Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 18/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 588/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Rossana Villani Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 588/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCIANO CARINCI, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIA CROCE, Controparte_1 C.F._2
giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilita' genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 5
Con ricorso presentato in data 26.2.2024 ha agito nei confronti di al Parte_1 Controparte_1
fine di ottenere una modifica delle condizioni di affidamento e di mantenimento della figlia minore
, stabilite con decreto del 21.6.2023 del Tribunale di Pescara reso nel procedimento Persona_1
R.G.V.G. 740/2021. si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data Controparte_1
2.5.2024 nella quale ha concluso chiedendo il rigetto della domanda di affidamento condiviso e chiedendo di riconoscere in suo favore l'affidamento super-esclusivo della figlia minore, con modifica dell'esercizio del diritto di visita del alle condizioni riportate nella propria comparsa di Parte_1
costituzione.
Nelle more del giudizio, come rappresentato dalle stesse parti nell'udienza del 19.11.2024, il Parte_1
e la hanno raggiunto un accordo, mediante scrittura privata depositata in data 28.11.2024, alle CP_1
seguenti condizioni:
“1. Le premesse fanno parte integrante, essenziale e sostanziale della presente scrittura.
2. Il sig. , a fronte della mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento per la Parte_1
figlia minore e dunque di tutti gli arretrati non versati, si obbliga a pagare alla SI Persona_1
la somma complessiva di euro 3.000,00 (tremila/00), a saldo e stralcio di tutto Controparte_1
quanto dovuto, mediante versamenti rateali mensili di euro 50,00 (cinquanta/00) ciascuno, a partire dal mese di luglio 2024 e fino al saldo, ovvero al mese di luglio 2029.
Le parti convengono che, qualora il non ottemperi al detto versamento, saltando anche solo Parte_1
tre delle rate stabilite, il detto accordo verrà meno e la Sig. avrà diritto a richiedere l'intero CP_1
debito ad oggi maturato dal Sig. a titolo di arretrati per omesso versamento dell'assegno di Parte_1
Per_ mantenimento stabilito in favore della figlia minore , pari ad €. 12.800,00
(dodicimilaottocentoeuro), detratte le sole somme già versate.
3. Quanto all'affidamento della minore viene disposto l'affidamento condiviso della Persona_1
minore, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, in Montesilvano (Pe), alla Via
Lazio n. 70.
Il si impegna a non ostacolare tutte le eventuali procedure amministrative e burocratiche che Parte_1
Per_ interesseranno la minore e ad assumere un atteggiamento collaborativo e non conflittuale con la e viceversa. CP_1
Per_ 4. Quanto al diritto di visita del padre della figlia minore , le parti concordano che verranno applicate le seguenti condizioni ovvero:
pagina 2 di 5 Per_
- il terrà con sé la piccola : Parte_1
1) per due weekend al mese, alternati tra loro, con prelievo della bimba il sabato mattina alle ore 10,00 e rientro la domenica sera alle ore 19,00; nel periodo estivo il rientro a casa sarà alle 21,00;
2) per 7 giorni durante le Vacanze di Natale, dal giorno 23 dicembre all'uscita da scuola fino al giorno 30 dicembre ovvero dal giorno 31 dicembre fino al 7 gennaio con rientro a scuola, alternando ogni anno la festività del Natale e del Capodanno tra i rispettivi genitori;
3) per 3 giorni durante le Vacanze Pasquali, alternando ogni anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo tra i rispettivi genitori;
4) per 20 giorni durante le Vacanze estive, di cui 10 giorni nel mese di luglio e 10 giorni nel mese di agosto, da concordare di anno in anno con la madre entro e non oltre il 30 maggio, in modo da consentire ai genitori di organizzare le proprie ferie;
Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore e gli impegni lavorativi dei genitori;
5. Quanto all'assegno di mantenimento per la minore viene confermato quanto stabilito nel decreto del
21.6.23 ossia che il verserà un assegno mensile di euro 200,00 (duecento/00) alla , Parte_1 CP_1
da versarsi entro il giorno 30 di ogni mese, oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura del
50% come da protocollo.
6. Il provvederà, a proprie spese, ad eliminare l'intestazione della casa sita in Città Parte_1
Sant'Angelo alla Via L'Aquila n. 8 alla figlia, , attualmente proprietaria della stessa per Persona_1
la quota di 1/6, entro il mese di dicembre 2024, identificata al catasto al foglio 31, numero 1091, sub
8, Categoria A/2 classe 2, Vani 4, totale 76 mq, Rendita 317,85. Qualora ciò non accadesse o non fosse possibile, ripercuotendosi negativamente tale situazione sulle condizioni economiche della
, quest'ultima sarà libera di intraprendere tutte le iniziative che riterrà opportune, anche CP_1
giudiziarie, per tutelare i propri interessi. In ogni caso, tutte le eventuali spese relative sia alla detta abitazione (anche oggi non conosciute) che agli adempimenti/atti pubblici necessari per il relativo passaggio di proprietà dalla a terzi saranno a carico del . Persona_1 Parte_1
7. Le parti concordano, infine, che le spese e competenze legali del procedimento civile n° 588-24 RG pendente dinanzi al Tribunale di Pescara vengono integralmente compensate.
8. Il detto accordo verrà, pertanto, prodotto in sede di udienza civile e si procederà alla trasformazione del giudizio n. 588/2024 rg da giudiziale a consensuale.
pagina 3 di 5 9. Le parti, sottoscrivendosi unitamente ai loro rispettivi difensori, accettano e ratificano quanto sopra indicato e concordato e si impegnano a chiedere conclusioni congiunte secondo le condizioni sopra indicate in tal senso avanti al Giudice, Dott. Di Fulvio, del Tribunale di Pescara all'udienza del
2.7.24.
10. La SI , inoltre, rimette la querela sporta per il reato ex art. 570 bis c.p. di Controparte_1
cui al proc. penale n° 5370-2022 RGNR Procura Pescara con prossima udienza fissata al 01.07.24 avanti al Giudice Dott.ssa Fortieri ed a rinunciare alla propria costituzione di parte civile.
11. Le parti in epigrafe, con la sottoscrizione del presente atto e con il puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte in questa scrittura, dichiarano di non aver nulla più a pretendere reciprocamente l'una dall'altra per i fatti di cui sopra e per qualsiasi titolo, ragione, causa e natura da essi dipendenti e comunque connessi e collegati ai rapporti tra di loro intercorsi, ponendo così fine definitivamente ad ogni controversia insorta e che potrebbe insorgere in relazione alle cause e circostanze di cui in premesse;
12. In caso di inadempimento, anche di una sola delle obbligazioni assunte in codesta scrittura transattiva, la stessa si considererà automaticamente risolta con diritto della sig.ra Controparte_1 di richiedere integralmente tutte le somme dovute per gli arretrati dell'assegno di mantenimento non Per_ versati dal per la minore e l'importo nel frattempo eventualmente corrisposto dal Parte_1
verrà imputato in acconto del dovuto, nonché alle azioni relative alla intestazione della Parte_1
abitazione.
Gli avvocati Luciano Carinci e Maria Croce rinunziano al vincolo di solidarietà ex articolo 13, comma
8, della legge professionale forense riguardo alle spese ed alle competenze legali, sia per quelle per il giudizio civile n° 566-2024 RG del Tribunale di Pescara e sia per quelle relative alla redazione della presente scrittura transattiva.”.
Detto accordo può essere recepito dal collegio in quanto conforme all'interesse della figlia minore delle parti e non in contrasto con norme imperative.
Le spese di lite, atteso l'esito concordato della controversia, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore , in modifica Persona_1
del decreto del 21.6.2023 del Tribunale di Pescara reso nel procedimento R.G.V.G. 740/2021, conformemente all'accordo raggiunto in proposito dalle parti e riportato in motivazione;
pagina 4 di 5 - dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Pescara 18 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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