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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/04/2025, n. 6069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6069 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 42819/2020
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa Enrica Ciocca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 42819/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da:
C.F.: , con sede in Roma (RM), Via Fabio Conforto n.19, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Cocola
e dall'avv. Marco Bernardini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma,
Piazza Cavour, n. 17, giusta delega depositata telematicamente
ATTRICE
CONTRO
C.F. , con sede in Mileticova 1, Bratislava, Repubblica Slovacca CP_1 P.IVA_2
(SK), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico
Beccaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza, via Malvezzi, 10, per mandato depositato telematicamente in allegato all'atto di citazione
CONVENUTA
OGGETTO: contratto di vendita di cosa mobile (opposizione ad ingiunzione europea n.
4154/2020 emesso in data 27/02/2020 dal Tribunale Ordinario di Roma, R.G. n. 9669/2020).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE conclude come da comparsa di costituzione e risposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento delle suesposte difese:
- In via preliminare, ai sensi dell'art. 648, c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né è di pronta soluzione e, soprattutto, alla luce del palese riconoscimento del credito della parte opposta;
- Nel merito, rigettare l'opposizione promossa da in quanto infondata in fatto e in CP_1 diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo europeo n. 4154/2020 emesso dal Tribunale di Roma;
Con riserva di ulteriormente dedurre ed eccepire.
Con vittoria di spese e onorari del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”. PARTE CONVENUTA: “In via preliminare:
- disporre l'estinzione del giudizio e la cancellazione della causa a ruolo;
Nel merito:
- rigettare le domande proposte da in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Parte_1
- accertato il diritto di credito di al pagamento della fattura n. 222/2018, in ipotesi CP_1 di sussistenza di rispettivi crediti e debiti, compensare gli stessi;
In ogni caso:
- spese e compensi di lite rifusi”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ingiunzione di pagamento europea n. 4154/2020 emessa in data 27/2/2020, N.R.G.
9669/2020, notificata il 23/7/2020, il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso proposto dalla
[...]
ingiungeva alla in persona del legale rappresentante pro tempore, il Pt_1 CP_1
pagamento della somma di € 19.040,00, oltre interessi ad interessi legali e spese, a titolo di restituzione della somma versata in forza del preventivo di spesa n. 567 del 3/7/2018 relativo all'ordine per una fornitura di risme di carta.
2.- Con atto notificato il 17/08/2020 e depositato in data 1/9/2020 la in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione alla suddetta ingiunzione europea mediante il modulo standard F allegato al Reg. (UE) n. 1896/2006.
Con istanza ex art. 17 Reg. (UE) n. 1896/2006 depositata il 21/1/2021 la chiedeva Parte_1
che il giudizio proseguisse secondo la disciplina processuale ordinaria e, con provvedimento del
25/2/2021, veniva disposta la prosecuzione del giudizio con fissazione della prima udienza per il
6/7/2021.
3.- Con comparsa depositata in data 30/6/2021 la in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La esponeva di essere una società operante nell'ambito della fornitura di materiali Parte_1
per uffici e che a giugno 2018 si era rivolta all'odierna opponente, di nazionalità slovacca, attiva nel settore della fornitura cartaria, operativa in tutta Europa. A tale riguardo precisava che Pt_2
e , con i quali il legale rappresentante della aveva, in
[...] Testimone_1 Parte_1 precedenza, intrattenuto a vario titolo rapporti di lavoro, si erano resi intermediari dell'affare tra le società e la in particolare, gli stessi avevano trasmesso la visura CP_1 Parte_1
della da cui era emerso che, sebbene fosse registrata nella Repubblica di Slovacchia, CP_1
la società era operativa presso la sede amministrativa in LT IN (VI).
La deduceva, poi, che, con e-mail del 4/7/2018, aveva ricevuto dal il Parte_1 Pt_2
preventivo di spesa n. 567, emesso in data 3/7/2018, in relazione all'ordine e al trasporto di risme di carta da parte della società opponente, per complessivi € 19.040,00. La dichiarava, Parte_1
quindi, di aver effettuato il pagamento richiesto il 9/7/2018 a mezzo bonifico sul conto corrente della e che, dando riscontro alla richiesta da parte dell'opposta di ricevere il CP_1
materiale in bancali da 250 risme anziché 400, con comunicazione del 27/7/2018 la CP_1
aveva informato la che, in ragione delle modifiche intervenute rispetto alle originarie Parte_1
pattuizioni, il sistema aveva bloccato la consegna e spedito la merce ad altro acquirente.
La evidenziava che, nella stessa comunicazione a mezzo posta elettronica, la Parte_1 CP_1 si era resa disponibile ad annullare l'ordine con riaccredito delle somme versate, a causa
[...] dell'impossibilità di effettuare nuove consegne prima della fine di agosto 2018 e per questo motivo deduceva di aver richiesto l'annullamento dell'ordine per cui è causa e la restituzione dell'importo corrisposto, ma non aveva ricevuto alcun riscontro dalla controparte, la quale, solo a seguito del sollecito del 30/7/2018, aveva replicato che per il riaccredito delle somme era necessario attendere i tempi necessari.
La rappresentava di aver diffidato formalmente, in data 3/8/2018, la Parte_1 CP_1
ed il a restituire quanto versato e che, in data 6/8/2018, la aveva negato la Pt_2 CP_1
richiesta in ragione della lesione delle condizioni contrattuali da parte della per la Parte_1
variazione della pallettizzazione delle merci e, per questo motivo, aveva sostenuto la debenza di costi aggiuntivi e danni economici. Esponeva che, con successiva comunicazione del 16/8/2018, la aveva minacciato di intraprendere azioni per il risarcimento dei danni, per non CP_1
essere la autorizzata agli acquisti nel circuito europeo, dato che operava come Parte_1 soggetto privato, in difetto dell'iscrizione al Registro VIES per le transazioni intracomunitarie.
In punto di diritto, la deduceva che nessuna somma era stata mai riaccreditata, né Parte_1
risultava che la merce ordinata fosse stata consegnata, con conseguente infondatezza dell'opposizione proposta dalla A tal proposito, la contestava di aver CP_1 CP_1 Parte_1 chiesto, con comunicazione del 19/7/2018, una modifica dell'ordine effettuato, ma che aveva inteso solo informarsi sulla possibilità di avere una diversa pallettizzazione delle risme di carta;
pertanto, del tutto illegittima ed arbitraria era la motivazione con cui la controparte aveva giustificato la spedizione della merce ad altro fornitore. Sosteneva, inoltre, che la condotta della era abusiva, anche in considerazione del fatto che la stessa aveva dichiarato di essere CP_1 disponibile ad annullare l'ordine e ad effettuare lo storno della somma già corrisposta, ma che, soltanto a seguito dei numerosi solleciti a provvedervi, aveva lamentato danni economici e costi aggiuntivi, che però non erano stati né provati, né quantificati.
La contestava, infine, la doglianza della in ordine ai danni derivanti Parte_1 CP_1
dalla mancata iscrizione della nel Registro VIES, osservando che, ai fini Parte_1 dell'applicazione del regime di non imponibilità IVA delle operazioni intracomunitarie,
l'iscrizione presso il Registro VIES aveva acquisito natura di requisito essenziale e indispensabile solo a far tempo da gennaio 2020, mentre in precedenza la registrazione costituiva un mero adempimento di tipo formale, quindi, poiché il rapporto commerciale per cui è causa si era svolto nel 2018, la doglianza della circa la mancanza di autorizzazione della CP_1 Parte_1
ad operare nel circuito europeo era priva di pregio.
La concludeva, dunque, come indicato in epigrafe. Parte_1
4.- All'udienza del 6/7/2021, sostituita dallo scambio di note scritte, la sosteneva CP_1
che, trattandosi della prosecuzione di un giudizio instaurato con la domanda di ingiunzione di pagamento europeo, controparte avrebbe dovuto notificare all'opponente un atto di riassunzione, al fine di introdurre un ordinario giudizio di cognizione, pertanto chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio, con cancellazione della causa dal ruolo.
La invece, contestava l'eccezione della controparte, deducendo la rituale Parte_1
instaurazione del giudizio.
Con ordinanza del 15/7/2021 il giudice, in applicazione del principio della conservazione degli atti giuridici, dell'economia dei mezzi giuridici, ritenendo che non risultava leso il diritto delle parti alla difesa, fissava udienza ai sensi dell'art. 183, 6 c. c.p.c. anche al fine di consentire alla CP_1
di svolgere le proprie difese nel merito.
[...]
Con comparsa depositata il 31/8/2021 si costituiva in giudizio la , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, eccependo, in via preliminare, di non aver ricevuto la notifica dell'atto di riassunzione del presente giudizio da parte della e, pertanto, insisteva nella Parte_1
richiesta di estinzione del processo.
Nel merito, la sosteneva di aver correttamente preteso l'iscrizione VIES da parte di CP_1
e diffidato la stessa per eventuali danni, a causa delle conseguenze sanzionatorie in sarebbe Pt_1
potuta incorrere;
in particolare, parte opponente faceva riferimento alla sanzione di cui all'art.6 del D.Lgs. n.471/97, prevista per le violazioni dell'obbligo di documentazione di operazioni imponibili. Inoltre, lamentava che la circostanza per cui controparte non era in possesso del VIES aveva precluso la conclusione dell'operazione intracomunitaria, con conseguente aggravio dei costi per la società fornitrice in relazione allo sbancalamento della merce. Esponeva, inoltre, che la comunicazione con cui la aveva disdetto l'ordine aveva determinato l'ulteriore Parte_1
spesa di logistica e deposito della merce per l'importo di € 19.500,00 a carico della . CP_1
La esponeva, infine, che la proposizione dell'istanza ex art. 16 del Reg. (UE) n. CP_1
1896/2006 determinava il venir meno del provvedimento emesso all'esito della fase sommaria, con conseguente inapplicabilità degli artt. 645 e s.s. c.p.c., dato che l'ingiunzione europea era caducata ed era iniziato un nuovo giudizio disciplinato dalle norme del procedimento ordinario di cognizione e non da quelle di cui agli artt. 633 e ss.. Concludeva, quindi, come indicato in epigrafe.
5.- Esperiti gli incombenti preliminari, intervenuto lo scambio delle memorie istruttorie, all'udienza del 23/2/2023 venivano escussi i testimoni , e Testimone_2 Testimone_3 [...]
ed era disposta, ai sensi dell'art 204 c.p.c., l'assunzione della prova Testimone_4
testimoniale all'estero di LA OV e SA JU.
In seguito, il giudice dichiarava la decaduta dalla prova da espletarsi all'estero, e CP_1
concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Previa sostituzione del Giudice istruttore, stanti le dimissioni del Giudice titolare, all'udienza del
10/12/2024, sostituita dal deposito di note scritte, la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
6.- Deve essere rilevata, in via pregiudiziale, l'infondatezza dell'eccezione di estinzione del giudizio per la sua mancata riassunzione da parte della società opposta.
Ed invero, l'art. 17, par. 1, del Regolamento (UE) n. 1896/2006 disciplina gli effetti della presentazione dell'opposizione all'ingiunzione europea, stabilendo che – quando l'opposizione è presentata entro il termine stabilito dall'art. 16, par. 2, del suddetto regolamento europeo e il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto con il ricorso l'estinzione del procedimento - essa
“prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine”, con l'applicazione: “(…)
b) di un rito processuale civile nazionale appropriato”. Il par. 4 del citato articolo 16 dispone altresì che “il passaggio al procedimento civile ordinario, ai sensi del paragrafo 1 (…), è disciplinato dalla legge dello Stato membro d'origine” (e cioè occorre fare capo alla legge dello
Stato che ha emesso l'ingiunzione di pagamento).
L'art 26 del suddetto regolamento europeo, rubricato “Rapporto con le norme processuali nazionali”, dispone che “tutte le questioni procedurali non trattate specificamente dal presente regolamento sono disciplinate dal diritto nazionale”.
Ciò posto, la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di ingiunzione di pagamento europea ai sensi del Reg. CE n. 1896 del 2006, qualora l'ingiunzione emessa dal giudice italiano venga opposta dal debitore ingiunto a norma dell'art. 16 del Regolamento e il creditore abbia chiesto, prima dell'emissione dell'ingiunzione, che il processo, in caso di opposizione, prosegua secondo la disciplina della procedura civile ordinaria, l'individuazione di tale procedura, in relazione alla natura della situazione creditoria azionata con la domanda ingiuntiva, spetta non già al giudice, ma allo stesso creditore, che dovrà procedervi nel termine che il giudice dell'ingiunzione dovrà fissare all'atto della comunicazione al creditore della proposizione dell'opposizione, ai sen si dell'art. 17, par. 3, del Regolamento;
l'inosservanza di tale termine determina, a norma del comma
3 dell'art. 307 c.p.c., l'estinzione del giudizio” (Cass. civ., sez.un., sent. 31/01/2019 n. 2840).
Nella specie, la designazione del giudice competente è intervenuta il 17/12/2020 e in data
21/1/2021 l'opposta ha depositato l'istanza ex art. 17 Reg. (UE) 1896/2006, chiedendo al giudice italiano di adottare ogni provvedimento necessario al fine di garantire la prosecuzione del processo, in particolare, fissando il termine entro cui il creditore era tenuto a riassumere il giudizio, conformemente a quanto predicato dalla citata giurisprudenza.
La ha, quindi, correttamente richiesto la fissazione del termine per l'introduzione del Parte_1
giudizio nelle forme del rito applicabile, non essendosi limitata, come asserisce la CP_1
a richiedere che il giudizio proseguisse secondo la disciplina processuale ordinaria.
Emerge, inoltre, dagli atti che, con ordinanza del 15/7/2021, è stato dato atto che l'istanza dell'opposta non era stata posta alla attenzione del Giudice che, pertanto, non aveva potuto fissare il termine richiesto dall'opposta per l'introduzione della causa con il rito ordinario ed è stato fissato rinvio ex art. 183 comma VI c.p.c. “anche per consentire a parte opponente di svolgere le proprie deduzioni nel merito.”
La ha, dunque, manifestato la volontà di riassumere il giudizio nel rispetto nella Parte_1
normativa eurounitaria, ma ciò non è stato possibile per causa a lei non imputabile.
L'eccezione di estinzione del processo sollevata dall'opponente deve essere, dunque, rigettata.
Se è pur vero che la non ha ricevuto la notifica di un atto di citazione, la modalità CP_1
in cui è stato svolto il giudizio non ha pregiudicato il suo diritto di difesa, avendo potuto prendere posizione sulla “comparsa di costituzione” della Parte_1
Si chiarisce e si da dato atto che il presente giudizio va considerato un giudizio di cognizione ordinaria e non di opposizione a decreto ingiuntivo secondo le previsioni degli artt. 645 c.p.c. e ss.
A seguito dell'opposizione all'ingiunzione di pagamento europeo il processo prosegue secondo il rito prescelto dal creditore, secondo le norme del procedimento civile ordinario, come si desume sia dal Considerando n. 24 del regolamento (UE) 1896/2006, là dove è detto chiaramente che l'opposizione «dovrebbe interrompere il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e determinare il trasferimento automatico del caso ad un procedimento civile ordinario», sia dall'art. 12, paragrafo 4, lett. c) del citato regolamento, là dove si dispone che nell'IPE il convenuto è informato del fatto che «se è presentata opposizione, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato d'origine applicando le norme di procedura civile ordinaria», sia dal successivo art. 17, là dove si ripete questa stessa formula.
La Suprema Corte nella pronuncia sopramenzionata (n. 2840/2019) ha chiarito in modo approfondito il punto, evidenziando come il processo di opposizione a decreto ingiuntivo emesso secondo il diritto italiano, ancorché il secondo comma dell'art. 645 cod. proc. civ. dica che «in seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario di cognizione davanti al giudice adito» non può identificarsi con le «norme di procedura civile ordinaria» vigenti nell'ordinamento italiano. Nonostante il disposto del secondo comma dell'art. 645 c.p.c., infatti, lo svolgimento del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non corrisponde in modo pieno allo svolgimento di un processo di cognizione ordinario, cioè disciplinato dagli artt.
163 e segg. cod. proc. civ. (o di rito lavoristíco), “ma assume rispetto ad esso una serie di scostamenti che derivano in ultima analisi dalla circostanza che l'opposizione non pone nel nulla il decreto ingiuntivo (e ciò al di là della qualificazione anche come mezzo di impugnazione del decreto e delle sue implicazioni, su cui le Sezioni Unite ebbero a pronunciarsi ormai molti anni orsono: Cass., Sez. Un., n. 9769 del 2001). Tali scostamenti sono espressi sia nelle norme degli artt. 648 e 649 cod. proc. civ., sia nell'art. 653 stesso codice, quando al rigetto dell'opposizione o all'estinzione del processo fa conseguire l'esecutività del decreto, cioè la sua permanenza. Questi scostamenti, che sono espressione del perdurare di profili di tutela giurisdizionale privilegiata della situazione del creditore, non consentono allora di considerare quali «norme di procedura civile ordinaria» le norme regolatrici dell'opposizione a decreto ingiuntivo nazionale e ciò nemmeno valorizzando il già ricordato secondo inciso del Considerando 24 del Regolamento.”
(sent. Cass. S.U. 2840/2019 cit). La Suprema Corte ha sottolineato che il modo in cui è regolato il procedimento di emissione dell'IPE è del tutto disomogeneo da quello del procedimento per decreto ingiuntivo di diritto italiano. Sempre nella citata pronuncia è chiarito che la disomogeneità concerne, “l'onere di corredare la domanda con le prove, sebbene di valore relativo, o per la loro stessa natura o, comunque, per l'assenza del contraddittorio (si pensi alla scrittura privata, che nella fase monitoria non è prova per effetto di mancato disconoscimento), che la sorreggono. Di esse l'istante deve solo fornire una "descrizione", cioè una individuazione che non si risolve, cosa possibile fra l'altro solo per i documenti, nella riproduzione del loro contenuto, ma soltanto, conforme al significato della parola "descrizione" ed all'assenza di riferimenti al suo contenuto, in un'attività che identifichi ed individui la natura della prova (esempio: fattura, contratto, perizia, etc.), cioè la sua dimensione per così dire fenomenica. In conseguenza di detta disomogeneità il vaglio del giudice dell'IPE non ha la stessa estensione e lo stesso oggetto di quello del giudice del ricorso per decreto ingiuntivo italiano, giacché la sua cognizione, a differenza di quella del giudice italiano, non si estende all'apprezzamento, sebbene da svolgersi senza contraddittorio, delle prove indicate dal creditore. Tant'è che l'art. 12, paragrafo 4, lett. a), dispone che nell'IPE
«il convenuto è informato del fatto che [...] l'ingiunzione è stata emessa soltanto in base alle informazioni fornite dal ricorrente e non verificate dal giudice». E' sufficiente la constatazione di questa disomogeneità, anche senza aggiungervi quella discendente dal fatto che le prove che debbono solo essere descritte possono anche non essere documenti (a differenza di quanto accade per il procedimento ex artt. 633 e segg. cod. proc. civ.), per evidenziare che, pur apprezzando il riferimento alle norme di procedura civile ordinaria nel senso di norme correlate sul piano del diritto italiano ad una vicenda processuale complessiva che si postuli, in thesi, simile a quella che Par viene introdotta dalla domanda di , non può non constatarsi che risulta impraticabile considerare la situazione di chi abbia ottenuto l'IPE come sostanzialmente simile a quella del creditore che abbia ottenuto il decreto ingiuntivo di diritto italiano, sì da giustificare
l'individuazione delle norme di procedura civile ordinaria da applicarsi a seguito dell'opposizione in quelle che regolano lo svolgimento dell'opposizione di cui agli artt. 645 e segg. cod. proc. civ.”
La Suprema Corte ricorda, inoltre, la previsione della “idoneità dell'immotivatezza dell'opposizione a neutralizzare l'IPE e, dunque, ad impedirle di divenire titolo esecutivo suscettibile del riesame nei termini indicati dall'art. 20 (su cui vedi Cass., Sez. Un., n. 7075 del
2017), che è il solo onere che il Regolamento impone all'ingiunto.”
Ritiene questo Giudice del tutto condivisibile la puntuale ricostruzione operata dai Giudici di legittimità, per cui non possono applicarsi al caso di specie agli artt. 645 e ss. c.p.c., ma le norme che regolano un ordinario procedimento di cognizione.
Deve, dunque, darsi atto in modo chiaro che l'opposizione all'ingiunzione di pagamento europea neutralizza quest'ultima e le impedisce di divenire titolo esecutivo. Ne consegue, inoltre, che la
è attrice in senso formale e sostanziale e la sua richiesta, contenuta nella comparsa di Parte_1 risposta, di conferma del decreto ingiuntivo, unitamente al ricorso per l'emissione di ingiunzione europea, deve essere intesa e qualificata come domanda di accertamento del proprio credito e di condanna della al pagamento in proprio favore della somma di € 19.040,00, oltre ad CP_1
interessi legali e spese.
7.- Nel merito, la pretesa creditoria della è fondata e deve essere accolta. Parte_1
E' noto che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento - salvo che si tratti di obbligazioni negative - deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. civ., sez. un., sent. 30/10/2001 n. 13533).
Nel caso di specie è documentale che in data 4/7/2018 ha trasmesso alla Parte_2 [...]
un preventivo per la fornitura di risme di carta;
in particolare, nel messaggio di posta Pt_1 elettronica era precisato che tra la data del pagamento e la consegna sarebbero trascorsi tra i 12 e i 20 giorni. Il preventivo, per la somma di € 19.040,00, recava la data 3/7/2018 e conteneva, altresì, le coordinate bancarie della .. CP_1
La ha prodotto, poi, la prova del pagamento dell'ordine a favore della Parte_1 CP_1 cui ha versato la somma di € 19.040,00 tramite bonifico bancario del 9/7/2018 ed ha, poi, in data
19/07/2018 inviato e-mail domandando se ci fosse la possibilità che venissero consegnati “bancali da 250 risme invece che 400 risme”.
Non si è trattato all'evidenza di modifica dell'ordine, tantomeno una variazione di carattere sostanziale, ma solo una domanda informativa sulla possibilità di una diversa modalità di consegna.
La non ha dato riscontro a tale richiesta, ma, con comunicazione tramite posta CP_1
elettronica del 27/7/2018, ha asserito che la suddetta richiesta di diversa pallettizzazione aveva bloccato la consegna della carta e che la stessa, già pronta per essere spedita, era stata consegnata ad un altro cliente, aggiungendo che, a causa del periodo feriale, non avrebbe potuto effettuare la consegna prima di agosto, pertanto, indicava alla che se la tempistica non fosse stata Parte_1
Ritenuta congrua, la società avrebbe potuto annullare l'ordine, con conseguente emissione da parte della venditrice di nota di accredito e di rimborso di quanto versato in anticipo.
La mancata consegna della merce non è stata dovuta, dunque, ad alcun inadempimento o richiesta della ma è avvenuta per circostanze imputabili in via esclusiva alla Parte_1 CP_1
su cui la non ha potuto influire. Parte_1
Quest'ultima ha annullato l'ordine lo stesso 27/07/2018, ma la non ha provveduto CP_1
alla restituzione della somma ricevuta, per sua stessa ammissione, risultando dalla e-mail del
30/7/2018 che la società ha giustificato il ritardo nel rimborso facendo riferimento genericamente a “tempi tecnici”, rispondendo come segue: “stiamo facendo la fatturazione mensile di conseguenza verrà fatta nota di accredito e relativo bonifico”.
Solo in seguito, in particolare con comunicazione del 6/8/2018, la ha contestato CP_1
l'avversa pretesa restitutoria, deducendo che la richiesta di modifica dell'ordine di parte opposta costituiva una variazione fuori contratto e aveva causato costi aggiuntivi;
inoltre, la suddetta società solo in tale data ha fatto riferimento alla necessità che la controparte fosse iscritta al registro
VIES (VAT Information Exchange System) per intrattenere rapporti commerciali con la stessa.
E' appena il caso di osservare che il VIES è un sistema elettronico di scambio di dati sull'IVA che consente al fisco di tracciare le operazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA effettuate all'interno dell'Unione Europea e raccoglie le informazioni relative alle partite IVA comunitarie registrate. Nella specie, non solo la non aveva richiesto prima di intraprendere accordi con la CP_1
se la stessa avesse effettuato tale adempimento, ma la circostanza che quest'ultima Parte_1 non fosse all'epoca iscritta al suddetto registro non può rappresentare un fatto impeditivo della pretesa restitutoria in questione, atteso che, ai sensi dell'art. 2 della direttiva (UE) 2018/1910 del
Consiglio del 4/12/2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla suddetta direttiva si sarebbero dovute applicare a far tempo dal 1°/12/2020. Ne consegue che, all'epoca dei fatti su cui controverte, non era obbligatoria l'iscrizione al VIES per beneficiare del regime di non imponibilità ai fini dell'IVA per le operazioni intracomunitarie.
Oltre a questa considerazione, non risulta alcun fondamento nella fattura (doc. 3 CP_1 emessa dalla in ordine alle spese relative a “sosta” dei bancali per 130 giorni: tale CP_1
deposito non può essere dovuto alla fornitura originaria, che per ammissione della stessa società venditrice era stata inviata ad altro cliente e non può essere relativa ad una ulteriore fornitura, atteso che l'annullamento dell'ordine è avvenuto lo stesso giorno (27/07/2018) in cui la CP_1
aveva comunicato di non poter procedere ad alcuna fornitura nel mese di agosto.
[...]
L'istruttoria espletata nel corso del giudizio non ha aggiunto elementi ulteriori, ma ha solo confermato le risultanze documentali sinora menzionate: in particolare, il testimone ha Tes_1
dichiarato, ad esempio, di aver ricevuto la comunicazione a mezzo posta elettronica dalla CP_1
in cui veniva informato che la merce era stata spedita ad un altro cliente e che, a quel punto,
[...] vi fosse la necessità di accordarsi con l'opponente o nel senso di attendere la disponibilità di altra merce oppure “di ricevere una nota di credito”.
Pertanto, a fronte delle allegazioni documentali della società attrice e delle risultanze della prova testimoniale, la non ha provato di aver adempiuto l'obbligazione assunta, non CP_1
avendo depositato alcun documento da cui si possa desumere la consegna della merce ordinata, ma neanche di aver rimborsato l'importo ricevuto dalla saldo dell'ordine, che risulta Controparte_2 indebitamente trattenuta a seguito dell'annullamento dell'ordine dovuto alla indisponibilità della ad una consegna nei tempi pattuiti. CP_1
La non ha allegato in modo specifico e provato la sussistenza di un fatto impeditivo CP_1 dell'adempimento dell'altrui pretesa creditoria, con conseguente mancato assolvimento dell'onere della prova posto a suo carico.
Ed invero, la richiesta meramente informativa da parte dell'opposta sulla possibilità di una eventuale diversa modalità di consegna con bancali da 250 risme invece che di 400 non giustifica l'inadempimento della vendittice, che non ha consegnato la merce alla controparte, avendola asseritamente stornata in favore di altro acquirente e che, al tempo, non ha provveduto alla restituzione del prezzo già incassato. L'art. 2033 c.c. stabilisce che “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.
Il venir meno dell'ordine per cause imputabili al venditore rende l'importo versato indebito.
In assenza di una mala fede nell'incasso, all'importo versato di€ 19.040,00, vanno aggiunti gli interessi dalla data della messa in mora al saldo.
La domanda proposta dalla avverso la è, pertanto, meritevole di Parte_1 CP_1 accoglimento: quest'ultima va, quindi, condannata alla restituzione in favore della controparte della somma di € 19.040,00, oltre ad interessi come per legge dalla data della costituzione in mora, fino al saldo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza della vanno CP_1
poste in favore della e sono determinate ai sensi del D.M. 147/2022, secondo i Parte_1
parametri medi, sulla base delle attività in concreto svolte dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nel giudizio N.R.G. 42819/2020 tra le società e in persona dei rispettivi Parte_1 CP_1
rappresentanti legali pro tempore, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) CONDANNA la al pagamento in favore della della somma di € CP_1 Parte_1
19.040,00, oltre ad interessi dalla data della messa in mora al saldo;
2) CONDANNA la alla refusione delle spese processuali in favore della controparte, CP_1
che liquida in € 4.500,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA nella misura di legge e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, li 22 aprile 2025
Il giudice
Enrica Ciocca
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa Enrica Ciocca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 42819/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da:
C.F.: , con sede in Roma (RM), Via Fabio Conforto n.19, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Cocola
e dall'avv. Marco Bernardini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma,
Piazza Cavour, n. 17, giusta delega depositata telematicamente
ATTRICE
CONTRO
C.F. , con sede in Mileticova 1, Bratislava, Repubblica Slovacca CP_1 P.IVA_2
(SK), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico
Beccaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza, via Malvezzi, 10, per mandato depositato telematicamente in allegato all'atto di citazione
CONVENUTA
OGGETTO: contratto di vendita di cosa mobile (opposizione ad ingiunzione europea n.
4154/2020 emesso in data 27/02/2020 dal Tribunale Ordinario di Roma, R.G. n. 9669/2020).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE conclude come da comparsa di costituzione e risposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento delle suesposte difese:
- In via preliminare, ai sensi dell'art. 648, c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né è di pronta soluzione e, soprattutto, alla luce del palese riconoscimento del credito della parte opposta;
- Nel merito, rigettare l'opposizione promossa da in quanto infondata in fatto e in CP_1 diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo europeo n. 4154/2020 emesso dal Tribunale di Roma;
Con riserva di ulteriormente dedurre ed eccepire.
Con vittoria di spese e onorari del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”. PARTE CONVENUTA: “In via preliminare:
- disporre l'estinzione del giudizio e la cancellazione della causa a ruolo;
Nel merito:
- rigettare le domande proposte da in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Parte_1
- accertato il diritto di credito di al pagamento della fattura n. 222/2018, in ipotesi CP_1 di sussistenza di rispettivi crediti e debiti, compensare gli stessi;
In ogni caso:
- spese e compensi di lite rifusi”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ingiunzione di pagamento europea n. 4154/2020 emessa in data 27/2/2020, N.R.G.
9669/2020, notificata il 23/7/2020, il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso proposto dalla
[...]
ingiungeva alla in persona del legale rappresentante pro tempore, il Pt_1 CP_1
pagamento della somma di € 19.040,00, oltre interessi ad interessi legali e spese, a titolo di restituzione della somma versata in forza del preventivo di spesa n. 567 del 3/7/2018 relativo all'ordine per una fornitura di risme di carta.
2.- Con atto notificato il 17/08/2020 e depositato in data 1/9/2020 la in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione alla suddetta ingiunzione europea mediante il modulo standard F allegato al Reg. (UE) n. 1896/2006.
Con istanza ex art. 17 Reg. (UE) n. 1896/2006 depositata il 21/1/2021 la chiedeva Parte_1
che il giudizio proseguisse secondo la disciplina processuale ordinaria e, con provvedimento del
25/2/2021, veniva disposta la prosecuzione del giudizio con fissazione della prima udienza per il
6/7/2021.
3.- Con comparsa depositata in data 30/6/2021 la in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La esponeva di essere una società operante nell'ambito della fornitura di materiali Parte_1
per uffici e che a giugno 2018 si era rivolta all'odierna opponente, di nazionalità slovacca, attiva nel settore della fornitura cartaria, operativa in tutta Europa. A tale riguardo precisava che Pt_2
e , con i quali il legale rappresentante della aveva, in
[...] Testimone_1 Parte_1 precedenza, intrattenuto a vario titolo rapporti di lavoro, si erano resi intermediari dell'affare tra le società e la in particolare, gli stessi avevano trasmesso la visura CP_1 Parte_1
della da cui era emerso che, sebbene fosse registrata nella Repubblica di Slovacchia, CP_1
la società era operativa presso la sede amministrativa in LT IN (VI).
La deduceva, poi, che, con e-mail del 4/7/2018, aveva ricevuto dal il Parte_1 Pt_2
preventivo di spesa n. 567, emesso in data 3/7/2018, in relazione all'ordine e al trasporto di risme di carta da parte della società opponente, per complessivi € 19.040,00. La dichiarava, Parte_1
quindi, di aver effettuato il pagamento richiesto il 9/7/2018 a mezzo bonifico sul conto corrente della e che, dando riscontro alla richiesta da parte dell'opposta di ricevere il CP_1
materiale in bancali da 250 risme anziché 400, con comunicazione del 27/7/2018 la CP_1
aveva informato la che, in ragione delle modifiche intervenute rispetto alle originarie Parte_1
pattuizioni, il sistema aveva bloccato la consegna e spedito la merce ad altro acquirente.
La evidenziava che, nella stessa comunicazione a mezzo posta elettronica, la Parte_1 CP_1 si era resa disponibile ad annullare l'ordine con riaccredito delle somme versate, a causa
[...] dell'impossibilità di effettuare nuove consegne prima della fine di agosto 2018 e per questo motivo deduceva di aver richiesto l'annullamento dell'ordine per cui è causa e la restituzione dell'importo corrisposto, ma non aveva ricevuto alcun riscontro dalla controparte, la quale, solo a seguito del sollecito del 30/7/2018, aveva replicato che per il riaccredito delle somme era necessario attendere i tempi necessari.
La rappresentava di aver diffidato formalmente, in data 3/8/2018, la Parte_1 CP_1
ed il a restituire quanto versato e che, in data 6/8/2018, la aveva negato la Pt_2 CP_1
richiesta in ragione della lesione delle condizioni contrattuali da parte della per la Parte_1
variazione della pallettizzazione delle merci e, per questo motivo, aveva sostenuto la debenza di costi aggiuntivi e danni economici. Esponeva che, con successiva comunicazione del 16/8/2018, la aveva minacciato di intraprendere azioni per il risarcimento dei danni, per non CP_1
essere la autorizzata agli acquisti nel circuito europeo, dato che operava come Parte_1 soggetto privato, in difetto dell'iscrizione al Registro VIES per le transazioni intracomunitarie.
In punto di diritto, la deduceva che nessuna somma era stata mai riaccreditata, né Parte_1
risultava che la merce ordinata fosse stata consegnata, con conseguente infondatezza dell'opposizione proposta dalla A tal proposito, la contestava di aver CP_1 CP_1 Parte_1 chiesto, con comunicazione del 19/7/2018, una modifica dell'ordine effettuato, ma che aveva inteso solo informarsi sulla possibilità di avere una diversa pallettizzazione delle risme di carta;
pertanto, del tutto illegittima ed arbitraria era la motivazione con cui la controparte aveva giustificato la spedizione della merce ad altro fornitore. Sosteneva, inoltre, che la condotta della era abusiva, anche in considerazione del fatto che la stessa aveva dichiarato di essere CP_1 disponibile ad annullare l'ordine e ad effettuare lo storno della somma già corrisposta, ma che, soltanto a seguito dei numerosi solleciti a provvedervi, aveva lamentato danni economici e costi aggiuntivi, che però non erano stati né provati, né quantificati.
La contestava, infine, la doglianza della in ordine ai danni derivanti Parte_1 CP_1
dalla mancata iscrizione della nel Registro VIES, osservando che, ai fini Parte_1 dell'applicazione del regime di non imponibilità IVA delle operazioni intracomunitarie,
l'iscrizione presso il Registro VIES aveva acquisito natura di requisito essenziale e indispensabile solo a far tempo da gennaio 2020, mentre in precedenza la registrazione costituiva un mero adempimento di tipo formale, quindi, poiché il rapporto commerciale per cui è causa si era svolto nel 2018, la doglianza della circa la mancanza di autorizzazione della CP_1 Parte_1
ad operare nel circuito europeo era priva di pregio.
La concludeva, dunque, come indicato in epigrafe. Parte_1
4.- All'udienza del 6/7/2021, sostituita dallo scambio di note scritte, la sosteneva CP_1
che, trattandosi della prosecuzione di un giudizio instaurato con la domanda di ingiunzione di pagamento europeo, controparte avrebbe dovuto notificare all'opponente un atto di riassunzione, al fine di introdurre un ordinario giudizio di cognizione, pertanto chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio, con cancellazione della causa dal ruolo.
La invece, contestava l'eccezione della controparte, deducendo la rituale Parte_1
instaurazione del giudizio.
Con ordinanza del 15/7/2021 il giudice, in applicazione del principio della conservazione degli atti giuridici, dell'economia dei mezzi giuridici, ritenendo che non risultava leso il diritto delle parti alla difesa, fissava udienza ai sensi dell'art. 183, 6 c. c.p.c. anche al fine di consentire alla CP_1
di svolgere le proprie difese nel merito.
[...]
Con comparsa depositata il 31/8/2021 si costituiva in giudizio la , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, eccependo, in via preliminare, di non aver ricevuto la notifica dell'atto di riassunzione del presente giudizio da parte della e, pertanto, insisteva nella Parte_1
richiesta di estinzione del processo.
Nel merito, la sosteneva di aver correttamente preteso l'iscrizione VIES da parte di CP_1
e diffidato la stessa per eventuali danni, a causa delle conseguenze sanzionatorie in sarebbe Pt_1
potuta incorrere;
in particolare, parte opponente faceva riferimento alla sanzione di cui all'art.6 del D.Lgs. n.471/97, prevista per le violazioni dell'obbligo di documentazione di operazioni imponibili. Inoltre, lamentava che la circostanza per cui controparte non era in possesso del VIES aveva precluso la conclusione dell'operazione intracomunitaria, con conseguente aggravio dei costi per la società fornitrice in relazione allo sbancalamento della merce. Esponeva, inoltre, che la comunicazione con cui la aveva disdetto l'ordine aveva determinato l'ulteriore Parte_1
spesa di logistica e deposito della merce per l'importo di € 19.500,00 a carico della . CP_1
La esponeva, infine, che la proposizione dell'istanza ex art. 16 del Reg. (UE) n. CP_1
1896/2006 determinava il venir meno del provvedimento emesso all'esito della fase sommaria, con conseguente inapplicabilità degli artt. 645 e s.s. c.p.c., dato che l'ingiunzione europea era caducata ed era iniziato un nuovo giudizio disciplinato dalle norme del procedimento ordinario di cognizione e non da quelle di cui agli artt. 633 e ss.. Concludeva, quindi, come indicato in epigrafe.
5.- Esperiti gli incombenti preliminari, intervenuto lo scambio delle memorie istruttorie, all'udienza del 23/2/2023 venivano escussi i testimoni , e Testimone_2 Testimone_3 [...]
ed era disposta, ai sensi dell'art 204 c.p.c., l'assunzione della prova Testimone_4
testimoniale all'estero di LA OV e SA JU.
In seguito, il giudice dichiarava la decaduta dalla prova da espletarsi all'estero, e CP_1
concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Previa sostituzione del Giudice istruttore, stanti le dimissioni del Giudice titolare, all'udienza del
10/12/2024, sostituita dal deposito di note scritte, la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
6.- Deve essere rilevata, in via pregiudiziale, l'infondatezza dell'eccezione di estinzione del giudizio per la sua mancata riassunzione da parte della società opposta.
Ed invero, l'art. 17, par. 1, del Regolamento (UE) n. 1896/2006 disciplina gli effetti della presentazione dell'opposizione all'ingiunzione europea, stabilendo che – quando l'opposizione è presentata entro il termine stabilito dall'art. 16, par. 2, del suddetto regolamento europeo e il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto con il ricorso l'estinzione del procedimento - essa
“prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine”, con l'applicazione: “(…)
b) di un rito processuale civile nazionale appropriato”. Il par. 4 del citato articolo 16 dispone altresì che “il passaggio al procedimento civile ordinario, ai sensi del paragrafo 1 (…), è disciplinato dalla legge dello Stato membro d'origine” (e cioè occorre fare capo alla legge dello
Stato che ha emesso l'ingiunzione di pagamento).
L'art 26 del suddetto regolamento europeo, rubricato “Rapporto con le norme processuali nazionali”, dispone che “tutte le questioni procedurali non trattate specificamente dal presente regolamento sono disciplinate dal diritto nazionale”.
Ciò posto, la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di ingiunzione di pagamento europea ai sensi del Reg. CE n. 1896 del 2006, qualora l'ingiunzione emessa dal giudice italiano venga opposta dal debitore ingiunto a norma dell'art. 16 del Regolamento e il creditore abbia chiesto, prima dell'emissione dell'ingiunzione, che il processo, in caso di opposizione, prosegua secondo la disciplina della procedura civile ordinaria, l'individuazione di tale procedura, in relazione alla natura della situazione creditoria azionata con la domanda ingiuntiva, spetta non già al giudice, ma allo stesso creditore, che dovrà procedervi nel termine che il giudice dell'ingiunzione dovrà fissare all'atto della comunicazione al creditore della proposizione dell'opposizione, ai sen si dell'art. 17, par. 3, del Regolamento;
l'inosservanza di tale termine determina, a norma del comma
3 dell'art. 307 c.p.c., l'estinzione del giudizio” (Cass. civ., sez.un., sent. 31/01/2019 n. 2840).
Nella specie, la designazione del giudice competente è intervenuta il 17/12/2020 e in data
21/1/2021 l'opposta ha depositato l'istanza ex art. 17 Reg. (UE) 1896/2006, chiedendo al giudice italiano di adottare ogni provvedimento necessario al fine di garantire la prosecuzione del processo, in particolare, fissando il termine entro cui il creditore era tenuto a riassumere il giudizio, conformemente a quanto predicato dalla citata giurisprudenza.
La ha, quindi, correttamente richiesto la fissazione del termine per l'introduzione del Parte_1
giudizio nelle forme del rito applicabile, non essendosi limitata, come asserisce la CP_1
a richiedere che il giudizio proseguisse secondo la disciplina processuale ordinaria.
Emerge, inoltre, dagli atti che, con ordinanza del 15/7/2021, è stato dato atto che l'istanza dell'opposta non era stata posta alla attenzione del Giudice che, pertanto, non aveva potuto fissare il termine richiesto dall'opposta per l'introduzione della causa con il rito ordinario ed è stato fissato rinvio ex art. 183 comma VI c.p.c. “anche per consentire a parte opponente di svolgere le proprie deduzioni nel merito.”
La ha, dunque, manifestato la volontà di riassumere il giudizio nel rispetto nella Parte_1
normativa eurounitaria, ma ciò non è stato possibile per causa a lei non imputabile.
L'eccezione di estinzione del processo sollevata dall'opponente deve essere, dunque, rigettata.
Se è pur vero che la non ha ricevuto la notifica di un atto di citazione, la modalità CP_1
in cui è stato svolto il giudizio non ha pregiudicato il suo diritto di difesa, avendo potuto prendere posizione sulla “comparsa di costituzione” della Parte_1
Si chiarisce e si da dato atto che il presente giudizio va considerato un giudizio di cognizione ordinaria e non di opposizione a decreto ingiuntivo secondo le previsioni degli artt. 645 c.p.c. e ss.
A seguito dell'opposizione all'ingiunzione di pagamento europeo il processo prosegue secondo il rito prescelto dal creditore, secondo le norme del procedimento civile ordinario, come si desume sia dal Considerando n. 24 del regolamento (UE) 1896/2006, là dove è detto chiaramente che l'opposizione «dovrebbe interrompere il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e determinare il trasferimento automatico del caso ad un procedimento civile ordinario», sia dall'art. 12, paragrafo 4, lett. c) del citato regolamento, là dove si dispone che nell'IPE il convenuto è informato del fatto che «se è presentata opposizione, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato d'origine applicando le norme di procedura civile ordinaria», sia dal successivo art. 17, là dove si ripete questa stessa formula.
La Suprema Corte nella pronuncia sopramenzionata (n. 2840/2019) ha chiarito in modo approfondito il punto, evidenziando come il processo di opposizione a decreto ingiuntivo emesso secondo il diritto italiano, ancorché il secondo comma dell'art. 645 cod. proc. civ. dica che «in seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario di cognizione davanti al giudice adito» non può identificarsi con le «norme di procedura civile ordinaria» vigenti nell'ordinamento italiano. Nonostante il disposto del secondo comma dell'art. 645 c.p.c., infatti, lo svolgimento del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non corrisponde in modo pieno allo svolgimento di un processo di cognizione ordinario, cioè disciplinato dagli artt.
163 e segg. cod. proc. civ. (o di rito lavoristíco), “ma assume rispetto ad esso una serie di scostamenti che derivano in ultima analisi dalla circostanza che l'opposizione non pone nel nulla il decreto ingiuntivo (e ciò al di là della qualificazione anche come mezzo di impugnazione del decreto e delle sue implicazioni, su cui le Sezioni Unite ebbero a pronunciarsi ormai molti anni orsono: Cass., Sez. Un., n. 9769 del 2001). Tali scostamenti sono espressi sia nelle norme degli artt. 648 e 649 cod. proc. civ., sia nell'art. 653 stesso codice, quando al rigetto dell'opposizione o all'estinzione del processo fa conseguire l'esecutività del decreto, cioè la sua permanenza. Questi scostamenti, che sono espressione del perdurare di profili di tutela giurisdizionale privilegiata della situazione del creditore, non consentono allora di considerare quali «norme di procedura civile ordinaria» le norme regolatrici dell'opposizione a decreto ingiuntivo nazionale e ciò nemmeno valorizzando il già ricordato secondo inciso del Considerando 24 del Regolamento.”
(sent. Cass. S.U. 2840/2019 cit). La Suprema Corte ha sottolineato che il modo in cui è regolato il procedimento di emissione dell'IPE è del tutto disomogeneo da quello del procedimento per decreto ingiuntivo di diritto italiano. Sempre nella citata pronuncia è chiarito che la disomogeneità concerne, “l'onere di corredare la domanda con le prove, sebbene di valore relativo, o per la loro stessa natura o, comunque, per l'assenza del contraddittorio (si pensi alla scrittura privata, che nella fase monitoria non è prova per effetto di mancato disconoscimento), che la sorreggono. Di esse l'istante deve solo fornire una "descrizione", cioè una individuazione che non si risolve, cosa possibile fra l'altro solo per i documenti, nella riproduzione del loro contenuto, ma soltanto, conforme al significato della parola "descrizione" ed all'assenza di riferimenti al suo contenuto, in un'attività che identifichi ed individui la natura della prova (esempio: fattura, contratto, perizia, etc.), cioè la sua dimensione per così dire fenomenica. In conseguenza di detta disomogeneità il vaglio del giudice dell'IPE non ha la stessa estensione e lo stesso oggetto di quello del giudice del ricorso per decreto ingiuntivo italiano, giacché la sua cognizione, a differenza di quella del giudice italiano, non si estende all'apprezzamento, sebbene da svolgersi senza contraddittorio, delle prove indicate dal creditore. Tant'è che l'art. 12, paragrafo 4, lett. a), dispone che nell'IPE
«il convenuto è informato del fatto che [...] l'ingiunzione è stata emessa soltanto in base alle informazioni fornite dal ricorrente e non verificate dal giudice». E' sufficiente la constatazione di questa disomogeneità, anche senza aggiungervi quella discendente dal fatto che le prove che debbono solo essere descritte possono anche non essere documenti (a differenza di quanto accade per il procedimento ex artt. 633 e segg. cod. proc. civ.), per evidenziare che, pur apprezzando il riferimento alle norme di procedura civile ordinaria nel senso di norme correlate sul piano del diritto italiano ad una vicenda processuale complessiva che si postuli, in thesi, simile a quella che Par viene introdotta dalla domanda di , non può non constatarsi che risulta impraticabile considerare la situazione di chi abbia ottenuto l'IPE come sostanzialmente simile a quella del creditore che abbia ottenuto il decreto ingiuntivo di diritto italiano, sì da giustificare
l'individuazione delle norme di procedura civile ordinaria da applicarsi a seguito dell'opposizione in quelle che regolano lo svolgimento dell'opposizione di cui agli artt. 645 e segg. cod. proc. civ.”
La Suprema Corte ricorda, inoltre, la previsione della “idoneità dell'immotivatezza dell'opposizione a neutralizzare l'IPE e, dunque, ad impedirle di divenire titolo esecutivo suscettibile del riesame nei termini indicati dall'art. 20 (su cui vedi Cass., Sez. Un., n. 7075 del
2017), che è il solo onere che il Regolamento impone all'ingiunto.”
Ritiene questo Giudice del tutto condivisibile la puntuale ricostruzione operata dai Giudici di legittimità, per cui non possono applicarsi al caso di specie agli artt. 645 e ss. c.p.c., ma le norme che regolano un ordinario procedimento di cognizione.
Deve, dunque, darsi atto in modo chiaro che l'opposizione all'ingiunzione di pagamento europea neutralizza quest'ultima e le impedisce di divenire titolo esecutivo. Ne consegue, inoltre, che la
è attrice in senso formale e sostanziale e la sua richiesta, contenuta nella comparsa di Parte_1 risposta, di conferma del decreto ingiuntivo, unitamente al ricorso per l'emissione di ingiunzione europea, deve essere intesa e qualificata come domanda di accertamento del proprio credito e di condanna della al pagamento in proprio favore della somma di € 19.040,00, oltre ad CP_1
interessi legali e spese.
7.- Nel merito, la pretesa creditoria della è fondata e deve essere accolta. Parte_1
E' noto che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento - salvo che si tratti di obbligazioni negative - deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. civ., sez. un., sent. 30/10/2001 n. 13533).
Nel caso di specie è documentale che in data 4/7/2018 ha trasmesso alla Parte_2 [...]
un preventivo per la fornitura di risme di carta;
in particolare, nel messaggio di posta Pt_1 elettronica era precisato che tra la data del pagamento e la consegna sarebbero trascorsi tra i 12 e i 20 giorni. Il preventivo, per la somma di € 19.040,00, recava la data 3/7/2018 e conteneva, altresì, le coordinate bancarie della .. CP_1
La ha prodotto, poi, la prova del pagamento dell'ordine a favore della Parte_1 CP_1 cui ha versato la somma di € 19.040,00 tramite bonifico bancario del 9/7/2018 ed ha, poi, in data
19/07/2018 inviato e-mail domandando se ci fosse la possibilità che venissero consegnati “bancali da 250 risme invece che 400 risme”.
Non si è trattato all'evidenza di modifica dell'ordine, tantomeno una variazione di carattere sostanziale, ma solo una domanda informativa sulla possibilità di una diversa modalità di consegna.
La non ha dato riscontro a tale richiesta, ma, con comunicazione tramite posta CP_1
elettronica del 27/7/2018, ha asserito che la suddetta richiesta di diversa pallettizzazione aveva bloccato la consegna della carta e che la stessa, già pronta per essere spedita, era stata consegnata ad un altro cliente, aggiungendo che, a causa del periodo feriale, non avrebbe potuto effettuare la consegna prima di agosto, pertanto, indicava alla che se la tempistica non fosse stata Parte_1
Ritenuta congrua, la società avrebbe potuto annullare l'ordine, con conseguente emissione da parte della venditrice di nota di accredito e di rimborso di quanto versato in anticipo.
La mancata consegna della merce non è stata dovuta, dunque, ad alcun inadempimento o richiesta della ma è avvenuta per circostanze imputabili in via esclusiva alla Parte_1 CP_1
su cui la non ha potuto influire. Parte_1
Quest'ultima ha annullato l'ordine lo stesso 27/07/2018, ma la non ha provveduto CP_1
alla restituzione della somma ricevuta, per sua stessa ammissione, risultando dalla e-mail del
30/7/2018 che la società ha giustificato il ritardo nel rimborso facendo riferimento genericamente a “tempi tecnici”, rispondendo come segue: “stiamo facendo la fatturazione mensile di conseguenza verrà fatta nota di accredito e relativo bonifico”.
Solo in seguito, in particolare con comunicazione del 6/8/2018, la ha contestato CP_1
l'avversa pretesa restitutoria, deducendo che la richiesta di modifica dell'ordine di parte opposta costituiva una variazione fuori contratto e aveva causato costi aggiuntivi;
inoltre, la suddetta società solo in tale data ha fatto riferimento alla necessità che la controparte fosse iscritta al registro
VIES (VAT Information Exchange System) per intrattenere rapporti commerciali con la stessa.
E' appena il caso di osservare che il VIES è un sistema elettronico di scambio di dati sull'IVA che consente al fisco di tracciare le operazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA effettuate all'interno dell'Unione Europea e raccoglie le informazioni relative alle partite IVA comunitarie registrate. Nella specie, non solo la non aveva richiesto prima di intraprendere accordi con la CP_1
se la stessa avesse effettuato tale adempimento, ma la circostanza che quest'ultima Parte_1 non fosse all'epoca iscritta al suddetto registro non può rappresentare un fatto impeditivo della pretesa restitutoria in questione, atteso che, ai sensi dell'art. 2 della direttiva (UE) 2018/1910 del
Consiglio del 4/12/2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla suddetta direttiva si sarebbero dovute applicare a far tempo dal 1°/12/2020. Ne consegue che, all'epoca dei fatti su cui controverte, non era obbligatoria l'iscrizione al VIES per beneficiare del regime di non imponibilità ai fini dell'IVA per le operazioni intracomunitarie.
Oltre a questa considerazione, non risulta alcun fondamento nella fattura (doc. 3 CP_1 emessa dalla in ordine alle spese relative a “sosta” dei bancali per 130 giorni: tale CP_1
deposito non può essere dovuto alla fornitura originaria, che per ammissione della stessa società venditrice era stata inviata ad altro cliente e non può essere relativa ad una ulteriore fornitura, atteso che l'annullamento dell'ordine è avvenuto lo stesso giorno (27/07/2018) in cui la CP_1
aveva comunicato di non poter procedere ad alcuna fornitura nel mese di agosto.
[...]
L'istruttoria espletata nel corso del giudizio non ha aggiunto elementi ulteriori, ma ha solo confermato le risultanze documentali sinora menzionate: in particolare, il testimone ha Tes_1
dichiarato, ad esempio, di aver ricevuto la comunicazione a mezzo posta elettronica dalla CP_1
in cui veniva informato che la merce era stata spedita ad un altro cliente e che, a quel punto,
[...] vi fosse la necessità di accordarsi con l'opponente o nel senso di attendere la disponibilità di altra merce oppure “di ricevere una nota di credito”.
Pertanto, a fronte delle allegazioni documentali della società attrice e delle risultanze della prova testimoniale, la non ha provato di aver adempiuto l'obbligazione assunta, non CP_1
avendo depositato alcun documento da cui si possa desumere la consegna della merce ordinata, ma neanche di aver rimborsato l'importo ricevuto dalla saldo dell'ordine, che risulta Controparte_2 indebitamente trattenuta a seguito dell'annullamento dell'ordine dovuto alla indisponibilità della ad una consegna nei tempi pattuiti. CP_1
La non ha allegato in modo specifico e provato la sussistenza di un fatto impeditivo CP_1 dell'adempimento dell'altrui pretesa creditoria, con conseguente mancato assolvimento dell'onere della prova posto a suo carico.
Ed invero, la richiesta meramente informativa da parte dell'opposta sulla possibilità di una eventuale diversa modalità di consegna con bancali da 250 risme invece che di 400 non giustifica l'inadempimento della vendittice, che non ha consegnato la merce alla controparte, avendola asseritamente stornata in favore di altro acquirente e che, al tempo, non ha provveduto alla restituzione del prezzo già incassato. L'art. 2033 c.c. stabilisce che “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.
Il venir meno dell'ordine per cause imputabili al venditore rende l'importo versato indebito.
In assenza di una mala fede nell'incasso, all'importo versato di€ 19.040,00, vanno aggiunti gli interessi dalla data della messa in mora al saldo.
La domanda proposta dalla avverso la è, pertanto, meritevole di Parte_1 CP_1 accoglimento: quest'ultima va, quindi, condannata alla restituzione in favore della controparte della somma di € 19.040,00, oltre ad interessi come per legge dalla data della costituzione in mora, fino al saldo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza della vanno CP_1
poste in favore della e sono determinate ai sensi del D.M. 147/2022, secondo i Parte_1
parametri medi, sulla base delle attività in concreto svolte dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nel giudizio N.R.G. 42819/2020 tra le società e in persona dei rispettivi Parte_1 CP_1
rappresentanti legali pro tempore, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) CONDANNA la al pagamento in favore della della somma di € CP_1 Parte_1
19.040,00, oltre ad interessi dalla data della messa in mora al saldo;
2) CONDANNA la alla refusione delle spese processuali in favore della controparte, CP_1
che liquida in € 4.500,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA nella misura di legge e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, li 22 aprile 2025
Il giudice
Enrica Ciocca