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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/10/2025, n. 2075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2075 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
NRG 3663/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa ER OT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3663/2024 R.G., riservata per la decisione ex art. 189 c.p.c. all'udienza del 23.6.2025, promossa
DA
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore l'amministratrice unica, rappresentata e difesa dall'avv. PANICO EMILIO, giusta procura alle liti allegata in separata copia informatica da intendersi apposta in calce all'atto d'opposizione
-Opponente-
CONTRO
(P.I. ), in persona del suo amministratore e legale rappresentante CP_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GALLUZZO GIANLUCA, giusta procura apposta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo n.° 967/2024 (RG 3349/2024) e rilasciata su foglio separato
-Opposta-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 20.11.2020, la chiedeva emettersi decreto ingiuntivo nei confronti CP_1 della società per il pagamento di n. 3 fatture relative alla Parte_1 fornitura e posa in opera di infissi presso i cantieri siti in Taranto al Corso Piemonte, Via Cagliari e Via Campania. Allegava a tal fine: - copia fattura nr. FVL110 del 1.09.2021, FVL20 del 16.03.2022 e FVL68 del 6.06.2022; - missiva di bonario sollecito del 12.10.2023; - estratto scritture contabili autenticato.
Il Tribunale emetteva il decreto n. 967/2024 in data 20 luglio 2024 con cui si ingiungeva la somma di 11.434,97 con gli interessi ex d.lgs. n.231/02 dalla data di esigibilità di ogni fattura insoluta e le spese della procedura monitoria liquidate.
Il decreto ingiuntivo veniva notificato alla parte ingiunta in data 22.07.2024.
1 Con atto di opposizione del 12.08.2024, la parte ingiunta si opponeva al suindicato decreto deducendo:
-la mancanza del requisito della esigibilità del credito medesimo, nonché della sua liquidità, “per essersi l'obbligazione a carico della odierna opponente (scaturente dalle fatture prodotte dalla creditrice ricorrente in via monetaria) già estinta in conseguenza del vano decorso del termine di prescrizione breve applicabile alla fattispecie concreta”, in virtù delle ipotesi contemplate sub nn. 2) e 5) dell'articolo 2955 del codice civile. A tal proposito specificava di non aver mai impiegato la merce ordinata, acquistata dalla società opposta ed indicata nelle predette fatture, per finalità produttive o di commercio rientranti nell'oggetto tipico dell'impresa societaria esercitata (“attività di pulizie con competenze multi-servizi estese anche al settore edilizio benché in totale assenza di specializzazioni (quanto a tale secondario ramo d'azienda, l'azienda si occupa in verità di ristrutturazioni varie)”) e di essersi limitata soltanto ad affidare alla ditta fornitrice (odierna opposta) la ultimazione dei lavori di ristrutturazione edilizia che le erano stati già commissionati da un suo privato cliente (consumatore in senso stretto).
Aggiungeva sul punto che la società odierna convenuta, quindi, oltre ad aver venduto gli infissi con annesso materiale accessorio si era contemporaneamente obbligata alla relativa posa in opera (prestazione che effettivamente ha svolto presso la casa di abitazione del consumatore finale).
Concludeva, pertanto, che il solo ad aver beneficiato delle merci acquistate e del rispettivo loro montaggio a conclusione dei lavori era l'utente finale, cliente della la quale “non potrà Pt_1 pertanto qualificarsi alla stregua di “chi faccia commercio dei beni acquistati da altro imprenditore/fornitore”, sì da escludere per tale via la riconducibilità della fattispecie concreta alla ipotesi prevista dal n. 5 dell'art. 2955 cit. Ed aggiungeva, altresì, che: “Per converso il diritto alla remunerazione dell'attività di lavoro compiuta dalla ditta fornitrice presso il consumatore finale è del pari assoggettata al termine di prescrizione breve di un anno (ex n. 2 art. 2955 cod. civ.), trattandosi di prestazione lavorativa eseguita in un tempo di durata inferiore al mese”.
Evidenziava, inoltre, che l'obbligazione di cui alle fatture ingiunte si era estinta per compensazione integrale, atteso che era stata adempiuta, prima del deposito del ricorso monitorio, secondo modalità alternativa al normale pagamento. In particolare, sosteneva che, nell'ambito di una pluralità di rapporti negoziali, di varia natura, intrattenuti negli anni con la società opposta, la stessa opponente aveva realizzato in favore del socio amministratore unico della società odierna opposta alcuni lavori di edilizia il cui corrispettivo, “da intendersi versato in nero, compensava integralmente i crediti sorti in capo alla fornitrice suddetta, poi infidamente utilizzati per ottenere la ingiunzione di pagamento qui contestata”.
Osservava, però, che non essendo in grado di provare la intervenuta estinzione del credito azionato mediante tale forma alternativa di adempimento della prestazione, si affidava all'istituto della prescrizione presuntiva (“poiché al decorso di un certo lasso di tempo il diritto di credito non è stato esercitato da chi ne avesse la titolarità, si presume allora che lo stesso siasi estinto per intervenuto adempimento o per altre causa preveduta dalla legge”) applicando il termine prescrizionale contenuto nelle previsioni dell'art. 2955, nn. 2 e 5, cod. civ.
Aggiungeva, inoltre, che anche la lettera di messa in mora inviata in data 18.10.2023 dalla società opposta, era stata inviata oltre la scadenza del termine annuale di prescrizione decorrente, per legge, dalle date nelle quali il pagamento del debito poteva essere preteso dalla creditrice qui opposta, ovvero dalle date di emissione delle fatture (1° settembre 2021, del 6 marzo 2022 e del 6 giugno 2022) o dalla relativa scadenza di ognuna.
2 Ciò posto, espressamente chiedeva: “Voglia l'On. le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione estintiva del credito incorporato nel decreto ingiuntivo odiernamente opposto, ai sensi delle disposizioni di cui ai numeri 2 e 5 dell'articolo 2955 codice civile, in data anteriore al deposito del ricorso monitorio, e per l'effetto - Revocare il decreto ingiuntivo in epigrafe meglio estremizzato, con le disposizioni consequenziali;
- Con vittoria di spese di lite e di giudizio, a carico della creditrice opposta”.
Si costituiva in giudizio la impugnando e contestando tutto quanto dedotto, CP_1 eccepito, richiesto e concluso da parte opponente.
Nel merito rappresentava che la società opponente con i contratti n.° 19 del 16.04.2021 e n.° 80 dell'11.11.2021, che produceva in allegato alla costituzione, le aveva commissionato la fornitura e posa in opera di infissi (come specificato nelle fatture versate agli atti del fascicolo monitorio) da installare rispettivamente presso i suoi cantieri di Taranto al Corso Piemonte, alla via Campania ed alla via Cagliari, tutte civili abitazioni, ove erano in corso opere di ristrutturazioni edili poste in essere dalla medesima su incarico delle committenze private. Sul punto sottolineava, Controparte_2 altresì, che la stessa era comunque rimasta estranea ai rapporti negoziali intercorsi tra la opponente e le singole committenze private per ciò che concerneva la fornitura e relativa installazione degli infissi, limitandosi a contrarre esclusivamente con l'odierna società ingiunta.
Pertanto, eccepiva l'inapplicabilità, alla fattispecie de qua, del termine breve di prescrizione ex art. 2955 c.c. dedotto da controparte e la mancanza di prova riguardo alla “presunta estinzione dell'obbligazione di pagamento a carico dell'odierna ingiunta con un credito vantato dalla stessa nei confronti dell'amministratore unico della per presunti lavori edilizi, mai CP_1 realizzati”.
Alla luce delle seguenti ragioni, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. le Tribunale di Taranto - Giudice Unico - così provvedere: A) Rigettare la contraria opposizione perché inammissibile, improcedibile, improponibile, e/o comunque infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, in applicazione dell'art. 653 cod. proc. civ., confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo n.° 967/2024 del 20.07.2024 (RG 3349/2024), emesso dal Tribunale di Taranto nei confronti della società in persona del legale rappresentante pro tempore, per le ragioni esposte Controparte_2 nella presente comparsa, con consequenziale condanna dell'opponente al pagamento, in favore della società in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese e competenze CP_1 della fase monitoria e di merito ai sensi dell'art. 653, terzo comma, cod. proc. civ., da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
B) Condannare la società in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento danni ex art. 96 cod. proc. civ. da liquidarsi in via equitativa”.
Alla prima udienza del 10.02.2025 la società opposta, si riportava alle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione in atti, chiedendone l'integrale accoglimento e chiedeva fissarsi udienza di precisazioni delle conclusioni;
la società opponente deduceva che nelle more la società era stata sciolta e si trovava in liquidazione volontaria a far data dal 17.10.2024; si riportava ai propri scritti difensivi e si associava alla richiesta di fissazione udienza di precisazioni delle conclusioni. Questo Giudice, preso atto, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. ovvero giorni 60 prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
di giorni 30 prima dell'udienza per il deposito di comparse conclusionali e giorni 15, prima dell'udienza, per il deposito delle memorie di replica.
3 All'udienza del 23.6.2025, la società opposta, unica parte presente e unica parte ad aver depositato scritti ex art. 189 c.p.c., precisava le proprie conclusioni. Questo giudice riservava la decisione.
******
In via pregiudiziale, si dà atto che il difensore di parte opponente ha dichiarato che la società opponente è stata posta in liquidazione volontaria dal 17.10.2024. La circostanza, solo dichiarata senza alcun supporto documentale, non produce alcun effetto interruttivo sul processo in atto, volto a verificare la sussistenza del credito di cui alla domanda monitoria che senza alcun dubbio parte opposta asseriva di vantare verso l'opponente (Tribunale Chieti sez. II, 05/02/2008, n.65). La mancanza di documentazione non consente di effettuare alcuna verifica sui poteri rappresentativi in relazione al mandato processuale conferito, che va quindi ritenuto valido.
*****
Ciò premesso, nel merito, si osserva in via preliminare che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. ex multiis, Cass. civ. sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate. È necessario, quindi, pronunciarsi sulla domanda di condanna di parte opposta al pagamento della somma ingiunta, considerando i motivi di opposizione di parte opponente.
All'esito della istruttoria documentale svolta si ritiene che la abbia dimostrato la CP_1 sussistenza del suo diritto di credito nell'ammontare preteso.
Parte opposta ha prodotto infatti sin dal deposito del ricorso monitorio fatture che recavano la dettagliata indicazione della merce venduta e del prezzo, da considerarsi quale indizio del rapporto contrattuale tra le parti nei termini in esse indicati.
Ed invero, ha depositato la fattura n. FVL110 del 1.09.2021, FVL20 del 16.03.2022 e FVL68 del 6.06.2022, emesse per la fornitura e posa in opera di infissi presso i cantieri siti in Taranto al Corso Piemonte, Via Cagliari e Via Campania (cfr. allegato fatture comparsa di costituzione).
Successivamente, in tale sede ha prodotto i preventivi sottoscritti dalla opponente, non disconosciuti e richiamati nelle fatture allegate.
Tali documentanti, unitamente considerati, dimostrano la pattuizione delle condizioni anche di pagamento, con riferimento alla somma di cui si chiede ingiunzione.
In ogni caso, parte opponente si è opposta al credito in maniera generica, non contestando assolutamente l'avvenuta consegna della merce ed effettuazione della posa in opera anzi ammettendo di aver usufruito della prestazione (“Nel caso di specie, parte opponente non contesta, né ha interesse a contestare, la sussistenza in capo alla società qui convenuta del credito ingiunto a suo favore, tal che risulterebbe soddisfatto in ipotesi il presupposto della certezza del diritto azionato” (cfr. pag. 5
4 opposizione). Ha solo eccepito quali fatti estintivi della obbligazione di pagamento la avvenuta prescrizione presuntiva del pagamento ex art. 2955 c.c. e la compensazione integrale del dovuto.
Sostiene che l'obbligazione si è estinta ex art. 2955 c.c., sub nn. 2) e 5), sostenendo che il diritto alla remunerazione dell'attività di lavoro compiuta dalla ditta fornitrice presso il consumatore finale era assoggettata al termine di prescrizione breve di un anno (ex n. 2 art. 2955 cod. civ.), trattandosi di prestazione lavorativa eseguita in un tempo di durata inferiore al mese e che quanto al credito derivante dalla consegna di merce la società opponente è da qualificarsi come soggetto che non fa commercio della merce ricevuta, con la conseguenza che opera la prescrizione presuntiva.
La eccezione è infondata.
Si ritiene che la fattispecie oggetto di giudizio non rientri in tali ipotesi contemplate dalla suindicata disposizione normativa.
Le prescrizioni presuntive annuali traggono la loro ragion d'essere in quelle obbligazioni della vita quotidiana che sorgono senza formalità, come avviene nel commercio al minuto e senza quietanza. Ne consegue esse non troveranno applicazione ove il contratto sia stato concluso in forma scritta, o le parti abbiano previsto il differimento dell'obbligazione di pagamento e, in ogni caso, per i beni di un certo peso economico o destinati ad attività produttiva.
Nel caso de quo, parte opposta ha prodotto i preventivi sottoscritti n.° 19 del 16.04.2021 e n.° 80 dell'11.11.2021 (cfr. relativi allegati comparsa) in cui la società opponente commissionava alla a fornitura e posa in opera di infissi da installare rispettivamente presso i suoi cantieri CP_1 di Taranto al Corso Piemonte, alla via Campania ed alla via Cagliari, tutte civili abitazioni, ove erano in corso opere di ristrutturazioni edili commissionate da terze committenze private alla stessa
[...]
A tal proposito, la società opposta evidenziava di essere rimasta del tutto estranea ai CP_2 rapporti negoziali intercorsi tra la debitrice opponente e le singole committenze, limitandosi a contrarre solo ed esclusivamente con l'odierna società ingiunta. Allegazione non contestata né confutata dalla società opponente, che si deve quindi intendere per provata ex art. 115 c.p.c.
Non vi è dubbio quindi sul fatto che la prestazione di consegna degli infissi dalla società alla CP_1 Parte impresa non rientri nell'ambito applicativo della prescrizione presuntiva indicata.
Sul punto si richiama Cassazione civile sez. VI, 06/12/2021, n.38591, la quale chiaramente afferma che “La prescrizione presuntiva contemplata dall'art. 2955, n. 5, c.c., in relazione al credito del commerciante "per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio", si riferisce alle alienazioni "al minuto" di beni di largo e generalizzato consumo, personale e familiare, tipiche dei rapporti della vita quotidiana instaurati senza formalità e contrassegnati normalmente dal pagamento immediato, o quasi, in unica soluzione, del corrispettivo, senza rilascio di quietanza. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva escluso l'applicabilità della citata norma in riferimento alla fornitura di mobilio del valore complessivo di euro 26.000 con pattuizione di pagamento mediante rateizzazione)”.
Quanto alla eccezione ex art. 2955 comma 1 n. 2) c.c., è evidente che non agisce il prestatore di lavoro, definito dall'art. 2094 c.c., per la retribuzione verso il datore di lavoro ma una impresa che semmai ha fornito una prestazione d'opera ex art. 2222 c.c. ed inoltre non vi è alcuna prova che la prestazione sia durata meno di un mese. La eccezione, dunque, è senza alcun dubbio inconferente o comunque non provata.
5 Ed infine, l'asserito altro fatto estintivo del pagamento del credito tramite compensazione, privo di qualsiasi specifica deduzione e prova, è da rigettarsi anche perché non vi sono proprio i presupposti, per stessa deduzione dell'opponente, della eccezione di compensazione ex art. 1241 c.c.
La disposizione prescrive che “quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme che seguono”.
Ed allora, nel caso de quo manca il presupposto per la compensazione, poiché l'opponente vuol far valere in compensazione un debito che l'amministratore della e non la persona giuridica CP_1
avrebbe nei confronti della È evidente che non si tratta di debiti/crediti CP_1 Parte_1 reciproci tra le parti, stante la distinzione tra persona fisica e persona giuridica.
In conclusione, risultano provati i fatti costitutivi della pretesa, per quanto evidenziato. Parte opposta ha quindi diritto di ricevere il pagamento della merce consegnata e per la posa d'opera eseguita e mai contestata da parte opponente. Parte opponente non ha introdotto e provato validamente fatti estintivi della pretesa azionata.
In conclusione, all'esito del giudizio, si è accertato che per la fornitura delle merci indicate nei documenti allegati la vanta un credito nei confronti CP_1 Parte_1
pari a euro 11.434,97, oltre interessi come richiesti e riconosciuti nel ricorso
[...] monitorio, considerata la natura commerciale delle società coinvolte. L'opposizione, quindi, deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo deve quindi essere confermato in ogni sua statuizione e dichiarato definitivamente esecutivo.
SPESE PROCESSUALI
Le spese sono a carico della parte opponente, in quanto soccombente. Si liquidano in euro 3.397,00 per onorari, considerato il valore della causa e le fasi in cui si è articolato il giudizio- studio, introduttiva, decisionale- secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014. Le spese devono distrarsi in favore del procuratore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario.
Si ritiene sussistano i presupposti per una condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., come richiesto, stante l'avvenuto di fatto riconoscimento del dovuto senza però comprovati motivi che giustificavano il mancato versamento. La somma è dovuta per ristoro equitativo dei danni tutti subiti e subendi dal protrarsi del procedimento per la parte opposta. Parte opponente è tenuta, quindi, a versare a parte opposta la ulteriore somma di euro 500,00.
PQM
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 967/2024 del 20 luglio 2024 presentata da , in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t, nei confronti di in persona del legale rappresentante CP_1
p t., ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione e per l'effetto CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto n. 967/2024 del 20.7.2024, di cui dichiara definitivamente l'esecutorietà, con conseguente condanna dell'opponente a quanto nel decreto ingiunto;
- CO parte opponente , in persona del legale Parte_1 rappresentante p. t., al pagamento in favore di parte opposta in persona del legale CP_1 rappresentante p. t., delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 3.397,00 oltre IVA,
6 C.A. e quanto altro dovuto per legge per onorari, con distrazione in favore del difensore avv. Gianluca Galluzzo, dichiaratosi anticipatario.
- CO parte opponente , in persona del legale Parte_1 rappresentante p. t., al pagamento in favore di parte opposta della ulteriore somma di euro 500,00 ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Così deciso in Taranto, 03.10.2025
Il Giudice
ER OT
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa ER OT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3663/2024 R.G., riservata per la decisione ex art. 189 c.p.c. all'udienza del 23.6.2025, promossa
DA
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore l'amministratrice unica, rappresentata e difesa dall'avv. PANICO EMILIO, giusta procura alle liti allegata in separata copia informatica da intendersi apposta in calce all'atto d'opposizione
-Opponente-
CONTRO
(P.I. ), in persona del suo amministratore e legale rappresentante CP_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GALLUZZO GIANLUCA, giusta procura apposta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo n.° 967/2024 (RG 3349/2024) e rilasciata su foglio separato
-Opposta-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 20.11.2020, la chiedeva emettersi decreto ingiuntivo nei confronti CP_1 della società per il pagamento di n. 3 fatture relative alla Parte_1 fornitura e posa in opera di infissi presso i cantieri siti in Taranto al Corso Piemonte, Via Cagliari e Via Campania. Allegava a tal fine: - copia fattura nr. FVL110 del 1.09.2021, FVL20 del 16.03.2022 e FVL68 del 6.06.2022; - missiva di bonario sollecito del 12.10.2023; - estratto scritture contabili autenticato.
Il Tribunale emetteva il decreto n. 967/2024 in data 20 luglio 2024 con cui si ingiungeva la somma di 11.434,97 con gli interessi ex d.lgs. n.231/02 dalla data di esigibilità di ogni fattura insoluta e le spese della procedura monitoria liquidate.
Il decreto ingiuntivo veniva notificato alla parte ingiunta in data 22.07.2024.
1 Con atto di opposizione del 12.08.2024, la parte ingiunta si opponeva al suindicato decreto deducendo:
-la mancanza del requisito della esigibilità del credito medesimo, nonché della sua liquidità, “per essersi l'obbligazione a carico della odierna opponente (scaturente dalle fatture prodotte dalla creditrice ricorrente in via monetaria) già estinta in conseguenza del vano decorso del termine di prescrizione breve applicabile alla fattispecie concreta”, in virtù delle ipotesi contemplate sub nn. 2) e 5) dell'articolo 2955 del codice civile. A tal proposito specificava di non aver mai impiegato la merce ordinata, acquistata dalla società opposta ed indicata nelle predette fatture, per finalità produttive o di commercio rientranti nell'oggetto tipico dell'impresa societaria esercitata (“attività di pulizie con competenze multi-servizi estese anche al settore edilizio benché in totale assenza di specializzazioni (quanto a tale secondario ramo d'azienda, l'azienda si occupa in verità di ristrutturazioni varie)”) e di essersi limitata soltanto ad affidare alla ditta fornitrice (odierna opposta) la ultimazione dei lavori di ristrutturazione edilizia che le erano stati già commissionati da un suo privato cliente (consumatore in senso stretto).
Aggiungeva sul punto che la società odierna convenuta, quindi, oltre ad aver venduto gli infissi con annesso materiale accessorio si era contemporaneamente obbligata alla relativa posa in opera (prestazione che effettivamente ha svolto presso la casa di abitazione del consumatore finale).
Concludeva, pertanto, che il solo ad aver beneficiato delle merci acquistate e del rispettivo loro montaggio a conclusione dei lavori era l'utente finale, cliente della la quale “non potrà Pt_1 pertanto qualificarsi alla stregua di “chi faccia commercio dei beni acquistati da altro imprenditore/fornitore”, sì da escludere per tale via la riconducibilità della fattispecie concreta alla ipotesi prevista dal n. 5 dell'art. 2955 cit. Ed aggiungeva, altresì, che: “Per converso il diritto alla remunerazione dell'attività di lavoro compiuta dalla ditta fornitrice presso il consumatore finale è del pari assoggettata al termine di prescrizione breve di un anno (ex n. 2 art. 2955 cod. civ.), trattandosi di prestazione lavorativa eseguita in un tempo di durata inferiore al mese”.
Evidenziava, inoltre, che l'obbligazione di cui alle fatture ingiunte si era estinta per compensazione integrale, atteso che era stata adempiuta, prima del deposito del ricorso monitorio, secondo modalità alternativa al normale pagamento. In particolare, sosteneva che, nell'ambito di una pluralità di rapporti negoziali, di varia natura, intrattenuti negli anni con la società opposta, la stessa opponente aveva realizzato in favore del socio amministratore unico della società odierna opposta alcuni lavori di edilizia il cui corrispettivo, “da intendersi versato in nero, compensava integralmente i crediti sorti in capo alla fornitrice suddetta, poi infidamente utilizzati per ottenere la ingiunzione di pagamento qui contestata”.
Osservava, però, che non essendo in grado di provare la intervenuta estinzione del credito azionato mediante tale forma alternativa di adempimento della prestazione, si affidava all'istituto della prescrizione presuntiva (“poiché al decorso di un certo lasso di tempo il diritto di credito non è stato esercitato da chi ne avesse la titolarità, si presume allora che lo stesso siasi estinto per intervenuto adempimento o per altre causa preveduta dalla legge”) applicando il termine prescrizionale contenuto nelle previsioni dell'art. 2955, nn. 2 e 5, cod. civ.
Aggiungeva, inoltre, che anche la lettera di messa in mora inviata in data 18.10.2023 dalla società opposta, era stata inviata oltre la scadenza del termine annuale di prescrizione decorrente, per legge, dalle date nelle quali il pagamento del debito poteva essere preteso dalla creditrice qui opposta, ovvero dalle date di emissione delle fatture (1° settembre 2021, del 6 marzo 2022 e del 6 giugno 2022) o dalla relativa scadenza di ognuna.
2 Ciò posto, espressamente chiedeva: “Voglia l'On. le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione estintiva del credito incorporato nel decreto ingiuntivo odiernamente opposto, ai sensi delle disposizioni di cui ai numeri 2 e 5 dell'articolo 2955 codice civile, in data anteriore al deposito del ricorso monitorio, e per l'effetto - Revocare il decreto ingiuntivo in epigrafe meglio estremizzato, con le disposizioni consequenziali;
- Con vittoria di spese di lite e di giudizio, a carico della creditrice opposta”.
Si costituiva in giudizio la impugnando e contestando tutto quanto dedotto, CP_1 eccepito, richiesto e concluso da parte opponente.
Nel merito rappresentava che la società opponente con i contratti n.° 19 del 16.04.2021 e n.° 80 dell'11.11.2021, che produceva in allegato alla costituzione, le aveva commissionato la fornitura e posa in opera di infissi (come specificato nelle fatture versate agli atti del fascicolo monitorio) da installare rispettivamente presso i suoi cantieri di Taranto al Corso Piemonte, alla via Campania ed alla via Cagliari, tutte civili abitazioni, ove erano in corso opere di ristrutturazioni edili poste in essere dalla medesima su incarico delle committenze private. Sul punto sottolineava, Controparte_2 altresì, che la stessa era comunque rimasta estranea ai rapporti negoziali intercorsi tra la opponente e le singole committenze private per ciò che concerneva la fornitura e relativa installazione degli infissi, limitandosi a contrarre esclusivamente con l'odierna società ingiunta.
Pertanto, eccepiva l'inapplicabilità, alla fattispecie de qua, del termine breve di prescrizione ex art. 2955 c.c. dedotto da controparte e la mancanza di prova riguardo alla “presunta estinzione dell'obbligazione di pagamento a carico dell'odierna ingiunta con un credito vantato dalla stessa nei confronti dell'amministratore unico della per presunti lavori edilizi, mai CP_1 realizzati”.
Alla luce delle seguenti ragioni, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. le Tribunale di Taranto - Giudice Unico - così provvedere: A) Rigettare la contraria opposizione perché inammissibile, improcedibile, improponibile, e/o comunque infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, in applicazione dell'art. 653 cod. proc. civ., confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo n.° 967/2024 del 20.07.2024 (RG 3349/2024), emesso dal Tribunale di Taranto nei confronti della società in persona del legale rappresentante pro tempore, per le ragioni esposte Controparte_2 nella presente comparsa, con consequenziale condanna dell'opponente al pagamento, in favore della società in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese e competenze CP_1 della fase monitoria e di merito ai sensi dell'art. 653, terzo comma, cod. proc. civ., da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
B) Condannare la società in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento danni ex art. 96 cod. proc. civ. da liquidarsi in via equitativa”.
Alla prima udienza del 10.02.2025 la società opposta, si riportava alle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione in atti, chiedendone l'integrale accoglimento e chiedeva fissarsi udienza di precisazioni delle conclusioni;
la società opponente deduceva che nelle more la società era stata sciolta e si trovava in liquidazione volontaria a far data dal 17.10.2024; si riportava ai propri scritti difensivi e si associava alla richiesta di fissazione udienza di precisazioni delle conclusioni. Questo Giudice, preso atto, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. ovvero giorni 60 prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
di giorni 30 prima dell'udienza per il deposito di comparse conclusionali e giorni 15, prima dell'udienza, per il deposito delle memorie di replica.
3 All'udienza del 23.6.2025, la società opposta, unica parte presente e unica parte ad aver depositato scritti ex art. 189 c.p.c., precisava le proprie conclusioni. Questo giudice riservava la decisione.
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In via pregiudiziale, si dà atto che il difensore di parte opponente ha dichiarato che la società opponente è stata posta in liquidazione volontaria dal 17.10.2024. La circostanza, solo dichiarata senza alcun supporto documentale, non produce alcun effetto interruttivo sul processo in atto, volto a verificare la sussistenza del credito di cui alla domanda monitoria che senza alcun dubbio parte opposta asseriva di vantare verso l'opponente (Tribunale Chieti sez. II, 05/02/2008, n.65). La mancanza di documentazione non consente di effettuare alcuna verifica sui poteri rappresentativi in relazione al mandato processuale conferito, che va quindi ritenuto valido.
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Ciò premesso, nel merito, si osserva in via preliminare che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. ex multiis, Cass. civ. sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate. È necessario, quindi, pronunciarsi sulla domanda di condanna di parte opposta al pagamento della somma ingiunta, considerando i motivi di opposizione di parte opponente.
All'esito della istruttoria documentale svolta si ritiene che la abbia dimostrato la CP_1 sussistenza del suo diritto di credito nell'ammontare preteso.
Parte opposta ha prodotto infatti sin dal deposito del ricorso monitorio fatture che recavano la dettagliata indicazione della merce venduta e del prezzo, da considerarsi quale indizio del rapporto contrattuale tra le parti nei termini in esse indicati.
Ed invero, ha depositato la fattura n. FVL110 del 1.09.2021, FVL20 del 16.03.2022 e FVL68 del 6.06.2022, emesse per la fornitura e posa in opera di infissi presso i cantieri siti in Taranto al Corso Piemonte, Via Cagliari e Via Campania (cfr. allegato fatture comparsa di costituzione).
Successivamente, in tale sede ha prodotto i preventivi sottoscritti dalla opponente, non disconosciuti e richiamati nelle fatture allegate.
Tali documentanti, unitamente considerati, dimostrano la pattuizione delle condizioni anche di pagamento, con riferimento alla somma di cui si chiede ingiunzione.
In ogni caso, parte opponente si è opposta al credito in maniera generica, non contestando assolutamente l'avvenuta consegna della merce ed effettuazione della posa in opera anzi ammettendo di aver usufruito della prestazione (“Nel caso di specie, parte opponente non contesta, né ha interesse a contestare, la sussistenza in capo alla società qui convenuta del credito ingiunto a suo favore, tal che risulterebbe soddisfatto in ipotesi il presupposto della certezza del diritto azionato” (cfr. pag. 5
4 opposizione). Ha solo eccepito quali fatti estintivi della obbligazione di pagamento la avvenuta prescrizione presuntiva del pagamento ex art. 2955 c.c. e la compensazione integrale del dovuto.
Sostiene che l'obbligazione si è estinta ex art. 2955 c.c., sub nn. 2) e 5), sostenendo che il diritto alla remunerazione dell'attività di lavoro compiuta dalla ditta fornitrice presso il consumatore finale era assoggettata al termine di prescrizione breve di un anno (ex n. 2 art. 2955 cod. civ.), trattandosi di prestazione lavorativa eseguita in un tempo di durata inferiore al mese e che quanto al credito derivante dalla consegna di merce la società opponente è da qualificarsi come soggetto che non fa commercio della merce ricevuta, con la conseguenza che opera la prescrizione presuntiva.
La eccezione è infondata.
Si ritiene che la fattispecie oggetto di giudizio non rientri in tali ipotesi contemplate dalla suindicata disposizione normativa.
Le prescrizioni presuntive annuali traggono la loro ragion d'essere in quelle obbligazioni della vita quotidiana che sorgono senza formalità, come avviene nel commercio al minuto e senza quietanza. Ne consegue esse non troveranno applicazione ove il contratto sia stato concluso in forma scritta, o le parti abbiano previsto il differimento dell'obbligazione di pagamento e, in ogni caso, per i beni di un certo peso economico o destinati ad attività produttiva.
Nel caso de quo, parte opposta ha prodotto i preventivi sottoscritti n.° 19 del 16.04.2021 e n.° 80 dell'11.11.2021 (cfr. relativi allegati comparsa) in cui la società opponente commissionava alla a fornitura e posa in opera di infissi da installare rispettivamente presso i suoi cantieri CP_1 di Taranto al Corso Piemonte, alla via Campania ed alla via Cagliari, tutte civili abitazioni, ove erano in corso opere di ristrutturazioni edili commissionate da terze committenze private alla stessa
[...]
A tal proposito, la società opposta evidenziava di essere rimasta del tutto estranea ai CP_2 rapporti negoziali intercorsi tra la debitrice opponente e le singole committenze, limitandosi a contrarre solo ed esclusivamente con l'odierna società ingiunta. Allegazione non contestata né confutata dalla società opponente, che si deve quindi intendere per provata ex art. 115 c.p.c.
Non vi è dubbio quindi sul fatto che la prestazione di consegna degli infissi dalla società alla CP_1 Parte impresa non rientri nell'ambito applicativo della prescrizione presuntiva indicata.
Sul punto si richiama Cassazione civile sez. VI, 06/12/2021, n.38591, la quale chiaramente afferma che “La prescrizione presuntiva contemplata dall'art. 2955, n. 5, c.c., in relazione al credito del commerciante "per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio", si riferisce alle alienazioni "al minuto" di beni di largo e generalizzato consumo, personale e familiare, tipiche dei rapporti della vita quotidiana instaurati senza formalità e contrassegnati normalmente dal pagamento immediato, o quasi, in unica soluzione, del corrispettivo, senza rilascio di quietanza. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva escluso l'applicabilità della citata norma in riferimento alla fornitura di mobilio del valore complessivo di euro 26.000 con pattuizione di pagamento mediante rateizzazione)”.
Quanto alla eccezione ex art. 2955 comma 1 n. 2) c.c., è evidente che non agisce il prestatore di lavoro, definito dall'art. 2094 c.c., per la retribuzione verso il datore di lavoro ma una impresa che semmai ha fornito una prestazione d'opera ex art. 2222 c.c. ed inoltre non vi è alcuna prova che la prestazione sia durata meno di un mese. La eccezione, dunque, è senza alcun dubbio inconferente o comunque non provata.
5 Ed infine, l'asserito altro fatto estintivo del pagamento del credito tramite compensazione, privo di qualsiasi specifica deduzione e prova, è da rigettarsi anche perché non vi sono proprio i presupposti, per stessa deduzione dell'opponente, della eccezione di compensazione ex art. 1241 c.c.
La disposizione prescrive che “quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme che seguono”.
Ed allora, nel caso de quo manca il presupposto per la compensazione, poiché l'opponente vuol far valere in compensazione un debito che l'amministratore della e non la persona giuridica CP_1
avrebbe nei confronti della È evidente che non si tratta di debiti/crediti CP_1 Parte_1 reciproci tra le parti, stante la distinzione tra persona fisica e persona giuridica.
In conclusione, risultano provati i fatti costitutivi della pretesa, per quanto evidenziato. Parte opposta ha quindi diritto di ricevere il pagamento della merce consegnata e per la posa d'opera eseguita e mai contestata da parte opponente. Parte opponente non ha introdotto e provato validamente fatti estintivi della pretesa azionata.
In conclusione, all'esito del giudizio, si è accertato che per la fornitura delle merci indicate nei documenti allegati la vanta un credito nei confronti CP_1 Parte_1
pari a euro 11.434,97, oltre interessi come richiesti e riconosciuti nel ricorso
[...] monitorio, considerata la natura commerciale delle società coinvolte. L'opposizione, quindi, deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo deve quindi essere confermato in ogni sua statuizione e dichiarato definitivamente esecutivo.
SPESE PROCESSUALI
Le spese sono a carico della parte opponente, in quanto soccombente. Si liquidano in euro 3.397,00 per onorari, considerato il valore della causa e le fasi in cui si è articolato il giudizio- studio, introduttiva, decisionale- secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014. Le spese devono distrarsi in favore del procuratore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario.
Si ritiene sussistano i presupposti per una condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., come richiesto, stante l'avvenuto di fatto riconoscimento del dovuto senza però comprovati motivi che giustificavano il mancato versamento. La somma è dovuta per ristoro equitativo dei danni tutti subiti e subendi dal protrarsi del procedimento per la parte opposta. Parte opponente è tenuta, quindi, a versare a parte opposta la ulteriore somma di euro 500,00.
PQM
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 967/2024 del 20 luglio 2024 presentata da , in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t, nei confronti di in persona del legale rappresentante CP_1
p t., ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione e per l'effetto CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto n. 967/2024 del 20.7.2024, di cui dichiara definitivamente l'esecutorietà, con conseguente condanna dell'opponente a quanto nel decreto ingiunto;
- CO parte opponente , in persona del legale Parte_1 rappresentante p. t., al pagamento in favore di parte opposta in persona del legale CP_1 rappresentante p. t., delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 3.397,00 oltre IVA,
6 C.A. e quanto altro dovuto per legge per onorari, con distrazione in favore del difensore avv. Gianluca Galluzzo, dichiaratosi anticipatario.
- CO parte opponente , in persona del legale Parte_1 rappresentante p. t., al pagamento in favore di parte opposta della ulteriore somma di euro 500,00 ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Così deciso in Taranto, 03.10.2025
Il Giudice
ER OT
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