Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 05/02/2026, n. 2273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2273 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02273/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07693/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7693 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Orlando e Francesca Pecchioli, con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore in Firenze, piazza della Vittoria n. 10;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno n. k10/-OMISSIS-del 26 gennaio 2024, notificato in data 4 maggio 2024, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierna ricorrente in data 8 novembre 2019, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. NR MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministero dell’Interno n. k10/-OMISSIS-del 26 gennaio 2024, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 8 novembre 2019, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992, essendo emersi sul conto del figlio convivente dell’istante i seguenti elementi pregiudizievoli di carattere penale:
- in data 2 aprile 2021, notizia di reato emessa dalla Stazione dei Carabinieri di Castelfranco di Sotto per lesioni personali, violenza privata, percosse, minaccia e porto armi o oggetti atti ad offendere (artt.582,610,581,612 CP e art.4 L.110/75) – conseguente procedimento penale pendente PM 2021/2017 GIP 2023/1031;
- in data 6 febbraio 2018, notizia di reato emessa dalla Squadra Mobile Sez. Massa per stupefacenti, produzione e traffico illecito di stupefacenti e per uso personale (artt.73-75 L.309/90);
- in data 27 febbraio 2021, notizia di reato emessa dalla Stazione dei Carabinieri San Vincenzo (LI) per i reati di percosse, lesioni personali, minaccia e porto armi o oggetti atti ad offendere (artt. 581, 582, 612 C.P. e art. 4 L. 110/75).
I citati elementi hanno indotto l’Amministrazione a valutare negativamente la domanda di cittadinanza dandone notizia all’interessata con ministeriale del 17 gennaio 2024, resa ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, in riscontro della quale pervenivano osservazioni che non fornivano nuovi ed utili elementi di valutazione per una definizione favorevole del procedimento.
I suddetti pregiudizi hanno inciso anche sull’istanza di concessione della cittadinanza presentata dal menzionato figlio dell’istante, respinta con decreto n. K10/-OMISSIS-, non impugnato dall’interessato.
Avverso il provvedimento impugnato la ricorrente eccepisce i vizi di violazione e falsa applicazione dell’art.9 della legge n. 91/1992 e degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere in ragione di difetto dei presupposti di fatto e di diritto e per carenza di istruttoria e di motivazione , in quanto l’Amministrazione ha rigettato la domanda di concessione della cittadinanza richiamando acriticamente e genericamente alcune notizie di reato risalenti agli anni 2018 e 2021 a carico del figlio convivente.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria in data 7 gennaio 2026, la ricorrente ha depositato copia del decreto di archiviazione del Tribunale per i minorenni di Genova nel procedimento RGNR 144/2018, incardinato per il reato di spaccio di stupefacenti a carico del figlio, derubricato su istanza del p.m. a consumo personale.
La stessa ha inoltre depositato decreto del Tribunale di Livorno del 3 febbraio 2025 di archiviazione dai reati di lesioni personali e minaccia ascritti al figlio, per non aver commesso il fatto.
All’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
Tanto premesso, il Collegio ritiene infondate le censure formulate con il ricorso, risultando a carico del figlio convivente dell’aspirante cittadina pregiudizi di carattere penale per violenza privata, lesioni, minaccia, percosse, porto d’armi e spaccio di stupefacenti (successivamente derubricato a consumo), che rappresentano un chiaro indice sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale del nucleo familiare di riferimento.
Trattasi infatti condotte che denotano una tendenza caratteriale della persona che desta particolare allarme sociale e disvalore rispetto ai principi di una ordinata convivenza all’interno dello Stato, in quanto espressive dell’attitudine a farsi giustizia da sé, con metodi violenti e di tendenziale aggressività incontrollata, anche a causa del riscontrato consumo di stupefacenti.
Tali condotte non possono dunque non assumere rilevanza ai fini dell’espressione del giudizio prognostico relativo all’utile inserimento dell’aspirante cittadina, ben potendo quest’ultimo vedersi indotta ad agevolare, anche soltanto per ragioni affettive e filiali, comportamenti contrastanti con l’ordinamento giuridico, che ne inficiano le prospettive di ottimale inserimento in modo duraturo nella comunità nazionale.
Né, in senso contrario, può valere il principio della personalità della responsabilità penale, in quanto, nel caso di specie, il diniego impugnato non estende all’interessato le conseguenze dei precedenti a carico degli altri componenti del proprio nucleo familiare, impedendo soltanto che la concessione della cittadinanza (sebbene a persona diversa da quella responsabile penalmente) possa comunque recare danno alla comunità nazionale, per effetto dell’estensione ai familiari della richiedente delle previsioni relative ai parenti del cittadino italiano, uno dei quali (il primo figlio) risulta ancora presente nel territorio dello Stato (cfr., da ultimo T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis n. 11825, 4253 e 3673 del 2023; nn. 3018 e 8307/22).
È noto, infatti, che l’acquisto della cittadinanza da parte di un familiare comporta non solo, come comunemente si ritiene, benefici indiretti anche per gli altri membri del nucleo, tra i quali l’impossibilità di espellere i parenti entro il secondo grado (cfr. art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. 286/1998) e la possibilità di ottenere un permesso per motivi familiari – cioè una protezione che è comunque agli stessi soggetti assicurata già dal riconoscimento dello status di lungo soggiornante UE di cui all’art. 9 d.lgs. 286/1998, che godono di analoga garanzia della posizione di radicamento sul territorio acquisita (cfr. art. 19, comma 2, lett. b), del d.lgs. 286/1998) e del diritto fondamentale alla vita familiare – ma comporta, altresì, l’estensione di tale status sia ai figli minorenni conviventi, sia al coniuge, che ha un vero e proprio diritto soggettivo al riconoscimento di tale status, ai sensi dell’art. 5 delle legge n. 91/1992, salvo sussistano i fattori ostativi tassativamente indicati dall’art. 6 della stessa legge.
La valutazione dei pregiudizi penali a carico dei parenti non può, quindi, non rilevare nella valutazione del procedimento concessorio, in quanto l’Amministrazione deve verificare la sussistenza della coincidenza dell’interesse pubblico con quello del richiedente, tenendo conto delle conseguenze che discendono dal conferimento della cittadinanza, come sopra specificate.
Come già ripetutamente chiarito da questa Sezione, tale giudizio prognostico è frutto di una valutazione complessa, in cui l’Autorità chiamata a formularlo non si limita a considerare in modo atomistico i singoli precedenti, ma li valuta nel complesso insieme dei loro reciproci rapporti, nella periodicità e reiteratività, nella loro natura: si tratta, appunto, di “indicatori”, cioè di “elementi di fatto” che sono apprezzati, sotto il profilo della loro valenza significativa dell’indole del richiedente, in modo “globale”, trattandosi di esprimere un giudizio “sintetico”, che ha natura di valutazione “d’impatto” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. n. 3527/2022, 5113/2022, 5348/2022, 6941/22, 7206/22,8206/22, 8127/22, 8131 e 32, 8189/22, 8932/22, 9291/22).
Inoltre, nel caso di specie, gli illeciti contestati risalgo al periodo che va dal 2018 al 2021, sicché l’Amministrazione li ha legittimamente presi in considerazione al momento di assumere la decisione sulla domanda di cittadinanza (presentata nel 2019), in quanto ricadenti appieno nel c.d. “periodo decennale di osservazione” in cui devono essere maturati i requisiti per la concessione dell’agognato status, incluso quello dell’irreprensibilità della condotta.
Quanto al reato di spaccio di stupefacenti, successivamente derubricato a consumo personale degli stessi, deve disattendersi in radice la prospettazione di parte ricorrente incentrata sull’impossibilità di attribuire valenza ostativa a comportamenti che costituiscono meri illeciti amministrativi, avendo al riguardo la giurisprudenza dell’intestato Tribunale recentemente ribadito che “non si tratta di punire il soggetto che si è comportato in modo ‘indesiderato’, bensì di stabilire se, in un dato momento storico, sia opportuno ammetterlo nella Comunità politica, cioè attribuirgli il potere non solo di continuare a risiedere e lavorare nel nostro Paese - in condizioni di piena parità con i cittadini per quanto riguarda i diritti civili ed i rapporti con le pubbliche amministrazioni - ma anche a determinarne le sorti mediante l'attribuzione dei cd. diritti politici (cioè l'elettorato attivo e passivo al Parlamento Nazionale, la possibilità di assumere cariche pubbliche o di esercitare funzioni o impieghi che ne implichino l’esercizio).
In tale prospettiva va attentamente considerato il comportamento addebitato alla parte ricorrente, dato che il conferimento della cittadinanza italiana a chi fa uso o commercio di tali sostanze, comportando - quale conseguenza principale - l’attribuzione del diritto di voto per eleggere i propri rappresentanti nel Parlamento, consente a questi di influenzare, alternandone gli equilibri, la determinazione delle politiche volte a contrastare il fenomeno, su cui si registrano opposti orientamenti, che dividono non solo i partiti, ma spaccano la stessa opinione pubblica (nonché il mondo degli esperti), incidendo su scelte fondamentali per la vita della Nazione, che sono a tutt’oggi oggetto di vivo dibattito per le loro diverse ripercussioni sociali (cfr. TAR Lazio, sez. V bis, n. 4236/2022).
L'assunzione di sostanze stupefacenti è stata depenalizzata, ma non legalizzata.
Si tratta di un illecito amministrativo: quindi un illecito, ancorché amministrativo e non penale, cioè un comportamento rispetto al quale il nostro ordinamento giuridico, allo stato della legislazione, si esprime con disfavore, attribuendo valore negativo all'assunzione di sostanze stupefacenti, sia in considerazione degli effetti sulla salute (…), che comportano un costo a carico della Comunità che deve sopportare le spese per le cure - sia per le conseguenze negative a carico della collettività, sia dirette, dovute all’efficacia delle diverse sostanze (allentamento dei freni inibitori, aumento dell’aggressività, rallentamento dei riflessi con rischio di incidenti in caso di utilizzo di macchinari pericolosi o conduzione di veicoli, etc.), sia indirette, dato che, con l’acquisto, arricchisce le organizzazioni criminali, e può persino comportare il rischio che il soggetto finisca, per procurarsi le dosi necessarie, a collaborare con la criminalità organizzata da cui dipende per il rifornimento, finendo nella rete da questi utilizzata per lo spaccio o per altri crimini.
La depenalizzazione dell’assunzione di tali sostanze non comporta in alcun modo la “neutralità” dell’ordinamento giuridico rispetto a tale comportamento, non costituisce un primo passo verso la legalizzazione in quanto scaturisce piuttosto dalla constatazione dell'inefficacia delle sanzioni penali per fronteggiare il complesso problema della dipendenza da sostanze, oltre che dalla difficoltà della gestione e dai costi insostenibili per il mantenimento nel sistema carcerario di una quota ingente di tossicodipendenti, e si iscrive in un disegno di riforma che include anche misure volte al recupero della persona, consentendone il mantenimento del posto di lavoro nel periodo di cura. Ma quest’ultimo non è l’unico scopo perseguito, essendo il sistema inteso anche a salvaguardare la collettività dai rischi soprarichiamati, incluso quello dell'inserimento del soggetto nei circuiti criminali. Basti pensare che la convocazione della persona colta nell'atto di assumere dette sostanze è fatta presso la Prefettura, cioè presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza, cui spetta il controllo del territorio, la quale, all'esito del colloquio, ammonisce il soggetto delle conseguenze connesse all'uso di sostanze e lo invita a non farne più uso (nei casi di particolare tenuità e limitatamente alla prima segnalazione) oppure a seguire dei programmi di recupero dalla dipendenza ovvero provvedere all’irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 75 DPR 309/1990.
Queste ultime, seppur non aventi il medesimo carattere afflittivo delle misure penali, comportano una restrizione anche di libertà personali di rango preminente, inclusa l’impossibilità di espatriare, di circolare per turismo, di circolare alla guida di veicoli o con armi, con conseguente ritiro (o diniego di rilascio) dei relativi titoli autorizzatori (porto d’armi, patente di guida, passaporto, etc.), che oltre ad avere un effetto afflittivo, in quanto comprimono la sfera giuridica del soggetto, finiscono anche per assumere una funzione preventiva di incidenti, di pericolo per la sicurezza pubblica, etc. Nel caso di stranieri tali condotte vanno comunicate al Questore in quanto rilevano anche per quanto riguarda le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, come precisato dall'art. 75 al comma 8 del citato DPR.” (cfr., in termini, T.A.R. Lazio, Roma, sez, V bis, 04/03/2024, n. 4259).
Del resto, nell’ambito del giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, anche in un’ottica di precauzione adeguatamente avanzata, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla comunità nazionale e alla sicurezza dello Stato (cfr., di recente, Consiglio di Stato sez. III, 14 febbraio 2022, n.1057).
Deve inoltre evidenziarsi, in linea con la giurisprudenza anche di questo Tribunale, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, che la discrezionalità dell’Amministrazione procedente nella concessione dello status civitatis, di cui sono stati delineati sopra gli ampi margini di esercizio – a tutela dei rilevanti interessi dello Stato – nella valutazione in ambito amministrativo della condotta e dell’inserimento sociale dell’interessato, consente che “le valutazioni volte all’accertamento di una responsabilità penale si pongano su di un piano assolutamente differente e autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo, con la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale possano valutarsi negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali penali” (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, nn. 10323/2021, 3345/2020, 347/2019, 6824/2018, Sez. II, n. 1833/2015).
Alla luce di siffatta osservazione – che si fonda sul noto fenomeno della “pluriqualificazione” del fatto giuridico, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, ecc., a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite [poiché simile scrutinio si pone su un piano differente e autonomo rispetto alla valutazione dello stesso fatto ai fini dell’accertamento di una responsabilità penale (cfr. Cons. St., sez. III, 15/02/2019 n. 802)] – non potrebbe neppure valere l’osservazione di parte ricorrente in ordine al fatto che gli ulteriori addebiti di lesioni, percosse e minaccia a carico del figlio sono stati archiviati, “per non aver commesso il fatto” , con decreto del Tribunale di Livorno del 3 febbraio 2025, trattandosi di circostanza intervenuta successivamente all’emanazione del provvedimento impugnato, sicché l’Amministrazione non avrebbe potuto in alcun modo tenerne conto nel valutare la domanda di cittadinanza.
Quanto esposto vale pertanto a confermare la legittimità del negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine ai fatti valutati come ostativi alla concessione della cittadinanza, di cui la ricorrente neppure contesta la sussistenza, né offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà sociale ed economica, del Paese ospitante, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Il fatto che la ricorrente sia dotata di stabile occupazione, non sia socialmente pericolosa e sia integrata nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall’art. 4, comma 3 e 5, comma 5, del T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
Queste, pertanto, costituiscono solo le condizioni minime, necessarie, ma non sufficienti, per poter di presentare la domanda di cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992, dato che il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica prescritto dal comma 1, lett. f), della richiamata disposizione va inteso non solo nel senso “quantitativo” della “durata minima del soggiorno”, ma anche nel senso “qualitativo” del “periodo di osservazione”, in cui chi aspira ad essere ammesso in una Comunità politica, per determinarne le sorti, assumendo diritti politici ed esercitato funzioni pubbliche, deve dare prova di saper mantenere - per lo meno nell’arco dell’ultimo decennio - un “comportamento senza mende” in modo da dimostrare di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti per la nostra Comunità.
Il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone infatti l’accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell’interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
In altri termini, il diniego impugnato risulta fondato su un insieme di circostanze esplicitate che appaiono idonee a sorreggere adeguatamente il giudizio di inaffidabilità e non compiuta integrazione nel tessuto sociale del nucleo familiare, con conseguente esito negativo sulla concessione della cittadinanza.
D’altronde, la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente, già a distanza di un anno dal primo rifiuto, una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
NA TT, Presidente
NR MA, Consigliere, Estensore
Gianluca Verico, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NR MA | NA TT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.