Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 24/06/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Gerlando Lo Presti Seminerio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2060/2024 R.G.A.C.
FRA
NATA AD AGRIGENTO IL 16/06/71 Parte_1
SA NA NATA AD AGRIGENTO IL 25/03/75
NATO AD AGRIGENTO IL 04/09/38 Parte_2
NATO AD AGRIGENTO IL Parte_3
21/08/46 rapp. e dif. dagli Avv.ti Gianluca Saeva e Concetta Vetro
ATTORI
CONTRO
NATO AD AGRIGENTO IL Controparte_1
08/01/87 rapp. e dif. dall'Avv. William Giacalone
CONVENUTO
OGGETTO: risoluzione di contratto locativo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione dell'11/07/2024 Parte_4
e convenivano
[...] Parte_2 Parte_3 in giudizio Narravano gli attori in tal Controparte_1 modo premettendo alle istanze giudizialmente dedotte
1
[...]
Agrigento nella Contrada Guardia per un canone bimestrale di euro 3.500,00. Deducevano quindi a sostegno dell'azione oggi intrapresa che il convenuto s'era reso inadempiente all'obbligo di pagare i canoni locatizi relativi sin dal mese di maggio del 2021 in tal modo rendendosi moroso della complessiva somma di euro
22.552,00 e pertanto concludevano intimandogli sfratto per morosità chiedendone la convalida. Controparte_1 costituendosi in giudizio s'opponeva alle domande avverse eccependo di aver regolarmente versato i canoni oggetto dell'intimazione e ben prima di avere ricevuto la notifica dello sfratto per morosità. Il giudice con apposito provvedimento riservato a seguito dell'opposizione del convenuto disponeva il cambiamento di rito del procedimento da ordinario a speciale allo scopo di verificare nel merito della vicenda la giuridica consistenza delle eccezioni opposte dal convenuto nonché ovviamente delle domande attoree. Celebrata quindi l'istruzione esclusivamente attraverso produzioni documentali la causa veniva infine posta in decisione all'udienza del 23/06/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 La domanda di risoluzione contrattuale, nella quale si converte automaticamente la richiesta di convalida una volta disposto il mutamento di rito da sommario a speciale ai sensi degli artt. 667, 426 e 447 bis c.p.c., è infondata e va, pertanto, disattesa. Piace in linea generale ricordare come appaia, invero, conforme a diritto che l'eccezione prevista nell'art. 1460 c.c. quando fondata impedisca l'operatività della clausola descritta nell'art. 1456 dello stesso codice, prevalendo su di essa.
L'eccezione d'inadempimento, quando è fondata, legittima la sospensione della prestazione, lasciando integro il contratto. Essa presuppone la prontezza, la disponibilità all'adempimento e la giustificazione del condizionamento dell'adempimento stesso alla sincronicità, reale o promessa, di quello corrispettivo.
Prontezza all'adempimento o giustificazione della sospensione provvisoria del medesimo sono requisiti che, combinati insieme, escludono nel comportamento della parte la situazione d'inadempimento: quando l'ordinamento legittima, in un determinato rapporto, un comportamento, allora questo stesso non può, nell'identico rapporto, assumere altra e antitetica configurazione. Nella specie, la supremazia della norma oggettiva giustificante paralizza la qualificazione contraria altrimenti scaturibile a tenore della privata autonomia. Non altrettanto può dirsi con riferimento alla possibilità, o meno, di esercitare l'exceptio
3 stragiudizialmente. Portati ad abbracciare la conclusione negativa sono soprattutto i processualisti. Ma non mancano, anche, studiosi di diritto sostanziale orientati nello stesso senso. Con riferimento ai quali, va segnalata la posizione di chi, pur riconoscendo, in via generale, la possibilità di far valere le eccezioni sostanziali anche al di fuori di un procedimento giurisdizionale, ritiene più conforme alla disciplina positiva del rimedio la soluzione negativa. Pur riconoscendo, in via generale, la possibilità di far valere le eccezioni sostanziali anche al di fuori di un procedimento giurisdizionale, appare più conforme alla disciplina positiva dell'exceptio inadimpleti contractus la soluzione più rigorosa. Da un lato, infatti, alla mancata riproposizione in giudizio dell'eccezione d'inadempimento si potrebbe attribuire il significato di rinuncia alla medesima e, dall'altro, il contraente contro il quale sia stata opposta stragiudizialmente l'exceptio inadimpleti contractus potrebbe in seguito, al momento della domanda giudiziale, aver adempiuto o offerto l'adempimento. A tale opinione sono state mosse critiche.
Con il che si finisce, però, con l'assegnare, una volta, al persistente atteggiamento negativo del convenuto, espressione dell'inesigibilità della prestazione conseguente al pregresso esercizio dell'eccezione sul piano sostanziale, il significato e la portata di un comportamento positivo (rinuncia); col dimenticare,
l'altra, che se, esercitata l'eccezione stragiudizialmente,
4 la controparte inadempiente avesse adempiuto o provveduto all'offerta, l'onere di tale prova diretta a dimostrare la sopravvenuta illegittimità del persistente atteggiamento negativo dell'excipiens incomberebbe proprio per ciò su di lei, dato che è appunto alla parte attrice che spetterebbe di dimostrare non solo l'esistenza del credito, ma anche l'esigibilità della prestazione che hanno condotto a privilegiare la soluzione affermativa tendente ad ammettere che la volontà dell'excipiens possa essere manifestata fuori del giudizio. A suffragare la quale varrebbero anche ulteriori decisive considerazioni. E difatti, se esistono eccezioni che possono operare solo nel processo perché dirette ad ottenere un risultato raggiungibile solo attraverso una pronuncia costitutiva del giudice (nel qual senso basterebbe pensare agli artt. 1425 ss., 1447 ss.), ciò non esclude che esistano ipotesi nelle quali il risultato perseguito possa, del tutto naturalmente, discendere sul piano sostanziale dalla manifestazione di volontà di colui che dell'eccezione si avvale, avendo allora l'eventuale pronuncia giudiziale sul punto valore di mero accertamento di un fatto pregresso. Che è del resto risultato perfettamente consono alla natura del diritto
(potestativo) che nell'eccezione si esprime e che prospetta a volte l'una, a volte l'altra soluzione. Come è noto, l'art. 1460 c.c. che ha conferito formale cittadinanza alla exceptio inadempleti contractus nell'attuale
5 ordinamento, è stato formulato in termini che ne sottolineano il carattere primario di rimedio esperibile dal contraente fedele nella fase esecutiva del contratto, perché questo raggiunga il suo fine e non sia frattanto compromesso il connaturato equilibrio fra le reciproche prestazioni, turbato dall'inadempimento della controparte. Ciò non toglie, tuttavia che, concettualmente mutatis mutandis, l'eccezione possa essere sollevata anche nel processo, purché anche qui a proporla sia il contraente fedele, nello spirito di «buona fede» cui si ispirano sia l'intero ordinamento, sia, in particolare, la disciplina positiva della materia contrattuale: non a caso, invero, la dottrina propone di distinguere fra sospensione dell'esecuzione e vera e propria eccezione di inadempimento, pur riconoscendo che l'una e l'altra sono « aspetti di un medesimo istituto».
Se sollevata, dunque, nel processo, l'eccezione potrà anche accompagnarsi a una riconvenzionale di risoluzione del contratto;
ma la sua funzione elettiva rimane sempre quella di presidio a colui che del contratto voglia la conservazione: funzione quindi, di stimolo per la controparte inadempiente a eliminare il proprio inadempimento sì che il fine quanto meno originariamente comune ai contraenti sia raggiunto. Tale tendenza appare confermata anche da una recente decisione di legittimità, nella quale la Suprema Corte, ritenuta illegittima, per contrarietà a buona fede, la
6 proposizione dell'exceptio volta non a stimolare la controparte all'adempimento, ma a mascherare la propria inadempienza, afferma che ai fini del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto. Per la legittima proposizione dell'eccezione di inadempimento
(exceptio inadimpleti contractus) è necessario che il rifiuto di adempimento oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate non sia contraria a buona fede, cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come quando l'eccezione è invocata non per stimolare la controparte all'adempimento ma per mascherare la propria inadempienza;
al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto. L'avere ammesso la proponibilità dell'eccezione di inadempimento sul piano sostanziale, pone un'ulteriore questione sul piano, questa volta, processuale: quella rappresentata dalla possibilità, o
7 meno, per il giudice di rilevare ex officio la proposizione stragiudiziale dell'eccezione di inadempimento. La giurisprudenza di legittimità sembra orientata in senso negativo. E' appena il caso di rilevare che l'eccezione di inadempimento ha come presupposto logico-giuridico un'azione di adempimento da parte dell'altro contraente e, nella presente causa, l'attore ha richiesto la risoluzione del contratto di locazione stipulato inter partes e la condanna della convenuta al rilascio dell'immobile oggetto del rapporto locativo in argomento con la conseguenza che non sussistono neppure i presupposti per la detta eccezione di inadempimento e che la circostanza dell'inadempienza della convenuta viene presa in considerazione non già come elemento per un'inesistente eccezione ex art. 1460 codice civile, ma per una valutazione comparativa delle reciproche inadempienze ai soli fini di accertare se l'eccezione inadimpleti contractus proposta dalla convenuta fosse o meno fondata, in relazione al principio di cui al 2° comma dello stesso art. 1460. Diversa la questione della rilevabilità ex officio della proposizione stragiudiziale dell'eccezione di inadempimento, la cui esclusione se costituisce, per un verso, conclusione ovvia, lascia, per l'altro, qualche margine di perplessità. Nessun dubbio, infatti, se, con ciò, si intenda negare che al giudice sia consentito decidere la controversia applicando il principio inadimplenti non est adimplendum nel caso in cui il
8 debitore (creditore), di fronte all'altrui inadempimento, abbia rifiutato l'adempimento della propria prestazione facendo leva su fatti diversi da tale inadempimento;
opinabile, se, con l'asserita non rilevabilità ex officio, si intenda invece impedire al giudice, sempre e comunque, di accertare l'intervenuto esercizio dell'eccezione sul piano sostanziale (e pertanto la legittimità del comportamento dell'excipiens) in assenza di una riproposizione rituale della stessa e dunque anche in contumacia del convenuto. Giacché se è vero che al giudice non è consentito, di regola, porre a fondamento della propria decisione prove che non siano state specificamente prodotte dalle parti (art. 115 c.p.c.), ciò non dovrebbe anche significare che, se dagli atti di causa dovesse risultare in modo non equivoco l'avvenuto esercizio stragiudiziale dell'exceptio, egli sia autorizzato a non tenerne conto negli stessi casi in cui tali fatti fossero rappresentati (come, appunto, in caso di contumacia del convenuto) dal solo «fascicolo» dell'attore.
È anche vero che la previsione del vizio di ultrapetizione impedisce al giudice di «pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti» (art. 112
c.p.c.). Ma ciò non dovrebbe significare che l'esercizio stragiudiziale di un'eccezione (e, pertanto, anche di quella di inadempimento) non possa in alcun caso essere da lui rilevato sulla base degli atti di causa. Ai fini della sollevabilità dell'exceptio, non è richiesta l'adozione di
9 formule speciali o sacramentali, ritenendosi sufficiente che la volontà della parte di avvalersene sia desumibile, in modo non equivoco, dall'insieme delle sue difese e, più in generale, dalla sua condotta processuale. L'exceptio inadimpleti contractus di cui all'art. 1460 c.c. costituisce un'eccezione in senso proprio, rimessa, pertanto, alla disponibilità ed iniziativa del convenuto, senza che il giudice abbia il dovere di rilevarla od esaminarla d'ufficio; essa, tuttavia, al pari di ogni altra eccezione, non richiede l'adozione di forme speciali o formule sacramentali, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla sia desumibile, in modo non equivoco, dall'insieme delle sue difese e, più in generale, dalla sua condotta processuale, secondo un'interpretazione del giudice di merito che, se ancorata a corretti canoni di ermeneutica processuale, non è censurabile in sede di giudizio di legittimità. La rilevazione ope iudicis dell'eccezione di inadempimento tramite l'interpretazione della domanda è frequentemente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità. Si è, tuttavia, escluso che l'eccezione di inadempimento possa considerarsi proposta per il solo fatto della produzione in giudizio dei documenti che la giustificherebbero. Con riguardo al giudizio di risoluzione per inadempimento di un contratto con prestazioni corrispettive, la reciprocità degli inadempimenti per cui il giudice è tenuto a valutare unitariamente il comportamento dei contraenti al fine di
10 stabilire quale, tra gli inadempimenti reciprocamente contestati, sia il più grave ai fini della risoluzione, non può essere rilevata di ufficio dal giudice, ma deve essere esplicitamente dedotta come contenuto di una domanda riconvenzionale del convenuto di risoluzione del contratto per inadempimento dell'attore ovvero come contenuto di una eccezione di inadempimento dello stesso, restando escluso che la suddetta domanda od eccezione possa considerarsi proposta per il solo fatto della produzione in giudizio dei documenti che la giustificherebbero. Quanto all'esperibilità dell'eccezione di inadempimento, in dottrina si distingue tra presupposti e condizioni. La corrispettività tra le prestazioni ne costituirebbe un presupposto, mentre l'inadempimento o la mancata offerta della prestazione, la contemporaneità tra le prestazioni, la conformità a buona fede del comportamento dell'excipiens ne costituirebbero condizioni per la sua opponibilità. In realtà, pare preferibile l'opinione secondo la quale soltanto la conformità o non a buona fede del rifiuto di adempiere costituisce condizione per l'esperibilità dell'eccezione di inadempimento, configurandosi gli altri piuttosto come presupposti. A ben vedere, non sembra che l'inadempimento (o la mancata offerta contestuale) e la contemporaneità tra i previsti adempimenti costituiscano condizioni di opponibilità anziché, a propria volta, presupposti dell'eccezione; che riguardino, quindi, il suo
11 concreto esercizio anziché lo stesso venire ad esistenza del relativo potere. E difatti, quanto all'altrui inadempimento, non è a dire che esso reagisca sul momento dinamico di un potere che la legge riconoscerebbe senz'altro alle parti di un rapporto obbligatorio per il solo fatto di aver concluso un certo tipo di contratto, visto che è solo di fronte all'altrui inadempimento che tale potere parrebbe venire ad esistenza. E lo stesso dovrebbe valere per quanto concerne l'ordine cronologico delle prestazioni, il cui essere contemporanee parrebbe costituire la base di tale potere. Sicché soltanto la conformità o non a buona fede del rifiuto di adempiere dovrebbe assumere il significato di fattore incidente sull'opponibilità (esercizio in concreto), o meno, del rimedio. È, ad ogni modo, necessario chiarire che per la concreta applicabilità dell'exceptio non si può «prescindere dall'esistenza di un'obbligazione e, quindi, di una prestazione quale contenuto di questa (derivi, poi, essa da contratti ad efficacia costitutiva obbligatoria o da contratti con efficacia reale), il cui inadempimento giustifica concretando l'indispensabile fatto lesivo il ricorso al rimedio de quo». Occorre, a questo punto esaminare gli altri elementi su cui la vicenda giudiziale in esame si fonda. E, in primo luogo, all'inadempimento della parte che l'adempimento esige, sullo stesso piano del quale l'art. 1460 c.c. pone la mancata offerta della prestazione.
12 Ciò che, innanzitutto, occorre chiarire è il concetto di inadempimento cui fa riferimento l'art. 1460 c.c. Sia in dottrina che in giurisprudenza nessun dubbio, intanto, sussiste per la riconducibilità in tale previsione normativa dell'inadempimento inteso quale inesecuzione della prestazione per causa imputabile, a titolo di dolo o colpa, al debitore (creditore) cioè dell'inadempimento in senso tecnico che, secondo parte della dottrina, dovrebbe scaturire dalla previsione dell'art. 1218 in relazione all'art. 1176 c.c. Nello stesso senso, ovviamente, deve concludere con riferimento questa volta all'inesatto adempimento chi aderisce all'opinione che identifica inadempimento, inesatto adempimento e ritardo. Atteso quanto sopra, nessun ragionevole dubbio può, dunque, sussistere sul fatto che sia l'inadempimento che l'inesatto adempimento, siano o meno imputabili al soggetto, realizzino una lesione rilevante ai fini del riconoscimento, all'interessato, di un caratteristico strumento di tutela qual è, appunto, l'exceptio inadimpleti contractus. Lo pseudo-conflitto che si istaura tra l'interesse del debitore-creditore a non adempiere, stante l'inadempimento dell'altra parte, e, perciò, a mantenere inalterato un equilibrio che si esprime nella conservazione della posizione sostanziale rivestita dalle parti nel rapporto, e quello del creditore-debitore ad ottenere, nonostante tutto, l'adempimento, non può, infatti, che risolversi, in base ad una valutazione della
13 situazione condotta alla stregua dello ius strictum, nel senso di accordare la prevalenza all'interesse del primo su quello del secondo. Prevalenza che si traduce nel riconoscimento, a favore del primo, del «potere» di mantenere integra quella situazione, e ciò, a prescindere, altresì, dall'importanza dell'altrui inadempienza. Nel caso in cui la parte riceva comunque una prestazione parziale o altrimenti inesatta si ritiene che possa esercitare l'exceptio per una parte soltanto della propria prestazione. Qualora la prestazione dell'excipiens abbia per oggetto una cosa o un fatto che non sono suscettibili di divisione per loro natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti (art. 1316 c.c.) la possibilità o meno di opporre la exceptio dipenderà da un esame comparativo dei reciproci adempimenti, avuto riguardo alla buona fede. Al concetto di adempimento solo parziale in corrispettivo di un adempimento inesatto sembrerebbe opporsi l'art. 1181 c.c., in forza del quale il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile;
la prestazione solo parziale, quindi, dell'eccipiente potrebbe essere rifiutata dall'altra parte, che abbia eseguito una prestazione non esatta. Ed in caso positivo dovrà l'altra parte adempiere totalmente, rinunciando così alla exceptio, oppure l'eccezione sarà ammessa per la totalità della prestazione. Il citato articolo 1181 c.c. non si oppone alla ammissibilità dell'exceptio parziale. Il rifiuto della prestazione è infatti
14 ammesso «salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente» e nel caso nostro è proprio una disposizione di legge (art. 1460) che autorizza il debitore a non adempiere o ad adempiere solo parzialmente. Si ritiene pertanto che in caso di prestazione inesatta la parte che volontariamente riceve la cosa possa trattenere la controprestazione soltanto nei limiti del danno che riceve;
così nell'ipotesi di prestazione tardiva, o anche in quella di prestazione di cosa viziata o mancante delle qualità previste, chi riconosciuto il vizio o la mancanza di qualità, trattiene la prestazione, dimostra, con ciò, di avere un interesse, sia pure limitato, ad ottenere la prestazione inesatta. È conforme quindi, al concetto di esecuzione secondo buona fede (art. 1375 c.c.) che l'altra sia, nei limiti di tale interesse, ricompensata con una quota di controprestazione. Occorre ancora rammentare che, anche se si tratta di adempimento parziale, la parte che lo accetta con riserva anche implicita per il corrispettivo, dovrà eseguire proporzionalmente la controprestazione. Si è fatto notare che l'exceptio può giustificare la sospensione del proprio adempimento, non il «cattivo adempimento» o, tanto meno,
«l'inadempimento radicale e definitivo». Per concludere sul punto, si può ancora ricordare che quando viene in considerazione l'inesatto adempimento (o l'inesattezza dell'offerta) si suole parlare di eccezione non rite adimpleti contractus. Nella specifica materia della
15 locazione l'art. 1460 c.c. legittimerebbe la sospensione totale o parziale della prestazione relativa al pagamento del canone solo nel caso in cui manchi completamente la prestazione della controparte. L'exceptio non rite adimpleti contractus, di cui all'art. 1460 c.c., postula la proporzionalità tra i rispettivi adempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, ma in relazione alla oggettiva proporzione degli inadempimenti stessi, riguardata con riferimento all'intero equilibrio del contratto ed alla buona fede;
ne consegue che il conduttore, qualora abbia continuato a godere dell'immobile, per quanto lo stesso presentasse vizi, non può sospendere l'intera sua prestazione consistente nel pagamento del canone di locazione, perché così mancherebbe la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, potendo giustificarsi soltanto una riduzione del canone proporzionata all'entità del mancato godimento, applicandosi, per analogia, i principi dettati dall'art. 1584 c.c. Nella giurisprudenza di merito si nota la tendenza ad ammettere il ricorso all'exceptio in caso di inesatto adempimento dell'obbligazione facente capo alla controparte. In tema di vendita, per esempio,
l'exceptio è stata ritenuta proponibile in caso di inadempimento parziale. Precisamente, si è statuito che nella vendita di calcolatori elettronici, la mancata consegna di una parte dei programmi applicativi, pur non potendo dar luogo a risoluzione del contratto,
16 trattandosi di inadempimento parziale avente scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c., consente la sospensione del pagamento del corrispettivo da parte del compratore ai sensi dell'art. 1460 c.c. Non rientra, invece, nella nozione di «inadempimento» il mancato adempimento dovuto ad impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al (creditore) debitore. In questo caso infatti il rifiuto della controparte di eseguire la propria prestazione costituirebbe il risultato non dell'eccezione di inadempimento, ma della
(sopravvenuta) estinzione dell'altrui pretesa provocata dal venir meno del vincolo sinallagmatico conseguente alla liberazione del creditore quale debitore (art. 1463
c.c.). L'inadempimento che legittima l'eccezione può anche non essere imputabile a dolo o colpa del debitore non avendo il rimedio in esame carattere sanzionatorio, ma essendo diretto a mantenere fra i contraenti la posizione di uguaglianza predisposta dal contratto. Si deve, però, trattare di vero inadempimento, non causato, cioè, da impossibilità fortuita della prestazione, la quale, estinguendo il diritto alla controprestazione (art. 1463
c.c.), fa venir meno i presupposti per l'opponibilità dell'exceptio inadimpleti contractus. La letteratura civilistica è divisa rispetto all'ipotesi dell'impossibilità soltanto temporanea (art. 1256, 2° co. c.c.). Secondo parte della dottrina di fronte alla situazione ipotizzata dall'art. 1256, 2° co. c.c., cioè nell'intervallo di tempo in cui non è
17 possibile sapere se la situazione si svilupperà nel senso del recupero del rapporto alla sua piena efficienza vincolativa o nel senso della caduta ed estinzione del vincolo, il rifiuto opposto dalla controparte non sarebbe giustificato dall'altrui inadempimento, bensì dalla situazione di sospensione in cui entrerebbe l'intero rapporto. Solo di fronte all'impossibilità temporanea (art. 1256, 2° comma, c.c.), e quando ancora non è noto se la situazione si svilupperà nel senso del ritorno del rapporto alla sua piena efficienza vincolativa o nel senso della caduta ed estinzione del vincolo, l'eccezione può assumere una funzione meramente dilatoria: ma nemmeno in questo caso può dirsi, senz'altro, che di fronte all'inadempimento (temporaneo) incolpevole il rifiuto di adempimento, opposto dalla controparte, abbia il significato ed il valore di esercizio della eccezione d'inadempimento. In questa fase del rapporto, il rifiuto di adempimento non tanto è giustificato dall'altrui inadempimento, quanto dalla situazione di sospensione in cui entra l'intero rapporto. Solo se, venendo meno la impossibilità temporanea della prestazione, dovesse persistere la sua inesecuzione, l'ulteriore rifiuto di adempiere, che il contraente insoddisfatto potrebbe legittimamente opporre alla controparte, assumerebbe il significato ed il valore di eccezione d'inadempimento in senso proprio. Altra parte della dottrina ritiene indispensabile, anche in caso di impossibilità soltanto
18 temporanea (art. 1256, 2° co. c.c.), il ricorso all'exceptio per consentire quella simultaneità tra adempimenti che l'automatica sospensione del dovere di adempiere di una delle parti renderebbe altrimenti irrealizzabile.
Comunque gli argomenti esposti a sostegno della necessità della colpa dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto ex art. 1453 sono ininfluenti per l'applicabilità dell'exceptio non adimpleti contractus.
L'exceptio infatti non costituisce un rimedio sanzionatorio contro una delle parti, ma è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridico- economico, voluto dai contraenti nella conclusione dell'accordo. Né alla eccezione d'inadempimento, come tale, si accompagna un risarcimento di danno. L'art. 1256
c.c. supra citato collegato all'art. 1463 a parere di questo decidente conferma ulteriormente la tesi sopra sostenuta. Infatti l'impossibilità temporanea, come tale, sospende il dovere di adempimento del debitore;
si può dire che essa proroga il termine per adempiere. Ora poiché funzione principale della exceptio è la conservazione del medesimo termine nell'adempimento delle reciproche prestazioni, siffatta proroga del termine per l'adempimento della prestazione provoca, necessariamente, una medesima proroga per l'adempimento della controprestazione. Perdurando infatti l'impossibilità si giungerà all'estinzione dell'obbligazione e conseguente liberazione della
19 controparte ex art. 1463 c.c., è, pertanto, conforme a diritto che l'altro contraente non adempia e non si esponga ai rischi inerenti ad una azione petitoria. Se però l'impossibilità temporanea cessa, il debitore dovrà adempiere secondo le norme generali e la controparte avrà il rimedio dell'exceptio non adimpleti contractus, ove non abbia ancora adempiuto. Ci si è chiesti se nel concetto di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. sia possibile ricondurre l'ipotesi del mancato adempimento, inteso quale inesecuzione non imputabile della prestazione stessa perché provocata da un errore scusabile o da un'omissione involontaria del (creditore) debitore. La risposta positiva, secondo un'opinione autorevole, andrebbe tratta dalla funzione assolta dall'exceptio. Quel che dalla norma non risulta è invece che cosa essa intenda con il suo alludere all'inadempimento: se alla sola inesecuzione dolosa o colposa della prestazione secondo il concetto di inadempimento in senso tecnico che, come accennato, dovrebbe scaturire dalla previsione dell'art. 1218 in relazione all'art. 1176 c.c. o anche al mancato adempimento, quale inesecuzione non imputabile della prestazione stessa perché provocata da un errore scusabile o da un'omissione involontaria del (creditore) debitore. Il quesito trova risposta nella funzione stessa cui l'exceptio assolve. Destinata a conservare un equilibrio di interessi già tradottisi nella complessa
20 posizione (di creditore e di debitore insieme) rivestita dalle parti, essa trova infatti nell'obbiettiva inattuazione del rapporto a latere debitoris (unita alla altrui necessità di adempiere) l'evento lesivo necessario e sufficiente a fondarla. In tale prospettiva, il fatto che l'inesecuzione della prestazione sia o meno culpata è, di regola, circostanza irrilevante: ciò che conta è che, in un modo o nell'altro, tale equilibrio risulti alterato e dunque leso, ex uno latere, l'interesse che le parti vantano alla conservazione dello status quo. Che è quanto inevitabilmente si verifica nel momento in cui il diritto di una di esse sulla quale, in quanto contemporaneamente debitrice, incombe l'attuale necessità di adempiere non ottenga contestuale soddisfazione. L'art. 1460 c.c., come è noto, subordina l'esperibilità dell'exceptio ad una rigida contemporaneità delle prestazioni. Ma l'interprete, spinto dall'esigenza pratica di ampliare l'ambito della tutela offerta dal rimedio, non sembra rassegnarsi alle indicazioni provenienti dal dato letterale. E così, intanto, procede ad evidenziare i casi in cui l'esistenza di termini diversi per l'adempimento, e dunque la teorica impossibilità di avvalersi dell'exceptio, è in realtà solo apparente. È quanto dovrebbe accadere, ad esempio, nel caso in cui, pur essendo previste scadenze diverse, dell'exceptio si avvalesse, stante l'inadempimento dell'altra parte e scaduto il termine cui risulta subordinata l'esigibilità della propria prestazione, il
21 contraente tenuto per secondo. Ipotesi alla quale è equiparata quella in cui il diverso termine per l'adempimento del contraente tenuto per secondo fosse stabilito in favore della controparte inadempiente, stante la ritenuta sostanziale (ex art. 1185, 1° co. in rel. art. 1184 c.c.), se non formale, coincidenza di tale ipotesi con quella generale (prestazioni simultanee). Mentre non sarebbe più questione di diversità di termini nel caso in cui stante l'inadempimento del contraente tenuto per primo dell'exceptio si avvalesse, una volta scaduto il termine e divenuta esigibile anche la sua prestazione, il contraente tenuto per secondo o quando il pur diverso termine per l'adempimento di costui fosse stabilito in favore della controparte inadempiente, data, allora, la sostanziale (ex art. 1185, 1° co., in rel. art. 1184 c.c.), se non formale, coincidenza tra le ipotesi in questione e quella generale (prestazioni simultanee). L'esperibilità dell'eccezione di inadempimento in tale ipotesi è ammessa anche da altra dottrina. La quale peraltro giustifica la conclusione attraverso l'estensione dell'ambito di applicazione dell'eccezione di inadempimento. Nel caso di specie a venire in considerazione è la buona fede c.d. oggettiva che secondo l'art. 1375 c.c. deve presiedere all'esecuzione dei rapporti derivanti da contratto. Tale regola si identifica, del resto, con quella della correttezza (art. 1175 c.c.) che riguarda tutti i rapporti obbligatori qualunque ne sia la relativa
22 fonte. Gli artt. 1375 e 1175 c.c. devono ritenersi, pertanto, espressione, sia pure in termini diversi, di un medesimo principio e fanno riferimento ad uno stesso criterio di valutazione che viene richiamato in tutta una serie di disposizioni, in vario senso coordinate, tra le quali si possono ricordare, oltre l'art. 1460, 2° co. c.c., gli artt. 1337, 1358, 1366, 2598 n. 3 c.c. dove si fa riferimento alla correttezza professionale. Si tratta del principio di correttezza e buona fede che rappresenta un metro oggettivo ed elastico di valutazione a posteriori, affidato al giudice, di un fatto (dunque, anche del contratto, in quanto fatto giuridico) e/o di un comportamento non, dunque, l'espressione di un dovere generico e/o la fonte di specifici obblighi integrativi né lo strumento di controllo legato ad una visione «tipologica» della realtà, ma un criterio volto a contenere le conseguenze negative di un'applicazione formalistica del diritto sul piano della conciliazione di interessi configgenti secondo una misura insuscettibile di determinazione aprioristica, ma destinata precisarsi, di volta in volta, secondo le caratteristiche particolari di ogni singola vicenda nel quadro complessivo delle circostanze anche sopravvenute del caso concreto. Si profila, così, l'esistenza di un criterio tipicamente bilaterale e qualitativo: perché implicante un giudizio di relazione dove ciò che è destinato a prevalere non è, sempre e comunque, l'interesse astrattamente
23 privilegiato da una norma ed attento, altresì, alla qualità degli interessi coinvolti. In tale prospettiva, la clausola generale di buona fede viene ad assumere il valore di indice di emergenza di interessi altrimenti destinati, in una utilizzazione formalistica del diritto, a non acquistare adeguato risalto;
di strumento capace di fungere in quella che è stata indicata come una valutazione di secondo grado, ma non per ciò meramente eventuale e sussidiaria da correttivo dei rigori del ius strictum tramite una valutazione degli interessi coinvolti nella singola vicenda, diversa da quella che conseguirebbe al puro e semplice accertamento della formale corrispondenza di un fatto e/o di un comportamento ad una astratta previsione di legge e di consentire, pertanto, in un contesto la cui coloritura è offerta dai nuovi principi fondamentali dell'ordinamento
(artt. 2; 3; 4; 32; 36; 37; 41, 2° co.; 42, 2° co., Cost.) e dall'esigenza di socialità che in essi si esprime, quel contemperamento di opposti interessi che un miope impiego dello strumento normativo renderebbe inattuabile. Non, dunque, il riferimento ad un tanto generico quanto insignificante comportamento corretto e leale, ad un insufficiente rispetto del reciproco affidamento, ad un'esigenza di scelta della soluzione meno gravosa per l'altra parte o, peggio ancora, ad un equivoco principio di solidarietà tra appartenenti ad una medesima comunità o ad una recentemente riciclata
24 etica «materiale», ma un ben più solido contenuto che la clausola in questione parrebbe assumere in virtù dell'aggancio, così operato, con i principi contenuti nella
Carta del 1948. La regola della buona fede richiamata dal 2° co. dell'art. 1460 c.c. si caratterizza, quindi, come il criterio che consente al giudice di procedere rispetto ad ogni singola vicenda ad una valutazione comparativa tra l'interesse «del debitore-creditore a non adempiere stante l'atteggiamento negativo dell'altra parte e, perciò, a mantenere inalterato un equilibrio che si traduce nella
«conservazione dello status quo» e quello «del debitore- creditore ad ottenere» nonostante l'inadempimento o la mancata offerta della prestazione l'esecuzione di quella a lui dovuta. Finalizzata ad accertare quale di tali interessi debba realmente prevalere, quale venire invece sacrificato, tale valutazione si ritiene che debba essere condotta tenendo conto di tutte le circostanze anche sopravvenute del caso concreto e nel concorso di tutti gli elementi (soggettivi ed oggettivi) rilevanti. All'esito della quale, se il comportamento dell'excipiens risulti illegittimo, perché abusivo, quest'ultimo dovrebbe essere considerato a tutti gli effetti inadempiente. Si comprende, dunque, perché chi accoglie tale prospettiva consideri la buona fede non tanto un presupposto, cioè un elemento attinente al venire ad esistenza del potere
(diritto potestativo) nel quale l'exceptio si traduce, quanto, piuttosto, una condizione incidente sul concreto
25 esercizio di tale potere. Quanto alla giurisprudenza è frequente l'affermazione secondo cui il rifiuto di adempiere sarebbe contrario a buona fede se l'inadempimento abbia scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c. Il giudice ove venga proposta dalla parte l'eccezione inadimplenti non est adimplendum deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede e quindi non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, 2° comma, c.c. A ben guardare, tuttavia, ci si accorge che non mancano pronunce nelle quali al giudizio di conformità dell'esercizio dell'exceptio a buona fede sembra essere assegnata una complessità ben più ampia di quella che lo vuole ristretto esclusivamente alla valutazione relativa all'«importanza» del mancato o inesatto adempimento. È di tutta evidenza, invero, che circoscritta la materia del contendere all'accoglibilità, a
26 fronte dell'eccezione di cui sopra, della domanda attorea di risoluzione del contratto per l'inadempimento della parte convenuta all'obbligo di consegnare l'immobile, non interessa stabilire, e per ciò non rileva, se alla consegna del cespite dovesse provvedere solo, in relazione alle difese ed eccezioni dalla stessa svolte in causa per contestare l'invocabilità nella specie dell'eccezione di inadempimento, se l'omesso adempimento della relativa obbligazione non sia dipeso dal comportamento della controparte. Nei contratti a prestazioni corrispettive, quando una delle parti giustifichi la propria inadempienza con l'inadempimento dell'altra, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (inadimplenti non est adimplendum), occorre procedere alla valutazione comparativa del comportamento dei contraenti, in riferimento non solo all'elemento cronologico delle rispettive inadempienze, ma altresì ai rapporti di causalità e proporzionalità delle stesse rispetto alla funzione economico-sociale del contratto, tenendo presente che quando l'inadempimento di una parte non è grave, o è derivato dal comportamento dell'altra, il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non
è di buona fede e non è giustificato. Tale giudizio di comparazione deve tenere conto del comportamento complessivo di ciascuno dei contraenti, onde stabilire quale di essi, in relazione ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, possa
27 legittimamente predicarsi come responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ai fini della alterazione funzionale del sinallagma. Orbene, piace in primo luogo osservare come per pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di denuncia di inadempienze reciproche ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento, per stabilire da quale parte sia l'inadempimento colpevole non basti la valutazione dell'inadempimento di un solo contraente ma occorre procedere ad una valutazione unitaria e comparativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto ed apprezzarne l'effettiva gravità ed efficienza causale rispetto alle finalità economiche del contratto. Ciò tenendo conto dei precetti generali sull'imputabilità e sull'importanza dell'inadempimento ed in modo da stabilire, per quanto riguarda le singole pattuizioni, quale dei due abbia fatto venir meno, con il proprio comportamento, l'interesse dell'altro al mantenimento del contratto. Tale giudizio di comparazione deve tenere conto del comportamento complessivo di ciascuno dei contraenti, onde stabilire quale di essi, in relazione ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, possa legittimamente predicarsi come responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ai fini della alterazione funzionale del sinallagma. Occorre quindi procedere ad una valutazione unitaria e comparativa dei
28 rispettivi comportamenti, che, al di là del pur necessario riferimento all'elemento cronologico degli stessi, li investa nel loro rapporto di dipendenza (sul piano causale) e di proporzionalità, nel quadro della funzione economico-sociale del contratto, in maniera da consentire di stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole idoneo a giustificare quello dell'altro ed al fine di accertare la sussistenza degli inadempimenti reciprocamente dedotti e di apprezzarne la effettiva gravità ed efficienza causale. In altri termini, tale valutazione comparativa deve tener conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e dell'incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto. Venendo al merito della controversia, si osservi come, nel caso di specie, la morosità imputata al conduttore appaia inesistente e come all'udienza di convalida parte convenuta abbia dato prova di tale circostanza. La risoluzione del contratto locativo stipulato tra le parti non può, pertanto, essere pronunciata. Occorre a tal proposito brevemente osservare come il convenuto abbia fornito i giusti supporti probatori all'assunto proposto in quanto così come scaturito dall'attività istruttoria documentalmente espletata dubbio alcuno può nutrirsi in riguardo al fatto che egli abbia versato le mensilità di canone che fondavano la domanda di convalida di sfratto
29 nei suoi confronti inoltrata così come contrattualmente pattuito e pertanto ben prima aver ricevuto l'intimazione di sfratto per morosità. Tale avvenimento comporta il connotarsi di una seria ed in equivoca offerta della prestazione da parte del convenuto che conduce questo giudicante ad escludere la mora del conduttore. Giova a tal riguardo ricordare in linea generale come in tema di risoluzione del contratto per inadempimento l'acquisizione della prova dell'avvenuto ricevimento della prestazione (nella specie: canoni di locazione) può ben influire sulla valutazione del comportamento in genere della parte inadempiente in particolare sul giudizio di colpa e di gravità della stessa costituente il presupposto della dichiarazione di risoluzione del contratto. Né occorre che si verta in ipotesi di offerta reale della prestazione in quanto se simile offerta è sicuramente idonea ad escludere ogni colpa questa può essere esclusa o comunque è graduabile ai fine della risoluzione del contratto anche per altre ragioni sebbene manchi un'offerta reale. Infatti l'odierno convenuto ha provveduto a versare i ratei di canone per cui è lite tramite bonifici bancari del 06/06/2021 del 29/08/2021 del
29/06/2022 del 10/05/2023 e in tal caso reiterando tale ultimo pagamento restituito dagli attori con ulteriore bonifico del 07/12/2023. Pertanto gli attori sono entrati (o avrebbe potuto entrare) in possesso della relativa somma e conseguire (o potuto conseguire) l'utilità che si
30 proponevano di trarne. Tale avvenimento costituisce quindi senz'altro circostanza idonea ad escludere la mora del conduttore. Al riguardo circa l'elemento soggettivo, è noto il fermo orientamento giurisprudenziale secondo il quale la colpa dell'inadempiente, quale presupposto per la risoluzione del contratto, è presunta sino a prova contraria e tale presunzione è destinata a cadere solo a fronte di risultanze positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che quest'ultimo, nonostante l'uso della normale diligenza, non sia stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili come nel caso di specie il rifiuto da parte degli attori degli avvenuti pagamenti. In ordine all'elemento oggettivo non può sottacersi che è comunque riconosciuta al giudice, chiamato a valutare ai sensi dell'art. 1455 c.c.
l'importanza dell'inadempimento in caso di locazione ad uso non abitativo, la facoltà di richiamarsi anche al principio posto dall'art. 5 L. 392/78, quale criterio latamente ispiratore ed orientativo del proprio giudizio.
Pertanto alla luce delle considerazioni appena espresse può con sufficiente certezza affermarsi che condotta inadempiente alcuna valutabile ex art. 1455 c.c. sembra riscontrarsi nell'atteggiamento assunto dal convenuto nell'occasione. Da ciò il rigetto delle domande attoree. Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
rigetta le domande attoree;
condanna le parti attrici al pagamento delle spese processuali in favore di parte convenuta che liquida in euro 2.500,00 oltre I.V.A. C.P.A. e spese generali.
AGRIGENTO 24/06/2025
IL GIUDICE
Gerlando Lo Presti Seminerio
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