Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/02/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice unico del lavoro, in persona del dott. Luigi Ruoppolo, all'esito dell'udienza di discussione del 18 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale lavoro e previdenza al n. 12363\2023
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1 elett.te dom.to in Napoli alla Via Cervantes n. 55/16 presso lo studio dell' Avv. Roberto Avallone, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. De Biasio Alice, come in atti
RICORRENTE
E
, in persona del pro-tempore, legalmente Controparte_1 CP_2 domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale della Stato di Napoli, che lo rappresenta e difende come per legge;
RESISTENTE
OGGETTO: Indennizzo ex L. 210/92 emotrasfusi
FATTO E DIRITTO
IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce che, durante il ricovero presso l'Ospedale Riuniti di Napoli “A. Cardarelli” a seguito di intervento per “frattura clavicola sinistra e frattura femore destro inchiodato e fratture multiple” del 27.01.1978 – 13.02.1978, fu sottoposto a trasfusioni di sacche di sangue/emoderivati. Deduce che dal 1978 al 1993 ha vissuto in stato di apparente buona salute, con sporadici segnali della malattia, quali ittero temporaneo, profonda astenia, cefalea ecc., e che dal 1993 a seguito di analisi occasionali venivano riscontrati picchi di ipertransaminasemia associati a periodi di stabilizzazione dei valori fino a giungere alla definitiva diagnosi di
LA COSTITUZIONE DEL Controparte_1
Si è costituito il , resistendo al ricorso con diversi Controparte_1 argomenti in fatto e in diritto. Deduce, in particolare, l'infondatezza della pretesa per l'insussistenza del nesso causale tra la patologia epatica e le trasfusioni, stante il lungo lasso temporale trascorso tra le stesse e la diagnosi della patologia nonché tenuto conto della plurifattorialità delle cause della patologia stessa. Deduce, inoltre, la inammissibilità dell'istanza per la tardività rispetto al termine di decadenza triennale previsto dalla legge. Conclude quindi per il rigetto del ricorso.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituitosi il contraddittorio, e depositate le note di trattazione scritta, in sostituzione di udienza, per come stabilito, è stata disposta la fissazione di udienza in presenza al fine della discussione sulle questioni preliminari sollevate dalla difesa erariale. All'udienza del 4 giugno 2024, sentite le parti, è stata disposta una Ctu medica, con rinvio per il deposito della relazione e per la discussione. Alla successiva udienza del 26 novembre 2024 la causa è stata rinviata per consentire il deposito della relazione peritale non ancora avvenuto. Avvenuto il deposito della consulenza tecnica, all'udienza odierna udienza, all'esito della discussione della causa, la stessa viene decisa con la presente sentenza. Il ricorso è meritevole di accoglimento secondo i dettami della presente motivazione. Va preliminarmente rilevato che l' art. 1, primo comma, legge 25 febbraio 1992 n. 210, prevede il diritto ad un indennizzo da parte dello Stato in capo a chi abbia riportato a causa di vaccinazioni obbligatorie lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico- fisica ed estende, al secondo comma, tale diritto anche a coloro che abbiano contratto il virus Hiv o abbiano subito esiti permanenti di epatite a seguito di emotrasfusioni.
La corresponsione di tale indennità ha natura non già risarcitoria, bensì assistenziale in senso lato, in quanto tende a realizzare una forma di solidarietà sociale, tant'e' che essa e' alternativa alla pretesa risarcitoria volta ad ottenere l'integrale risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del contagio, ove sussista una colpa delle strutture del Servizio sanitario nazionale. La Corte costituzionale (sent. n. 226 del 2000) ha puntualizzato che la ratio del diritto all'equo indennizzo riconosciuto in base agli artt. 32 e 2 Cost. evoca l'esistenza di un interesse pubblico di promozione della salute collettiva tramite un trattamento sanitario e trova il suo fondamento nell'obbligo generale di solidarietà nei confronti di quanti, sottomettendosi
In ragione della predetta natura va affermata la competenza del giudice del lavoro a conoscere di controversie aventi ad oggetto la richiesta di indennizzo, quale prestazione riferibili all'assistenza sanitaria pubblica che trova anch'essa fondamento negli artt. 32 e 2 Cost. (cfr. ex plurimis Cass., sez. un., 16 novembre 1999, n.782). Nel merito del caso in esame, va ritenuto che, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, deve ritenersi raggiunta la prova della pretesa attorea. Deve, in particolare, essere evidenziato che risulta documentata sottoposizione del ricorrente a trattamento di emotrasfusione in occasione del ricovero presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli nell'anno 1978 – vedi Risulta, inoltre, la diagnosi di epatite HCV correlata a carico del ricorrente, almeno dall'anno 1993. Dalle conclusioni della ctu in atti si evince che il nesso causale tra i predetti trattamenti ospedalieri e la patologia epatica, ancorché non certo per la possibilità di altre cause concorrenti o esclusive, non può essere escluso. Dalle risultanze in atti e dalla stessa ctu non emerge, invero, alcuna altra causa che, nel caso concreto, possa aver potenzialmente influito sull'insorgere della patologia. Deve pertanto ritenersi verificata, nella specie, la probabilità scientifica della sussistenza del nesso causale, almeno secondo il criterio probabilistico del “più probabile che non”, sufficiente a ritenere assolto l'onere probatorio a carico di parte ricorrente. Deve, altresì, ritenersi che la domanda di indennizzo del luglio 2021 possa ritenersi tempestiva ai sensi di legge, tenuto conto che, dalle risultanze in atti, la conoscenza qualificata del probabile nesso causale di cui sopra tra l'emotrasfusione e il danno subito risale alla certificazione medica del 15.7.2021, versata in atti nel fascicolo di parte ricorrente. La certificazione medica di epoca precedente, versata in atti, pur attestando la diagnosi di epatite HCV, non contiene alcun riferimento, sotto il profilo eziologico, alle emotrasfusioni ricevute dal né risulta altrimenti che i Parte_1 medici, che nel corso del tempo lo hanno seguito, lo abbiano in qualche modo informato circa la riconducibilità della patologia contratta ad una trasfusione di sangue infetto e\o abbiano almeno suscitato un dubbio al riguardo. Da quanto sopra appare prudente ritenere che il primo elemento idoneo ad integrare la conoscenza qualificata del nesso tra causa e danno, per come richiesta dalla legge, vada individuato nella data della certificazione del 15.7.2021 sopra citata. Ritiene, invero, lo Scrivente che la predette verifica, ove manchi certezza di una conoscenza soggettiva inequivocabile, che di certo non è confondibile con il possibile sospetto di una certa origine etiologica, va stabilita “ricostruendo il momento in cui deve ritenersi maturata la conoscibilità di quel nesso di causa, sulla base di indici oggettivi e con alto grado di probabilità, alla luce delle nozioni comuni dell'uomo medio, eventualmente integrate da valutazioni mediche e secondo il parametro, espressamente affermato dalla sentenza rescindente, dell'ordinaria diligenza” – cfr Cass. 23.12.2020 n. 29453. Per quanto sopra già evidenziato, nessun elemento di convincimento oggettivo emerge dalla documentazione sanitaria in atti circa la probabile conoscibilità del nesso causale di cui sopra da parte del ricorrente, secondo il parametro dell'ordinaria diligenza richiesta all'uomo medio. Quanto all'accertamento degli effettivi danni a carico del ricorrente, per quanto sopra, va ritenuto che, ai sensi della legge 210 del 1992, - art.4, comma 4 -, l'irreversibilità del danno deve essere valutata alla luce della tabella A allegata al DPR 30/12/1981, n. 834 e, considerato che tale tabella non contiene alcun riferimento ai danni epatici, si dovrà ricorrere al criterio dell'equivalenza ai sensi dell'art. 11 del DPR 915/78 che espressamente prevede che “le infermità non esplicitamente elencate nelle tabelle A e B devono ascriversi alle categorie che comprendono infermità equivalenti”. In tal senso sono le conclusioni della Ctu in atti, che appaiono immuni da vizi logici e pienamente coerenti intrinsecamente nonché compatibili con le risultanze in atti, sicchè possono essere poste a fondamento della decisione. Deve, pertanto, ritenersi che “ l'esame della documentazione sanitaria in atti permette di ascrivere la diagnosticata “Epatite cronica HCV correlata” nella OTTAVA categoria della Tabella A allegata al DPR 30/12/1981, n. 834, in analogia al punto 22: “Colecistite cronica o esiti di colecistectomia con persistente disepatismo” sin dall'epoca dell'istanza avanzata dal Parte_1
(27/07/2021)”.. Ciò premesso, il ricorso deve essere accolto, con conseguente declaratoria del diritto di parte ricorrente all'indennizzo di cui all'art. 2 legge n. 210\1992, in relazione alla Ottava categoria della tabella A allegata al DPR 834\1981, a decorrere dalla istanza amministrativa del 27.7.2021, con conseguente condanna del convenuta al pagamento, in favore del Controparte_1 ricorrente, dell'indennizzo predetto, nella misura di legge, oltre interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa al saldo.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo di cui alla legge 210\1992 e, per l'effetto, condanna il al Controparte_1 pagamento, in favore dei ricorrenti, di quanto dovuto per l'indennizzo, in riferimento alla Ottava categoria tabella A del DPR 834\1981, a decorrere dalla domanda amministrativa del 27.7.2021, oltre interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa predetta al saldo;
Condanna il al pagamento delle spese di lite che liquida Controparte_1 in complessivi € 2.700,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Napoli, 18.2.2025
Il Giudice Dott. Luigi Ruoppolo