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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/11/2025, n. 1852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1852 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona del giudice Giuliana Gaudiano, all'esito dell'udienza ex 281 sexies c.p.c. del giorno 04/11/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, quindi, della scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 311/2024 r.g. proposta da e del socio Parte_1 accomandatario , in persona del curatore fallimentare p.t. rappresentata Parte_1
e difesa dall'Avv. Vincenzo Cantafio Ricorrente contro rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Coscarella Controparte_1
Resistente FATTO E DIRITTO I.
Fatti di causa
Con ricorso ex art. 281 decies ss. c.p.c. ritualmente notificato, la Parte_2
dichiarato con sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 20
[...] depositata in data 18/10/2021, spiegava nei confronti di azione Controparte_1 revocatoria ex artt. 69 L.F. Per l'effetto chiedeva che fosse dichiarata “l'inefficacia ai sensi dell'art. 64 l. fall. e, subordinatamente, ai sensi dell'art. 66 l. fall., nei confronti della massa creditoria del fallimento della e Parte_1 del socio illimitatamente responsabile, , dei pagamenti eseguiti a mezzo Parte_1 assegni n. 0052203661-03, n. 0052203662-04, n. 0052203665-07, n. 0052203666-08 e n. 0052203664-06 in favore di per l'importo complessivo di € Controparte_1
15.000,00 e, per l'effetto, condannare , alla restituzione della Controparte_1 somma di € 15.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento ed al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'8/10/24 si costituiva in giudizio la resistendo alla pretesa della ricorrente. In via preliminare eccepiva Controparte_1 lil difetto di contraddittorio ex art. 102 c.p.c. e nel merito la insussistenza dei presupposti necessari per l'esperimento delle suddette domande. Istruita la causa con prove documentali e con il deposito di memorie (che seppure tardive da parte ricorrente,
1 nulla hanno aggiunto al thema decidendum), veniva rinviata alla udienza del 4/11/2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies cpc. II. Integrazione del contraddittorio Va rigettata la questione relativa all'integrità del contraddittorio nei confronti di
, in quanto, essendo il medesimo stato dichiarato fallito, in qualità di Controparte_2 socio illimitatamente responsabile, è solamente il Curatore legittimato ad agire. III. Nel merito La domanda è fondata. Deve esaminarsi la domanda revocatoria con cui il ricorrente ha chiesto dichiararsi ai sensi dell'art. 64 l. fall. l'inefficacia dei sopracitati pagamenti. Come noto l'art. 64 l. fall., prevede la inefficacia tout court degli atti a titolo gratuiti compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento. In altre parole l'azione in questione ha valenza oggettiva nel senso che la stessa opera automaticamente qualora sussistano i due presupposti previsti dalla predetta norma ossia l'esistenza di un atto a titolo gratuito e il suo compimento nel periodo c.d.
“sospetto” avendo in questo contesto il giudice solo un potere ricognitivo della realizzazione della situazione giuridica prevista dalla norma in esame: ne consegue che l'accoglimento dell'azione ex art. 64 l. fall. prescinde dallo stato soggettivo del disponente e dall'esistenza degli ulteriori elementi necessari per l'esperimento della revocatoria di cui all'art. 67 l. fall. relativa agli atti a titolo oneroso. Orbene, per quanto concerne gli atti a tiolo gratuito, la norma si giustifica in ragione dell'immediato e certo pregiudizio che un atto a titolo gratuito cagiona alle ragioni dei creditori, ove operato entro un termine non eccessivamente anteriore alla dichiarazione di fallimento. Infatti, l'atto a titolo gratuito, comportando un depauperamento del patrimonio dell'impresa poi fallita, è di per sé pregiudizievole per le ragioni dei creditori che su di esso fanno affidamento, ai sensi dell'art. 2740 cc. La finalità della norma è quella invero di impedire il pregiudizio che un simile atto arrecherebbe alle risorse patrimoniali del disponente, poi fallito, traducendosi in fase fallimentare, nella menomazione delle capacità satisfattive della massa dei creditori concorrenti (cfr. da ultimo Cass.n.23140/2020), sicché è "proprio il pregiudizio provocato dall'atto di disposizione del proprio patrimonio a divenire elemento essenziale per giustificare la sanzione dell'inefficacia delle disposizioni, proprio in funzione della tutela di interessi i cui titolari sono chiaramente individuati subito nella parte iniziale della L.F. art. 64, con riferimento al destinatario del beneficio dell'inefficacia relativa (i creditori del disponente)" (cfr. Cass. Sez. un. 6538/2010 richiamata testualmente dalla citata Cass. n. 23140/2020). Su tali premesse, va ritenuto che spetti alla curatela attrice, in base al disposto dell'art. 2697 c.c., provare la gratuità dell'atto e il relativo compimento nel periodo c.d. sospetto
“mentre grava sulla controparte l'onere di dimostrare i presupposti per l'applicazione dell'esimente della proporzionalità degli atti rispetto al patrimonio che ha natura di eccezione in senso stretto da proporre, a pena di decadenza, nei termini preclusivi previsti dal codice di rito” (Cass. Civ., Sez. I, ord. 8978/2019).
2 Ciò premesso, deve ritenersi pacifico che l'atto oggetto di causa è atto a titolo gratuito dal momento che lo stesso non prevede alcun corrispettivo o controprestazione tra le parti e non appare comportare alcun concreto ed immediato vantaggio patrimoniale da parte del disponente (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 3864/2020). Nel caso di specie, quindi, ad avviso del Tribunale l'atto è da qualificarsi a titolo gratuito, in considerazione del fatto che per i suddetti pagamenti non è stata fornita alcuna prova di alcuna controprestazione a carico della resistente, dal momento che la circostanza che il marito avrebbe restituito alla moglie con i suddetti pagamenti quanto dalla prima prestatogli per eseguire cure mediche non è stato in alcun modo provato. Sussiste poi il secondo elemento richiesto dalla norma in esame ai fini della domandata dichiarazione di inefficacia. Deve, infatti, farsi applicazione dell'art. 69 bis lf secondo cui “Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”. I pagamenti in questione sono stati posto in essere in data 2.4.2019, 8.4.2019, 12.4.2019, 16.4.2019 e 19.4.2019 e quindi nei due anni prima della incoata procedura di concordato preventivo (giusto ricorso pubblicato nel registro delle imprese l'8.2.2021). Ne consegue che la domanda revocatoria formulata dalla curatela ex art. 64 l. fall. può essere accolta, con conseguente inefficacia nei suoi confronti dei pagamenti eseguiti a mezzo assegni n. 0052203661-03, n. 0052203662-04, n. 0052203665-07, n. 0052203666-08 e n. 0052203664-06 in favore di per l'importo Controparte_1 complessivo di € 15.000,00 e, per l'effetto, condannare alla Controparte_1 restituzione della somma di € 15.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda giudiziale Pertanto va dichiarata l'inefficacia degli atti suddetti nei confronti della massa dei creditori della società e del socio Parte_1 accomandatario . Parte_1
IV. Spese di lite
Alla soccombenza segue la condanna alle spese processuali, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri fissati dal d.m. 10/3/2014 n. 55 (artt.
4-5 e tab. A allegata, scaglione da Euro 5.201 ed € 26.000,00 ), con la precisione che tenendo conto della natura della causa non si tiene conto delle spese relative alla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda spiegata dalla Parte_3
e del socio accomandatario nei confronti di
[...] Parte_1 cosi provvede: Controparte_1
- ACCOGLIE la domanda revocatoria ex art. 64 l. fall. e per l'effetto dichiara inefficace nei confronti della massa creditoria del fallimento della
[...]
e del socio illimitatamente responsabile, Parte_1 Parte_1
, dei pagamenti eseguiti a mezzo assegni n. 0052203661-03, n.
[...]
0052203662-04, n. 0052203665-07, n. 0052203666-08 e n. 0052203664-06 in
3 favore di per l'importo complessivo di € 15.000,00 e, per Controparte_1
l'effetto, CONDANNA alla restituzione della somma di € Controparte_1
15.000,00, oltre interessi dalla data della domanda giudiziale;
- Condanna a rifondere alla curatela ricorrente le spese di lite Controparte_1 che si liquidano in complessivi € 2000,00 oltre 15% spese generali, cap ed iva come per legge.
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Castrovillari, 10/11/2025
Il Giudice Giuliana Gaudiano
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- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona del giudice Giuliana Gaudiano, all'esito dell'udienza ex 281 sexies c.p.c. del giorno 04/11/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, quindi, della scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 311/2024 r.g. proposta da e del socio Parte_1 accomandatario , in persona del curatore fallimentare p.t. rappresentata Parte_1
e difesa dall'Avv. Vincenzo Cantafio Ricorrente contro rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Coscarella Controparte_1
Resistente FATTO E DIRITTO I.
Fatti di causa
Con ricorso ex art. 281 decies ss. c.p.c. ritualmente notificato, la Parte_2
dichiarato con sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 20
[...] depositata in data 18/10/2021, spiegava nei confronti di azione Controparte_1 revocatoria ex artt. 69 L.F. Per l'effetto chiedeva che fosse dichiarata “l'inefficacia ai sensi dell'art. 64 l. fall. e, subordinatamente, ai sensi dell'art. 66 l. fall., nei confronti della massa creditoria del fallimento della e Parte_1 del socio illimitatamente responsabile, , dei pagamenti eseguiti a mezzo Parte_1 assegni n. 0052203661-03, n. 0052203662-04, n. 0052203665-07, n. 0052203666-08 e n. 0052203664-06 in favore di per l'importo complessivo di € Controparte_1
15.000,00 e, per l'effetto, condannare , alla restituzione della Controparte_1 somma di € 15.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento ed al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'8/10/24 si costituiva in giudizio la resistendo alla pretesa della ricorrente. In via preliminare eccepiva Controparte_1 lil difetto di contraddittorio ex art. 102 c.p.c. e nel merito la insussistenza dei presupposti necessari per l'esperimento delle suddette domande. Istruita la causa con prove documentali e con il deposito di memorie (che seppure tardive da parte ricorrente,
1 nulla hanno aggiunto al thema decidendum), veniva rinviata alla udienza del 4/11/2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies cpc. II. Integrazione del contraddittorio Va rigettata la questione relativa all'integrità del contraddittorio nei confronti di
, in quanto, essendo il medesimo stato dichiarato fallito, in qualità di Controparte_2 socio illimitatamente responsabile, è solamente il Curatore legittimato ad agire. III. Nel merito La domanda è fondata. Deve esaminarsi la domanda revocatoria con cui il ricorrente ha chiesto dichiararsi ai sensi dell'art. 64 l. fall. l'inefficacia dei sopracitati pagamenti. Come noto l'art. 64 l. fall., prevede la inefficacia tout court degli atti a titolo gratuiti compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento. In altre parole l'azione in questione ha valenza oggettiva nel senso che la stessa opera automaticamente qualora sussistano i due presupposti previsti dalla predetta norma ossia l'esistenza di un atto a titolo gratuito e il suo compimento nel periodo c.d.
“sospetto” avendo in questo contesto il giudice solo un potere ricognitivo della realizzazione della situazione giuridica prevista dalla norma in esame: ne consegue che l'accoglimento dell'azione ex art. 64 l. fall. prescinde dallo stato soggettivo del disponente e dall'esistenza degli ulteriori elementi necessari per l'esperimento della revocatoria di cui all'art. 67 l. fall. relativa agli atti a titolo oneroso. Orbene, per quanto concerne gli atti a tiolo gratuito, la norma si giustifica in ragione dell'immediato e certo pregiudizio che un atto a titolo gratuito cagiona alle ragioni dei creditori, ove operato entro un termine non eccessivamente anteriore alla dichiarazione di fallimento. Infatti, l'atto a titolo gratuito, comportando un depauperamento del patrimonio dell'impresa poi fallita, è di per sé pregiudizievole per le ragioni dei creditori che su di esso fanno affidamento, ai sensi dell'art. 2740 cc. La finalità della norma è quella invero di impedire il pregiudizio che un simile atto arrecherebbe alle risorse patrimoniali del disponente, poi fallito, traducendosi in fase fallimentare, nella menomazione delle capacità satisfattive della massa dei creditori concorrenti (cfr. da ultimo Cass.n.23140/2020), sicché è "proprio il pregiudizio provocato dall'atto di disposizione del proprio patrimonio a divenire elemento essenziale per giustificare la sanzione dell'inefficacia delle disposizioni, proprio in funzione della tutela di interessi i cui titolari sono chiaramente individuati subito nella parte iniziale della L.F. art. 64, con riferimento al destinatario del beneficio dell'inefficacia relativa (i creditori del disponente)" (cfr. Cass. Sez. un. 6538/2010 richiamata testualmente dalla citata Cass. n. 23140/2020). Su tali premesse, va ritenuto che spetti alla curatela attrice, in base al disposto dell'art. 2697 c.c., provare la gratuità dell'atto e il relativo compimento nel periodo c.d. sospetto
“mentre grava sulla controparte l'onere di dimostrare i presupposti per l'applicazione dell'esimente della proporzionalità degli atti rispetto al patrimonio che ha natura di eccezione in senso stretto da proporre, a pena di decadenza, nei termini preclusivi previsti dal codice di rito” (Cass. Civ., Sez. I, ord. 8978/2019).
2 Ciò premesso, deve ritenersi pacifico che l'atto oggetto di causa è atto a titolo gratuito dal momento che lo stesso non prevede alcun corrispettivo o controprestazione tra le parti e non appare comportare alcun concreto ed immediato vantaggio patrimoniale da parte del disponente (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 3864/2020). Nel caso di specie, quindi, ad avviso del Tribunale l'atto è da qualificarsi a titolo gratuito, in considerazione del fatto che per i suddetti pagamenti non è stata fornita alcuna prova di alcuna controprestazione a carico della resistente, dal momento che la circostanza che il marito avrebbe restituito alla moglie con i suddetti pagamenti quanto dalla prima prestatogli per eseguire cure mediche non è stato in alcun modo provato. Sussiste poi il secondo elemento richiesto dalla norma in esame ai fini della domandata dichiarazione di inefficacia. Deve, infatti, farsi applicazione dell'art. 69 bis lf secondo cui “Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”. I pagamenti in questione sono stati posto in essere in data 2.4.2019, 8.4.2019, 12.4.2019, 16.4.2019 e 19.4.2019 e quindi nei due anni prima della incoata procedura di concordato preventivo (giusto ricorso pubblicato nel registro delle imprese l'8.2.2021). Ne consegue che la domanda revocatoria formulata dalla curatela ex art. 64 l. fall. può essere accolta, con conseguente inefficacia nei suoi confronti dei pagamenti eseguiti a mezzo assegni n. 0052203661-03, n. 0052203662-04, n. 0052203665-07, n. 0052203666-08 e n. 0052203664-06 in favore di per l'importo Controparte_1 complessivo di € 15.000,00 e, per l'effetto, condannare alla Controparte_1 restituzione della somma di € 15.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda giudiziale Pertanto va dichiarata l'inefficacia degli atti suddetti nei confronti della massa dei creditori della società e del socio Parte_1 accomandatario . Parte_1
IV. Spese di lite
Alla soccombenza segue la condanna alle spese processuali, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri fissati dal d.m. 10/3/2014 n. 55 (artt.
4-5 e tab. A allegata, scaglione da Euro 5.201 ed € 26.000,00 ), con la precisione che tenendo conto della natura della causa non si tiene conto delle spese relative alla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda spiegata dalla Parte_3
e del socio accomandatario nei confronti di
[...] Parte_1 cosi provvede: Controparte_1
- ACCOGLIE la domanda revocatoria ex art. 64 l. fall. e per l'effetto dichiara inefficace nei confronti della massa creditoria del fallimento della
[...]
e del socio illimitatamente responsabile, Parte_1 Parte_1
, dei pagamenti eseguiti a mezzo assegni n. 0052203661-03, n.
[...]
0052203662-04, n. 0052203665-07, n. 0052203666-08 e n. 0052203664-06 in
3 favore di per l'importo complessivo di € 15.000,00 e, per Controparte_1
l'effetto, CONDANNA alla restituzione della somma di € Controparte_1
15.000,00, oltre interessi dalla data della domanda giudiziale;
- Condanna a rifondere alla curatela ricorrente le spese di lite Controparte_1 che si liquidano in complessivi € 2000,00 oltre 15% spese generali, cap ed iva come per legge.
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Castrovillari, 10/11/2025
Il Giudice Giuliana Gaudiano
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