Art. 7. Piani di risoluzione individuali 1. La Banca d'Italia predispone, sentita ((...)) l'autorita' competente, un piano di risoluzione per ciascuna banca non sottoposta a vigilanza su base consolidata. Se la banca ha una o piu' succursali significative in altri Stati membri, sono sentite anche le autorita' di risoluzione di quegli Stati.
2. Fatto salvo l'articolo 11, il piano e' preparato in base alle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 9 e prevede le modalita' per l'applicazione alla banca delle misure e dei poteri da attivare in caso di risoluzione secondo quanto stabilito ((dall'articolo 102.)) 3. Nell'elaborare il piano, sono identificati eventuali ostacoli rilevanti per la risoluzione e stabilite modalita' d'intervento atte ad affrontarli, in conformita' al Capo II.
4. Il piano e' riesaminato, e se necessario aggiornato, almeno annualmente, nonche' in caso di significativo mutamento della struttura societaria o organizzativa, della attivita' o della situazione patrimoniale o finanziaria della banca.
(( 4-bis. Il piano e' riesaminato ai sensi del comma 4 dopo l'attuazione di un'azione di risoluzione o l'esercizio del potere di riduzione o conversione ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014.
4-ter. Nei casi di riesame del piano di cui al comma 4-bis, la Banca d'Italia, nel fissare i termini per la costituzione del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili tiene conto del termine per conformarsi agli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi. ))
2. Fatto salvo l'articolo 11, il piano e' preparato in base alle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 9 e prevede le modalita' per l'applicazione alla banca delle misure e dei poteri da attivare in caso di risoluzione secondo quanto stabilito ((dall'articolo 102.)) 3. Nell'elaborare il piano, sono identificati eventuali ostacoli rilevanti per la risoluzione e stabilite modalita' d'intervento atte ad affrontarli, in conformita' al Capo II.
4. Il piano e' riesaminato, e se necessario aggiornato, almeno annualmente, nonche' in caso di significativo mutamento della struttura societaria o organizzativa, della attivita' o della situazione patrimoniale o finanziaria della banca.
(( 4-bis. Il piano e' riesaminato ai sensi del comma 4 dopo l'attuazione di un'azione di risoluzione o l'esercizio del potere di riduzione o conversione ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014.
4-ter. Nei casi di riesame del piano di cui al comma 4-bis, la Banca d'Italia, nel fissare i termini per la costituzione del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili tiene conto del termine per conformarsi agli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi. ))