Ordinanza cautelare 3 aprile 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 05/12/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00750/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00132/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 132 del 2025, proposto da
SI, rappresentata e difesa dall'avvocato IU Zangari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
1. del provvedimento emesso dalla Prefettura di Reggio Calabria del SI prot. n.SI, notificato via pec ilSI, relativo all’informazione antimafia, a carattere interdittivo ex artt. 91 e 100 D. Lgs. 159/2011 emessa nei confronti diSISI;
2. degli accertamenti disposti per il tramite delle Forze di Polizia (ivi richiamati), con particolare riferimento, ove accolta, agli elementi forniti dal Gruppo interforze Antimafia nella riunione delSI, con cui ha manifestato l’avviso che l’attuale rischio di infiltrazione non sia occasionale e per effetto ha proposto l’emissione di una interdittiva antimafia nei confronti dell’impresa individuale ricorrente, in ragione soprattutto dei pregnanti pregiudizi penali anche per vicende legate alla criminalità organizzata a carico di familiari della signoraSI;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza cautelare n. SI della Sezione;
Vista l’ordinanza cautelare n. SI del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza);
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. IU IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato e depositato, la Sig.ra SI, titolare di un’impresa individuale dedita al commercio al minuto di piante e fiori e articoli da regalo, impugna l’informazione antimafia, a carattere interdittivo, adottata nei suoi confronti dalla Prefettura di Reggio Calabria, premettendo:
- di non essere mai stata destinataria di informativa antimafia;
- di non essere mai stata “condannata, processata, segnalata o sottoposta a misure di prevenzione per nessun fatto”;
- che anche il marito ed i figli sono incensurati e non hanno mai subito procedimenti penali;
- gestisce l’impresa con l’esclusiva collaborazione delle figlie;
- l’informativa antimafia muove unicamente dai rapporti di parentela della ricorrente con soggetti che annoverano precedenti penali che, tuttavia, non frequenta e con i quali non ha relazioni né rapporti di alcun genere.
Avverso detto provvedimento deduce le seguenti censure:
I) “ Violazione degli artt. 67, 84 e 91 D. Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, per inesistenza dei presupposti giuridici per l’applicazione della misura interdittiva impugnata - travisamento dei fatti - Eccesso di potere - assoluto difetto di istruttoria e di motivazione – Violazione del principio di proporzionalità ed errata valutazione degli elementi che comprovano la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa - irragionevolezza, ingiustizia manifesta a fronte della sostanziale incensuratezza della titolare e dell’assenza di ulteriori elementi idonei a far ritenere attuale il pericolo di condizionamento mafioso ”: l’interdittiva antimafia si fonderebbe sui meri legami parentali e/o di affinità della ricorrente, nonché su presunte e non provate frequentazioni del marito con soggetti mafiosi, mentre mancherebbe l’indicazione di ulteriori elementi concreti del rischio di permeabilità.
Non sono stati, tuttavia, dimostrate cointeressenze economiche tra la titolare dell’impresa e i soggetti indicati nell’informativa né eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, quale, ad esempio, il coinvolgimento dei soggetti indicati nel provvedimento nella gestione o anche solo nelle ordinarie attività dell’impresa.
Mancano, poi, le indicazioni di eventuali frequentazioni e rapporti della Sig.raSISI con i soggetti indicati, senza dire che la ricorrente manca da SIda oltre 30 anni, perché svolge la propria attività lavorativa a SI.
Si tratta di un’impresa individuale non organizzata e non sarebbero applicabili i criteri utilizzati per l’adozione delle interdittive emesse nei confronti delle attività imprenditoriali connotate da una pur minima organizzazione.
L’interdittiva rinvia per relationem unicamente al contenuto dei rapporti redatti da DIA, Polizia e Carabinieri recanti il solo elenco dei parenti e affini indicati quali malavitosi.
II) “ Eccesso di potere – erronea applicazione dell’art. 89 bis D. Lgs. n. 159/2011 ”: mancherebbe l’accertamento della sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa.
III) “ Violazione e falsa applicazione art. 3 Legge n. 241/90 ed eccesso di potere per difetto di motivazione ”: il provvedimento impugnato – sostiene la ricorrente - si basa esclusivamente sui rapporti parentali e/o di affinità e sull’indicazione dei precedenti giudiziari dei soggetti indicati quali affini, dai quali non è dato cogliere alcun elemento tale da poter desumere la sussistenza del rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa.
Nessuna motivazione detto provvedimento reca sulla eventuale istruttoria svolta dal Prefetto prima di adottare la misura interdittiva, al fine di verificare l’esistenza in concreto di elementi dai quali desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa: sarebbe, quindi, viziato da difetto di istruttoria e di motivazione.
IV) “ L’irrilevanza, l’inattualità e l’erroneità dei riferimenti diretti diSISI, delle condanne riportate dai familiari acquisiti, riportati nella prima parte della motivazione dell’interdittiva ”.
Quanto alle condotte ascritte alla signoraSISI e al marito, si tratterebbe di condotte assolutamente irrilevanti e di pregiudizi risalenti nel tempo, di nessuna valenza indiziaria in ordine al rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa sulla ditta ricorrente, non trattandosi, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 84 e 91, comma 6 del Codice Antimafia, di cd. reati spia o strumentali all’attività delle organizzazioni criminali.
Il marito della ricorrente avrebbe pregiudizi “di poco conto” relativamente ai quali, peraltro, “non ha mai ricevuto alcun avviso nè notifica”.
I richiami a tali circostanze contenuti nell’informativa impugnata sarebbero inattuali e totalmente irrilevanti.
V) “ L’irrilevanza, l’inattualità e l’erroneità dei riferimenti ai parenti acquisiti della signoraSISI. ”.
Premesso che il riferimento ai familiari acquisiti in genere non sarebbe rilevante al fine di supportare il rischio di infiltrazione, erroneamente ravvisato dalla Prefettura, il provvedimento impugnato richiamerebbe procedimenti penali alcuni di quali inesistenti ed altri conclusisi con una sentenza di assoluzione.
La valorizzazione del rapporto di parentela non terrebbe conto dell’assenza di rapporti di convivenza, frequentazioni, coinvolgimento nei medesimi fatti (di rilievo penale) o cointeressenze di interessi economici.
VI) “ La mancanza nell’informativa di presunte frequentazioni con soggetti pregiudicati .”.
VII) “ Eccesso di potere ed irragionevolezza nella valutazione Prefettizia sulla ricorrente alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali ”, in ragione della circostanza che l’attività imprenditoriale in concreto svolta da sempre dalla signoraSISI sarebbe del tutto “sganciata” da rapporti con altre imprese e o con persone potenzialmente “condizionanti”.
Si tratta, invero, di una piccola attività economica, non plausibilmente soggetta a permeabilità mafiosa.
2. Per resistere al ricorso, si sono costituiti in data 28/03/2025 il Ministero dell'Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria, con atto di mero stile.
3. Con ordinanza n.SI è stata accolta l’istanza cautelare “ Ritenuto che il ricorso sia assistito dal prescritto requisito del fumus boni iuris, tenuto conto che:
- l’informativa, anche sulla scorta delle risultanze del verbale del G.I.A. (pag. 3, secondo e terzo cpv.), valorizza i “pregiudizi penali, anche per vicende legate alla criminalità organizzata, a carico di stretti familiari” della ricorrente, che, com’è noto, sono di per sé insufficienti a fondare il giudizio prognostico in ordine alla sussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa;
- non emergono, al di là del mero rapporto di parentela con soggetti pregiudicati, ulteriori elementi dai quali si possano ragionevolmente dedurre possibili collegamenti tra i soggetti sul cui conto l’autorità prefettizia ha individuato i pregiudizi e l’impresa individuale della ricorrente;
- non vengono indicati né valorizzati contatti o altri elementi che possano far ritenere che i soggetti pregiudicati possano avere una qualche influenza sull’impresa ricorrente (che esercita attività di commercio al minuto di piante e fiori e articoli da regalo) o cointeressenze di natura economica;
Ritenuto, sotto il profilo del periculum, che la società subirebbe un pregiudizio grave ed irreparabile, in considerazione delle prevedibili esiziali conseguenze del provvedimento interdittivo sull’esercizio dell’attività di impresa e della mancata applicazione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa ex art. 94 bis del Codice delle leggi antimafia ”.
4. Con ordinanza n.SI, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha respinto l'appello cautelare proposto dalle Amministrazioni odierne resistenti, confermando la misura cautelare disposta in primo grado “ Considerato, in sede di prima delibazione propria della fase cautelare, che l’appello cautelare non appare suscettibile di positiva valutazione risultando condivisibili le argomentazioni del giudice di primo grado in ordine alla insussistenza di elementi indiziari tali da ritenere legittima -allo stato- la misura interdittiva gravata, essendo il provvedimento prefettizio basato essenzialmente sui rapporti di parentela tra la signoraSI, amministratrice della società appellata, e i di lei congiunti ”.
5. In vista dell’udienza di discussione, le parti non hanno depositato memorie.
6. All’udienza pubblica del 19/11/2025 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è fondato, dovendosi confermare la delibazione fatta in sede cautelare, confermata in appello con l’ordinanza n. SI del Consiglio di Stato.
8. Come costantemente chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, il rapporto parentale o familiare non può rilevare ex se sul piano prognostico – instaurando inammissibili automatismi che adombrano sospetti pregiudiziali su tutti i membri del nucleo familiare di un soggetto controindicato - ma deve inscriversi nella cornice di un compendio indiziario più vasto in cui il legame di parentela può concorrere a fondare la sussistenza del tentativo di infiltrazione, con conseguente pericolo di condizionamento delle scelte dell’impresa.
In altri termini, se è vero “ in base a regole di comune esperienza, che il vincolo di sangue può esporre il soggetto all'influsso dell'organizzazione, se non addirittura imporre (in determinati contesti) un coinvolgimento nella stessa, tuttavia l'attendibilità dell'interferenza dipende anche da una serie di circostanze ed ulteriori elementi indiziari, che qualifichino, su un piano di attualità ed effettività, una immanente situazione di condizionamento e di contiguità con interessi malavitosi; deve trattarsi di elementi significativi, che corroborino il pericolo di condizionamento ed in ordine ai quali va data adeguata motivazione nel provvedimento interdittivo ” (Cons. Stato, sez. III, 27 febbraio 2015, n. 983; Cons. Stato, sez. III, 20 marzo 2014, n. 1367; Cons. Stato sez. III n. 8902 del 7/11/2024).
L’elencazione di rapporti di parentela e affinità, quindi, non è di per sé sufficiente a suffragare il giudizio di condizionamento mafioso, non essendo possibile affermare che il parente di un mafioso sia per ciò solo mafioso, occorrendo, invece, l’indicazione di ulteriori elementi tali da far ritenere che l'impresa sia gestita dal soggetto criminale mediante il contatto con il proprio congiunto (cfr. ex multis, Cons. Stato sez. III 14 ottobre 2025 n. 8043 e giurisprudenza ivi richiamata; TAR Reggio Calabria 27 maggio 2025 n. 411 con riferimento “ al carattere pregnante delle censure che si rivolgono all’ultimo passaggio motivazionale, non emergendo, al di là del mero rapporto di parentela, altri legami di natura economica o cointeressenze, la presenza nei cantieri o nella sede dell’impresa ricorrente del padre del ricorrente o elementi tali da fare desumere, in concreto, una “regia familiare” nella gestione dell’impresa ricorrente ”).
L’elaborazione giurisprudenziale ha, infatti, fatto tesoro del decisum della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 57 del 26 marzo 2020, nel richiamare il sistema di tassatività sostanziale costruito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. in particolare Cons. Stato, sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743), ha incluso nel novero delle situazioni indiziarie “ i rapporti di parentela, laddove assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una "regia collettiva" dell'impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia clanica” (Cons. Stato, sez. III, 26 agosto 2024, n. 7230; Consiglio di Stato sez. III, 24 aprile 2020, n. 2651). ” (Cons. Stato sez. III n. 8902 del 7/11/2024).
8.1. Nel caso di specie, l’indicazione della sussistenza del rapporto parentale e/o di affinità tra la ricorrente eSI (padre), SI (fratello), SI (moglie di SI e figlia di SI), SISI (sorella), SI (sorella) e il marito di quest’ultima (SI) e con SI (cognato), nonché che la ricorrente sia cugina di SI,SI e SI non è stata ulteriormente (e sufficientemente) circostanziata e arricchita da ulteriori elementi fattuali che ne palesino l’attitudine ad esondare dal piano strettamente personale, per divenire un potenziale fattore condizionante dell’attività imprenditoriale.
8.2. L’esigenza di un simile onere motivazionale è tanto più pressante nel caso che ci occupa al fine di evitare che l’interdittiva antimafia si trasformi in una misura di prevenzione personale o comunque in una misura di prevenzione amministrativa caratterizzata o giustificata da automatismi presuntivi discendenti dal mero rapporto di parentela (di recente: TAR Liguria ord. 10/03/2025 n. 271; Corte Cost. n. 180/2022 e n. 57 del 2020; cfr. Cons. Stato Sez. I parere n. 3153/2014), dovendosi osservare, di contro, che, pur non essendo escluso in astratto che un’impresa individuale possa agevolare l’organizzazione criminale o essere soggetta a tentativi di condizionamento da parte della stessa, di norma, l’attività di impresa (nel caso che ci occupa, una microimpresa individuale dedita al commercio al minuto di fiori e piante e vendita di articoli da regalo) coincide con il lavoro dell’imprenditore, il reddito di impresa costituisce, di norma, la fonte di sostentamento per il titolare della ditta individuale e i familiari (cfr. l’attuale art. 94.1 del Codice Antimafia, inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del D.L. 11 aprile 2025, n. 48 che impone al Prefetto di valutare se per effetto dell’informazione antimafia interdittiva verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento al titolare dell'impresa individuale e alla sua famiglia), ed è, inoltre, dotata di una peculiare (e minima) organizzazione dell’attività economica.
8.3. L’accoglimento di tale censura appare, peraltro, assorbente (di recente: Cons. Stato sez. III n. 5507/2025) atteso che nella trama motivazionale del provvedimento impugnato i rapporti parentali si presentano, nella sostanza, come i pilastri portanti del sillogismo indiziario (“ gli anzidetti controindicati rapporti familiari, in un contesto quale quello del mandamento fonico reggino, possano costituire uno strumento essenziale per l'inquinamento dell'economia legale da parte della criminalità organizzata ”, in quanto, a dire della Prefettura, “ risulta determinante il rapporto di parentela della titolare con soggetti appartenenti o sospettati di essere vicini ad un clan locale ”, emergendo “ un quadro indiziario di sicura rilevanza, in quanto la titolare della società in esame, già condannata per furto e falsa dichiarazione sulla identità propria, nonché per violazione al T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, è inserita in un contesto familiare caratterizzato dalla presenza di più soggetti gravati da significativi pregiudizi penali e ritenuti contigui a cosca mafiosa e pertanto in grado di incidere sulle scelte della stessa ”).
L’illegittima valorizzazione di tali rapporti parentali e di affinità depotenzia fatalmente la pregnanza sintomatica del compendio indiziario contenuto nel provvedimento impugnato, con la conseguenza di inficiare l’intera tenuta del giudizio prognostico contestato.
9. Colgono, comunque, nel segno, altresì, le censure con le quali la ricorrente deduce che la stessa elencazione delle risalenti condanne riportate dalla ricorrente (in data 16.2.1979 per furto e falsa dichiarazione sulla identità propria e in data 8.4.2011 per violazione al T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia) e dal marito (condannato il 9.5.1989 per falsa testimonianza, il 13.5.1997 per violazione delle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico edilizia e delle prescrizioni sulle costruzioni in zone sismiche e 1'8.4.2011 per violazione al T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia) non hanno “alcuna valenza dimostrativa del pericolo di infiltrazione mafiosa”.
Premesso che, come condivisibilmente dedotto dalla ricorrente, non si tratta di reati-spia ex art. 84, co. 4, lett. a) e/o 91 co. 6 d.lgs. 159/2011, ovverosia di condotte che riflettono in sé il pericolo di infiltrazione mafiosa, manca nel provvedimento impugnato qualsivoglia sforzo motivazionale che lasci comprendere in che modo tali risalenti condanne renderebbero concreto il pericolo, non sussistendo l’indicazione di concreti elementi da cui risulti che l’attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata.
10. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento interdittivo impugnato.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento interdittivo adottato dalla Prefettura di Reggio Calabria in data SI prot. n. SI.
Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre spese generali ed accessori come per legge, in disparte la refusione del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio, gli altri soggetti e gli enti pubblici comunque citati.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AT RI, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
IU IC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IU IC | AT RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.