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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 16/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Matteo Marini ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. R.G. 784/2023 promosso da:
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
ROSELLINI CLAUDIO;
- parte attrice opponente - contro
C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. GIARDINI MICHELE;
- parte convenuta opposta -
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo.
Parte attrice opponente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice Monocratico del Tribunale di Pistoia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo nr 170/2023, emanato il 30/01/2023, perché infondato e ingiusto. Il tutto con il rimborso delle spese e vittoria delle competenze del giu- dizio”.
Parte convenuta opposta: ““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito Ogni contraria istanza rigettata e disattesa. - NEL MERITO: rigettarsi integralmente le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermarsi in toto il decreto ingiuntivo n. 170/2023 del 30/01/2023, emesso dal Tribunale di Pistoia nel procedimento n. R.G. 221/2023, per le causali di cui in narrativa;
- IN OGNI CASO: accer- tarsi e dichiararsi tenuta e conseguentemente condannarsi la in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favo Controparte_1 della somma di euro 9.667,80 o alla diversa somma, maggiore o minore, che risulterà
[...] all'esito del presente giudizio, se del caso determinata anche in via equitativa, oltre agli in- teressi moratori sino al saldo effettivo, oltre rivalutazione monetaria;
- Condannarsi la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire i danni, anche Parte_1
in via equitativa, per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. avendo agito in giudizio quantomeno con colpa grave;
- In ogni caso condannare l'opponente al pagamento delle spese legali relative al presente procedimento oltre ad IVA, spese generali nella misu- ra del 15% e CPA come per legge”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Pistoia, il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 170 del 2023, r.g. n. 221 del 2023, con cui ha intimato a il pagamento della somma di euro 9.667,80 oltre interessi, riva- Parte_1 lutazione e spese derivante dal mancato pagamento di n. 5 fatture relative alla fornitura di pneumatici da essa effettuata in occasione delle seguenti competizio- ni rallistiche: rally del Ciocco del 4, 5 e 6 marzo 2022, rally della Maremma del 2
e 3 aprile 2022; rally TÀ di LU del 29 e 30 luglio 2022 e rally Azzurro Per_1 dell'11 e 12 giugno 2022.
In accoglimento della domanda, il Tribunale aveva emesso il decreto in- giuntivo 30 gennaio 2023 n. 170.
Con atto di citazione in opposizione ha sostenuto che Parte_1 non sarebbe stata ordinata né consegnata alcuna fornitura di pneumatici di cui ai documenti azionati in giudizio e, pertanto, chiedeva la revoca del decreto in- giuntivo.
ha contestato integralmente tutto quanto ex adverso Controparte_1 dedotto ed articolato indicando la documentazione di avvenuta consegna dei pneumatici.
2.- L'opposizione deve essere rigettata.
Il creditore ha dato prova sia del proprio credito che Controparte_1 dell'avvenuta consegna della merce ordinata. Anche a prescindere dalla corrette valutazioni del creditore in ordine all'accettazione da parre di delle Parte_1 fatture inviate, ed oltre alle varie bolle di consegna, (benchè prive di sottoscrizio- ne per avvenuta ricezione), sono state depositate estratti di conversazioni Wha- tsApp tra le parti (docc. 14, 18, 21 – 23) che testimoniano quantomeno che Pt_1 aveva richiesto a la fornitura di pneumatici. Inoltre, la teste CP_1 Tes_1
, dipendente della come responsabile amministrativo, ha conferma-
[...] CP_1 to che “le gomme per prassi commerciale in essere tra la e la Gua- Parte_1 landi Racing s.r.l., sono state consegnate ai team ed ai piloti sui campi di gara e quindi anche quelle del decreto ingiuntivo che riconosco”, specificando che “in oc- casione del Rally Bianco Azzurro tenutosi in data 11-12 giugno 2022 fu il Sig.
[...]
a ritirare personalmente le gomme di cui a fattura 1205/2022 che le mi Parte_2 si rammostra e che riconosco”. Anche i piloti della provvedevano Parte_1
2 al ritiro, per conto di essa, degli pneumatici ricordando la teste che “in occasione del Rally del Ciocco del marzo 2022 il Sig. chiedeva di caricare le tipologie Pt_3 di pneumatici consigliati dal Sig. colme è prassi”. Inoltre sono risultate CP_1 confermate tutte le consegne effettuate per il rally TÀ di LU (“Vero che in oc- casione del Rally TÀ di LU sono stati consegnati alla n. 6 pneu- Parte_1 matici di cui a fattura 793/2022 come da documento di tentata vendita che mi si rammostra e che riconosco”) e quelle del mese di ottobre 2021 (“vero che nel mese di ottobre 2021 ha consegnato a n. 16 pneumatici e preci- CP_1 Parte_1 samente n. 6 gomme RA7A, n. 8 gomme RWB e n. 2 gomme RA5 come da doc. 21-
22 che mi si rammostrano e riconosco”). E che le gomme fossero consegnate è sta- to definitivamente confermato anche dalla parte opposta, , che – Tes_2 come ricordato dalla teste - “…nel mese di ottobre 2021 … chiedeva a
[...] la possibilità di poter tenere in magazzino alcune decine di pneumati- CP_1 ci”. Pienamente conforme al racconto della teste è anche la corrispondenza inter- corsa tra le parti come dalla stessa riferita: “è vero che in data 11/07/2022 il Sig. inviava a me attraverso la piattaforma WhatsApp una fotografia raf- Tes_2 figurante 9 pneumatici ed una ulteriore fotografia nella quale è rappresentata la fattura n. 140/2022 vidimata dall'ufficio tributario della Repubblica di San Marino, come da doc. 14 che mi si rammostra e che riconosco;
il telefono è il mio”. Infine, ha confermato che “fattura 1261 dl 30/11/2022 costituisce il saldo dei sospesi di magazzino della asd come da doc. 25 che mi si rammostra e che rico- Parte_1 nosco”.
Anche meccanico che ha prestato assistenza alla gare dispu- Tes_3 tate da ha confermato che “le gomme per prassi commerciale in esse- Parte_1 re tra la e la sono state consegnate ai team Parte_1 Controparte_1 ed ai piloti sui campi di gara” e che “i pneumatici veniva ritirati solo dai fratelli nelle occasioni in cui correvano loro;
altrimenti il ritiro era a carico ei piloti nei Tes_2 rally indicati;
il motivo è chi penumatici devono esser ordinati dai piloti secondo le loro esigenze e poi perché costano tanto”. Tuttavia, lo stesso ha anche precisato che “ aveva fornito solo l'autovettura e non i pneumatici;
le gomme erano a Pt_1 carico dei piloti” e, a domanda dell'avv. Rosellini - volta a chiarire il significato dell'espressione “a carico” - ha dichiarato che “i piloti si pagano loro i penumatici”.
Invece il teste collaboratore della e suo meccanico ha Testimone_4 Pt_1
3 escluso che “le gomme, per prassi commerciale in essere tra la e Parte_1 la sono state consegnate ai team ed ai piloti sui campi di Controparte_1 gara” e, per quanto “io sappia che in occasione del Rally Bianco Azzurro tenutosi in data 11-12 giugno 2022 fu il Sig. a ritirare personalmente” le Tes_2 gomme da gara.
Come è evidente a fronte di prove che hanno univocamente indicato in
[...] Tes_
l'acquirente degli pneumatici, solo il teste ha ritenuto che i relativi Parte_4 costi fossero a carico dei piloti;
tuttavia, la dichiarazione non può ritenersi atten- dibili in quanto difficilmente un meccanico può essere a conoscenza dei rapporti contrattuali sussistenti tra le parti come dimostra anche l'altro meccanico
[...] che ha addirittura escluso quello che la teste aveva invece po- Tes_4 Tes_5 tuto apprendere di persona ovvero che il ritiro delle gomme era stato in una oc- casione effettuato da . Tes_2
Conclusivamente, la domanda monitoria deve trovare accoglimento e l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo 30 gennaio 2023 n. 170 propo- sta da;
Parte_1
- condanna a rifondere le spese legali sostenute da Gua- Parte_1 landi Racing srl che si quantificano in € 4.500,00 oltre accessori come per legge.
Pistoia, 16 gennaio 2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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