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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/06/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TARANTO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele Gallucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 7450 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, c.f. , in qualità di moglie di Parte_1 C.F._1 [...] con il patrocinio dell'avv. Angelo Lattarulo, elettivamente Pt_2 domiciliata in Taranto alla via Puglie n. 102 presso e nello studio dell'avv. Angelo Lattarulo, pec: Email_1
, c.f. , in qualità di fratello di Parte_3 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. Angelo Lattarulo, elettivamente Parte_2 domiciliato in Taranto alla via Puglie n. 102 presso e nello studio dell'avv. Angelo Lattarulo, pec: Email_1
, c.f. , in qualità di sorella di Parte_4 C.F._3 [...] con il patrocinio dell'avv. Carmine Lattarulo, elettivamente Pt_2 domiciliata in Taranto alla via Puglie n 102 presso e nello studio dell'avv. Carmine Lattarulo, pec: Email_2
, c.f. , in qualità di sorella di Parte_5 C.F._4 [...] con il patrocinio dell'avv. Carmine Lattarulo, elettivamente Pt_2 domiciliata in Taranto alla via Puglie n 102 presso e nello studio dell'avv. Carmine Lattarulo, pec: Email_2
, c.f. , in qualità di fratello di Parte_6 C.F._5 con il patrocinio dell'avv. Francesco Sansonetti, Parte_2 elettivamente domiciliato in Taranto alla via Puglie n. 102 presso e nello studio dell'avv. Francesco Sansonetti, pec: Email_3
, c.f. , in qualità di fratello di Parte_7 C.F._6 con il patrocinio dell'avv. Francesco Sansonetti, Parte_2 elettivamente domiciliato in Taranto alla via Puglie n. 102 presso e nello studio dell'avv. Francesco Sansonetti, pec: Email_3
, c.f. , in qualità di fratello di Parte_8 C.F._7 [...] con il patrocinio dell'avv. Alessandro Sansonetti, elettivamente Pt_2 domiciliato in Taranto alla via Puglie n. 102 presso e nello studio dell'avv.
1 Alessandro Sansonetti, pec: Email_4
, c.f. in qualità di figlio di Parte_9 C.F._8 con il patrocinio dell'avv. Alessandro Sansonetti, Parte_2 elettivamente domiciliato in Taranto alla via Puglie n. 102 presso e nello studio dell'avv. Alessandro Sansonetti, pec: Email_4
, c.f. , in qualità di figlio di Parte_10 C.F._9
con il patrocinio dell'avv. Alberto Sansonetti, elettivamente Parte_2 domiciliato in Taranto alla via Puglie n. 102 presso e nello studio dell'avv. Alberto Sansonetti, pec: Email_5 parte attrice contro in persona del suo Procuratore e Responsabile della Controparte_1
Direzione Sinistri, dott. c.f. , con il patrocinio CP_2 P.IVA_1 dell'avv. Giuseppe Ramellini, elettivamente domiciliata in Taranto alla via Federico di Palma n. 123 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Ramellini, pec:
Email_6 parte convenuta OGGETTO: accesso agli atti compagnia assicurativa. CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. delle ore 00.01 del 20.02.2025, le parti hanno depositato note di trattazione scritta con le quali hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Sintesi degli atti di causa.
, Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, e hanno Parte_8 Parte_7 Parte_10 Parte_9 citato in giudizio la , al fine di ottenere la condanna della Controparte_1 stessa alla trasmissione di documenti relativi ad un sinistro in cui aveva perso la vita il loro congiunto Parte_2
A sostegno delle proprie pretese, hanno dedotto:
che, in data 29.03.2016, il proprio congiunto mentre Parte_2 era alla guida del trattore tg AF2264, aveva subito il tamponamento da parte del veicolo Peugeot tg DZ758TH, assicurato da CP_1
e di proprietà di , nell'occasione, condotto
[...] Parte_11 però da;
Persona_1
- che, a seguito del sinistro, aveva riportato lesioni tali Parte_2 da perdere la vita il 28.04.2016;
- che, a seguito della richiesta di risarcimento del 26.04.2016 e di
2 successiva lettera del 07.06.2016 inoltrata ad l'impresa, con CP_1 lettera del 28.02.2019, aveva offerto l'importo complessivo di € 130.400,00 a titolo di danno iure proprio, così suddiviso: € 34.000,00 in favore di (moglie); € 33.200,00 ciascuno in favore di Parte_1
e (figli) ed € 5.000,00 ciascuno in Parte_10 Parte_9 favore di , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e (fratelli); Parte_7 Parte_8
- che l'impresa assicurativa aveva specificato che si trattava di “offerta pro bono pacis sulla base del 20% di € 170.000,00 (moglie), € 166.000,00 (figli), € 25.000 (fratelli)”;
- che, poiché l'offerta non esplicitava quali titoli del risarcimento contemplasse, con missiva del 07.02.2020, avevano inoltrato all'impresa richiesta di accesso agli atti ai sensi dell'art. 146 d.lgs. 209/2005, richiedendo documentazione di tutto il procedimento di constatazione, valutazione e liquidazione del danno;
- che, con lettera del 11.02.2020, aveva inviato denuncia di CP_1 sinistro sottoscritta da con evidenti cancellazioni e Persona_1 il verbale delle autorità, comunicando di non essere in possesso di dichiarazioni testimoniali;
che non era stato però fornito riscontro in merito alla richiesta di motivazione specifica dell'offerta, della percentuale di ragione riconosciuta e del calcolo aritmetico posto a fondamento della medesima offerta;
- che, con ulteriore pec del 29.04.2020, aveva inviato una perizia CP_1
“in bianco”, inevasa, di entrambi i mezzi (trattore e veicolo Peugeot 3008); che, tuttavia, nella lettera del 28.02.2019, aveva CP_1 dimostrato di essere a conoscenza dello stato del trattore, rilevando il non “corretto uso del rollbar”; che, con lettera del 05.05.2020, per massimo scrupolo, venivano inviate le foto di entrambi i mezzi coinvolti;
che con mail dell'08.06.2020 continuava a non inviare CP_1 la perizia sul trattore, esplicitando soltanto la stima di € 381,33 + IVA;
- che l'impresa aveva provveduto nel termine di cui all'art. 5 del d.m. n. 191 del 2008 Sulla scorta di tali premesse, hanno rassegnato le seguenti conclusioni (sottolineature aggiunte):
“accertata e dichiarata la inadempienza della società convenuta, che ha violato tutte le disposizioni di legge sopra richiamate, condannarla1; 1) ai sensi dell'art. 2 del DM 29.10.2008 n. 191, alla trasmissione di ogni atto riguardante il procedimento di constatazione, valutazione e liquidazione e segnatamente l'allegazione della denuncia di priva di cancellazioni, della perizia Persona_1
3 effettuata sul trattore e della perizia effettuata sul veicolo Peugeot agli indirizzi di posta elettronica indicati nell'atto di citazione e con esclusione di ogni altra procedura a pena di irrilevanza;
2) alla trasmissione della speigazione del calcolo per il quale si è pervenuti a detta offerta ex art. 148 d. lgsl 208/2005, cosi come modificato nell'ultimo testo dall'art. 1 comma VII del d. lgsl 198/2007, il quale dispone che la compagnia deve inviare offerta motivata, ossia la specificazione dei titoli (danno biologico, danno morale, danno esistenziale, danno patrimoniale, spese funerarie e quant'altro) la percentuale di ragione riconosciuta, in ogni caso, il calcolo tramite il quale l'impresa perviene all'offerta rispettivamente di €. 34.000,00, €. 33.200,00 ed €. 5.000,00 all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'atto di citazione e con esclusione di ogni altra procedura a pena di irrilevanza;
3) trattandosi di un obbligo di fare infungibile, condannare la società convenuta, ai sensi dell'art. 614 bis cpc, al pagamento della somma di € 200,00 in caso di violazione e inosservanza, anche parziale, nella esecuzione della sentenza per ogni giorno di ritardo, dalla data di pubblicazione della sentenza;
4) condannare la società convenuta al pagamento delle spese e competenze, oltre maggiorazioni di legge, del presente procedimento e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
5) ai sensi dell'art. 146 e 317 d. lgs 209/2005, trasmettere, d'ufficio, copia della sentenza all'IVASS per le motivazioni di cui al punto 1, 2 delle conclusioni.”.
Con la comparsa conclusionale, parte attrice ha invocato una pronuncia di cessazione della materia del contendere rispetto alla domanda avente ad oggetto la trasmissione della spiegazione del calcolo, perché offerta con gli atti processuali della controparte dopo la notifica dell'atto di citazione. Ha insistito per la condanna alle spese in forza della soccombenza virtuale.
Si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente Controparte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Taranto, in quanto, trattandosi di una controversia avente ad oggetto un obbligo di fare, ai sensi dell'art. 26 c.p.c. co. 3, sarebbe competente il giudice del luogo di adempimento dell'obbligo di consegna, da identificare con il Tribunale di Milano, circondario nel quale ha sede legale e dove si trova l'ufficio che ha CP_1 gestito la pratica. Inoltre, sempre a Milano si trova il fascicolo contenente i documenti che la parte attrice sostiene di non aver ricevuto, e, venendo in rilievo un'obbligazione di consegna di cosa determinata, la stessa andrebbe adempiuta ex art. 1182 c.c. nel luogo in cui si trova la cosa nel momento in cui è sorto l'obbligo, luogo che coincide con l'ufficio di Milano della compagnia assicurativa.
4 Nel merito, ha esposto:
- che la dinamica descritta dagli attori non corrisponde alla realtà, in quanto il sinistro si è verificato per responsabilità di il Parte_2 quale, alla guida del trattore agricolo, privo della patente di guida, aveva effettuato una improvvisa manovra di svolta a sinistra, non concedendo la dovuta precedenza al veicolo Peugeot che era in fase di sorpasso da tergo;
- che, con riferimento alla richiesta di accesso agli atti, ben prima della notifica dell'atto di citazione, la compagnia aveva provveduto a fornire agli attori l'intera documentazione contenuta nel proprio fascicolo e tutte le spiegazioni che la avevano indotta ad eseguire le offerte;
- che le cancellature presenti sulla denuncia di sinistro trasmessa da erano relative a dati sensibili, riguardando, precisamente, CP_1
l'indirizzo e il numero di telefono di e il nome dell'avvocato Per_1 al quale aveva affidato l'incarico per la richiesta di risarcimento dei danni;
- che le cancellature non avevano comunque frustrato il diritto di accesso degli attori;
- che, con la lettera del 28.02.2019, con cui era stata formalizzata l'offerta, erano state specificate le ragioni per le quali si riteneva la colpa prevalente di nella produzione del sinistro e la Parte_2 residua responsabilità nella misura del 20% di , Persona_1 essendo stato precisato quanto segue: “Ribadiamo, comunque, la correttezza della nostra precedente posizione di diniego (oltre ai profili colposi del de cuius individuabili nell'aver iniziato la svolta a sinistra repentinamente, senza verificare la presenza di mezzi sopraggiungenti da tergo, né essersi spostato gradualmente dal margine della carreggiata a quello sinistro per impostare la curva, si rileva come il corretto uso del rollbar e delle cinture di sicurezza avrebbe certamente scongiurato il trauma da schiacciamento e l'esito mortale del sinistro) ”;
- che erano stati chiariti anche i criteri di calcolo, essendo stato precisato:
o che l'offerta veniva eseguita “sulla base del 20% di euro 170.000,00 (moglie) / 166.000,00(figli) / 25.000,00- (fratelli)”, somma determinata sulla base parametri minimi delle tabelle del Tribunale di Milano;
o che il danno iure hereditatis non poteva essere risarcito in quanto “trattasi di voce ad oggi non risarcibile, atteso che, non essendo stata peraltro disposta autopsia in sede penale, non è stata fornita la
5 prova né circa la lucidità del de cuius nel periodo intercorrente tra la data del sinistro ed il decesso, né circa la consapevolezza della fine imminente”;
o che, con riguardo alla pretesa risarcitoria dei nipoti del de cuius, si trattava “di soggetti non rientranti nel novero degli aventi diritto al risarcimento del danno iure proprio elencati nella tabella del Tribunale di Milano”, per i quali non era stata “fornita alcuna prova relativa al legame affettivo tra nonno e nipoti”;
- che, con la pec inviata il 29 aprile 2020, aveva inviato le perizie CP_1 negative sui mezzi e quindi “bianche”, nelle quali era stato precisato il motivo per cui non erano state eseguite;
che con la pec era stato precisato che non erano state eseguite altre perizie;
- che, nella medesima missiva aveva manifestato la propria disponibilità ad integrare l'offerta per il solo danno materiale, sempre nella misura del 20%, qualora il mezzo fosse stato messo “a disposizione per la perizia,
o fosse stata fornita documentazione fotografica dei danni sufficiente per effettuare la stima per tabulas”;
- che l'onere di provare eventuali omissioni nell'invio dei documenti e la detenzione degli stessi da parte della compagnia assicurativa incombe sulla parte che agisce in giudizio. Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, in via preliminare dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale adito essendo invece il Tribunale di Milano competente a conoscere della domanda;
nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto;
vittoria nelle spese e competenze del giudizio”.
2. Sulla eccezione di incompetenza territoriale. L'eccezione è infondata e non merita accoglimento. L'art. 19 c.p.c. dispone che “salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha sede. È competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda”. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la previsione che concerne lo “stabilimento” possiede particolare rilievo in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a persona giuridica, poiché la mancata contestazione in comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento, indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, comporta l'incompletezza dell'eccezione, da ritenere, pertanto, come non proposta, con
6 il conseguente radicamento della competenza del giudice adito1. Nel caso di specie, la compagnia convenuta si è limitata a dedurre di avere la propria sede legale a Milano, senza negare l'esistenza di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio nel luogo di competenza del giudice adito. Pertanto, l'eccezione deve considerarsi non validamente proposta. Inoltre, l'art. 20 c.p.c., in materia di cause relative a rapporti obbligatori, annovera tra i fori facoltativi e alternativi quello del giudice del luogo in cui “è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”. Nel caso di specie, il luogo in cui è sorta l'obbligazione deve considerarsi il circondario di Taranto, ossia dove si è verificato l'incidente. A tal proposito, bisogna tenere conto del fatto che la richiesta di accesso agli atti detenuti dall'assicurazione è funzionale alla domanda risarcitoria dell'interessato, e che il diritto di accesso, obbligazione che trova causa nella legge, sorge quindi al momento del sinistro, con la conseguenza che è proprio al luogo del sinistro che occorre fare riferimento per radicare la competenza ai sensi dell'art. 20 c.p.c., restando in disparte, data la natura alternativa del criterio, ogni considerazione in merito al luogo di esecuzione dell'obbligo di consegna. Del pari privo di fondamento è il richiamo all'art. 26 c.p.c., che concerne i procedimenti di esecuzione forzata, venendo qui in rilievo un giudizio di cognizione.
3. Sul merito della domanda. Prima di esaminare le domande avanzate da parte attrice, appare opportuno richiamare sinteticamente la disciplina che regola il diritto di accesso agli atti in relazione ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni relativi ai sinistri. Al riguardo, giova riportare alcuni passaggi di recenti pronunce di legittimità2 che, nel far luce sull'argomento, hanno precisato:
che art. l'146, comma primo, del D.Lgs. 209/2005 prevede che: "
1. Fermo restando quanto previsto per l'accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti
7 l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.
2. L'esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti";
che l'art. 146 è strettamente correlato “al principio, normativamente espresso dai successivi artt. 148 e 149 cod. ass., secondo cui l'offerta ovvero il diniego di indennizzo devono essere motivati dall'assicuratore, che a tale fine, pertanto, svolge gli atti di istruzione necessari alla valutazione e constatazione dei danni”;
che la materia, a livello di fonti secondarie di dettaglio, è regolata anche dal D.M. n. 191 del 2008 - Regolamento concernente "Disciplina del diritto di accesso dei contraenti e dei danneggiati agli atti delle imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private", il cui all'art. 2, rubricato "Ambito di applicazione" prevede che:
“
1. I contraenti, gli assicurati ed i danneggiati hanno diritto di accesso agli atti nei confronti delle imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, relativamente ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.
2. Sono soggette all'accesso tutte le tipologie di atti, inerenti i procedimenti di cui al comma 1, contenuti nel fascicolo di sinistro, ivi compresi: a) le denunce di sinistro dei soggetti coinvolti;
b) le richieste di risarcimento dei soggetti coinvolti;
c) il rapporto delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro;
d) le dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro con esclusione dei riferimenti anagrafici dei testimoni;
e) le perizie dei danni materiali;
f) le perizie medico-legali relative al richiedente;
g) i preventivi e le fatture riguardanti i veicoli e/o le cose danneggiate;
h) le quietanze di liquidazione…… 4. Fatto salvo quanto disposto per l'accesso agli atti contenenti dati di carattere non oggettivo dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il diritto di accesso agli atti, di cui al presente articolo, può essere esercitato con riferimento alle parti del documento contenenti notizie o informazioni relative alla parte istante ed è escluso con riferimento alle parti del documento contenenti notizie o informazioni relative a terzi, salva
8 la possibilità di prendere visione di tali parti dei documenti, qualora la loro conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici del medesimo richiedente”
che “Il raffronto tra l'art. 146 cod. ass. ed il suo dettaglio attuativo, contenuto nell' art. 2 da ultimo citato, consente quindi di rilevare: a) che il primo comma della nuova disposizione configura il diritto di accesso "relativamente ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni", dunque in maniera più specifica ed ampia rispetto allo stringato tenore dell'art. 146 cod. ass., ove si fa riferimento all'accesso agli atti "conclusivi" del procedimento di valutazione e liquidazione del danno, ed in maniera tale da ricomprendere, nell'oggetto del diritto di accesso, tutti gli atti istruttori sulla base dei quali la compagnia assicurativa perviene a formulare o a denegare una offerta di indennizzo al danneggiato;
b) che il capoverso dell'art. 2 dapprima afferma, in maniera esplicita ed inequivocabile, l'estensione dell'accessibilità all'intero fascicolo del sinistro e poi contiene un elenco di atti, "contenuti" nel fascicolo, in relazione ai quali l'esercizio del diritto è da ritenersi ammissibile, purché si riferiscano alla parte istante.”;
che a tali previsioni si affianca l'art. l'art. 9, comma primo, del D.P.R. n. 254/2006 - "Regolamento sul regime di indennizzo diretto", che più ampiamente, dispone: "l'impresa, nell'adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l'eventuale integrazione, l'illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità di cui all'allegato A";
che il richiamato articolo 9 attiene allo speciale regime di indennizzo o risarcimento diretto disciplinato dall'art. 149 cod. ass., dove è “la compagnia del danneggiato che gestisce ed eventualmente liquida il sinistro, ferma la successiva regolazione dei rapporti con la compagnia assicurativa del responsabile civile, della quale è mandataria”;
che il citato articolo 9 “individua gli obblighi a carico della compagnia assicurativa in maniera molto ampia e pregnante, come si desume dall'utilizzo dagli aggettivi "ogni", "migliore", "piena", in relazione, rispettivamente, alla "assistenza", alla "prestazione", ed infine alla "realizzazione" del diritto al risarcimento del danno ovvero all'indennizzo”;
che gli ampi obblighi di assistenza del danneggiato di cui all'art. 9 si
9 riferiscono però soltanto alla speciale procedura di valutazione e di liquidazione del danno per l'indennizzo o risarcimento diretto ex art. 149 cod. ass., diversa dalla disciplina "generale" di cui agli artt. 146 e ss. cod. ass. che, nel combinato disposto con l'art. 2 D.M. 191/2008, attiene invece alle ipotesi di azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile (ex art. 144 cod. ass.);
che, nel regime generale ex art. 144 cod. ass., “il diritto di accesso del danneggiato, disciplinato dall'art. 146 cod. ass. e dall'art. 2 D.M. 191/2008, non può che avere ad oggetto tutti e soltanto quegli atti che siano già presenti nel fascicolo del sinistro, e dunque gli atti istruttori che la compagnia abbia già esperito ed abbia ritenuto sufficiente esperire al fine di accogliere ovvero di denegare, in sede stragiudiziale, l'indennizzo al danneggiato”;
che “non sussistono, infatti, in questo caso, a differenza che nella procedura di indennizzo o risarcimento diretto, quelle pregnanti ragioni, più sopra esposte, in forza delle quali la compagnia assicurativa debba pervenire ad offrire una vera e propria consulenza, sia informativa sia tecnica, al danneggiato, e non si può estendere la portata del diritto di accesso a favore del danneggiato al punto di configurare un obbligo, in capo alla compagnia assicurativa, di svolgere ulteriori atti di istruzione del sinistro, così sopportandone i relativi costi, che essa ritenga superflui ed inutili rispetto ad elementi già acquisiti e già sufficienti per offrire o denegare l'indennizzo assicurativo”.
Dal momento che l'invocato diritto di accesso non riguarda, nel caso in esame, un'ipotesi di indennizzo diretto ex art. 149 e ss. cod. ass., ma concerne piuttosto un'eventuale azione diretta ai sensi dell'art. 144 cod. ass., è alla luce della disciplina generale posta dagli artt. 146 cod. ass. e 2 d.m. 191/2008 che vanno vagliate le pretese ostensive di parte attrice, non potendo trovare applicazione lo speciale regime di assistenza di cui all'art. 9 del d.p.r. 254/2006 sopra richiamato. Ciò posto, le domande di accesso non sono meritevoli di accoglimento. Quanto alla richiesta di trasmissione della denuncia di Persona_1 priva di cancellature, va rilevato che la domanda è in primo luogo inammissibile per difetto di interesse ad agire3.
10 Come noto, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. la domanda di colui che agisce in giudizio deve essere sorretta da un interesse, nel senso che il diritto che si intende far valere deve risultare bisognevole di tutela. L'interesse non va riferito al bene che è oggetto del diritto sostanziale astrattamente riconosciuto all'atto, ma va piuttosto identificato con l'interesse per quell'ulteriore e diverso bene, vale a dire la tutela giurisdizionale, che può conseguirsi attraverso l'attività giurisdizionale. La pronuncia del giudice deve essere idonea ad apportare un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice4. L'interesse ad agire, che sul piano processuale configura una condizione dell'azione, deve quindi essere concreto ed attuale ed apportare all'attore un'utilità pratica che non potrebbe conseguire altrimenti. Siccome dalla documentazione prodotta dalla stessa parte attrice (segnatamente gli allegati alla pec inviata da in data 11.02.2020 al CP_1 difensore richiedente) risulta che quest'ultima aveva ricevuto, per il tramite del proprio difensore, la copia della predetta denuncia con la sola cancellazione degli indirizzi di residenza dell'assicurato e del conducente e del nome dell'avvocato dallo stesso nominato, la pretesa coltivata in questa sede, di ottenere copia del medesimo documento senza le apposte cancellature, risulta disancorata da un valido interesse ad agire. Ed invero, occorre rammentare che la disciplina del diritto di accesso è funzionale alla tutela risarcitoria cui mira l'interessato, nel senso che il diritto di accesso viene riconosciuto nella misura in cui consente a quest'ultimo di valutare l'offerta risarcitoria della compagnia o il suo diniego, di modo da potere assumere in maniera più consapevole le proprie determinazioni in merito all'eventualità di coltivare l'azione risarcitoria in sede giudiziale.
La strumentalità del diritto di accesso alla tutela risarcitoria, oltre a desumersi dal contenuto degli artt. 146 cod. ass. e 2 del d.m. n. 191/2008 (nella parte in cui richiamano i procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni, quale ambito all'interno del quale va esercitato il diritto di accesso agli atti), trova conferma anche nel fatto che l'art. 146 è inserito nel capo IV del Codice delle Assicurazioni, rubricato appunto “procedure liquidative”. Questa impostazione sembra essere stata accolta pure dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, che ha sottolineato come l'art. 146 sia
parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese. (In applicazione del principio, la S.C. ha negato la nullità della sentenza impugnata che, rilevando d'ufficio il caso fortuito, non aveva concesso termine a difesa ex art. 101 c.p.c. , posto che non si trattava di una nuova questione di fatto, ma di una diversa ricostruzione della vicenda con parziale riqualificazione dei medesimi fatti).” 4 Cfr. Cass. n. 6749/2012; Cass. n. 8464/2011.
11 strettamente correlato agli artt. 148 e 149 cod. ass., secondo cui l'offerta o il diniego dell'indennizzo devono essere motivati dall'assicuratore, che a tal fine svolge gli atti di istruzione necessari alla valutazione e constatazione dei danni. Pertanto, la pretesa di ricevere la denuncia priva delle cancellature apposte sull'indirizzo di residenza dell'assicurato/conducente e sul nome del suo difensore non apporterebbe alcuna concreta utilità alla parte attrice, trattandosi di dati che, per la loro marginalità, non le hanno affatto impedito di valutare l'offerta formalizzata dalla compagnia assicurativa e, di conseguenza, l'eventualità di rivendicare il risarcimento in sede giudiziale. Ad ogni modo, la pretesa è anche infondata nel merito, in quanto, sebbene tali dati non possano considerarsi sensibili, riguardano comunque informazioni relative a terzi e non all'istante, che, in quanto tali sono precluse all'accesso ai sensi dell'art. 2 co. 4 D.M. n. 191/2008, a mente del quale: “…il diritto di accesso agli atti, di cui al presente articolo, può essere esercitato con riferimento alle parti del documento contenenti notizie o informazioni relative alla parte istante ed è escluso con riferimento alle parti del documento contenenti notizie o informazioni relative a terzi, salva la possibilità di prendere visione di tali parti dei documenti, qualora la loro conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici del medesimo richiedente….”. Nel caso di specie, la conoscenza dei predetti dati, riguardanti soggetti terzi, non è necessaria a curare o a difendere gli interessi giuridici del richiedente, né è stata data prova di una tale strumentalità.
Passando all'esame della domanda avente ad oggetto la consegna delle perizie espletate sui due veicoli, va osservato che l'invio di tali atti risulta provato dalle produzioni documentali di parte attrice.
Risulta, infatti, anche per stessa ammissione di parte attrice (cfr. pag. 4 della citazione), che con pec del 29.04.2020, aveva inviato al difensore degli CP_1 istanti copia delle richieste perizie, definendole “negative” e precisando di non aver redatto elaborati successivi. Perizie negativa in quanto i veicoli si trovavano sotto sequestro, come riportato nel corpo delle stesse. Dal momento che la compagnia assicurativa, con lettera del 28.02.2019, aveva già formalizzato la propria offerta risarcitoria sulla base di un fascicolo informativo che non conteneva le richieste perizie, se non sotto forma di perizie negative (comunque trasmesse con pec del 29.04.2020), per respingere la domanda di parte attrice è sufficiente ribadire il principio affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 12605/2025, alla luce del quale “il diritto di accesso di cui agli artt. 146 cod.ass. e 2 d.m. 191/2008 va limitato a tutti gli atti - che la compagnia di assicurazione abbia già esperito ed abbia ritenuto necessarie e sufficienti
12 esperire al fine di offrire ovvero di denegare, in sede stragiudiziale, l'indennizzo – e che dunque siano già in possesso dell'assicurazione e già contenuti nel fascicolo del sinistro, senza che la compagnia assicurativa debba essere ritenuta obbligata né a eseguire nuove perizie ed accertamenti tecnici né ad acquisire ulteriore documentazione nei confronti di soggetti terzi”. A nulla rileva il fatto che, con lettera del 05.05.2020 gli attori avessero inviato alla compagnia le foto dei mezzi, atteso che, come detto, aveva CP_1 comunque trasmesso gli atti presenti nel fascicolo (e ritenuti dalla compagnia sufficienti a formulare l'offerta) e oggetto di richiesta, e tra quelli presenti non vi erano perizie effettivamente espletate. Ad ogni modo, ad ulteriore riprova della correttezza dell'operato dell'impresa assicurativa, va rilevato che, a seguito dell'invio delle foto dei mezzi, la stessa con mail dell'8 giugno 2020, aveva stimato il danno riportato dal CP_1 trattore in modo approssimativo (in quanto teneva conto delle sole foto in bianco e nero) e aveva contestualmente formulato una proposta risarcitoria nei limiti del 20% dell'importo. Sotto altro profilo, va rammentato che l'assicurato/contraente/danneggiato che formalizza una richiesta di accesso agli atti ha l'onere di allegare l'inadempimento della compagnia assicuratrice agli obblighi prescritti dalla richiamata normativa ed ha, altresì, l'onere di provare l'esistenza dei documenti oggetto della specifica richiesta di accesso, trattandosi di un fatto costitutivo della sua pretesa (art. 2697 c.c.: “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”). Il documento per cui si invoca l'accesso costituisce, infatti, l'oggetto materiale dell'obbligazione (di accesso) di cui si assume la violazione da parte dell'assicurazione, obbligazione a cui corrisponde, dal lato attivo, il diritto dell'assicurato derivante, nel caso di specie, dalla legge (art. 146 del d.lgs. n. 209/2005 e regolamento attuativo adottato con il d.m. n. 191/2008). Pertanto, e in termini più chiari, l'attore, per assolvere al proprio onere probatorio, è tenuto a dimostrare l'esistenza del titolo su cui poggia il diritto di accesso e, a fronte della negazione dell'esistenza del documento (circostanza che integra una mera difesa, in quanto si risolve nella semplice negazione dei fatti costitutivi della pretesa attorea, senza determinare alcun ampliamento dei fatti sottoposti al vaglio giudiziale rispetto a quelli introdotti dall'attore), anche la disponibilità di quest'ultimo da parte della compagnia (ossia la sua inclusione nel fascicolo). L'impostazione adottata è coerente anche con la disciplina che regola il diritto di accesso agli atti di una pubblica amministrazione, dove la giurisprudenza fa ricadere sull'istante l'onere di provare l'esistenza del documento di cui chiede
13 l'ostensione, non potendosi onerare l'amministrazione della prova di un fatto negativo5. Orbene, a fronte della negazione dell'esistenza delle perizie (posto che l'assicurazione non aveva come visto l'obbligo di espletarle ai fini dell'accesso), contenuta nella missiva del 29.04.2020 e ribadita in sede di comparsa di costituzione e risposta, era onere di parte attrice provare la loro esistenza. Tuttavia, tale onere non può dirsi assolto, essendosi parte attrice limitata a dedurre sul punto che, nella lettera del 28.02.2019, aveva dimostrato di CP_1 essere a conoscenza del non corretto uso del rollbar del trattore, lasciando quindi intendere che l'impresa avesse espletato la relativa perizia. In realtà, la circostanza della conoscenza del non corretto uso del rollbar da parte di si spiega agevolmente in considerazione del fatto che tale CP_1 informazione è riportata nella descrizione della dinamica del sinistro fatta dai carabinieri della stazione di Ginosa, laddove nella parte sottolineata si fa riferimento al mancato funzionamento del dispositivo antiribaltamento (cfr. pagina 25 del pdf prodotto da parte attrice con il titolo di “mail di aviva del 11.02.2020”). Il dato non assurge quindi neanche a mero inizio dell'esistenza di una perizia eseguita sul trattore da CP_1
Va infine esaminata la domanda relativa alla richiesta di trasmissione della spiegazione del calcolo aritmetico dell'offerta, dei titoli di danno e della percentuale di ragione riconosciuta. Anche tale domanda è priva di fondamento. Dalla disamina della comunicazione di del 28.02.2019 si comprende CP_1 chiaramente:
che l'offerta di risarcimento è stata formalizzata “ai sensi delle Tabelle del Tribunale di Milano”;
che l'importo si riferiva al danno iure proprio a favore degli eredi, così suddiviso:1) (moglie del de cuius) € 34.000,00; 2) Parte_1 [...]
e (figli del de cuius) € 33.200,00- ciascuno;
Pt_10 Parte_9
3) , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
(fratelli del de cuius)- € 5.000,00 ciascuno;
Pt_7 Parte_8
che le somme proposte erano pari al 20% delle somme spettanti sulla
14 base degli importi di € 170.000 (moglie), 166.000,00 (figli) e 25.000,00 (fratelli);
che la percentuale di responsabilità del proprio assistito era stata valutata, pro bono pacis, nella misura del 20%;
la dinamica da cui emergono profili colposi a carico del de cuius;
le specifiche ragioni della non risarcibilità del danno iure hereditatis e del danno patito dai nipoti. Non ricorrono i presupposti per una pronuncia di cessazione della materia del contendere, che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
“si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.” (cfr. Cassazione civile, sez. II , 31/10/2023 , n. 30251). Ed invero, i criteri di calcolo, i titoli di danno e le relative percentuali erano chiaramente evincibili già dalla lettera di del 28.02.2019, invita all'incirca CP_1 un anno prima della notifica ad della citazione in giudizio, CP_1 perfezionatasi il 22.12.2020. Pertanto, non si può dire che tale circostanza, ossia la conoscenza da parte dell'attrice dei criteri di calcolo e degli altri elementi dell'offerta, sia sopravvenuta nel corso del giudizio, essendo già preesistente prima della lite e comprovando così l'infondatezza nel merito della pretesa attrice. Posto che, alle prime richieste di risarcimento del 26.04.2016 e del 07.06.2016, l'impresa aveva risposto con comunicazione del 23.06.2026 (che gli attori non hanno detto di non aver ricevuto, a fronte delle deduzioni di contenute CP_1 nella comparsa di costituzione e risposta), a nulla rileva che abbia CP_1 risposto alla successiva richiesta del 04.05.2018 solo in data 28.02.2019, trattandosi di profili estranei alla presente vicenda, atteso che parte attrice non si è lamentata del ritardo ma solo della mancata esplicitazione dei criteri di calcolo e degli altri dati richiamati. Alla luce di quanto fin qui esposto, le domande di parte attrice non possono trovare accoglimento, al pari della conseguente richiesta di condanna a misure di coercizione indiretta.
15
4. Sulle spese di lite. Le spese del presente giudizio, liquidate ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 (tenuto conto del valore della domanda e dei parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento 52.001,00-260.000,00, tenuto conto del fatto che si tratta di richiesta di ostensione e di condanna alla trasmissione di documenti, con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria, in quanto non compiutamente celebrata, e con applicazione dei parametri medi in relazione alla fase decisionale, in quanto il corposo contenuto della comparsa conclusionale di parte attrice ha determinato una maggiore onere difensivo per la controparte), seguono la soccombenza e sono pertanto posti a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
dichiara inammissibile la domanda di ostensione della denuncia di sinistro;
rigetta le altre domande avanzate da parte attrice;
condanna gli attori, in solido tra di loro, al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese di lite, che si liquidano in € 6.343,00, oltre spese generali, iva e cap come per legge.
Così deciso in Taranto, in data 12/06/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile sez. VI, 07/03/2013, n.5725 2 Cassazione civile sez. III - 12/05/2025, n. 12605; Cassazione civile sez. III - 18/05/2025, n. 13199; Cassazione civile sez. III - 24/05/2025, n. 13854; Cassazione civile sez. III - 19/05/2025, n. 13297. 3 Cassazione civile , sez. III , 09/01/2024 , n. 822 “L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall' art. 101, comma 2, c.p.c. , non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle 5 T.A.R. , Roma , sez. IV , 11/11/2022 , n. 14750 “L'istanza di accesso di cui alla l. n. 241/1990 deve avere ad oggetto specifici documenti e non può comportare per il soggetto destinatario della richiesta un'attività di elaborazione dei dati;
inoltre, l'ostensione degli atti non può costituire uno strumento di controllo generalizzato sull'operato della P.A. nei cui confronti l'accesso viene esercitato. L'onere della prova in ordine all'esistenza del documento grava sull'istante, non potendosi onerare l'Amministrazione della prova di un fatto negativo”.
, c.f. , in qualità di moglie di Parte_1 C.F._1 [...] con il patrocinio dell'avv. Angelo Lattarulo, elettivamente Pt_2 domiciliata in Taranto alla via Puglie n. 102 presso e nello studio dell'avv. Angelo Lattarulo, pec: Email_1
, c.f. , in qualità di fratello di Parte_3 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. Angelo Lattarulo, elettivamente Parte_2 domiciliato in Taranto alla via Puglie n. 102 presso e nello studio dell'avv. Angelo Lattarulo, pec: Email_1
, c.f. , in qualità di sorella di Parte_4 C.F._3 [...] con il patrocinio dell'avv. Carmine Lattarulo, elettivamente Pt_2 domiciliata in Taranto alla via Puglie n 102 presso e nello studio dell'avv. Carmine Lattarulo, pec: Email_2
, c.f. , in qualità di sorella di Parte_5 C.F._4 [...] con il patrocinio dell'avv. Carmine Lattarulo, elettivamente Pt_2 domiciliata in Taranto alla via Puglie n 102 presso e nello studio dell'avv. Carmine Lattarulo, pec: Email_2
, c.f. , in qualità di fratello di Parte_6 C.F._5 con il patrocinio dell'avv. Francesco Sansonetti, Parte_2 elettivamente domiciliato in Taranto alla via Puglie n. 102 presso e nello studio dell'avv. Francesco Sansonetti, pec: Email_3
, c.f. , in qualità di fratello di Parte_7 C.F._6 con il patrocinio dell'avv. Francesco Sansonetti, Parte_2 elettivamente domiciliato in Taranto alla via Puglie n. 102 presso e nello studio dell'avv. Francesco Sansonetti, pec: Email_3
, c.f. , in qualità di fratello di Parte_8 C.F._7 [...] con il patrocinio dell'avv. Alessandro Sansonetti, elettivamente Pt_2 domiciliato in Taranto alla via Puglie n. 102 presso e nello studio dell'avv.
1 Alessandro Sansonetti, pec: Email_4
, c.f. in qualità di figlio di Parte_9 C.F._8 con il patrocinio dell'avv. Alessandro Sansonetti, Parte_2 elettivamente domiciliato in Taranto alla via Puglie n. 102 presso e nello studio dell'avv. Alessandro Sansonetti, pec: Email_4
, c.f. , in qualità di figlio di Parte_10 C.F._9
con il patrocinio dell'avv. Alberto Sansonetti, elettivamente Parte_2 domiciliato in Taranto alla via Puglie n. 102 presso e nello studio dell'avv. Alberto Sansonetti, pec: Email_5 parte attrice contro in persona del suo Procuratore e Responsabile della Controparte_1
Direzione Sinistri, dott. c.f. , con il patrocinio CP_2 P.IVA_1 dell'avv. Giuseppe Ramellini, elettivamente domiciliata in Taranto alla via Federico di Palma n. 123 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Ramellini, pec:
Email_6 parte convenuta OGGETTO: accesso agli atti compagnia assicurativa. CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. delle ore 00.01 del 20.02.2025, le parti hanno depositato note di trattazione scritta con le quali hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Sintesi degli atti di causa.
, Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, e hanno Parte_8 Parte_7 Parte_10 Parte_9 citato in giudizio la , al fine di ottenere la condanna della Controparte_1 stessa alla trasmissione di documenti relativi ad un sinistro in cui aveva perso la vita il loro congiunto Parte_2
A sostegno delle proprie pretese, hanno dedotto:
che, in data 29.03.2016, il proprio congiunto mentre Parte_2 era alla guida del trattore tg AF2264, aveva subito il tamponamento da parte del veicolo Peugeot tg DZ758TH, assicurato da CP_1
e di proprietà di , nell'occasione, condotto
[...] Parte_11 però da;
Persona_1
- che, a seguito del sinistro, aveva riportato lesioni tali Parte_2 da perdere la vita il 28.04.2016;
- che, a seguito della richiesta di risarcimento del 26.04.2016 e di
2 successiva lettera del 07.06.2016 inoltrata ad l'impresa, con CP_1 lettera del 28.02.2019, aveva offerto l'importo complessivo di € 130.400,00 a titolo di danno iure proprio, così suddiviso: € 34.000,00 in favore di (moglie); € 33.200,00 ciascuno in favore di Parte_1
e (figli) ed € 5.000,00 ciascuno in Parte_10 Parte_9 favore di , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e (fratelli); Parte_7 Parte_8
- che l'impresa assicurativa aveva specificato che si trattava di “offerta pro bono pacis sulla base del 20% di € 170.000,00 (moglie), € 166.000,00 (figli), € 25.000 (fratelli)”;
- che, poiché l'offerta non esplicitava quali titoli del risarcimento contemplasse, con missiva del 07.02.2020, avevano inoltrato all'impresa richiesta di accesso agli atti ai sensi dell'art. 146 d.lgs. 209/2005, richiedendo documentazione di tutto il procedimento di constatazione, valutazione e liquidazione del danno;
- che, con lettera del 11.02.2020, aveva inviato denuncia di CP_1 sinistro sottoscritta da con evidenti cancellazioni e Persona_1 il verbale delle autorità, comunicando di non essere in possesso di dichiarazioni testimoniali;
che non era stato però fornito riscontro in merito alla richiesta di motivazione specifica dell'offerta, della percentuale di ragione riconosciuta e del calcolo aritmetico posto a fondamento della medesima offerta;
- che, con ulteriore pec del 29.04.2020, aveva inviato una perizia CP_1
“in bianco”, inevasa, di entrambi i mezzi (trattore e veicolo Peugeot 3008); che, tuttavia, nella lettera del 28.02.2019, aveva CP_1 dimostrato di essere a conoscenza dello stato del trattore, rilevando il non “corretto uso del rollbar”; che, con lettera del 05.05.2020, per massimo scrupolo, venivano inviate le foto di entrambi i mezzi coinvolti;
che con mail dell'08.06.2020 continuava a non inviare CP_1 la perizia sul trattore, esplicitando soltanto la stima di € 381,33 + IVA;
- che l'impresa aveva provveduto nel termine di cui all'art. 5 del d.m. n. 191 del 2008 Sulla scorta di tali premesse, hanno rassegnato le seguenti conclusioni (sottolineature aggiunte):
“accertata e dichiarata la inadempienza della società convenuta, che ha violato tutte le disposizioni di legge sopra richiamate, condannarla1; 1) ai sensi dell'art. 2 del DM 29.10.2008 n. 191, alla trasmissione di ogni atto riguardante il procedimento di constatazione, valutazione e liquidazione e segnatamente l'allegazione della denuncia di priva di cancellazioni, della perizia Persona_1
3 effettuata sul trattore e della perizia effettuata sul veicolo Peugeot agli indirizzi di posta elettronica indicati nell'atto di citazione e con esclusione di ogni altra procedura a pena di irrilevanza;
2) alla trasmissione della speigazione del calcolo per il quale si è pervenuti a detta offerta ex art. 148 d. lgsl 208/2005, cosi come modificato nell'ultimo testo dall'art. 1 comma VII del d. lgsl 198/2007, il quale dispone che la compagnia deve inviare offerta motivata, ossia la specificazione dei titoli (danno biologico, danno morale, danno esistenziale, danno patrimoniale, spese funerarie e quant'altro) la percentuale di ragione riconosciuta, in ogni caso, il calcolo tramite il quale l'impresa perviene all'offerta rispettivamente di €. 34.000,00, €. 33.200,00 ed €. 5.000,00 all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'atto di citazione e con esclusione di ogni altra procedura a pena di irrilevanza;
3) trattandosi di un obbligo di fare infungibile, condannare la società convenuta, ai sensi dell'art. 614 bis cpc, al pagamento della somma di € 200,00 in caso di violazione e inosservanza, anche parziale, nella esecuzione della sentenza per ogni giorno di ritardo, dalla data di pubblicazione della sentenza;
4) condannare la società convenuta al pagamento delle spese e competenze, oltre maggiorazioni di legge, del presente procedimento e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
5) ai sensi dell'art. 146 e 317 d. lgs 209/2005, trasmettere, d'ufficio, copia della sentenza all'IVASS per le motivazioni di cui al punto 1, 2 delle conclusioni.”.
Con la comparsa conclusionale, parte attrice ha invocato una pronuncia di cessazione della materia del contendere rispetto alla domanda avente ad oggetto la trasmissione della spiegazione del calcolo, perché offerta con gli atti processuali della controparte dopo la notifica dell'atto di citazione. Ha insistito per la condanna alle spese in forza della soccombenza virtuale.
Si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente Controparte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Taranto, in quanto, trattandosi di una controversia avente ad oggetto un obbligo di fare, ai sensi dell'art. 26 c.p.c. co. 3, sarebbe competente il giudice del luogo di adempimento dell'obbligo di consegna, da identificare con il Tribunale di Milano, circondario nel quale ha sede legale e dove si trova l'ufficio che ha CP_1 gestito la pratica. Inoltre, sempre a Milano si trova il fascicolo contenente i documenti che la parte attrice sostiene di non aver ricevuto, e, venendo in rilievo un'obbligazione di consegna di cosa determinata, la stessa andrebbe adempiuta ex art. 1182 c.c. nel luogo in cui si trova la cosa nel momento in cui è sorto l'obbligo, luogo che coincide con l'ufficio di Milano della compagnia assicurativa.
4 Nel merito, ha esposto:
- che la dinamica descritta dagli attori non corrisponde alla realtà, in quanto il sinistro si è verificato per responsabilità di il Parte_2 quale, alla guida del trattore agricolo, privo della patente di guida, aveva effettuato una improvvisa manovra di svolta a sinistra, non concedendo la dovuta precedenza al veicolo Peugeot che era in fase di sorpasso da tergo;
- che, con riferimento alla richiesta di accesso agli atti, ben prima della notifica dell'atto di citazione, la compagnia aveva provveduto a fornire agli attori l'intera documentazione contenuta nel proprio fascicolo e tutte le spiegazioni che la avevano indotta ad eseguire le offerte;
- che le cancellature presenti sulla denuncia di sinistro trasmessa da erano relative a dati sensibili, riguardando, precisamente, CP_1
l'indirizzo e il numero di telefono di e il nome dell'avvocato Per_1 al quale aveva affidato l'incarico per la richiesta di risarcimento dei danni;
- che le cancellature non avevano comunque frustrato il diritto di accesso degli attori;
- che, con la lettera del 28.02.2019, con cui era stata formalizzata l'offerta, erano state specificate le ragioni per le quali si riteneva la colpa prevalente di nella produzione del sinistro e la Parte_2 residua responsabilità nella misura del 20% di , Persona_1 essendo stato precisato quanto segue: “Ribadiamo, comunque, la correttezza della nostra precedente posizione di diniego (oltre ai profili colposi del de cuius individuabili nell'aver iniziato la svolta a sinistra repentinamente, senza verificare la presenza di mezzi sopraggiungenti da tergo, né essersi spostato gradualmente dal margine della carreggiata a quello sinistro per impostare la curva, si rileva come il corretto uso del rollbar e delle cinture di sicurezza avrebbe certamente scongiurato il trauma da schiacciamento e l'esito mortale del sinistro) ”;
- che erano stati chiariti anche i criteri di calcolo, essendo stato precisato:
o che l'offerta veniva eseguita “sulla base del 20% di euro 170.000,00 (moglie) / 166.000,00(figli) / 25.000,00- (fratelli)”, somma determinata sulla base parametri minimi delle tabelle del Tribunale di Milano;
o che il danno iure hereditatis non poteva essere risarcito in quanto “trattasi di voce ad oggi non risarcibile, atteso che, non essendo stata peraltro disposta autopsia in sede penale, non è stata fornita la
5 prova né circa la lucidità del de cuius nel periodo intercorrente tra la data del sinistro ed il decesso, né circa la consapevolezza della fine imminente”;
o che, con riguardo alla pretesa risarcitoria dei nipoti del de cuius, si trattava “di soggetti non rientranti nel novero degli aventi diritto al risarcimento del danno iure proprio elencati nella tabella del Tribunale di Milano”, per i quali non era stata “fornita alcuna prova relativa al legame affettivo tra nonno e nipoti”;
- che, con la pec inviata il 29 aprile 2020, aveva inviato le perizie CP_1 negative sui mezzi e quindi “bianche”, nelle quali era stato precisato il motivo per cui non erano state eseguite;
che con la pec era stato precisato che non erano state eseguite altre perizie;
- che, nella medesima missiva aveva manifestato la propria disponibilità ad integrare l'offerta per il solo danno materiale, sempre nella misura del 20%, qualora il mezzo fosse stato messo “a disposizione per la perizia,
o fosse stata fornita documentazione fotografica dei danni sufficiente per effettuare la stima per tabulas”;
- che l'onere di provare eventuali omissioni nell'invio dei documenti e la detenzione degli stessi da parte della compagnia assicurativa incombe sulla parte che agisce in giudizio. Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, in via preliminare dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale adito essendo invece il Tribunale di Milano competente a conoscere della domanda;
nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto;
vittoria nelle spese e competenze del giudizio”.
2. Sulla eccezione di incompetenza territoriale. L'eccezione è infondata e non merita accoglimento. L'art. 19 c.p.c. dispone che “salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha sede. È competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda”. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la previsione che concerne lo “stabilimento” possiede particolare rilievo in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a persona giuridica, poiché la mancata contestazione in comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento, indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, comporta l'incompletezza dell'eccezione, da ritenere, pertanto, come non proposta, con
6 il conseguente radicamento della competenza del giudice adito1. Nel caso di specie, la compagnia convenuta si è limitata a dedurre di avere la propria sede legale a Milano, senza negare l'esistenza di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio nel luogo di competenza del giudice adito. Pertanto, l'eccezione deve considerarsi non validamente proposta. Inoltre, l'art. 20 c.p.c., in materia di cause relative a rapporti obbligatori, annovera tra i fori facoltativi e alternativi quello del giudice del luogo in cui “è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”. Nel caso di specie, il luogo in cui è sorta l'obbligazione deve considerarsi il circondario di Taranto, ossia dove si è verificato l'incidente. A tal proposito, bisogna tenere conto del fatto che la richiesta di accesso agli atti detenuti dall'assicurazione è funzionale alla domanda risarcitoria dell'interessato, e che il diritto di accesso, obbligazione che trova causa nella legge, sorge quindi al momento del sinistro, con la conseguenza che è proprio al luogo del sinistro che occorre fare riferimento per radicare la competenza ai sensi dell'art. 20 c.p.c., restando in disparte, data la natura alternativa del criterio, ogni considerazione in merito al luogo di esecuzione dell'obbligo di consegna. Del pari privo di fondamento è il richiamo all'art. 26 c.p.c., che concerne i procedimenti di esecuzione forzata, venendo qui in rilievo un giudizio di cognizione.
3. Sul merito della domanda. Prima di esaminare le domande avanzate da parte attrice, appare opportuno richiamare sinteticamente la disciplina che regola il diritto di accesso agli atti in relazione ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni relativi ai sinistri. Al riguardo, giova riportare alcuni passaggi di recenti pronunce di legittimità2 che, nel far luce sull'argomento, hanno precisato:
che art. l'146, comma primo, del D.Lgs. 209/2005 prevede che: "
1. Fermo restando quanto previsto per l'accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti
7 l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.
2. L'esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti";
che l'art. 146 è strettamente correlato “al principio, normativamente espresso dai successivi artt. 148 e 149 cod. ass., secondo cui l'offerta ovvero il diniego di indennizzo devono essere motivati dall'assicuratore, che a tale fine, pertanto, svolge gli atti di istruzione necessari alla valutazione e constatazione dei danni”;
che la materia, a livello di fonti secondarie di dettaglio, è regolata anche dal D.M. n. 191 del 2008 - Regolamento concernente "Disciplina del diritto di accesso dei contraenti e dei danneggiati agli atti delle imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private", il cui all'art. 2, rubricato "Ambito di applicazione" prevede che:
“
1. I contraenti, gli assicurati ed i danneggiati hanno diritto di accesso agli atti nei confronti delle imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, relativamente ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.
2. Sono soggette all'accesso tutte le tipologie di atti, inerenti i procedimenti di cui al comma 1, contenuti nel fascicolo di sinistro, ivi compresi: a) le denunce di sinistro dei soggetti coinvolti;
b) le richieste di risarcimento dei soggetti coinvolti;
c) il rapporto delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro;
d) le dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro con esclusione dei riferimenti anagrafici dei testimoni;
e) le perizie dei danni materiali;
f) le perizie medico-legali relative al richiedente;
g) i preventivi e le fatture riguardanti i veicoli e/o le cose danneggiate;
h) le quietanze di liquidazione…… 4. Fatto salvo quanto disposto per l'accesso agli atti contenenti dati di carattere non oggettivo dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il diritto di accesso agli atti, di cui al presente articolo, può essere esercitato con riferimento alle parti del documento contenenti notizie o informazioni relative alla parte istante ed è escluso con riferimento alle parti del documento contenenti notizie o informazioni relative a terzi, salva
8 la possibilità di prendere visione di tali parti dei documenti, qualora la loro conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici del medesimo richiedente”
che “Il raffronto tra l'art. 146 cod. ass. ed il suo dettaglio attuativo, contenuto nell' art. 2 da ultimo citato, consente quindi di rilevare: a) che il primo comma della nuova disposizione configura il diritto di accesso "relativamente ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni", dunque in maniera più specifica ed ampia rispetto allo stringato tenore dell'art. 146 cod. ass., ove si fa riferimento all'accesso agli atti "conclusivi" del procedimento di valutazione e liquidazione del danno, ed in maniera tale da ricomprendere, nell'oggetto del diritto di accesso, tutti gli atti istruttori sulla base dei quali la compagnia assicurativa perviene a formulare o a denegare una offerta di indennizzo al danneggiato;
b) che il capoverso dell'art. 2 dapprima afferma, in maniera esplicita ed inequivocabile, l'estensione dell'accessibilità all'intero fascicolo del sinistro e poi contiene un elenco di atti, "contenuti" nel fascicolo, in relazione ai quali l'esercizio del diritto è da ritenersi ammissibile, purché si riferiscano alla parte istante.”;
che a tali previsioni si affianca l'art. l'art. 9, comma primo, del D.P.R. n. 254/2006 - "Regolamento sul regime di indennizzo diretto", che più ampiamente, dispone: "l'impresa, nell'adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l'eventuale integrazione, l'illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità di cui all'allegato A";
che il richiamato articolo 9 attiene allo speciale regime di indennizzo o risarcimento diretto disciplinato dall'art. 149 cod. ass., dove è “la compagnia del danneggiato che gestisce ed eventualmente liquida il sinistro, ferma la successiva regolazione dei rapporti con la compagnia assicurativa del responsabile civile, della quale è mandataria”;
che il citato articolo 9 “individua gli obblighi a carico della compagnia assicurativa in maniera molto ampia e pregnante, come si desume dall'utilizzo dagli aggettivi "ogni", "migliore", "piena", in relazione, rispettivamente, alla "assistenza", alla "prestazione", ed infine alla "realizzazione" del diritto al risarcimento del danno ovvero all'indennizzo”;
che gli ampi obblighi di assistenza del danneggiato di cui all'art. 9 si
9 riferiscono però soltanto alla speciale procedura di valutazione e di liquidazione del danno per l'indennizzo o risarcimento diretto ex art. 149 cod. ass., diversa dalla disciplina "generale" di cui agli artt. 146 e ss. cod. ass. che, nel combinato disposto con l'art. 2 D.M. 191/2008, attiene invece alle ipotesi di azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile (ex art. 144 cod. ass.);
che, nel regime generale ex art. 144 cod. ass., “il diritto di accesso del danneggiato, disciplinato dall'art. 146 cod. ass. e dall'art. 2 D.M. 191/2008, non può che avere ad oggetto tutti e soltanto quegli atti che siano già presenti nel fascicolo del sinistro, e dunque gli atti istruttori che la compagnia abbia già esperito ed abbia ritenuto sufficiente esperire al fine di accogliere ovvero di denegare, in sede stragiudiziale, l'indennizzo al danneggiato”;
che “non sussistono, infatti, in questo caso, a differenza che nella procedura di indennizzo o risarcimento diretto, quelle pregnanti ragioni, più sopra esposte, in forza delle quali la compagnia assicurativa debba pervenire ad offrire una vera e propria consulenza, sia informativa sia tecnica, al danneggiato, e non si può estendere la portata del diritto di accesso a favore del danneggiato al punto di configurare un obbligo, in capo alla compagnia assicurativa, di svolgere ulteriori atti di istruzione del sinistro, così sopportandone i relativi costi, che essa ritenga superflui ed inutili rispetto ad elementi già acquisiti e già sufficienti per offrire o denegare l'indennizzo assicurativo”.
Dal momento che l'invocato diritto di accesso non riguarda, nel caso in esame, un'ipotesi di indennizzo diretto ex art. 149 e ss. cod. ass., ma concerne piuttosto un'eventuale azione diretta ai sensi dell'art. 144 cod. ass., è alla luce della disciplina generale posta dagli artt. 146 cod. ass. e 2 d.m. 191/2008 che vanno vagliate le pretese ostensive di parte attrice, non potendo trovare applicazione lo speciale regime di assistenza di cui all'art. 9 del d.p.r. 254/2006 sopra richiamato. Ciò posto, le domande di accesso non sono meritevoli di accoglimento. Quanto alla richiesta di trasmissione della denuncia di Persona_1 priva di cancellature, va rilevato che la domanda è in primo luogo inammissibile per difetto di interesse ad agire3.
10 Come noto, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. la domanda di colui che agisce in giudizio deve essere sorretta da un interesse, nel senso che il diritto che si intende far valere deve risultare bisognevole di tutela. L'interesse non va riferito al bene che è oggetto del diritto sostanziale astrattamente riconosciuto all'atto, ma va piuttosto identificato con l'interesse per quell'ulteriore e diverso bene, vale a dire la tutela giurisdizionale, che può conseguirsi attraverso l'attività giurisdizionale. La pronuncia del giudice deve essere idonea ad apportare un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice4. L'interesse ad agire, che sul piano processuale configura una condizione dell'azione, deve quindi essere concreto ed attuale ed apportare all'attore un'utilità pratica che non potrebbe conseguire altrimenti. Siccome dalla documentazione prodotta dalla stessa parte attrice (segnatamente gli allegati alla pec inviata da in data 11.02.2020 al CP_1 difensore richiedente) risulta che quest'ultima aveva ricevuto, per il tramite del proprio difensore, la copia della predetta denuncia con la sola cancellazione degli indirizzi di residenza dell'assicurato e del conducente e del nome dell'avvocato dallo stesso nominato, la pretesa coltivata in questa sede, di ottenere copia del medesimo documento senza le apposte cancellature, risulta disancorata da un valido interesse ad agire. Ed invero, occorre rammentare che la disciplina del diritto di accesso è funzionale alla tutela risarcitoria cui mira l'interessato, nel senso che il diritto di accesso viene riconosciuto nella misura in cui consente a quest'ultimo di valutare l'offerta risarcitoria della compagnia o il suo diniego, di modo da potere assumere in maniera più consapevole le proprie determinazioni in merito all'eventualità di coltivare l'azione risarcitoria in sede giudiziale.
La strumentalità del diritto di accesso alla tutela risarcitoria, oltre a desumersi dal contenuto degli artt. 146 cod. ass. e 2 del d.m. n. 191/2008 (nella parte in cui richiamano i procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni, quale ambito all'interno del quale va esercitato il diritto di accesso agli atti), trova conferma anche nel fatto che l'art. 146 è inserito nel capo IV del Codice delle Assicurazioni, rubricato appunto “procedure liquidative”. Questa impostazione sembra essere stata accolta pure dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, che ha sottolineato come l'art. 146 sia
parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese. (In applicazione del principio, la S.C. ha negato la nullità della sentenza impugnata che, rilevando d'ufficio il caso fortuito, non aveva concesso termine a difesa ex art. 101 c.p.c. , posto che non si trattava di una nuova questione di fatto, ma di una diversa ricostruzione della vicenda con parziale riqualificazione dei medesimi fatti).” 4 Cfr. Cass. n. 6749/2012; Cass. n. 8464/2011.
11 strettamente correlato agli artt. 148 e 149 cod. ass., secondo cui l'offerta o il diniego dell'indennizzo devono essere motivati dall'assicuratore, che a tal fine svolge gli atti di istruzione necessari alla valutazione e constatazione dei danni. Pertanto, la pretesa di ricevere la denuncia priva delle cancellature apposte sull'indirizzo di residenza dell'assicurato/conducente e sul nome del suo difensore non apporterebbe alcuna concreta utilità alla parte attrice, trattandosi di dati che, per la loro marginalità, non le hanno affatto impedito di valutare l'offerta formalizzata dalla compagnia assicurativa e, di conseguenza, l'eventualità di rivendicare il risarcimento in sede giudiziale. Ad ogni modo, la pretesa è anche infondata nel merito, in quanto, sebbene tali dati non possano considerarsi sensibili, riguardano comunque informazioni relative a terzi e non all'istante, che, in quanto tali sono precluse all'accesso ai sensi dell'art. 2 co. 4 D.M. n. 191/2008, a mente del quale: “…il diritto di accesso agli atti, di cui al presente articolo, può essere esercitato con riferimento alle parti del documento contenenti notizie o informazioni relative alla parte istante ed è escluso con riferimento alle parti del documento contenenti notizie o informazioni relative a terzi, salva la possibilità di prendere visione di tali parti dei documenti, qualora la loro conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici del medesimo richiedente….”. Nel caso di specie, la conoscenza dei predetti dati, riguardanti soggetti terzi, non è necessaria a curare o a difendere gli interessi giuridici del richiedente, né è stata data prova di una tale strumentalità.
Passando all'esame della domanda avente ad oggetto la consegna delle perizie espletate sui due veicoli, va osservato che l'invio di tali atti risulta provato dalle produzioni documentali di parte attrice.
Risulta, infatti, anche per stessa ammissione di parte attrice (cfr. pag. 4 della citazione), che con pec del 29.04.2020, aveva inviato al difensore degli CP_1 istanti copia delle richieste perizie, definendole “negative” e precisando di non aver redatto elaborati successivi. Perizie negativa in quanto i veicoli si trovavano sotto sequestro, come riportato nel corpo delle stesse. Dal momento che la compagnia assicurativa, con lettera del 28.02.2019, aveva già formalizzato la propria offerta risarcitoria sulla base di un fascicolo informativo che non conteneva le richieste perizie, se non sotto forma di perizie negative (comunque trasmesse con pec del 29.04.2020), per respingere la domanda di parte attrice è sufficiente ribadire il principio affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 12605/2025, alla luce del quale “il diritto di accesso di cui agli artt. 146 cod.ass. e 2 d.m. 191/2008 va limitato a tutti gli atti - che la compagnia di assicurazione abbia già esperito ed abbia ritenuto necessarie e sufficienti
12 esperire al fine di offrire ovvero di denegare, in sede stragiudiziale, l'indennizzo – e che dunque siano già in possesso dell'assicurazione e già contenuti nel fascicolo del sinistro, senza che la compagnia assicurativa debba essere ritenuta obbligata né a eseguire nuove perizie ed accertamenti tecnici né ad acquisire ulteriore documentazione nei confronti di soggetti terzi”. A nulla rileva il fatto che, con lettera del 05.05.2020 gli attori avessero inviato alla compagnia le foto dei mezzi, atteso che, come detto, aveva CP_1 comunque trasmesso gli atti presenti nel fascicolo (e ritenuti dalla compagnia sufficienti a formulare l'offerta) e oggetto di richiesta, e tra quelli presenti non vi erano perizie effettivamente espletate. Ad ogni modo, ad ulteriore riprova della correttezza dell'operato dell'impresa assicurativa, va rilevato che, a seguito dell'invio delle foto dei mezzi, la stessa con mail dell'8 giugno 2020, aveva stimato il danno riportato dal CP_1 trattore in modo approssimativo (in quanto teneva conto delle sole foto in bianco e nero) e aveva contestualmente formulato una proposta risarcitoria nei limiti del 20% dell'importo. Sotto altro profilo, va rammentato che l'assicurato/contraente/danneggiato che formalizza una richiesta di accesso agli atti ha l'onere di allegare l'inadempimento della compagnia assicuratrice agli obblighi prescritti dalla richiamata normativa ed ha, altresì, l'onere di provare l'esistenza dei documenti oggetto della specifica richiesta di accesso, trattandosi di un fatto costitutivo della sua pretesa (art. 2697 c.c.: “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”). Il documento per cui si invoca l'accesso costituisce, infatti, l'oggetto materiale dell'obbligazione (di accesso) di cui si assume la violazione da parte dell'assicurazione, obbligazione a cui corrisponde, dal lato attivo, il diritto dell'assicurato derivante, nel caso di specie, dalla legge (art. 146 del d.lgs. n. 209/2005 e regolamento attuativo adottato con il d.m. n. 191/2008). Pertanto, e in termini più chiari, l'attore, per assolvere al proprio onere probatorio, è tenuto a dimostrare l'esistenza del titolo su cui poggia il diritto di accesso e, a fronte della negazione dell'esistenza del documento (circostanza che integra una mera difesa, in quanto si risolve nella semplice negazione dei fatti costitutivi della pretesa attorea, senza determinare alcun ampliamento dei fatti sottoposti al vaglio giudiziale rispetto a quelli introdotti dall'attore), anche la disponibilità di quest'ultimo da parte della compagnia (ossia la sua inclusione nel fascicolo). L'impostazione adottata è coerente anche con la disciplina che regola il diritto di accesso agli atti di una pubblica amministrazione, dove la giurisprudenza fa ricadere sull'istante l'onere di provare l'esistenza del documento di cui chiede
13 l'ostensione, non potendosi onerare l'amministrazione della prova di un fatto negativo5. Orbene, a fronte della negazione dell'esistenza delle perizie (posto che l'assicurazione non aveva come visto l'obbligo di espletarle ai fini dell'accesso), contenuta nella missiva del 29.04.2020 e ribadita in sede di comparsa di costituzione e risposta, era onere di parte attrice provare la loro esistenza. Tuttavia, tale onere non può dirsi assolto, essendosi parte attrice limitata a dedurre sul punto che, nella lettera del 28.02.2019, aveva dimostrato di CP_1 essere a conoscenza del non corretto uso del rollbar del trattore, lasciando quindi intendere che l'impresa avesse espletato la relativa perizia. In realtà, la circostanza della conoscenza del non corretto uso del rollbar da parte di si spiega agevolmente in considerazione del fatto che tale CP_1 informazione è riportata nella descrizione della dinamica del sinistro fatta dai carabinieri della stazione di Ginosa, laddove nella parte sottolineata si fa riferimento al mancato funzionamento del dispositivo antiribaltamento (cfr. pagina 25 del pdf prodotto da parte attrice con il titolo di “mail di aviva del 11.02.2020”). Il dato non assurge quindi neanche a mero inizio dell'esistenza di una perizia eseguita sul trattore da CP_1
Va infine esaminata la domanda relativa alla richiesta di trasmissione della spiegazione del calcolo aritmetico dell'offerta, dei titoli di danno e della percentuale di ragione riconosciuta. Anche tale domanda è priva di fondamento. Dalla disamina della comunicazione di del 28.02.2019 si comprende CP_1 chiaramente:
che l'offerta di risarcimento è stata formalizzata “ai sensi delle Tabelle del Tribunale di Milano”;
che l'importo si riferiva al danno iure proprio a favore degli eredi, così suddiviso:1) (moglie del de cuius) € 34.000,00; 2) Parte_1 [...]
e (figli del de cuius) € 33.200,00- ciascuno;
Pt_10 Parte_9
3) , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
(fratelli del de cuius)- € 5.000,00 ciascuno;
Pt_7 Parte_8
che le somme proposte erano pari al 20% delle somme spettanti sulla
14 base degli importi di € 170.000 (moglie), 166.000,00 (figli) e 25.000,00 (fratelli);
che la percentuale di responsabilità del proprio assistito era stata valutata, pro bono pacis, nella misura del 20%;
la dinamica da cui emergono profili colposi a carico del de cuius;
le specifiche ragioni della non risarcibilità del danno iure hereditatis e del danno patito dai nipoti. Non ricorrono i presupposti per una pronuncia di cessazione della materia del contendere, che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
“si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.” (cfr. Cassazione civile, sez. II , 31/10/2023 , n. 30251). Ed invero, i criteri di calcolo, i titoli di danno e le relative percentuali erano chiaramente evincibili già dalla lettera di del 28.02.2019, invita all'incirca CP_1 un anno prima della notifica ad della citazione in giudizio, CP_1 perfezionatasi il 22.12.2020. Pertanto, non si può dire che tale circostanza, ossia la conoscenza da parte dell'attrice dei criteri di calcolo e degli altri elementi dell'offerta, sia sopravvenuta nel corso del giudizio, essendo già preesistente prima della lite e comprovando così l'infondatezza nel merito della pretesa attrice. Posto che, alle prime richieste di risarcimento del 26.04.2016 e del 07.06.2016, l'impresa aveva risposto con comunicazione del 23.06.2026 (che gli attori non hanno detto di non aver ricevuto, a fronte delle deduzioni di contenute CP_1 nella comparsa di costituzione e risposta), a nulla rileva che abbia CP_1 risposto alla successiva richiesta del 04.05.2018 solo in data 28.02.2019, trattandosi di profili estranei alla presente vicenda, atteso che parte attrice non si è lamentata del ritardo ma solo della mancata esplicitazione dei criteri di calcolo e degli altri dati richiamati. Alla luce di quanto fin qui esposto, le domande di parte attrice non possono trovare accoglimento, al pari della conseguente richiesta di condanna a misure di coercizione indiretta.
15
4. Sulle spese di lite. Le spese del presente giudizio, liquidate ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 (tenuto conto del valore della domanda e dei parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento 52.001,00-260.000,00, tenuto conto del fatto che si tratta di richiesta di ostensione e di condanna alla trasmissione di documenti, con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria, in quanto non compiutamente celebrata, e con applicazione dei parametri medi in relazione alla fase decisionale, in quanto il corposo contenuto della comparsa conclusionale di parte attrice ha determinato una maggiore onere difensivo per la controparte), seguono la soccombenza e sono pertanto posti a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
dichiara inammissibile la domanda di ostensione della denuncia di sinistro;
rigetta le altre domande avanzate da parte attrice;
condanna gli attori, in solido tra di loro, al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese di lite, che si liquidano in € 6.343,00, oltre spese generali, iva e cap come per legge.
Così deciso in Taranto, in data 12/06/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile sez. VI, 07/03/2013, n.5725 2 Cassazione civile sez. III - 12/05/2025, n. 12605; Cassazione civile sez. III - 18/05/2025, n. 13199; Cassazione civile sez. III - 24/05/2025, n. 13854; Cassazione civile sez. III - 19/05/2025, n. 13297. 3 Cassazione civile , sez. III , 09/01/2024 , n. 822 “L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall' art. 101, comma 2, c.p.c. , non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle 5 T.A.R. , Roma , sez. IV , 11/11/2022 , n. 14750 “L'istanza di accesso di cui alla l. n. 241/1990 deve avere ad oggetto specifici documenti e non può comportare per il soggetto destinatario della richiesta un'attività di elaborazione dei dati;
inoltre, l'ostensione degli atti non può costituire uno strumento di controllo generalizzato sull'operato della P.A. nei cui confronti l'accesso viene esercitato. L'onere della prova in ordine all'esistenza del documento grava sull'istante, non potendosi onerare l'Amministrazione della prova di un fatto negativo”.