio Per 1
[...] di Sondrio Repertorio n.3092 Raccolta n.2292 (allegato n.2) iscritto nel Registro delle Imprese il 09/12/2019, di RO_3 già RO_4 elettivamente domiciliata NI (NU), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Mensitieri unitamente e disgiuntamente all'Avv. Gian Carlo Piccinnu, giusta procura speciale allegata all'atto di citazione in appello appellante contro in persona dei curatori fallimentari in carica RO_5 appellato contumace e in persona del curatore fallimentare in carica RO_6 appellato contumace
All'udienza del 21.6.2024 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: "voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e reietta ogni contraria deduzione, eccezione, istanza e conclusione, in accoglimento del presente appello e dei suindicati motivi proposti, ed in riforma integrale della sentenza impugnata n.165/2020 del Tribunale di Nuoro, resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n.ro R.G. 906/2016, così provvedere: nel merito: 1)annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n.144/2016, reso dal Tribunale di Nuoro all'esito del procedimento monitorio iscritto al R.G. n.428/2016 ed emesso dal in data 21.04.2016, perché infondato in fatto e diritto;
2)in ogni caso, rigettare ogni domanda di pagamento proposta nei confronti dell'appellante da RO 5 perché infondata in fatto e diritto;
3)condannare gli appellati al pagamento in favore dell'appellante delle spese, compensi di avvocato e spese generali forfettarie nella misura del 15% dei compensi di avvocato liquidati, oltre CPA ed IVA come per legge, del primo grado, da riliquidare;
4) condannare gli appellati al pagamento in favore dell'appellante delle spese, compensi di avvocato e spese generali forfettarie nella misura del 15% dei compensi di avvocato liquidati, oltre CPA ed IVA come per legge, del presente grado di appello SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per ingiunzione di pagamento, RO_5 allora in bonis, chiedeva ed otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 144/2016, con cui il Tribunale di Nuoro intimava a [...] RO_3 ora CP 1 il pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 35.000,00, oltre interessi, derivante da una cessione di credito intercorsa con la CP 7 a sua volta cessionaria del credito vantato dalla CP 8 e dalla CP 6 nei confronti della RO_2 per il residuo corrispettivo derivante da un contratto di appalto per opere di ristrutturazione effettuate in favore della RO_3 La CP 1 (allora RO_9 proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, deducendo che la cessione non era stata comunicata ad essa opponente, il credito ceduto derivava dal corrispettivo di un contratto di appalto con le società CP_6 ed CP_8 e tali ultimi appaltatori avevano ceduto crediti per importi eccedenti rispetto a quanto realmente dovuto dalla committente.
L'opponente pertanto chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la RO_5 la quale chiedeva in via preliminare, fissarsi udienza ai sensi dell'art. 269, c.p.c., per consentire la chiamata dei terzi CP 6 ed CP 8 il rigetto dell'avversa opposizione e, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della stessa, che le società terze fossero dichiarate tenute a corrispondere le somme di cui alla cessione del credito.
CP 8 eAutorizzata la chiamata in giudizio dei terzi, si costituivano CP 6 le quali chiedevano dichiararsi il loro difetto di legittimazione passiva e, in subordine, che si accertasse che le società avevano legittimamente ceduto il credito per cui si discute alla CP 7 la quale lo aveva ceduto alla RO_5
Con ordinanza del 26 giugno 2018 il Tribunale dichiarava l'interruzione del processo a causa della dichiarazione di fallimento della CP 8
In seguito alla riassunzione del procedimento, con istanza del 13.12.2018 la RO_5 dichiarava di rinunciare alla chiamata in causa del RO 10
All'udienza del 28 maggio 2019 era dichiarata anche l'interruzione del giudizio a causa del fallimento della CP 6 CP 1 già In seguito alla riassunzione del giudizio su istanza della RO_3 non si costituiva in giudizio.
[...] il RO_6
Istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 195/2020, emessa in data 23.6.2020, il Tribunale RO_10 per mancata di Nuoro dichiarava l'estinzione del giudizio nei confronti del riassunzione del giudizio e rigettava l'opposizione proposta da RO_3
In particolare, il tribunale – premesso che oggetto del giudizio era il pagamento a favore di [...] della somma di euro 35.000,00 pretesa a titolo di adempimento del credito vantato dalla CP 5
CP 8 e dalla CP 11 nei confronti dello RO_2 (già come residuo CP 4 '
corrispettivo di un contratto di appalto intercorso tra le società e ceduto prima alla CP 7 e in data 30.4.2013 alla RO_5 rigettava innanzi tutto l'eccezione circa la mancata notifica della
-
cessione del credito alla debitrice ceduta.
Evidenziava infatti il giudice a quo che il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c., la quale, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante. Peraltro, soggiungeva il tribunale, la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264, c.c., costituisce atto a forma libera, purchè idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. Il giudice di prime cure osservava inoltre che la cessione del credito di causa, tra CP 7 e la CP_5
[...] stipulata alla data del 30.4.2013, era comunque stata comunicata alla debitrice quanto meno dal 15.4.2014, mediante il prospetto dei crediti ceduti, comprensivo del credito ceduto a CP_5 notificato alla committente appunto il 15.4.2014, sicchè la cessione de qua era stata validamente comunicata al debitore ceduto. Quanto al rilievo di parte opponente secondo cui il credito ceduto alla CP 5 esorbitava da quanto ancora dovuto dalla RO 2 alle due società creditrici, tenuto conto delle ulteriori e dalla CP 6 ad un istituto bancario, essocessioni dei crediti effettuate dalla CP 8 doveva ritenersi infondato.
Infatti, il tribunale evidenziava che dalla documentazione prodotta emergeva che: - in data 21.5.2011 tra la RO_4 e la CP 8 e la CP 6 era stato stipulato un contratto di appalto relativo ai lavori di ristrutturazione, di adeguamento e di completamento del compendio aziendale di proprietà della RO_4 verso il corrispettivo di € 6.050.000,00; - in data 6.9.2012 la CP_6
[...] aveva comunicato alla debitrice ceduta che la cessione del credito per € 3.025.000,00 alla [...] RO 12, già oggetto della comunicazione del 17.11.2011, era in realtà relativa al minore credito di € 1.650.000,00; - tramite scrittura privata del 15.3.2013, denominata “Atto ricognitivo del contratto di appalto", le società RO_2 RO_4 CP 8 e CP_6 avevano confermato che l'importo dell'appalto stipulato il 21.5.2011 era pari a € 6.050.000,00, oltre IVA, ed avevano dato atto dei pagamenti effettuati fino a quel momento solo parzialmente e di quanto ancora dovuto (complessivamente euro 5.889.500,00), stabilendo i criteri temporali di pagamento per il periodo successivo. Pertanto, proseguiva il giudice a quo - tenuto conto che successivamente alla scrittura del 15.3.2013, risultavano pagamenti per euro 170.000,00 direttamente alle due società creditrici, per euro CP 4 alla 2.750.000,00, come da fattura n. 1/13, versate dalla CP 2 quale caparra confirmatoria per l'acquisto delle quote sociali della stessa CP 4 da parte della CP_8, e per euro 100.000,00 pagate alla CP 13 con un residuo debito di euro 2.869.000,00, e che, con ordinanza ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., resa dal Tribunale di Nuoro in data 14.5.2015, era stato accertato un debito residuo della RO_4 nei confronti delle due società all'aprile 2014 di euro 1.330.500,00 - il credito ancora esistente era ampiamente comprensivo, alla data della cessione nell'aprile del 2013, della somma di € 35.000,00 richiesta dalla società opposta.
Neanche poteva ritenersi fondato, secondo il giudice di prime cure, il rilievo della parte opponente secondo cui la somma ceduta esorbitava dal credito vantato dalle società CP_6 ed CP 8
[...] in quanto già oggetto di precedenti cessioni a favore di altri creditori. aveva ceduto alla Evidenziava sul punto il tribunale che la CP_6 RO 12 crediti presenti e futuri della RO_4_fino all'importo di € 1.650.000,00, con la conseguenza che doveva escludersi che il credito ceduto fosse pari a € 3.300.000,00, in quanto non era stato prodotto alcun documento dal quale risultasse che anche la CP 8 avesse ceduto all'istituto bancario i propri crediti fino all'importo di € 1.650.000,00. Né poteva assumere rilevanza la circostanza che, secondo quanto allegato dalla parte opponente, le due società cedenti erano debitrici della RO 2 delle somme dovute per l'acquisto delle quote d'albergo risultante dal contratto preliminare di cessione di quote, stante la mancanza di prova idonea a dimostrare l'effettiva stipula del contratto definitivo di cessione di quote. Conseguentemente, il giudice riteneva dimostrata la cessione del credito alla RO 5 per l'importo di euro 35.000,00.
Avverso la predetta sentenza ha proposto impugnazione la CP 1 (già RO_2 e già CP 4 ), deducendo con un unico ed articolato motivo l'errata valutazione delle risultanze istruttorie con conseguente contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione ai seguenti profili: i) laddove il tribunale presupponeva l'effettiva riduzione della cessione del credito comunicata dalla CP 6 da 3.025.000,00 ad euro 1.650.000,00, esponendo l'appellante a una serie di duplicazioni del medesimo credito la cui titolarità non poteva essere che unica;
ii) laddove il tribunale riteneva non provato che anche CP_8 avesse ceduto all'istituto bancario i propri crediti fino all'importo di euro 1.650.000,00; iii) laddove il tribunale fondava la decisione su dati erronei come l'applicazione dell'IVA ridotta al 10% sul pagamento di euro 2.750.000 e non teneva conto del fatto che il credito ceduto alla CP_5 era originato da una riduzione del credito a sua volta ceduto alla e non considerava i crediti vantati dall'appellante per spese di lite nei confronti delle società appaltatrici. L'appellante ha altresì depositato con l'atto di appello 3 nuovi documenti (allegato 4.a; allegato 4b ed allegato 4c), tutti antecedenti al giudizio di primo grado. Si è costituita la CP 5 la quale ha rilevato l'inammissibilità della nuova produzione documentale dell'appellante, sia in quanto la HGT non ha dimostrato l'impossibilità di depositarla in precedenza per causa non imputabile alla parte interessata, sia in quanto gli allegati di cui al 4 a e 4b sono privi di data certa.
All'udienza del 15 aprile 2022, in seguito alla comunicazione dell'intervenuto fallimento della CP_5
[...] questa Corte ha dichiarato l'interruzione del procedimento. La CP 1 ha riassunto il giudizio, notificando ritualmente il ricorso in riassunzione sia al RO 6 , già contumace, sia al RO_5 il quale ultimo non si è costituito, rimanendo contumace.
La causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e rimessa sul ruolo per la modifica del Collegio a causa del trasferimento di un suo componente. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della nuova produzione documentale di cui agli allegati 4 a, 4b e 4c del fascicolo di parte appellante, finalizzata a dimostrare la sussistenza di una cessione del credito in favore dell'istituto bancario effettuata anche da parte della
CP_8, in quanto trattasi di documenti formatisi antecedentemente all'instaurazione del giudizio di primo grado e la parte interessata non ha dedotto i motivi per cui non ha potuto produrli in primo grado.
Pertanto, in conformità all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui "nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell' art. 345, comma 3, c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'indispensabilità degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile” (Cass. Civ., sez. III, 15.06.2018 n. 15762), tali documenti sono inammissibili.
Tanto premesso, i motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente. Innanzi tutto, giova evidenziare come dagli atti ritualmente depositati in giudizio emerge che solo la CP 6 aveva ceduto il credito all'istituto bancario, per un importo ridotto entro il limite di euro 1.650.000,00. Mentre non vi è traccia di analoga cessione da parte della CP_8. Invero con lettera del 6.9.2012 indirizzata alla banca CP 12 ed alla CP 4 , la CP_6 aveva precisato che '
il proprio credito era pari a euro 3.025.000,00 (ossia il corrispettivo dell'appalto pari a 6.050.000,00 diviso per due) e che la cessione doveva intendersi limitata all'importo di euro 1.650.000,00. Nessun documento dimostra invece la cessione del credito di CP 8
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Del resto, dallo stesso atto ricognitivo del debito da parte della debitrice in data 15.3.2013 emerge che a tale data il credito residuo delle due appaltatrici era ancora di euro 5.889.500,00 e nel medesimo atto, a differenza di quanto eccepito dall'appellante, non è rinvenibile alcuna dimostrazione di una cessione di crediti ulteriore in favore della banca, posto che era previsto esclusivamente il pagamento del residuo dovuto in favore delle appaltatrici anche mediante la corresponsione di due rate da euro 750.000,00 ciascuna, rispettivamente entro il 30.9.2014 ed il 30.9.2015, "già cedute a bcs la quale dovrà accettare l'eventuale posticipazione della scadenza stabilita” e non di importi superiori e corrispondenti a quanto dedotto dall'appellante. Pertanto, come correttamente argomentato nella sentenza impugnata, dal momento che dopo tale atto ricognitivo risultano pagamenti per euro 170.000,00 direttamente alle due società creditrici, per euro 2.750.000,00 versate dalla CP 4 alla quale caparra confirmatoria per l'acquisto CP 2 delle quote sociali della stessa CP 4 da parte della CP 8, e per euro 100.000,00 pagate alla CP 13 con un residuo debito di euro 2.869.000,00, e che, con ordinanza ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., resa dal Tribunale di Nuoro in data 14.5.2015, era stato accertato un debito residuo della [...] CP 4 nei confronti delle due società all'aprile 2014 di euro 1.330.500,00, il credito ancora esistente nel momento in cui veniva stipulata la cessione da CP_7 a CP 5 (il 30.4.2013) era di certo superiore alla somma di € 35.000,00 richiesta dalla società opposta. I calcoli effettuati dal tribunale nella sentenza impugnata sono fondati sulla documentazione in atti e l'IVA sul pagamento della somma di euro 2.750.000 era pertanto calcolata come risultava dalla fattura.
Peraltro, è appena il caso di evidenziare che tali calcoli non sono oggetto di specifica contestazione in relazione alla loro intrinseca correttezza, ma esclusivamente, oltre che al mancato riconoscimento di una cessione di credito da parte di CP 8 all'istituto bancario, in relazione all'applicazione dell'Iva non agevolata sulla fattura relativa al pagamento di euro 2.750.000,00 e alla cessione del credito intervenuta a favore della CP 13
Orbene, esclusa qualsiasi rilevanza di un diverso importo per calcolare l'iva sul pagamento citato, a nulla rileva nei rapporti con la originaria debitrice la cessione del credito effettuata dalle appaltatrici alla CP 13 ed oggetto di un contenzioso successivo alla cessione del credito di cui è causa davanti al Tribunale di Tempio Pausania (il quale su richiesta della aveva emesso nei confronti della CP 4 il decreto ingiuntivo del 29.7.2014), all'esito del quale, dal credito ceduto alla CP 13 di euro 100.000,00 veniva decurtata la somma di euro 10.000,00 già versata in acconto, posto che nel prospetto delle cessioni notificato alla debitrice nell'aprile 2014, CP 5 veniva ricompresa e indicata fra i cessionari per il credito di euro 35.000,00. Non si comprende quindi in che termini tale ulteriore rapporto negoziale possa avere inciso nella cessione di credito in favore della CP_5 In ogni caso le contestazioni dell'appellante sono in contrasto con le circostanze sempre date per pacifiche e mai contestate ed utilizzate dal tribunale a fondamento dei conteggi posto a sostegno della decisione e cioè che: CP 2 ) e la CP 8in data 21.5.2011 tra la RO 4 (committente, poi e la CP_14 CP 15 (appaltatori) era stato stipulato un contratto di appalto relativo ai lavori di ristrutturazione, di adeguamento e di completamento del compendio aziendale di proprietà della RO_4 verso il corrispettivo di € 6.050.000,00, oltre iva;
in data 29 aprile 2013 CP 8 e CP_6 avevano ceduto alla CP_7 parte del proprio credito pari a euro 656.141,51; in data 30 aprile 2013 la CP_7 aveva ceduto alla CP 5 una quota del proprio credito nei confronti di CP_4 per la somma di euro 35.000,00.
Sicchè, alcun rilievo poteva avere sul credito di CP 5 la controversia tra l'ulteriore cessionaria CP 13 e le originarie appaltatrici, peraltro successiva a tale cessione.
L'appello deve pertanto essere rigettato con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Nuoro n. 195/2020.
Nulla per le spese data la contumacia delle parti appellate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: CP 1 in persona del legale rapp.p.t, avverso la sentenza del- rigetta l'appello proposto da Tribunale di Nuoro n. 195/20220;
- nulla sulle spese.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater TU spese di giustizia in relazione all'appellante Così deciso in Sassari nella camera di consiglio della sezione civile in data 21.6.2024
Il Giudice ausiliario est.
Dott. Francesca Maccioni
Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi