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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/03/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1074/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
(C.F. brasiliano: 956.020.111-23 - Documento d'identità brasiliano Pt_1 Parte_2
n° ), nata il [...] a [...] – GO – Brasile, in proprio e n.q. di esercente la Nume_1 responsabilità genitoriale (unitamente all'altro genitore Persona_1
- C.F. brasiliano: - nato il [...] a [...] – GO – Brasile) dei figli
[...] C.F._1 minori (C.F. brasiliano: - Documento d'identità Persona_2 C.F._2 brasiliano n° ) nato il [...] a [...] – GO – Brasile, Nume_2 Parte_3
(C.F. brasiliano: - Documento d'identità brasiliano n° ) nato il
[...] C.F._3 Nume_3
18/06/2014 a Goiania – GO – Brasile, (C.F. brasiliano: Parte_4
079.582.981-70 - Documento d'identità brasiliano n° ) nata il [...] a [...] – GO – Nume_4
Brasile, tutti residenti in [...], lotto 5, Goiania – GO – Brasile.
(C.F. brasiliano: - Documento d'identità Parte_5 C.F._4 brasiliano n° ) nato il [...] a [...] – GO – Brasile, in proprio e n.q. di esercente la Nu_5 responsabilità genitoriale (unitamente all'altro genitore E Persona_3
C.F. brasiliano: 989.030.981-53 - nata il [...] a [...] – GO Persona_4
– Brasile) dei figli minori C.F. brasiliano: ), nato Persona_5 C.F._5 il 29/08/2017 Goiania – GO – Brasile, residente in [...], bloccare 95, appartamento 403,
Goiania – GO – Brasile e (C.F. brasiliano: 086.260.961-51), nata Parte_6 il 29/08/2017 Goiania – GO – Brasile, tutti residenti in [...], bloccare 95, appartamento
403, Goiania – GO – Brasile,
1 tutti rappresentati e difesi dall' Avv.to Giuseppe Pinelli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale, alla Via Crescenzio n° 25, Roma, giuste procure notarili autenticate e tradotte, nonché munite di Apostille, come in atti.
-Ricorrenti-
contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ex lege in Via del
Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria;
-Resistente costituito-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani iure sanguinis, Controparte_1 deducendo di essere discendenti del cittadino italiano (alias Parte_7 Parte_7
, , , ), nato il 7 maggio
[...] Parte_7 Persona_6 Persona_7 Persona_6
1867 a Bagnara Calabra – RC (Cfr. l'estratto del certificato di nascita, rilasciato dal Comune di
Bagnara – doc. in atti n° 1), il quale, dopo essere emigrato in Brasile, non essendosi mai naturalizzato cittadino brasiliano (Cfr. il certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dalle autorità brasiliane, il 23.02.2024 – doc. versata in atti n° 2), non aveva interrotto la catena di trasmissione della cittadinanza italiana.
L'avo dante causa, , dopo essere emigrato in Brasile, aveva sposato, il 21.04.1900, Parte_7
(Cfr. il certificato di matrimonio brasiliano - doc. in atti n° 3), e, da Per_8 Controparte_2 questa unione matrimoniale, era nato, a Sao Paolo-BR., il 10.08.1902, (Cfr. Persona_9 il certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 4).
il 29.04.1925, aveva sposato, in Brasile, (Cfr. il Persona_9 Persona_10 certificato di matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 5) e, da questa unione matrimoniale, era nato, a
Sao Paolo-BR., l'11.04.1926, (Cfr. il certificato di nascita brasiliano – doc. in Persona_11 atti n° 6).
Dall'unione tra e , era nato, a Goias-BR., il Persona_9 Controparte_3
2 20.02.1953, (Cfr. il certificato di nascita brasiliano – doc. in atti Per_12 Persona_13
n° 7).
Dall'unione tra e erano nati, a Goias- Parte_8 Persona_14
BR., due figli (entrambi odierni ricorrenti): nata il [...] e Persona_15
nato il 2.07.1981, (Cfr. i rispettivi certificati di nascita brasiliani – Parte_9 docc. in atti n° 8 e n° 9).
In particolare, sulla discendenza di Persona_15
Dall'unione tra e , erano nati, a Goias-BR., Persona_15 Persona_1 tre figli (tutti minori, odierni ricorrenti, rappresentati dai genitori): Persona_2
, nato il [...], , nato il 18.06.2014 e
[...] Parte_3 [...]
, nata il [...] (Cfr. i rispettivi certificati di nascita brasiliani – docc. in Parte_4 atti n° 10, n° 11 e n° 12).
In particolare, sulla discendenza di Parte_9
Dall'unione tra e Parte_9 Controparte_4 erano nati, a Goias-BR., due figli (tutti minori, odierni ricorrenti, rappresentati dai genitori): nato il [...] e nata il Persona_5 Persona_16
29.08.2017 (Cfr. i rispettivi certificati di nascita brasiliani – docc. in atti n° 13 e n° 14).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'avvenuta trasmissione in suo favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea paterna da avo italiano e, per l'effetto, essere dichiarato cittadino italiano dalla nascita e ordinare al competente ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri di Stato Civile.
In particolare, sull'interesse ad agire, i ricorrenti argomentavano di avere invano tentato di espletare l'iter amministrativo, seguendo le indicazioni fornite dal Consolato d'Italia competente. A tal proposito, i ricorrenti asserivano di non essere riusciti nemmeno ad ottenere un numero di prenotazione utile all'inserimento nelle liste di attesa e, pertanto desumevano che “La sussistenza di abnormi ritardi anche solo per essere semplicemente convocato innanzi all'ufficio consolare competente, impedisce, di fatto, al richiedente di veder riconosciuto il proprio diritto, se non tra molti anni”.
Il , in persona del in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 CP_5 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il resistente lamentava l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di interesse ad agire CP_1
3 dei ricorrenti, non essendo ancora decorso il termine di legge di 730 giorni, previsto per l'espletamento della pratica amministrativa di cittadinanza e non avendo i ricorrenti dedotto di avere mai presentato la domanda al Consolato d'Italia in Brasile, nonché argomentava l'infondatezza della domanda giudiziale, sia per la mancanza della prova della data di arrivo dell'avo in Brasile, il quale, ad ogni modo, sarebbe comunque stato coinvolto nei vari processi di stabilizzazione di massa brasiliani (perdendo dunque la cittadinanza italiana e di conseguenza interrompendo il diritto a trasmetterla iure sanguinis ai sui discendenti), sia perché la discendenza de qua, va considerata in ragione del vecchio principio, contemplato dal Codice Civile italiano del 1865, dell'unicità della cittadinanza, vigente all'epoca e sancito dalla Legge 555/1912. A tal proposito, il Ministero argomentava che l'avo italiano, presumibilmente emigrato in Brasile prima dell'entrata in vigore della
L. 555/1912, non avrebbe potuto mantenere anche la cittadinanza italiana “iure sanguinis”, in quanto già in possesso di quella brasiliana, acquisita “per ius soli”, interrompendone il diritto di trasmissione ai suoi discendenti.
All'udienza del 30.01.2025, la difesa dei ricorrenti insisteva nell'accoglimento del ricorso ed il
Giudice riservava il deposito della sentenza.
Il Pubblico Ministero, regolarmente notiziato, non presentava osservazioni.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
4 Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_1 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Orbene, si osserva che i ricorrenti, diretti discendente di avo italiano, deducono genericamente di aver tentato “di agendare un appuntamento tramite il sito web del competente Consolato per la presentazione della domanda di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n. 91 del 05.02.1992 al competente ”, ma che “Ad oggi, tuttavia, Parte_10 tali domandi non sono state prese in esame, né le stesse hanno ricevuto riscontro ai fini della convocazione da parte dell'Autorità adita, in quanto è emerso che gli uffici preposti devono ancora provvedere ad evadere migliaia di domande, rivelando una condizione di sostanziale paralisi degli
Uffici competenti”.
Tuttavia, i ricorrenti hanno esclusivamente allegato le copie di due moduli cartacei di richiesta di accesso alle liste consolari, i quali risultano solo essere sottoscritti dai richiedenti (anche per conto dei figli minori), ma sono prive di protocollazione, né vi è prova del loro inoltro all'autorità consolare.
Secondo la difesa, l'inoltro di tali moduli avrebbe costituito l'unico mezzo per potere ottenere una convocazione, alla luce del seguente avviso pubblicato, in data 1° agosto 2023, sul sito consolare: “A causa dell'elevato numero di richieste, gli interessati dovranno presentare domanda di accesso alla lista di attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza mediante lettera inviata per posta che verrà protocollata in ordine cronologico secondo la data di ricezione. In futuro,
l'interessato riceverà una formale lettera di invito” (Cfr. doc. in atti n° 17).
5 In realtà, il documento allegato al ricorso, in primis, non prova che la domanda di riconoscimento iure sanguinis, sia stata inoltrata all'autorità consolare interessata e, oltretutto, essendo stato pubblicato l'avviso consolare di cui sopra il 1° agosto 2023, non è dato a sapersi se, alla data della compilazione della domanda di riconoscimento (15 febbraio 2024-Cfr. docc. in atti n° 15 e n°16), sussistesse ancora la necessità per il Consolato di richiedere l'inoltro delle domande via posta, in deroga all'ordinaria modalità telematica.
In conclusione, non può ritenersi raggiunta la prova dell'avvenuto inoltro della domanda in via amministrativa, la quale deve essere considerata omessa.
Detta conclusione assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che rappresenta una condizione dell'azione. Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent. n. 2721/2002): “L'interesse ad agire previsto dall'art.
100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del 24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento
e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte
6 dell'Organo Giudiziario.
È chiaro, quindi, che qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che i ricorrenti, non avendo nemmeno tentato di esperire la via amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana, non vantino alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità
a ciò preposte, mai interpellate.
Non muta i termini della questione l'ulteriore circostanza dedotta dai ricorrenti per cui i tempi di attesa dell'evasione delle domande di cittadinanza da parte del consolato brasiliano sarebbero molto lunghi, dovendosi considerare la circostanza come non provata.
Infatti, le pagina web del a Brasilia (Cfr. doc. in atti n. 17) nelle quali Parte_11 sono riportate, in lingua italiana, le indicazioni per la presentazione della domanda di appuntamento e dalle quali secondo la difesa dovrebbe evincersi il ritardo in cui versa l'amministrazione nell'evasione delle richieste, riporta esclusivamente l'invito all'inoltro via posta della richiesta di cittadinanza “A causa dell'elevato numero di richieste”, ma non nega la possibilità al cittadino di potere esercitare il proprio diritto, né, di per sé, è in grado di dare informazioni utili sui tempi di attesa attuali.
Al riguardo si rileva che i ricorrenti avrebbe dovuto provare i diversi tentativi di presentazione della domanda amministrativa e dettagliatamente argomentare sugli attuali tempi di attesa di evasione delle istanze e, contestualmente, dare adeguata dimostrazione della circostanza per cui essi siano ben superiori all'attualità ai 730 giorni di legge.
In definitiva, l'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, unitamente considerata all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, che non può presumersi - sic et simpliciter ed in via automatica - essere sempre superiore ai 730 giorni di legge, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto i ricorrenti devono rifondere al CP_1 resistente la somma di € 1.453,00, per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa (per cui vanno applicati i valori minimi) e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla CP_1 fase decisionale.
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) condanna i ricorrenti a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in € 1.453,00, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, il 1° marzo 2025
Il Giudice unico
Flavio Tovani
8
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
(C.F. brasiliano: 956.020.111-23 - Documento d'identità brasiliano Pt_1 Parte_2
n° ), nata il [...] a [...] – GO – Brasile, in proprio e n.q. di esercente la Nume_1 responsabilità genitoriale (unitamente all'altro genitore Persona_1
- C.F. brasiliano: - nato il [...] a [...] – GO – Brasile) dei figli
[...] C.F._1 minori (C.F. brasiliano: - Documento d'identità Persona_2 C.F._2 brasiliano n° ) nato il [...] a [...] – GO – Brasile, Nume_2 Parte_3
(C.F. brasiliano: - Documento d'identità brasiliano n° ) nato il
[...] C.F._3 Nume_3
18/06/2014 a Goiania – GO – Brasile, (C.F. brasiliano: Parte_4
079.582.981-70 - Documento d'identità brasiliano n° ) nata il [...] a [...] – GO – Nume_4
Brasile, tutti residenti in [...], lotto 5, Goiania – GO – Brasile.
(C.F. brasiliano: - Documento d'identità Parte_5 C.F._4 brasiliano n° ) nato il [...] a [...] – GO – Brasile, in proprio e n.q. di esercente la Nu_5 responsabilità genitoriale (unitamente all'altro genitore E Persona_3
C.F. brasiliano: 989.030.981-53 - nata il [...] a [...] – GO Persona_4
– Brasile) dei figli minori C.F. brasiliano: ), nato Persona_5 C.F._5 il 29/08/2017 Goiania – GO – Brasile, residente in [...], bloccare 95, appartamento 403,
Goiania – GO – Brasile e (C.F. brasiliano: 086.260.961-51), nata Parte_6 il 29/08/2017 Goiania – GO – Brasile, tutti residenti in [...], bloccare 95, appartamento
403, Goiania – GO – Brasile,
1 tutti rappresentati e difesi dall' Avv.to Giuseppe Pinelli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale, alla Via Crescenzio n° 25, Roma, giuste procure notarili autenticate e tradotte, nonché munite di Apostille, come in atti.
-Ricorrenti-
contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ex lege in Via del
Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria;
-Resistente costituito-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani iure sanguinis, Controparte_1 deducendo di essere discendenti del cittadino italiano (alias Parte_7 Parte_7
, , , ), nato il 7 maggio
[...] Parte_7 Persona_6 Persona_7 Persona_6
1867 a Bagnara Calabra – RC (Cfr. l'estratto del certificato di nascita, rilasciato dal Comune di
Bagnara – doc. in atti n° 1), il quale, dopo essere emigrato in Brasile, non essendosi mai naturalizzato cittadino brasiliano (Cfr. il certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dalle autorità brasiliane, il 23.02.2024 – doc. versata in atti n° 2), non aveva interrotto la catena di trasmissione della cittadinanza italiana.
L'avo dante causa, , dopo essere emigrato in Brasile, aveva sposato, il 21.04.1900, Parte_7
(Cfr. il certificato di matrimonio brasiliano - doc. in atti n° 3), e, da Per_8 Controparte_2 questa unione matrimoniale, era nato, a Sao Paolo-BR., il 10.08.1902, (Cfr. Persona_9 il certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 4).
il 29.04.1925, aveva sposato, in Brasile, (Cfr. il Persona_9 Persona_10 certificato di matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 5) e, da questa unione matrimoniale, era nato, a
Sao Paolo-BR., l'11.04.1926, (Cfr. il certificato di nascita brasiliano – doc. in Persona_11 atti n° 6).
Dall'unione tra e , era nato, a Goias-BR., il Persona_9 Controparte_3
2 20.02.1953, (Cfr. il certificato di nascita brasiliano – doc. in atti Per_12 Persona_13
n° 7).
Dall'unione tra e erano nati, a Goias- Parte_8 Persona_14
BR., due figli (entrambi odierni ricorrenti): nata il [...] e Persona_15
nato il 2.07.1981, (Cfr. i rispettivi certificati di nascita brasiliani – Parte_9 docc. in atti n° 8 e n° 9).
In particolare, sulla discendenza di Persona_15
Dall'unione tra e , erano nati, a Goias-BR., Persona_15 Persona_1 tre figli (tutti minori, odierni ricorrenti, rappresentati dai genitori): Persona_2
, nato il [...], , nato il 18.06.2014 e
[...] Parte_3 [...]
, nata il [...] (Cfr. i rispettivi certificati di nascita brasiliani – docc. in Parte_4 atti n° 10, n° 11 e n° 12).
In particolare, sulla discendenza di Parte_9
Dall'unione tra e Parte_9 Controparte_4 erano nati, a Goias-BR., due figli (tutti minori, odierni ricorrenti, rappresentati dai genitori): nato il [...] e nata il Persona_5 Persona_16
29.08.2017 (Cfr. i rispettivi certificati di nascita brasiliani – docc. in atti n° 13 e n° 14).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'avvenuta trasmissione in suo favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea paterna da avo italiano e, per l'effetto, essere dichiarato cittadino italiano dalla nascita e ordinare al competente ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri di Stato Civile.
In particolare, sull'interesse ad agire, i ricorrenti argomentavano di avere invano tentato di espletare l'iter amministrativo, seguendo le indicazioni fornite dal Consolato d'Italia competente. A tal proposito, i ricorrenti asserivano di non essere riusciti nemmeno ad ottenere un numero di prenotazione utile all'inserimento nelle liste di attesa e, pertanto desumevano che “La sussistenza di abnormi ritardi anche solo per essere semplicemente convocato innanzi all'ufficio consolare competente, impedisce, di fatto, al richiedente di veder riconosciuto il proprio diritto, se non tra molti anni”.
Il , in persona del in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 CP_5 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il resistente lamentava l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di interesse ad agire CP_1
3 dei ricorrenti, non essendo ancora decorso il termine di legge di 730 giorni, previsto per l'espletamento della pratica amministrativa di cittadinanza e non avendo i ricorrenti dedotto di avere mai presentato la domanda al Consolato d'Italia in Brasile, nonché argomentava l'infondatezza della domanda giudiziale, sia per la mancanza della prova della data di arrivo dell'avo in Brasile, il quale, ad ogni modo, sarebbe comunque stato coinvolto nei vari processi di stabilizzazione di massa brasiliani (perdendo dunque la cittadinanza italiana e di conseguenza interrompendo il diritto a trasmetterla iure sanguinis ai sui discendenti), sia perché la discendenza de qua, va considerata in ragione del vecchio principio, contemplato dal Codice Civile italiano del 1865, dell'unicità della cittadinanza, vigente all'epoca e sancito dalla Legge 555/1912. A tal proposito, il Ministero argomentava che l'avo italiano, presumibilmente emigrato in Brasile prima dell'entrata in vigore della
L. 555/1912, non avrebbe potuto mantenere anche la cittadinanza italiana “iure sanguinis”, in quanto già in possesso di quella brasiliana, acquisita “per ius soli”, interrompendone il diritto di trasmissione ai suoi discendenti.
All'udienza del 30.01.2025, la difesa dei ricorrenti insisteva nell'accoglimento del ricorso ed il
Giudice riservava il deposito della sentenza.
Il Pubblico Ministero, regolarmente notiziato, non presentava osservazioni.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
4 Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_1 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Orbene, si osserva che i ricorrenti, diretti discendente di avo italiano, deducono genericamente di aver tentato “di agendare un appuntamento tramite il sito web del competente Consolato per la presentazione della domanda di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n. 91 del 05.02.1992 al competente ”, ma che “Ad oggi, tuttavia, Parte_10 tali domandi non sono state prese in esame, né le stesse hanno ricevuto riscontro ai fini della convocazione da parte dell'Autorità adita, in quanto è emerso che gli uffici preposti devono ancora provvedere ad evadere migliaia di domande, rivelando una condizione di sostanziale paralisi degli
Uffici competenti”.
Tuttavia, i ricorrenti hanno esclusivamente allegato le copie di due moduli cartacei di richiesta di accesso alle liste consolari, i quali risultano solo essere sottoscritti dai richiedenti (anche per conto dei figli minori), ma sono prive di protocollazione, né vi è prova del loro inoltro all'autorità consolare.
Secondo la difesa, l'inoltro di tali moduli avrebbe costituito l'unico mezzo per potere ottenere una convocazione, alla luce del seguente avviso pubblicato, in data 1° agosto 2023, sul sito consolare: “A causa dell'elevato numero di richieste, gli interessati dovranno presentare domanda di accesso alla lista di attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza mediante lettera inviata per posta che verrà protocollata in ordine cronologico secondo la data di ricezione. In futuro,
l'interessato riceverà una formale lettera di invito” (Cfr. doc. in atti n° 17).
5 In realtà, il documento allegato al ricorso, in primis, non prova che la domanda di riconoscimento iure sanguinis, sia stata inoltrata all'autorità consolare interessata e, oltretutto, essendo stato pubblicato l'avviso consolare di cui sopra il 1° agosto 2023, non è dato a sapersi se, alla data della compilazione della domanda di riconoscimento (15 febbraio 2024-Cfr. docc. in atti n° 15 e n°16), sussistesse ancora la necessità per il Consolato di richiedere l'inoltro delle domande via posta, in deroga all'ordinaria modalità telematica.
In conclusione, non può ritenersi raggiunta la prova dell'avvenuto inoltro della domanda in via amministrativa, la quale deve essere considerata omessa.
Detta conclusione assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che rappresenta una condizione dell'azione. Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent. n. 2721/2002): “L'interesse ad agire previsto dall'art.
100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del 24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento
e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte
6 dell'Organo Giudiziario.
È chiaro, quindi, che qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che i ricorrenti, non avendo nemmeno tentato di esperire la via amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana, non vantino alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità
a ciò preposte, mai interpellate.
Non muta i termini della questione l'ulteriore circostanza dedotta dai ricorrenti per cui i tempi di attesa dell'evasione delle domande di cittadinanza da parte del consolato brasiliano sarebbero molto lunghi, dovendosi considerare la circostanza come non provata.
Infatti, le pagina web del a Brasilia (Cfr. doc. in atti n. 17) nelle quali Parte_11 sono riportate, in lingua italiana, le indicazioni per la presentazione della domanda di appuntamento e dalle quali secondo la difesa dovrebbe evincersi il ritardo in cui versa l'amministrazione nell'evasione delle richieste, riporta esclusivamente l'invito all'inoltro via posta della richiesta di cittadinanza “A causa dell'elevato numero di richieste”, ma non nega la possibilità al cittadino di potere esercitare il proprio diritto, né, di per sé, è in grado di dare informazioni utili sui tempi di attesa attuali.
Al riguardo si rileva che i ricorrenti avrebbe dovuto provare i diversi tentativi di presentazione della domanda amministrativa e dettagliatamente argomentare sugli attuali tempi di attesa di evasione delle istanze e, contestualmente, dare adeguata dimostrazione della circostanza per cui essi siano ben superiori all'attualità ai 730 giorni di legge.
In definitiva, l'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, unitamente considerata all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, che non può presumersi - sic et simpliciter ed in via automatica - essere sempre superiore ai 730 giorni di legge, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto i ricorrenti devono rifondere al CP_1 resistente la somma di € 1.453,00, per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa (per cui vanno applicati i valori minimi) e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla CP_1 fase decisionale.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) condanna i ricorrenti a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in € 1.453,00, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, il 1° marzo 2025
Il Giudice unico
Flavio Tovani
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