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Sentenza 4 aprile 2024
Sentenza 4 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/04/2024, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2024 |
Testo completo
R.G. 7844/2015
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 4 aprile 2024 nella I Sezione Civile del Tribunale di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Simona Esposito, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
attrice
E
, in persona del Sindaco p. t. Controparte_1
convenuto
IL GIUDICE preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'odierna udienza , fissata per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. R.G. 7844/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 7844 del Registro
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2015
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, Parte_1 dall'Avv. Maria Esposito, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in San Gennaro
Vesuviano (NA) alla via Mandrile n. 47 attrice contro
, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso, giusta procura a Controparte_1 margine della comparsa di costituzione e risposta e determina n. 300 dell'11/10/2016, dall'Avv. Giovanni Abete presso il cui studio in Sant'Anastasia (NA) alla via Primicerio, n.
92 è elettivamente domiciliato convenuto
Conclusioni: come da note di trattazione scritta e verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, co.
2, c.p.c., nel quale è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione”, come sostituito dall'art. 45, co. 17 della l. n. 69/2009, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, a mente dell'art. 58, co. 2 della menzionata legge, anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione regolarmente notificato premettendo di essere Parte_1
comproprietaria di un terreno, a destinazione agraria, sito nel Comune di Ottaviano (NA), presso la località “Masseria Cioffi”, della superficie di are 28,27, riportato nel N.C.T. del
Comune di alla partita 15210, foglio 3, p.lla 555 are 26,50 e p.lla 1368 (ex363b), CP_1 R.G. 7844/2015
are 1,7, in virtù di atto di compravendita del 16/6/1993 per notaio e riferendo che Per_1
dal luglio 2015 il , dopo avere eseguito dei lavori di rifacimento del Controparte_1
manto stradale, vi aveva “ammassato una notevole quantità di materiale di risulta”
(impedendo, in tal modo, l'accesso al terreno sia alle persone sia ai mezzi agricoli necessari alla coltivazione dello stesso e costituendo, al contempo, “una causa di inquinamento per il terreno… destinato a coltivazione agricola”), evocava in giudizio il per ottenerne CP_1
la condanna alla rimozione di tali materiali ed al risarcimento dei danni provocati al terreno ed alle colture, con vittoria di spese ed onorari.
Si è costituito tardivamente il ed ha eccepito, in via preliminare, la Controparte_1 nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dei requisiti di cui all'articolo 164, nn. 3 e
4 c.p.c., e, nel merito, ha contestato di aver arrecato “alcun danno ai privati ivi inclusa
l'attrice” con la propria opera di rifacimento del manto stradale (pag. 5 comparsa di costituzione e risposta).
Espletata l'istruttoria mediante prova testimoniale e c.t.u. tecnica, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione ex articolo 281-sexies c.p.c.
In via del tutto preliminare occorre dare atto che manca, in atti, la produzione di parte attrice;
tale circostanza non impedisce la decisione della causa atteso che tale mancanza non deriva dallo smarrimento della documentazione, ma dal ritiro della produzione effettuato dalla parte su autorizzazione del Giudice, come da verbale di udienza del 21 gennaio 2020; pertanto, il difensore ha ritirato la propria produzione alla predetta udienza e non l'ha più ridepostitata.
La giurisprudenza consolidata afferma che la decisione della causa va presa in assenza della produzione di parte.
Ed infatti, l'art. 169 c.p.c. dispone che “ciascuna parte può ottenere dal Giudice istruttore
l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria;
ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga.
Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'articolo 189 c.p.c., ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale”. R.G. 7844/2015
Sulla scorta di tale norma la giurisprudenza consolidata suole affermare che “in virtù del principio dispositivo delle prove, il mancato reperimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione, di alcuni documenti ritualmente prodotti, deve presumersi espressione, in assenza della denuncia di altri eventi, di un atto volontario della parte stessa, che è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti ivi contenuti;
ne consegue che è onere della parte dedurre quella incolpevole mancanza (ove ciò non risulti in maniera palese anche in assenza della parte e di una sua espressa segnalazione in tal senso) e che il giudice è tenuto ad ordinare la ricerca o disporre la ricostruzione della documentazione non rinvenuta solo ove risulti l'involontarietà della mancanza, dovendo, negli altri casi, decidere sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione” (in questo senso, Cass., sent. n.
10224/2017).
Ed infatti il Giudice, che accerti che una parte ha ritualmente ritirato, ex art. 169 cod. proc. civ., il proprio fascicolo, senza che poi risulti, al momento della decisione, nuovamente depositato o reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest'ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti ( in questo senso,
Corte di Cass., sent. n. 10741/2015).
La decisione va, dunque, presa allo stato degli atti.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta, avendo la attrice assolto all' onere probatorio su di sé gravante in ordine ai fatti costitutivi della propria pretesa ex art. 2697 c.c.
Quanto alla prova della titolarità del bene, occorre ricordare che “nel giudizio di risarcimento dei danni derivati a un bene immobile da un illecito comportamento del convenuto, atteso che oggetto della pretesa azionata é, non già il diretto e rigoroso accertamento della proprietà del fondo, bensì l'individuazione del titolare del bene avente diritto al risarcimento, non é richiesta la prova rigorosa della proprietà (cd. probatio diabolica), potendo il convincimento del giudice in ordine alla legittimazione alla pretesa risarcitoria formarsi sulla base di qualsiasi elemento documentale e presuntivo sufficiente R.G. 7844/2015
ad escludere un'erronea destinazione del pagamento dovuto” (Corte di Cass., sent. n. 2203 del 2024).
Nella fattispecie, pertanto, può dirsi provata la titolarità del bene in forza della documentazione allegata alla ctu, ed, in particolare, della visura catastale relativa al fondo
(all. 1 alla ctu) qualificato come noccioleto e sito nel Comune di Ottaviano (NA), in via
RI presso la località “Masseria Cioffi”, della superficie di are 28,27, riportato nel N.C.T. del Comune di alla partita 15210, foglio 3, p.lla 555 are 26,50 e p.lla 1368 CP_1
(ex363b), are 1,7, nella quale l' attrice è indicata quale comproprietaria in virtù di atto di compravendita del 16/06/1993 per notaio in Napoli . Per_1
La condotta antigiuridica ascritta al è stata, inoltre, provata attraverso i testi escussi: CP_1 entrambi i testi, e escussi all' udienza del 18 aprile Testimone_1 Testimone_2
2017, hanno invero riferito sia del deposito dei materiali in occasione del rifacimento del manto stradale, sia della circostanza per la quale tale condizione in cui versa il fondo impedisce alla attrice di accedere al fondo e di coltivarlo (impedendo la potatura degli alberi ed il raccolto); i testi hanno, altresì, riconosciuto la documentazione fotografica allegata in atti.
È stata, pertanto, disposta una consulenza tecnica d'ufficio al fine di esaminare lo stato dei luoghi sì da verificare la sussistenza di quanto lamentato dall'attrice in citazione: il c.t.u. nominato, nel rispondere a tale quesito (n. 1) ha rilevato che “… effettivamente l'ingresso al fondo de quo da via RI, strada che appare asfaltata da recente, è all'attualità ostruito da cumuli di terreno inerbiti…”, constatando, durante il primo accesso, avvenuto il 10 febbraio 2018 - a distanza di tre anni dalla collocazione del materiale dinanzi al terreno della
- l'impossibilità di accedere al fondo “… dalla strada per via di cumuli di terreno Pt_1
misti a residui di detriti sui quali negli anni è proliferata vegetazione infestante quali rovi, ortiche , graminacee ecc ecc “ (pag. 7) e precisando, in ordine allo stato in cui versa il fondo, che lo stesso “… non si presenta in buono stato di conduzione (foto da N° 38 a N° 51), al sopralluogo il terreno è risultato abbastanza compattato e bisognoso di attente lavorazioni per riportarlo ad uno stato si sofficità e di aerazione (come sopra illustrato nei cenni di coltivazione), come il noccioleto richiede, inoltre resta ben visibile un manto di nocciole R.G. 7844/2015
cadute a terra e non raccolte (foto N° 52,53 e 54)…” e che, in particolare, “… I noccioli osservati sia nel mese di febbraio (foto N°1,2,32,33,34,35 e da N° 63 a N° 71) che successivamente alla ripresa vegetativa nel mese di maggio (foto N° 72) si presentano, per la maggior parte, in un precario stato fisiologico e fitosanitario, potenzialmente ancora produttivi ma solo dopo un'attenta potatura di ricostituzione e l'apporto di una buona concimazione organica preferibilmente letamica. Alcuni noccioli, invece, versano in condizioni peggiori (Foto N°42,43,44,46,47,55,56 e 56 bis) in quanto si presentano con rami spezzati, inclinati, sottili, che formano una chioma caratterizzata da un impenetrabile intrico di fusti poco produttivi per scarso circolo d'aria, produzione pollinifera smisurata, e bisognosi di maggiori cure e attenzioni sia in fase di potatura che in fase fitosanitaria” (pag.
9).
Le trascritte conclusioni peritali - che questo Giudice ritiene di condividere e far proprie, in considerazione della completezza degli accertamenti e dei rilievi eseguiti, della coerenza logica e della correttezza scientifica delle valutazioni ivi espresse - hanno, dunque, confermato la prospettazione attorea relativamente all'impossibilità di accedere al fondo e alle cattive condizioni in cui questo versa per l'impossibilità di accedervi e coltivarlo.
Tali conclusioni, peraltro, non hanno formato oggetto di contestazione da parte del convenuto
, il quale non ha né proceduto alla nomina di un proprio consulente Controparte_1
tecnico né ha mai depositato nei propri scritti difensivi o verbali di causa delle specifiche osservazioni alle conclusioni rese dal ctu;
né risultano depositati in atti da parte del convenuto
Ente documenti attestanti un'eventuale indifferibile necessità di momentanea collocazione dei materiali di risulta esattamente nel luogo di cui si discute - circostanza che avrebbe dovuto, in ogni caso, essere seguita da una tempestiva rimozione dei medesimi - né risultano depositati documenti comprovanti la rimozione degli stessi in data successiva alla c.t.u.
Appare, perciò, provata l'illegittima collocazione dei materiali di risulta dinanzi all'accesso al fondo di proprietà di da parte del oltre che l'inerzia Parte_1 Controparte_1
del medesimo Ente, che non ha provveduto alla rimozione del materiale al fine di garantire ad il corretto e pieno godimento del proprio fondo. Parte_1 R.G. 7844/2015
Da tanto consegue l' accoglimento della domanda di condanna del convenuto alla CP_1 rimozione dei materiali di risulta accumulati all' ingresso del fondo, secondo quanto analiticamente indicato dal ctu (appare, sul punto, irrilevante la quantificazione dei costi effettuata dal ctu, tenuto conto che l' attrice ha formulato domanda di esecuzione in forma specifica, avendo richiesto la rimozione dei materiali).
Con specifico riferimento ai danni determinatisi in capo all'attrice per il mancato reddito, il ctu li ha quantificati consultando le produzioni medie dei noccioleti nella zona di riferimento secondo la tabella e a formula di calcolo esposta alla pagina 12 della relazione, così calcolando che il mancato guadagno per le attività produttive agricole per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018 ammonti rispettivamente ad euro 1.167,00, euro 887,00, euro 764,50 ed euro 677,00 per un totale di euro 3.495,50 (pag. 13).
Si ritiene di aderire anche a tali conclusioni cui è giunto il c.t.u. poiché corrette nel merito e nel metodo.
Quanto al richiesto danno per le annualità successive al deposito della ctu (istanza formulata nelle note di trattazione scritta depositate in data 12.3.2024), si ritiene di poter riconoscere in favore dell'attrice la liquidazione in via equitativa dei danni da mancato guadagno per gli anni dal 2018, anno di deposito della c.t.u., al 2023 (avendo il ctu rappresentato: “bisogna precisare che essendoci ancora a tutt'oggi i cumuli su descritti che impediscono l'ingresso al fondo dalla via RI (a meno che la parte attrice non entri dal fondo limitrofo, servito di fruibile strada di accesso) all'attualità risulta non praticabile”); a tal fine, si ritiene di poter individuare come parametro equitativo la media aritmetica tra i valori indicati dal c.t.u. per le annualità dal 2014 al 2018: sicché, operando la media tra i valori indicati dal c.t.u. alla pag. 13 della propria relazione per le quattro annualità dal 2014 al 2018 (€. 1.167,00, €.
887,00, €. 764,50 ed €. 677), si ottiene il valore di €. 873,87 quale rendita media e tale valore dovrà essere moltiplicato per le cinque annualità dal 2019 al 2023, per un totale complessivo di euro 4.369,35.
È dovuto, dunque, all'attrice l'importo complessivo di € 7.864,35 (€.3.495,50 + €. 4.369,35).
Trattandosi di danno da risarcimento, le cifre individuate a titolo di lucro cessante vanno
Org_ rivalutate dal giorno dell'evento (luglio 2015) all'attualità in base agli indici e sulla R.G. 7844/2015
somma via via rivalutata vanno riconosciuti, quale ristoro del lucro cessante per il ritardato conseguimento del risarcimento, gli interessi al tasso legale fino alla data della presente decisione, che trasforma il debito di valore in debito di valuta. Sul complessivo ammontare degli importi di cui innanzi, liquidato come in dispositivo, vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo a mente del
D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D. M. 147/2022 con applicazione dei parametri minimi stante la scarsa complessità dell'oggetto, con attribuzione.
Le spese di ctu seguono la soccombenza e si pongono a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna il alla rimozione del materiale di risulta accumulato all' Controparte_1
ingresso del fondo di parte attrice, secondo quanto analiticamente descritto in ctu;
- condanna il al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
€. 7.864,35 oltre interessi nella misura indicata in dispositivo;
- condanna il al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, Controparte_1
liquidate in euro 120,00 per spese ed euro 2.540,00per compensi oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi) i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione all'avv. Maria Esposito per averne fatto anticipo;
- pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico del
[...]
. CP_1
Nola, 4 aprile 2024
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 4 aprile 2024 nella I Sezione Civile del Tribunale di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Simona Esposito, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
attrice
E
, in persona del Sindaco p. t. Controparte_1
convenuto
IL GIUDICE preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'odierna udienza , fissata per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. R.G. 7844/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 7844 del Registro
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2015
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, Parte_1 dall'Avv. Maria Esposito, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in San Gennaro
Vesuviano (NA) alla via Mandrile n. 47 attrice contro
, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso, giusta procura a Controparte_1 margine della comparsa di costituzione e risposta e determina n. 300 dell'11/10/2016, dall'Avv. Giovanni Abete presso il cui studio in Sant'Anastasia (NA) alla via Primicerio, n.
92 è elettivamente domiciliato convenuto
Conclusioni: come da note di trattazione scritta e verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, co.
2, c.p.c., nel quale è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione”, come sostituito dall'art. 45, co. 17 della l. n. 69/2009, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, a mente dell'art. 58, co. 2 della menzionata legge, anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione regolarmente notificato premettendo di essere Parte_1
comproprietaria di un terreno, a destinazione agraria, sito nel Comune di Ottaviano (NA), presso la località “Masseria Cioffi”, della superficie di are 28,27, riportato nel N.C.T. del
Comune di alla partita 15210, foglio 3, p.lla 555 are 26,50 e p.lla 1368 (ex363b), CP_1 R.G. 7844/2015
are 1,7, in virtù di atto di compravendita del 16/6/1993 per notaio e riferendo che Per_1
dal luglio 2015 il , dopo avere eseguito dei lavori di rifacimento del Controparte_1
manto stradale, vi aveva “ammassato una notevole quantità di materiale di risulta”
(impedendo, in tal modo, l'accesso al terreno sia alle persone sia ai mezzi agricoli necessari alla coltivazione dello stesso e costituendo, al contempo, “una causa di inquinamento per il terreno… destinato a coltivazione agricola”), evocava in giudizio il per ottenerne CP_1
la condanna alla rimozione di tali materiali ed al risarcimento dei danni provocati al terreno ed alle colture, con vittoria di spese ed onorari.
Si è costituito tardivamente il ed ha eccepito, in via preliminare, la Controparte_1 nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dei requisiti di cui all'articolo 164, nn. 3 e
4 c.p.c., e, nel merito, ha contestato di aver arrecato “alcun danno ai privati ivi inclusa
l'attrice” con la propria opera di rifacimento del manto stradale (pag. 5 comparsa di costituzione e risposta).
Espletata l'istruttoria mediante prova testimoniale e c.t.u. tecnica, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione ex articolo 281-sexies c.p.c.
In via del tutto preliminare occorre dare atto che manca, in atti, la produzione di parte attrice;
tale circostanza non impedisce la decisione della causa atteso che tale mancanza non deriva dallo smarrimento della documentazione, ma dal ritiro della produzione effettuato dalla parte su autorizzazione del Giudice, come da verbale di udienza del 21 gennaio 2020; pertanto, il difensore ha ritirato la propria produzione alla predetta udienza e non l'ha più ridepostitata.
La giurisprudenza consolidata afferma che la decisione della causa va presa in assenza della produzione di parte.
Ed infatti, l'art. 169 c.p.c. dispone che “ciascuna parte può ottenere dal Giudice istruttore
l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria;
ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga.
Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'articolo 189 c.p.c., ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale”. R.G. 7844/2015
Sulla scorta di tale norma la giurisprudenza consolidata suole affermare che “in virtù del principio dispositivo delle prove, il mancato reperimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione, di alcuni documenti ritualmente prodotti, deve presumersi espressione, in assenza della denuncia di altri eventi, di un atto volontario della parte stessa, che è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti ivi contenuti;
ne consegue che è onere della parte dedurre quella incolpevole mancanza (ove ciò non risulti in maniera palese anche in assenza della parte e di una sua espressa segnalazione in tal senso) e che il giudice è tenuto ad ordinare la ricerca o disporre la ricostruzione della documentazione non rinvenuta solo ove risulti l'involontarietà della mancanza, dovendo, negli altri casi, decidere sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione” (in questo senso, Cass., sent. n.
10224/2017).
Ed infatti il Giudice, che accerti che una parte ha ritualmente ritirato, ex art. 169 cod. proc. civ., il proprio fascicolo, senza che poi risulti, al momento della decisione, nuovamente depositato o reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest'ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti ( in questo senso,
Corte di Cass., sent. n. 10741/2015).
La decisione va, dunque, presa allo stato degli atti.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta, avendo la attrice assolto all' onere probatorio su di sé gravante in ordine ai fatti costitutivi della propria pretesa ex art. 2697 c.c.
Quanto alla prova della titolarità del bene, occorre ricordare che “nel giudizio di risarcimento dei danni derivati a un bene immobile da un illecito comportamento del convenuto, atteso che oggetto della pretesa azionata é, non già il diretto e rigoroso accertamento della proprietà del fondo, bensì l'individuazione del titolare del bene avente diritto al risarcimento, non é richiesta la prova rigorosa della proprietà (cd. probatio diabolica), potendo il convincimento del giudice in ordine alla legittimazione alla pretesa risarcitoria formarsi sulla base di qualsiasi elemento documentale e presuntivo sufficiente R.G. 7844/2015
ad escludere un'erronea destinazione del pagamento dovuto” (Corte di Cass., sent. n. 2203 del 2024).
Nella fattispecie, pertanto, può dirsi provata la titolarità del bene in forza della documentazione allegata alla ctu, ed, in particolare, della visura catastale relativa al fondo
(all. 1 alla ctu) qualificato come noccioleto e sito nel Comune di Ottaviano (NA), in via
RI presso la località “Masseria Cioffi”, della superficie di are 28,27, riportato nel N.C.T. del Comune di alla partita 15210, foglio 3, p.lla 555 are 26,50 e p.lla 1368 CP_1
(ex363b), are 1,7, nella quale l' attrice è indicata quale comproprietaria in virtù di atto di compravendita del 16/06/1993 per notaio in Napoli . Per_1
La condotta antigiuridica ascritta al è stata, inoltre, provata attraverso i testi escussi: CP_1 entrambi i testi, e escussi all' udienza del 18 aprile Testimone_1 Testimone_2
2017, hanno invero riferito sia del deposito dei materiali in occasione del rifacimento del manto stradale, sia della circostanza per la quale tale condizione in cui versa il fondo impedisce alla attrice di accedere al fondo e di coltivarlo (impedendo la potatura degli alberi ed il raccolto); i testi hanno, altresì, riconosciuto la documentazione fotografica allegata in atti.
È stata, pertanto, disposta una consulenza tecnica d'ufficio al fine di esaminare lo stato dei luoghi sì da verificare la sussistenza di quanto lamentato dall'attrice in citazione: il c.t.u. nominato, nel rispondere a tale quesito (n. 1) ha rilevato che “… effettivamente l'ingresso al fondo de quo da via RI, strada che appare asfaltata da recente, è all'attualità ostruito da cumuli di terreno inerbiti…”, constatando, durante il primo accesso, avvenuto il 10 febbraio 2018 - a distanza di tre anni dalla collocazione del materiale dinanzi al terreno della
- l'impossibilità di accedere al fondo “… dalla strada per via di cumuli di terreno Pt_1
misti a residui di detriti sui quali negli anni è proliferata vegetazione infestante quali rovi, ortiche , graminacee ecc ecc “ (pag. 7) e precisando, in ordine allo stato in cui versa il fondo, che lo stesso “… non si presenta in buono stato di conduzione (foto da N° 38 a N° 51), al sopralluogo il terreno è risultato abbastanza compattato e bisognoso di attente lavorazioni per riportarlo ad uno stato si sofficità e di aerazione (come sopra illustrato nei cenni di coltivazione), come il noccioleto richiede, inoltre resta ben visibile un manto di nocciole R.G. 7844/2015
cadute a terra e non raccolte (foto N° 52,53 e 54)…” e che, in particolare, “… I noccioli osservati sia nel mese di febbraio (foto N°1,2,32,33,34,35 e da N° 63 a N° 71) che successivamente alla ripresa vegetativa nel mese di maggio (foto N° 72) si presentano, per la maggior parte, in un precario stato fisiologico e fitosanitario, potenzialmente ancora produttivi ma solo dopo un'attenta potatura di ricostituzione e l'apporto di una buona concimazione organica preferibilmente letamica. Alcuni noccioli, invece, versano in condizioni peggiori (Foto N°42,43,44,46,47,55,56 e 56 bis) in quanto si presentano con rami spezzati, inclinati, sottili, che formano una chioma caratterizzata da un impenetrabile intrico di fusti poco produttivi per scarso circolo d'aria, produzione pollinifera smisurata, e bisognosi di maggiori cure e attenzioni sia in fase di potatura che in fase fitosanitaria” (pag.
9).
Le trascritte conclusioni peritali - che questo Giudice ritiene di condividere e far proprie, in considerazione della completezza degli accertamenti e dei rilievi eseguiti, della coerenza logica e della correttezza scientifica delle valutazioni ivi espresse - hanno, dunque, confermato la prospettazione attorea relativamente all'impossibilità di accedere al fondo e alle cattive condizioni in cui questo versa per l'impossibilità di accedervi e coltivarlo.
Tali conclusioni, peraltro, non hanno formato oggetto di contestazione da parte del convenuto
, il quale non ha né proceduto alla nomina di un proprio consulente Controparte_1
tecnico né ha mai depositato nei propri scritti difensivi o verbali di causa delle specifiche osservazioni alle conclusioni rese dal ctu;
né risultano depositati in atti da parte del convenuto
Ente documenti attestanti un'eventuale indifferibile necessità di momentanea collocazione dei materiali di risulta esattamente nel luogo di cui si discute - circostanza che avrebbe dovuto, in ogni caso, essere seguita da una tempestiva rimozione dei medesimi - né risultano depositati documenti comprovanti la rimozione degli stessi in data successiva alla c.t.u.
Appare, perciò, provata l'illegittima collocazione dei materiali di risulta dinanzi all'accesso al fondo di proprietà di da parte del oltre che l'inerzia Parte_1 Controparte_1
del medesimo Ente, che non ha provveduto alla rimozione del materiale al fine di garantire ad il corretto e pieno godimento del proprio fondo. Parte_1 R.G. 7844/2015
Da tanto consegue l' accoglimento della domanda di condanna del convenuto alla CP_1 rimozione dei materiali di risulta accumulati all' ingresso del fondo, secondo quanto analiticamente indicato dal ctu (appare, sul punto, irrilevante la quantificazione dei costi effettuata dal ctu, tenuto conto che l' attrice ha formulato domanda di esecuzione in forma specifica, avendo richiesto la rimozione dei materiali).
Con specifico riferimento ai danni determinatisi in capo all'attrice per il mancato reddito, il ctu li ha quantificati consultando le produzioni medie dei noccioleti nella zona di riferimento secondo la tabella e a formula di calcolo esposta alla pagina 12 della relazione, così calcolando che il mancato guadagno per le attività produttive agricole per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018 ammonti rispettivamente ad euro 1.167,00, euro 887,00, euro 764,50 ed euro 677,00 per un totale di euro 3.495,50 (pag. 13).
Si ritiene di aderire anche a tali conclusioni cui è giunto il c.t.u. poiché corrette nel merito e nel metodo.
Quanto al richiesto danno per le annualità successive al deposito della ctu (istanza formulata nelle note di trattazione scritta depositate in data 12.3.2024), si ritiene di poter riconoscere in favore dell'attrice la liquidazione in via equitativa dei danni da mancato guadagno per gli anni dal 2018, anno di deposito della c.t.u., al 2023 (avendo il ctu rappresentato: “bisogna precisare che essendoci ancora a tutt'oggi i cumuli su descritti che impediscono l'ingresso al fondo dalla via RI (a meno che la parte attrice non entri dal fondo limitrofo, servito di fruibile strada di accesso) all'attualità risulta non praticabile”); a tal fine, si ritiene di poter individuare come parametro equitativo la media aritmetica tra i valori indicati dal c.t.u. per le annualità dal 2014 al 2018: sicché, operando la media tra i valori indicati dal c.t.u. alla pag. 13 della propria relazione per le quattro annualità dal 2014 al 2018 (€. 1.167,00, €.
887,00, €. 764,50 ed €. 677), si ottiene il valore di €. 873,87 quale rendita media e tale valore dovrà essere moltiplicato per le cinque annualità dal 2019 al 2023, per un totale complessivo di euro 4.369,35.
È dovuto, dunque, all'attrice l'importo complessivo di € 7.864,35 (€.3.495,50 + €. 4.369,35).
Trattandosi di danno da risarcimento, le cifre individuate a titolo di lucro cessante vanno
Org_ rivalutate dal giorno dell'evento (luglio 2015) all'attualità in base agli indici e sulla R.G. 7844/2015
somma via via rivalutata vanno riconosciuti, quale ristoro del lucro cessante per il ritardato conseguimento del risarcimento, gli interessi al tasso legale fino alla data della presente decisione, che trasforma il debito di valore in debito di valuta. Sul complessivo ammontare degli importi di cui innanzi, liquidato come in dispositivo, vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo a mente del
D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D. M. 147/2022 con applicazione dei parametri minimi stante la scarsa complessità dell'oggetto, con attribuzione.
Le spese di ctu seguono la soccombenza e si pongono a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna il alla rimozione del materiale di risulta accumulato all' Controparte_1
ingresso del fondo di parte attrice, secondo quanto analiticamente descritto in ctu;
- condanna il al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
€. 7.864,35 oltre interessi nella misura indicata in dispositivo;
- condanna il al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, Controparte_1
liquidate in euro 120,00 per spese ed euro 2.540,00per compensi oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi) i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione all'avv. Maria Esposito per averne fatto anticipo;
- pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico del
[...]
. CP_1
Nola, 4 aprile 2024
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito