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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 30/09/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 50/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA
Il Tribunale Ordinario di Chieti, sezione distaccata di Ortona, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Sofia Nanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 50/2024, promossa da:
, (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Pescara alla Controparte_1 C.F._1
Piazza Ettore Troilo n. 27 presso lo studio dell'Avv. Luca Basciani (C.F.: ), che C.F._2 la rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTRICE contro
(C.F.: ), , (C.F.: , P_ C.F._3 P_ C.F._4
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._5 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Chieti alla via dei Tintori, 4 presso e nello Studio C.F._6 dell'avv. Matilde Giammarco (C.F.: ) che li rappresenta e difende in virtù di C.F._7
procura in atti
CONVENUTI
OGGETTO: cause relative alla validità o efficacia del contratto o di singole clausole (azione di simulazione, nullità o annullamento, etc.)
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e con memorie ex art. 190 c.p.c. chiedendone l'accoglimento.
pagina 1 di 13 FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato, ha convenuto in giudizio Controparte_1
, e per ivi sentir accogliere le seguenti P_ P_ Parte_2 Parte_1
conclusioni: in via principale e nel merito: “
1.1. Accertare e dichiarare, per le argomentazioni esposte ai motivi in diritto del presente atto di citazione, la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia dell'atto di donazione del 09.09.2022 da parte della sig.ra (donante), per NO P_ Persona_1
atto n. Rep. 287 Racc. 242 Registrato a Chieti il 15.09.2022 al n. 4236 Serie 1 T, disposto in favore dei donatari , , (donatari), limitatamente a quanto disposto P_ Parte_2 Parte_1 con riferimento all''unità immobiliare distinta in N.C.E.U. del Comune di Francavilla al Mare (CH) al
Foglio 9, Particella 804, Sub 3; 1.2 Per l'effetto, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare le trascrizioni di rito;
in ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale di lite”.
A fondamento della domanda ha dedotto che il caso di specie va ricondotto alla donazione di cosa altrui, affetta da nullità per difetto di causa per quanto concerne l'unità immobiliare distinto in catasto al fg 9 part. 804 sub 3 poiché, come risulta per tabulas, tale unità era di proprietà della e CP_4
poi di proprietà indivisa tra , e e da ultimo di proprietà Persona_2 CP_5 Controparte_1
di . Ciò, a seguito del progetto divisionale del 27.11.2019, redatto dal CTU nel Controparte_1
procedimento iscritto al 414/2018 Trib. Di Chieti sez. distaccata di Ortona, accettato integralmente da tutte le parti in causa come da verbale del 21.11.2019 e per aver, il Giudice di Codesto Tribunale nella persona della dott.ssa assegnato con ordinanza immediatamente esecutiva ad essa Persona_3
anche l'unità immobiliare sita in Francavilla al Mare alla Via Aventino n. 7 censita in Controparte_1
catasto al foglio di mappa 9 particella 804 sub. 3 ossia il box in questione. Tale ordinanza è stata regolarmente trascritta presso l'Agenzia delle Entrate al rep. N. 2761/2019. La donazione di tale immobile, avvenuta per atto NO (rep. 287 racc. 242 del 9.9.22) è stata effettuata, in Persona_1
assenza di titolo giudiziale di usucapione, dalla sig.ra in favore dei convenuti P_ P_
, e per aver posseduto l'unità immobiliare da più di vent'anni in modo pacifico,
[...] Pt_2 Pt_1
ininterrotto, incontroverso e pubblico.
Ha dedotto altresì che il bene non è mai appartenuto alla donante con conseguente nullità dell'atto di donazione, essendo tale requisito essenziale nel contratto di donazione e in assenza viene meno la causa tipica della donazione. (Cfr. sul punto gli artt. 1325 e 1418 c.c. e la sentenza n. 5068 del 15.03.2016
Cass. Sez. Unite). Nel caso di specie la donante non solo non aveva la disponibilità del bene ma non né ha assunto neanche l'obbligazione di procurare l'acquisto del bene dal terzo. Richiamando la disciplina sul divieto di usucapione di beni di proprietà di parenti prevista dall'art. 1144 c.c. ha invocato la mera pagina 2 di 13 tolleranza del proprietario accondiscendente e ha dedotto che tra parenti stretti la tolleranza si può protrarre per un arco di tempo più ampio della norma.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti impugnando e contestando la fondatezza della pretesa attorea e ricostruendo in punto di fatto l'effettivo andamento dell'utilizzo del bene, proponendo domanda riconvenzionale di accertamento di intervenuta usucapione ultraventennale del bene oggetto di causa, con dichiarazione di validità dell'atto di donazione del 9.9.22 per NO e in subordine Persona_1
di accertamento dell'intervenuta usucapione dello stesso bene (box) in favore dei convenuti P_
(figli di ) per successione nel possesso esercitato dalla di loro madre innanzi indicata. P_
Hanno quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” in via principale, rigettare in toto
l'avversa domanda siccome destituita di ogni fondamento in fatto ed in diritto per le ragioni meglio esposte nella sovra estesa parte motiva;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare, in ogni caso,
l'intervenuto acquisto per usucapione ultraventennale da parte di del box allibrato al P_
NCEU del Comune di Francavilla al Mare alla part.lla 804 sub 3 quale pertinenza delle unità abitative insistenti nell'edificio condominiale sito alla via Aventino, 7 di sua proprietà e ciò all'atto della donazione dello stesso cespite, unitamente alle richiamate unità abitative, ai di lei figli , P_ Pt_1
e , e per ciò stesso dichiarando rato e valido l'atto di donazione per NO del Pt_2 Persona_1
9-9-'22 ( rep n 287) nella parte in cui ha donato ai figli e , tra P_ Pt_1 P_ Pt_2
gli altri beni, il box distinto al fgl. 9 part.lla 804 sub 3, in subordine e per mero tuziorismo difensivo, accertare e dichiarare in ogni caso l'intervenuta usucapione dello stesso bene in favore dei sigg.ri
e per successione nel possesso uti dominus esercitato sullo stesso Pt_1 P_ Parte_2
cespite dalla loro madre con ordine al Sig. Conservatore dei Rr.Ii., solo in detta ultima P_
ipotesi, ad effettuare le trascrizioni di rito. Vittoria di spese e competenze di lite”.
A sostegno delle loro argomentazioni hanno dedotto che con atto per NO di Guardiagrele Per_4
del 21.5.1977, rep. N. 6154 e racc. n. 1984, a seguito di ripartizioni tra i fratelli e il Per_2 CP_6
box in questione, pur se già accatastato a nome di , era stato assegnato a CP_4 Per_5
che lo ha utilizzato in via esclusiva per le proprie esigenze e per locarlo a terzi. Tale situazione è
[...]
perdurata anche dopo la morte di avendolo continuato ad utilizzare in via esclusiva ed in CP_6 modo pacifico e non controverso la figlia , odierna convenuta. Tant'è che il ricavato delle rendite P_ di tali immobili era riscosso dapprima dall'amministratore di condominio sig. e poi CP_7
anche da , munita di delega dallo zio Hanno dedotto altresì che Controparte_1 CP_6 CP_1 ebbe a subire un'esecuzione immobiliare (RG Es. Imm. 98/21 Trib. Chieti) comprendente anche il box in esame ma che poi il professionista delegato alla vendita, dott. , aveva Persona_6
riconosciuto l'errore comunicando di ritenere la part.lla n. 804 sub 3 (relativa al box) estranea alla pagina 3 di 13 procedura. Hanno precisato che unico detentore delle chiavi del box è stato sempre e dopo la CP_6
sua morte sua figlia fino alla donazione in favore dei figli del 2022 e che mai o sua P_ Per_2
moglie o i loro discendenti hanno avuto le chiavi e né il godimento del garage per cui è causa. CP_4
La prova dell'utilizzo esclusivo da parte di è ulteriormente data dal fatto che questi aveva CP_6
dato in locazione a il detto garage e ne riscuoteva i canoni di locazione dapprima a Parte_3 mezzo dell'amministratore di condominio e di poi attraverso l'odierna attrice mediante CP_7
delega vivendo lo zio con la famiglia in Svizzera (circostanza pacifica resa in data 18.3.2019 CP_6 nell'interrogatorio formale dalla nel proc. 9/2018 RG trib. di Chieti sez. distaccata di CP_1 P_
Ortona). Dopo la morte di il box è stato utilizzato esclusivamente dalla figlia fino CP_6 P_
all'avvenuta donazione oggetto del presente giudizio. Parte convenuta ha rilevato che la tolleranza nel possesso invocata dall'attrice per i parenti stretti è priva di pregio per la lunga durata del rapporto possessorio che è indice contrario ed escludente l'altrui tolleranza ed anche perché nel caso in esame si
è in presenza di stirpi diverse tra loro non caratterizzate da un'unica discendenza. Tra l'altro, parte attrice non ha contestato la domanda riconvenzionale per cui ai sensi degli artt. 115 e 167 c.p.c. i fatti non contestati possono essere posti a fondamento della decisione, con esonero degli accertamenti in giudizio (cfr Cass. Sez. Un. sent. n. 761/02).
Con ordinanza del 9.4.24 veniva disposto il mutamento del rito e fissata udienza ex art. 420 c.p.c. al
9.9.24 con concessione alle parti di termine per il deposito di memorie integrative.
In data 16.9.24 venivano ammesse le prove così come indicato nell'ordinanza e alle udienze successive venivano espletati l'interrogatorio formale dell'attrice e la prova testimoniale articolata da parte convenuta (attrice in riconvenzionale). La documentazione veniva acquisita con riserva di ampia utilizzazione in sede decisoria.
All'udienza del 18.11.24 veniva rimessa la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 189
c.p.c.
La causa è giunta quindi all'odierna decisione.
MOTIVAZIONE
Preliminarmente si osserva che per dirimere la presente controversia avente ad oggetto la nullità dell'atto di donazione del 09.09.2022, limitatamente a quanto disposto con riferimento all''unità immobiliare distinta in N.C.E.U. del Comune di Francavilla al Mare (CH) al Foglio 9, Particella 804,
Sub 3,occorre accertare se il box in esame sia stato usucapito dalla convenuta P_
direttamente o per successione del dante causa suo padre così come dedotto e richiesto dai CP_6
convenuti con domanda riconvenzionale.
pagina 4 di 13 Innanzitutto, va valutata l'eccezione formulata dai convenuti per la mancata contestazione dell'attrice in ordine al godimento del bene oggetto di causa da parte di e la di lui figlia . Ai Persona_5 P_ sensi dell'art. 115 c.p.c. la circostanza, non contestata, che l'autorimessa sia stata nella disponibilità materiale della convenuta e di deve intendersi provata. Detto questo, P_ Persona_5
occorre però verificare se tale godimento sia avvenuto con l'animus possidendi ed occorre accertare se
è fondata l'eccezione formulata da parte attrice in merito alla inapplicabilità dell'usucapione nel caso di specie per tolleranza atteso lo stretto rapporto di parentela sussistente tra le parti sin dall'acquisto dell'intero immobile condominiale in Francavilla al Mare alla via Aventino n 7. Precisamente
[...]
ha evidenziato che non sussistono i presupposti fondamentali dell'usucapione ossia il CP_1 disinteresse del proprietario e l'utilizzo del detentore del bene in qualità di proprietario;
affermando, invece, che sussiste la tolleranza da parte del proprietario del bene nell'utilizzo da parte di altri e che il disinteresse del proprietario si ha solo tra soggetti estranei.
A mente dell'art. 1141 c.c. “gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire da fondamento all'acquisto del possesso”. L'acquisto del possesso si verifica qualora venga in essere il potere di fatto sulla cosa (il c.d. corpus del possesso) e nasca la volontà di possederla (il c.d. animus possidendi). In presenza della “tolleranza” (ossia l'accondiscendenza da parte del proprietario del bene) non si ha possesso, ma semplice detenzione e quindi viene a mancare uno dei requisiti essenziali per far scattare l'usucapione. La tolleranza ricorre quando l'utilizzatore del bene altrui ne disponga per il fatto che il proprietario ne sia consapevole e lo voglia in modo esplicito o implicito.
Detta tolleranza si verifica, nella maggior parte dei casi, quando vi sono particolari rapporti tra il proprietario e l'utilizzatore: è l'ipotesi del rapporto di amicizia, parentela, vicinato; tali rapporti giustificano la concessione dell'uso del bene senza che ciò costituisca un vero possesso. In tal caso è più difficile dimostrare l'usucapione da parte di chi lo invoca poiché è necessario dimostrare la disponibilità materiale del bene e l'animus possidendi ossia l'intenzione di possedere il bene come proprietario esclusivo ed oltre alla durata è necessario dimostrare che il possesso sia stato esclusivo, continuo, non clandestino e non tollerato dal proprietario. Quindi le odierne parti convenute hanno l'onere di dimostrare quanto appena detto per superare la presunzione di tolleranza per il vincolo di parentela. Questo Tribunale, proprio a ragione della rigorosità dell'onere della prova ha ritenuto necessario ammettere i mezzi istruttori ed ha acquisito la molteplice documentazione offerta da entrambe le parti con riserva della loro utilizzabilità in sede decisoria rigettando implicitamente l'eccezione formulata da parte attrice di inammissibilità della prova in quanto inidonea a superare la preclusione dettata dal vincolo parentale. Nel caso di specie, quindi, necessita una prova più rigorosa pagina 5 di 13 per l'accertamento dell'usucapione. (cfr. tra le tante, sent. n. 535 Corte d'Appello di Genova sez. II del
22.6.2020).
Passando ad esaminare i documenti non contestati, si evidenzia che dal doc. n 3 di parte convenuta risulta che l'immobile condominiale, compreso del box in questione, è stato acquistato in data
11.5.1973 giusto atto per NO in Miglianico - rep. N. 16177-racc. 2510- da Per_7 Persona_5
(padre della convenuta nonché nonno degli altri convenuti) e (moglie di P_ CP_4 Per_2
padre dell'attrice IG e fratello di . Dall'atto di divisione volontaria con atto
[...] CP_6
del 21.05.1977 per NO in Guardiagrele (doc. n. 4 parte di convenuta) il predetto box è stato Per_4
attribuito con il consenso di a ma dal 17/03/1986 al 24/01/2003 la predetta CP_4 Persona_5
autorimessa è stata accatastata a nome di per “diritto di proprieta' (deriva dall'atto 1)-1. CP_4
COSTITUZIONE del 17/03/1986 in atti dal 20/09/1995 (n. 379/B.1/1986)” così come si legge nella visura storica catastale in atti. A seguito del decesso di quest'ultima e della dichiarazione di successione della medesima è risultato intestato dal 24/01/2003 al 14/07/2010 per 1/3 a Persona_2
(padre di IG), 1/3 a (odierna attrice) e 1/3 a (figlio di e Controparte_1 CP_5 CP_4
e fratello di IG). A seguito della morte di con dichiarazione di successione dal Per_2 CP_5
14.07.2010 il box è risultato intestato per il terzo di ai figli e CP_5 CP_8 Pt_4 CP_9
in qualità di eredi dello stesso e per la restante quota di legittima e disponibile a IG.
[...]
Successivamente, con ordinanza divisionale del Tribunale di Chieti sez. distaccata di Ortona resa in data 19.12.2019 il box in esame è stato assegnato a IG su accordo delle parti (eredi di P_
e IG). La predetta ordinanza divisionale è stata trascritta in data 4.8.2020, quindi CP_5
divenuta opponibile ai terzi. Il 9.9.22 ha donato il medesimo box ai figli dichiarando, P_ nell'atto di donazione per NO di Chieti trascritto in data 22.10.22, di averlo usucapito. Persona_1
Dalla predetta ricostruzione si evince che già dal 17.3.1986 al 24.01.2003 l'autorimessa per diritto di proprietà derivante dall' atto del 1986 era di così come si legge dalla visura storica del bene in CP_4
atti. Quindi, pur se attribuito inizialmente nel '77 a già dal 1986 era stato di proprietà di CP_6 tant'è che successivamente, alla sua morte, veniva attribuita con dichiarazione di successione CP_4
agli eredi di quest'ultima come sopra evidenziato fino all'ordinanza di divisione del 2019 laddove veniva assegnato a IG . P_
Alla luce di quanto detto si deve ritenere che nel caso in esame non si è in presenza di una proprietà indivisa per cui nessuna valutazione verrà fatta in merito ad eccezioni a tal riguardo.
pagina 6 di 13 Continuando ad esaminare i documenti non contestati, nella dichiarazione di successione di CP_4
del 24.1.2003 (doc. n. 1 di parte attrice) si legge che la piena proprietà del garage (part. 804 sub
[...]
3) è stata in capo a , e;
nel testamento pubblico di Persona_2 Controparte_1 CP_5
(doc. n. 2 di parte attrice) si legge che questi ha nominato eredi legittimi i nipoti Persona_2 [...]
e (figli di ) e la figlia IG attribuendo a quest'ultima anche la quota Pt_5 CP_8 CP_5
disponibile. Il terzo documento di parte attrice non contestato è rappresentato dalla dichiarazione di successione di e dalle volture catastali. Con il doc. n 4 -atto di citazione per divisione Per_2 giudiziale quest'ultima è stata citata in giudizio per la divisione della Persona_8
massa ereditaria del defunto . Nell'ordinanza n. cronol. 2761/2019 del 22/12/2019 RG n. Per_2
414/2018 Trib. di Ortona (doc. n 5) si legge testualmente “il progetto di divisione redatto dal C.T.U. nella stesura definitiva della relazione peritale depositata in data 27.11.2019 è stato accettato integralmente da tutte le parti in causa come da verbale del 21.11.2019” e il box oggetto del presente giudizio è stato assegnato a . La citata ordinanza di divisione è stata trascritta con num. Controparte_1 di rep. 2761/2019 come risulta dal doc. n. 6 prodotto dall'attrice. I doc. n 8 e 9 sono rispettivamente l'ispezione ipotecaria e la visura storica del box in questione da cui risultano tutti i passaggi temporali in merito alle iscrizioni dei proprietari e volture del garage.
Per quanto riguarda, invece, le contestazioni di parte attrice sui documenti acquisiti, contestazioni ribadite anche negli ulteriori atti difensivi, si osserva quanto di seguito: il doc. n 5 non sarà utilizzato in quanto riguarda l'appartamento e non anche il box;
il doc. n. 6 ossia la delega rilasciata in data
2.1.1998 ad (odierna convenuta e figlia di per la riscossione dei canoni di affitto per P_ CP_6
gli appartamenti e per i garages non può costituire prova idonea in quanto reca la dicitura generica
“garage” e si legge sulla medesima solo gli interni -scala della palazzina per cui non vi è certezza se la delega sia stata rilasciata anche per la riscossione del box in esame. Per il doc. n. 9 ossia il verbale di udienza del 18.3.2019 causa n. RG 9/18 si osserva che tale documento nessuna rilevanza può avere nella causa odierna poiché dalle risposte date nell'interrogatorio formale da , così Controparte_1
come si legge nel predetto verbale, si evince che riscuoteva i canoni di locazione (ma non è CP_1
specificato se anche del box in questione) e li versava allo zio . Quindi il doc. n 9 non Persona_5
ci chiarisce nulla in merito al box. Per il doc. n 10 ossia il verbale di udienza del 28.10.2029 causa Trib.
Ortona n. RG 9/18 è da dire che anch'esso è irrilevante nella presente causa in quanto il teste escusso ha dichiarato di conoscere i fatti di causa in quanto è stato affittuario dal 1990 al Testimone_1
1998 e che pagava il canone a che aveva predisposto il contratto d'affitto e non Controparte_1 ricordava se sul contratto c'era scritto IG” o;
ha precisato che P_ Persona_5
pagina 7 di 13 qualche volta ha pagato l'affitto anche al marito di;
l'importo era di circa 240.000 lire Controparte_1
al mese e che nel 1997 è subentrato che solo in seguito ha saputo essere il Persona_5
proprietario. Queste circostanze nulla riferiscono per il box per cui anche di tale documento non si terrà conto per la decisione. Nel doc. n 11 ossia il verbale di SIT del 5.5.98 il sig. riferisce Parte_3
solo sugli appartamenti. Il doc. n. 12 ossia il ricorso ex art. 303 c.p.c. causa n. RG 25/2000 Trib. Ortona
e il doc. n 13 ossia la comparsa di costituzione e risposta causa n. RG 25/2000 Trib. Ortona riguardano l'accertamento dell'equo canone relativo all'appartamento locato (causa incardinata da
[...]
nei confronti di , rappresentato dalla figlia ) per cui nella presente Pt_3 Persona_5 P_
causa detti documenti sono irrilevanti. Il doc. n. 14 (sentenza emessa nella causa n. RG 25/2000) è irrilevante per i motivi innanzi detti. La sentenza penale n. 663/2002 (doc. n 15) riguarda la condanna di per i reati di appropriazione indebita delle somme detenute per conto dello zio Controparte_1 per la riscossione dei canoni di affitto della palazzina. Nel primo capo d'imputazione si legge CP_6
che il fatto è stato commesso fino a gennaio 1998. La sentenza appena citata non specifica a quali affitti si riferiscono le somme indebitamente appropriate. Detta sentenza è stata impugnata dinanzi la Corte
d'Appello che ha dichiarato il reato prescritto, valutando quindi solo l'aspetto formale del termine trascorso ai fini del maturarsi della prescrizione, non entrando nel merito della vicenda.
Alla luce di quanto sopra esposto, tra i documenti contestati dall'attrice, i doc. nn. 5,6,9,10,11,12,13, 14
e 15 non saranno utilizzati ai fini della decisione. Si evidenzia infine che nella nota a firma dell'avv.
Matilde Giammarco datata 11.7.2022 indirizzata al dott. (prodotta dai convenuti) si Persona_6 indica il garage identificato alla particella 804 sub 3 come “detenuto” da e non come P_
“posseduto” ed anche il dott. nella sua mail di risposta parla di “detenzione”. Per_6
Per quanto concerne la prova testimoniale espletata, il teste sentito all'udienza del Testimone_2
14.10.24, ha riferito testualmente “vivo nel palazzo accanto dal 1999 e posso dire che all'incirca dal
2001-2002-2003 vedevo sempre la famiglia , cioè i componenti della famiglia di che P_ P_
utilizzavano il garage box sub 3 con bici, macchine, aprivano e chiudevano, anzi entravano ed uscivano dal detto garage”. Parte attrice ha evidenziato che il predetto teste ha riferito sulla “mera utilizzazione”
e non è preciso nel riferire l'anno di avvio della detta utilizzazione. Il teste Testimone_3 all'udienza del 4.11.24 ha dichiarato di ricordare che sin da quando era ragazzino il garage era in affitto a e che successivamente è stato utilizzato dalla famiglia di e che anche il di lei Parte_3 P_
marito vi ha rimesso la sua auto (una Alfa 75) per un po' di anni. Ha affermato di Persona_9
non ricordare esattamente da quando il garage è stato utilizzato dalla famiglia di ma di essere a P_ conoscenza dei fatti poiché dal 1986 fino al gennaio 2022 ha abitato nell'appartamento (dato in pagina 8 di 13 locazione da ) situato sopra il box in questione. Ha precisato che IG gli Controparte_1 P_
aveva riferito che riscuoteva i canoni di locazione del garage per conto dello zio Non CP_6
ricorda se ha utilizzato il box dal 1999 ma ricorda fino al gennaio 2022 e ad oggi che è utilizzato P_
dalla figlia di di nome . Parte attrice ha eccepito che le dichiarazioni rese dal predetto P_ Pt_2 teste sono de relato e che non ha indicato una data certa in ordine all'avvio della utilizzazione del box da parte di . All'udienza del 18.11.24, il teste ha riferito di aver abitato P_ Testimone_4 nell'immobile di via Aventino 7 in Francavilla da oltre 32 anni e ha indicato come proprietaria P_
dei due garages (uno lato mare e l'altro lato ferrovia) avendo sempre visto e la sua famiglia (i P_
figli e il marito di nome con le chiavi di tutte e due i garages con cui gli stessi aprivano e Per_9
chiudevano detti garages. Ha precisato che li utilizzavano quando tornavano dalla Calabria e dalla
Svizzera, dal 1998 a tutt'ora. Ha precisato altresì di non aver mai visto in trentadue anni IG utilizzare i garages. Parte attrice ha posto in evidenza che il predetto teste ha dichiarato di non aver mai conosciuto e di non ricordare quale fosse l'autorimessa locata al Il Persona_5 Parte_3 teste , sentito all'udienza del 18.11.24, ha dichiarato di essere nato e cresciuto nella Tes_5
palazzina di fronte e che il garage in questione lo utilizzava dapprima il sig. (che Parte_3
aveva una macelleria nei pressi) e che poi ha sempre visto che l'ha utilizzato (dal 1999 fino al 2022) da e dalla sua famiglia, anche dal marito di cui non ha ricordato il nome. Il predetto teste ha P_
riconosciuto il garage di cui ha parlato nella planimetria mostratagli nel sub 3. Parte attrice (IG
) ha evidenziato che il teste non individuava gli anni di utilizzo da parte di tale P_ Tes_5
e della . Ha eccepito che dall'istruttoria non è emersa la prova del possesso Pt_3 P_ continuo, rimanendo ferma ed insuperabile l'eccezione di tolleranza per il vincolo di parentela.
E'da ricordare che ai fini dell'acquisto del bene per usucapione bisogna dimostrare di aver posto un
“atto di dominio” sul bene, ossia aver esercitato un potere che solo il proprietario avrebbe avuto il diritto di compiere. Tale atto può consistere in una manutenzione straordinaria, in una demolizione o in una costruzione, in un cambio di destinazione d'uso, in una recinzione, nel cambio di serratura di una porta senza aver consegnato il duplicato delle chiavi al titolare del bene. Una volta dimostrato tale atto di dominio, è necessario dimostrare che, da questo, sono decorsi almeno 20 anni, senza interruzione del possesso.
Dalle risultanze istruttorie, si può ritenere provata la semplice detenzione del box da parte dei convenuti. Non può dirsi lo stesso per l'animus possidendi. In effetti, parti convenute hanno dimostrato l'utilizzo del garage in esame ma non hanno dimostrato che lo hanno posseduto come se ne fossero stati proprietari. Non hanno compiuto atti idonei ai fini dell'animus possidendi;
infatti, non hanno pagina 9 di 13 prodotto ricevute di pagamento per quanto concerne le tasse (a titolo di esempio ricevute dell'Imu), non hanno dimostrato di aver cambiato la serratura o di aver apportato modifiche all'immobile. Il solo possesso delle chiavi non è sufficiente a provare l'animus possidendi, occorre un quid pluris come sopra evidenziato.
A ciò si aggiunge che il termine di utilizzo del bene non è stato ininterrotto per quanto si dirà di seguito. Di notevole rilevanza è l'ordinanza di divisione emessa in data 22.12.2019 nella causa rubricata al n. RG 414/2018 Trib. Ortona acquisita in atti poichè con essa è stato assegnato il bene in questione a IG a seguito di accordo delle parti (eredi di e odierna attrice IG). CP_5
Nella citata ordinanza si legge testualmente:” Nella stesura definitiva della relazione peritale depositata in data 27.11.2019 è stato accettato integralmente da tutte le parti in causa come da verbale del 21.11.2019 sottoscritto dal consulente tecnico d'ufficio alla presenza di Persona_10
, dall'Avv. Tino Innaurato, munito dei necessari per (attori) e dall'Avv. Luca
[...] Persona_11
Basciani, munito dei necessari poteri per IG (convenuta); - all'udienza di discussione le P_ parti hanno dichiarato di accettare il predetto accordo”. Prestando quindi il consenso all'assegnazione hanno riconosciuto che il bene non era posseduto uti dominus dagli odierni convenuti e, di non poco conto, ha dimostrato di aver agito come proprietaria e di non essersi disinteressata del bene. CP_1
Facendo un calcolo dei termini ai fini dell'acquisto per usucapione ventennale non sussiste neanche il decorso del termine necessario ai fini dell'usucapione diretta da parte di . Difatti, si osserva che i P_
testi hanno riferito che questi ha utilizzato il box con la sua famiglia dal 1998-1999. Come già evidenziato sopra IG già dal verbale del 27.11.2019 ha agito come proprietaria e gli altri eredi della causa di divisione RG 414/2018 con il loro consenso all'assegnazione a IG hanno dimostrato che manca anche il presupposto della non clandestinità in capo ai convenuti odierni. Con il verbale del 27.11.2019 si è interrotto il periodo di utilizzo dell'autorimessa da parte di avendo P_
IG riaffermato la propria signoria sul bene (cfr., in termini, sent. n. 520/23 del Tribunale di
Torino).
Quindi ai fini dell'usucapione mancano i presupposti necessari dell'animus possidendi e del termine ventennale in capo ai convenuti;
pertanto, la domanda riconvenzionale va rigettata. Si osserva altresì che essa non merita accoglimento neanche per quanto concerne l'usucapione per successione da
(padre di ). A tal proposito, tornando ad esaminare la prova testimoniale, si evidenzia CP_6 P_
che il teste ha riferito che sin da quando era ragazzino il garage era affittato a Testimone_3
senza dare una data certa ai fini del calcolo del termine utile all'usucapione; ha Parte_3
precisato che è a conoscenza dei fatti “poiché dal 1986 fino al gennaio 2022 ha abitato pagina 10 di 13 nell'appartamento (dato in locazione da ) situato sopra il box in questione”. Il sig. Controparte_1
è l'unico teste che riferisce una data più precisa anche se non certa nei mesi e nei giorni Testimone_4
di utilizzo del box dalla famiglia di indicando l'anno 1998. Ora, pur se si volesse considerare P_ che il de cuius abbia utilizzato il detto box con l'animus possidendi avendolo locato, non CP_6
sono state dimostrate effettive date certe di avvio della locazione in termini utili ai fini dell'usucapione
(cfr dichiarazione del teste: ha abitato dal 1986 nell'appartamento sopra il garage ma ha detto sin da quando ero ragazzino, senza specificare la data esatta). Inoltre, pur se il bene è stato assegnato amichevolmente nel 1977 a , successivamente sia con atto costitutivo del 1986 che con Persona_5
dichiarazione di successione di e di avvenuti rispettivamente in data 24.1.2003 e in CP_4 Per_2
data 7.2.2020 il bene è tornato nella proprietà della famiglia dell'attrice così come risulta dagli atti offerti, non contestati. Parte convenuta o il suo dante causa pur avendo utilizzato il bene per CP_6
un lungo arco di tempo, non ha dimostrato di averlo posseduto uti dominus in modo continuativo, esclusivo e non tollerato come sopra già evidenziato.
Alla luce di quanto sin qui esposto si può ritenere che la famiglia di nonché la Controparte_1 medesima ha tollerato l'utilizzo e/o detenzione del bene da parte dei parenti per un lungo arco di tempo senza che sia maturata l'usucapione per tutte le ragioni già dette. Come ribadito e sottolineato dalla
Corte di Cassazione nella recente ordinanza n. 20508/2019, depositata in data 30.07.2019, il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà può integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta parentela. In conformità, tra le altre: Cass. civ. sez. II sent. n. 16371 del 4.8.2015; sent. Cass. n.
11277/2015; Trib. di Lecce sent. n. 3891/24; Trib. di Gela sent. n. 585/ 24. E'pacifico il vincolo di stretta parentela atteso che e erano fratelli e le parti in causa sono i Persona_5 Persona_2
loro prossimi discendenti.
Per tutte le argomentazioni svolte, la domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti è infondata e va rigettata in toto con accoglimento, invece, della richiesta di parte attrice di declaratoria di nullità assoluta dell'atto di donazione limitatamente all'autorimessa individuata in catasto fabbricati del
Comune di Francavilla al Mare al fg 9 particella 804 sub 3. Si rammenta che l'istituto della donazione
è disciplinata dall'art. 769 c.c. che espressamente statuisce: “la donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione”. Gli elementi costitutivi della donazione sono quindi l'arricchimento del terzo e lo spirito di liberalità. Per poter donare, occorre che il bene appartenga al pagina 11 di 13 donante o che quest'ultimo si assuma l'obbligazione per l'arricchimento dell'altra parte. Sul punto la
Cassazione a sezioni Unite ha enunciato il seguente principio: “La donazione di un bene altrui, benché non espressamente vietata, deve ritenersi nulla per difetto di causa, a meno che nell'atto si affermi espressamente che il donante sia consapevole dell'attuale non appartenenza del bene al suo patrimonio”. Nel caso di specie , pur essendo consapevole della non appartenenza del bene in P_
capo alla medesima, ha affermato di esserne proprietaria per usucapione attribuendosi la titolarità di un bene altrui, non potendo quindi assumere l'obbligazione di procurare l'acquisto del bene dal terzo. Alla luce di ciò va ritenuto che nell'atto di donazione in esame, non si ravvisano gli elementi costitutivi idonei per poter donare, pertanto, deve ritenersi nullo per difetto di causa secondo l'orientamento della
Suprema Corte sopra richiamato.
Ogni altra eccezione, deduzione e argomentazione svolta dalle parti rimane assorbita dalle motivazioni già svolte.
Infine, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i valori medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 5.2.00,01 ed € 26.000,00, per le 4 fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa e contraria istanza eccezione o deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
- in accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara la nullità dell'atto di donazione resa dalla convenuta in favore dei convenuti , e P_ P_ Parte_2 Pt_1
con atto di donazione del 09.09.2022 per NO atto n. rep. 287 racc.
[...] Persona_1
242 registrato a Chieti il 15.09.2022 al n. 4236 serie 1 T, limitatamente a quanto disposto con riferimento all'unità immobiliare distinta in N.C.E.U. del Comune di Francavilla al Mare (Ch) al Foglio 9, Particella 804 sub 3;
- per l'effetto, ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare le trascrizioni di rito;
- condanna i convenuti al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice Parte_6
, quantificate in € 5.077,00, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per
[...]
legge, se dovuti, ed € 264,00 per spese vive.
pagina 12 di 13 Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Ortona, 29 settembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Sofia Nanni
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA
Il Tribunale Ordinario di Chieti, sezione distaccata di Ortona, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Sofia Nanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 50/2024, promossa da:
, (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Pescara alla Controparte_1 C.F._1
Piazza Ettore Troilo n. 27 presso lo studio dell'Avv. Luca Basciani (C.F.: ), che C.F._2 la rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTRICE contro
(C.F.: ), , (C.F.: , P_ C.F._3 P_ C.F._4
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._5 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Chieti alla via dei Tintori, 4 presso e nello Studio C.F._6 dell'avv. Matilde Giammarco (C.F.: ) che li rappresenta e difende in virtù di C.F._7
procura in atti
CONVENUTI
OGGETTO: cause relative alla validità o efficacia del contratto o di singole clausole (azione di simulazione, nullità o annullamento, etc.)
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e con memorie ex art. 190 c.p.c. chiedendone l'accoglimento.
pagina 1 di 13 FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato, ha convenuto in giudizio Controparte_1
, e per ivi sentir accogliere le seguenti P_ P_ Parte_2 Parte_1
conclusioni: in via principale e nel merito: “
1.1. Accertare e dichiarare, per le argomentazioni esposte ai motivi in diritto del presente atto di citazione, la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia dell'atto di donazione del 09.09.2022 da parte della sig.ra (donante), per NO P_ Persona_1
atto n. Rep. 287 Racc. 242 Registrato a Chieti il 15.09.2022 al n. 4236 Serie 1 T, disposto in favore dei donatari , , (donatari), limitatamente a quanto disposto P_ Parte_2 Parte_1 con riferimento all''unità immobiliare distinta in N.C.E.U. del Comune di Francavilla al Mare (CH) al
Foglio 9, Particella 804, Sub 3; 1.2 Per l'effetto, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare le trascrizioni di rito;
in ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale di lite”.
A fondamento della domanda ha dedotto che il caso di specie va ricondotto alla donazione di cosa altrui, affetta da nullità per difetto di causa per quanto concerne l'unità immobiliare distinto in catasto al fg 9 part. 804 sub 3 poiché, come risulta per tabulas, tale unità era di proprietà della e CP_4
poi di proprietà indivisa tra , e e da ultimo di proprietà Persona_2 CP_5 Controparte_1
di . Ciò, a seguito del progetto divisionale del 27.11.2019, redatto dal CTU nel Controparte_1
procedimento iscritto al 414/2018 Trib. Di Chieti sez. distaccata di Ortona, accettato integralmente da tutte le parti in causa come da verbale del 21.11.2019 e per aver, il Giudice di Codesto Tribunale nella persona della dott.ssa assegnato con ordinanza immediatamente esecutiva ad essa Persona_3
anche l'unità immobiliare sita in Francavilla al Mare alla Via Aventino n. 7 censita in Controparte_1
catasto al foglio di mappa 9 particella 804 sub. 3 ossia il box in questione. Tale ordinanza è stata regolarmente trascritta presso l'Agenzia delle Entrate al rep. N. 2761/2019. La donazione di tale immobile, avvenuta per atto NO (rep. 287 racc. 242 del 9.9.22) è stata effettuata, in Persona_1
assenza di titolo giudiziale di usucapione, dalla sig.ra in favore dei convenuti P_ P_
, e per aver posseduto l'unità immobiliare da più di vent'anni in modo pacifico,
[...] Pt_2 Pt_1
ininterrotto, incontroverso e pubblico.
Ha dedotto altresì che il bene non è mai appartenuto alla donante con conseguente nullità dell'atto di donazione, essendo tale requisito essenziale nel contratto di donazione e in assenza viene meno la causa tipica della donazione. (Cfr. sul punto gli artt. 1325 e 1418 c.c. e la sentenza n. 5068 del 15.03.2016
Cass. Sez. Unite). Nel caso di specie la donante non solo non aveva la disponibilità del bene ma non né ha assunto neanche l'obbligazione di procurare l'acquisto del bene dal terzo. Richiamando la disciplina sul divieto di usucapione di beni di proprietà di parenti prevista dall'art. 1144 c.c. ha invocato la mera pagina 2 di 13 tolleranza del proprietario accondiscendente e ha dedotto che tra parenti stretti la tolleranza si può protrarre per un arco di tempo più ampio della norma.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti impugnando e contestando la fondatezza della pretesa attorea e ricostruendo in punto di fatto l'effettivo andamento dell'utilizzo del bene, proponendo domanda riconvenzionale di accertamento di intervenuta usucapione ultraventennale del bene oggetto di causa, con dichiarazione di validità dell'atto di donazione del 9.9.22 per NO e in subordine Persona_1
di accertamento dell'intervenuta usucapione dello stesso bene (box) in favore dei convenuti P_
(figli di ) per successione nel possesso esercitato dalla di loro madre innanzi indicata. P_
Hanno quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” in via principale, rigettare in toto
l'avversa domanda siccome destituita di ogni fondamento in fatto ed in diritto per le ragioni meglio esposte nella sovra estesa parte motiva;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare, in ogni caso,
l'intervenuto acquisto per usucapione ultraventennale da parte di del box allibrato al P_
NCEU del Comune di Francavilla al Mare alla part.lla 804 sub 3 quale pertinenza delle unità abitative insistenti nell'edificio condominiale sito alla via Aventino, 7 di sua proprietà e ciò all'atto della donazione dello stesso cespite, unitamente alle richiamate unità abitative, ai di lei figli , P_ Pt_1
e , e per ciò stesso dichiarando rato e valido l'atto di donazione per NO del Pt_2 Persona_1
9-9-'22 ( rep n 287) nella parte in cui ha donato ai figli e , tra P_ Pt_1 P_ Pt_2
gli altri beni, il box distinto al fgl. 9 part.lla 804 sub 3, in subordine e per mero tuziorismo difensivo, accertare e dichiarare in ogni caso l'intervenuta usucapione dello stesso bene in favore dei sigg.ri
e per successione nel possesso uti dominus esercitato sullo stesso Pt_1 P_ Parte_2
cespite dalla loro madre con ordine al Sig. Conservatore dei Rr.Ii., solo in detta ultima P_
ipotesi, ad effettuare le trascrizioni di rito. Vittoria di spese e competenze di lite”.
A sostegno delle loro argomentazioni hanno dedotto che con atto per NO di Guardiagrele Per_4
del 21.5.1977, rep. N. 6154 e racc. n. 1984, a seguito di ripartizioni tra i fratelli e il Per_2 CP_6
box in questione, pur se già accatastato a nome di , era stato assegnato a CP_4 Per_5
che lo ha utilizzato in via esclusiva per le proprie esigenze e per locarlo a terzi. Tale situazione è
[...]
perdurata anche dopo la morte di avendolo continuato ad utilizzare in via esclusiva ed in CP_6 modo pacifico e non controverso la figlia , odierna convenuta. Tant'è che il ricavato delle rendite P_ di tali immobili era riscosso dapprima dall'amministratore di condominio sig. e poi CP_7
anche da , munita di delega dallo zio Hanno dedotto altresì che Controparte_1 CP_6 CP_1 ebbe a subire un'esecuzione immobiliare (RG Es. Imm. 98/21 Trib. Chieti) comprendente anche il box in esame ma che poi il professionista delegato alla vendita, dott. , aveva Persona_6
riconosciuto l'errore comunicando di ritenere la part.lla n. 804 sub 3 (relativa al box) estranea alla pagina 3 di 13 procedura. Hanno precisato che unico detentore delle chiavi del box è stato sempre e dopo la CP_6
sua morte sua figlia fino alla donazione in favore dei figli del 2022 e che mai o sua P_ Per_2
moglie o i loro discendenti hanno avuto le chiavi e né il godimento del garage per cui è causa. CP_4
La prova dell'utilizzo esclusivo da parte di è ulteriormente data dal fatto che questi aveva CP_6
dato in locazione a il detto garage e ne riscuoteva i canoni di locazione dapprima a Parte_3 mezzo dell'amministratore di condominio e di poi attraverso l'odierna attrice mediante CP_7
delega vivendo lo zio con la famiglia in Svizzera (circostanza pacifica resa in data 18.3.2019 CP_6 nell'interrogatorio formale dalla nel proc. 9/2018 RG trib. di Chieti sez. distaccata di CP_1 P_
Ortona). Dopo la morte di il box è stato utilizzato esclusivamente dalla figlia fino CP_6 P_
all'avvenuta donazione oggetto del presente giudizio. Parte convenuta ha rilevato che la tolleranza nel possesso invocata dall'attrice per i parenti stretti è priva di pregio per la lunga durata del rapporto possessorio che è indice contrario ed escludente l'altrui tolleranza ed anche perché nel caso in esame si
è in presenza di stirpi diverse tra loro non caratterizzate da un'unica discendenza. Tra l'altro, parte attrice non ha contestato la domanda riconvenzionale per cui ai sensi degli artt. 115 e 167 c.p.c. i fatti non contestati possono essere posti a fondamento della decisione, con esonero degli accertamenti in giudizio (cfr Cass. Sez. Un. sent. n. 761/02).
Con ordinanza del 9.4.24 veniva disposto il mutamento del rito e fissata udienza ex art. 420 c.p.c. al
9.9.24 con concessione alle parti di termine per il deposito di memorie integrative.
In data 16.9.24 venivano ammesse le prove così come indicato nell'ordinanza e alle udienze successive venivano espletati l'interrogatorio formale dell'attrice e la prova testimoniale articolata da parte convenuta (attrice in riconvenzionale). La documentazione veniva acquisita con riserva di ampia utilizzazione in sede decisoria.
All'udienza del 18.11.24 veniva rimessa la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 189
c.p.c.
La causa è giunta quindi all'odierna decisione.
MOTIVAZIONE
Preliminarmente si osserva che per dirimere la presente controversia avente ad oggetto la nullità dell'atto di donazione del 09.09.2022, limitatamente a quanto disposto con riferimento all''unità immobiliare distinta in N.C.E.U. del Comune di Francavilla al Mare (CH) al Foglio 9, Particella 804,
Sub 3,occorre accertare se il box in esame sia stato usucapito dalla convenuta P_
direttamente o per successione del dante causa suo padre così come dedotto e richiesto dai CP_6
convenuti con domanda riconvenzionale.
pagina 4 di 13 Innanzitutto, va valutata l'eccezione formulata dai convenuti per la mancata contestazione dell'attrice in ordine al godimento del bene oggetto di causa da parte di e la di lui figlia . Ai Persona_5 P_ sensi dell'art. 115 c.p.c. la circostanza, non contestata, che l'autorimessa sia stata nella disponibilità materiale della convenuta e di deve intendersi provata. Detto questo, P_ Persona_5
occorre però verificare se tale godimento sia avvenuto con l'animus possidendi ed occorre accertare se
è fondata l'eccezione formulata da parte attrice in merito alla inapplicabilità dell'usucapione nel caso di specie per tolleranza atteso lo stretto rapporto di parentela sussistente tra le parti sin dall'acquisto dell'intero immobile condominiale in Francavilla al Mare alla via Aventino n 7. Precisamente
[...]
ha evidenziato che non sussistono i presupposti fondamentali dell'usucapione ossia il CP_1 disinteresse del proprietario e l'utilizzo del detentore del bene in qualità di proprietario;
affermando, invece, che sussiste la tolleranza da parte del proprietario del bene nell'utilizzo da parte di altri e che il disinteresse del proprietario si ha solo tra soggetti estranei.
A mente dell'art. 1141 c.c. “gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire da fondamento all'acquisto del possesso”. L'acquisto del possesso si verifica qualora venga in essere il potere di fatto sulla cosa (il c.d. corpus del possesso) e nasca la volontà di possederla (il c.d. animus possidendi). In presenza della “tolleranza” (ossia l'accondiscendenza da parte del proprietario del bene) non si ha possesso, ma semplice detenzione e quindi viene a mancare uno dei requisiti essenziali per far scattare l'usucapione. La tolleranza ricorre quando l'utilizzatore del bene altrui ne disponga per il fatto che il proprietario ne sia consapevole e lo voglia in modo esplicito o implicito.
Detta tolleranza si verifica, nella maggior parte dei casi, quando vi sono particolari rapporti tra il proprietario e l'utilizzatore: è l'ipotesi del rapporto di amicizia, parentela, vicinato; tali rapporti giustificano la concessione dell'uso del bene senza che ciò costituisca un vero possesso. In tal caso è più difficile dimostrare l'usucapione da parte di chi lo invoca poiché è necessario dimostrare la disponibilità materiale del bene e l'animus possidendi ossia l'intenzione di possedere il bene come proprietario esclusivo ed oltre alla durata è necessario dimostrare che il possesso sia stato esclusivo, continuo, non clandestino e non tollerato dal proprietario. Quindi le odierne parti convenute hanno l'onere di dimostrare quanto appena detto per superare la presunzione di tolleranza per il vincolo di parentela. Questo Tribunale, proprio a ragione della rigorosità dell'onere della prova ha ritenuto necessario ammettere i mezzi istruttori ed ha acquisito la molteplice documentazione offerta da entrambe le parti con riserva della loro utilizzabilità in sede decisoria rigettando implicitamente l'eccezione formulata da parte attrice di inammissibilità della prova in quanto inidonea a superare la preclusione dettata dal vincolo parentale. Nel caso di specie, quindi, necessita una prova più rigorosa pagina 5 di 13 per l'accertamento dell'usucapione. (cfr. tra le tante, sent. n. 535 Corte d'Appello di Genova sez. II del
22.6.2020).
Passando ad esaminare i documenti non contestati, si evidenzia che dal doc. n 3 di parte convenuta risulta che l'immobile condominiale, compreso del box in questione, è stato acquistato in data
11.5.1973 giusto atto per NO in Miglianico - rep. N. 16177-racc. 2510- da Per_7 Persona_5
(padre della convenuta nonché nonno degli altri convenuti) e (moglie di P_ CP_4 Per_2
padre dell'attrice IG e fratello di . Dall'atto di divisione volontaria con atto
[...] CP_6
del 21.05.1977 per NO in Guardiagrele (doc. n. 4 parte di convenuta) il predetto box è stato Per_4
attribuito con il consenso di a ma dal 17/03/1986 al 24/01/2003 la predetta CP_4 Persona_5
autorimessa è stata accatastata a nome di per “diritto di proprieta' (deriva dall'atto 1)-1. CP_4
COSTITUZIONE del 17/03/1986 in atti dal 20/09/1995 (n. 379/B.1/1986)” così come si legge nella visura storica catastale in atti. A seguito del decesso di quest'ultima e della dichiarazione di successione della medesima è risultato intestato dal 24/01/2003 al 14/07/2010 per 1/3 a Persona_2
(padre di IG), 1/3 a (odierna attrice) e 1/3 a (figlio di e Controparte_1 CP_5 CP_4
e fratello di IG). A seguito della morte di con dichiarazione di successione dal Per_2 CP_5
14.07.2010 il box è risultato intestato per il terzo di ai figli e CP_5 CP_8 Pt_4 CP_9
in qualità di eredi dello stesso e per la restante quota di legittima e disponibile a IG.
[...]
Successivamente, con ordinanza divisionale del Tribunale di Chieti sez. distaccata di Ortona resa in data 19.12.2019 il box in esame è stato assegnato a IG su accordo delle parti (eredi di P_
e IG). La predetta ordinanza divisionale è stata trascritta in data 4.8.2020, quindi CP_5
divenuta opponibile ai terzi. Il 9.9.22 ha donato il medesimo box ai figli dichiarando, P_ nell'atto di donazione per NO di Chieti trascritto in data 22.10.22, di averlo usucapito. Persona_1
Dalla predetta ricostruzione si evince che già dal 17.3.1986 al 24.01.2003 l'autorimessa per diritto di proprietà derivante dall' atto del 1986 era di così come si legge dalla visura storica del bene in CP_4
atti. Quindi, pur se attribuito inizialmente nel '77 a già dal 1986 era stato di proprietà di CP_6 tant'è che successivamente, alla sua morte, veniva attribuita con dichiarazione di successione CP_4
agli eredi di quest'ultima come sopra evidenziato fino all'ordinanza di divisione del 2019 laddove veniva assegnato a IG . P_
Alla luce di quanto detto si deve ritenere che nel caso in esame non si è in presenza di una proprietà indivisa per cui nessuna valutazione verrà fatta in merito ad eccezioni a tal riguardo.
pagina 6 di 13 Continuando ad esaminare i documenti non contestati, nella dichiarazione di successione di CP_4
del 24.1.2003 (doc. n. 1 di parte attrice) si legge che la piena proprietà del garage (part. 804 sub
[...]
3) è stata in capo a , e;
nel testamento pubblico di Persona_2 Controparte_1 CP_5
(doc. n. 2 di parte attrice) si legge che questi ha nominato eredi legittimi i nipoti Persona_2 [...]
e (figli di ) e la figlia IG attribuendo a quest'ultima anche la quota Pt_5 CP_8 CP_5
disponibile. Il terzo documento di parte attrice non contestato è rappresentato dalla dichiarazione di successione di e dalle volture catastali. Con il doc. n 4 -atto di citazione per divisione Per_2 giudiziale quest'ultima è stata citata in giudizio per la divisione della Persona_8
massa ereditaria del defunto . Nell'ordinanza n. cronol. 2761/2019 del 22/12/2019 RG n. Per_2
414/2018 Trib. di Ortona (doc. n 5) si legge testualmente “il progetto di divisione redatto dal C.T.U. nella stesura definitiva della relazione peritale depositata in data 27.11.2019 è stato accettato integralmente da tutte le parti in causa come da verbale del 21.11.2019” e il box oggetto del presente giudizio è stato assegnato a . La citata ordinanza di divisione è stata trascritta con num. Controparte_1 di rep. 2761/2019 come risulta dal doc. n. 6 prodotto dall'attrice. I doc. n 8 e 9 sono rispettivamente l'ispezione ipotecaria e la visura storica del box in questione da cui risultano tutti i passaggi temporali in merito alle iscrizioni dei proprietari e volture del garage.
Per quanto riguarda, invece, le contestazioni di parte attrice sui documenti acquisiti, contestazioni ribadite anche negli ulteriori atti difensivi, si osserva quanto di seguito: il doc. n 5 non sarà utilizzato in quanto riguarda l'appartamento e non anche il box;
il doc. n. 6 ossia la delega rilasciata in data
2.1.1998 ad (odierna convenuta e figlia di per la riscossione dei canoni di affitto per P_ CP_6
gli appartamenti e per i garages non può costituire prova idonea in quanto reca la dicitura generica
“garage” e si legge sulla medesima solo gli interni -scala della palazzina per cui non vi è certezza se la delega sia stata rilasciata anche per la riscossione del box in esame. Per il doc. n. 9 ossia il verbale di udienza del 18.3.2019 causa n. RG 9/18 si osserva che tale documento nessuna rilevanza può avere nella causa odierna poiché dalle risposte date nell'interrogatorio formale da , così Controparte_1
come si legge nel predetto verbale, si evince che riscuoteva i canoni di locazione (ma non è CP_1
specificato se anche del box in questione) e li versava allo zio . Quindi il doc. n 9 non Persona_5
ci chiarisce nulla in merito al box. Per il doc. n 10 ossia il verbale di udienza del 28.10.2029 causa Trib.
Ortona n. RG 9/18 è da dire che anch'esso è irrilevante nella presente causa in quanto il teste escusso ha dichiarato di conoscere i fatti di causa in quanto è stato affittuario dal 1990 al Testimone_1
1998 e che pagava il canone a che aveva predisposto il contratto d'affitto e non Controparte_1 ricordava se sul contratto c'era scritto IG” o;
ha precisato che P_ Persona_5
pagina 7 di 13 qualche volta ha pagato l'affitto anche al marito di;
l'importo era di circa 240.000 lire Controparte_1
al mese e che nel 1997 è subentrato che solo in seguito ha saputo essere il Persona_5
proprietario. Queste circostanze nulla riferiscono per il box per cui anche di tale documento non si terrà conto per la decisione. Nel doc. n 11 ossia il verbale di SIT del 5.5.98 il sig. riferisce Parte_3
solo sugli appartamenti. Il doc. n. 12 ossia il ricorso ex art. 303 c.p.c. causa n. RG 25/2000 Trib. Ortona
e il doc. n 13 ossia la comparsa di costituzione e risposta causa n. RG 25/2000 Trib. Ortona riguardano l'accertamento dell'equo canone relativo all'appartamento locato (causa incardinata da
[...]
nei confronti di , rappresentato dalla figlia ) per cui nella presente Pt_3 Persona_5 P_
causa detti documenti sono irrilevanti. Il doc. n. 14 (sentenza emessa nella causa n. RG 25/2000) è irrilevante per i motivi innanzi detti. La sentenza penale n. 663/2002 (doc. n 15) riguarda la condanna di per i reati di appropriazione indebita delle somme detenute per conto dello zio Controparte_1 per la riscossione dei canoni di affitto della palazzina. Nel primo capo d'imputazione si legge CP_6
che il fatto è stato commesso fino a gennaio 1998. La sentenza appena citata non specifica a quali affitti si riferiscono le somme indebitamente appropriate. Detta sentenza è stata impugnata dinanzi la Corte
d'Appello che ha dichiarato il reato prescritto, valutando quindi solo l'aspetto formale del termine trascorso ai fini del maturarsi della prescrizione, non entrando nel merito della vicenda.
Alla luce di quanto sopra esposto, tra i documenti contestati dall'attrice, i doc. nn. 5,6,9,10,11,12,13, 14
e 15 non saranno utilizzati ai fini della decisione. Si evidenzia infine che nella nota a firma dell'avv.
Matilde Giammarco datata 11.7.2022 indirizzata al dott. (prodotta dai convenuti) si Persona_6 indica il garage identificato alla particella 804 sub 3 come “detenuto” da e non come P_
“posseduto” ed anche il dott. nella sua mail di risposta parla di “detenzione”. Per_6
Per quanto concerne la prova testimoniale espletata, il teste sentito all'udienza del Testimone_2
14.10.24, ha riferito testualmente “vivo nel palazzo accanto dal 1999 e posso dire che all'incirca dal
2001-2002-2003 vedevo sempre la famiglia , cioè i componenti della famiglia di che P_ P_
utilizzavano il garage box sub 3 con bici, macchine, aprivano e chiudevano, anzi entravano ed uscivano dal detto garage”. Parte attrice ha evidenziato che il predetto teste ha riferito sulla “mera utilizzazione”
e non è preciso nel riferire l'anno di avvio della detta utilizzazione. Il teste Testimone_3 all'udienza del 4.11.24 ha dichiarato di ricordare che sin da quando era ragazzino il garage era in affitto a e che successivamente è stato utilizzato dalla famiglia di e che anche il di lei Parte_3 P_
marito vi ha rimesso la sua auto (una Alfa 75) per un po' di anni. Ha affermato di Persona_9
non ricordare esattamente da quando il garage è stato utilizzato dalla famiglia di ma di essere a P_ conoscenza dei fatti poiché dal 1986 fino al gennaio 2022 ha abitato nell'appartamento (dato in pagina 8 di 13 locazione da ) situato sopra il box in questione. Ha precisato che IG gli Controparte_1 P_
aveva riferito che riscuoteva i canoni di locazione del garage per conto dello zio Non CP_6
ricorda se ha utilizzato il box dal 1999 ma ricorda fino al gennaio 2022 e ad oggi che è utilizzato P_
dalla figlia di di nome . Parte attrice ha eccepito che le dichiarazioni rese dal predetto P_ Pt_2 teste sono de relato e che non ha indicato una data certa in ordine all'avvio della utilizzazione del box da parte di . All'udienza del 18.11.24, il teste ha riferito di aver abitato P_ Testimone_4 nell'immobile di via Aventino 7 in Francavilla da oltre 32 anni e ha indicato come proprietaria P_
dei due garages (uno lato mare e l'altro lato ferrovia) avendo sempre visto e la sua famiglia (i P_
figli e il marito di nome con le chiavi di tutte e due i garages con cui gli stessi aprivano e Per_9
chiudevano detti garages. Ha precisato che li utilizzavano quando tornavano dalla Calabria e dalla
Svizzera, dal 1998 a tutt'ora. Ha precisato altresì di non aver mai visto in trentadue anni IG utilizzare i garages. Parte attrice ha posto in evidenza che il predetto teste ha dichiarato di non aver mai conosciuto e di non ricordare quale fosse l'autorimessa locata al Il Persona_5 Parte_3 teste , sentito all'udienza del 18.11.24, ha dichiarato di essere nato e cresciuto nella Tes_5
palazzina di fronte e che il garage in questione lo utilizzava dapprima il sig. (che Parte_3
aveva una macelleria nei pressi) e che poi ha sempre visto che l'ha utilizzato (dal 1999 fino al 2022) da e dalla sua famiglia, anche dal marito di cui non ha ricordato il nome. Il predetto teste ha P_
riconosciuto il garage di cui ha parlato nella planimetria mostratagli nel sub 3. Parte attrice (IG
) ha evidenziato che il teste non individuava gli anni di utilizzo da parte di tale P_ Tes_5
e della . Ha eccepito che dall'istruttoria non è emersa la prova del possesso Pt_3 P_ continuo, rimanendo ferma ed insuperabile l'eccezione di tolleranza per il vincolo di parentela.
E'da ricordare che ai fini dell'acquisto del bene per usucapione bisogna dimostrare di aver posto un
“atto di dominio” sul bene, ossia aver esercitato un potere che solo il proprietario avrebbe avuto il diritto di compiere. Tale atto può consistere in una manutenzione straordinaria, in una demolizione o in una costruzione, in un cambio di destinazione d'uso, in una recinzione, nel cambio di serratura di una porta senza aver consegnato il duplicato delle chiavi al titolare del bene. Una volta dimostrato tale atto di dominio, è necessario dimostrare che, da questo, sono decorsi almeno 20 anni, senza interruzione del possesso.
Dalle risultanze istruttorie, si può ritenere provata la semplice detenzione del box da parte dei convenuti. Non può dirsi lo stesso per l'animus possidendi. In effetti, parti convenute hanno dimostrato l'utilizzo del garage in esame ma non hanno dimostrato che lo hanno posseduto come se ne fossero stati proprietari. Non hanno compiuto atti idonei ai fini dell'animus possidendi;
infatti, non hanno pagina 9 di 13 prodotto ricevute di pagamento per quanto concerne le tasse (a titolo di esempio ricevute dell'Imu), non hanno dimostrato di aver cambiato la serratura o di aver apportato modifiche all'immobile. Il solo possesso delle chiavi non è sufficiente a provare l'animus possidendi, occorre un quid pluris come sopra evidenziato.
A ciò si aggiunge che il termine di utilizzo del bene non è stato ininterrotto per quanto si dirà di seguito. Di notevole rilevanza è l'ordinanza di divisione emessa in data 22.12.2019 nella causa rubricata al n. RG 414/2018 Trib. Ortona acquisita in atti poichè con essa è stato assegnato il bene in questione a IG a seguito di accordo delle parti (eredi di e odierna attrice IG). CP_5
Nella citata ordinanza si legge testualmente:” Nella stesura definitiva della relazione peritale depositata in data 27.11.2019 è stato accettato integralmente da tutte le parti in causa come da verbale del 21.11.2019 sottoscritto dal consulente tecnico d'ufficio alla presenza di Persona_10
, dall'Avv. Tino Innaurato, munito dei necessari per (attori) e dall'Avv. Luca
[...] Persona_11
Basciani, munito dei necessari poteri per IG (convenuta); - all'udienza di discussione le P_ parti hanno dichiarato di accettare il predetto accordo”. Prestando quindi il consenso all'assegnazione hanno riconosciuto che il bene non era posseduto uti dominus dagli odierni convenuti e, di non poco conto, ha dimostrato di aver agito come proprietaria e di non essersi disinteressata del bene. CP_1
Facendo un calcolo dei termini ai fini dell'acquisto per usucapione ventennale non sussiste neanche il decorso del termine necessario ai fini dell'usucapione diretta da parte di . Difatti, si osserva che i P_
testi hanno riferito che questi ha utilizzato il box con la sua famiglia dal 1998-1999. Come già evidenziato sopra IG già dal verbale del 27.11.2019 ha agito come proprietaria e gli altri eredi della causa di divisione RG 414/2018 con il loro consenso all'assegnazione a IG hanno dimostrato che manca anche il presupposto della non clandestinità in capo ai convenuti odierni. Con il verbale del 27.11.2019 si è interrotto il periodo di utilizzo dell'autorimessa da parte di avendo P_
IG riaffermato la propria signoria sul bene (cfr., in termini, sent. n. 520/23 del Tribunale di
Torino).
Quindi ai fini dell'usucapione mancano i presupposti necessari dell'animus possidendi e del termine ventennale in capo ai convenuti;
pertanto, la domanda riconvenzionale va rigettata. Si osserva altresì che essa non merita accoglimento neanche per quanto concerne l'usucapione per successione da
(padre di ). A tal proposito, tornando ad esaminare la prova testimoniale, si evidenzia CP_6 P_
che il teste ha riferito che sin da quando era ragazzino il garage era affittato a Testimone_3
senza dare una data certa ai fini del calcolo del termine utile all'usucapione; ha Parte_3
precisato che è a conoscenza dei fatti “poiché dal 1986 fino al gennaio 2022 ha abitato pagina 10 di 13 nell'appartamento (dato in locazione da ) situato sopra il box in questione”. Il sig. Controparte_1
è l'unico teste che riferisce una data più precisa anche se non certa nei mesi e nei giorni Testimone_4
di utilizzo del box dalla famiglia di indicando l'anno 1998. Ora, pur se si volesse considerare P_ che il de cuius abbia utilizzato il detto box con l'animus possidendi avendolo locato, non CP_6
sono state dimostrate effettive date certe di avvio della locazione in termini utili ai fini dell'usucapione
(cfr dichiarazione del teste: ha abitato dal 1986 nell'appartamento sopra il garage ma ha detto sin da quando ero ragazzino, senza specificare la data esatta). Inoltre, pur se il bene è stato assegnato amichevolmente nel 1977 a , successivamente sia con atto costitutivo del 1986 che con Persona_5
dichiarazione di successione di e di avvenuti rispettivamente in data 24.1.2003 e in CP_4 Per_2
data 7.2.2020 il bene è tornato nella proprietà della famiglia dell'attrice così come risulta dagli atti offerti, non contestati. Parte convenuta o il suo dante causa pur avendo utilizzato il bene per CP_6
un lungo arco di tempo, non ha dimostrato di averlo posseduto uti dominus in modo continuativo, esclusivo e non tollerato come sopra già evidenziato.
Alla luce di quanto sin qui esposto si può ritenere che la famiglia di nonché la Controparte_1 medesima ha tollerato l'utilizzo e/o detenzione del bene da parte dei parenti per un lungo arco di tempo senza che sia maturata l'usucapione per tutte le ragioni già dette. Come ribadito e sottolineato dalla
Corte di Cassazione nella recente ordinanza n. 20508/2019, depositata in data 30.07.2019, il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà può integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta parentela. In conformità, tra le altre: Cass. civ. sez. II sent. n. 16371 del 4.8.2015; sent. Cass. n.
11277/2015; Trib. di Lecce sent. n. 3891/24; Trib. di Gela sent. n. 585/ 24. E'pacifico il vincolo di stretta parentela atteso che e erano fratelli e le parti in causa sono i Persona_5 Persona_2
loro prossimi discendenti.
Per tutte le argomentazioni svolte, la domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti è infondata e va rigettata in toto con accoglimento, invece, della richiesta di parte attrice di declaratoria di nullità assoluta dell'atto di donazione limitatamente all'autorimessa individuata in catasto fabbricati del
Comune di Francavilla al Mare al fg 9 particella 804 sub 3. Si rammenta che l'istituto della donazione
è disciplinata dall'art. 769 c.c. che espressamente statuisce: “la donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione”. Gli elementi costitutivi della donazione sono quindi l'arricchimento del terzo e lo spirito di liberalità. Per poter donare, occorre che il bene appartenga al pagina 11 di 13 donante o che quest'ultimo si assuma l'obbligazione per l'arricchimento dell'altra parte. Sul punto la
Cassazione a sezioni Unite ha enunciato il seguente principio: “La donazione di un bene altrui, benché non espressamente vietata, deve ritenersi nulla per difetto di causa, a meno che nell'atto si affermi espressamente che il donante sia consapevole dell'attuale non appartenenza del bene al suo patrimonio”. Nel caso di specie , pur essendo consapevole della non appartenenza del bene in P_
capo alla medesima, ha affermato di esserne proprietaria per usucapione attribuendosi la titolarità di un bene altrui, non potendo quindi assumere l'obbligazione di procurare l'acquisto del bene dal terzo. Alla luce di ciò va ritenuto che nell'atto di donazione in esame, non si ravvisano gli elementi costitutivi idonei per poter donare, pertanto, deve ritenersi nullo per difetto di causa secondo l'orientamento della
Suprema Corte sopra richiamato.
Ogni altra eccezione, deduzione e argomentazione svolta dalle parti rimane assorbita dalle motivazioni già svolte.
Infine, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i valori medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 5.2.00,01 ed € 26.000,00, per le 4 fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa e contraria istanza eccezione o deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
- in accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara la nullità dell'atto di donazione resa dalla convenuta in favore dei convenuti , e P_ P_ Parte_2 Pt_1
con atto di donazione del 09.09.2022 per NO atto n. rep. 287 racc.
[...] Persona_1
242 registrato a Chieti il 15.09.2022 al n. 4236 serie 1 T, limitatamente a quanto disposto con riferimento all'unità immobiliare distinta in N.C.E.U. del Comune di Francavilla al Mare (Ch) al Foglio 9, Particella 804 sub 3;
- per l'effetto, ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare le trascrizioni di rito;
- condanna i convenuti al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice Parte_6
, quantificate in € 5.077,00, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per
[...]
legge, se dovuti, ed € 264,00 per spese vive.
pagina 12 di 13 Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Ortona, 29 settembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Sofia Nanni
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