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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/06/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 566 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA nato a [...] l'[...], CF: Parte_1 C.F._1
e residente a [...]
E
, nata in [...], CF: e resi- CP_1 C.F._2
dente a Vicchio (FI) nel Viale Beato Angelico n. 59, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Amico del Foro di Agri- gento, CF: , con studio a Canicattì in Via Regina Mar- C.F._3
gherita n. 59 , pec: c Email_1
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario OGGETTO: Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 17 giugno 2025.
Il PM ha apposto il visto in data 17 giugno 2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. , i coniugi in epigrafe hanno congiunta- mente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili - ma la domanda va riqualificata come di scioglimento - del matrimonio contratto in data 30.12.2003 in Canicattì, trascritto nei Registri di Stato civile del Comune di Canicattì al n. 17, anno 2003, parte I.
In particolare, i coniugi hanno dedotto che dalla loro unione è nato un figlio:
, nato a Canicattì il [...] ad [...], CF: Persona_1
oggi ormai maggiorenne. C.F._4
Disposta la sostituzione dell'udienza del 17 giugno 2025 col deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insi- stendo nella volontà di divorziare alle condizioni concordate.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza i procuratori hanno in- sistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che ricorrono entrambe
- 2 - le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilato- rio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Pre- sidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, definita con decreto di omologa del Tribunale di Agrigento in data 2 dicembre 2021, depo- sitato il 13 dicembre 2021, esecutivo in data 27 dicembre 2021.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio mag- giorenne ma non ancora economicamente indipendente, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, si osserva come le stesse non siano contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto rego- lamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giu- dizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ec- cezione o difesa:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 30.12.2003 in Cani- cattì tra nato a [...] l'[...], CF: Parte_1
e residente a [...], e C.F._1 CP_1
nata in [...], CF: e residente a [...]
[...] C.F._2
chio (FI) nel Viale Beato Angelico n. 59, trascritto nei Registri di Stato civile del Comune di Canicattì al n. 17, anno 2003, parte I;
- 3 - Omologa le condizioni di divorzio di cui al ricorso introduttivo, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.
Nulla sulle spese.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al com- petente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 18/06/2025
Il Presidente est.
Giuseppe Melisenda Giambertoni
- 4 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 566 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA nato a [...] l'[...], CF: Parte_1 C.F._1
e residente a [...]
E
, nata in [...], CF: e resi- CP_1 C.F._2
dente a Vicchio (FI) nel Viale Beato Angelico n. 59, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Amico del Foro di Agri- gento, CF: , con studio a Canicattì in Via Regina Mar- C.F._3
gherita n. 59 , pec: c Email_1
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario OGGETTO: Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 17 giugno 2025.
Il PM ha apposto il visto in data 17 giugno 2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. , i coniugi in epigrafe hanno congiunta- mente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili - ma la domanda va riqualificata come di scioglimento - del matrimonio contratto in data 30.12.2003 in Canicattì, trascritto nei Registri di Stato civile del Comune di Canicattì al n. 17, anno 2003, parte I.
In particolare, i coniugi hanno dedotto che dalla loro unione è nato un figlio:
, nato a Canicattì il [...] ad [...], CF: Persona_1
oggi ormai maggiorenne. C.F._4
Disposta la sostituzione dell'udienza del 17 giugno 2025 col deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insi- stendo nella volontà di divorziare alle condizioni concordate.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza i procuratori hanno in- sistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che ricorrono entrambe
- 2 - le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilato- rio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Pre- sidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, definita con decreto di omologa del Tribunale di Agrigento in data 2 dicembre 2021, depo- sitato il 13 dicembre 2021, esecutivo in data 27 dicembre 2021.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio mag- giorenne ma non ancora economicamente indipendente, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, si osserva come le stesse non siano contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto rego- lamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giu- dizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ec- cezione o difesa:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 30.12.2003 in Cani- cattì tra nato a [...] l'[...], CF: Parte_1
e residente a [...], e C.F._1 CP_1
nata in [...], CF: e residente a [...]
[...] C.F._2
chio (FI) nel Viale Beato Angelico n. 59, trascritto nei Registri di Stato civile del Comune di Canicattì al n. 17, anno 2003, parte I;
- 3 - Omologa le condizioni di divorzio di cui al ricorso introduttivo, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.
Nulla sulle spese.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al com- petente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 18/06/2025
Il Presidente est.
Giuseppe Melisenda Giambertoni
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