Trib. Milano, sentenza 09/07/2025, n. 3249
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Sentenza 9 luglio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dalla dott.ssa Julie Martini del Tribunale di Milano, riguarda una controversia tra un lavoratore e la sua azienda in merito all'assorbimento di un superminimo individuale nelle buste paga. Il ricorrente ha chiesto di dichiarare l'illegittimità di tale condotta, sostenendo che l'assorbimento, avvenuto a partire da febbraio e luglio 2018, violava il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) e il principio di non assorbibilità del superminimo, consolidato da un uso aziendale favorevole. La parte resistente ha contestato la legittimità delle pretese, sostenendo che il ricorrente non avesse provato l'esistenza di un uso aziendale.

Il giudice ha accolto il ricorso, riconoscendo l'illegittimità dell'assorbimento del superminimo. Ha argomentato che il ricorrente ha dimostrato l'esistenza di un uso aziendale che escludeva l'assorbimento, evidenziando la reiterazione di comportamenti favorevoli da parte del datore di lavoro nel tempo. La sentenza sottolinea che, per modificare un uso aziendale consolidato, è necessaria una chiara manifestazione di volontà da parte del datore di lavoro, che non è stata fornita nel caso in esame. Pertanto, il giudice ha ordinato il pagamento delle somme dovute, inclusi interessi e rivalutazione, e ha condannato la parte resistente alle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 09/07/2025, n. 3249
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 3249
    Data del deposito : 9 luglio 2025

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