Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/02/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 6294/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.
Antonio Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6294/2021, avente ad oggetto: Cessione dei crediti, riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. all'udienza del 25.10.2024, promossa da:
(PI: ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Bonalume (CF: C.F._1
), Giovanni Gomez Paloma (CF: ),
[...] C.F._2 Parte_2
(CF: ) e (CF:
[...] C.F._3 Parte_3 [...]
) elettivamente domiciliata in Milano al Corso Magenta n. 4 C.F._4
presso lo studio dei predetti difensori
PARTE ATTRICE
CONTRO
Commissario p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. Rosa Balsamo (CF:
) e Francesco Affinito (CF: C.F._5 C.F._6
dell'Avvocatura Municipale, con la quali è elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale alla Piazza Municipio n. 1 in CP_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la
motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto
dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in
maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data
14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni
contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la attrice conveniva il Pt_1
giudizio il deducendo di esserne creditrice, in qualità di Controparte_1
cessionaria di crediti ceduti da e per la somma di €. CP_2 Controparte_3 973.085,00 per sorte capitale, oltre interessi moratori e interessi anatocistici, della somma di €. 10.845,09 a titolo di interessi di mora derivanti da fatture ulteriori rispetto a quelle di cui alla sorta capitale, nonché della somma di €. 79.480,00 ex art. 6 co. 2
D.Lgs. n. 231/2002.
Si costituiva il che deduceva la carenza di prova Controparte_1
relativamente alla legittimazione dell'attrice, la mancata accettazione delle cessioni dei crediti, l'inesistenza dei contratti conclusi tra le società cedenti e il e CP_1
comunque il pagamento delle fatture di cui è causa.
Con memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 la attrice precisava la domanda, CP_4
proseguendo il giudizio per la somma di €. 281.584,33 per sorte capitale, oltre interessi moratori calcolati sull'originaria somma di €. 973.085,00 ed interessi anatocistici, €.
10.845,09 a titolo di interessi di mora derivanti da fatture ulteriori rispetto a quelle di cui alla sorta capitale, nonché della somma di €. 1.240,00 ex art. 6 co. 2 D.Lgs. n.
231/2002
La domanda formulata dalla banca attrice è infondata.
Come noto, in tema di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per l'adempimento deve provare la fonte, negoziale o legale, della sua pretesa e allegare l'inadempimento della controparte, laddove ricade sul debitore provare la sussistenza di fatti estintivi della pretesa creditoria (ex multis: Cass. Civ., Sez. 6, Ord.
13685/2019; Cass. Civ., Sez. 6, Ord. 25584/2018; Cass. Civ., Sez. 1, Ord. 22777/2018;
Cass. Civ., Sez. 3, Sent. 826/2015; Cass. S.U., Sent. 13533/2001). La , pur provata la propria legittimazione attiva in giudizio Parte_4
e la titolarità del diritto, come da cessioni prodotte agli atti, non ha provato il proprio credito.
La attrice non ha infatti provato, per nessuno dei rapporti dedotti in CP_4
giudizio, i titoli negoziali posti a fondamento della pretesa creditoria, e cioè i contratti stipulati tra le cedenti e per quanto riguarda la somma Controparte_3 CP_2
richiesta quale sorta capitale, né i contratti intercorrenti tra gli altri cedenti e l'ente comunale per gli interessi di mora richiesti in giudizio e di cui alle note di debito prodotte.
Granitico, infatti, è il principio secondo cui il contratto concluso con la P.A. privo di forma scritta ad substantiam è nullo e non è sanabile in alcun modo e sotto nessun profilo: questo perché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti (tra le tante, in tal senso,
Cass. n. 11465/2020).
Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito che “Invero, in tema di contratti
conclusi dalla pubblica amministrazione, questa Corte ha ripetutamente affermato la
necessità, a pena di nullità, della forma scritta, precisando che la volontà dell'ente
pubblico, la quale deve essere manifestata all'esterno e dall'organo autorizzato a
rappresentarlo, deve tradursi in un unico documento, sottoscritto da entrambi i
contraenti e contenente tutte le clausole disciplinanti il rapporto, non avendo
rilevanza, a tal fine, la delibera emessa dall'organo collegiale, che opera soltanto nei
rapporti interni dell'ente pubblico (Cass., Sez. II, 7 settembre 2004, n. 17986; Cass.,
Sez. I, 23 aprile 2008, n. 10553; Cass., Sez. I, 20 marzo 2014, n. 6555). Nei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, la forma scritta ad
substantiam è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività
amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della
collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo attraverso la precisa
identificazione dell'obbligazione assunta e del contenuto negoziale dell'atto, così da
risultare espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della stessa
amministrazione posti dall'art. 97 della Costituzione.
Ne consegue che l'osservanza di tale requisito richiede la redazione, a pena di
nullità, di un apposito atto, recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo
investito del potere di rappresentare l'ente medesimo nei confronti dei terzi,
legittimandolo ad esprimere all'esterno la volontà di quest'ultimo, da cui possa
ricavarsi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni
in ordine all'oggetto della prestazione da rendere ed all'entità del compenso da
corrispondere.
In mancanza di un simile documento, deve escludersi che la sussistenza di una
valida conclusione del contratto sia desumibile da altri atti e che, in particolare, possa
venire in rilievo, a questi fini, l'intervento di una deliberazione attraverso la quale
l'organo collegiale dell'ente abbia conferito un incarico ad un professionista, o ne
abbia autorizzato il conferimento, ovvero di una missiva, eventualmente seguita dalla
comunicazione per iscritto dell'accettazione da parte del professionista stesso, con cui
l'organo legittimato a rappresentare l'ente anzidetto ne abbia partecipato al
professionista l'adozione, dal momento che tale deliberazione non costituisce una
proposta contrattuale, ma un atto, di natura autorizzatoria, con efficacia interna all'ente siccome diretto, quale unico destinatario, al diverso organo legittimato ad
esprimerne la volontà all'esterno.” (Cass Civ. n. 8574/2023).
Oltre ai contratti, non ha neppure prodotto tutte le fatture Parte_1
oggetto della domanda, e specificamente quelle asseritamente pagate in ritardo e riguardanti somme diverse da quelle azionate quali sorta capitale, di cui, quindi, non è
neppure dato conoscere l'effettiva esistenza, considerato che l'elenco delle Note di
Debito per interessi da ritardato pagamento allegato è mero documento di formazione unilaterale, come tale del tutto inidoneo a costituire valida prova civile.
Il credito per interessi richiede la dimostrazione del dies a quo e di quello ad quem, ovvero del giorno in cui, pagata la sorte capitale, si interrompe di conseguenza la decorrenza degli accessori.
Anche per quegli estremi, il solo elenco allegato da è prima Parte_1
facie inidoneo ad integrare prova processuale dei prefati fatti costitutivi del credito per interessi moratori.
Ritenuta tale questione assorbente rispetto alle altre deduzioni ed eccezioni di cui al presente giudizio, la domanda di parte attrice non può quindi trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza della banca attrice e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente al liquidato, per le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale ed effettivamente svolte, con l'applicazione dei livelli minimi previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria.
A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307)
nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M.
10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n.
16153).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata dalla
[...]
nei confronti del così provvede: Parte_5 Controparte_1
1. Rigetta le domande formulata dalla Parte_1
2. Condanna la al rimborso, in favore del Comune di Parte_1
, delle spese di lite che liquida in €. 7.052,00 per compensi professionali, CP_1
oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Aversa, 17.2.2025
Il Giudice
Dr. Antonio Caradonna