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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 2617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2617 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza n. 1950/2022 R.G. emessa dal Tribunale di Napoli in data 24.2.2022, iscritto al n. 2160/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, promosso da
, (c.f. ), con sede legale in Via Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Comunale del Principe n. 13/A, in persona del Direttore generale, ing. , rappresentata Parte_2
e difesa, in virtù di procura notarile allegata, dagli avv.ti Luigia Mandes (c.f. C.F._1
) e Isabella Selvaggi (c.f. ), elettivamente domiciliati presso il Servizio
[...] CodiceFiscale_2
Affari Legali presso la sede dell' CP_1
appellante nei confronti di
(p. iva ), in persona del suo legale rapp.te, dott. Controparte_2 P.IVA_2
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso monitorio, dall'avv. Fabio CP_3
Musto (c.f. ), con studio in Via dei Mille n. 40, CodiceFiscale_3 Pt_1
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 13.5.2022, l' ha impugnato davanti a questa Parte_3
Corte la sentenza n. 1950/2022 del 24.2.2022, con cui il Tribunale di aveva respinto Pt_1
l'opposizione da essa proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 2628/2019, dell'importo di 81.880,38 € oltre interessi, emesso in favore del a titolo di prestazioni effettuate Controparte_2
per la branca di laboratorio nel mese di settembre 2014, per la branca di medicina nucleare nel mese di ottobre 2014 e per la branca diagnostica per immagini – radiologia nel mese di settembre 2014.
Il Tribunale, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, aveva infatti affermato che era
Cont onere dell' fornire la prova del superamento dei tetti di spesa di branca;
che in base a quanto Cont disposto dal contratto, al fine di rientrare nel tetto di spesa stabilito l' avrebbe dovuto operare la regressione tariffaria, essendo escluso il pagamento totale delle prestazioni rese dopo l'esaurimento del tetto di spesa solo se effettuate dopo la data di presunto esaurimento tempestivamente comunicata;
che nella fattispecie l'esaurimento del tetto di spesa era avvenuto in data precedente a quella preventivata ed era stato comunicato successivamente all'esecuzione delle prestazioni, per cui alle stesse doveva essere applicata la regressione tariffaria, che non risultava invece essere stata adottata;
che erano dovuti anche gli interessi contrattualmente stabiliti. Cont Con il primo motivo di appello, l' riproponeva l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario a decidere sulla controversia, essendo sindacato il suo operato in ordine alla determinazione dei tetti di spesa e alla applicazione o meno della regressione tariffaria ed essendo quindi messa in discussione la validità ed efficacia di provvedimenti amministrativi.
Come secondo motivo l'appellante censurava la sentenza nel merito, nella parte in cui essa aveva affermato non essere stati rispettati gli impegni contrattuali. Evidenziava che le prestazioni in oggetto erano state resa extra budget, che erano stati assolti gli obblighi informativi, che dare prevalenza alla clausola contrattuale che prevedeva la regressione tariffaria significava attribuire maggior rilievo alla stessa e alla mancata comunicazione anziché all'ineludibile obbligo di contenimento della spesa sanitaria e non considerando che comunque il contratto prevedeva che
“nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa” e ciò, in ogni caso, anche nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 3, lett. a) del contratto, in atti.
Evidenziava ancora che il contratto era stato sottoscritto senza alcuna obiezione a fine esercizio e quindi quando già i limiti di spesa erano stati superati e dovevano essere conosciuti, che i centri sanitari dovevano rendersi parte attiva nel seguire i monitoraggi e le attività dei tavoli tecnici.
Un ultimo motivo di impugnazione ineriva il riconoscimento degli interessi di cui al d. lgs.
231/2002 che, per quanto convenuti in contratto, non potevano essere riconosciuti, essendo le prestazioni in oggetto da inquadrarsi nell'ambito di una concessione di pubblico servizio;
e che comunque il contratto prevedeva il pagamento degli interessi a seguito di emissione di regolare fattura, che non risultava essere stata emessa. Concludeva pertanto per la declaratoria di carenza di giurisdizione del giudice ordinario e nel merito per il rigetto della domanda di controparte, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'appellata, evidenziando essere la giurisdizione del giudice ordinario, non essendo coinvolto l'esercizio di poteri discrezionali della P.A.; essere infondato nel merito l'appello, poiché, in mancanza delle comunicazioni inerenti la data presuntiva del superamento del tetto di spesa, non poteva darsi luogo al mancato pagamento delle prestazioni eseguite ma solo alla eventuale regressione tariffaria, della cui procedura di determinazione non era stata resa alcuna prova;
che la clausola di salvaguardia di cui all'art. 11 del contratto era inapplicabile ed erano dovuti gli interessi al tasso contrattuale.
Concludeva pertanto per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite e distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Alla udienza collegiale del 9.4.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 cpc..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve in primo luogo essere respinto il primo motivo di appello, inerente la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, posto che nella fattispecie si controverte sulla esecuzione di un accordo contrattuale intercorso tra le parti, avente contenuto meramente patrimoniale, senza alcuna implicazione di poteri autoritativi e discrezionali della p.a. (da ultimo cfr. Cass. n. 30963/2022), come peraltro chiaramente affermato dal primo giudice con motivazione aderente ai principi dettati dalla
Suprema Corte e non inficiati dalle deduzioni svolte dall'appellante.
Parimenti va respinto il secondo motivo di appello, incentrato sul rispetto degli accordi contrattuali e sul superamento del tetto di spesa. Correttamente l'onere probatorio è stato posto dal Cont primo giudice a carico dell' come ormai da orientamento consolidato della Suprema Corte, che ha individuato il superamento del tetto di spesa come elemento impeditivo della pretesa creditoria del centro sanitario (da ultimo cfr. Cass. n. 29474/2024).
Le affermazioni svolte dal primo giudice appaiono poi condivisibili in relazione alla necessità che, in assenza di tempestiva comunicazione delle date di prevedibile superamento dei tetti di spesa,
l' avrebbe dovuto operare la regressione tariffaria e quindi ridurre le remunerazioni delle CP_1
singole prestazioni in misura corrispondente al contributo dato da ogni singola struttura al superamento del tetto di spesa di branca, e non quindi procedere al mancato pagamento integrale delle prestazioni (ipotesi invero prevista nel caso in cui a consuntivo si rilevi che le prestazioni extra budget sono state svolte successivamente alla data presunta di superamento del tetto di spesa comunicato alla struttura).
Deve pertanto ritenersi operante nella fattispecie l'istituto della regressione tariffaria (del cui espletamento non è stata fornita prova), così come previsto in contratto e come regolato dall'allegato Cont C della delibera della Giunta regionale n. 1268/2008, quale unico modus operandi, per l' al fine di ottenere il rispetto del limite invalicabile di spesa. Quest'ultimo non potendo essere invocato a giustificazione del mancato rispetto di tale regola procedimentale e quindi, in definitiva, non potendo assurgere a legittimazione di ogni violazione delle regole di pagamento dei corrispettivi ai Centri sanitari.
Nemmeno è invocabile la clausola di salvaguardia contenuta nel contratto sottoscritto dalle parti (art. 11), al fine di ritenere non remunerabili le prestazioni rese in eccesso, pur in assenza di preventiva comunicazione della data di esaurimento del tetto di spesa. Anche in tal caso, come già affermato, deve ritenersi che “La clausola di salvaguardia riguarda infatti solo quei provvedimenti, quale ad es. quello di determinazione del tetto di spesa, che incidono sul contenuto del contratto
(“…in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”), con la conseguenza che essa non è destinata a paralizzare le azioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale volte ad ottenere la remunerazione delle prestazioni proprio in applicazione di tali provvedimenti. In altri termini, la rinunzia all'azione concerne i provvedimenti a monte della stipula del contratto, ossia quelli che contribuiscono all'individuazione del contenuto dello stesso;
essa non incide invece sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche inerenti al superamento in concreto del tetto di spesa. Per la stessa ragione non si può altresì affermare che la sottoscrizione del contratto, contenente la clausola di salvaguardia, successiva all'emissione delle note di credito sugli importi richiesti, sarebbe indice di implicita rinuncia ad agire in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo relativo a prestazioni rese extra budget”.
Appare infine infondato anche l'ultimo motivo di appello, inerente il riconoscimento degli interessi commerciali, come richiamati in contratto, alla luce dell'ormai consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 17665/2019, secondo cui “Nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto
2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella "transazione commerciale" di cui all'art.2, comma 1, lett.
a, del citato decreto) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate”). La mancata emissione di apposita e regolare fattura, cui l'art. 7 del contratto subordina il pagamento degli interessi moratori, non è di ostacolo alla statuizione giudiziale, atteso il mancato Cont riconoscimento da parte dell' della debenza dell'importo capitale richiesto e degli interessi correlati.
L'appello deve pertanto essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del d.m. 147/2022, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, in quanto non svoltasi. Sono sussistenti i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dall'
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1950/2022, in contraddittorio con il Parte_3
, così provvede: Controparte_2
1) Respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in 5.000,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Fabio Musto.
2) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 22.5.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo