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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 08/07/2025, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. EA EP nel procedimento iscritto al n. 7566/2024 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 08 Luglio 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7566/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- con l'Avv. Fannie Nicolussi;
Parte_1
- Attrice opponente;
e
- con gli Avv. Martina Montanari e Guido Bergamo;
CP_1
- Convenuta opposta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte attrice opponeva tardivamente ex art. 650 c.p.c. il decreto ingiuntivo ottenuto dalla controparte sostenendo di non aver potuto avere conoscenza della notifica per cause a lei non imputabili. Si costituiva la convenuta contestando l'avversa prospettazione e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Nelle note conclusive la parte opponente rinunciava alla domanda presentata in sede di opposizione;
fatto che determine la cessazione della materia del contendere con riferimento al giudizio di opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe forensi e dell'attività difensiva concretamente espletata, seguono la soccombenza virtuale e vanno pertanto poste a carico dell'opponente.
Quest'ultima in atto di citazione, afferma infatti che si attendeva la notifica del decreto ingiuntivo qui opposto;
fatto che avrebbe dovuto indurla, ancorché si trovasse all'estero, a controllare con particolare attenzione (eventualmente anche attraverso terze persone) la ricezione della posta. Relativamente poi all'affermazione secondo cui la cartolina della notifica le sarebbe stata sottratta, la stessa appare molto poco credibile atteso che tale presunta sottrazione non risulta essere mai stata denunciata dall'opponente nemmeno nel momento in cui il legale la avvisò dell'esistenza del decreto ingiuntivo.
A fronte di tali considerazioni è quindi pressoché impossibile ritenere che l'opponente non sia stata a conoscenza della notifica del decreto ingiuntivo per caso fortuito o forza maggiore piuttosto che per sua negligenza.
La manifesta infondatezza dell'opposizione giustifica altresì la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. ad una somma da determinarsi nel 10% dell'ammontare liquidato a titolo di capitale per compenso professionale;
ai sensi del comma quarto della norma suindicata l'opponente va altresì condannata al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo determinare in euro 500,00.
P.Q.M.
1) Dichiara cessata la materia del contendere e conferma il decreto ingiuntivo.
2) Condanna la parte opponente a rifondere la parte opposta delle spese di giudizio che si liquidano in euro 4217,00 per compenso professionale oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
3) Condanna la parte opponente a corrispondere alla parte opposta l'ulteriore somma di euro 421,70.
4) Condanna la parte opponente a versare alla cassa delle ammende la somma di euro
500,00.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 08 Luglio 2025.
Il Giudice
EA EP
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. EA EP nel procedimento iscritto al n. 7566/2024 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 08 Luglio 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7566/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- con l'Avv. Fannie Nicolussi;
Parte_1
- Attrice opponente;
e
- con gli Avv. Martina Montanari e Guido Bergamo;
CP_1
- Convenuta opposta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte attrice opponeva tardivamente ex art. 650 c.p.c. il decreto ingiuntivo ottenuto dalla controparte sostenendo di non aver potuto avere conoscenza della notifica per cause a lei non imputabili. Si costituiva la convenuta contestando l'avversa prospettazione e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Nelle note conclusive la parte opponente rinunciava alla domanda presentata in sede di opposizione;
fatto che determine la cessazione della materia del contendere con riferimento al giudizio di opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe forensi e dell'attività difensiva concretamente espletata, seguono la soccombenza virtuale e vanno pertanto poste a carico dell'opponente.
Quest'ultima in atto di citazione, afferma infatti che si attendeva la notifica del decreto ingiuntivo qui opposto;
fatto che avrebbe dovuto indurla, ancorché si trovasse all'estero, a controllare con particolare attenzione (eventualmente anche attraverso terze persone) la ricezione della posta. Relativamente poi all'affermazione secondo cui la cartolina della notifica le sarebbe stata sottratta, la stessa appare molto poco credibile atteso che tale presunta sottrazione non risulta essere mai stata denunciata dall'opponente nemmeno nel momento in cui il legale la avvisò dell'esistenza del decreto ingiuntivo.
A fronte di tali considerazioni è quindi pressoché impossibile ritenere che l'opponente non sia stata a conoscenza della notifica del decreto ingiuntivo per caso fortuito o forza maggiore piuttosto che per sua negligenza.
La manifesta infondatezza dell'opposizione giustifica altresì la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. ad una somma da determinarsi nel 10% dell'ammontare liquidato a titolo di capitale per compenso professionale;
ai sensi del comma quarto della norma suindicata l'opponente va altresì condannata al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo determinare in euro 500,00.
P.Q.M.
1) Dichiara cessata la materia del contendere e conferma il decreto ingiuntivo.
2) Condanna la parte opponente a rifondere la parte opposta delle spese di giudizio che si liquidano in euro 4217,00 per compenso professionale oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
3) Condanna la parte opponente a corrispondere alla parte opposta l'ulteriore somma di euro 421,70.
4) Condanna la parte opponente a versare alla cassa delle ammende la somma di euro
500,00.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 08 Luglio 2025.
Il Giudice
EA EP