Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.500.000 in ragione d'anno, si provvede per l'anno 1984 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2538 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'esercizio finanziario medesimo.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.500.000 in ragione d'anno, si provvede per l'anno 1984 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2538 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'esercizio finanziario medesimo.