Articolo 5 della Legge 31 ottobre 1953, n. 831
Articolo 4
Versione
13 novembre 1953
Art. 5.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge andra' in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Entrata in vigore il 13 novembre 1953