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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/11/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo
Terza Sezione Civile
composta dai sigg. Magistrati
dr.ssa IR RL Presidente
dr.ssa Giulia Maisano Consigliere
dr. Gianluca Antonio Peluso Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1301/2019 R.G.;
PROMOSSA DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, per procura in calce dall'atto di citazione in appello, dall'Avv. Gaetano Fratello;
Appellante;
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in comparsa di costituzione in appello, dagli
Avv.ti Giovanni Scala e Carlo Petta;
Appellata;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 30/10/2025 le parti concludevano come da note scritte depositate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza n° 646/2019 ex art. 702 ter c.p.c. del 15 maggio
2019, il Tribunale di Termini Imerese ordinava alla resistente la rimozione, dal social network Facebook, Parte_1
del post avente il seguente tenore: “«Ricordate EL - Cancascì
Petroli RL ed il progetto di stoccaggio, commercializzazione e
trasformazione di idrocarburi da realizzare nel Parco serbatoi di
Levante??? Ricordate il progetto regionale, poi opposto sul piano
giudiziale, che autorizzava la a realizzare un Controparte_1
impianto di incenerimento di rifiuti nella nostra zona
industriale??? Ed eccoli, oggi, fronte-retro, sul giornalino del
Carnevale di Termini Imerese! Insomma, il Carnevale più...
[emoticon con occhiolino] Controparte_2
pag. 2/19 #facemuillanarisata»” e condannava la Email_1
resistente al pagamento, in favore della società ricorrente,
della somma di € 5.000,00, oltre interessi legali dalla pronuncia sino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., oltre al pagamento delle spese di lite.
Avverso la predetta ordinanza, proponeva appello Parte_1
e resisteva al gravame.
[...] Controparte_1
Fissato il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 30-10-2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e precisate le conclusioni con note scritte, con ordinanza del 3-
11-2025, la causa veniva posta in decisione senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., atteso che le parti ne avevano già fruito giusta ordinanza del 21.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 19-10-2018,
chiedeva al Tribunale di Termini Imerese Controparte_1
la condanna di al risarcimento del danno Parte_1
non patrimoniale subito in conseguenza della condotta diffamatoria tenuta dalla resistente che, in data 8 febbraio pag. 3/19 2018, aveva pubblicato, sulla propria pagina del social network Facebook, un post dal seguente tenore: “Ricordate
EL - Cancascì Petroli RL ed il progetto di stoccaggio,
commercializzazione e trasformazione di idrocarburi da realizzare
nel Parco serbatoi di Levante??? Ricordate il progetto regionale, poi
opposto sul piano giudiziale, che autorizzava la a Controparte_1
realizzare un impianto di incenerimento di rifiuti nella nostra zona
industriale??? Ed eccoli, oggi, fronte-retro, sul giornalino del
Carnevale di Termini Imerese! Insomma il Carnevale più...
[emoticon con occhiolino] Controparte_2
#noncismentiamomai #facemuillanarisata”.
In particolare, la ricorrente allegava che la Controparte_1
è una società a conduzione familiare radicata nel
[...]
territorio di Termini Imerese che si occupa della riutilizzazione di prodotti di scarto, producendo così
combustibili senza incrementare la quantità globale di anidride carbonica nell'atmosfera; che la società ha eseguito investimenti per quasi un milione e mezzo di euro per il perseguimento dell'obiettivo di ridurre le emissioni inquinanti e che, stante il suo legame con il territorio, aveva pag. 4/19 deciso di offrire una generosa sponsorizzazione per il
Carnevale di Termini Imerese 2018.
Si doleva, quindi, del contenuto diffamatorio del post in questione dal momento che le attribuiva lo svolgimento di attività imprenditoriale (realizzazione di un impianto d incenerimento di rifiuti) contraria ai valori statutari dell'ecosostenibilità; rappresentava, inoltre, che la convenuta aveva impostato la privacy del post come pubblica,
rendendone, per tale via, la lettura disponibile a chiunque su internet;
che, al post, seguivano una serie di commenti da parte di diversi utenti di Facebook, oltre a quelli della stessa relativi all'opportunità della sponsorizzazione del Parte_1
Carnevale da parte di coloro i quali, a loro dire, avevano determinato gli alti livelli di inquinamento del territorio termitano;
che la condotta era connotata sotto il profilo soggettivo da dolo o, comunque, da colpa e non poteva dirsi scriminata dall'esercizio del diritto di critica, data la non corrispondenza al vero dei fatti attribuiti dall'autrice dello scritto offensivo (partecipazione della al CP_1
progetto regionale poi opposto sul piano giudiziale per la pag. 5/19 realizzazione di un inceneritore di rifiuti).
In merito alla determinazione del quantum, chiedeva condannarsi la convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale subito che quantificava in € 25.000,00.
Costituitasi in giudizio, contestava le Parte_1
avverse domande chiedendone l'integrale rigetto.
Rilevava, in particolare, che il post non contenesse alcun riferimento specifico alla società ricorrente trattandosi di mere considerazioni concernenti gli elevati tassi di inquinamento e di morte per patologie tumorali contrassegnanti la città di Termini Imerese e che la condotta ritenuta diffamatoria sarebbe stata scriminata dall'esercizio del diritto di critica, sussistendo i requisiti dell'interesse pubblico alla conoscenza della notizia, della continenza e della veridicità.
Istruita la causa documentalmente, il Tribunale, premesso che il diritto alla reputazione deve essere riconosciuto anche alle persone giuridiche e che il danno non patrimoniale da diffamazione è costituito dalla diminuzione della considerazione della persona, accertava e dichiarava la pag. 6/19 sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2043 c.c.; accertava che il post avesse carattere diffamatorio e offensivo stante l'accusa rivolta alla ricorrente, sponsor del Carnevale 2018 di
Termini Imerese, di svolgere attività (quale la realizzazione di un impianto di incenerimento di rifiuti) contrastante con la sua finalità statutaria consistente, piuttosto, nell' operare tramite l'utilizzo di energie alternative nel pieno rispetto e tutela dell'ambiente.
Escludeva, quindi, che ricorressero i presupposti per l'applicazione della scriminante del diritto di critica,
mancando il carattere della continenza del dissenso manifestato, oltre che della veridicità dei fatti attribuiti all'attrice; rilevava ancora che dall'istruttoria era emerso che il progetto regionale in cui sarebbe stata coinvolta la società
ricorrente riguardava, in realtà, la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica attraverso il recupero di biomasse, di impatto ambientale più contenuto rispetto a quello proprio dell' incenerimento di rifiuti,
richiamato dal post;
esclusa, poi, ogni rilevanza al cd. danno
in re ipsa, e rilevato che il danno morale da lesione di diritti pag. 7/19 assoluti della personalità, quale la reputazione, può essere provato tramite presunzioni, ravvisava detto presupposto nel sistema di comunicazione utilizzato dalla (social Parte_1
network Facebook ed impostazione della privacy del post come “pubblica”), in grado di raggiungere un numero indeterminato di persone, nel contenuto della frase volta a denigrare le finalità statutarie perseguite dalla ricorrente,
nella posizione sociale della vittima, “persona giuridica”
operante ad ampio raggio sul mercato, nella notorietà del soggetto diffamante e nell' intensità dell'elemento soggettivo,
costituito, quanto meno, dal dolo eventuale.
Di talché, in base a tali motivazioni, liquidava il danno,
applicando le tabelle di Milano anno 2018, nella somma di €
5.000,00.
2. Con il primo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale
sarebbe incorso in errore nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza dell'elemento oggettivo dell'illecito diffamatorio.
Deduce, infatti, che la critica espressa nel post sarebbe stata rivolta unicamente all'amministrazione comunale, per avere accettato sponsorizzazioni per il Carnevale 2018 da parte di pag. 8/19 aziende con cui aveva avuto pregressi contenziosi in difformità dall'art. 6 del regolamento;
che ciò era confermato dal tenore dei commenti pubblicati in calce al post e dalla trascrizione integrale dell'intervento svolto dalla Parte_1
quale consigliera comunale e membro della commissione per l'ambiente, in sede di consiglio comunale del 20.2.2018.
Il motivo è infondato.
Invero, il post dell'8 febbraio 2018 non appare denunciare sic
et simpliciter la scelta del comune termitano di accettare sponsorizzazioni da aziende con cui avesse in atto contenziosi legali, in violazione all'art. 6 del regolamento comunale (richiamato solo in sede di intervento presso il consiglio comunale del 20.2.2018), emergendo, invece, che il dissenso espresso dalla si sia concentrato sul Parte_1
denunciato impatto ambientale dell'attività della
[...]
(realizzazione dell'impianto di smaltimento Controparte_1
rifiuti) e delle altre aziende sponsor – tra cui l'EL - e sulla circostanza che la partecipazione di tali aziende al Carnevale
predetta manifestazione. pag. 9/19 Emblematica, in tal senso, appare l'espressione sarcastica alla fine dello scritto: “Insomma il Carnevale più… ecosostenibile di
!”. CP_2
D'altronde, che la critica espressa dalla si Parte_1
incentrasse sull' inopportunità della sponsorizzazione del
Carnevale termitano da parte di soggetti che esercitavano attività inquinanti, e non sulla pendenza di azioni giudiziarie tra le suddette ed il comune, emerge pure dai commenti pubblicati in calce al post dalla stessa Parte_1
Tra questi assumono particolare rilevanza sia quello delle ore
22.19 dell' 8 febbraio ove l'odierna appellante, con tono sarcastico, lasciava intendere che i numerosi decessi per tumore, verificatisi nel territorio termitano, fossero da attribuire all'attività delle aziende sponsor («Effettivamente
sono tutte cavolate le morti dovute a malattie gravi, come quelle
cardiache e respiratorie, oltre che ai tumori dovuti ai livelli
disumani di inquinamento!!!!»), sia le altre espressioni allusive
(“non si poteva fare di meglio”! “Si sono messi di impegno”; “al
prossimo consiglio comunale vado con la maglietta fronte retro EL
– ”; “hai ragione!! Fanno buffonate”; ecc…). CP_1
pag. 10/19 Inoltre, pur volendo ritenere che l'intento originario dello scritto fosse quello di evidenziare il carattere discutibile delle scelte compiute dall'amministrazione comunale, tale obiettivo risulta oscurato dall'addebito dell'esercizio di attività inquinanti nei confronti della . CP_1
E la non corrispondenza al vero di tali addebiti risulta provata dalla società appellata che ha prodotto la nota dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione
Sicilia del 2.3.2005 la quale ha autorizzato la società a realizzare e gestire stabilimenti industriali per la produzione di energia elettrica mediante recupero, riconversione e riciclaggio di biomasse (cfr. documento 9 del fascicolo di parte) che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) d. l. n. 387/2003,
sono considerati impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili;
dalla predetta documentazione emerge, per di più, la sostenibilità ecologica dell'impianto utilizzato dalla società appellata.
3. Con il secondo motivo, la lamenta che il Parte_1
Tribunale sarebbe altresì incorso in errore nella parte in cui,
sotto il profilo soggettivo, ha ritenuto sussistente il dolo pag. 11/19 eventuale.
Ribadisce che il post fosse diretto solo a criticare l'operato dell'amministrazione e non l'attività imprenditoriale della
Controparte_1
Il motivo è infondato.
Secondo il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 15742/2018; Cass.
25423/2014) “L'onore e la reputazione costituiscono diritti
inviolabili della persona, costituzionalmente garantiti, la cui lesione
fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno non
patrimoniale, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo
integri o meno un reato, sicché ai fini risarcitori è irrilevante che
sussistano gli elementi costitutivi delle fattispecie incriminatrici
poste a tutela dei detti beni.”
Ne consegue che risulta del tutto irrilevante, ai fini del risarcimento del danno, che il fatto sia commesso con dolo o con colpa. In altri termini, le dichiarazioni offensive dell'altrui onore e reputazione, seppur non suscettibili di integrare – in concreto- alcuna fattispecie incriminatrice,
devono ritenersi fonte di danno risarcibile secondo la lettura pag. 12/19 costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. allorché
abbiano una rilevanza sotto il profilo dell'illecito civilistico.
4. L'appellante lamenta, ancora, che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che la condotta lesiva alla stessa ascritta fosse scriminata dall'esercizio diritto di critica, ricorrendo nella specie i presupposti della continenza e della verità,
quantomeno putativa.
Al riguardo deduce che non vennero utilizzate espressioni offensive e che deve ritenersi sussistente l'esimente della cd.
verità putativa, dato che la aveva avuto notizia Parte_1
dell'esistenza di un contenzioso in essere avente ad oggetto la realizzazione di un impianto di incenerimento tra il Comune
di Termini Imerese e la da un articolo Controparte_1
pubblicato sulla pagina del 15 febbraio 2017. Parte_2
Il motivo è infondato.
È vero che l'applicazione dell'esimente del diritto di critica non richiede che la verità dei fatti ascritti vada intesa in senso assoluto;
pur tuttavia, l'efficacia scriminante di quella putativa può essere riconosciuta solo ove sia stata raggiunta la prova che l'autore dello scritto offensivo abbia verificato, pag. 13/19 con diligenza, la verosimiglianza dei fatti riferiti.
Detta esimente (verità putativa) sussiste solo a condizione che l'autore abbia compiuto ogni diligente accertamento per verificare la verosimiglianza dei fatti riferiti, abbia dato conto, con chiarezza e trasparenza, della fonte da cui ha tratto le sue informazioni e del contesto in cui, in quella fonte,
erano inserite e non abbia sottaciuto fatti collaterali idonei a privare di senso o modificare il senso dei fatti narrati (cfr.
Cass., Sezione III, 29/10/2019, n. 27592).
Orbene, avuto riguardo al caso di specie, la non ha Parte_1
dato alcuna prova di avere assolto tale onere.
Invero, per un verso, la pagina , ove era stato Parte_2
pubblicato l'articolo da cui l'autrice avrebbe tratto la prova della veridicità delle sue affermazioni, non offre garanzie indiscutibilmente certe di attendibilità delle informazioni ivi veicolate, trattandosi di un “open space libero e democratico, in
cui ogni utente può essere protagonista delle discussioni nella
doppia veste di blogger e commentatore” e dove “Chiunque, se lo
vuole, può essere blogger del network: basta mandare una e-mail a
con nome, cognome e città di provenienza” Email_2
pag. 14/19 puntualizzandosi altresì che “La responsabilità per i testi
pubblicati nei singoli blog provinciali sono riconducibili solo ed
esclusivamente agli autori suddetti” (v. sito web di
BlogSicilia.it).
Per altro verso, si osserva che, ai fini dell'individuazione dello sforzo di diligenza esigibile da parte della Parte_1
deve tenersi conto della carica dalla stessa ricoperta, all'epoca dei fatti, quale consigliere comunale e membro della commissione ambientale, di guisa che la stessa ben avrebbe potuto accertare l'oggetto dell'attività svolta da
[...]
oltre che l'effettiva esistenza di un Controparte_1
contenzioso con il per la realizzazione di un CP_3
impianto di incenerimento.
5. Con il quarto motivo, infine, l'appellante lamenta che il
Tribunale ha ritenuto provato il danno conseguente all'illecito.
Evidenzia che il giudice di primo grado ha valorizzato, quali indici presuntivi, il contesto comunicativo, il contenuto della frase diffamatoria, la posizione sociale della vittima e la notorietà del soggetto diffamante, identificando così il danno pag. 15/19 conseguenza con l'illecito diffamatorio (danno evento); che,
invece, l'esistenza del danno avrebbe dovuti ricavarsi da elementi che non erano stati provati dalla società ricorrente,
quali la revoca di un affidamento pubblico, il calo del fatturato e l'allentamento dei rapporti commerciali con la filiera delle imprese attente al profilo ambientale.
Il motivo è infondato.
Va, innanzitutto, evidenziato che gli indici presuntivi richiamati dall' appellante (revoca di un affidamento pubblico, il calo del fatturato ecc..) ai fini della prova del danno morale non appaiono conferenti, attenendo gli stessi alla prova del danno patrimoniale.
In ordine, invece, al danno non patrimoniale, oggetto della richiesta della ricorrente e della liquidazione del Tribunale,
va richiamato l'orientamento costante della Corte di
Cassazione secondo cui, ai fini della prova della sua sussistenza, assumono valore, quali parametri di riferimento,
la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (Cass. ord. n. 8861/2021).
Proprio detti elementi presuntivi sono quelli da cui il pag. 16/19 Tribunale ha tratto la prova del pregiudizio non patrimoniale subito dalla ricorrente, ovvero “elementi utili, aventi valore
presuntivo, per il riconoscimento di un danno non patrimoniale:
dovendosi, in particolare, gli stessi ravvisare nello stesso sistema di
comunicazione scelto dalla convenuta (social network Facebook),
con attivazione della privacy del post come “pubblica”, ovvero nel
compimento da parte di quest'ultima di una condotta
potenzialmente in grado di raggiungere un numero indeterminato
o, comunque, quantitativamente apprezzabile di persone;
nello
stesso contenuto della frase diffamatoria, volta a denigrare le
finalità statutarie perseguite dalla ricorrente;
nella stessa posizione
sociale della vittima “persona giuridica” operante ad ampio raggio
sul mercato e nella notorietà del soggetto diffamante, nonché, nella
intensità dell'elemento soggettivo, costituito quanto meno dal dolo
eventuale, e nella mancata rettifica da parte della resistente” (cfr.
sul tema Cassazione civile sez. I, 27/03/2024, n.8248).
Conclusivamente, l'appello è infondato e va rigettato.
6. In applicazione del principio della soccombenza, le spese del grado vanno poste a carico dell'appellante e si liquidano come in dispositivo (scaglione sino da € 5.201,00 a 26.000,00; pag. 17/19 valore medio, e tenuto conto dell'assenza di incombenti istruttori).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso l'ordinanza n° 646/2019 ex art. 702 ter Controparte_1
c.p.c. del Tribunale di Termini Imerese del 15 maggio 2019.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, in favore di liquidate Controparte_1
in complessivi € 1.984,00 oltre spese generali, CPA e IVA
come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione,
a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.2002
n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di Appello di Palermo il 6-11-2025.
Il Consigliere est.
Gianluca Antonio Peluso Il Presidente pag. 18/19 IR RL
pag. 19/19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2018 mettesse in dubbio il carattere ecosostenibile della
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo
Terza Sezione Civile
composta dai sigg. Magistrati
dr.ssa IR RL Presidente
dr.ssa Giulia Maisano Consigliere
dr. Gianluca Antonio Peluso Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1301/2019 R.G.;
PROMOSSA DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, per procura in calce dall'atto di citazione in appello, dall'Avv. Gaetano Fratello;
Appellante;
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in comparsa di costituzione in appello, dagli
Avv.ti Giovanni Scala e Carlo Petta;
Appellata;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 30/10/2025 le parti concludevano come da note scritte depositate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza n° 646/2019 ex art. 702 ter c.p.c. del 15 maggio
2019, il Tribunale di Termini Imerese ordinava alla resistente la rimozione, dal social network Facebook, Parte_1
del post avente il seguente tenore: “«Ricordate EL - Cancascì
Petroli RL ed il progetto di stoccaggio, commercializzazione e
trasformazione di idrocarburi da realizzare nel Parco serbatoi di
Levante??? Ricordate il progetto regionale, poi opposto sul piano
giudiziale, che autorizzava la a realizzare un Controparte_1
impianto di incenerimento di rifiuti nella nostra zona
industriale??? Ed eccoli, oggi, fronte-retro, sul giornalino del
Carnevale di Termini Imerese! Insomma, il Carnevale più...
[emoticon con occhiolino] Controparte_2
pag. 2/19 #facemuillanarisata»” e condannava la Email_1
resistente al pagamento, in favore della società ricorrente,
della somma di € 5.000,00, oltre interessi legali dalla pronuncia sino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., oltre al pagamento delle spese di lite.
Avverso la predetta ordinanza, proponeva appello Parte_1
e resisteva al gravame.
[...] Controparte_1
Fissato il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 30-10-2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e precisate le conclusioni con note scritte, con ordinanza del 3-
11-2025, la causa veniva posta in decisione senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., atteso che le parti ne avevano già fruito giusta ordinanza del 21.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 19-10-2018,
chiedeva al Tribunale di Termini Imerese Controparte_1
la condanna di al risarcimento del danno Parte_1
non patrimoniale subito in conseguenza della condotta diffamatoria tenuta dalla resistente che, in data 8 febbraio pag. 3/19 2018, aveva pubblicato, sulla propria pagina del social network Facebook, un post dal seguente tenore: “Ricordate
EL - Cancascì Petroli RL ed il progetto di stoccaggio,
commercializzazione e trasformazione di idrocarburi da realizzare
nel Parco serbatoi di Levante??? Ricordate il progetto regionale, poi
opposto sul piano giudiziale, che autorizzava la a Controparte_1
realizzare un impianto di incenerimento di rifiuti nella nostra zona
industriale??? Ed eccoli, oggi, fronte-retro, sul giornalino del
Carnevale di Termini Imerese! Insomma il Carnevale più...
[emoticon con occhiolino] Controparte_2
#noncismentiamomai #facemuillanarisata”.
In particolare, la ricorrente allegava che la Controparte_1
è una società a conduzione familiare radicata nel
[...]
territorio di Termini Imerese che si occupa della riutilizzazione di prodotti di scarto, producendo così
combustibili senza incrementare la quantità globale di anidride carbonica nell'atmosfera; che la società ha eseguito investimenti per quasi un milione e mezzo di euro per il perseguimento dell'obiettivo di ridurre le emissioni inquinanti e che, stante il suo legame con il territorio, aveva pag. 4/19 deciso di offrire una generosa sponsorizzazione per il
Carnevale di Termini Imerese 2018.
Si doleva, quindi, del contenuto diffamatorio del post in questione dal momento che le attribuiva lo svolgimento di attività imprenditoriale (realizzazione di un impianto d incenerimento di rifiuti) contraria ai valori statutari dell'ecosostenibilità; rappresentava, inoltre, che la convenuta aveva impostato la privacy del post come pubblica,
rendendone, per tale via, la lettura disponibile a chiunque su internet;
che, al post, seguivano una serie di commenti da parte di diversi utenti di Facebook, oltre a quelli della stessa relativi all'opportunità della sponsorizzazione del Parte_1
Carnevale da parte di coloro i quali, a loro dire, avevano determinato gli alti livelli di inquinamento del territorio termitano;
che la condotta era connotata sotto il profilo soggettivo da dolo o, comunque, da colpa e non poteva dirsi scriminata dall'esercizio del diritto di critica, data la non corrispondenza al vero dei fatti attribuiti dall'autrice dello scritto offensivo (partecipazione della al CP_1
progetto regionale poi opposto sul piano giudiziale per la pag. 5/19 realizzazione di un inceneritore di rifiuti).
In merito alla determinazione del quantum, chiedeva condannarsi la convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale subito che quantificava in € 25.000,00.
Costituitasi in giudizio, contestava le Parte_1
avverse domande chiedendone l'integrale rigetto.
Rilevava, in particolare, che il post non contenesse alcun riferimento specifico alla società ricorrente trattandosi di mere considerazioni concernenti gli elevati tassi di inquinamento e di morte per patologie tumorali contrassegnanti la città di Termini Imerese e che la condotta ritenuta diffamatoria sarebbe stata scriminata dall'esercizio del diritto di critica, sussistendo i requisiti dell'interesse pubblico alla conoscenza della notizia, della continenza e della veridicità.
Istruita la causa documentalmente, il Tribunale, premesso che il diritto alla reputazione deve essere riconosciuto anche alle persone giuridiche e che il danno non patrimoniale da diffamazione è costituito dalla diminuzione della considerazione della persona, accertava e dichiarava la pag. 6/19 sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2043 c.c.; accertava che il post avesse carattere diffamatorio e offensivo stante l'accusa rivolta alla ricorrente, sponsor del Carnevale 2018 di
Termini Imerese, di svolgere attività (quale la realizzazione di un impianto di incenerimento di rifiuti) contrastante con la sua finalità statutaria consistente, piuttosto, nell' operare tramite l'utilizzo di energie alternative nel pieno rispetto e tutela dell'ambiente.
Escludeva, quindi, che ricorressero i presupposti per l'applicazione della scriminante del diritto di critica,
mancando il carattere della continenza del dissenso manifestato, oltre che della veridicità dei fatti attribuiti all'attrice; rilevava ancora che dall'istruttoria era emerso che il progetto regionale in cui sarebbe stata coinvolta la società
ricorrente riguardava, in realtà, la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica attraverso il recupero di biomasse, di impatto ambientale più contenuto rispetto a quello proprio dell' incenerimento di rifiuti,
richiamato dal post;
esclusa, poi, ogni rilevanza al cd. danno
in re ipsa, e rilevato che il danno morale da lesione di diritti pag. 7/19 assoluti della personalità, quale la reputazione, può essere provato tramite presunzioni, ravvisava detto presupposto nel sistema di comunicazione utilizzato dalla (social Parte_1
network Facebook ed impostazione della privacy del post come “pubblica”), in grado di raggiungere un numero indeterminato di persone, nel contenuto della frase volta a denigrare le finalità statutarie perseguite dalla ricorrente,
nella posizione sociale della vittima, “persona giuridica”
operante ad ampio raggio sul mercato, nella notorietà del soggetto diffamante e nell' intensità dell'elemento soggettivo,
costituito, quanto meno, dal dolo eventuale.
Di talché, in base a tali motivazioni, liquidava il danno,
applicando le tabelle di Milano anno 2018, nella somma di €
5.000,00.
2. Con il primo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale
sarebbe incorso in errore nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza dell'elemento oggettivo dell'illecito diffamatorio.
Deduce, infatti, che la critica espressa nel post sarebbe stata rivolta unicamente all'amministrazione comunale, per avere accettato sponsorizzazioni per il Carnevale 2018 da parte di pag. 8/19 aziende con cui aveva avuto pregressi contenziosi in difformità dall'art. 6 del regolamento;
che ciò era confermato dal tenore dei commenti pubblicati in calce al post e dalla trascrizione integrale dell'intervento svolto dalla Parte_1
quale consigliera comunale e membro della commissione per l'ambiente, in sede di consiglio comunale del 20.2.2018.
Il motivo è infondato.
Invero, il post dell'8 febbraio 2018 non appare denunciare sic
et simpliciter la scelta del comune termitano di accettare sponsorizzazioni da aziende con cui avesse in atto contenziosi legali, in violazione all'art. 6 del regolamento comunale (richiamato solo in sede di intervento presso il consiglio comunale del 20.2.2018), emergendo, invece, che il dissenso espresso dalla si sia concentrato sul Parte_1
denunciato impatto ambientale dell'attività della
[...]
(realizzazione dell'impianto di smaltimento Controparte_1
rifiuti) e delle altre aziende sponsor – tra cui l'EL - e sulla circostanza che la partecipazione di tali aziende al Carnevale
predetta manifestazione. pag. 9/19 Emblematica, in tal senso, appare l'espressione sarcastica alla fine dello scritto: “Insomma il Carnevale più… ecosostenibile di
!”. CP_2
D'altronde, che la critica espressa dalla si Parte_1
incentrasse sull' inopportunità della sponsorizzazione del
Carnevale termitano da parte di soggetti che esercitavano attività inquinanti, e non sulla pendenza di azioni giudiziarie tra le suddette ed il comune, emerge pure dai commenti pubblicati in calce al post dalla stessa Parte_1
Tra questi assumono particolare rilevanza sia quello delle ore
22.19 dell' 8 febbraio ove l'odierna appellante, con tono sarcastico, lasciava intendere che i numerosi decessi per tumore, verificatisi nel territorio termitano, fossero da attribuire all'attività delle aziende sponsor («Effettivamente
sono tutte cavolate le morti dovute a malattie gravi, come quelle
cardiache e respiratorie, oltre che ai tumori dovuti ai livelli
disumani di inquinamento!!!!»), sia le altre espressioni allusive
(“non si poteva fare di meglio”! “Si sono messi di impegno”; “al
prossimo consiglio comunale vado con la maglietta fronte retro EL
– ”; “hai ragione!! Fanno buffonate”; ecc…). CP_1
pag. 10/19 Inoltre, pur volendo ritenere che l'intento originario dello scritto fosse quello di evidenziare il carattere discutibile delle scelte compiute dall'amministrazione comunale, tale obiettivo risulta oscurato dall'addebito dell'esercizio di attività inquinanti nei confronti della . CP_1
E la non corrispondenza al vero di tali addebiti risulta provata dalla società appellata che ha prodotto la nota dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione
Sicilia del 2.3.2005 la quale ha autorizzato la società a realizzare e gestire stabilimenti industriali per la produzione di energia elettrica mediante recupero, riconversione e riciclaggio di biomasse (cfr. documento 9 del fascicolo di parte) che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) d. l. n. 387/2003,
sono considerati impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili;
dalla predetta documentazione emerge, per di più, la sostenibilità ecologica dell'impianto utilizzato dalla società appellata.
3. Con il secondo motivo, la lamenta che il Parte_1
Tribunale sarebbe altresì incorso in errore nella parte in cui,
sotto il profilo soggettivo, ha ritenuto sussistente il dolo pag. 11/19 eventuale.
Ribadisce che il post fosse diretto solo a criticare l'operato dell'amministrazione e non l'attività imprenditoriale della
Controparte_1
Il motivo è infondato.
Secondo il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 15742/2018; Cass.
25423/2014) “L'onore e la reputazione costituiscono diritti
inviolabili della persona, costituzionalmente garantiti, la cui lesione
fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno non
patrimoniale, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo
integri o meno un reato, sicché ai fini risarcitori è irrilevante che
sussistano gli elementi costitutivi delle fattispecie incriminatrici
poste a tutela dei detti beni.”
Ne consegue che risulta del tutto irrilevante, ai fini del risarcimento del danno, che il fatto sia commesso con dolo o con colpa. In altri termini, le dichiarazioni offensive dell'altrui onore e reputazione, seppur non suscettibili di integrare – in concreto- alcuna fattispecie incriminatrice,
devono ritenersi fonte di danno risarcibile secondo la lettura pag. 12/19 costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. allorché
abbiano una rilevanza sotto il profilo dell'illecito civilistico.
4. L'appellante lamenta, ancora, che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che la condotta lesiva alla stessa ascritta fosse scriminata dall'esercizio diritto di critica, ricorrendo nella specie i presupposti della continenza e della verità,
quantomeno putativa.
Al riguardo deduce che non vennero utilizzate espressioni offensive e che deve ritenersi sussistente l'esimente della cd.
verità putativa, dato che la aveva avuto notizia Parte_1
dell'esistenza di un contenzioso in essere avente ad oggetto la realizzazione di un impianto di incenerimento tra il Comune
di Termini Imerese e la da un articolo Controparte_1
pubblicato sulla pagina del 15 febbraio 2017. Parte_2
Il motivo è infondato.
È vero che l'applicazione dell'esimente del diritto di critica non richiede che la verità dei fatti ascritti vada intesa in senso assoluto;
pur tuttavia, l'efficacia scriminante di quella putativa può essere riconosciuta solo ove sia stata raggiunta la prova che l'autore dello scritto offensivo abbia verificato, pag. 13/19 con diligenza, la verosimiglianza dei fatti riferiti.
Detta esimente (verità putativa) sussiste solo a condizione che l'autore abbia compiuto ogni diligente accertamento per verificare la verosimiglianza dei fatti riferiti, abbia dato conto, con chiarezza e trasparenza, della fonte da cui ha tratto le sue informazioni e del contesto in cui, in quella fonte,
erano inserite e non abbia sottaciuto fatti collaterali idonei a privare di senso o modificare il senso dei fatti narrati (cfr.
Cass., Sezione III, 29/10/2019, n. 27592).
Orbene, avuto riguardo al caso di specie, la non ha Parte_1
dato alcuna prova di avere assolto tale onere.
Invero, per un verso, la pagina , ove era stato Parte_2
pubblicato l'articolo da cui l'autrice avrebbe tratto la prova della veridicità delle sue affermazioni, non offre garanzie indiscutibilmente certe di attendibilità delle informazioni ivi veicolate, trattandosi di un “open space libero e democratico, in
cui ogni utente può essere protagonista delle discussioni nella
doppia veste di blogger e commentatore” e dove “Chiunque, se lo
vuole, può essere blogger del network: basta mandare una e-mail a
con nome, cognome e città di provenienza” Email_2
pag. 14/19 puntualizzandosi altresì che “La responsabilità per i testi
pubblicati nei singoli blog provinciali sono riconducibili solo ed
esclusivamente agli autori suddetti” (v. sito web di
BlogSicilia.it).
Per altro verso, si osserva che, ai fini dell'individuazione dello sforzo di diligenza esigibile da parte della Parte_1
deve tenersi conto della carica dalla stessa ricoperta, all'epoca dei fatti, quale consigliere comunale e membro della commissione ambientale, di guisa che la stessa ben avrebbe potuto accertare l'oggetto dell'attività svolta da
[...]
oltre che l'effettiva esistenza di un Controparte_1
contenzioso con il per la realizzazione di un CP_3
impianto di incenerimento.
5. Con il quarto motivo, infine, l'appellante lamenta che il
Tribunale ha ritenuto provato il danno conseguente all'illecito.
Evidenzia che il giudice di primo grado ha valorizzato, quali indici presuntivi, il contesto comunicativo, il contenuto della frase diffamatoria, la posizione sociale della vittima e la notorietà del soggetto diffamante, identificando così il danno pag. 15/19 conseguenza con l'illecito diffamatorio (danno evento); che,
invece, l'esistenza del danno avrebbe dovuti ricavarsi da elementi che non erano stati provati dalla società ricorrente,
quali la revoca di un affidamento pubblico, il calo del fatturato e l'allentamento dei rapporti commerciali con la filiera delle imprese attente al profilo ambientale.
Il motivo è infondato.
Va, innanzitutto, evidenziato che gli indici presuntivi richiamati dall' appellante (revoca di un affidamento pubblico, il calo del fatturato ecc..) ai fini della prova del danno morale non appaiono conferenti, attenendo gli stessi alla prova del danno patrimoniale.
In ordine, invece, al danno non patrimoniale, oggetto della richiesta della ricorrente e della liquidazione del Tribunale,
va richiamato l'orientamento costante della Corte di
Cassazione secondo cui, ai fini della prova della sua sussistenza, assumono valore, quali parametri di riferimento,
la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (Cass. ord. n. 8861/2021).
Proprio detti elementi presuntivi sono quelli da cui il pag. 16/19 Tribunale ha tratto la prova del pregiudizio non patrimoniale subito dalla ricorrente, ovvero “elementi utili, aventi valore
presuntivo, per il riconoscimento di un danno non patrimoniale:
dovendosi, in particolare, gli stessi ravvisare nello stesso sistema di
comunicazione scelto dalla convenuta (social network Facebook),
con attivazione della privacy del post come “pubblica”, ovvero nel
compimento da parte di quest'ultima di una condotta
potenzialmente in grado di raggiungere un numero indeterminato
o, comunque, quantitativamente apprezzabile di persone;
nello
stesso contenuto della frase diffamatoria, volta a denigrare le
finalità statutarie perseguite dalla ricorrente;
nella stessa posizione
sociale della vittima “persona giuridica” operante ad ampio raggio
sul mercato e nella notorietà del soggetto diffamante, nonché, nella
intensità dell'elemento soggettivo, costituito quanto meno dal dolo
eventuale, e nella mancata rettifica da parte della resistente” (cfr.
sul tema Cassazione civile sez. I, 27/03/2024, n.8248).
Conclusivamente, l'appello è infondato e va rigettato.
6. In applicazione del principio della soccombenza, le spese del grado vanno poste a carico dell'appellante e si liquidano come in dispositivo (scaglione sino da € 5.201,00 a 26.000,00; pag. 17/19 valore medio, e tenuto conto dell'assenza di incombenti istruttori).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso l'ordinanza n° 646/2019 ex art. 702 ter Controparte_1
c.p.c. del Tribunale di Termini Imerese del 15 maggio 2019.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, in favore di liquidate Controparte_1
in complessivi € 1.984,00 oltre spese generali, CPA e IVA
come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione,
a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.2002
n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di Appello di Palermo il 6-11-2025.
Il Consigliere est.
Gianluca Antonio Peluso Il Presidente pag. 18/19 IR RL
pag. 19/19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2018 mettesse in dubbio il carattere ecosostenibile della