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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 31/10/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AU MA Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1019/2024, promossa con ricorso depositato in data 31.05.2024,
DA
C.F. 1 ), nato a [...] il [...] residente in [...]1 , (cod. fisc.:
Nocera Umbra, Via Collecchie n. 81/A
e
Parte 2 (cod. fisc.: C.F. 2 nata a [...] il [...], residente in [...]
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv Barbara Morbinati ed elettivamente domiciliati in Roma Via Pompeo Magno 94 presso il difensore;
i quali hanno contratto matrimonio in Nocera Umbra in data 29 maggio 1999 secondo il rito concordatario, trascritto agli atti dello Stato Civile del Comune di Nocera Umbra al n. 3 parte II Serie A Ufficio 1 dell'anno
1999, stabilendo come regime patrimoniale quello della comunione dei beni e poi con atto ricevuto dal
Notaio Persona 1 di Gualdo Tadino in data 13 maggio 2000 optato per il regime di separazione legale dei beni, dall'unione è nata un figlia Persona 2 il 17 gennaio 2005
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.49 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 29 maggio 2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e contestuale scioglimento del matrimonio contratto in Nocera Umbra il 29 maggio 1999.
Le parti si sono separate consensualmente con sentenza del Tribunale di Spoleto emessa in data 11 settembre 2024 la sentenza n. 120/2024, pubblicata il 17 settembre 2024.
Alla data dell'11.03.2025 sono decorsi i termini previsti per la proposizione dell'appello per cui la sentenza è passata in giudicato. In data 16.04.2025 è stata fissata udienza per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
Condizioni:
"- Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato
Civile del Comune di Nocera Umbra alle seguenti condizioni: la casa sita in Nocera Umbra resta assegnata alla moglie;
la figlia Per 2 manterrà la propria residenza presso la madre;
ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, in quanto economicamente indipendenti;
entrambi i genitori provvederanno alle esigenze della figlia Per 2 il padre verserà sul conto corrente della figlia la somma di euro 100 mensili;
entrambi i genitori contribuiranno alle spese straordinarie previamente concordate per la figlia Per_2 in misura del 50% secondo quanto disposto dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Spoleto;
su accordo dei coniugi ed in caso di convenienza fiscale, il carico relativo alla figlia Per 2 oggi in capo alla madre, verrà trasferito al padre che utilizzerà il vantaggio economico derivante dalla maggiorazione dello stipendio o indennità esclusivamente per le esigenze della figlia, provvedendo a trasferirne mensilmente l'intero ammontare sul suo conto corrente;
i coniugi si rilasciano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio"
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed insistito nell'accoglimento delle conclusioni congiunte.
All'udienza del 6 ottobre 2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio per la decisione. Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898
per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della già menzionata sentenza di separazione, mentre protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della L.898/1970
e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte 3 e in Nocera Umbra in data 29 maggio 1999, trascritto agli atti dello Parte 2
Stato Civile del Comune di Nocera Umbra al n. 3 parte II Serie A Ufficio 1 dell'anno 1999;
OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
Prende atto elle statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
DICHIARA le spese integralmente compensate;
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nocera Umbra perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto 31.10.2025
Il Presidente est.
AU MA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AU MA Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1019/2024, promossa con ricorso depositato in data 31.05.2024,
DA
C.F. 1 ), nato a [...] il [...] residente in [...]1 , (cod. fisc.:
Nocera Umbra, Via Collecchie n. 81/A
e
Parte 2 (cod. fisc.: C.F. 2 nata a [...] il [...], residente in [...]
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv Barbara Morbinati ed elettivamente domiciliati in Roma Via Pompeo Magno 94 presso il difensore;
i quali hanno contratto matrimonio in Nocera Umbra in data 29 maggio 1999 secondo il rito concordatario, trascritto agli atti dello Stato Civile del Comune di Nocera Umbra al n. 3 parte II Serie A Ufficio 1 dell'anno
1999, stabilendo come regime patrimoniale quello della comunione dei beni e poi con atto ricevuto dal
Notaio Persona 1 di Gualdo Tadino in data 13 maggio 2000 optato per il regime di separazione legale dei beni, dall'unione è nata un figlia Persona 2 il 17 gennaio 2005
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.49 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 29 maggio 2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e contestuale scioglimento del matrimonio contratto in Nocera Umbra il 29 maggio 1999.
Le parti si sono separate consensualmente con sentenza del Tribunale di Spoleto emessa in data 11 settembre 2024 la sentenza n. 120/2024, pubblicata il 17 settembre 2024.
Alla data dell'11.03.2025 sono decorsi i termini previsti per la proposizione dell'appello per cui la sentenza è passata in giudicato. In data 16.04.2025 è stata fissata udienza per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
Condizioni:
"- Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato
Civile del Comune di Nocera Umbra alle seguenti condizioni: la casa sita in Nocera Umbra resta assegnata alla moglie;
la figlia Per 2 manterrà la propria residenza presso la madre;
ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, in quanto economicamente indipendenti;
entrambi i genitori provvederanno alle esigenze della figlia Per 2 il padre verserà sul conto corrente della figlia la somma di euro 100 mensili;
entrambi i genitori contribuiranno alle spese straordinarie previamente concordate per la figlia Per_2 in misura del 50% secondo quanto disposto dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Spoleto;
su accordo dei coniugi ed in caso di convenienza fiscale, il carico relativo alla figlia Per 2 oggi in capo alla madre, verrà trasferito al padre che utilizzerà il vantaggio economico derivante dalla maggiorazione dello stipendio o indennità esclusivamente per le esigenze della figlia, provvedendo a trasferirne mensilmente l'intero ammontare sul suo conto corrente;
i coniugi si rilasciano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio"
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed insistito nell'accoglimento delle conclusioni congiunte.
All'udienza del 6 ottobre 2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio per la decisione. Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898
per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della già menzionata sentenza di separazione, mentre protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della L.898/1970
e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte 3 e in Nocera Umbra in data 29 maggio 1999, trascritto agli atti dello Parte 2
Stato Civile del Comune di Nocera Umbra al n. 3 parte II Serie A Ufficio 1 dell'anno 1999;
OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
Prende atto elle statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
DICHIARA le spese integralmente compensate;
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nocera Umbra perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto 31.10.2025
Il Presidente est.
AU MA