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Ordinanza 7 giugno 2025
Ordinanza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, ordinanza 07/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2614/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Giudice dott. Cesare Taraschi, letti gli atti e sciolta la riserva di cui al verbale d'udienza del 09/05/15; ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
PREMESSO CHE con ricorso depositato il 04/04/25, chiedeva, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., che Parte_1 venisse sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza n. 31 del 25/03/25, notificata il 27/03/25, con cui il l'aveva dichiarata decaduta dall'assegnazione CP_1 Parte_2 dell'alloggio E.R.P. di proprietà dell' sito alla via Fornilli del predetto Comune, Parte_3
e le aveva intimato di rilasciare l'immobile, libero da cose e persone, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica.
La ricorrente deduceva l'illegittimità del predetto provvedimento, in quanto le ragioni poste a base della declaratoria di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio erano ravvisabili nel fatto che il figlio di essa deducente, , trasferitosi momentaneamente Persona_1 nell'appartamento E.R.P. in questione a seguito della separazione dalla moglie, era titolare di altro immobile ubicato nel medesimo Comune, idoneo a soddisfare le esigenze abitative anche di essa ricorrente, sicchè era venuto meno il requisito per il mantenimento dell'assegnazione dell'alloggio ai sensi dell'art. 9, co. 1, lett. b), Regolamento Reg. Campania n. 11/2019; che, tuttavia, l'immobile intestato al figlio era stato assegnato, con la sentenza di separazione coniugale n. 1878 del 09/04/24, alla moglie di quest'ultimo, con cui conviveva la prole, ragion per cui non sarebbe mai stato possibile utilizzare il predetto immobile per le esigenze abitative di essa ricorrente, posto che il figlio ne aveva perso giuridicamente la disponibilità, sulla base, peraltro, di un provvedimento giudiziale;
che, inoltre, il figlio a decorrere dal dicembre Per_1
2024, si era trasferito nel Comune di Roccadaspide ove aveva preso in comodato altro appartamento, e quindi non abitava più con essa deducente;
che, sotto il profilo del “periculum in mora”, l'ordinanza comunale di rilascio avrebbe cagionato un pregiudizio imminente ed irreparabile, in quanto essa ricorrente, ottantaseienne totalmente e permanentemente inabile ed abbisognevole di accompagnamento, nonché portatrice di handicap grave ex art. 3, co. 3, l. n.
Pagina 1 104/92, sarebbe stata privata dell'unico alloggio disponibile, non avendo alcuna possibilità di reperire in breve tempo altro immobile.
Con decreto “inaudita altera parte” del 09/04/25 il sottoscritto giudicante sospendeva l'efficacia esecutiva dell'ordinanza comunale n. 31/2025.
Con comparsa di risposta, depositata il 05/05/25, si costituiva l' la quale, Parte_3 assumendo l'insussistenza del requisito del “fumus boni iuris” - posto che, da un lato, non rilevava l'indisponibilità in concreto dell'alloggio di cui era proprietario il figlio della ricorrente, bensì la sola circostanza del diritto reale di proprietà vantato da un componente del nucleo familiare della , e che, dall'altro, sussisteva anche l'ulteriore causa di decadenza Pt_1 di cui all'art. 27, co. 3, lett. g), Regolamento Reg. -, concludeva per il rigetto del Pt_3
ricorso cautelare con vittoria di spese giudiziali.
Non si costituiva il . Controparte_2
All'esito dell'udienza del 09/05/25 il giudice si riservava per la decisione.
OSSERVA
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del , il quale, pur Controparte_2
ritualmente convenuto in giudizio con atto notificato il 23/04/25, non si è costituito.
Sempre in via preliminare occorre poi evidenziare che caratteristiche peculiari del procedimento ex art. 700 c.p.c., sono (oltre alla strumentalità, propria di tutti i procedimenti cautelari) la sussidiarietà e l'atipicità. Tanto emerge, infatti, dal contesto della citata norma, e precisamente sia dalla premessa, secondo cui tale possibilità sussiste solo “fuori dei casi regolati dalle precedenti sezioni di questo capo”, ossia, e più genericamente, quando non risultano utilizzabili altre misure cautelari, sia dalla specificazione che i provvedimenti d'urgenza concretamente chiedibili ed ottenibili sono “quelli che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”.
In sostanza, il giudice può pronunciare provvedimenti di contenuto non predeterminato dalla legge, con il solo duplice limite che, da un lato, l'esigenza alla quale soccorrono non sia conseguibile con altra misura cautelare tipica o “nominata”, e che, dall'altro, il provvedimento appaia idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, costituendo quest'ultima il limite per il contenuto del provvedimento d'urgenza sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo.
Un altro ordine di limiti, poi, si riconduce ai requisiti tipicamente propri di ogni azione cautelare: il fumus boni iuris (vale a dire la verosimile fondatezza della pretesa fatta valere e di cui si chiede tutela) ed il periculum in mora (cioè la sussistenza di un pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile al quale il ritardo può esporre il diritto vantato).
Pagina 2 Tanto premesso, e venendo all'esame della domanda cautelare formulata dalla ricorrente, ritiene lo scrivente che la stessa sia infondata.
Sotto il profilo del “fumus”, non è contestato, ed emerge “ex actis”, che , figlio Persona_1
della ricorrente, sia proprietario, nel Comune di Capaccio Paestum (SA), di un immobile riportato in catasto al foglio 12, p.lla 2367, sub 2, cat. A/2, classe 8, vani 6,0, sito in via
Gaetano Salvemini snc, di mq. 103, e che il nucleo familiare della ricorrente fosse Pt_1 costituito, all'epoca degli accertamenti espletati d'ufficio dall' e posti a fondamento del Pt_3
provvedimento contestato nel presente giudizio, dalla stessa ricorrente e da suo figlio.
In proposito, va rammentato che, tra i requisiti previsti dall'art. 9, co. 1, del Reg. Regione
Campania n. 11/2019, vi è quello di cui alla lett. b), consistente nel “Non essere titolari nell'ambito della Regione Campania del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione o altro diritto reale su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare così come definito all'articolo 6 e fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, comma 4, lettere k) e l)”.
La determinazione dell'adeguatezza dell'alloggio alle esigenze familiari è ricavabile dall'art. 6, punto 3, del medesimo Regolamento reg., dove si ritiene adeguato un alloggio per 2 persone non inferiore a 45 mq, ipotesi astrattamente ricorrente nel caso di specie, essendo il nucleo familiare della ricorrente composto da due persone e vantando il figlio della la Pt_1
proprietà di un immobile di 6 vani per un totale di 103 mq.
Ritiene, tuttavia, il sottoscritto, così confermando un orientamento interpretativo già recepito da questo Tribunale, che nella specie la predetta disposizione – ossia l'art. 9, co. 1, lett. b) del Reg.
Re. n. 11/2019 - non possa trovare applicazione, in quanto l' figlio della Pt_3 Per_1 ricorrente, non ha alcuna disponibilità dell'immobile di cui risulta essere proprietario, essendo stato tale alloggio assegnato al coniuge convivente con prole con la sentenza di separazione coniugale n. 1878, emessa dal Tribunale di Salerno il 09/04/24.
Non disponendo, quindi, il figlio della ricorrente di un immobile idoneo a soddisfare le esigenze abitative proprie e della madre, non trova applicazione la condizione ostativa di cui al predetto art. 9, co. 1, lett. b), consistente nell'essere titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione o altro diritto reale su alloggio “adeguato alle esigenze del nucleo familiare”. La
“ratio” di tale disposizione è, all'evidenza, quella di evitare che l'alloggio E.R.P. venga assegnato, a discapito di altri potenziali beneficiari, a favore di un soggetto che già disponga di un diritto reale su immobile idoneo a soddisfare le esigenze abitative del proprio nucleo familiare: ma, nel caso in esame, tale fattispecie non è configurabile, proprio perché l' è Per_1 sì formalmente proprietario dell'abitazione adibita a residenza coniugale, ma, di fatto, non ne ha, allo stato, alcuna disponibilità a seguito della sentenza di separazione giudiziale.
Pagina 3 La giurisprudenza, di legittimità ed amministrativa, citata dall' al fine di Parte_3 sostenere l'irrilevanza del profilo della indisponibilità in concreto di altro alloggio non è pertinente rispetto al caso di specie, in quanto riferita alla diversa ipotesi in cui l'assegnatario dell'alloggio E.R.P. o un componente del suo nucleo familiare volontariamente si privi del godimento dell'alloggio riconoscendo a terzi un diritto reale (usufrutto) o personale di godimento (locazione o comodato), come nel caso trattato da Cass. n. 10017/23 (che ha confermato la sentenza di merito che aveva disposto la decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica della ricorrente, che aveva acquistato la proprietà di altro immobile, costituendo successivamente a detto acquisto in favore della madre e a titolo gratuito, l'usufrutto sull'immobile stesso), ovvero alienando l'immobile prima della pronuncia di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio E.R.P., in quanto, diversamente opinando, chiunque potrebbe eludere la prescrizione che limita l'accesso al patrimonio costituito dagli alloggi popolari riservati ai non abbienti alienando, prima della pronuncia di decadenza, le proprietà non denunciate e che avrebbero potuto comportare la perdita dell'assegnazione (TAR
Piemonte, Sez. I, 1.10.2004, n. 2149; TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 9.3.1998, n. 122;
TAR Veneto 23.9.1996, n. 1395).
Nel caso di specie, invece, l' proprietario dell'immobile destinato a residenza del proprio Per_1
nucleo familiare, non ha compiuto alcun atto negoziale privativo del diritto di godimento su tale cespite, ma è stato destinatario di un provvedimento giudiziale che lo ha di fatto spogliato della disponibilità della casa familiare, assegnata in godimento alla moglie ed ai figli.
Non può, quindi, ravvisarsi nella condotta dell' un intento elusivo della richiamata Per_1
normativa regionale o comunque fraudolento in materia di assegnazione di alloggi E.R.P., in quanto la disponibilità di un alloggio alternativo a quello assegnato a sua madre è rimasta “sulla carta”, essendo tale disponibilità venuta meno per fatto a lui non imputabile, conseguente al provvedimento adottato dal tribunale adito, nell'ambito della separazione personale, in ordine all'assegnazione della casa coniugale.
Neppure astrattamente può, allo stato, ipotizzarsi che il nucleo familiare costituito dalla ricorrente e dal figlio possa usufruire di un alloggio in cui vive, per disposizione dell'autorità giudiziaria (e non per transazione negoziale), la nuora della legalmente separata. Pt_1
Tuttavia, l'ordinanza comunale oggetto di causa è fondata anche su un'ulteriore decadenza imputata alla ricorrente, ossia quella prevista dall'art. 27, co. 3, lett. g), del citato Regolamento
Reg., che fa riferimento all'ipotesi in cui il nucleo familiare dell'assegnatario dell'alloggio
E.R.P. disponga di una situazione economica da oltre due anni consecutivi pari o superiore al
Pagina 4 limite ISEE di cui alla lett. e) del co. 1 dell'art. 9 (ossia non superiore ad euro 15.000,00 aggiornato biennalmente), aumentato del 50%, e dunque pari ad € 22.500,00.
Nella specie, la ha presentato per due anni consecutivi, in sede di autocertificazione, un Pt_1
ISEE recante un importo superiore al limite consentito, ossia pari ad € 32.251,79 per il 2023 e ad € 31.848,99 per il 2024 (cfr. documentazione prodotta dalla resistente), così incorrendo nella predetta decadenza.
Tale profilo di decadenza non è stato, peraltro, oggetto di alcuna contestazione nel ricorso cautelare, che si è soffermato sulla sola fattispecie di cui alla lett. b) del co. 1 dell'art. 9 citato, ritenendo erroneamente che questa costituisse l'unica “ratio” dell'ordinanza impugnata.
Poiché, invece, quest'ultima è sorretta anche dalla decadenza di cui all'art. 27, co. 3, lett. g), del citato Regolamento Reg., ne consegue, per difetto del “fumus”, il rigetto del ricorso e la revoca del decreto “inaudita altera parte” del 09/04/25.
Le spese giudiziali vanno interamente compensate, in ragione della novità delle questioni interpretative esaminate.
P.Q.M.
Il G.D., dott. Cesare Taraschi, in merito al ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato il 04/04/25 da
, così provvede: Parte_1
1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, revoca il decreto “inaudita altera parte” del 09/04/25;
2) compensa le spese giudiziali.
Si comunichi.
Salerno, lì 7 giugno 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
Pagina 5
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Giudice dott. Cesare Taraschi, letti gli atti e sciolta la riserva di cui al verbale d'udienza del 09/05/15; ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
PREMESSO CHE con ricorso depositato il 04/04/25, chiedeva, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., che Parte_1 venisse sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza n. 31 del 25/03/25, notificata il 27/03/25, con cui il l'aveva dichiarata decaduta dall'assegnazione CP_1 Parte_2 dell'alloggio E.R.P. di proprietà dell' sito alla via Fornilli del predetto Comune, Parte_3
e le aveva intimato di rilasciare l'immobile, libero da cose e persone, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica.
La ricorrente deduceva l'illegittimità del predetto provvedimento, in quanto le ragioni poste a base della declaratoria di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio erano ravvisabili nel fatto che il figlio di essa deducente, , trasferitosi momentaneamente Persona_1 nell'appartamento E.R.P. in questione a seguito della separazione dalla moglie, era titolare di altro immobile ubicato nel medesimo Comune, idoneo a soddisfare le esigenze abitative anche di essa ricorrente, sicchè era venuto meno il requisito per il mantenimento dell'assegnazione dell'alloggio ai sensi dell'art. 9, co. 1, lett. b), Regolamento Reg. Campania n. 11/2019; che, tuttavia, l'immobile intestato al figlio era stato assegnato, con la sentenza di separazione coniugale n. 1878 del 09/04/24, alla moglie di quest'ultimo, con cui conviveva la prole, ragion per cui non sarebbe mai stato possibile utilizzare il predetto immobile per le esigenze abitative di essa ricorrente, posto che il figlio ne aveva perso giuridicamente la disponibilità, sulla base, peraltro, di un provvedimento giudiziale;
che, inoltre, il figlio a decorrere dal dicembre Per_1
2024, si era trasferito nel Comune di Roccadaspide ove aveva preso in comodato altro appartamento, e quindi non abitava più con essa deducente;
che, sotto il profilo del “periculum in mora”, l'ordinanza comunale di rilascio avrebbe cagionato un pregiudizio imminente ed irreparabile, in quanto essa ricorrente, ottantaseienne totalmente e permanentemente inabile ed abbisognevole di accompagnamento, nonché portatrice di handicap grave ex art. 3, co. 3, l. n.
Pagina 1 104/92, sarebbe stata privata dell'unico alloggio disponibile, non avendo alcuna possibilità di reperire in breve tempo altro immobile.
Con decreto “inaudita altera parte” del 09/04/25 il sottoscritto giudicante sospendeva l'efficacia esecutiva dell'ordinanza comunale n. 31/2025.
Con comparsa di risposta, depositata il 05/05/25, si costituiva l' la quale, Parte_3 assumendo l'insussistenza del requisito del “fumus boni iuris” - posto che, da un lato, non rilevava l'indisponibilità in concreto dell'alloggio di cui era proprietario il figlio della ricorrente, bensì la sola circostanza del diritto reale di proprietà vantato da un componente del nucleo familiare della , e che, dall'altro, sussisteva anche l'ulteriore causa di decadenza Pt_1 di cui all'art. 27, co. 3, lett. g), Regolamento Reg. -, concludeva per il rigetto del Pt_3
ricorso cautelare con vittoria di spese giudiziali.
Non si costituiva il . Controparte_2
All'esito dell'udienza del 09/05/25 il giudice si riservava per la decisione.
OSSERVA
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del , il quale, pur Controparte_2
ritualmente convenuto in giudizio con atto notificato il 23/04/25, non si è costituito.
Sempre in via preliminare occorre poi evidenziare che caratteristiche peculiari del procedimento ex art. 700 c.p.c., sono (oltre alla strumentalità, propria di tutti i procedimenti cautelari) la sussidiarietà e l'atipicità. Tanto emerge, infatti, dal contesto della citata norma, e precisamente sia dalla premessa, secondo cui tale possibilità sussiste solo “fuori dei casi regolati dalle precedenti sezioni di questo capo”, ossia, e più genericamente, quando non risultano utilizzabili altre misure cautelari, sia dalla specificazione che i provvedimenti d'urgenza concretamente chiedibili ed ottenibili sono “quelli che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”.
In sostanza, il giudice può pronunciare provvedimenti di contenuto non predeterminato dalla legge, con il solo duplice limite che, da un lato, l'esigenza alla quale soccorrono non sia conseguibile con altra misura cautelare tipica o “nominata”, e che, dall'altro, il provvedimento appaia idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, costituendo quest'ultima il limite per il contenuto del provvedimento d'urgenza sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo.
Un altro ordine di limiti, poi, si riconduce ai requisiti tipicamente propri di ogni azione cautelare: il fumus boni iuris (vale a dire la verosimile fondatezza della pretesa fatta valere e di cui si chiede tutela) ed il periculum in mora (cioè la sussistenza di un pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile al quale il ritardo può esporre il diritto vantato).
Pagina 2 Tanto premesso, e venendo all'esame della domanda cautelare formulata dalla ricorrente, ritiene lo scrivente che la stessa sia infondata.
Sotto il profilo del “fumus”, non è contestato, ed emerge “ex actis”, che , figlio Persona_1
della ricorrente, sia proprietario, nel Comune di Capaccio Paestum (SA), di un immobile riportato in catasto al foglio 12, p.lla 2367, sub 2, cat. A/2, classe 8, vani 6,0, sito in via
Gaetano Salvemini snc, di mq. 103, e che il nucleo familiare della ricorrente fosse Pt_1 costituito, all'epoca degli accertamenti espletati d'ufficio dall' e posti a fondamento del Pt_3
provvedimento contestato nel presente giudizio, dalla stessa ricorrente e da suo figlio.
In proposito, va rammentato che, tra i requisiti previsti dall'art. 9, co. 1, del Reg. Regione
Campania n. 11/2019, vi è quello di cui alla lett. b), consistente nel “Non essere titolari nell'ambito della Regione Campania del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione o altro diritto reale su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare così come definito all'articolo 6 e fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, comma 4, lettere k) e l)”.
La determinazione dell'adeguatezza dell'alloggio alle esigenze familiari è ricavabile dall'art. 6, punto 3, del medesimo Regolamento reg., dove si ritiene adeguato un alloggio per 2 persone non inferiore a 45 mq, ipotesi astrattamente ricorrente nel caso di specie, essendo il nucleo familiare della ricorrente composto da due persone e vantando il figlio della la Pt_1
proprietà di un immobile di 6 vani per un totale di 103 mq.
Ritiene, tuttavia, il sottoscritto, così confermando un orientamento interpretativo già recepito da questo Tribunale, che nella specie la predetta disposizione – ossia l'art. 9, co. 1, lett. b) del Reg.
Re. n. 11/2019 - non possa trovare applicazione, in quanto l' figlio della Pt_3 Per_1 ricorrente, non ha alcuna disponibilità dell'immobile di cui risulta essere proprietario, essendo stato tale alloggio assegnato al coniuge convivente con prole con la sentenza di separazione coniugale n. 1878, emessa dal Tribunale di Salerno il 09/04/24.
Non disponendo, quindi, il figlio della ricorrente di un immobile idoneo a soddisfare le esigenze abitative proprie e della madre, non trova applicazione la condizione ostativa di cui al predetto art. 9, co. 1, lett. b), consistente nell'essere titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione o altro diritto reale su alloggio “adeguato alle esigenze del nucleo familiare”. La
“ratio” di tale disposizione è, all'evidenza, quella di evitare che l'alloggio E.R.P. venga assegnato, a discapito di altri potenziali beneficiari, a favore di un soggetto che già disponga di un diritto reale su immobile idoneo a soddisfare le esigenze abitative del proprio nucleo familiare: ma, nel caso in esame, tale fattispecie non è configurabile, proprio perché l' è Per_1 sì formalmente proprietario dell'abitazione adibita a residenza coniugale, ma, di fatto, non ne ha, allo stato, alcuna disponibilità a seguito della sentenza di separazione giudiziale.
Pagina 3 La giurisprudenza, di legittimità ed amministrativa, citata dall' al fine di Parte_3 sostenere l'irrilevanza del profilo della indisponibilità in concreto di altro alloggio non è pertinente rispetto al caso di specie, in quanto riferita alla diversa ipotesi in cui l'assegnatario dell'alloggio E.R.P. o un componente del suo nucleo familiare volontariamente si privi del godimento dell'alloggio riconoscendo a terzi un diritto reale (usufrutto) o personale di godimento (locazione o comodato), come nel caso trattato da Cass. n. 10017/23 (che ha confermato la sentenza di merito che aveva disposto la decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica della ricorrente, che aveva acquistato la proprietà di altro immobile, costituendo successivamente a detto acquisto in favore della madre e a titolo gratuito, l'usufrutto sull'immobile stesso), ovvero alienando l'immobile prima della pronuncia di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio E.R.P., in quanto, diversamente opinando, chiunque potrebbe eludere la prescrizione che limita l'accesso al patrimonio costituito dagli alloggi popolari riservati ai non abbienti alienando, prima della pronuncia di decadenza, le proprietà non denunciate e che avrebbero potuto comportare la perdita dell'assegnazione (TAR
Piemonte, Sez. I, 1.10.2004, n. 2149; TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 9.3.1998, n. 122;
TAR Veneto 23.9.1996, n. 1395).
Nel caso di specie, invece, l' proprietario dell'immobile destinato a residenza del proprio Per_1
nucleo familiare, non ha compiuto alcun atto negoziale privativo del diritto di godimento su tale cespite, ma è stato destinatario di un provvedimento giudiziale che lo ha di fatto spogliato della disponibilità della casa familiare, assegnata in godimento alla moglie ed ai figli.
Non può, quindi, ravvisarsi nella condotta dell' un intento elusivo della richiamata Per_1
normativa regionale o comunque fraudolento in materia di assegnazione di alloggi E.R.P., in quanto la disponibilità di un alloggio alternativo a quello assegnato a sua madre è rimasta “sulla carta”, essendo tale disponibilità venuta meno per fatto a lui non imputabile, conseguente al provvedimento adottato dal tribunale adito, nell'ambito della separazione personale, in ordine all'assegnazione della casa coniugale.
Neppure astrattamente può, allo stato, ipotizzarsi che il nucleo familiare costituito dalla ricorrente e dal figlio possa usufruire di un alloggio in cui vive, per disposizione dell'autorità giudiziaria (e non per transazione negoziale), la nuora della legalmente separata. Pt_1
Tuttavia, l'ordinanza comunale oggetto di causa è fondata anche su un'ulteriore decadenza imputata alla ricorrente, ossia quella prevista dall'art. 27, co. 3, lett. g), del citato Regolamento
Reg., che fa riferimento all'ipotesi in cui il nucleo familiare dell'assegnatario dell'alloggio
E.R.P. disponga di una situazione economica da oltre due anni consecutivi pari o superiore al
Pagina 4 limite ISEE di cui alla lett. e) del co. 1 dell'art. 9 (ossia non superiore ad euro 15.000,00 aggiornato biennalmente), aumentato del 50%, e dunque pari ad € 22.500,00.
Nella specie, la ha presentato per due anni consecutivi, in sede di autocertificazione, un Pt_1
ISEE recante un importo superiore al limite consentito, ossia pari ad € 32.251,79 per il 2023 e ad € 31.848,99 per il 2024 (cfr. documentazione prodotta dalla resistente), così incorrendo nella predetta decadenza.
Tale profilo di decadenza non è stato, peraltro, oggetto di alcuna contestazione nel ricorso cautelare, che si è soffermato sulla sola fattispecie di cui alla lett. b) del co. 1 dell'art. 9 citato, ritenendo erroneamente che questa costituisse l'unica “ratio” dell'ordinanza impugnata.
Poiché, invece, quest'ultima è sorretta anche dalla decadenza di cui all'art. 27, co. 3, lett. g), del citato Regolamento Reg., ne consegue, per difetto del “fumus”, il rigetto del ricorso e la revoca del decreto “inaudita altera parte” del 09/04/25.
Le spese giudiziali vanno interamente compensate, in ragione della novità delle questioni interpretative esaminate.
P.Q.M.
Il G.D., dott. Cesare Taraschi, in merito al ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato il 04/04/25 da
, così provvede: Parte_1
1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, revoca il decreto “inaudita altera parte” del 09/04/25;
2) compensa le spese giudiziali.
Si comunichi.
Salerno, lì 7 giugno 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
Pagina 5