Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/04/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
1) dr. Giovanni D'Antoni Presidente
2) dr. Angelo Piraino Consigliere
3) dr. Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1557/2024 del R.G. di questa Corte
d'Appello, vertente in questo grado
TRA
, nato a [...], in data [...] (C.F.: PA
, elettivamente domiciliato a Palermo, in Viale C.F._1
Strasburgo n. 448 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. DI MATTEO
FRANCESCA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
nata ad AGRIGENTO, in [...] Controparte_1
20/06/1980, elettivamente domiciliata a Realmonte (AG) in via dell'Autonomia Siciliana, presso lo studio dell'Avv. COTTONE GIO-
VANNI, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO
Corte di Appello Palermo sez. I civile
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni dell'appellante: come da atto di appello;
conclusioni dell'appellata:
come da comparsa di costituzione e risposta;
Il Procuratore Generale concludeva chiedendo il rigetto dell'appello.
XXXXX
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 259/2024 emessa in data
20 febbraio 2024: a) dichiarò la separazione personale dei coniugi e , di cui al matrimonio ce- Controparte_1 PA
lebrato l'8 ottobre 2011 a Canicattì (AG), trascritto negli atti dello Sta- to civile del Comune di Canicattì dell'anno 2011 al n. 119, parte II, serie
A con addebito a carico di;
b) affidò i figli minori PA
(nato a [...] il [...]) e Persona_1 SO
(nata a [...] il [...]) in via esclusiva alla madre,
[...]
regolando il diritto di visita del padre secondo liberi incontri rimessi alla volontà delle parti;
c) pose a carico di l'obbligo PA
di corrispondere, in favore di , la complessiva Controparte_1
somma di € 350,00 mensili, a titolo di mantenimento dei figli minori, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi ulteriormente su base annuale secondo gli indici Istat F.O.I.; d) pose a carico di en- trambe le parti (nella misura del 50% ciascuno) le spese straordinarie
(intese quali spese di istruzione e spese mediche non assicurate dal
S.S.N.) da sostenere nell'interesse dei figli, con obbligo di rimborsare
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l'aliquota di propria pertinenza delle spese che l'altro genitore avesse integralmente sostenuto;
e) condannò alla rifusio- PA
ne delle spese del primo grado di giudizio sostenute da P_
.
[...]
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello CP_3
chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata, nonché
[...]
la condanna di al pagamento delle spese di lite Controparte_1
o, in subordine, alla loro compensazione.
Si costituiva , chiedendo preliminarmente di Controparte_1
dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., le richieste istrut- torie formulate dal ricorrente e di estromettere dal fascicolo la docu- mentazione nuova allegata;
in via principale, chiedeva di rigettare l'appello proposto, nonché di condannare la controparte appellante al pagamento delle spese di lite.
Precisate le conclusioni con il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione all'udienza del 28 marzo 2025.
***
❖ MOTIVI DI APPELLO
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta l'addebito della separazione nei suoi confronti perché non sarebbe stata raggiun- ta la prova dell'imputabilità dei fatti allegati dall'ex coniuge che avreb- bero reso intollerabile la convivenza, quali, in particolare, episodi di maltrattamenti verbali e fisici, l'instaurazione di un clima di terrore in famiglia e l'aggressione nei confronti della moglie, circostanza,
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quest'ultima, per la quale è in corso un processo penale (R.G.
3112/2020 e 2075/2021), considerato, peraltro, che la condizione di sua dipendenza da sostanze stupefacenti e da alcol era preesistente al matrimonio e, quindi, conosciuta dalla fin dal fidanzamento. CP_1
L'appellante lamenta, inoltre, la violazione dell'art. 112 c.p.c. per la ca- renza di motivazione sullo stato di salute di che è PA
“affetto da Disturbo di personalità N.A.S. in soggetto con dipendenza da sostanze stupefacenti (crack, cocaina, alcool), al momento della commis- sione dei fatti per cui è processo, versava in stato di infermità di mente tale da scemare grandemente, pur senza escluderle, la sua capacità di intendere e di volere” (Doc. 5 Pag. 19 CTU psichiatrica eseguita nel cor- so dell'incidente probatorio Doc. 4, All. 2 pagg.
6-7 relazione psichiatri- ca), condizioni tali da assumere portata determinante ai fini dell'elisioni di ogni addebito per condotte maltrattanti stante la caren- za di intenzionalità degli eventuali comportamenti aggressivi.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante si duole dell'affidamento esclusivo alla madre dei figli minori disposto dal pri- mo giudice. L'appellante rappresenta, infatti, di aver concluso positi- vamente tutte le fasi previste dal programma di recupero terapeutico;
di avere incontrato i figli alla presenza dei Servizi Sociali dalle cui rela- zioni emerge un clima sereno e disteso tra il padre e i figli, e l'ottimo percorso di recupero e reinserimento nella vita sociale del PA
(cfr. si vedano in ultimo relazioni del 19.2.2024 e del 19.9.2024 All.ti 6
e 7 produzione II grado), a dimostrazione del fatto che sussisterebbero pienamente le condizioni per disporre un affidamento condiviso.
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3. Con il terzo motivo di appello, l'appellante lamenta l'erroneità del regime di frequentazione dei figli che il giudice di prime cure aveva demandato “al libero incontro delle volontà delle parti interessate”.
L'appellante eccepisce che la suddetta statuizione sia inidonea a garan- tire il suo diritto di visita con i propri figli, in ragione dell'atteggiamento poco collaborante della CP_1
nell'organizzazione degli incontri tra e i figli, i quali chiedo- PA
no con insistenza di trascorrere maggior tempo con il padre.
4. Con il quarto motivo di appello, l'appellante lamenta la quantifi- cazione dell'assegno di mantenimento per i figli e , Per_1 Per_2
stabilito dal Tribunale in un importo pari a € 350,00 complessivi, da ritenersi eccessivo in ragione delle precarie sue condizioni economi- che, dovendo, peraltro, far fronte al pagamento di un mutuo pari a
€75.000,00 e delle rate per l'acquisto di un'auto.
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❖ SULL'ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' DI PROVE NUOVE
Preliminarmente, occorre rigettare l'eccezione di inammissibilità delle richieste istruttorie formulate in atto di appello trattandosi di prove già formulate nella memoria istruttoria depositata in data
19/04/2022 e poi riproposte nella comparsa conclusionale del
20/11/2023, non ammesse dal primo giudice. Con riferimento ai nuovi documenti prodotto in appello, con particolare riguardo agli allegati n.
6 e 7 all'atto di appello, entrambi sono sorti posteriormente alla data in cui la causa di primo grado era stata posta in decisione (20 settem- bre 2023) nonché della scadenza delle comparse conclusionali (20 no-
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vembre 2023) e delle memorie di replica (11 dicembre 2023) e, per- tanto, trattandosi di documenti sopravvenuti possono essere deposita- ti nel giudizio di secondo grado, perché come è ovvio parte appellante non avrebbe potuto produrli utilmente prima dell'instaurazione del giudizio di appello.
L'eccezione non può essere accolta nemmeno con riferimento all'ascolto dei figli minori che non costituisce una prova ed è sempre possibile procedervi nel corso del procedimento allorquando si adotti- no provvedimenti che li riguardano, trattandosi di strumento proces- suale attraverso cui il minore viene informato ed è chiamato ad espri- mere la propria opinione, “con la conseguenza che esso è obbligatorio in tutti i procedimenti in cui il minore, pur non rivestendo la qualità di parte in senso formale, rivesta tuttavia quella di parte in senso sostan- ziale, quale portatore di interessi sui quali il provvedimento è in grado di incidere” (Cass. Sez. III, sent. 11/12/2023 n. 34560).
L'eccezione di inammissibilità proposta ai sensi dell'art. 345 c.p.c. pertanto deve essere interamente rigettata.
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L'appello è parzialmente fondato nei termini di seguito esposti.
1. Il primo motivo di appello deve essere rigettato e la pronuncia di primo grado, nella parte in cui statuisce la separazione con addebito, deve essere confermata.
Invero, in ordine alla fondatezza della dichiarazione di addebito, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di valutazione
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globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del ma- trimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia sull'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della se- parazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di cau- salità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
Indi, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto, se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con ef- ficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Supre- ma Corte di Cassazione che «in tema di separazione personale dei co- niugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, neces-
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sario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convi- venza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito»
(cfr. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., 11 giugno 2005 n.
12383 e Cass., 16 novembre 2005, n. 23071).
Ora, nel caso di specie le prove introdotte nel presente procedimen- to consentono di ritenere raggiunta la prova della violazione, da parte di , dei doveri nascenti dal matrimonio. Difatti, il PA
referto del pronto soccorso n. 8235 del 14 luglio 2020 e le denunce presentate da e (cfr. allegati 1, 2 e Persona_3 Persona_4
3 alla memoria ai sensi dell'art. 183 c.p.c., fascicolo di primo grado) dimostrano l'esistenza di un clima di tensione e contrasto all'interno della famiglia, tale da avere generato e reso impossibile la prosecuzio- ne di una pacifica convivenza familiare, prevalentemente causate, co- me peraltro ammesso dallo stesso appellante, dalla condizione di abi- tuale assunzione di sostanze stupefacenti ad alcol da parte del Cosen- Per
.
Invero, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusiva- mente al comportamento volontariamente e consapevolmente contra- rio ai doveri nascenti del matrimonio di uno o id entrambi i coniugi
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ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti adde- bitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza”
(Cass., Sez. I, 30 maggio 2023 n. 15196).
Sul punto, devono pure essere rigettati i rilievi mossi da parte ap- pellante, relativi alla capacità di intendere e di volere nel momento in cui venivano commessi i fatti di reato ascritti a . PA
Invero, l'appellante ha rappresentato che l'episodio di violenza non po- tesse essergli addebitato in quanto determinato dall'abuso di sostanze stupefacenti e rappresentasse, peraltro, l'unico episodio provato di violenza fisica realizzata nei confronti della moglie.
Tuttavia, tali considerazioni sono prive di pregio.
In primo luogo, occorre rilevare che, per costante giurisprudenza,
“in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattan- dosi di comportamento idonei, comunque, a sconvolgere definitiva- mente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari di- gnità di ogni persona” (Cass., Sez. VI, 14 gennaio 2016, n. 433). Ne de- riva, pertanto, che la separazione con addebito ben può essere dichia- rata anche in presenza di un solo episodio di violenza compiuto da un coniuge ai danni dell'altro, ma occorre, soprattutto, che quel singolo episodio di violenza sia stato in grado di produrre un effetto disgre- gante della vita familiare. Nel caso di specie, l'efficacia causale risulta dimostrata dal fatto che, dopo la violenza commessa ai danni della mo- glie, quest'ultima ha abbandonato la casa familiare e CP_3
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seppe ha commesso ulteriori reati anche nei confronti dei familiari di
(cfr. allegati 1, 2 e 3 alla memoria ai sensi Controparte_1
dell'art. 183 c.p.c., nel fascicolo di primo grado) causando la definitiva rottura del complessivo menage familiare. I fatti denunciati, invero, costituiscono comportamenti talmente gravi da determinare la crisi del rapporto di coniugio, rivestendo una precisa efficacia disgregante sulla vita familiare e ciò indipendentemente dall'esito del processo pe- nale ancora in corso.
Oltretutto, è evidente che non può essere riconosciuta efficacia
“scriminante” alla circostanza per cui abbia com- PA
messo i fatti in stato di alterazione psicofisica dovuta all'abuso di so- stanze alcoliche e stupefacenti, posto che l'assunzione di sostanze stu- pefacenti o alcoliche non può assumere efficacia scriminante rispetto alla commissione di fatti illeciti (o reati) a danno dell'altro coniuge e il motivo di appello è rigettato.
2. 3. Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rilevarsi che dalla coppia sono nati due figli, , Persona_1
nato a [...] in data [...], e , nata a [...]- Persona_5
lermo, in data 5 dicembre 2014, affidati in via esclusiva alla madre, in ragione delle condizioni di salute in cui si trovava il padre, che, in par- ticolare, all'esito del processo di primo grado non aveva ancora con- cluso il programma di recupero terapeutico.
Orbene, la lettura degli atti processuali prodotti e, in particolare, di tutte le relazioni trasmesse dai servizi incaricati dal Tribunale per i minorenni, induce a ritenere fondati i motivi di appello con i quali Co-
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ha chiesto la dichiarazione di affidamento condiviso Parte_2
dei figli, nonché la rimodulazione del suo diritto di visita.
Sul punto, occorre rilevare che, nel corso del giudizio di primo gra- do, è emerso l'avvenuto completamento del programma terapeutico con l'integrale disintossicazione del Cosentino e il progressivo miglio- ramento delle sue condizioni di salute, come si evince, in particolare, dalle “Relazione comportamentale Sig. ” del 19 PA
febbraio 2024 e dalla “Relazione finale di ”, del 16 PA
settembre 2024 entrambe a firma dall'educatore della Parte_3
Comunità Terapeutica “L'Oasi”, nonché dal decreto del Tribunale per i minorenni di Palermo del 31 maggio 2023, R.G. n. 714/2020 con il quale è stato ripristinato l'autonomo esercizio del diritto di frequenta- zione dei figli minori e da parte Persona_1 Persona_5
del padre , proprio in ragione delle valutazioni po- PA
sitive che i Servizi Sociali incaricati avevano registrato durante gli in- contri protetti tra padre e figli (si veda documentazione prodotta fa- scicolo primo grado)
Invero, vi sono plurimi elementi dai quali desumere il positivo rap- porto che il padre ha instaurato con i figli, monitorato costantemente dai servizi incaricati nonché il desiderio dei bambini, riferito dagli ope- ratori, di trascorrere più tempo con il genitore.
In particolare, emerge dall'ultimo provvedimento adottato dal Tri- bunale per i Minorenni di Palermo del 31.5.2023, ove è richiamata la nota del servizio sociale incaricato (del 5.4.2023), la positiva valuta- zione dei rapporti tra padre e figli tant'è che lo stesso giudice minorile
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revocava ogni forma di “osservazione protetta” ripristinando il diritto di frequentazione del Cosentino con i minori, la cui regolamentazione, stante la contemporanea pendenza dei giudizio di separazione davanti al Tribunale ordinario, era demandata al giudice della famiglia che, tut- tavia, ha mantenuto l'originario affidamento esclusivo per il quale, allo stato, sono venuti meno gli originari presupposti.
Peraltro, come emergente anche dalle relazioni della comunità Oasi,
l'appellante ha intrapreso un positivo percorso professionale frequen- tando la scuola serale per conseguire il diploma di “Operatore dei ser- vizi sociali e sanitari” in guisa da mettere a disposizione la propria esperienza anche personale in questo settore a beneficio degli altri e, adoperandosi in attività creative manuali con ottimi risultati (le rela- zioni riferiscono di un'attività di creazione di oggettistica con materiali di scarto e di ferro e l'allestimento di mostre sul territorio).
Ed invero, l'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge
8 febbraio 2006, n. 54 e, successivamente, dal D.lgs. 28 dicembre 2013,
n. n. 154 impone al Giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale.
L'art. 337- ter. “Provvedimenti riguardo ai figli” introdotto dal D.lgs.
28 dicembre 2013, n. n. 154, prevede che “La responsabilità genitoriale
è esercitata da entrambi i genitori” confermando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del suc- cessivo art. 337 quater, “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Pertanto, al figlio minore viene riconosciuto un vero e proprio “di-
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ritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Come la prassi ha già ampiamente chiarito, tuttavia, affidamento con-diviso non vuol dire parità di tempo che il minore dovrà trascorre- re con l'uno o con l'altro genitore, con previsione di una doppia resi- denza, ma condivisione delle scelte educative e formative e pari parte- cipazione in termini qualitativi alla vita del minore da parte di en- trambi i genitori.
Il vero contenuto dell'affidamento condiviso non comporta affatto una convivenza del minore con entrambi i genitori e neanche una sorta di affidamento alternato.
La ratio dell'affidamento condiviso sta invece nella maggiore re- sponsabilizzazione dei genitori separati o divorziati i quali, adottata una linea comune dell'educazione del minore, si impegnino a realizzar- la entrambi.
Indipendentemente dalla quotidianità della convivenza, i genitori dovranno esercitare la potestà genitoriale condividendo le scelte e confrontandosi sui criteri di crescita, nonostante la crisi o la cessazio- ne la relazione coniugale, in un rapporto realmente paritario nei con- fronti dei figli e nel comune superiore interesse della loro serena cre- scita e formazione.
Nel caso di specie, in considerazione della positiva valutazione circa i progressi comportamentali registrati da , può es-PA
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sere previsto un regime di affidamento condiviso, con previsione del domicilio prevalente presso l'abitazione materna e con attribuzione al- la madre della facoltà di adozione delle decisioni di ordinaria ammini- strazione riguardanti i figli, tenendo conto dei maggiori tempi di per- manenza e della distanza tre le due residenze dei genitori.
In ragione delle considerazioni predette, è opportuno accogliere an- che il terzo motivo di appello, inerente al regime di frequentazione dei figli, attribuendo al genitore non affidatario la facoltà di incontrare e tenere con sé i predetti minori, compatibilmente con le loro esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, con le seguenti modalità:
− a settimane alterne, prelevandoli dall'abitazione materna alle 9 del sabato e riportandoli alle 19 della domenica con facoltà di pernot- tamento presso il padre;
− per 7 giorni consecutivi durante il periodo feriale estivo con fa- coltà di pernottamento, da concordare tra le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, dal 1 al 7 agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole e di fare comunicare la medesima con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefo- no;
− per tre giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, durante le festività natalizie, da concordare le parti, ovvero, in caso di perma- nente disaccordo, decorrenti, ad anni alterni, dal 23 di dicembre o dal
26 dicembre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole e di fare comunicare la medesima con l'altro geni-
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tore almeno una volta al giorno per telefono;
− per tre giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, durante le festività pasquali, da concordare le parti, ovvero, in caso di perma- nente disaccordo, comprendenti un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il lunedì dell'Angelo, con l'onere di comunicare all'altro ge- nitore il luogo di dimora della prole e di fare comunicare la medesima con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
− durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni.
Deve, inoltre, ribadirsi che detto regime di incontri deve conside- rarsi liberamente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rap- presenta un minimo inderogabile per il coniuge non convivente, com- patibilmente con gli impegni scolastici del minore.
Infine, dovrà essere dato incarico ai servizi sociali del luogo di resi- denza del padre di vigilare sui rapporti tra genitore e figli minori e re- lazionare periodicamente bimestralmente al Giudice tutelare ai sensi dell'art. 337 c.c. del luogo di residenza dei minori.
4. Venendo all'esame del quarto motivo di appello, occorre rigettare la richiesta di rimodulazione dell'assegno di mantenimento avanzata da . PA
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei fi- gli minori della coppia, inoltre, si deve osservare brevemente che, a se- guito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a
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quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materia- le, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda
- di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimen- to, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è co- stituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle ac- certate potenzialità reddituali (cfr. Cass., 19.03.2002, n. 3974).
Tale quadro normativo è confermato dal tenore dell'art. 337 ter co- dice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a prov- vedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente indicati dalla nuova norma.
Nel caso di specie, alla luce delle condizioni reddituali risultanti dal- le Certificazioni Uniche presenti agli atti, delle esigenze di manteni- mento e di vita ordinarie dei minori dell'età dei figli della coppia, in re- lazione al tenore di vita mantenuto in costanza di convivenza dai co- niugi, della collocazione prevalente dei figli presso l'abitazione mater-
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na - che non muta anche in relazione alla maggiore frequenza con il padre avente una portata comunque minima nel complesso della ge- stione ordinaria della prole minorenne - della capacità di lavoro con- creta dei genitori, appare equo confermare la pronuncia di primo gra- do, con riferimento alla determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli minori da corrispondere in favore di in Controparte_1
complessivi € 350,00 (€ 175,00 per ciascun figlio) mensili, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
L'appellante deve essere, inoltre, dichiarato tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche, da individuarsi nelle spese relative a cure non somministrate dal servizio sanitario nazionale, nonché al pagamento del 50% delle spese straordinarie scolastiche, così come disposto dal giudice di primo grado.
In ragione dell'accoglimento parziale dell'appello, si ritengono sus- sistere i presupposti per disporre la compensazione delle spese pro- cessuali tra le parti di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale accoglimento dell'appello proposto da CP_3
ed in parziale riforma della sentenza n. 259/2024 emessa dal
[...]
Tribunale di Agrigento in data 20.02.2024; dispone l'affidamento condiviso dei figli minori della coppia,
[...]
(nato a [...] il [...]) e Persona_6 Persona_5
(nata a [...] il [...]) ad entrambi i genitori, con facoltà
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della madre di adottare tutte le decisioni di ordinaria amministrazione, con residenza prevalente presso il domicilio materno e con facoltà del padre di incontrare i figli secondo le modalità indicate in parte motiva;
conferisce incarico ai servizi sociali del luogo di residenza del padre di vigilare sui rapporti tra genitore e figli minori e relazionare bime- stralmente al Giudice tutelare del Tribunale territorialmente compe- tente in relazione al luogo di residenza dei minori, ai sensi dell'art. 337
c.c. conferma nella restante parte la sentenza impugnata;
compensa tra le parti le spese di lite di questo grado del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione ai servizi sociali incaricati.
Così deciso nella Camera di Consiglio della prima sezione civile della Corte d'Appello
in data 11.4.2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Dr. Giovanni D'Antoni
Dr. Sebastiana Ciardo
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