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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 03/02/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5167/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ersilia Carlucci ha pronunciato ex art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5167/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. VALENTINI ANDREA, elettivamente domicilia in VIA XX SETTEMBRE N. 86 06121 PERUGIA presso il difensore avv. VALENTINI ANDREA
ATTRICE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. RIGHI ALESSANDRO, elettivamente domiciliata in VIA TOSCHI 10 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. RIGHI ALESSANDRO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.09.2024.
FATTO E DIRITTO
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 per ottenere l'indennizzo assicurativo previsto dalla polizza n. 600/00808447 contratta con
[...] [...]
(ora ) in dipendenza di due sinistri occorsi, rispettivamente, in data CP_2 Controparte_1
8/2/2019 e 14/5/2019, nei quali ignoti si introducevano furtivamente nell'immobile sito in Reggio Emilia, via Ubersetto n. 6, di proprietà dell'attrice, causando danni agli infissi, quantificati in € 10.120,00 per riparazioni, entro il massimale previsto per la garanzia “guasto ladri”, e con detrazione dello scoperto previsto dalla polizza, oppure, in subordine, nel minor importo di € 6.000,00, pari ad € 1.500,00 per infisso, assumendo il danneggiamento di due infissi per ogni sinistro.
Parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni scritte (note depositate il 17.09.2024):
“In via principale
- Previo accertamento circa la piena validità ed efficacia della c.d. clausola pacchetto eventi speciali, di cui all'art. 3 delle condizioni generali di polizza, condannare la ad Controparte_1 indennizzare la Sig.ra dei danni subiti a seguito dei sinistri occorsi nelle successive Parte_1 date dell'8.02.2019 e 14.05.2019, mediante versamento della somma di € 9.108,00, oltre interessi
pagina 1 di 8 maturati e maturandi, al tasso legale moratorio ex art. 1284, Comma IV, c.c., in ossequio a quanto previsto da Cass. Civ. Sez. III, 03.01.2023, n. 61;
- Previo accertamento circa la piena validità ed efficacia della copertura assicurativa, di cui all'art.
2.1, Lett. O) delle condizioni generali di polizza, condannare la ad indennizzare Controparte_1 la Sig.ra dei danni subiti a seguito dei sinistri occorsi nelle successive date Parte_1 dell'8.02.2019 e 14.05.2019, mediante versamento della somma di € 6.000,00, oltre interessi maturati e maturandi, al tasso legale moratorio ex art. 1284, Comma IV, c.c., in ossequio a quanto previsto da Cass. Civ. Sez. III, 03.01.2023, n. 61;
In via istruttoria
- Ammettere ogni mezzo di prova non ancora autorizzato.
Con vittoria di anticipazioni, compensi tanto della fase giudiziale quanto stragiudiziale, spese generali ed accessori come per legge.”
2. – Con comparsa di costituzione e risposta del 16.03.2023 si è costituita in giudizio la OM di Assicurazione convenuta, contestando l'ammontare dei danni denunciati dall'assicurata, in quanto in relazione al sinistro datato 08/02/2019 il perito delegato dall'Assicuratore ha rilevato nel corso del sopralluogo il danneggiamento di un solo infisso.
Ha inoltre dedotto l'esistenza di un'altra polizza a copertura del medesimo rischio, stipulata con (polizza n. 00065108768976), con massimale di € 3.000,00, dalla conduttrice del bar CP_3 condotto nel medesimo locale.
Infine, ha contestato l'operatività della garanzia “eventi speciali” (art. 3.1, pag. 7 di polizza) invocata da controparte, applicabile ai soli danni causati da terrorismo o sabotaggio o avvenuti in occasione di scioperi o tumulti, con espressa esclusione dell'evento del furto semplice.
Parte convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni scritte (note depositate il 14.09.2024): “Piaccia al Tribunale di Reggio Emilia, contrariis reiectis, RESPINGERE la domanda di parte attrice, quantomeno così come formulata, siccome infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
3. – Alla prima udienza del 16 marzo 2023, fissata con la modalità di cui all'art. art. 83 lettera h) dl 18/2020, sono stati concessi alle parti i termini perentori ex art. 183 comma 6 c.p.c. decorrenti dal
17/03/2023.
All'esito della successiva udienza cartolare del 17.10.2024 è stata ammessa la prova per testimoni articolata dall'attrice nella memoria ex art. 183 co 6 n. 2 c.p.c., limitatamente ai capitoli 4, 5, 7 e 8, ed è stata rigettata la richiesta attorea di disposizione di CTU tecnica.
All'udienza del 07.11.2023 sono stati escussi i testimoni conduttrice dell'immobile di Testimone_1 proprietà di parte attrice, e tecnico di fiducia dell'attrice. Testimone_2
Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni del 02.07.2024, successivamente differita al 17.09.2024 con decreto del 23.07.2024.
Infine, all'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche, depositati dalla sola difesa di parte convenuta.
4. – I fatti per i quali è giudizio possono essere così ricostruiti sulla base delle circostanze pacifiche o non contestate.
L'attrice è proprietaria di un bene immobile ubicato in Scandiano (RE), alla Fraz. Cà de' Caroli, Via
pagina 2 di 8 Ubersetto n. 6 (Doc. 1), concesso in locazione commerciale inizialmente a e Persona_1 successivamente a (docc. 2 e 3 di parte attrice). Per_2
In relazione a detto immobile, ha sottoscritto in data 20.04.2011 con Parte_2 Controparte_1
già il contratto di garanzia denominato Master Fabbricati (doc. 5),
[...] Controparte_4 rinnovato di anno in anno e in vigore alla data di denuncia dei sinistri per i quali è causa.
Ha assunto parte attrice che in data 08.02.2019 ignoti scardinavano la serranda e la porta d'ingresso alla suddetta porzione immobiliare per accedere all'interno dell'esercizio commerciale ivi ubicato, così come denunciato dalla locatrice alla Legione Carabinieri Emilia Romagna, Tenenza Per_2
Scandiano (Doc. 4); pertanto procedeva il successivo 14.02.2019 a denunciare l'occorso sinistro alla propria OM assicuratrice (Doc. 6), prima di procedere alla riparazione dell'accesso danneggiato, per consentire alla conduttrice di tornare a godere dell'immobile locato (Docc. 7 e 8).
All'esito di uno scambio epistolare (Docc. 9 -12), l'Assicurazione qui convenuta offriva all'assicurata l'importo di € 1.500,00, quale “massimo indennizzabile guasti cagionati dai ladri”, al netto di quanto liquidato da in virtù di un ulteriore contratto sottoscritto con la sola Controparte_5 conduttrice, cui era stato asseritamente riconosciuto un indennizzo di € 3.000,00 (Docc. 13/15).
In data 14.05.2019 sporgeva nuovamente denuncia contro ignoti in relazione ad un Parte_1 secondo danneggiamento che aveva riguardato un accesso ubicato a fianco del precedente, sempre composto da due infissi di cui uno esterno in serramento e l'altro interno, in vetro e alluminio;
l'attrice denunziava il nuovo sinistro alla compagnia di assicurazione, corredando la relativa comunicazione con la nuova denuncia penale sporta dalla conduttrice, nonché con apposito preventivo di spesa (Docc. 16 -
19).
L'evocata OM, con successive comunicazioni datate 27.04.2020 e 28.04.2020, comunicava l'inammissibilità dell'indennizzo, sostenendo che “la garanzia ex art. 2.1, lett. O, CP_6 prevede l'indennizzo dei soli infissi relativi ai vani di uso comune, includendo esclusivamente le porte di ingresso delle singole unità abitative e delle dipendenze”.
Inutile era il tentativo di mediazione esperito dalle parti innanzi all'Organismo di Mediazione dell'Avvocatura AN (Docc. da 20 a 25, procedimento di mediazione n. 75/2020).
5. - Nel caso che ci occupa, non è posto in dubbio che i ladri si siano introdotti furtivamente di notte nei locali assicurati, danneggiandone gli accessi e le vetrate, al di fuori di eventi collettivi di terrorismo o tumulti popolari o scioperi.
Pertanto, va esclusa l'applicabilità al caso che ci occupa delle garanzie previste dal “Pacchetto eventi speciali – Eventi sociopolitici”, pur sottoscritto dall'attrice (pag. 3 doc. 5 di parte attrice), con specifico riferimento ai “danni causati al fabbricato da ladri in occasione di furto tentato o consumato” in quanto tale copertura assicurativa presuppone che la condotta dannosa venga commessa nel corso di
“terrorismo, sabotaggio o avvenuto in corso di scioperi, tumulti popolari, sommosse, compresi gli atti vandalici e dolosi avvenuti nel corso di tali eventi”.
Invece, gli eventi oggetto di causa trovano copertura, ricorrendone tutti i presupposti, nella garanzia generale per fabbricati prevista dall'art. 2.1 “Garanzie ed eventi sempre operanti” “per il fabbricato”, con specifico richiamo della lett. o) che così recita : “sostituire o riparare infissi relativi i vani di uso comune, comprese le porte di ingresso delle singole unità abitative e delle dipendenze, asportati o danneggiati dai ladri in occasione di furto o tentato furto. Se l'assicurazione riguarda un fabbricato adibito a dimora unifamiliare sono compresi in garanzia soltanto gli infissi esterni;
le ville a schiera sono parificate ai condomini in caso di uno o più sinistri avvenuti nel medesimo periodo assicurativo annuo, il massimo indennizzo complessivo non potrà superare euro 10.000,00 con il limite di euro
1.500,00 per singolo infisso. Relativamente alle pertinenze (cantine, garage, soffitte) il limite e di euro
pagina 3 di 8 1.000,00 per singolo infisso”.
Infatti, l'art.
2.1 Lett. O dell'Assicurazione Controparte_7 prevede che la sostituzione o riparazione degli infissi, per rientrare in garanzia, consegua ad uno degli eventi elencati nello stesso art. 2.1, nello specifico ad “atti vandalici e dolosi” non avvenuti in relazione agli eventi sociopolitici previsti dall'art.
3.1 Pacchetto di garanzie , come nel caso che Controparte_8 ci occupa.
E' ugualmente evidente, dalla semplice lettura delle condizioni di polizza, che nella nozione di
“infisso” indennizzabile debbano essere ricomprese anche le porte di ingresso delle singole unità abitative e delle dipendenze, asportati o danneggiati dai ladri in occasione di furto o tentato furto, e che, nel caso di “doppio infisso” apposto al medesimo accesso, sono compresi in garanzia unicamente gli
“infissi esterni”.
6. – Scendendo nel merito del giudizio, l'Assicurazione convenuta non ha posto in dubbio la veridicità dei due episodi di danneggiamento denunciati alla Legione Carabinieri Emilia Romagna – Tenenza di
Scandiano dalla conduttrice del Bar Jolly, organizzato all'interno del fabbricato assicurato, di proprietà di (cfr. doc. 4 e 6 di parte attrice: Verbale di ricezione querela dell'8.02.2019; Denuncia Parte_1 di sinistro del 14.02.2019; cfr. docc. 16 – 17 e 18 Verbale di ricezione denuncia-querela del
14.05.2019).
Nella prima denuncia, dichiarava che il giorno 08.02.2019, alle ore 02.18 circa, veniva Per_2 informata da un operatore del Corpo Guardie Giurate che ignoti “avevano fatto una spaccata al mio bar” e, precipitandosi presso i locali, poteva accertarsi di persona che “la saracinesca del bar era completamente danneggiata e quasi divelta così pure la vetrata”, tanto che poteva accedere all'interno del locale mediante una porta secondaria, sita accanto alla saracinesca danneggiata.
Con riferimento al sinistro occorso il 21.05.2019, la conduttrice denunciava ai Carabinieri Per_2 della Tenenza di Scandiano che i ladri avevano completamento danneggiato “la saracinesca e divelto completamente la vetrata interna” (cfr. doc. 18); anche l'attrice denunciava a che “ignoti CP_1 autori hanno divelto la serranda e la vetrata dell'ingresso secondario anteriore” (cfr. doc. 17)
Il danneggiamento degli infissi indicati nelle due denunce ha trovato conferma nel compendio testimoniale.
La testimone esaminata all'udienza del 07.11.2023, ha confermato che il giorno Testimone_1
08.02.2019 “arrivata sul posto di lavoro che come ho riferito è adiacente l'immobile condotto dalla sig. ho visto la vetrata dell'immobile tutta per terra e la serranda sfondata”; la testimone ha Per_2 confermato che la proprietaria dell'immobile provvide alla riparazione sia della vetrata che della serranda danneggiata, pur non conoscendo i costi sostenuti per i lavori affidati alla ditta MA di
Scandiano (cap. 5).
La testimone ha riconosciuto come vero anche il secondo danneggiamento, affermando che “anche per il secondo evento di danneggiamento posso riferire che ne ho preso visione al mattino intorno alle 7,30 arrivando al lavoro;
ho visto che era rotta la vetrata che però è caduta all'interno dei locali e la serranda era sfondata” (cfr. cap. 8).
Una descrizione più accurata dell'immobile e dei danni arrecati dai ladri nel corso del secondo episodio delittuoso è stata offerta dal testimone tecnico di fiducia dell'attrice, che nel corso Testimone_2 dell'esame del 14.11.2022, rispondendo sul capitolo 7, ha così risposto: “ non sono in grado di confermare la data, ma posso riferire che a distanza di poco tempo dal primo evento di danneggiamento di cui ho riferito, nello stesso immobile (adibito a BAR) c'è stato un altro danneggiamento ad opera di terzi sia di una vetrata (credo quella di fianco alla prima vetrata danneggiata nel febbraio 2019) che dell'altra serranda dell'immobile; ADR: il bar è composto da due
pagina 4 di 8 vetrine pertinenti ciascuna ad un vano del BAR che è appunto composto di 2 vani ed ha all'interno una scala che porta ad un terzo vano superiore a rispetto a gli altri 2 vani. Entrambe le vetrine danno sulla strada”.
Quindi, emerge dal compendio probatorio che nel primo episodio del 08.02.2029 i ladri danneggiarono una serranda e una vetrata e nel secondo episodio del 14.05.2029 arrecarono danni ad una diversa vetrata e alla serranda di un accesso secondario, ubicato a fianco del precedente accesso danneggiato.
La sostituzione dei beni indicati, oggetto di danneggiamento, e i costi per la loro riparazione trovano conferma nella n. 18/2019 del 30.03.20119 (con relativa Disposizione di Pt_3 Parte_4 bonifico del 05.04.2019) (docc. 7 e 8 di parte attrice) e nel preventivo spesa della Parte_4 del 18.05.2019 (doc. 19), oltre che nelle testimonianze sopra riportate.
Tuttavia, la OM assicuratrice qui convenuta ha sostenuto che nel primo episodio sia stato danneggiato un solo infisso e che nel secondo episodio i due infissi danneggiati non fossero posti in relazione a vani di uso comune e non potessero perciò godere di copertura assicurativa, oltre ad essere stati oggetti di indennizzo da parte di altra Assicurazione stipulata dalla conduttrice dell'immobile stesso.
E' quanto sostenuto dalla stessa assicurazione anche nella e.mail del 08.04.2019 indirizzata dall' al legale di parte attrice, con in copia il perito dell'assicurazione Geom. Controparte_9
laddove si legge che “a seguito contatto dal nostro perito Geom. siamo a Persona_3 Per_3 confermarLe il nostro atto amichevole riguarda la liquidazione di un solo infisso in quanto il secondo risulta già liquidato dalla compagnia (rif. Sinistro n. 4921/2019), come da loro stima CP_3 dettagliata...” (cfr. doc. 11 di parte attrice).
Ancora, dalla lettura della corrispondenza scambiata il successivo 31.05.2019, a seguito dell'occorso secondo episodio vandalico, nonché dalla lettura della proposta di un accordo amichevole sempre a firma Geom. (cfr. docc. 12), 13) 14) e 15), emergerebbe che sia stata offerta all'attrice Persona_3 dalla OM di Assicurazione la liquidazione dell'importo di € 1.500,00 quale massimo indennizzabile, perché, insistendo due diverse polizze sul medesimo rischio, veniva eseguito il riparto degli esborsi sulla base delle diverse indennità previste dalla polizza (€ 1.500,00) e da quella CP_1 (€ 3.000,00). CP_3
Invece, risulta con chiarezza dagli atti di causa che nel corso del sinistro avvenuto in data 08.02.2019 siano stati danneggiati sia una vetrata che una serranda (doc. 4, 6 e 7), dunque due infissi insistenti sul medesimo vano;
erroneamente, pertanto, nell'offerta di indennizzo del 31.05.2019, a firma del perito dell'assicurazione Geom. veniva annotato come massimale indennizzabile da Persona_3 CP_1 l'importo di € 1.500,00, essendo questo il massimale per un solo infisso previsto dalla polizza (art.
2.1 lett. o, di polizza;
pag. 5/6; si fa riferimento al doc. 5 di parte attrice) (doc. 13, 14 e 15 di parte attrice).
A nulla rileva che nella corrispondenza intercorsa tra il legale di parte attrice e l'agenzia generali di
Reggio Emilia il minor importo offerto veniva giustificato anche in ragione della liquidazione del secondo infisso da parte della OM (rif. Sinistro n. 4921/2019) su richiesta della CP_3 conduttrice del locale danneggiato (cfr. doc. 11, in particolare e.mail del 08.04.2019); da quanto sopra è evidente che l'importo offerto all'assicurata, e da questa rifiutato, non è stato dunque stabilito in base ad un riparto ex art. 1910 c.c. e al netto di quanto liquidato da bensì sulla base della sola CP_3 polizza e in considerazione del danneggiamento di un solo infisso invece che di due. CP_1
I testimoni hanno confermato che anche durante il secondo sinistro occorso il 21.05.2019 i ladri hanno danneggiato la saracinesca e divelto completamente la vetrata interna, proprio come denunciato dalla stessa attrice a “ignoti autori hanno divelto la serranda e la vetrata dell'ingresso secondario CP_1 anteriore” (cfr. doc. 17 e 18).
pagina 5 di 8 Per come chiaramente esposto dal testimone infatti, il bar è composto da due “vetrine” Testimone_2 pertinenti ciascuna ad un vano e nei due episodi le stesse sono state danneggiate alternativamente, insieme rispettivamente alle saracinesche degli accessi ai locali;
perciò va respinta la contestazione dell'Assicurazione, per la quale la garanzia “Guasti ladri” si riferisca “esclusivamente a vani di uso comune, quale non è il vano sul quale insisteva l'infisso divelto in questo secondo sinistro” in quanto il danneggiamento delle vetrine ha riguardato propriamente vani di uso comune dell'esercizio; inoltre, con riferimento alle saracinesche divelte, si osserva che nelle condizioni di polizza non si distingue tra accessi principali e secondari all'immobile, purchè si tratti di “infissi esterni”.
7. – In relazione al secondo sinistro, l'Assicurazione ha altresì invocato l'esistenza di più polizze sul medesimo rischio (coassicurazione), sostenendo che la conduttrice del bar condotto nel locale ha stipulato con polizza n. 00065108768976, con massimale di € 3.000,00. CP_3
Tuttavia, manca agli atti sia la polizza sottoscritta con dalla titolare del bar, sia la denuncia CP_3 di sinistro alla stessa OM sia la prova della liquidazione operata dall'assicurazione con dettaglio dei beni oggetto di indennizzo.
Sebbene ciò già sarebbe sufficiente al rigetto delle contestazioni della convenuta, si osserva altresì che dalle denunce alle Autorità risulta che i ladri nei loro due accessi furtivi ai locali non si siano limitati a danneggiare le serrande e le vetrate delle porte di accesso ma abbiano danneggiato anche altri beni presenti all'interno del bar, così che non possa escludersi che l'indennizzo di possa aver CP_3 riguardato altri beni appartenenti alla propria assicurata . Per_2
La Corte di Cassazione (vedi Ordinanza n. 1558 del 23/01/2018), con riferimento al riparto dell'onere della prova fra assicurato e assicuratore ha precisato: "Fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. L'assicurato, dunque, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza.È noto tuttavia come il rischio previsto nel contratto di assicurazione sia di norma un rischio delimitato, attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato, l'indennizzabilità ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti. Per effetto dell'inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l'assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie: (a) i rischi inclusi;
(b) i rischi esclusi;
(c) i rischi non compresi. I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo. I rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto (ad es., il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile). I rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio
(ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l'indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine).La distinzione appena riassunta, risalente e condivisa da sapiente dottrina, riverbera effetti sul piano del riparto dell'onere della prova. La circostanza che l'evento dannoso rientri tra i "rischi inclusi" è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall'assicurato. La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi "non compresi" costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore. Tale circostanza infatti non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare”.
Facendo applicazione dei principi sopra riportati, si può concludere nel senso che l'attrice ha dimostrato che l'evento occorso fosse incluso tra gli eventi indennizzabili mentre l'Assicurazione non ha dimostrato che l'indennizzo vada escluso a causa della coassicurazione del rischio, non avendo pagina 6 di 8 provato nel corso del giudizio l'avvenuta liquidazione del sinistro alla conduttrice dell'immobile né la coincidenza tra i beni per i quali ha riconosciuto copertura assicurativa e gli infissi per cui è CP_3 causa.
Concludendo, in accoglimento della domanda subordinata avanzata dall'attrice, complessivamente l'assicurata ha diritto di ottenere dalla propria assicurazione un indennizzo di complessivi € 6.000,00 per entrambi i sinistri denunciati, pari ad € 1.500,00 per i quattro infissi danneggiati in ognuna delle due azioni furtive, al netto di eventuali somme già corrisposte e eventualmente accettate a titolo di acconto.
Quanto agli interessi commerciali richiesti, la norma di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, disciplina il saggio degli interessi legali - e come tali dovuti automaticamente senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza - applicato a seguito d'avvio di lite sia giudiziale che arbitrale, purchè in correlazione ad obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferenti ad obbligo restitutorio.
Nel caso che ci occupa, si tratta del credito al pagamento del saldo attivo di un rapporto assicurativo, quindi di un credito certamente di fonte negoziale, in quanto esso trova titolo nel rapporto contrattuale tra le parti del processo.
8. - Quanto alla richiesta di consulenza tecnica avanzata da parte attrice, la stessa non è stata ammessa da questo Tribunale non solo stante il lungo lasso di tempo trascorso dall'evento dannoso (dal 2019), con conseguente inevitabile mutamento dello stato dei luoghi rispetto a quanto accertato nell'immediatezza dal perito incaricato da ma anche perché evidentemente esplorativa in CP_1 relazione alle cause del sinistro.
Si ricorda che la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che questi non possiede e non quella di esonerare una parte dalla prova anche documentale dei fatti dedotti e della quale è onerata (cfr. ex multis Cass.. Sez. 2, n. 1132 del
02/02/2000); perciò detto mezzo istruttorio deve essere negato qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
9. – Venendo ai provvedimenti ex art. 91 c.p.c., stante l'accoglimento della domanda attorea subordinata, le spese processuali seguono la soccombenza dell' convenuta e si liquidano, CP_2 come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 nella misura dei valori medi di tariffa secondo il valore della controversia, in relazione a tutte e quattro le fasi del processo (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
Deve inoltre farsi applicazione del principio di diritto secondo il quale “ai fini della determinazione del valore della controversia per liquidare le spese processuali il giudice, in caso di accoglimento parziale della domanda, deve avvalersi del criterio del decisum e non del criterio del disputatum” (cfr. Cass., sez. III, 20.10.2016 n. 21256).
Pertanto, le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono calcolate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, secondo lo scaglione relativo al valore del decisum della controversia (Da € 5.201,00 a €
26.000) sulla scorta dei valori medi della relativa tariffa e sono liquidate in € 5.077,00, oltre accessori di legge.
Va inoltre accolta la richiesta di liquidazione delle spese per la fase di mediazione, in quanto fase prodromica e necessaria del giudizio, che si liquidano in € 1.323,00, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio nell'Emilia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
pagina 7 di 8 con atto di citazione ritualmente notificato contro in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1) condanna in persona del legale rappresentante p.t., ad indennizzare Controparte_1 [...]
in forza dell'art. 2.1, Lett. O) delle condizioni generali di polizza, dei danni subiti a seguito Parte_1 dei sinistri occorsi in data 08.02.2019 e in data 14.05.2019, mediante versamento della somma di €
6.000,00, oltre interessi legali dalla data del sinistro ed interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di introduzione del giudizio (15.12.2022) al saldo effettivo;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione delle spese Controparte_1 di lite sostenute da liquidate in € 5.077,00 per compensi per la fase di merito, € Parte_1
1.323,00 per la fase di mediazione obbligatoria, oltre al 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Reggio nell'Emilia, il 3 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ersilia Carlucci
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ersilia Carlucci ha pronunciato ex art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5167/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. VALENTINI ANDREA, elettivamente domicilia in VIA XX SETTEMBRE N. 86 06121 PERUGIA presso il difensore avv. VALENTINI ANDREA
ATTRICE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. RIGHI ALESSANDRO, elettivamente domiciliata in VIA TOSCHI 10 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. RIGHI ALESSANDRO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.09.2024.
FATTO E DIRITTO
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 per ottenere l'indennizzo assicurativo previsto dalla polizza n. 600/00808447 contratta con
[...] [...]
(ora ) in dipendenza di due sinistri occorsi, rispettivamente, in data CP_2 Controparte_1
8/2/2019 e 14/5/2019, nei quali ignoti si introducevano furtivamente nell'immobile sito in Reggio Emilia, via Ubersetto n. 6, di proprietà dell'attrice, causando danni agli infissi, quantificati in € 10.120,00 per riparazioni, entro il massimale previsto per la garanzia “guasto ladri”, e con detrazione dello scoperto previsto dalla polizza, oppure, in subordine, nel minor importo di € 6.000,00, pari ad € 1.500,00 per infisso, assumendo il danneggiamento di due infissi per ogni sinistro.
Parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni scritte (note depositate il 17.09.2024):
“In via principale
- Previo accertamento circa la piena validità ed efficacia della c.d. clausola pacchetto eventi speciali, di cui all'art. 3 delle condizioni generali di polizza, condannare la ad Controparte_1 indennizzare la Sig.ra dei danni subiti a seguito dei sinistri occorsi nelle successive Parte_1 date dell'8.02.2019 e 14.05.2019, mediante versamento della somma di € 9.108,00, oltre interessi
pagina 1 di 8 maturati e maturandi, al tasso legale moratorio ex art. 1284, Comma IV, c.c., in ossequio a quanto previsto da Cass. Civ. Sez. III, 03.01.2023, n. 61;
- Previo accertamento circa la piena validità ed efficacia della copertura assicurativa, di cui all'art.
2.1, Lett. O) delle condizioni generali di polizza, condannare la ad indennizzare Controparte_1 la Sig.ra dei danni subiti a seguito dei sinistri occorsi nelle successive date Parte_1 dell'8.02.2019 e 14.05.2019, mediante versamento della somma di € 6.000,00, oltre interessi maturati e maturandi, al tasso legale moratorio ex art. 1284, Comma IV, c.c., in ossequio a quanto previsto da Cass. Civ. Sez. III, 03.01.2023, n. 61;
In via istruttoria
- Ammettere ogni mezzo di prova non ancora autorizzato.
Con vittoria di anticipazioni, compensi tanto della fase giudiziale quanto stragiudiziale, spese generali ed accessori come per legge.”
2. – Con comparsa di costituzione e risposta del 16.03.2023 si è costituita in giudizio la OM di Assicurazione convenuta, contestando l'ammontare dei danni denunciati dall'assicurata, in quanto in relazione al sinistro datato 08/02/2019 il perito delegato dall'Assicuratore ha rilevato nel corso del sopralluogo il danneggiamento di un solo infisso.
Ha inoltre dedotto l'esistenza di un'altra polizza a copertura del medesimo rischio, stipulata con (polizza n. 00065108768976), con massimale di € 3.000,00, dalla conduttrice del bar CP_3 condotto nel medesimo locale.
Infine, ha contestato l'operatività della garanzia “eventi speciali” (art. 3.1, pag. 7 di polizza) invocata da controparte, applicabile ai soli danni causati da terrorismo o sabotaggio o avvenuti in occasione di scioperi o tumulti, con espressa esclusione dell'evento del furto semplice.
Parte convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni scritte (note depositate il 14.09.2024): “Piaccia al Tribunale di Reggio Emilia, contrariis reiectis, RESPINGERE la domanda di parte attrice, quantomeno così come formulata, siccome infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
3. – Alla prima udienza del 16 marzo 2023, fissata con la modalità di cui all'art. art. 83 lettera h) dl 18/2020, sono stati concessi alle parti i termini perentori ex art. 183 comma 6 c.p.c. decorrenti dal
17/03/2023.
All'esito della successiva udienza cartolare del 17.10.2024 è stata ammessa la prova per testimoni articolata dall'attrice nella memoria ex art. 183 co 6 n. 2 c.p.c., limitatamente ai capitoli 4, 5, 7 e 8, ed è stata rigettata la richiesta attorea di disposizione di CTU tecnica.
All'udienza del 07.11.2023 sono stati escussi i testimoni conduttrice dell'immobile di Testimone_1 proprietà di parte attrice, e tecnico di fiducia dell'attrice. Testimone_2
Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni del 02.07.2024, successivamente differita al 17.09.2024 con decreto del 23.07.2024.
Infine, all'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche, depositati dalla sola difesa di parte convenuta.
4. – I fatti per i quali è giudizio possono essere così ricostruiti sulla base delle circostanze pacifiche o non contestate.
L'attrice è proprietaria di un bene immobile ubicato in Scandiano (RE), alla Fraz. Cà de' Caroli, Via
pagina 2 di 8 Ubersetto n. 6 (Doc. 1), concesso in locazione commerciale inizialmente a e Persona_1 successivamente a (docc. 2 e 3 di parte attrice). Per_2
In relazione a detto immobile, ha sottoscritto in data 20.04.2011 con Parte_2 Controparte_1
già il contratto di garanzia denominato Master Fabbricati (doc. 5),
[...] Controparte_4 rinnovato di anno in anno e in vigore alla data di denuncia dei sinistri per i quali è causa.
Ha assunto parte attrice che in data 08.02.2019 ignoti scardinavano la serranda e la porta d'ingresso alla suddetta porzione immobiliare per accedere all'interno dell'esercizio commerciale ivi ubicato, così come denunciato dalla locatrice alla Legione Carabinieri Emilia Romagna, Tenenza Per_2
Scandiano (Doc. 4); pertanto procedeva il successivo 14.02.2019 a denunciare l'occorso sinistro alla propria OM assicuratrice (Doc. 6), prima di procedere alla riparazione dell'accesso danneggiato, per consentire alla conduttrice di tornare a godere dell'immobile locato (Docc. 7 e 8).
All'esito di uno scambio epistolare (Docc. 9 -12), l'Assicurazione qui convenuta offriva all'assicurata l'importo di € 1.500,00, quale “massimo indennizzabile guasti cagionati dai ladri”, al netto di quanto liquidato da in virtù di un ulteriore contratto sottoscritto con la sola Controparte_5 conduttrice, cui era stato asseritamente riconosciuto un indennizzo di € 3.000,00 (Docc. 13/15).
In data 14.05.2019 sporgeva nuovamente denuncia contro ignoti in relazione ad un Parte_1 secondo danneggiamento che aveva riguardato un accesso ubicato a fianco del precedente, sempre composto da due infissi di cui uno esterno in serramento e l'altro interno, in vetro e alluminio;
l'attrice denunziava il nuovo sinistro alla compagnia di assicurazione, corredando la relativa comunicazione con la nuova denuncia penale sporta dalla conduttrice, nonché con apposito preventivo di spesa (Docc. 16 -
19).
L'evocata OM, con successive comunicazioni datate 27.04.2020 e 28.04.2020, comunicava l'inammissibilità dell'indennizzo, sostenendo che “la garanzia ex art. 2.1, lett. O, CP_6 prevede l'indennizzo dei soli infissi relativi ai vani di uso comune, includendo esclusivamente le porte di ingresso delle singole unità abitative e delle dipendenze”.
Inutile era il tentativo di mediazione esperito dalle parti innanzi all'Organismo di Mediazione dell'Avvocatura AN (Docc. da 20 a 25, procedimento di mediazione n. 75/2020).
5. - Nel caso che ci occupa, non è posto in dubbio che i ladri si siano introdotti furtivamente di notte nei locali assicurati, danneggiandone gli accessi e le vetrate, al di fuori di eventi collettivi di terrorismo o tumulti popolari o scioperi.
Pertanto, va esclusa l'applicabilità al caso che ci occupa delle garanzie previste dal “Pacchetto eventi speciali – Eventi sociopolitici”, pur sottoscritto dall'attrice (pag. 3 doc. 5 di parte attrice), con specifico riferimento ai “danni causati al fabbricato da ladri in occasione di furto tentato o consumato” in quanto tale copertura assicurativa presuppone che la condotta dannosa venga commessa nel corso di
“terrorismo, sabotaggio o avvenuto in corso di scioperi, tumulti popolari, sommosse, compresi gli atti vandalici e dolosi avvenuti nel corso di tali eventi”.
Invece, gli eventi oggetto di causa trovano copertura, ricorrendone tutti i presupposti, nella garanzia generale per fabbricati prevista dall'art. 2.1 “Garanzie ed eventi sempre operanti” “per il fabbricato”, con specifico richiamo della lett. o) che così recita : “sostituire o riparare infissi relativi i vani di uso comune, comprese le porte di ingresso delle singole unità abitative e delle dipendenze, asportati o danneggiati dai ladri in occasione di furto o tentato furto. Se l'assicurazione riguarda un fabbricato adibito a dimora unifamiliare sono compresi in garanzia soltanto gli infissi esterni;
le ville a schiera sono parificate ai condomini in caso di uno o più sinistri avvenuti nel medesimo periodo assicurativo annuo, il massimo indennizzo complessivo non potrà superare euro 10.000,00 con il limite di euro
1.500,00 per singolo infisso. Relativamente alle pertinenze (cantine, garage, soffitte) il limite e di euro
pagina 3 di 8 1.000,00 per singolo infisso”.
Infatti, l'art.
2.1 Lett. O dell'Assicurazione Controparte_7 prevede che la sostituzione o riparazione degli infissi, per rientrare in garanzia, consegua ad uno degli eventi elencati nello stesso art. 2.1, nello specifico ad “atti vandalici e dolosi” non avvenuti in relazione agli eventi sociopolitici previsti dall'art.
3.1 Pacchetto di garanzie , come nel caso che Controparte_8 ci occupa.
E' ugualmente evidente, dalla semplice lettura delle condizioni di polizza, che nella nozione di
“infisso” indennizzabile debbano essere ricomprese anche le porte di ingresso delle singole unità abitative e delle dipendenze, asportati o danneggiati dai ladri in occasione di furto o tentato furto, e che, nel caso di “doppio infisso” apposto al medesimo accesso, sono compresi in garanzia unicamente gli
“infissi esterni”.
6. – Scendendo nel merito del giudizio, l'Assicurazione convenuta non ha posto in dubbio la veridicità dei due episodi di danneggiamento denunciati alla Legione Carabinieri Emilia Romagna – Tenenza di
Scandiano dalla conduttrice del Bar Jolly, organizzato all'interno del fabbricato assicurato, di proprietà di (cfr. doc. 4 e 6 di parte attrice: Verbale di ricezione querela dell'8.02.2019; Denuncia Parte_1 di sinistro del 14.02.2019; cfr. docc. 16 – 17 e 18 Verbale di ricezione denuncia-querela del
14.05.2019).
Nella prima denuncia, dichiarava che il giorno 08.02.2019, alle ore 02.18 circa, veniva Per_2 informata da un operatore del Corpo Guardie Giurate che ignoti “avevano fatto una spaccata al mio bar” e, precipitandosi presso i locali, poteva accertarsi di persona che “la saracinesca del bar era completamente danneggiata e quasi divelta così pure la vetrata”, tanto che poteva accedere all'interno del locale mediante una porta secondaria, sita accanto alla saracinesca danneggiata.
Con riferimento al sinistro occorso il 21.05.2019, la conduttrice denunciava ai Carabinieri Per_2 della Tenenza di Scandiano che i ladri avevano completamento danneggiato “la saracinesca e divelto completamente la vetrata interna” (cfr. doc. 18); anche l'attrice denunciava a che “ignoti CP_1 autori hanno divelto la serranda e la vetrata dell'ingresso secondario anteriore” (cfr. doc. 17)
Il danneggiamento degli infissi indicati nelle due denunce ha trovato conferma nel compendio testimoniale.
La testimone esaminata all'udienza del 07.11.2023, ha confermato che il giorno Testimone_1
08.02.2019 “arrivata sul posto di lavoro che come ho riferito è adiacente l'immobile condotto dalla sig. ho visto la vetrata dell'immobile tutta per terra e la serranda sfondata”; la testimone ha Per_2 confermato che la proprietaria dell'immobile provvide alla riparazione sia della vetrata che della serranda danneggiata, pur non conoscendo i costi sostenuti per i lavori affidati alla ditta MA di
Scandiano (cap. 5).
La testimone ha riconosciuto come vero anche il secondo danneggiamento, affermando che “anche per il secondo evento di danneggiamento posso riferire che ne ho preso visione al mattino intorno alle 7,30 arrivando al lavoro;
ho visto che era rotta la vetrata che però è caduta all'interno dei locali e la serranda era sfondata” (cfr. cap. 8).
Una descrizione più accurata dell'immobile e dei danni arrecati dai ladri nel corso del secondo episodio delittuoso è stata offerta dal testimone tecnico di fiducia dell'attrice, che nel corso Testimone_2 dell'esame del 14.11.2022, rispondendo sul capitolo 7, ha così risposto: “ non sono in grado di confermare la data, ma posso riferire che a distanza di poco tempo dal primo evento di danneggiamento di cui ho riferito, nello stesso immobile (adibito a BAR) c'è stato un altro danneggiamento ad opera di terzi sia di una vetrata (credo quella di fianco alla prima vetrata danneggiata nel febbraio 2019) che dell'altra serranda dell'immobile; ADR: il bar è composto da due
pagina 4 di 8 vetrine pertinenti ciascuna ad un vano del BAR che è appunto composto di 2 vani ed ha all'interno una scala che porta ad un terzo vano superiore a rispetto a gli altri 2 vani. Entrambe le vetrine danno sulla strada”.
Quindi, emerge dal compendio probatorio che nel primo episodio del 08.02.2029 i ladri danneggiarono una serranda e una vetrata e nel secondo episodio del 14.05.2029 arrecarono danni ad una diversa vetrata e alla serranda di un accesso secondario, ubicato a fianco del precedente accesso danneggiato.
La sostituzione dei beni indicati, oggetto di danneggiamento, e i costi per la loro riparazione trovano conferma nella n. 18/2019 del 30.03.20119 (con relativa Disposizione di Pt_3 Parte_4 bonifico del 05.04.2019) (docc. 7 e 8 di parte attrice) e nel preventivo spesa della Parte_4 del 18.05.2019 (doc. 19), oltre che nelle testimonianze sopra riportate.
Tuttavia, la OM assicuratrice qui convenuta ha sostenuto che nel primo episodio sia stato danneggiato un solo infisso e che nel secondo episodio i due infissi danneggiati non fossero posti in relazione a vani di uso comune e non potessero perciò godere di copertura assicurativa, oltre ad essere stati oggetti di indennizzo da parte di altra Assicurazione stipulata dalla conduttrice dell'immobile stesso.
E' quanto sostenuto dalla stessa assicurazione anche nella e.mail del 08.04.2019 indirizzata dall' al legale di parte attrice, con in copia il perito dell'assicurazione Geom. Controparte_9
laddove si legge che “a seguito contatto dal nostro perito Geom. siamo a Persona_3 Per_3 confermarLe il nostro atto amichevole riguarda la liquidazione di un solo infisso in quanto il secondo risulta già liquidato dalla compagnia (rif. Sinistro n. 4921/2019), come da loro stima CP_3 dettagliata...” (cfr. doc. 11 di parte attrice).
Ancora, dalla lettura della corrispondenza scambiata il successivo 31.05.2019, a seguito dell'occorso secondo episodio vandalico, nonché dalla lettura della proposta di un accordo amichevole sempre a firma Geom. (cfr. docc. 12), 13) 14) e 15), emergerebbe che sia stata offerta all'attrice Persona_3 dalla OM di Assicurazione la liquidazione dell'importo di € 1.500,00 quale massimo indennizzabile, perché, insistendo due diverse polizze sul medesimo rischio, veniva eseguito il riparto degli esborsi sulla base delle diverse indennità previste dalla polizza (€ 1.500,00) e da quella CP_1 (€ 3.000,00). CP_3
Invece, risulta con chiarezza dagli atti di causa che nel corso del sinistro avvenuto in data 08.02.2019 siano stati danneggiati sia una vetrata che una serranda (doc. 4, 6 e 7), dunque due infissi insistenti sul medesimo vano;
erroneamente, pertanto, nell'offerta di indennizzo del 31.05.2019, a firma del perito dell'assicurazione Geom. veniva annotato come massimale indennizzabile da Persona_3 CP_1 l'importo di € 1.500,00, essendo questo il massimale per un solo infisso previsto dalla polizza (art.
2.1 lett. o, di polizza;
pag. 5/6; si fa riferimento al doc. 5 di parte attrice) (doc. 13, 14 e 15 di parte attrice).
A nulla rileva che nella corrispondenza intercorsa tra il legale di parte attrice e l'agenzia generali di
Reggio Emilia il minor importo offerto veniva giustificato anche in ragione della liquidazione del secondo infisso da parte della OM (rif. Sinistro n. 4921/2019) su richiesta della CP_3 conduttrice del locale danneggiato (cfr. doc. 11, in particolare e.mail del 08.04.2019); da quanto sopra è evidente che l'importo offerto all'assicurata, e da questa rifiutato, non è stato dunque stabilito in base ad un riparto ex art. 1910 c.c. e al netto di quanto liquidato da bensì sulla base della sola CP_3 polizza e in considerazione del danneggiamento di un solo infisso invece che di due. CP_1
I testimoni hanno confermato che anche durante il secondo sinistro occorso il 21.05.2019 i ladri hanno danneggiato la saracinesca e divelto completamente la vetrata interna, proprio come denunciato dalla stessa attrice a “ignoti autori hanno divelto la serranda e la vetrata dell'ingresso secondario CP_1 anteriore” (cfr. doc. 17 e 18).
pagina 5 di 8 Per come chiaramente esposto dal testimone infatti, il bar è composto da due “vetrine” Testimone_2 pertinenti ciascuna ad un vano e nei due episodi le stesse sono state danneggiate alternativamente, insieme rispettivamente alle saracinesche degli accessi ai locali;
perciò va respinta la contestazione dell'Assicurazione, per la quale la garanzia “Guasti ladri” si riferisca “esclusivamente a vani di uso comune, quale non è il vano sul quale insisteva l'infisso divelto in questo secondo sinistro” in quanto il danneggiamento delle vetrine ha riguardato propriamente vani di uso comune dell'esercizio; inoltre, con riferimento alle saracinesche divelte, si osserva che nelle condizioni di polizza non si distingue tra accessi principali e secondari all'immobile, purchè si tratti di “infissi esterni”.
7. – In relazione al secondo sinistro, l'Assicurazione ha altresì invocato l'esistenza di più polizze sul medesimo rischio (coassicurazione), sostenendo che la conduttrice del bar condotto nel locale ha stipulato con polizza n. 00065108768976, con massimale di € 3.000,00. CP_3
Tuttavia, manca agli atti sia la polizza sottoscritta con dalla titolare del bar, sia la denuncia CP_3 di sinistro alla stessa OM sia la prova della liquidazione operata dall'assicurazione con dettaglio dei beni oggetto di indennizzo.
Sebbene ciò già sarebbe sufficiente al rigetto delle contestazioni della convenuta, si osserva altresì che dalle denunce alle Autorità risulta che i ladri nei loro due accessi furtivi ai locali non si siano limitati a danneggiare le serrande e le vetrate delle porte di accesso ma abbiano danneggiato anche altri beni presenti all'interno del bar, così che non possa escludersi che l'indennizzo di possa aver CP_3 riguardato altri beni appartenenti alla propria assicurata . Per_2
La Corte di Cassazione (vedi Ordinanza n. 1558 del 23/01/2018), con riferimento al riparto dell'onere della prova fra assicurato e assicuratore ha precisato: "Fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. L'assicurato, dunque, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza.È noto tuttavia come il rischio previsto nel contratto di assicurazione sia di norma un rischio delimitato, attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato, l'indennizzabilità ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti. Per effetto dell'inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l'assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie: (a) i rischi inclusi;
(b) i rischi esclusi;
(c) i rischi non compresi. I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo. I rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto (ad es., il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile). I rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio
(ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l'indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine).La distinzione appena riassunta, risalente e condivisa da sapiente dottrina, riverbera effetti sul piano del riparto dell'onere della prova. La circostanza che l'evento dannoso rientri tra i "rischi inclusi" è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall'assicurato. La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi "non compresi" costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore. Tale circostanza infatti non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare”.
Facendo applicazione dei principi sopra riportati, si può concludere nel senso che l'attrice ha dimostrato che l'evento occorso fosse incluso tra gli eventi indennizzabili mentre l'Assicurazione non ha dimostrato che l'indennizzo vada escluso a causa della coassicurazione del rischio, non avendo pagina 6 di 8 provato nel corso del giudizio l'avvenuta liquidazione del sinistro alla conduttrice dell'immobile né la coincidenza tra i beni per i quali ha riconosciuto copertura assicurativa e gli infissi per cui è CP_3 causa.
Concludendo, in accoglimento della domanda subordinata avanzata dall'attrice, complessivamente l'assicurata ha diritto di ottenere dalla propria assicurazione un indennizzo di complessivi € 6.000,00 per entrambi i sinistri denunciati, pari ad € 1.500,00 per i quattro infissi danneggiati in ognuna delle due azioni furtive, al netto di eventuali somme già corrisposte e eventualmente accettate a titolo di acconto.
Quanto agli interessi commerciali richiesti, la norma di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, disciplina il saggio degli interessi legali - e come tali dovuti automaticamente senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza - applicato a seguito d'avvio di lite sia giudiziale che arbitrale, purchè in correlazione ad obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferenti ad obbligo restitutorio.
Nel caso che ci occupa, si tratta del credito al pagamento del saldo attivo di un rapporto assicurativo, quindi di un credito certamente di fonte negoziale, in quanto esso trova titolo nel rapporto contrattuale tra le parti del processo.
8. - Quanto alla richiesta di consulenza tecnica avanzata da parte attrice, la stessa non è stata ammessa da questo Tribunale non solo stante il lungo lasso di tempo trascorso dall'evento dannoso (dal 2019), con conseguente inevitabile mutamento dello stato dei luoghi rispetto a quanto accertato nell'immediatezza dal perito incaricato da ma anche perché evidentemente esplorativa in CP_1 relazione alle cause del sinistro.
Si ricorda che la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che questi non possiede e non quella di esonerare una parte dalla prova anche documentale dei fatti dedotti e della quale è onerata (cfr. ex multis Cass.. Sez. 2, n. 1132 del
02/02/2000); perciò detto mezzo istruttorio deve essere negato qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
9. – Venendo ai provvedimenti ex art. 91 c.p.c., stante l'accoglimento della domanda attorea subordinata, le spese processuali seguono la soccombenza dell' convenuta e si liquidano, CP_2 come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 nella misura dei valori medi di tariffa secondo il valore della controversia, in relazione a tutte e quattro le fasi del processo (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
Deve inoltre farsi applicazione del principio di diritto secondo il quale “ai fini della determinazione del valore della controversia per liquidare le spese processuali il giudice, in caso di accoglimento parziale della domanda, deve avvalersi del criterio del decisum e non del criterio del disputatum” (cfr. Cass., sez. III, 20.10.2016 n. 21256).
Pertanto, le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono calcolate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, secondo lo scaglione relativo al valore del decisum della controversia (Da € 5.201,00 a €
26.000) sulla scorta dei valori medi della relativa tariffa e sono liquidate in € 5.077,00, oltre accessori di legge.
Va inoltre accolta la richiesta di liquidazione delle spese per la fase di mediazione, in quanto fase prodromica e necessaria del giudizio, che si liquidano in € 1.323,00, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio nell'Emilia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
pagina 7 di 8 con atto di citazione ritualmente notificato contro in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1) condanna in persona del legale rappresentante p.t., ad indennizzare Controparte_1 [...]
in forza dell'art. 2.1, Lett. O) delle condizioni generali di polizza, dei danni subiti a seguito Parte_1 dei sinistri occorsi in data 08.02.2019 e in data 14.05.2019, mediante versamento della somma di €
6.000,00, oltre interessi legali dalla data del sinistro ed interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di introduzione del giudizio (15.12.2022) al saldo effettivo;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione delle spese Controparte_1 di lite sostenute da liquidate in € 5.077,00 per compensi per la fase di merito, € Parte_1
1.323,00 per la fase di mediazione obbligatoria, oltre al 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Reggio nell'Emilia, il 3 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ersilia Carlucci
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