Rigetto
Sentenza 12 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 12/08/2025, n. 7019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7019 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07019/2025REG.PROV.COLL.
N. 07146/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7146 del 2023, proposto dal Consorzio Stabile GST S.c.ar.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Pravisani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montespertoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fausto Falorni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio LL ZI Studio Grez & Associati in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
nei confronti
Zurich Insurance Public Limited Company, Fallimento Eurocontract S.r.l., Azienda Usl Toscana Centro, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n.123/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montespertoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025 la Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Previsani e Federico De Meo, in sostituzione per delega dell'Avv. Fausto Falorni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con il ricorso di primo grado, proposto dinanzi al TAR Toscana, il Consorzio stabile GST, costituitosi il 26 agosto 2013, ha impugnato, con il ricorso introduttivo del giudizio, il provvedimento prot. n. 15132/2018 del 28 giugno 2018, con il quale il Comune di Montespertoli ha richiesto l’escussione della cauzione provvisoria (Polizza n. 427A6033 rilasciata dalla società Zurich Insurance Public Limited Company per l’importo di € 54.600,00), prestata per la partecipazione alla gara relativa alla realizzazione della Casa della Salute del Comune di Montespertoli, designando, come esecutrice di una quota parte delle opere, la società consorziata Eurocontract S.r.l..
Con i motivi aggiunti il Consorzio ricorrente ha poi impugnato: la comunicazione trasmessa dal Comune di Montespertoli in data 6 agosto 2018, relativa alla “comunicazione ai sensi dell’art. 8 del DPR 207/2010 ai fini dell’inserimento nel casellario informatico” contenente il modulo compilato per la segnalazione all’ANAC; la determina n. 518 del 5 luglio 2018, con la quale lo stesso Comune ha disposto la revoca dell’aggiudicazione definitiva dei lavori di realizzazione della Casa della Salute in favore del Consorzio stabile GST, con dichiarazione di “accertare in entrata dalla compagnia Zurich Insurance company, rappresentanza generale per l’Italia, la somma di € 54.600,00 dovuta per l’escussione della polizza n. 427A6033” unitamente al verbale dal quale risultava che il Consorzio GST non si era presentato per la stipula del contratto.
2. - I fatti di causa possono così riassumersi.
Con determina n. 881 del 29 dicembre 2016 il Comune di Montespertoli ha deliberato di aggiudicare in via provvisoria la gara per la realizzazione della Casa della Salute, da realizzarsi nel medesimo Comune, mediante il ricorso al contratto di disponibilità, in favore del Consorzio Stabile GST; con la successiva delibera n. 64 del 1 febbraio 2017 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva in favore del medesimo operatore economico.
Il Consorzio Stabile GST ha partecipato alla gara designando come esecutrice la società consorziata Eurocontract S.r.l.
2.1 – Il Consorzio GST ha più volte chiesto il differimento della stipulazione del contratto (in data 23 marzo 2017, 17 maggio 2017, 28 giugno 2017, 26 luglio 2017, 25 settembre 2017, sostenendo l’impossibilità di stipulare il contratto, tenuto conto delle problematiche intervenute con l’istituto bancario, e della mancanza della versione definitiva del contratto); il 26 settembre 2017 ha chiesto un ulteriore differimento, provvedendo a prorogare la cauzione provvisoria fino al 20 marzo 2018.
2.2 - Con sentenza n. 198 del 29 novembre 2017 il Tribunale di Firenze ha dichiarato il fallimento della società consorziata Eurocontract S.r.l.; per effetto di tale decisione la consorziata ha perso i requisiti di partecipazione alla gara previsti dalla lex specialis.
Il Comune di Montespertoli ha valutato la percorribilità giuridica della sostituzione della società Eurocontract S.r.l. ed ha quindi differito la stipulazione del contratto alla data del 10 marzo 2018.
2.3 - Il Consorzio non è riuscito a trovare una nuova società che si sostituisse a quella dichiarata fallita e non ha potuto assumere su di sé l’esecuzione diretta dell’appalto.
Ciò ha comportato l’impossibilità di procedere alla stipulazione del contratto.
2.4 - Il Comune di Montespertoli ha convocato il Consorzio per il giorno 20 giugno 2018 al fine di procedere alla stipulazione del contratto; quest’ultimo ha risposto che ciò non era possibile per un fatto imputabile esclusivamente alla società consorziata, al quale il Consorzio era estraneo.
Il Comune ha confermato la convocazione e, con il verbale impugnato con i motivi aggiunti, ha preso atto della mancata stipulazione del contratto.
2.5 - In data 28 giugno 2018 ha chiesto l’escussione della polizza fideiussoria versata a titolo di cauzione provvisoria per l’importo di € 54.600,00, rilasciata dalla società Zurich Insurance PLC, non essendosi il consorzio GST presentato, in data 20 giugno 2018, per la stipula del contratto di disponibilità.
2.6 - Con determina n. 518 del 5 luglio 2018 il Comune ha disposto la revoca dell’aggiudicazione definitiva dei lavori di realizzazione della Casa della Salute: tale atto è stato impugnato con motivi aggiunti, unitamente alla comunicazione ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 207/2010 all’ANAC.
3. - Nel giudizio di primo grado il Consorzio ha dedotto due motivi di doglianza con i quali ha denunciato, in estrema sintesi: 1) la violazione dell’art. 75, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 3 della L. n. 241/90, sostenendo che non sarebbero ricorsi i presupposti per escutere la fideiussione; 2) il difetto di motivazione, in quanto il Comune non avrebbe motivato sulle ragioni per le quali aveva ritenuto di escutere la cauzione provvisoria, pur essendo consapevole che la mancata stipulazione del contratto era derivata dal fallimento della società consorziata, designata per l’esecuzione dei lavori, e non era imputabile alla condotta dolosa o colposa del Consorzio.
3.1 - Con i motivi aggiunti sono stati dedotti i vizi di illegittimità derivata e di violazione degli artt. 7, 8 e 21 quinquies della L. 241/1990, in quanto l’escussione della cauzione è intervenuta il 28 giugno 2018, prima della revoca dell’aggiudicazione, disposta in data 5 luglio 2018.
3.2 - Nel giudizio di primo grado si è costituito per resistere al ricorso il Comune di Montespertoli concludendo per il rigetto dell’impugnativa.
4. - Con la sentenza n. 123 del 9 febbraio 2023 il TAR ha respinto il ricorso.
5. - Avverso tale decisione il Consorzio GST ha proposto appello insistendo nella propria prospettazione e chiedendo la riforma della sentenza appellata.
5.1 - Il Comune di Montespertoli si è costituito in giudizio replicando alle tesi difensive dell’appellante; con memorie ex art. 73 c.p.a. le parti hanno illustrato le rispettive tesi difensive; con le memorie di replica hanno replicato a quelle avversarie.
6. - All’udienza pubblica del 3 luglio 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
7. - Con il primo motivo l’appellante ha censurato il capo di sentenza con il quale è stata respinta la prima doglianza dedotta nel giudizio di primo grado, relativa alla violazione dell’art. 75, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006 e della lex specialis .
Tale norma dispone, a proposito della cauzione provvisoria, che: “la garanzia copre la mancata stipulazione del contratto per fatto dell’affidatario” ; secondo l’appellante, l’intervenuto fallimento della società consorziata Eurocontract s.r.l., non potrebbe costituire un’ipotesi di “fatto dell’affidatario” (GST), in quanto per “fatto dell’affidatario”, dovrebbe intendersi qualunque causa ad esso riconducibile assistita comunque da un coefficiente soggettivo di dolo o colpa: in altre parole, secondo l’appellante, l’incameramento della cauzione per la mancata stipulazione del contratto, presuppone che la causa del rifiuto debba addebitarsi alla colpa o al dolo dell’affidatario.
A questo proposito l’appellante ha richiamato alcune decisioni che hanno sostenuto che il criterio di imputazione opera non solo in termini obiettivi (di mera imputabilità causale), ma anche in termini soggettivi, che postulano la violazione dei canoni di buona fede, di correttezza e diligenza che gravano sulle imprese che, con la necessaria serietà ed affidabilità concorrono all’aggiudicazione di commesse pubbliche; in definitiva il Consorzio GST ha sostenuto che non sarebbe sufficiente il dato meramente causale della mancata stipulazione del contratto da parte dell’aggiudicatario, essendo richiesto l’accertamento circa l’imputabilità di tale evento all’aggiudicatario per aver tenuto una condotta scorretta, tale da comportare la vanificazione della procedura di gara.
L’appellante ha pure richiamato a sostegno della propria tesi alcuni pronunciamenti dell’ANAC, secondo cui solo in caso di imputabilità all’aggiudicatario della mancata stipulazione del contratto potrebbe essere legittimamente escussa la cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del d.lgs. n. 163/2006.
In definitiva, secondo l’appellante, per l’escussione della cauzione provvisoria deve sussistere un rapporto causale tra la condotta del concorrente e la mancata stipulazione del contratto; inoltre il “fatto colpevole” del concorrente deve consistere in una violazione del dovere di diligenza e buona fede riconducibile all’art. 1337 c.c.
L’appellante ha quindi aggiunto che, nella fattispecie in esame, non ricorrerebbero tali presupposti, in quanto la società consortile GST non poteva influire sulla gestione e sull’attività delle imprese consorziate e, dunque, non poteva sussistere la responsabilità ex art. 1337 c.c. conseguente ad un fatto occorso ad un proprio consorziato.
8. - Il TAR, recependo i principi della giurisprudenza consolidata, ha respinto tale prospettazione con una motivazione convincente.
Ha ritenuto, infatti, che:
- le caratteristiche del Consorzio stabile, così come delineate negli artt. 34 e 36 del D.lgs. n. 163/2006, consentono di evincere come quest’ultimo costituisca una struttura unificata tra le imprese consorziate, avente una propria soggettività giuridica dotata di autonomia anche patrimoniale, caratterizzato com’è dalla possibilità di operare con un’autonoma struttura di
impresa, capace di eseguire, anche in proprio, ovvero senza l’ausilio delle strutture imprenditoriali delle consorziate, le prestazioni previste nel contratto (in questo senso si veda Cons. Stato, Sez. V, 18.10.2022, n. 8866).
- l'elemento essenziale per poter attribuire al consorzio la qualifica di consorzio stabile è il c.d. elemento teleologico, ossia l'astratta idoneità del consorzio, esplicitamente consacrata nello statuto consortile, di operare come un'autonoma struttura di impresa, capace di eseguire, anche in proprio,
ovvero senza l'ausilio necessario delle strutture imprenditoriali delle consorziate, le presentazioni previste nel contratto (Consiglio di Stato, sez. V, 02/05/2017 n. 1984; Consiglio di Stato sez. V, 17/01/2018, n.276).
- il consorzio stabile risponde direttamente di eventuali violazioni dei requisiti di ordine generale richiesti dalla legge e dal bando di gara poste in essere dalle società consorziate, eseguendo i lavori, i servizi e le forniture appaltati direttamente con propria organizzazione e/o mediante assegnazione
dell’esecuzione alle imprese consorziate, senza che ciò costituisca subappalto;
- il Consorzio GST ha partecipato alla gara in proprio ed ha indicato la Eurocontract S.r.l. quale società consorziata, avendo cura di precisare anche la percentuale dei lavori (pari al 70%), relativi alla categoria OG1, che si intendevano eseguire direttamente (in questo senso è la nota del Consorzio del 6 ottobre 2016);
- il fallimento della consorziata Eurocontract S.r.l. costituisce un fatto interno di cui deve rispondere l’intero Consorzio, a prescindere di specifiche responsabilità delle singole consorziate che, in quanto tali, hanno delegato parte della propria autonomia ad una struttura unica e autonoma, direttamente responsabile degli obblighi assunti verso la stazione appaltante in sede di partecipazione alla gara e, quindi, anche dell’obbligo di sottoscrivere il contratto.
8.1 - Il primo giudice ha respinto la ricostruzione del Consorzio appellante secondo cui, per l’escussione della cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 75, comma 6. del d.lgs. n. 163/2006, la P.A. dovrebbe accertare la responsabilità dell’impresa per la mancata stipulazione contratto, richiamando i principi espressi dalla giurisprudenza più recente (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 9.5.2022, n. 3585) secondo i quali:
“.. la possibilità di incameramento della cauzione provvisoria possa basarsi sull'art. 75, co. 6, D.lgs. n. 163 del 2006, per ogni caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, intendendosi come tale qualunque ostacolo alla stipulazione a lui riconducibile, tra cui anche il difetto di un requisito di ordine generale (Cons. Stato, A.P. 4 maggio 2012, n. 8; Cons. Stato, A.P. 29 febbraio 2016, n. 5) e anche se lo stesso concorrente escluso non sia mai stato destinatario di un provvedimento di aggiudicazione, nemmeno provvisoria (Cons. Stato, sez. V, 16 novembre 2018, n. 6463). In definitiva, detto incameramento sostanzia un effetto della violazione delle regole comportamentali che presidiano i rapporti tra i partecipanti alla gara e la stazione appaltante, nella prospettiva dell'assunzione da parte dei primi del rischio di circostanze, anche non ad essi imputabili, idonee tuttavia a comprometterli, a partire dalla dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta e per i quali è avvenuta la ammissione alla gara (Cons. Stato, sez. V, 6 aprile 2020 n. 2264)”.
Il TAR ha quindi concluso, condivisibilmente, che “la possibilità di incamerare la cauzione provvisoria di cui all'art. 75, comma 6, D.lgs. n. 163 del 2006 riguarda tutte le ipotesi di mancata
sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, intendendosi per fatto dell'affidatario qualunque ostacolo alla stipulazione a lui riconducibile, dunque non solo il rifiuto di stipulare, ma anche il difetto di requisiti generali e speciali (Cons. Stato, Ad. Plenaria, 4 maggio 2012, n. 8).
3.4 In tale eventualità l'escussione della cauzione provvisoria, ed il relativo incameramento, rappresentano una conseguenza automatica, dato che non si tratta di misura sanzionatoria in senso proprio, bensì di un effetto immediatamente derivante dalla ravvisata violazione delle regole comportamentali che vigono nei rapporti con la stazione appaltante”.
8.2 - Alla luce di tale ricostruzione dell’art. 75, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006, che si fonda su principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2012 e n. 5/2016, va respinta la tesi dell’appellante secondo cui l’escussione della garanzia provvisoria sarebbe possibile solo in caso di condotta dolosa o colposa e comunque resa in violazione del principio di buona fede da parte dell’operatore economico.
Del resto tale ricostruzione ha trovato ampia conferma in giurisprudenza dalla quale il Collegio non intende discostarsi (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. II, 9 maggio 2022, n. 3585; Cons. Stato, Sez. V, 22 febbraio 2021, n. 1516, id. 6 aprile 2020 n. 2264; id. 30 settembre 2020 n. 5742).
8.3 - Per quanto concerne l’ulteriore aspetto evidenziato dall’appellante, relativo al lungo intervallo di tempo intercorso tra la data dell’aggiudicazione (1° febbraio 2017) e la convocazione per la stipulazione del contratto (20 giugno 2018) che, secondo l’appellante non potrebbe comportare la responsabilità del consorzio stabile per il fallimento della sua consorziata, è sufficiente rilevare che – per le ragioni in precedenza espresse – essendo l’escussione della cauzione una conseguenza automatica della mancata stipulazione del contratto, la misura dell’intervallo di tempo non assume rilievo.
8.4 - In ogni caso, la lunghezza di tale intervallo è derivata da precise richieste dall’aggiudicatario, come già precisato in precedenza; neppure può condividersi la tesi dell’appellante secondo cui il ritardo sarebbe imputabile alla stazione appaltante per aver scelto uno strumento (il contratto di disponibilità) a suo dire non adeguato, in quanto il consorzio ben conosceva le regole della procedura selettiva quando ha deciso di parteciparvi, e dunque era consapevole (o comunque avrebbe dovuto esserlo osservando l’obbligo di diligenza ex art. 1176 c.c.) delle problematiche relativa alla “bancabilità” dell’operazione e nondimeno le ha accettate partecipando alla gara.
8.5 - Quanto all’avvenuta archiviazione della segnalazione da parte dell’ANAC, correttamente il TAR ha ricordato che tale circostanza non rileva nella presente controversia, trattandosi di due procedimenti diversi che rispondono a finalità differenti.
9. - Il secondo motivo di appello richiama i medesimi principi esposti nel primo mezzo, che si possono respingere per le medesime ragioni, sottolineando, in aggiunta, aspetti relativi alla asserita carenza di motivazione.
9.1 - Tale doglianza va anch’essa respinta, in quanto anche il dedotto vizio di motivazione è correlato all’impostazione c.d. soggettiva della responsabilità del Consorzio: trattandosi di una misura di tipo automatico, correlata al solo fatto causale della mancata presentazione dell’aggiudicatario alla convocazione per la stipulazione del contratto, il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato sulla base di tale circostanza, attestata dal verbale del 20 giugno 2018.
10. - Anche il terzo motivo di appello va rigettato: non ricorre alcuna inversione procedimentale tra l’escussione della cauzione e la revoca dell’aggiudicazione tale da inficiare i provvedimenti impugnati, in quanto l’escussione della cauzione deriva dalla mancata stipulazione del contratto e non dalla revoca dell’aggiudicazione, e dunque la stazione appaltante ha legittimamente provveduto prima all’escussione e solo dopo all’adozione del provvedimento in autotutela.
11. - Neppure sussistono vizi procedimentali, atteso che l’appellante era stato edotto dalla stazione appaltante circa l’intenzione di escutere la cauzione in caso di mancata stipulazione del contratto; in ogni caso, trattandosi di una conseguenza automatica della mancata stipulazione del contratto, l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90 non comporta ai sensi dell’art. 21- octies della L. n. 241/90 l’illegittimità dell’atto, atteso che la partecipazione al procedimento non avrebbe potuto sovvertire il suo esito.
Quanto alla revoca dell’aggiudicazione si giustifica a causa della mancata stipulazione del contratto.
12. - Restano da esaminare le questioni dedotte dall’appellante con la memoria di replica del 12 giugno 2025, relative all’incidenza sulla presente controversia della sentenza della Corte di Giustizia UE, Sez. VIII, del 26 settembre 2024 (cause riunite C-403 e C 404), secondo cui “l’incameramento automatico della cauzione così prestabilita, indipendentemente dalla natura delle regolarizzazioni eventualmente operate dall’offerente negligente e, pertanto, in assenza di qualsiasi motivazione individuale, non appare compatibile con le esigenze derivanti dal rispetto del principio di proporzionalità”.
Ha dedotto l’appellante che tale principio ha già trovato applicazione nella giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (cfr. Sez. V, 19 marzo 2025, nn. 2260, 2261, 2263, 2258 e 2257; Sez. V, 27 maggio 2025 n. 4588).
Ha pertanto insistito nell’accoglimento dell’appello; in via subordinata, ha dedotto che qualora si ritenesse che la mancata stipulazione del contratto a distanza di 16 mesi dall’aggiudicazione, a causa del sopravvenuto fallimento della consorziata esecutrice, costituisse “fatto dell’aggiudicatario”, ovvero che ricorresse l’automaticità dell’escussione, in caso di mancata stipula del contratto dovuta a qualunque causa, di rimettere la questione alla CGUE facendo ricorso allo strumento del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE.
12.1 - Ritiene il Collegio, quanto alla diretta applicabilità della sentenza della CGUE del 26 settembre 2024 (cause riunite C-403 e C-404) che la fattispecie in esame è differente da quella esaminata dalla Corte europea:
- la presente controversia si riferisce all’escussione della cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006 per la mancata stipulazione del contratto a causa del fallimento dell’impresa consorziata;
- la controversia che ha dato origine al rinvio pregiudiziale alla CGUE riguarda, invece, l’ipotesi di escussione della cauzione provvisoria in seguito all’esclusione della concorrente non aggiudicataria, intervenuta a causa di recesso di uno dei componenti del RTI, in violazione del principio di immodificabilità del soggetto concorrente, in considerazione delle ripetute richieste (nella specie 8) della stazione appaltante di differire la data di validità delle offerte, con conseguente obbligo di provvedere a prorogare la durata della cauzione provvisoria costituita, con conseguente maggior onere per l’operatore economico;
- nella fattispecie in esame, l’intervallo di tempo intercorso tra l’aggiudicazione della gara e la data del 20 giugno 2018, fissata per la stipulazione del contratto, mai avvenuta, è derivata dalle plurime richieste di differimento dell’aggiudicatario e, dunque, non è imputabile alla stazione appaltante;
- i valori economici delle cauzioni provvisorie nelle due fattispecie non sono paragonabili: nel caso della gara CONSIP si tratta di € 2.950.000,00 mentre nella controversia in esame l’importo è pari ad € 54.600,00;
- nella gara CONSIP si trattava di escussione della cauzione conseguente all’esclusione di un soggetto non aggiudicatario, mentre nella fattispecie in esame si tratta di escussione conseguente alla mancata stipulazione del contratto per un fatto dell’aggiudicatario, come già chiarito in motivazione, in quanto il fallimento dell’impresa consorziata riverbera i suoi effetti sul Consorzio aggiudicatario;
- la risposta al secondo quesito (relativa all’escussione della cauzione) è correlata a quella del primo quesito (che riguarda la possibilità per i componenti originari di un raggruppamento temporaneo di imprese offerenti di recedere da tale raggruppamento alla scadenza e l’amministrazione chieda l’estensione di validità delle offerte, tanto che la Corte di Giustizia ha valutato espressamente le situazioni di fatto ed, in particolare, l’importo della cauzione escusso nei confronti di un soggetto non aggiudicatario, e il prolungamento della procedura di gara per fatto proprio della stazione appaltante), tanto che la Corte di Giustizia UE ha così stabilito:
“I principi di proporzionalità e di parità di trattamento, nonché l’obbligo di trasparenza, quali enunciati devono essere interpretati nel senso che:
essi ostano a una normativa che prevede l’incameramento automatico della cauzione provvisoria costituita da un offerente a seguito dell’esclusione di quest’ultimo da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi, anche qualora il servizio di cui trattasi non gli sia stato aggiudicato”.
12.2 - La statuizione, quindi, non è estensibile al caso di specie: ciò comporta che i principi in precedenza espressi sulla base della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato vanno confermati anche alla luce della predetta decisione della CGUE.
13. - Neppure sussistono i presupposti per disporre il rinvio pregiudiziale, atteso che il principio richiamato dall’appellante [“l’incameramento automatico della cauzione così prestabilita, indipendentemente dalla natura delle regolarizzazioni eventualmente operate dall’offerente negligente e, pertanto, in assenza di qualsiasi motivazione individuale, non appare compatibile con le esigenze derivanti dal rispetto del principio di proporzionalità”] va interpretato tenendo conto del contesto della decisione nel quale è inserito, nel quale si fa riferimento all’entità della cauzione, alle regolarizzazioni eseguite, alla circostanza che l’escussione di un importo così elevato avvenga a carico di un soggetto non aggiudicatario nel caso in cui la stazione appaltante abbia imposto l’estensione della validità delle offerte per più volte.
13.1 - Non sussiste, quindi, alcuna omogeneità tra la ratio della decisione della CGUE e la fattispecie in esame, tale da necessitare un rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, ai fini della valutazione circa la possibile estensione dei suddetti principi ad una fattispecie del tutto differente.
14. - In conclusione, per i suesposti motivi, l’appello va respinto.
15. - Le spese ed onorari del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidati come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese ed onorari del giudizio di appello che liquida in € 3.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefania Santoleri | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO