TRIB
Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 31/05/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. Civ. nr. R.G. 1542/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - In persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1542/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: servitù di impianti telefonici, vertente TRA (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Francesco UL, domiciliato come in atti Attore Convenuto in riconvenzionale CONTRO P.VA , oggi in persona del legale Controparte_1 P.VA_1 CP_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Mondera, domiciliata come in atti Convenuta Attrice in riconvenzionale CONCLUSIONI Come da note delle parti depositate per l'udienza del 03.12.2024, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. La causa è stata posta in decisione con concessione dei termini (60 + 20) di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche (scaduti il 3 febbraio 2025 e il 24 febbraio 2025, attesa la comunicazione alle parti costituite, in data 04.12.2024, del provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. con cui la causa è stata rimessa in decisione). Solo parte attrice ha depositato nei termini concessi comparsa conclusionale. RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio, Parte_1 dinnanzi al Giudice di Pace di Rossano (proc. R.G. n. 163/2016), Controparte_1 chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento del risarcimento del danno per
1 inadempimento contrattuale, oltre che dell'indennità per appoggio cavi, per la somma complessiva di euro 5.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al soddisfo. Il tutto con condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite da distrarre. A fondamento della propria domanda, l'attore ha dedotto: di essere intestatario da oltre trent'anni della linea telefonica n. 0983/565129 con gestore presso la Controparte_1 propria abitazione sita in Rossano, alla Contrada Varia De Franchis n. 50; che tale linea è inutilizzabile dall'inizio dell'anno 2013 in quanto interessata da disservizi;
di non aver pagato la fattura n. 6/2014 (con scadenza 05.12.2014) eccependo l'inadempimento ex art. 1460 c.c.; che, quindi, la convenuta ha illegittimamente interrotto, in data 20.01.2015, la linea;
che tale interruzione ha determinato gravi danni all'attore comportandone il completo isolamento;
che nella sua proprietà, riportata in catasto al foglio di mappa 40, p.lla 98, sub. 1, 2, 3 e 4, sussiste il passaggio con appoggio di cavi telefonici, consistente in un palo di sostegno nella corte e appoggio cavi al fabbricato;
che tale appoggio, non soddisfacendo più le richieste di utenza dell'attore, comporta il diritto all'indennità di cui all'art. 92 D.lgs. 259/2003; che è stata proposta istanza per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione al Corecom Calabria, ma la procedura conciliativa non si è conclusa entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza medesima. Alla prima udienza del 26.01.2016, si è costituita eccependo, in via Controparte_1 preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e l'incompetenza per materia del giudice di pace adito, nonché l'improponibilità della domanda per omesso tentativo obbligatorio di conciliazione;
nel merito, ha contestato che l'utenza telefonica dell'attore fosse stata interessata dai lamentati guasti e che fosse stata illegittimamente sospesa nonché la sussistenza di danni patrimoniali conseguenti all'esercizio della servitù di passaggio e/o all'occupazione del suolo e ha chiesto, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare in suo favore l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di posizionamento, transito e passaggio della linea telefonica. Il Giudice di Pace con ordinanza del 24.02.2017, depositata in Cancelleria il 28.02.2017, ha disposto la separazione dalla causa risarcitoria da quella concernente la domanda volta a ottenere l'indennità di cui all'art. 92 e, con ordinanza del 24.02.2017, depositata il 28.02.2017 e comunicata il 13.03.2017, ha dichiarato la propria incompetenza per materia sia in riferimento alla domanda attorea di pagamento dell'indennità sia alla domanda riconvenzionale spiegata dalla concedendo il termine di due mesi per la CP_1 riassunzione, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza medesima. Con atto tempestivamente messo in notifica il UL, quindi, ha riassunto la causa dinnanzi a questo Tribunale chiedendo la condanna della convenuta al pagamento dell'indennità per appoggio cavi nella somma complessiva, equitativamente determinata, comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto alla data di proposizione della domanda, di € 5.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali successivi alla proposizione della domanda fino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
2 La prima udienza è stata differita d'ufficio ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. al 22.03.2018 e, in tale data, si è costituita insistendo nelle medesime eccezioni e Controparte_1 domande già sollevate dinnanzi al giudice di pace. Acquisito il fascicolo del giudizio celebrato dinnanzi al giudice di pace, la causa – assegnata alla scrivente, entrata in funzioni il 05.04.2019 - dopo alcuni rinvii per carico del ruolo è stata trattenuta definitivamente in decisione all'udienza del 03.12.2024, poi sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con concessione dei termini (60 + 20) di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche (scaduti il 3 febbraio 2025 e il 24 febbraio 2025, attesa la comunicazione alle parti costituite, in data 04.12.2024, del provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. con cui la causa è stata rimessa in decisione). Solo parte attrice ha depositato nei termini concessi comparsa conclusionale 3. In via preliminare, vanno esaminate le eccezioni formulate dalla convenuta. Va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione, essendo oramai acquisito, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 204 del 5 luglio 2004, che il potere del legislatore di devolvere alla giurisdizione amministrativa interi blocchi di materie, fra cui quella relativa a pubblici servizi, incontra il limite costituzionale fissato dall'art. 103 Cost., in virtù del quale possono rientrare nella giurisdizione esclusiva le sole controversie relative a rapporti in cui la pubblica amministrazione agisce come autorità, con esclusione dunque dei casi in cui, in assenza dei presupposti per l'esercizio di un pubblico potere, la stessa opera su di un piano di perfetta pariteticità con il privato (cfr. ex multis con riferimento al concessionario di pubblico servizio Cass. S.U. 16 luglio 2008, n. 19511). Ne consegue che quando, come nella specie, e pur dopo l'entrata in vigore degli artt. 33 e 35 del d.lgs. 80/1998, l'occupazione di un suolo privato ad opera del concessionario di un servizio pubblico è avvenuta in assenza di dichiarazione di pubblica utilità, la condotta illecita dedotta deve qualificarsi come mero atto o comportamento inidoneo ad incidere autoritativamente sul diritto di proprietà e pertanto essa è soggetta alla cognizione del giudice ordinario (Cass. 15 novembre 2007, n. 23623). Del resto, l'eccezione di difetto di giurisdizione si palesa infondata anche perché la giurisdizione amministrativa attiene ai rapporti tra concedente e concessionario e non certo ai rapporti tra gestore e utenti o terzi. È, altresì, infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione di cui alla L. 249/1997 atteso che, come risulta dagli atti (cfr. produzione documentale di parte attrice), in data 24.07.2015 – dunque, Parte_1 oltre trenta giorni prima dell'iscrizione a ruolo del giudizio dinnanzi al giudice di pace, avvenuta in data 20.01.2016 - ha proposto istanza per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione al Corecom Calabria, né rileva la mancata partecipazione del all'udienza fissata dal Corecom in data successiva alla scadenza dei 30 giorni Pt_1 previsti per la conclusione del procedimento, ossia il 04.09.2015, tenuto conto che nessuna norma prevede una sanzione di improcedibilità o improponibilità in conseguenza dell'omessa comparizione dell'istante.
3 4. Venendo al merito, nel presente giudizio, l'esame del Tribunale deve limitarsi alla valutazione della domanda attorea di pagamento dell'indennità ex art. 92 D.lgs. 259/2003 e della domanda riconvenzionale di usucapione del diritto di servitù formulata dalla convenuta . CP_1
Occorre, innanzitutto, rilevare che le circostanze di fatto allegate dall'attore non sono state oggetto di contestazione specifica da parte della convenuta, la quale non ha né contestato la proprietà in capo all'attore del fabbricato e della relativa corte su cui sono stati installati i sostegni per consentire il passaggio dei cavi telefonici né la loro stessa installazione né l'appoggio dei cavi. Per ragioni di ordine logico, va prioritariamente esaminata la domanda riconvenzionale di usucapione che va rigettata per quanto si va ad esporre. La convenuta, si è limitata a dedurre del tutto genericamente che “la permanenza del palo sul fondo da oltre vent'anni, unitamente all'inerzia dell'attore, che nell'arco di questo periodo non ha mai manifestato alcuna rimostranza nei confronti della società, hanno fatto sì che maturassero i presupposti per l'acquisto, da parte della convenuta, della servitù di appoggio, concretatasi, nella specie, nella palificazione per il sostegno della linea telefonica aerea” e ha fondato la propria domanda sul presupposto che l'attore stesso avrebbe dichiarato di essere stato intestatario di una linea per oltre CP_1 vent'anni, per cui, a suo dire, i cavi e il palo di sostegno in questione sarebbero stati anch'essi installati dallo stesso tempo. In realtà, tale deduzione si palesa erronea atteso che l'attore non ha mai allegato che il palo e i cavi in appoggio erano presenti da oltre venti anni, provvedendo, a tal riguardo, anche a contestare in maniera specifica le deduzioni della convenuta alla prima udienza tenutasi innanzi al giudice di pace (vedi verbale di udienza del 26.01.2016). Pertanto, spettava alla convenuta, ex art. 2697 c.c., fornire prova del possesso ultraventennale e pacifico della invocata servitù di passaggio della linea telefonica ma ciò non è avvenuto non avendo essa dimostrato né la sussistenza di un titolo legittimante l'occupazione della proprietà attorea, né l'asserita presenza della palificazione e dei cavi agganciati per un tempo utile ai fini del perfezionarsi dell'usucapione, tenuto conto anche della mancata articolazione di richieste istruttorie al riguardo. Pertanto, le carenze assertive oltre che probatorie, in ordine alla permanenza ventennale sulla proprietà attorea del palo e dei cavi oggetto di causa, inducono inevitabilmente al rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, non consentendo di individuare né il dies a quo, né il tempo della compiuta usucapione. Quanto alla domanda attorea, occorre specificare che il si è limitato, in questa Pt_1 sede, a chiedere la condanna della convenuta al pagamento di una indennità ex art. 92 D.lgs. 259/2003 (in effetti, dal fascicolo del giudice di pace emerge che lo stesso si è già pronunciato, con sentenza n. 263/017, riconoscendo all'attore il ristoro dei danni patrimoniali per l'inadempimento della e rigettando le richieste di risarcimento dei CP_1 danni non patrimoniali). A tal fine ha dedotto che dal 20.01.2015 la linea telefonica è stata interrotta per cui gli impianti installati sulla sua proprietà dalla non soddisfano più CP_1 le richieste di utenza della proprietà medesima e ha, quindi, chiesto il pagamento di un'indennità ritenendo di non essere più tenuto a sopportare il passaggio con appoggio dei
4 cavi in questione. Occorre evidenziare che, contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, nessuna richiesta di rimozione del palo o dei cavi in appoggio è stata mai avanzata dal . Pt_1
Orbene, la domanda attorea di riconoscimento di un'indennità di servitù, ai sensi dell'art. 92 citato va rigettata. E' noto che il proprietario di un fondo è tenuto a consentire il passaggio, nonché l'appoggio, di condutture telefoniche, prevalendo sul diritto individuale alla libera esplicazione del diritto di proprietà la tutela dell'interesse generale connesso al servizio pubblico (cfr. art. 42, co. 3, Cost.). La compressione del diritto proprietario è tuttavia regolata in modo da evitare comportamenti abusivi da parte dei gestori di tali servizi ed al fine di bilanciare i contrapposti interessi. Gli artt. 91 e 92 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.lgs. 259/2003) distinguono al riguardo due diverse ipotesi. In caso di passaggio aereo – al di sopra del fondo o in prossimità dei lati di edifici ove non vi siano finestre o altre aperture praticabili a prospetto – il proprietario non può opporsi, salvo il limite secondo cui i fili e i cavi devono essere realizzati in modo da non impedire l'uso della cosa secondo la sua destinazione, e inoltre non ha diritto al riconoscimento di alcun indennizzo, introducendo la norma una limitazione legale al diritto di proprietà. In ogni altro caso di appoggio di fili e cavi nell'altrui proprietà, in assenza del consenso del proprietario, occorre invece che il gestore chieda e ottenga dalle competenti autorità la costituzione di una servitù coattiva, ai sensi dell'art. 1056 c.c., dovendo altresì riconoscere al proprietario un'indennità, ovvero dimostri l'acquisto del diritto reale frazionario per usucapione ventennale. Dunque, spetta al gestore del servizio telefonico dimostrare, alternativamente, l'esistenza di un atto negoziale o pubblico costitutivo del diritto frazionario, ovvero la maturazione del ventennio necessario all'acquisto dello stesso a titolo originario. Nella fattispecie in esame la , come evidenziato, non ha contestato l'utilizzo della CP_1 proprietà attorea per l'installazione dei pali e il passaggio dei cavi telefonici in appoggio e avrebbe dovuto fornire prova della fonte costitutiva di tale diritto, ma ciò non è però avvenuto. Invero, non risultano prodotti né l'atto amministrativo con il quale è avvenuta l'imposizione della servitù di impianto telefonico, né altro atto di espropriazione, dai quali soltanto può derivare ai danni del proprietario l'effetto costitutivo del diritto reale in favore del concessionario del pubblico servizio (cfr. sul punto Cass. 16 giugno 2000, n. 443). Neppure è stata fornita prova dell'intervenuta usucapione, come sopra esposto. Pertanto, non essendovi prova della costituzione della corrispondente servitù nulla è dovuto all'attore a titolo di indennità, essendo presupposto del riconoscimento della stessa l'avvenuta costituzione del diritto reale in favore di parte convenuta. Invero, l'apprensione sine titulo del fondo privato per la realizzazione della linea telefonica configura un illecito a carattere permanente, a fronte del quale il privato può chiedere, il risarcimento dei danni e anche la rimozione dell'opera, ma non l'indennità, che presuppone la costituzione di servitù.
5 Al , pertanto, non può essere riconosciuta alcuna indennità. Pt_1
Né l'originaria domanda di pagamento di indennità può essere riqualificata come domanda risarcitoria stante il chiaro tenore letterale delle allegazioni attoree. Ad ogni modo, per mera completezza motivazionale, la domanda andrebbe rigettata anche laddove si volesse riqualificare la domanda di pagamento dell'indennità quale domanda di risarcimento dei danni da occupazione illegittima. Deve osservarsi che chi propone una domanda di condanna al risarcimento dei danni ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno e i comportamenti addebitati alla controparte, essendo consentita la liquidazione in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione (cfr. Cass. Civ. n. 10607 del 2010). Avuto riguardo al caso di specie, va rilevato che l'attore non ha per nulla allegato e men che meno provato di aver subito effettivi e concreti pregiudizi alla proprietà, in termini di ridotta produttività e/o di danneggiamento della stessa, in conseguenza dell'installazione del palo e dell'aggancio dei cavi da parte della convenuta. Ne consegue che manca sia la dimostrazione dell'esistenza e tipologia di danno effettivamente subito dall'attore sia l'allegazione di elementi utili ai fini della quantificazione dello stesso. In definitiva la domanda attorea non può trovare accoglimento e deve essere rigettata. Stante il rigetto sia della domanda attorea sia della domanda riconvenzionale della convenuta, le spese di lite vanno interamente compensate trattandosi di ipotesi di soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. RIGETTA la domanda formulata dall'attore;
2. RIGETTA la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta;
3. COMPENSA per l'intero le spese di lite tra le parti;
4. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso il 31.05.2025. Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - In persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1542/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: servitù di impianti telefonici, vertente TRA (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Francesco UL, domiciliato come in atti Attore Convenuto in riconvenzionale CONTRO P.VA , oggi in persona del legale Controparte_1 P.VA_1 CP_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Mondera, domiciliata come in atti Convenuta Attrice in riconvenzionale CONCLUSIONI Come da note delle parti depositate per l'udienza del 03.12.2024, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. La causa è stata posta in decisione con concessione dei termini (60 + 20) di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche (scaduti il 3 febbraio 2025 e il 24 febbraio 2025, attesa la comunicazione alle parti costituite, in data 04.12.2024, del provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. con cui la causa è stata rimessa in decisione). Solo parte attrice ha depositato nei termini concessi comparsa conclusionale. RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio, Parte_1 dinnanzi al Giudice di Pace di Rossano (proc. R.G. n. 163/2016), Controparte_1 chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento del risarcimento del danno per
1 inadempimento contrattuale, oltre che dell'indennità per appoggio cavi, per la somma complessiva di euro 5.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al soddisfo. Il tutto con condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite da distrarre. A fondamento della propria domanda, l'attore ha dedotto: di essere intestatario da oltre trent'anni della linea telefonica n. 0983/565129 con gestore presso la Controparte_1 propria abitazione sita in Rossano, alla Contrada Varia De Franchis n. 50; che tale linea è inutilizzabile dall'inizio dell'anno 2013 in quanto interessata da disservizi;
di non aver pagato la fattura n. 6/2014 (con scadenza 05.12.2014) eccependo l'inadempimento ex art. 1460 c.c.; che, quindi, la convenuta ha illegittimamente interrotto, in data 20.01.2015, la linea;
che tale interruzione ha determinato gravi danni all'attore comportandone il completo isolamento;
che nella sua proprietà, riportata in catasto al foglio di mappa 40, p.lla 98, sub. 1, 2, 3 e 4, sussiste il passaggio con appoggio di cavi telefonici, consistente in un palo di sostegno nella corte e appoggio cavi al fabbricato;
che tale appoggio, non soddisfacendo più le richieste di utenza dell'attore, comporta il diritto all'indennità di cui all'art. 92 D.lgs. 259/2003; che è stata proposta istanza per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione al Corecom Calabria, ma la procedura conciliativa non si è conclusa entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza medesima. Alla prima udienza del 26.01.2016, si è costituita eccependo, in via Controparte_1 preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e l'incompetenza per materia del giudice di pace adito, nonché l'improponibilità della domanda per omesso tentativo obbligatorio di conciliazione;
nel merito, ha contestato che l'utenza telefonica dell'attore fosse stata interessata dai lamentati guasti e che fosse stata illegittimamente sospesa nonché la sussistenza di danni patrimoniali conseguenti all'esercizio della servitù di passaggio e/o all'occupazione del suolo e ha chiesto, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare in suo favore l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di posizionamento, transito e passaggio della linea telefonica. Il Giudice di Pace con ordinanza del 24.02.2017, depositata in Cancelleria il 28.02.2017, ha disposto la separazione dalla causa risarcitoria da quella concernente la domanda volta a ottenere l'indennità di cui all'art. 92 e, con ordinanza del 24.02.2017, depositata il 28.02.2017 e comunicata il 13.03.2017, ha dichiarato la propria incompetenza per materia sia in riferimento alla domanda attorea di pagamento dell'indennità sia alla domanda riconvenzionale spiegata dalla concedendo il termine di due mesi per la CP_1 riassunzione, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza medesima. Con atto tempestivamente messo in notifica il UL, quindi, ha riassunto la causa dinnanzi a questo Tribunale chiedendo la condanna della convenuta al pagamento dell'indennità per appoggio cavi nella somma complessiva, equitativamente determinata, comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto alla data di proposizione della domanda, di € 5.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali successivi alla proposizione della domanda fino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
2 La prima udienza è stata differita d'ufficio ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. al 22.03.2018 e, in tale data, si è costituita insistendo nelle medesime eccezioni e Controparte_1 domande già sollevate dinnanzi al giudice di pace. Acquisito il fascicolo del giudizio celebrato dinnanzi al giudice di pace, la causa – assegnata alla scrivente, entrata in funzioni il 05.04.2019 - dopo alcuni rinvii per carico del ruolo è stata trattenuta definitivamente in decisione all'udienza del 03.12.2024, poi sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con concessione dei termini (60 + 20) di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche (scaduti il 3 febbraio 2025 e il 24 febbraio 2025, attesa la comunicazione alle parti costituite, in data 04.12.2024, del provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. con cui la causa è stata rimessa in decisione). Solo parte attrice ha depositato nei termini concessi comparsa conclusionale 3. In via preliminare, vanno esaminate le eccezioni formulate dalla convenuta. Va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione, essendo oramai acquisito, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 204 del 5 luglio 2004, che il potere del legislatore di devolvere alla giurisdizione amministrativa interi blocchi di materie, fra cui quella relativa a pubblici servizi, incontra il limite costituzionale fissato dall'art. 103 Cost., in virtù del quale possono rientrare nella giurisdizione esclusiva le sole controversie relative a rapporti in cui la pubblica amministrazione agisce come autorità, con esclusione dunque dei casi in cui, in assenza dei presupposti per l'esercizio di un pubblico potere, la stessa opera su di un piano di perfetta pariteticità con il privato (cfr. ex multis con riferimento al concessionario di pubblico servizio Cass. S.U. 16 luglio 2008, n. 19511). Ne consegue che quando, come nella specie, e pur dopo l'entrata in vigore degli artt. 33 e 35 del d.lgs. 80/1998, l'occupazione di un suolo privato ad opera del concessionario di un servizio pubblico è avvenuta in assenza di dichiarazione di pubblica utilità, la condotta illecita dedotta deve qualificarsi come mero atto o comportamento inidoneo ad incidere autoritativamente sul diritto di proprietà e pertanto essa è soggetta alla cognizione del giudice ordinario (Cass. 15 novembre 2007, n. 23623). Del resto, l'eccezione di difetto di giurisdizione si palesa infondata anche perché la giurisdizione amministrativa attiene ai rapporti tra concedente e concessionario e non certo ai rapporti tra gestore e utenti o terzi. È, altresì, infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione di cui alla L. 249/1997 atteso che, come risulta dagli atti (cfr. produzione documentale di parte attrice), in data 24.07.2015 – dunque, Parte_1 oltre trenta giorni prima dell'iscrizione a ruolo del giudizio dinnanzi al giudice di pace, avvenuta in data 20.01.2016 - ha proposto istanza per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione al Corecom Calabria, né rileva la mancata partecipazione del all'udienza fissata dal Corecom in data successiva alla scadenza dei 30 giorni Pt_1 previsti per la conclusione del procedimento, ossia il 04.09.2015, tenuto conto che nessuna norma prevede una sanzione di improcedibilità o improponibilità in conseguenza dell'omessa comparizione dell'istante.
3 4. Venendo al merito, nel presente giudizio, l'esame del Tribunale deve limitarsi alla valutazione della domanda attorea di pagamento dell'indennità ex art. 92 D.lgs. 259/2003 e della domanda riconvenzionale di usucapione del diritto di servitù formulata dalla convenuta . CP_1
Occorre, innanzitutto, rilevare che le circostanze di fatto allegate dall'attore non sono state oggetto di contestazione specifica da parte della convenuta, la quale non ha né contestato la proprietà in capo all'attore del fabbricato e della relativa corte su cui sono stati installati i sostegni per consentire il passaggio dei cavi telefonici né la loro stessa installazione né l'appoggio dei cavi. Per ragioni di ordine logico, va prioritariamente esaminata la domanda riconvenzionale di usucapione che va rigettata per quanto si va ad esporre. La convenuta, si è limitata a dedurre del tutto genericamente che “la permanenza del palo sul fondo da oltre vent'anni, unitamente all'inerzia dell'attore, che nell'arco di questo periodo non ha mai manifestato alcuna rimostranza nei confronti della società, hanno fatto sì che maturassero i presupposti per l'acquisto, da parte della convenuta, della servitù di appoggio, concretatasi, nella specie, nella palificazione per il sostegno della linea telefonica aerea” e ha fondato la propria domanda sul presupposto che l'attore stesso avrebbe dichiarato di essere stato intestatario di una linea per oltre CP_1 vent'anni, per cui, a suo dire, i cavi e il palo di sostegno in questione sarebbero stati anch'essi installati dallo stesso tempo. In realtà, tale deduzione si palesa erronea atteso che l'attore non ha mai allegato che il palo e i cavi in appoggio erano presenti da oltre venti anni, provvedendo, a tal riguardo, anche a contestare in maniera specifica le deduzioni della convenuta alla prima udienza tenutasi innanzi al giudice di pace (vedi verbale di udienza del 26.01.2016). Pertanto, spettava alla convenuta, ex art. 2697 c.c., fornire prova del possesso ultraventennale e pacifico della invocata servitù di passaggio della linea telefonica ma ciò non è avvenuto non avendo essa dimostrato né la sussistenza di un titolo legittimante l'occupazione della proprietà attorea, né l'asserita presenza della palificazione e dei cavi agganciati per un tempo utile ai fini del perfezionarsi dell'usucapione, tenuto conto anche della mancata articolazione di richieste istruttorie al riguardo. Pertanto, le carenze assertive oltre che probatorie, in ordine alla permanenza ventennale sulla proprietà attorea del palo e dei cavi oggetto di causa, inducono inevitabilmente al rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, non consentendo di individuare né il dies a quo, né il tempo della compiuta usucapione. Quanto alla domanda attorea, occorre specificare che il si è limitato, in questa Pt_1 sede, a chiedere la condanna della convenuta al pagamento di una indennità ex art. 92 D.lgs. 259/2003 (in effetti, dal fascicolo del giudice di pace emerge che lo stesso si è già pronunciato, con sentenza n. 263/017, riconoscendo all'attore il ristoro dei danni patrimoniali per l'inadempimento della e rigettando le richieste di risarcimento dei CP_1 danni non patrimoniali). A tal fine ha dedotto che dal 20.01.2015 la linea telefonica è stata interrotta per cui gli impianti installati sulla sua proprietà dalla non soddisfano più CP_1 le richieste di utenza della proprietà medesima e ha, quindi, chiesto il pagamento di un'indennità ritenendo di non essere più tenuto a sopportare il passaggio con appoggio dei
4 cavi in questione. Occorre evidenziare che, contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, nessuna richiesta di rimozione del palo o dei cavi in appoggio è stata mai avanzata dal . Pt_1
Orbene, la domanda attorea di riconoscimento di un'indennità di servitù, ai sensi dell'art. 92 citato va rigettata. E' noto che il proprietario di un fondo è tenuto a consentire il passaggio, nonché l'appoggio, di condutture telefoniche, prevalendo sul diritto individuale alla libera esplicazione del diritto di proprietà la tutela dell'interesse generale connesso al servizio pubblico (cfr. art. 42, co. 3, Cost.). La compressione del diritto proprietario è tuttavia regolata in modo da evitare comportamenti abusivi da parte dei gestori di tali servizi ed al fine di bilanciare i contrapposti interessi. Gli artt. 91 e 92 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.lgs. 259/2003) distinguono al riguardo due diverse ipotesi. In caso di passaggio aereo – al di sopra del fondo o in prossimità dei lati di edifici ove non vi siano finestre o altre aperture praticabili a prospetto – il proprietario non può opporsi, salvo il limite secondo cui i fili e i cavi devono essere realizzati in modo da non impedire l'uso della cosa secondo la sua destinazione, e inoltre non ha diritto al riconoscimento di alcun indennizzo, introducendo la norma una limitazione legale al diritto di proprietà. In ogni altro caso di appoggio di fili e cavi nell'altrui proprietà, in assenza del consenso del proprietario, occorre invece che il gestore chieda e ottenga dalle competenti autorità la costituzione di una servitù coattiva, ai sensi dell'art. 1056 c.c., dovendo altresì riconoscere al proprietario un'indennità, ovvero dimostri l'acquisto del diritto reale frazionario per usucapione ventennale. Dunque, spetta al gestore del servizio telefonico dimostrare, alternativamente, l'esistenza di un atto negoziale o pubblico costitutivo del diritto frazionario, ovvero la maturazione del ventennio necessario all'acquisto dello stesso a titolo originario. Nella fattispecie in esame la , come evidenziato, non ha contestato l'utilizzo della CP_1 proprietà attorea per l'installazione dei pali e il passaggio dei cavi telefonici in appoggio e avrebbe dovuto fornire prova della fonte costitutiva di tale diritto, ma ciò non è però avvenuto. Invero, non risultano prodotti né l'atto amministrativo con il quale è avvenuta l'imposizione della servitù di impianto telefonico, né altro atto di espropriazione, dai quali soltanto può derivare ai danni del proprietario l'effetto costitutivo del diritto reale in favore del concessionario del pubblico servizio (cfr. sul punto Cass. 16 giugno 2000, n. 443). Neppure è stata fornita prova dell'intervenuta usucapione, come sopra esposto. Pertanto, non essendovi prova della costituzione della corrispondente servitù nulla è dovuto all'attore a titolo di indennità, essendo presupposto del riconoscimento della stessa l'avvenuta costituzione del diritto reale in favore di parte convenuta. Invero, l'apprensione sine titulo del fondo privato per la realizzazione della linea telefonica configura un illecito a carattere permanente, a fronte del quale il privato può chiedere, il risarcimento dei danni e anche la rimozione dell'opera, ma non l'indennità, che presuppone la costituzione di servitù.
5 Al , pertanto, non può essere riconosciuta alcuna indennità. Pt_1
Né l'originaria domanda di pagamento di indennità può essere riqualificata come domanda risarcitoria stante il chiaro tenore letterale delle allegazioni attoree. Ad ogni modo, per mera completezza motivazionale, la domanda andrebbe rigettata anche laddove si volesse riqualificare la domanda di pagamento dell'indennità quale domanda di risarcimento dei danni da occupazione illegittima. Deve osservarsi che chi propone una domanda di condanna al risarcimento dei danni ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno e i comportamenti addebitati alla controparte, essendo consentita la liquidazione in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione (cfr. Cass. Civ. n. 10607 del 2010). Avuto riguardo al caso di specie, va rilevato che l'attore non ha per nulla allegato e men che meno provato di aver subito effettivi e concreti pregiudizi alla proprietà, in termini di ridotta produttività e/o di danneggiamento della stessa, in conseguenza dell'installazione del palo e dell'aggancio dei cavi da parte della convenuta. Ne consegue che manca sia la dimostrazione dell'esistenza e tipologia di danno effettivamente subito dall'attore sia l'allegazione di elementi utili ai fini della quantificazione dello stesso. In definitiva la domanda attorea non può trovare accoglimento e deve essere rigettata. Stante il rigetto sia della domanda attorea sia della domanda riconvenzionale della convenuta, le spese di lite vanno interamente compensate trattandosi di ipotesi di soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. RIGETTA la domanda formulata dall'attore;
2. RIGETTA la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta;
3. COMPENSA per l'intero le spese di lite tra le parti;
4. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso il 31.05.2025. Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli
6