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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/11/2025, n. 3422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3422 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5196 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5196 /2023 , avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili” promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. TOMMASINI Parte_1 C.F._1
RO e presso il suo studio elettivamente domiciliato, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. GALASSO LUCA e CP_1 C.F._2 presso il suo studio elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 23/11/2023 presso la Cancelleria, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge , in NOCERA INFERIORE il 09.10.1993 (come CP_1 da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1993, parte II, serie A, n. 109), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni relative alla prole, (nata a [...] il [...]) e (nata a Persona_1 Persona_2
Salerno il 31/10/1994) ed alle questioni economiche, all'uopo formulando domanda di assegno divorzile per euro 3000,00 e chiedendo, de residuo, la conferma delle statuizioni di cui alla separazione (mantenimento per le figlie per euro 800,00; assegnazione della casa coniugale e pagamento delle utenze); con vittoria delle spese di lite.
si è costituito in giudizio e, pur aderendo alla richiesta di divorzio, ha formulate CP_1 avverse richieste sotto il profilo economico, chiedendo il rigetto delle pretese ex adverso formulate;
con vittoria di spese di lite.
Nella fase istruttoria, in prima udienza, il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, confermando le condizioni di cui alla separazione giudiziale, dettando i provvidenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c.p.c. e disponendo altresì la prosecuzione dell'attività istruttoria.
Alla succitata udienza tenutasi davanti al Giudice delegato in forma scritta, le parti hanno presentato conclusioni congiunte – conformemente all'accordo recante sottoscrizione delle parti e dei loro difensori del 17.03.2025 e depositato telematicamente il 24.03.2025 – ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c. IV c.p.c., ai sensi dell'art. 473bis n. 28 c.p.c., senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti costituite e l'accordo raggiunto.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta. Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n. 2, lettera b), l. n. 898/1970, come modificato dal D. lgs n. 149/23022, atteso pagina 2 di 4 che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione,
(pronunciata giudizialmente con sentenza n. 128/2021, passata in giudicato, giacché munita di attestazione), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del
1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda avanzata da parte ricorrente.
Altre questioni
Le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, conformemente all'accordo recante sottoscrizione delle parti e dei loro difensori del 17.03.2025 e depositato telematicamente il 24.03.2025 , condizioni di cui il Tribunale ritiene di poter porre alla base della decisione, tuttavia limitandosi a prenderne atto, giacché contenenti patti che non sono suscettibili di essere posti alla base di un provvedimento dispositivo e, comunque, concernenti questioni di natura civilistica che esulano dai petita di cui al presente giudizio e che, per le medesime ragioni poc'anzi evidenziate, non è possibile disporne in conformità.
In sostanza, la presente pronuncia riguarderà, unicamente, lo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Sul regime delle spese processuali
In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra: nata a [...] il [...] in [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] in [...] CP_1
pagina 3 di 4 in NOCERA INFERIORE il 09.10.1993 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1993, parte II, serie A, n. 109);
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., al concorrere dei presupposti di legge, ivi previsti;
- prende atto degli accordi raggiunti fra le parti, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente decisum.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della
Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, Camera di Consiglio del 06.11.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5196 /2023 , avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili” promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. TOMMASINI Parte_1 C.F._1
RO e presso il suo studio elettivamente domiciliato, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. GALASSO LUCA e CP_1 C.F._2 presso il suo studio elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 23/11/2023 presso la Cancelleria, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge , in NOCERA INFERIORE il 09.10.1993 (come CP_1 da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1993, parte II, serie A, n. 109), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni relative alla prole, (nata a [...] il [...]) e (nata a Persona_1 Persona_2
Salerno il 31/10/1994) ed alle questioni economiche, all'uopo formulando domanda di assegno divorzile per euro 3000,00 e chiedendo, de residuo, la conferma delle statuizioni di cui alla separazione (mantenimento per le figlie per euro 800,00; assegnazione della casa coniugale e pagamento delle utenze); con vittoria delle spese di lite.
si è costituito in giudizio e, pur aderendo alla richiesta di divorzio, ha formulate CP_1 avverse richieste sotto il profilo economico, chiedendo il rigetto delle pretese ex adverso formulate;
con vittoria di spese di lite.
Nella fase istruttoria, in prima udienza, il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, confermando le condizioni di cui alla separazione giudiziale, dettando i provvidenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c.p.c. e disponendo altresì la prosecuzione dell'attività istruttoria.
Alla succitata udienza tenutasi davanti al Giudice delegato in forma scritta, le parti hanno presentato conclusioni congiunte – conformemente all'accordo recante sottoscrizione delle parti e dei loro difensori del 17.03.2025 e depositato telematicamente il 24.03.2025 – ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c. IV c.p.c., ai sensi dell'art. 473bis n. 28 c.p.c., senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti costituite e l'accordo raggiunto.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta. Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n. 2, lettera b), l. n. 898/1970, come modificato dal D. lgs n. 149/23022, atteso pagina 2 di 4 che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione,
(pronunciata giudizialmente con sentenza n. 128/2021, passata in giudicato, giacché munita di attestazione), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del
1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda avanzata da parte ricorrente.
Altre questioni
Le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, conformemente all'accordo recante sottoscrizione delle parti e dei loro difensori del 17.03.2025 e depositato telematicamente il 24.03.2025 , condizioni di cui il Tribunale ritiene di poter porre alla base della decisione, tuttavia limitandosi a prenderne atto, giacché contenenti patti che non sono suscettibili di essere posti alla base di un provvedimento dispositivo e, comunque, concernenti questioni di natura civilistica che esulano dai petita di cui al presente giudizio e che, per le medesime ragioni poc'anzi evidenziate, non è possibile disporne in conformità.
In sostanza, la presente pronuncia riguarderà, unicamente, lo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Sul regime delle spese processuali
In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra: nata a [...] il [...] in [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] in [...] CP_1
pagina 3 di 4 in NOCERA INFERIORE il 09.10.1993 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1993, parte II, serie A, n. 109);
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., al concorrere dei presupposti di legge, ivi previsti;
- prende atto degli accordi raggiunti fra le parti, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente decisum.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della
Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, Camera di Consiglio del 06.11.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
pagina 4 di 4