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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/05/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
n.r.g. 2112/2023 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice del Lavoro
in persona della dott. ssa Margherita Bossi all'esito della trattazione scritta, emette la seguente
SENTENZA nella causa n.r.g. 2112/2023, promossa da
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ROMANO GIOVANNI, che Parte_1 lo rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti LIZZA EGIDIO e SERINO LUIGI, in forza di mandato in atti ricorrente
contro
[...]
entrambi rappresentati e difesi ex lege CO dall'Avvocatura dello Stato-Genova rappresentato e difeso dall'Avv. LILIA BONICIOLI, come da procura notarile generale alle Pt_2 liti, in atti convenuti conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., il dott. , premesso di svolgere dal 15/7/2002 Parte_1 funzioni di Giudice di Pace, attualmente presso il Tribunale di Savona, garantendo ininterrottamente la reperibilità, svolgendo il proprio ruolo stabilmente inserito nell'ufficio giudiziario di assegnazione, soggetto al potere organizzativo e disciplinare del Presidente del Tribunale, assolvendo i medesimi obblighi di formazione ed aggiornamento che deve osservare il Magistrato Togato, percependo mensilmente compensi denominati “altri redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente”, senza tuttavia aver mai goduto di alcun periodo feriale e senza aver mai percepito alcuna indennità sostitutiva delle ferie, senza fruire di tutela assistenziale e previdenziale, ha convenuto in giudizio il
, la e l' , formulando le seguenti CO Controparte_2 Pt_2 conclusioni (sottolineature della scrivente):
“IN VIA PRELIMINARE disapplicare in via diretta le norme interne ritenute incompatibili con le direttive UE o, in subordine, sottoporre alla Corte di Giustizia UE e/o alla Corte Costituzionale le questioni pregiudiziali sollevate in relazione alla Legge n. 234/2021 (cd. Riforma Cartabia).
IN VIA PRINCIPALE 1.Accertare e dichiarare che, per le funzioni di Giudice di Pace svolte, l'esponente rientra nella nozione di lavoratore a tempo determinato secondo il diritto eurounitario e, conseguentemente, accertare e dichiarare il suo diritto alla ricostruzione della posizione giuridica ed economica in relazione al periodo in cui ha svolto le suddette funzioni ed alle differenze retributive maturate, negli anni in cui ha svolto la funzione di Giudice di Pace, individuando come parametro di riferimento la classe stipendiale iniziale HH03 del Magistrato ordinario con i successivi scatti, e, per l'effetto, condannare il , in persona del Ministro p.t., al pagamento della somma pari CO ad € 674.373,65 (dal 2022 al 2017), oltre le ulteriori somme maturate dal Novembre 2017 alla sentenza definitiva di condanna, ovvero nella diversa misura maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa secondo legge o con ricorso all'equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dovuti;
2. Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad ottenere la percezione del compenso equivalente alle ferie non godute pari ad almeno 30 giorni lavorativi, dall'inizio del rapporto lavorativo e fino alla sua cessazione, oltre interessi e rivalutazione come per legge, e, per l'effetto, condannare il , in persona del p.t., al pagamento della somma pari CO CP_3 ad € 19.312,46 (dal 2002 al 2022), ovvero nella diversa misura maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa secondo legge o con ricorso all'equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dovuti;
3. Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad ottenere il trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione come per legge, e, per l'effetto, condannare il , CO in persona del p.t., al pagamento della somma pari ad € 17.143,63 (dal 2002 al 2022), CP_3 ovvero nella diversa misura maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa secondo legge
o con ricorso all'equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dovuti;
4. Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per effetto dell'illegittima reiterazione di rapporti a termine, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 e di ogni altra norma rilevante, e, per l'effetto, condannare il CO
, in persona del Ministro p.t., a risarcire il danno subito, da quantificarsi nella misura di €
[...]
226.557,79 (48 mensilità), ovvero di € 56.639,40 (12 mensilità), ovvero nella diversa misura maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa secondo legge o con ricorso all'equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dovuti;
5. Accertare e dichiarare il diritto ad un trattamento contributivo analogo a quello goduto dai
Magistrati Togati, o, comunque, determinato dal Giudice secondo legge, per tutti gli anni di durata del rapporto intercorso con il , e, conseguentemente, accertare e dichiarare CO il diritto dell'esponente alla regolarizzazione della propria posizione contributiva e assicurativa, e, per l'effetto, condannare il al relativo versamento all' a valere sulla posizione CP_1 Pt_2 previdenziale dell'esponente, nella misura di € 29.958,37, ovvero nella diversa misura maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa secondo legge o con ricorso all'equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dovuti;
ovvero, in subordine, condannarlo a porre in essere ogni attività funzionale alla costituzione di una rendita vitalizia, qualora il periodo oggetto di omissione contributiva risulti caduto in prescrizione, ovvero, in linea gradata ultima, condannarlo al versamento in tutto o in parte delle predette somme in favore dell'esponente a titolo di risarcimento del danno per omessa contribuzione;
6. Accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, patiti per effetto del comportamento illecito del legislatore, in quanto violativo della
Carta Sociale Europea e delle direttive comunitarie, e, per l'effetto, condannare la
[...]
e il , in persona del Controparte_2 CO Controparte_4
p.t. e del Ministro p.t., ciascuno per quanto di propria competenza, a risarcire il danno
[...] subito, da quantificarsi alla stregua delle voci di danno innanzi esposte ai punti da 1 a 5, ovvero nella diversa misura maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa secondo legge o con ricorso all'equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dovuti;
7. Accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, patiti da parte ricorrente per effetto del comportamento illecito del legislatore, in quanto violativo degli articoli 3, 5 e 6 della Direttiva 2003/88/CE, e, per l'effetto, condannare la
e il , in persona del Controparte_2 CO [...]
p.t. e del Ministro p.t., ciascuno per quanto di propria competenza, a risarcire Controparte_4 il danno subito, da quantificarsi alla stregua delle valutazioni innanzi esposte al punto 7, ovvero nella diversa misura maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa secondo legge o con ricorso all'equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dovuti.
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori per fattane anticipazione”.
Il , la ritualmente costituitisi CO Controparte_2 in giudizio, hanno eccepito, in relazione alla domanda contro lo Stato Legislatore, l'incompetenza del
Tribunale di Genova, essendo competente il Tribunale di Roma, l'inammissibilità delle domande per intervenuto giudicato;
nel merito, hanno contestato la fondatezza del ricorso in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto, non essendo il ruolo e le mansioni dei giudici onorari comparabili a quelle dei magistrati togati.
L' , parimenti costituitosi tempestivamente in giudizio, in via preliminare, ha eccepito Pt_2 l'incompetenza territoriale del Tribunale di Genova in favore del Tribunale di Savona;
in via ancora preliminare e subordinata, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio;
in via ulteriormente subordinata e salvo gravame, nel caso di accoglimento delle domande proposte, ha chiesto la condanna del CP_1 convenuto a pagare all' tutta la contribuzione non prescritta derivante, con le relative sanzioni Pt_2 per evasione, eventualmente da quantificare anche a mezzo CTU.
Il ricorso non può essere accolto. In parte per inammissibilità derivante da precedente giudicato.
Il ricorrente in questa sede chiede l'accertamento dello stato di lavoratore a termine ai sensi della normativa dell'Unione, con diritto ad un trattamento economico (comprensivo di compenso per ferie non godute e del TFR) e contributivo corrispondente a quello previsto per i magistrati onorari, invocando, a sostegno, le sentenze della CGUE, UX/Governo della Repubblica Italiana e PG/Governo della Repubblica Italiana;
chiede inoltre la condanna del al risarcimento del CO danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine, nonché la condanna delle Amministrazioni convenute al risarcimento per il comportamento illecito del legislatore per inadempimento di plurime direttive dell'Unione Europea.
Il dr. , prima di adire il Giudice del Lavoro, aveva già proposto ricorso contro il Pt_1
e contro la Ministri davanti al Giudice CO Controparte_2 Amministrativo per sentire accertare l'esistenza di un rapporto di pubblico impiego con l'amministrazione della Giustizia con la conseguente costituzione di un rapporto di lavoro con il
, ai sensi dell'art. 2126 c.c., rilevante a fin retributivi e previdenziali, rivendicando CP_1 differenze retributive, assistenziali e previdenziali maturate dall' inizio del preteso rapporto, nonché il riconoscimento del diritto maturato al godimento di un trattamento equiparato a quello dei magistrati ordinari. Il ricorrente aveva inoltre chiesto al Giudice amministrativo la condanna delle
Amministrazioni statali al risarcimento del danno derivato dalla illegittima reiterazione del rapporto di impiego a termine, nonché il risarcimento per il pregiudizio derivatogli dalle violazioni commesse dallo Stato italiano in relazione alla carta sociale europea e alle direttive 1999/1970/CE e art. 7 Direttiva 88/2003 (Ferie annuali).
Le domande sono state respinte dal TAR Liguria e, in secondo grado, dal Consiglio di Stato
(v. sentenze in atti, sub docc. 4,5 Ministero). In sede di legittimità, le Sezioni Unite della S.C., con ordinanza n. 22687/2022 del 20/7/2022, ha respinto anche il successivo ricorso proposto per questioni attinenti la giurisdizione contro la pronuncia del Consiglio di Stato (v. sentenza sub doc. 6 ). CP_1
Orbene, emerge dagli atti la fondatezza dell'eccezione di giudicato in relazione alle domande di risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine e di risarcimento del danno del comportamento illecito tenuto dal legislatore in violazione della Carta sociale Europea e delle direttive comunitarie (punti 4 e 6 delle conclusioni). Tali domande, di per sé indipendenti dalla richiesta di costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, sono le medesime già esaminate e decise, in senso sfavorevole al ricorrente, dai giudici amministrativi e sulle quali hanno ritenuto la propria giurisdizione.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate dal ricorrente a pronunciarsi sulla mancata pronuncia di difetto di giurisdizione, sul punto, da parte del Consiglio di Stato, hanno evidenziato che già il TAR si era pronunciato nel merito di tali domande e che la pronuncia di primo grado non era stata oggetto di censure quanto alla giurisdizione. Così l'ordinanza della S.C.: “Già da tempo le Sezioni Unite hanno chiarito che, allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito (v. tra le varie, Sez. U, Sentenza n. 27531 del 20/11/2008 Rv.
605701 e Sez. U, Sentenza n. 24883 del 09/10/2008 Rv. 604576; Sez. 3, Sentenza n. 19792 del 28/09/2011 Rv. 619567; più di recente v. Sez. U, Sentenza n. 10265 del 27/04/2018 Rv. 648268). (…)
Nel codice del processo amministrativo esiste poi una espressa previsione, nell'art. 9, a norma del quale “il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione”. Così non è stato nel caso di specie, in quanto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7763/2020 (oggetto del presente ricorso per cassazione) risulta che contro la decisione di primo grado erano state proposte solo censure di merito.
Il (e poi il Consiglio di Stato), adito in ritenuta giurisdizione esclusiva, si è Controparte_5 già pronunciato negativamente sulla fondatezza delle domande risarcitorie oggi nuovamente avanzate, statuendo su profili sostanziali della controversia e respingendo integralmente i ricorsi
(sia, dunque, la richiesta di inquadramento, sia la domanda di differenze retributive anche ai sensi dell'art. 2126 c.c., sia la domanda di risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti a termine sia la domanda risarcitoria da violazioni commesse dallo Stato italiano in relazione alla carta sociale europea e alla direttiva 1999/70/CE).
Le sentenze del Giudice amministrativo sono passate in giudicato, anche con riferimento alla giurisdizione su tali domande.
Il giudicato copre quindi tali pretese attoree, già oggetto di specifica domanda e respinte in via definitiva dal e dal Consiglio di Stato. CP_5 Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno, infatti, precisato che “le sentenze dei giudici ordinari di merito, come quelle dei giudici amministrativi, passate in giudicato, che abbiano statuito su profili sostanziali della controversia (quindi, sia pure implicitamente, sulla giurisdizione), sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato esterno, con la conseguente incontestabilità (cosiddetta "efficacia panprocessuale") negli altri giudizi tra le stesse parti, che abbiano ad oggetto questioni identiche rispetto a quelle già esaminate e "coperte" dal giudicato. In particolare, il giudicato esterno di merito (ed anche, implicitamente, in punto di giurisdizione), rilevabile anche d'ufficio, spiega la sua efficacia nello stesso giudizio intentato davanti ad altro giudice, di ordine diverso, nel quale si sia venuto a configurare un giudicato interno affermativo della sua giurisdizione”. (Cass. SSUU n. 16462/02). Le domande di cui sopra sono pertanto inammissibili per intervenuto giudicato.
E' poi indubbio che nanti il G.A, il fece valere anche le pretese azionate in questa sede Pt_1 di cui ai punti 1 (differenze retributive parametrate alla classe stipendiale iniziale HH03 del
Magistrato ordinario con i successivi scatti), 2 (compensi a titolo di ferie non godute), 3 (TFR) e 5
(trattamento contributivo analogo a quello goduto dai Magistrati Togati o comunque determinato dal Giudice) delle conclusioni del ricorso, come può desumersi dalla descrizione in fatto contenuta nella sentenza del Tar Liguria e dal terzo motivo del ricorso che il propose in appello davanti al Pt_1
Consiglio di Stato (cfr. pag. 3 sentenza C.d.S.).
Il Tar Liguria, esaminando le pretese del in relazione alla duplice eccezione di difetto Pt_1 di giurisdizione e di inammissibilità delle domande per genericità sollevata dall'Avvocatura dello Stato, decise (pag. 3, punto 2, 2° paragrafo della sentenza del TAR): “A quest'ultimo riguardo il collegio ritiene di dover restringere l'esame richiesto alla sola richiesta di equiparazione dell'interessato alla posizione del magistrato ordinario vincitore dell'apposito concorso, non essendo concepibile che il giudice di pace aspiri ad un diverso e nemmeno indicato inquadramento nell'organigramma statale.”. Tale statuizione, implicitamente ammissiva della giurisdizione, non venne specificamente gravata, né in sé stessa, né in quanto presupponente l'affermazione della giurisdizione. Per effetto di tale mancata specifica censura su questo duplice profilo si è determinato, da un lato, il passaggio in giudicato sul rigetto nel merito della pretesa, dall'altro l'irretrattabilità della giurisdizione del Giudice ammnistrativo. Quest'ultimo profilo è stato prontamente rilevato dalla Corte di Cassazione che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Ciò che peraltro conta ai fini dell'effetto preclusivo sulle pretese fatte valere in questa sede è che la statuizione, nel merito, di rigetto non è stata impugnata. Emerge pertanto dagli atti la fondatezza dell'eccezione di giudicato anche in relazione a dette domande, quantomeno in relazione al segmento temporale di rapporto intercorso fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza del C.d.S.
Non vale ad evitare la preclusione del giudicato la deduzione dei medesimi fatti in correlazione ad una diversa causa petendi, come sostiene parte ricorrente: la causa petendi può differenziare l'azione, non quando si pretende una diversa qualificazione giuridica dei fatti, ma quando si fanno valere fatti costitutivi differenti, il che non ricorre nel caso in esame, in cui, analogamente a quanto dedotto davanti al giudice amministrativo, è allegata la medesima situazione costitutiva di fatto (l'aver reso continuativamente prestazioni di lavoro a favore dello Stato dietro un compenso fisso, ecc.) pretendendo che, anche qui, che dalla stessa vengano tratte tutte le conseguenze giuridiche e tutti diritti di ritenuta spettanza già richiesti in sede amministrativa. Tutte le pretese correlate a quella situazione sono state vagliate e respinte a prescindere dal fatto che il Giudice avesse o meno la giurisdizione, avendo lo stesso pronunciato sull'intera situazione e avendo la S.C. respinto il ricorso con il quale il dott. si doleva del difetto di giurisdizione. Pt_1
In presenza di tanto, il giudicato copre non solo tutto ciò che è stato dedotto in relazione alla situazione fatta valere, ma anche ciò che avrebbe potuto essere richiesto, purché fondato sui medesimi fatti storici (intendendosi per tali la relazione lavorativa azionata). Poiché il giudicato copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile, il decisum di rigetto del g.a. ha esaurito ogni possibile domanda di tutela ricollegabile alla (medesima) situazione lavorativa azionata davanti a questo giudice.
Per il periodo successivo al passaggio in giudicato della sentenza del CdS, le medesime domande (punti 1, 2, 3 e 5 delle conclusioni) appaiono infondate nel merito, come condivisibilmente affermato anche dal Tribunale di Savona in identica fattispecie nella sentenza n.5/2024, in atti.
Certamente da respingersi è la domanda di cui al punto 1 delle conclusioni.
Sebbene in astratto il Giudice di Pace (che svolge una funzione onoraria, inderogabilmente temporanea, in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di diverse attività lavorative o professionali, e non è parte di un rapporto di pubblico impiego), in quanto rende “prestazioni reali ed effettive, che non sono né puramente marginali né accessorie” nella partecipazione all'esercizio della funzione giurisdizionale “e per le quali percepisce una indennità avente carattere remunerativo”, potrebbe rientrare nella nozione eurounitaria di “lavoratore” a tempo determinato”, di cui alla clausola 2, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, in concreto, tuttavia, le scarne e generiche allegazioni in fatto contenute in ricorso (v. punti 7-11) non consentono al giudice alcuna valutazione sull'effettivo impegno del ricorrente nell'attività onoraria dedotta in giudizio, ad esempio, sul numero delle udienze tenute, sui giorni dedicati all'attività giudicante anche in relazione al fatto pacifico dello svolgimento da parte del dr. di concorrente attività Pt_1 professionale di Avvocato. Al giudice nazionale le sentenze del 2020 e del 2022 della CGUE riservano la verifica in concreto dell'attività effettivamente svolta. Nulla, quindi, consente di affermare che il ricorrente si sia, in concreto e non in astratto, effettivamente trovato in una situazione “lavorativa”, nel senso sopra precisato, solo “comparabile” a quella dei magistrati ordinari, come richiesto dalle sentenze della CGUE richiamate dalla Difesa attorea a sostegno della domanda. In tema, il Consiglio di Stato, ha osservato il differente impegno richiesto (lo svolgimento di alcune funzioni e materie, particolarmente delicate, sono riservate alla magistratura ordinaria), la durata discontinua, la non esclusività della prestazione lavorativa onoraria, la mancata selezione tramite pubblico concorso, giustificano il differente trattamento giuridico ed economico dei giudici onorari rispetto ai magistrati ordinari professionali (C.d.S., Ordinanza n. 906/23).
Tali circostanze, infatti, portano a ritenere che il diverso trattamento economico tra giudici onorari e magistrati professionali:
“i) risponda a delle esigenze oggettive e trasparenti e sia giustificato dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego fra le due figure soggettive, a cominciare dalle modalità di accesso (nell'un caso per nomina, nell'altro per concorso), nel particolare contesto ordinamentale in cui la medesima s'inscrive, anche tenuto conto del margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri quanto all'organizzazione delle loro amministrazioni pubbliche;
ii) risponda ad una reale necessità, in considerazione della natura, qualità e quantità, anche oraria, della compartecipazione alla funzione giurisdizionale, delle specifiche mansioni di cui i giudici devono assumere la responsabilità e del diverso livello delle qualifiche richieste ai fini dell'assolvimento di tali mansioni.
iii) sia idoneo a conseguire l'obiettivo della legittima finalità di politica sociale dello Stato membro, in modo proporzionato e nei limiti di quanto sia strettamente indispensabile rispetto alla sfera giuridica, tenuto conto della possibilità per i giudici onorari di svolgere altre attività a titolo professionale contemporaneamente all'espletamento del munus publicum;
iv) non mira a imporre condizioni di impiego deteriori o discriminatorie.”. La stessa Corte di Giustizia nella sentenza del 7 aprile 2022 (C-236/2020) ha rilevato che “il rapporto di lavoro dei giudici di pace si distingue da quello dei magistrati ordinari sotto diversi profili essenziali, vale a dire l'assunzione, la posizione nel sistema organizzativo della pubblica amministrazione, il regime delle incompatibilità e di esclusività della prestazione, la retribuzione, la durata del rapporto nonché il carattere pieno ed esclusivo delle funzioni.”. La Corte ha, quindi, affermato che “le differenze tra le procedure di assunzione dei giudici di pace e dei magistrati ordinari e, segnatamente, la particolare importanza attribuita dall'ordinamento giuridico nazionale, e più specificamente dall'articolo 106, paragrafo 1, della Costituzione italiana, ai concorsi appositamente concepiti per l'assunzione dei magistrati ordinari, sembrano indicare una particolare natura delle mansioni di cui questi ultimi devono assumere la responsabilità e un diverso livello delle qualifiche richieste ai fini dell'assolvimento di tali mansioni”. Secondo la CGUE, quindi,
“l'esistenza di un concorso iniziale specificamente concepito per i magistrati ordinari ai fini dell'accesso alla magistratura, che invece non vale per la nomina dei giudici di pace, consente di escludere che questi ultimi beneficino integralmente dei diritti dei magistrati ordinari”. L'ontologica diversità di ruoli tra giudice onorario e magistrato ordinario emerge anche nell'organizzazione del lavoro e nei diversi obblighi che gravano sulle due figure: la sola possibilità, per il giudice onorario, di svolgere altra attività professionale è aspetto che non consente alcuna assimilazione tra le due figure.
Anche la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che “la figura del giudice togato e del giudice onorario sono ontologicamente e funzionalmente molto diverse;
ciascuna riveste uno specifico ruolo e una determinata funzione per l'ordinamento giudiziario (che devono ritenersi distinti) e, di conseguenza, il trattamento retributivo non può definirsi né analogo né comparabile;
tali differenze rendono del tutto legittimo il differente trattamento economico previsto dal legislatore nazionale ed infondata la pretesa incentrata su una (insussistente) relazione economica”; infatti “i compensi dei magistrati onorari sono commisurati al loro ruolo professionale, tenuto conto del particolare regime giuridico cui sono assoggettati, della possibilità di ricevere introiti dallo svolgimento di altra attività (tra cui quella di avvocato, v. art. 42 quater R.D. n. 12/1941 e poi art. 5, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 116/2017), dalla esclusione dalla trattazione di alcune cause” (Cass. n.
13973/22).
Alla medesima conclusione si perviene in relazione alla domanda di allineamento retributivo con il Funzionario amministrativo di fascia FIII Comparto Funzioni centrali, di cui a pag. 6 del ricorso, invero non riportata nelle conclusioni del ricorso. Tale domanda è infondata:
-per difetto di deduzione delle circostanze di fatto caratterizzanti le prestazioni dei due profili (GdP e
FIII), sicchè non è possibile pronunciare, al di là della mera declamazione della spettanza delle prestazioni richieste, sull'assunto che esse siano dovute per i pronunciati della CGUE: ciò che non è consentito in questa sede, che deve attribuire diritti correlati a domande circostanziate, e non emettere statuizioni di portata generale, ma non concretizzabili nel riconoscimento di pretese specifiche (cfr.
Cass. n.10080/2023 e Cass. n.19402/2024);
-perchè, per quanto consentito da una visione “dall'esterno” (cioè senza la possibilità di verificare il concreto atteggiarsi della prestazione dello specifico ricorrente), i due profili (GdP e FIII) presentano differenze significative, che non ne consentono l'assimilazione:
- - l'FIII è assunto per concorso, a differenza del GdP;
- - l'FIII ha obblighi di orario a differenza del GdP;
- - l'FIII svolge mansioni amministrative, non giurisdizionali;
- - l'FIII non è compensato a prestazione, ma in misura fissa;
- - l'FIII non può svolgere altre attività, in particolare libero professionali (iscrizione all'Albo);
- - l'FIII non ha un limite di retribuzione (il GdP max. 72,000 €), raggiunto il quale non solo non deve, ma neppure può, prestare la propria prestazione;
Né il ricorrente ha indicato possibili figure alternative di riferimento.
Dal 2017 esiste una figura alternativa di riferimento: il GdP “stabilizzato”; tuttavia, se si facesse riferimento a questa figura, riconoscendosi -a titolo di risarcimento- i differenziali di trattamento, l'indennità per le ferie, si verrebbe a dare alla legge di regolarizzazione effetto sostanzialmente retroattivo, ciò che non solo non è in linea di principio consentibile, ma collide con la legge stessa, la quale prevede:
- o la stabilizzazione, con estinzione di tutte le pretese avanzate o avanzabili,
- oppure la fuoriuscita, nel qual caso essa stabilisce indennità forfettarie per compensare i torti sofferti, commisurate ad anno, fino al massimo di 50.000,00 €.
La legge di stabilizzazione è stata sottoposta al vaglio della CGUE, che si è pronunciata con la sentenza 12 settembre 2024, M.M. c. Presidenza del Consiglio dei Ministri, in causa C-548/22, con un sostanziale “non liquet”, per carenza di specificazione dei dati caratterizzanti la fattispecie a quo, sufficienti a rendere utile (e non astratta) la risposta della Corte;
tuttavia se si leggono le conclusioni dell'A.G. KO, si comprende come il sistema istituito dalla nuova legge non è, in linea astratta e di principio, in contrasto con il diritto UE, in particolare con il principio di effettività: v., in questo senso i §§ 27 e ss., spec. il §38-44 (per la posizione del quesito e delle questioni), e 45 e ss., in part. al § 49, e poi i §§ 50-55. Secondo l'A.G. KO:
- in linea di principio, il sistema delineato dalla legge italiana di stabilizzazione non lede il principio di effettività. Salve le verifiche da parte del Giudice nazionale sui temi in relazione ai quali l'A.G. richiama l'attenzione. Facendo però un discorso differenziato. In questi termini:
- a) per i non confermati, la previsione del sistema indennitario sembra adeguare un sufficiente livello di tutela in astratto: non solo possono esservi ragioni di ordine “generale” che legittimano questo sistema (semplificazione amministrativa;
anche contenimento degli impegni di finanza pubblica); ma pure essa prescinde dalla prescrizione, e quindi agevola gli interessati nella richiesta di tutela, che si ottiene automaticamente, senza l'alea (e i costi) del giudizio;
- b) per chi si conferma, il trattamento potrebbe presentare profili di lesività (v. il §56, seconda parte), ma occorre una verifica concreta da parte del Giudice nazionale (v. il §57: che riferisce la difesa dell'Avvocatura, che dovrebbe stimolare la direzione della verifica da fare).
Nel caso concreto il ricorrente non ha né allegato, né dedotto nulla per consentire una siffatta verifica.
Osserva tuttavia il giudicante che effettivamente i confermati godono di un plus di tutele rispetto ai neo-insediati; e comunque, rispetto a loro, hanno goduto di un sistema di reclutamento, il giudizio di conferma, notoriamente meno complesso. Inoltre, e con particolare riferimento alla situazione previdenziale, essi in linea di principio non sono sprovvisti, ma godono o di quello della Cassa Forense, o di quello assicurato dall' , gestione separata. Pt_2
In merito alla pretesa di risarcimento per illegittima reiterazione di rapporti a termine, per il periodo non coperto da giudicato, che essa non può essere accolta per sopravvenuta carenza di interesse: il legislatore ha, come detto, da un lato, istituito un meccanismo di stabilizzazione (idoneo a soddisfare l'esigenza di tutela in forma specifica); dall'altro, previsto l'erogazione di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva che pare adeguata anche a offrire capienza alla pretesa risarcitoria
(indennitaria) in questione, avuto riguardo al fatto che in altri settori si utilizza un criterio analogo;
e che il rapporto del GdP ha una connotazione propria e specifica, che pone il GdP in posizione differente al lavoratore a tempo determinato o parziale.
Quanto infine alla domanda non azionata dal ricorrente davanti al TAR, ossia la domanda risarcitoria per il comportamento asseritamente illecito del legislatore italiano che, con la legge 374/1991 e le successive disposizioni, non avendo definito un preciso orario di lavoro per il Giudice di Pace, non avrebbe dato corretta esecuzione agli artt. 3, 5 e 6 alla Direttiva 2003/88/CE in relazione all'orario di lavoro (punto 7 delle conclusioni), ci si richiama la Corte di Cassazione, che, in tema di domande risarcitorie per inadempimento da parte dello Stato italiano a direttive comunitarie, ha affermato: “sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Roma, avuto riguardo al foro della p.a. nonché a quello di insorgenza dell'obbligazione dedotta in giudizio, riferibile ad un comportamento dello Stato legislatore;
“in tali controversie, sia ai fini dell'individuazione del luogo dell'insorgenza dell'obbligazione, sia ai fini del "forum destínatae solutionís", l'obbligazione in relazione alla quale deve essere individuato il foro erariale ai sensi dell'art. 25 c.p.c. non è quella risarcitoria, bensì quella rimasta inadempiuta da cui la prima trae fondamento"” (Cass. n. 17852/20). E ancora, nello stesso senso, “l'ufficio giudiziario competente sia il Tribunale di Roma avuto riguardo al foro della p.a. nonché a quello di insorgenza dell'obbligazione dedotta in giudizio, riferibile ad un comportamento dello Stato legislatore, senza che abbia rilievo la presenza di ulteriori convenuti, … (Cass. n. 3869 del 2014 e n. 24353 del 2016); in tali controversie, sia ai fini dell'individuazione del luogo dell'insorgenza dell'obbligazione sia ai fini del forum destinatae solutionis, l'obbligazione in relazione alla quale deve essere individuato il foro erariale ai sensi dell'art. 25 c.p.c. non è quella risarcitoria, bensì quella rimasta inadempiuta da cui la prima trae fondamento” (cfr. Cass. civ., sez. lav., ord. 26/08/2020, n. 17852). “l'ufficio giudiziario competente sia il Tribunale di Roma avuto riguardo al foro della p.a. nonché a quello di insorgenza dell'obbligazione dedotta in giudizio, riferibile ad un comportamento dello Stato legislatore, senza che abbia rilievo la presenza di ulteriori convenuti, … (Cass. n. 3869 del 2014 e n. 24353 del 2016); in tali controversie, sia ai fini dell'individuazione del luogo dell'insorgenza dell'obbligazione sia ai fini del forum destinatae solutionis, l'obbligazione in relazione alla quale deve essere individuato il foro erariale ai sensi dell'art. 25 c.p.c. non è quella risarcitoria, bensì quella rimasta inadempiuta da cui la prima trae fondamento. (…) atteso che l'obbligazione dello Stato Italiano è sorta in Roma e che nello stesso luogo andava del pari adempiuta, mediante l'attività legislativa necessaria all'attuazione delle direttive comunitarie” (così Cass. civ., sez. lav., ord. 26/08/2020, n. 17852 nel caso dei medici specializzandi, e altre nello stesso senso, ad es. n. 4712/2012, nel caso del Lettori dell'Università). Per tale capo di domanda, deve essere pertanto dichiarata la competenza del Tribunale di
Roma e il difetto di legittimazione passiva del , nei cu confronti pure è stata CO proposta la domanda.
Le spese di lite, attesa la complessità delle questioni e l'esistenza di decisioni di merito difformi, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione disattesa,
-dichiara l'inammissibilità, per precedente giudicato, delle domande di cui ai punti 4 e 6 delle conclusioni del ricorso, nonché, limitatamente al periodo fino al passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato n. 7763/2020, delle pretese di cui ai punti nn. 2, 3 e 5 delle conclusioni del ricorso. -Dichiara la propria incompetenza con riferimento alla domanda contro lo Stato legislatore di cui al punto 7 delle conclusioni del ricorso, declinandola in favore del Tribunale di Roma, davanti al quale la domanda dovrà esser riassunta nel termine di legge;
-dichiara il difetto di legittimazione passiva del in relazione a detta CO domanda cui al punto 7 delle conclusioni del ricorso. nel resto il ricorso. CP_6
-Compensa tra le parti le spese di lite.
Genova, 14/5/2025
Il Giudice
Margherita Bossi
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice del Lavoro
in persona della dott. ssa Margherita Bossi all'esito della trattazione scritta, emette la seguente
SENTENZA nella causa n.r.g. 2112/2023, promossa da
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ROMANO GIOVANNI, che Parte_1 lo rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti LIZZA EGIDIO e SERINO LUIGI, in forza di mandato in atti ricorrente
contro
[...]
entrambi rappresentati e difesi ex lege CO dall'Avvocatura dello Stato-Genova rappresentato e difeso dall'Avv. LILIA BONICIOLI, come da procura notarile generale alle Pt_2 liti, in atti convenuti conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., il dott. , premesso di svolgere dal 15/7/2002 Parte_1 funzioni di Giudice di Pace, attualmente presso il Tribunale di Savona, garantendo ininterrottamente la reperibilità, svolgendo il proprio ruolo stabilmente inserito nell'ufficio giudiziario di assegnazione, soggetto al potere organizzativo e disciplinare del Presidente del Tribunale, assolvendo i medesimi obblighi di formazione ed aggiornamento che deve osservare il Magistrato Togato, percependo mensilmente compensi denominati “altri redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente”, senza tuttavia aver mai goduto di alcun periodo feriale e senza aver mai percepito alcuna indennità sostitutiva delle ferie, senza fruire di tutela assistenziale e previdenziale, ha convenuto in giudizio il
, la e l' , formulando le seguenti CO Controparte_2 Pt_2 conclusioni (sottolineature della scrivente):
“IN VIA PRELIMINARE disapplicare in via diretta le norme interne ritenute incompatibili con le direttive UE o, in subordine, sottoporre alla Corte di Giustizia UE e/o alla Corte Costituzionale le questioni pregiudiziali sollevate in relazione alla Legge n. 234/2021 (cd. Riforma Cartabia).
IN VIA PRINCIPALE 1.Accertare e dichiarare che, per le funzioni di Giudice di Pace svolte, l'esponente rientra nella nozione di lavoratore a tempo determinato secondo il diritto eurounitario e, conseguentemente, accertare e dichiarare il suo diritto alla ricostruzione della posizione giuridica ed economica in relazione al periodo in cui ha svolto le suddette funzioni ed alle differenze retributive maturate, negli anni in cui ha svolto la funzione di Giudice di Pace, individuando come parametro di riferimento la classe stipendiale iniziale HH03 del Magistrato ordinario con i successivi scatti, e, per l'effetto, condannare il , in persona del Ministro p.t., al pagamento della somma pari CO ad € 674.373,65 (dal 2022 al 2017), oltre le ulteriori somme maturate dal Novembre 2017 alla sentenza definitiva di condanna, ovvero nella diversa misura maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa secondo legge o con ricorso all'equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dovuti;
2. Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad ottenere la percezione del compenso equivalente alle ferie non godute pari ad almeno 30 giorni lavorativi, dall'inizio del rapporto lavorativo e fino alla sua cessazione, oltre interessi e rivalutazione come per legge, e, per l'effetto, condannare il , in persona del p.t., al pagamento della somma pari CO CP_3 ad € 19.312,46 (dal 2002 al 2022), ovvero nella diversa misura maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa secondo legge o con ricorso all'equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dovuti;
3. Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad ottenere il trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione come per legge, e, per l'effetto, condannare il , CO in persona del p.t., al pagamento della somma pari ad € 17.143,63 (dal 2002 al 2022), CP_3 ovvero nella diversa misura maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa secondo legge
o con ricorso all'equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dovuti;
4. Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per effetto dell'illegittima reiterazione di rapporti a termine, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 e di ogni altra norma rilevante, e, per l'effetto, condannare il CO
, in persona del Ministro p.t., a risarcire il danno subito, da quantificarsi nella misura di €
[...]
226.557,79 (48 mensilità), ovvero di € 56.639,40 (12 mensilità), ovvero nella diversa misura maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa secondo legge o con ricorso all'equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dovuti;
5. Accertare e dichiarare il diritto ad un trattamento contributivo analogo a quello goduto dai
Magistrati Togati, o, comunque, determinato dal Giudice secondo legge, per tutti gli anni di durata del rapporto intercorso con il , e, conseguentemente, accertare e dichiarare CO il diritto dell'esponente alla regolarizzazione della propria posizione contributiva e assicurativa, e, per l'effetto, condannare il al relativo versamento all' a valere sulla posizione CP_1 Pt_2 previdenziale dell'esponente, nella misura di € 29.958,37, ovvero nella diversa misura maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa secondo legge o con ricorso all'equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dovuti;
ovvero, in subordine, condannarlo a porre in essere ogni attività funzionale alla costituzione di una rendita vitalizia, qualora il periodo oggetto di omissione contributiva risulti caduto in prescrizione, ovvero, in linea gradata ultima, condannarlo al versamento in tutto o in parte delle predette somme in favore dell'esponente a titolo di risarcimento del danno per omessa contribuzione;
6. Accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, patiti per effetto del comportamento illecito del legislatore, in quanto violativo della
Carta Sociale Europea e delle direttive comunitarie, e, per l'effetto, condannare la
[...]
e il , in persona del Controparte_2 CO Controparte_4
p.t. e del Ministro p.t., ciascuno per quanto di propria competenza, a risarcire il danno
[...] subito, da quantificarsi alla stregua delle voci di danno innanzi esposte ai punti da 1 a 5, ovvero nella diversa misura maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa secondo legge o con ricorso all'equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dovuti;
7. Accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, patiti da parte ricorrente per effetto del comportamento illecito del legislatore, in quanto violativo degli articoli 3, 5 e 6 della Direttiva 2003/88/CE, e, per l'effetto, condannare la
e il , in persona del Controparte_2 CO [...]
p.t. e del Ministro p.t., ciascuno per quanto di propria competenza, a risarcire Controparte_4 il danno subito, da quantificarsi alla stregua delle valutazioni innanzi esposte al punto 7, ovvero nella diversa misura maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa secondo legge o con ricorso all'equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dovuti.
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori per fattane anticipazione”.
Il , la ritualmente costituitisi CO Controparte_2 in giudizio, hanno eccepito, in relazione alla domanda contro lo Stato Legislatore, l'incompetenza del
Tribunale di Genova, essendo competente il Tribunale di Roma, l'inammissibilità delle domande per intervenuto giudicato;
nel merito, hanno contestato la fondatezza del ricorso in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto, non essendo il ruolo e le mansioni dei giudici onorari comparabili a quelle dei magistrati togati.
L' , parimenti costituitosi tempestivamente in giudizio, in via preliminare, ha eccepito Pt_2 l'incompetenza territoriale del Tribunale di Genova in favore del Tribunale di Savona;
in via ancora preliminare e subordinata, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio;
in via ulteriormente subordinata e salvo gravame, nel caso di accoglimento delle domande proposte, ha chiesto la condanna del CP_1 convenuto a pagare all' tutta la contribuzione non prescritta derivante, con le relative sanzioni Pt_2 per evasione, eventualmente da quantificare anche a mezzo CTU.
Il ricorso non può essere accolto. In parte per inammissibilità derivante da precedente giudicato.
Il ricorrente in questa sede chiede l'accertamento dello stato di lavoratore a termine ai sensi della normativa dell'Unione, con diritto ad un trattamento economico (comprensivo di compenso per ferie non godute e del TFR) e contributivo corrispondente a quello previsto per i magistrati onorari, invocando, a sostegno, le sentenze della CGUE, UX/Governo della Repubblica Italiana e PG/Governo della Repubblica Italiana;
chiede inoltre la condanna del al risarcimento del CO danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine, nonché la condanna delle Amministrazioni convenute al risarcimento per il comportamento illecito del legislatore per inadempimento di plurime direttive dell'Unione Europea.
Il dr. , prima di adire il Giudice del Lavoro, aveva già proposto ricorso contro il Pt_1
e contro la Ministri davanti al Giudice CO Controparte_2 Amministrativo per sentire accertare l'esistenza di un rapporto di pubblico impiego con l'amministrazione della Giustizia con la conseguente costituzione di un rapporto di lavoro con il
, ai sensi dell'art. 2126 c.c., rilevante a fin retributivi e previdenziali, rivendicando CP_1 differenze retributive, assistenziali e previdenziali maturate dall' inizio del preteso rapporto, nonché il riconoscimento del diritto maturato al godimento di un trattamento equiparato a quello dei magistrati ordinari. Il ricorrente aveva inoltre chiesto al Giudice amministrativo la condanna delle
Amministrazioni statali al risarcimento del danno derivato dalla illegittima reiterazione del rapporto di impiego a termine, nonché il risarcimento per il pregiudizio derivatogli dalle violazioni commesse dallo Stato italiano in relazione alla carta sociale europea e alle direttive 1999/1970/CE e art. 7 Direttiva 88/2003 (Ferie annuali).
Le domande sono state respinte dal TAR Liguria e, in secondo grado, dal Consiglio di Stato
(v. sentenze in atti, sub docc. 4,5 Ministero). In sede di legittimità, le Sezioni Unite della S.C., con ordinanza n. 22687/2022 del 20/7/2022, ha respinto anche il successivo ricorso proposto per questioni attinenti la giurisdizione contro la pronuncia del Consiglio di Stato (v. sentenza sub doc. 6 ). CP_1
Orbene, emerge dagli atti la fondatezza dell'eccezione di giudicato in relazione alle domande di risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine e di risarcimento del danno del comportamento illecito tenuto dal legislatore in violazione della Carta sociale Europea e delle direttive comunitarie (punti 4 e 6 delle conclusioni). Tali domande, di per sé indipendenti dalla richiesta di costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, sono le medesime già esaminate e decise, in senso sfavorevole al ricorrente, dai giudici amministrativi e sulle quali hanno ritenuto la propria giurisdizione.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate dal ricorrente a pronunciarsi sulla mancata pronuncia di difetto di giurisdizione, sul punto, da parte del Consiglio di Stato, hanno evidenziato che già il TAR si era pronunciato nel merito di tali domande e che la pronuncia di primo grado non era stata oggetto di censure quanto alla giurisdizione. Così l'ordinanza della S.C.: “Già da tempo le Sezioni Unite hanno chiarito che, allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito (v. tra le varie, Sez. U, Sentenza n. 27531 del 20/11/2008 Rv.
605701 e Sez. U, Sentenza n. 24883 del 09/10/2008 Rv. 604576; Sez. 3, Sentenza n. 19792 del 28/09/2011 Rv. 619567; più di recente v. Sez. U, Sentenza n. 10265 del 27/04/2018 Rv. 648268). (…)
Nel codice del processo amministrativo esiste poi una espressa previsione, nell'art. 9, a norma del quale “il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione”. Così non è stato nel caso di specie, in quanto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7763/2020 (oggetto del presente ricorso per cassazione) risulta che contro la decisione di primo grado erano state proposte solo censure di merito.
Il (e poi il Consiglio di Stato), adito in ritenuta giurisdizione esclusiva, si è Controparte_5 già pronunciato negativamente sulla fondatezza delle domande risarcitorie oggi nuovamente avanzate, statuendo su profili sostanziali della controversia e respingendo integralmente i ricorsi
(sia, dunque, la richiesta di inquadramento, sia la domanda di differenze retributive anche ai sensi dell'art. 2126 c.c., sia la domanda di risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti a termine sia la domanda risarcitoria da violazioni commesse dallo Stato italiano in relazione alla carta sociale europea e alla direttiva 1999/70/CE).
Le sentenze del Giudice amministrativo sono passate in giudicato, anche con riferimento alla giurisdizione su tali domande.
Il giudicato copre quindi tali pretese attoree, già oggetto di specifica domanda e respinte in via definitiva dal e dal Consiglio di Stato. CP_5 Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno, infatti, precisato che “le sentenze dei giudici ordinari di merito, come quelle dei giudici amministrativi, passate in giudicato, che abbiano statuito su profili sostanziali della controversia (quindi, sia pure implicitamente, sulla giurisdizione), sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato esterno, con la conseguente incontestabilità (cosiddetta "efficacia panprocessuale") negli altri giudizi tra le stesse parti, che abbiano ad oggetto questioni identiche rispetto a quelle già esaminate e "coperte" dal giudicato. In particolare, il giudicato esterno di merito (ed anche, implicitamente, in punto di giurisdizione), rilevabile anche d'ufficio, spiega la sua efficacia nello stesso giudizio intentato davanti ad altro giudice, di ordine diverso, nel quale si sia venuto a configurare un giudicato interno affermativo della sua giurisdizione”. (Cass. SSUU n. 16462/02). Le domande di cui sopra sono pertanto inammissibili per intervenuto giudicato.
E' poi indubbio che nanti il G.A, il fece valere anche le pretese azionate in questa sede Pt_1 di cui ai punti 1 (differenze retributive parametrate alla classe stipendiale iniziale HH03 del
Magistrato ordinario con i successivi scatti), 2 (compensi a titolo di ferie non godute), 3 (TFR) e 5
(trattamento contributivo analogo a quello goduto dai Magistrati Togati o comunque determinato dal Giudice) delle conclusioni del ricorso, come può desumersi dalla descrizione in fatto contenuta nella sentenza del Tar Liguria e dal terzo motivo del ricorso che il propose in appello davanti al Pt_1
Consiglio di Stato (cfr. pag. 3 sentenza C.d.S.).
Il Tar Liguria, esaminando le pretese del in relazione alla duplice eccezione di difetto Pt_1 di giurisdizione e di inammissibilità delle domande per genericità sollevata dall'Avvocatura dello Stato, decise (pag. 3, punto 2, 2° paragrafo della sentenza del TAR): “A quest'ultimo riguardo il collegio ritiene di dover restringere l'esame richiesto alla sola richiesta di equiparazione dell'interessato alla posizione del magistrato ordinario vincitore dell'apposito concorso, non essendo concepibile che il giudice di pace aspiri ad un diverso e nemmeno indicato inquadramento nell'organigramma statale.”. Tale statuizione, implicitamente ammissiva della giurisdizione, non venne specificamente gravata, né in sé stessa, né in quanto presupponente l'affermazione della giurisdizione. Per effetto di tale mancata specifica censura su questo duplice profilo si è determinato, da un lato, il passaggio in giudicato sul rigetto nel merito della pretesa, dall'altro l'irretrattabilità della giurisdizione del Giudice ammnistrativo. Quest'ultimo profilo è stato prontamente rilevato dalla Corte di Cassazione che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Ciò che peraltro conta ai fini dell'effetto preclusivo sulle pretese fatte valere in questa sede è che la statuizione, nel merito, di rigetto non è stata impugnata. Emerge pertanto dagli atti la fondatezza dell'eccezione di giudicato anche in relazione a dette domande, quantomeno in relazione al segmento temporale di rapporto intercorso fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza del C.d.S.
Non vale ad evitare la preclusione del giudicato la deduzione dei medesimi fatti in correlazione ad una diversa causa petendi, come sostiene parte ricorrente: la causa petendi può differenziare l'azione, non quando si pretende una diversa qualificazione giuridica dei fatti, ma quando si fanno valere fatti costitutivi differenti, il che non ricorre nel caso in esame, in cui, analogamente a quanto dedotto davanti al giudice amministrativo, è allegata la medesima situazione costitutiva di fatto (l'aver reso continuativamente prestazioni di lavoro a favore dello Stato dietro un compenso fisso, ecc.) pretendendo che, anche qui, che dalla stessa vengano tratte tutte le conseguenze giuridiche e tutti diritti di ritenuta spettanza già richiesti in sede amministrativa. Tutte le pretese correlate a quella situazione sono state vagliate e respinte a prescindere dal fatto che il Giudice avesse o meno la giurisdizione, avendo lo stesso pronunciato sull'intera situazione e avendo la S.C. respinto il ricorso con il quale il dott. si doleva del difetto di giurisdizione. Pt_1
In presenza di tanto, il giudicato copre non solo tutto ciò che è stato dedotto in relazione alla situazione fatta valere, ma anche ciò che avrebbe potuto essere richiesto, purché fondato sui medesimi fatti storici (intendendosi per tali la relazione lavorativa azionata). Poiché il giudicato copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile, il decisum di rigetto del g.a. ha esaurito ogni possibile domanda di tutela ricollegabile alla (medesima) situazione lavorativa azionata davanti a questo giudice.
Per il periodo successivo al passaggio in giudicato della sentenza del CdS, le medesime domande (punti 1, 2, 3 e 5 delle conclusioni) appaiono infondate nel merito, come condivisibilmente affermato anche dal Tribunale di Savona in identica fattispecie nella sentenza n.5/2024, in atti.
Certamente da respingersi è la domanda di cui al punto 1 delle conclusioni.
Sebbene in astratto il Giudice di Pace (che svolge una funzione onoraria, inderogabilmente temporanea, in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di diverse attività lavorative o professionali, e non è parte di un rapporto di pubblico impiego), in quanto rende “prestazioni reali ed effettive, che non sono né puramente marginali né accessorie” nella partecipazione all'esercizio della funzione giurisdizionale “e per le quali percepisce una indennità avente carattere remunerativo”, potrebbe rientrare nella nozione eurounitaria di “lavoratore” a tempo determinato”, di cui alla clausola 2, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, in concreto, tuttavia, le scarne e generiche allegazioni in fatto contenute in ricorso (v. punti 7-11) non consentono al giudice alcuna valutazione sull'effettivo impegno del ricorrente nell'attività onoraria dedotta in giudizio, ad esempio, sul numero delle udienze tenute, sui giorni dedicati all'attività giudicante anche in relazione al fatto pacifico dello svolgimento da parte del dr. di concorrente attività Pt_1 professionale di Avvocato. Al giudice nazionale le sentenze del 2020 e del 2022 della CGUE riservano la verifica in concreto dell'attività effettivamente svolta. Nulla, quindi, consente di affermare che il ricorrente si sia, in concreto e non in astratto, effettivamente trovato in una situazione “lavorativa”, nel senso sopra precisato, solo “comparabile” a quella dei magistrati ordinari, come richiesto dalle sentenze della CGUE richiamate dalla Difesa attorea a sostegno della domanda. In tema, il Consiglio di Stato, ha osservato il differente impegno richiesto (lo svolgimento di alcune funzioni e materie, particolarmente delicate, sono riservate alla magistratura ordinaria), la durata discontinua, la non esclusività della prestazione lavorativa onoraria, la mancata selezione tramite pubblico concorso, giustificano il differente trattamento giuridico ed economico dei giudici onorari rispetto ai magistrati ordinari professionali (C.d.S., Ordinanza n. 906/23).
Tali circostanze, infatti, portano a ritenere che il diverso trattamento economico tra giudici onorari e magistrati professionali:
“i) risponda a delle esigenze oggettive e trasparenti e sia giustificato dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego fra le due figure soggettive, a cominciare dalle modalità di accesso (nell'un caso per nomina, nell'altro per concorso), nel particolare contesto ordinamentale in cui la medesima s'inscrive, anche tenuto conto del margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri quanto all'organizzazione delle loro amministrazioni pubbliche;
ii) risponda ad una reale necessità, in considerazione della natura, qualità e quantità, anche oraria, della compartecipazione alla funzione giurisdizionale, delle specifiche mansioni di cui i giudici devono assumere la responsabilità e del diverso livello delle qualifiche richieste ai fini dell'assolvimento di tali mansioni.
iii) sia idoneo a conseguire l'obiettivo della legittima finalità di politica sociale dello Stato membro, in modo proporzionato e nei limiti di quanto sia strettamente indispensabile rispetto alla sfera giuridica, tenuto conto della possibilità per i giudici onorari di svolgere altre attività a titolo professionale contemporaneamente all'espletamento del munus publicum;
iv) non mira a imporre condizioni di impiego deteriori o discriminatorie.”. La stessa Corte di Giustizia nella sentenza del 7 aprile 2022 (C-236/2020) ha rilevato che “il rapporto di lavoro dei giudici di pace si distingue da quello dei magistrati ordinari sotto diversi profili essenziali, vale a dire l'assunzione, la posizione nel sistema organizzativo della pubblica amministrazione, il regime delle incompatibilità e di esclusività della prestazione, la retribuzione, la durata del rapporto nonché il carattere pieno ed esclusivo delle funzioni.”. La Corte ha, quindi, affermato che “le differenze tra le procedure di assunzione dei giudici di pace e dei magistrati ordinari e, segnatamente, la particolare importanza attribuita dall'ordinamento giuridico nazionale, e più specificamente dall'articolo 106, paragrafo 1, della Costituzione italiana, ai concorsi appositamente concepiti per l'assunzione dei magistrati ordinari, sembrano indicare una particolare natura delle mansioni di cui questi ultimi devono assumere la responsabilità e un diverso livello delle qualifiche richieste ai fini dell'assolvimento di tali mansioni”. Secondo la CGUE, quindi,
“l'esistenza di un concorso iniziale specificamente concepito per i magistrati ordinari ai fini dell'accesso alla magistratura, che invece non vale per la nomina dei giudici di pace, consente di escludere che questi ultimi beneficino integralmente dei diritti dei magistrati ordinari”. L'ontologica diversità di ruoli tra giudice onorario e magistrato ordinario emerge anche nell'organizzazione del lavoro e nei diversi obblighi che gravano sulle due figure: la sola possibilità, per il giudice onorario, di svolgere altra attività professionale è aspetto che non consente alcuna assimilazione tra le due figure.
Anche la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che “la figura del giudice togato e del giudice onorario sono ontologicamente e funzionalmente molto diverse;
ciascuna riveste uno specifico ruolo e una determinata funzione per l'ordinamento giudiziario (che devono ritenersi distinti) e, di conseguenza, il trattamento retributivo non può definirsi né analogo né comparabile;
tali differenze rendono del tutto legittimo il differente trattamento economico previsto dal legislatore nazionale ed infondata la pretesa incentrata su una (insussistente) relazione economica”; infatti “i compensi dei magistrati onorari sono commisurati al loro ruolo professionale, tenuto conto del particolare regime giuridico cui sono assoggettati, della possibilità di ricevere introiti dallo svolgimento di altra attività (tra cui quella di avvocato, v. art. 42 quater R.D. n. 12/1941 e poi art. 5, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 116/2017), dalla esclusione dalla trattazione di alcune cause” (Cass. n.
13973/22).
Alla medesima conclusione si perviene in relazione alla domanda di allineamento retributivo con il Funzionario amministrativo di fascia FIII Comparto Funzioni centrali, di cui a pag. 6 del ricorso, invero non riportata nelle conclusioni del ricorso. Tale domanda è infondata:
-per difetto di deduzione delle circostanze di fatto caratterizzanti le prestazioni dei due profili (GdP e
FIII), sicchè non è possibile pronunciare, al di là della mera declamazione della spettanza delle prestazioni richieste, sull'assunto che esse siano dovute per i pronunciati della CGUE: ciò che non è consentito in questa sede, che deve attribuire diritti correlati a domande circostanziate, e non emettere statuizioni di portata generale, ma non concretizzabili nel riconoscimento di pretese specifiche (cfr.
Cass. n.10080/2023 e Cass. n.19402/2024);
-perchè, per quanto consentito da una visione “dall'esterno” (cioè senza la possibilità di verificare il concreto atteggiarsi della prestazione dello specifico ricorrente), i due profili (GdP e FIII) presentano differenze significative, che non ne consentono l'assimilazione:
- - l'FIII è assunto per concorso, a differenza del GdP;
- - l'FIII ha obblighi di orario a differenza del GdP;
- - l'FIII svolge mansioni amministrative, non giurisdizionali;
- - l'FIII non è compensato a prestazione, ma in misura fissa;
- - l'FIII non può svolgere altre attività, in particolare libero professionali (iscrizione all'Albo);
- - l'FIII non ha un limite di retribuzione (il GdP max. 72,000 €), raggiunto il quale non solo non deve, ma neppure può, prestare la propria prestazione;
Né il ricorrente ha indicato possibili figure alternative di riferimento.
Dal 2017 esiste una figura alternativa di riferimento: il GdP “stabilizzato”; tuttavia, se si facesse riferimento a questa figura, riconoscendosi -a titolo di risarcimento- i differenziali di trattamento, l'indennità per le ferie, si verrebbe a dare alla legge di regolarizzazione effetto sostanzialmente retroattivo, ciò che non solo non è in linea di principio consentibile, ma collide con la legge stessa, la quale prevede:
- o la stabilizzazione, con estinzione di tutte le pretese avanzate o avanzabili,
- oppure la fuoriuscita, nel qual caso essa stabilisce indennità forfettarie per compensare i torti sofferti, commisurate ad anno, fino al massimo di 50.000,00 €.
La legge di stabilizzazione è stata sottoposta al vaglio della CGUE, che si è pronunciata con la sentenza 12 settembre 2024, M.M. c. Presidenza del Consiglio dei Ministri, in causa C-548/22, con un sostanziale “non liquet”, per carenza di specificazione dei dati caratterizzanti la fattispecie a quo, sufficienti a rendere utile (e non astratta) la risposta della Corte;
tuttavia se si leggono le conclusioni dell'A.G. KO, si comprende come il sistema istituito dalla nuova legge non è, in linea astratta e di principio, in contrasto con il diritto UE, in particolare con il principio di effettività: v., in questo senso i §§ 27 e ss., spec. il §38-44 (per la posizione del quesito e delle questioni), e 45 e ss., in part. al § 49, e poi i §§ 50-55. Secondo l'A.G. KO:
- in linea di principio, il sistema delineato dalla legge italiana di stabilizzazione non lede il principio di effettività. Salve le verifiche da parte del Giudice nazionale sui temi in relazione ai quali l'A.G. richiama l'attenzione. Facendo però un discorso differenziato. In questi termini:
- a) per i non confermati, la previsione del sistema indennitario sembra adeguare un sufficiente livello di tutela in astratto: non solo possono esservi ragioni di ordine “generale” che legittimano questo sistema (semplificazione amministrativa;
anche contenimento degli impegni di finanza pubblica); ma pure essa prescinde dalla prescrizione, e quindi agevola gli interessati nella richiesta di tutela, che si ottiene automaticamente, senza l'alea (e i costi) del giudizio;
- b) per chi si conferma, il trattamento potrebbe presentare profili di lesività (v. il §56, seconda parte), ma occorre una verifica concreta da parte del Giudice nazionale (v. il §57: che riferisce la difesa dell'Avvocatura, che dovrebbe stimolare la direzione della verifica da fare).
Nel caso concreto il ricorrente non ha né allegato, né dedotto nulla per consentire una siffatta verifica.
Osserva tuttavia il giudicante che effettivamente i confermati godono di un plus di tutele rispetto ai neo-insediati; e comunque, rispetto a loro, hanno goduto di un sistema di reclutamento, il giudizio di conferma, notoriamente meno complesso. Inoltre, e con particolare riferimento alla situazione previdenziale, essi in linea di principio non sono sprovvisti, ma godono o di quello della Cassa Forense, o di quello assicurato dall' , gestione separata. Pt_2
In merito alla pretesa di risarcimento per illegittima reiterazione di rapporti a termine, per il periodo non coperto da giudicato, che essa non può essere accolta per sopravvenuta carenza di interesse: il legislatore ha, come detto, da un lato, istituito un meccanismo di stabilizzazione (idoneo a soddisfare l'esigenza di tutela in forma specifica); dall'altro, previsto l'erogazione di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva che pare adeguata anche a offrire capienza alla pretesa risarcitoria
(indennitaria) in questione, avuto riguardo al fatto che in altri settori si utilizza un criterio analogo;
e che il rapporto del GdP ha una connotazione propria e specifica, che pone il GdP in posizione differente al lavoratore a tempo determinato o parziale.
Quanto infine alla domanda non azionata dal ricorrente davanti al TAR, ossia la domanda risarcitoria per il comportamento asseritamente illecito del legislatore italiano che, con la legge 374/1991 e le successive disposizioni, non avendo definito un preciso orario di lavoro per il Giudice di Pace, non avrebbe dato corretta esecuzione agli artt. 3, 5 e 6 alla Direttiva 2003/88/CE in relazione all'orario di lavoro (punto 7 delle conclusioni), ci si richiama la Corte di Cassazione, che, in tema di domande risarcitorie per inadempimento da parte dello Stato italiano a direttive comunitarie, ha affermato: “sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Roma, avuto riguardo al foro della p.a. nonché a quello di insorgenza dell'obbligazione dedotta in giudizio, riferibile ad un comportamento dello Stato legislatore;
“in tali controversie, sia ai fini dell'individuazione del luogo dell'insorgenza dell'obbligazione, sia ai fini del "forum destínatae solutionís", l'obbligazione in relazione alla quale deve essere individuato il foro erariale ai sensi dell'art. 25 c.p.c. non è quella risarcitoria, bensì quella rimasta inadempiuta da cui la prima trae fondamento"” (Cass. n. 17852/20). E ancora, nello stesso senso, “l'ufficio giudiziario competente sia il Tribunale di Roma avuto riguardo al foro della p.a. nonché a quello di insorgenza dell'obbligazione dedotta in giudizio, riferibile ad un comportamento dello Stato legislatore, senza che abbia rilievo la presenza di ulteriori convenuti, … (Cass. n. 3869 del 2014 e n. 24353 del 2016); in tali controversie, sia ai fini dell'individuazione del luogo dell'insorgenza dell'obbligazione sia ai fini del forum destinatae solutionis, l'obbligazione in relazione alla quale deve essere individuato il foro erariale ai sensi dell'art. 25 c.p.c. non è quella risarcitoria, bensì quella rimasta inadempiuta da cui la prima trae fondamento” (cfr. Cass. civ., sez. lav., ord. 26/08/2020, n. 17852). “l'ufficio giudiziario competente sia il Tribunale di Roma avuto riguardo al foro della p.a. nonché a quello di insorgenza dell'obbligazione dedotta in giudizio, riferibile ad un comportamento dello Stato legislatore, senza che abbia rilievo la presenza di ulteriori convenuti, … (Cass. n. 3869 del 2014 e n. 24353 del 2016); in tali controversie, sia ai fini dell'individuazione del luogo dell'insorgenza dell'obbligazione sia ai fini del forum destinatae solutionis, l'obbligazione in relazione alla quale deve essere individuato il foro erariale ai sensi dell'art. 25 c.p.c. non è quella risarcitoria, bensì quella rimasta inadempiuta da cui la prima trae fondamento. (…) atteso che l'obbligazione dello Stato Italiano è sorta in Roma e che nello stesso luogo andava del pari adempiuta, mediante l'attività legislativa necessaria all'attuazione delle direttive comunitarie” (così Cass. civ., sez. lav., ord. 26/08/2020, n. 17852 nel caso dei medici specializzandi, e altre nello stesso senso, ad es. n. 4712/2012, nel caso del Lettori dell'Università). Per tale capo di domanda, deve essere pertanto dichiarata la competenza del Tribunale di
Roma e il difetto di legittimazione passiva del , nei cu confronti pure è stata CO proposta la domanda.
Le spese di lite, attesa la complessità delle questioni e l'esistenza di decisioni di merito difformi, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione disattesa,
-dichiara l'inammissibilità, per precedente giudicato, delle domande di cui ai punti 4 e 6 delle conclusioni del ricorso, nonché, limitatamente al periodo fino al passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato n. 7763/2020, delle pretese di cui ai punti nn. 2, 3 e 5 delle conclusioni del ricorso. -Dichiara la propria incompetenza con riferimento alla domanda contro lo Stato legislatore di cui al punto 7 delle conclusioni del ricorso, declinandola in favore del Tribunale di Roma, davanti al quale la domanda dovrà esser riassunta nel termine di legge;
-dichiara il difetto di legittimazione passiva del in relazione a detta CO domanda cui al punto 7 delle conclusioni del ricorso. nel resto il ricorso. CP_6
-Compensa tra le parti le spese di lite.
Genova, 14/5/2025
Il Giudice
Margherita Bossi