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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/12/2024, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 863/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale di Brescia ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., co. 1, la seguente
SENTENZA
nella causa n. 863/2024 R.G. promossa
da:
Parte_1 con l'avv. CORBO GIANCARLO
- ricorrente
contro
:
CP_1
- convenuta contumace
Ragioni di fatto e di diritto.
1. Con ricorso depositato il 08.04.2024 deduceva: a) di essere stata assunta Parte_1
dalla convenuta a decorrere dal 16.04.2022 con contratto di lavoro domestico a tempo determinato con scadenza al 16.09.2022, inquadrata come assistente familiare a persona non autosufficiente di livello C Super ai sensi del CCNL Lavoro Domestico per 40 ore settimanali, a fronte della corresponsione di una retribuzione lorda mensile pari ad euro 1.026,32 (doc. 1) ; b) che il rapporto era cessato anticipatamente il 27.05.2022, a seguito delle proprie dimissioni nel rispetto del termine di preavviso (doc. 2); d) che non le era stata versata la retribuzione di maggio 2022 per un importo pari ad euro 1.194,64 (busta paga, doc. 4); e) di aver inutilmente sollecitato il pagamento di tale mensilità con lettera raccomandata del 20.09.2022 (doc. 5).
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva la condanna di parte convenuta a corrisponderle un importo pari ad euro 1.194,64, oltre accessori di legge e spese legali.
2. Nonostante la rituale notificazione del ricorso, non si costituiva e, pertanto, CP_1 all'odierna udienza ne veniva dichiarata la contumacia.
3. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le motivazioni che seguono.
La ricorrente ha dimostrato – mediante la produzione del contratto di lavoro, della lettera di dimissioni e della busta paga di maggio 2022 – l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro intrattenuto con la convenuta, nonché l'inquadramento e l'orario di lavoro come dedotti in ricorso.
Da parte sua, la parte convenuta, rimanendo contumace, non ha dato prova di alcuna causa estintiva del credito azionato, come sarebbe stato invece suo onere in applicazione del condivisibile principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 13533 del 2001, secondo il quale il creditore che agisce per la risoluzione ovvero per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto.
A fronte di ciò, appare fondata la pretesa creditoria azionata, atteso che il richiamo al livello contrattuale applicato, alla durata del rapporto e all'entità delle ore di lavoro prestate rende chiaro e condivisibile il criterio logico e contabile utilizzato per la determinazione del credito.
L'importo del credito come indicato in ricorso deve essere, inoltre, maggiorato degli interessi legali maturati sulla somma via via rivalutata in base all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dal dovuto al saldo.
5. Il regolamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, segue il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa:
1) condanna al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro CP_1
1.194,64, oltre rivalutazione ed interessi come da motivazione;
Pag. 2 di 3 2) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in CP_1
euro 852,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Sentenza immediatamente esecutiva.
Brescia, 4 dicembre 2024.
Il Giudice del Lavoro
Chiara Desenzani
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale di Brescia ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., co. 1, la seguente
SENTENZA
nella causa n. 863/2024 R.G. promossa
da:
Parte_1 con l'avv. CORBO GIANCARLO
- ricorrente
contro
:
CP_1
- convenuta contumace
Ragioni di fatto e di diritto.
1. Con ricorso depositato il 08.04.2024 deduceva: a) di essere stata assunta Parte_1
dalla convenuta a decorrere dal 16.04.2022 con contratto di lavoro domestico a tempo determinato con scadenza al 16.09.2022, inquadrata come assistente familiare a persona non autosufficiente di livello C Super ai sensi del CCNL Lavoro Domestico per 40 ore settimanali, a fronte della corresponsione di una retribuzione lorda mensile pari ad euro 1.026,32 (doc. 1) ; b) che il rapporto era cessato anticipatamente il 27.05.2022, a seguito delle proprie dimissioni nel rispetto del termine di preavviso (doc. 2); d) che non le era stata versata la retribuzione di maggio 2022 per un importo pari ad euro 1.194,64 (busta paga, doc. 4); e) di aver inutilmente sollecitato il pagamento di tale mensilità con lettera raccomandata del 20.09.2022 (doc. 5).
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva la condanna di parte convenuta a corrisponderle un importo pari ad euro 1.194,64, oltre accessori di legge e spese legali.
2. Nonostante la rituale notificazione del ricorso, non si costituiva e, pertanto, CP_1 all'odierna udienza ne veniva dichiarata la contumacia.
3. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le motivazioni che seguono.
La ricorrente ha dimostrato – mediante la produzione del contratto di lavoro, della lettera di dimissioni e della busta paga di maggio 2022 – l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro intrattenuto con la convenuta, nonché l'inquadramento e l'orario di lavoro come dedotti in ricorso.
Da parte sua, la parte convenuta, rimanendo contumace, non ha dato prova di alcuna causa estintiva del credito azionato, come sarebbe stato invece suo onere in applicazione del condivisibile principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 13533 del 2001, secondo il quale il creditore che agisce per la risoluzione ovvero per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto.
A fronte di ciò, appare fondata la pretesa creditoria azionata, atteso che il richiamo al livello contrattuale applicato, alla durata del rapporto e all'entità delle ore di lavoro prestate rende chiaro e condivisibile il criterio logico e contabile utilizzato per la determinazione del credito.
L'importo del credito come indicato in ricorso deve essere, inoltre, maggiorato degli interessi legali maturati sulla somma via via rivalutata in base all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dal dovuto al saldo.
5. Il regolamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, segue il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa:
1) condanna al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro CP_1
1.194,64, oltre rivalutazione ed interessi come da motivazione;
Pag. 2 di 3 2) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in CP_1
euro 852,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Sentenza immediatamente esecutiva.
Brescia, 4 dicembre 2024.
Il Giudice del Lavoro
Chiara Desenzani
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