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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/10/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 435/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 57 del 14/29.4.2024, non notificata;
avente ad oggetto: risarcimento del danno da infortunio sul lavoro, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Cesare Bonazzi Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia – appellante principale/appellato incidentale;
nei confronti di:
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Righi ed CP_1 elettivamente domiciliata nel suo studio in Reggio Emilia – appellata;
nonché di:
rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Vincetti ed CP_2 elettivamente domiciliato nel suo studio in Reggio Emilia – appellato principale/appellante incidentale nonché di:
1 , rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Ferroni e Sara Parte_2
Cazzanti ed elettivamente domiciliato nello studio del primo in Milano – appellato nonché di:
, rappresentato e difeso dagli avv. Luca Matteo Daffra, Parte_3
RI AR e GI IE NI ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Castellarano – appellato trattata all'udienza collegiale del giorno 18.9.2025, udita la relazione della causa, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. Il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del lavoro, con la sentenza impugnata ha così statuito:
“1) Accerta la responsabilità di nella causazione CP_1 dell'infortunio sul lavoro occorso a il 26/10/2018 e per CP_2
l'effetto condanna la società a pagare al ricorrente a titolo di risarcimento dei danni ( biologico differenziale e complementare) euro 238.818,00 oltre rivalutazione dal 2021 e interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto e di anno in anno rivalutata fino alla sentenza e interessi legali dalla sentenza al saldo nonché euro 204,10 per rimborso spese mediche oltre interessi.
2) Accerta la responsabilità del chiamato in causa Parte_1 nella causazione dell'infortunio sul lavoro del 26/10/2018 occorso a
[...] nella percentuale del 10% e per l'effetto condanna CP_2 [...]
a tenere indenne in tale misura, di quanto la stessa Parte_1 CP_1 pagherà al ricorrente in forza della condanna di cui al capo 1).
3) Accerta la responsabilità del chiamato in causa Parte_3 nella causazione dell'infortunio sul lavoro del 26/10/2018 occorso a
[...] nella percentuale del 10% e per l'effetto condanna CP_2 [...]
a tenere indenne in tale misura, di quanto la stessa Parte_3 CP_1 pagherà al ricorrente in forza della condanna di cui al capo 1).
4)Rigetta la domanda riconvenzionale di
contro
Parte_3
CP_1
5) Rigetta la domanda proposta da
contro
Parte_1
. Parte_2
6) Condanna a rimborsare al ricorrente, con distrazione a CP_1 favore dell'avv Claudio Vincetti, le spese di causa e liquida in euro 871,35 per
2 esborsi e euro 18.000,00 per compensi oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge. Spese della Ctu a carico della convenuta.
7) Condanna a rimborsare a euro Parte_1 CP_1
2.000.00 oltre spese generali del 15%, iva e cpa come per legge.
8) Condanna a rimborsare a euro Parte_3 CP_1
4.000,00 oltre spese generali del 15%, iva e cpa come per legge.
9) Compensa le spese di causa fra e Parte_1 Pt_2
”.
[...]
2. ha proposto appello avverso la sentenza in data Parte_1
15.7.2024, chiedendo: “… d) In caso di esistenza di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi stipulato da con CP_1 Controparte_3
o altra Compagnia di Assicurazione e qualora fosse previsto nello stesso un
[...] diritto di rivalsa della Compagnia ex art. 1916 c.c., ovvero qualora nello stesso fosse prevista la rinuncia alla surroga, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di regresso esercitata da nei confronti di CP_1 [...]
. Parte_1
Nel merito: e) accertare e dichiarare che nessuna responsabilità è configurabile in capo a nell'infortunio subito da Parte_1 [...] in data 26/10/2018 e conseguentemente respingere le domande tutte CP_2 proposte da nei confronti di;
f) dichiarare che CP_1 Parte_1 nulla è dovuto da a a titolo di rimborso spese Parte_1 CP_1 legali di primo grado. Con vittoria di spese, competenze, e onorari di entrambi i gradi di giudizio”;
3. si è costituito in giudizio in data 8.2.2025, proponendo CP_2 appello incidentale tardivo, con le seguenti conclusioni:
“Nel merito
Rigettare l'appello principale interposto da Parte_1 avverso la Sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio Emilia n.
57/2024, perché infondato in fatto e in diritto, non provato o come meglio ritenuto, confermando sul punto l'impugnata Sentenza.
In via di appello incidentale
In parziale riforma della Sentenza impugnata, dichiarare tenuta e condannare con sede legale in Gattatico (RE), Via Verdi n. 15 CP_1
(C.F. e P.IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia
– indirizzo PEC , in persona del legale P.IVA_1 Email_1 rappresentante pro-tempore, e/o, in subordine, secondo il rispettivo, eventuale, accertato grado di responsabilità, la Società medesima, , Parte_1
, e chiunque altro ritenuto responsabile in Parte_3 Parte_2 funzione delle risultante istruttorie, in solido tra loro, al risarcimento dei danni
3 tutti, patrimoniali e non patrimoniali, per i titoli dedotti in atti patiti e patiendi da e, conseguentemente, condannare la in CP_2 CP_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, e/o, in subordine, secondo il rispettivo, eventuale, accertato grado di responsabilità, , Parte_1
, e chiunque altro ritenuto responsabile in Parte_3 Parte_2 funzione delle risultante istruttorie, in solido tra loro, al pagamento, in favore di della complessiva somma di € 768.998,46 (di cui, segnatamente CP_2
l'importo di € 334.505,44 a titolo di danno non patrimoniale differenziale,
l'importo di € 311.863,20 a titolo di danno patrimoniale differenziale, l'importo di € 2.425,72 a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante da perdita della capacità lavorativa specifica di cameriere, l'importo di € 120.000,00 a titolo di danno patrimoniale da perdita di chance e l'importo di € 204,10 a titolo di danno patrimoniale emergente, come sopra determinati), e/o del diverso importo, maggiore o, salvo gravame, minore, meglio ritenuto giusto e dovuto, in ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dell'infortunio
(26/10/2018) al saldo effettivo.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre 15% rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge e distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
4. Parte appellante, per mezzo del proprio difensore munito di procura speciale1, ha rinunciato, con dichiarazione depositata il 30.10.2024,
“all'impugnazione, agli atti e all'azione”, essendo stato sottoscritto tra Mercati
GIcarlo e in data 23.10.2024 – 30.10.2024, atto di transazione con CP_1 il quale “si è impegnato a rinunciare all'impugnazione della Parte_1 sentenza n. 57/2024 del Tribunale di Reggio Emilia, all'azione e agli atti del presente giudizio n. 435/2024 R.G., avanti la Corte d'Appello di Bologna, Sezione
Lavoro, a spese compensate e con rinuncia alla solidarietà professionale;
- con il medesimo atto di transazione si è impegnata, ove costituita nel CP_1
4 procedimento, ad accettare la rinuncia a spese compensate e con rinuncia alla solidarietà professionale”.
La rinuncia all'impugnazione non richiede accettazione, non trattandosi di rinuncia agli atti del giudizio. Come evidenziato, infatti, da Cass., 3.12.2018, n.
31199, “la rinuncia agli atti del giudizio, ammissibile anche in appello ex artt.
359 e 306 c.p.c., va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado), la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte, determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare. La rinuncia all'impugnazione, invero, risolvendosi in una manifestazione di abdicazione (non agli atti ma) alla domanda di rimozione del provvedimento impugnato, si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado, e determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, e quindi la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame, indipendentemente dall'accettazione della controparte”.
5. Quanto all'appello incidentale, le controparti (tranne l'appellante principale) hanno chiesto dichiararsene l'inammissibilità, essendo intervenuto non soltanto tardivamente rispetto ai termini per proporre appello ma dopo la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante principale. L'indicazione è corretta, ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., avendo precisato Cass., 21.9.2022, n. 27631 che “L'impugnazione tardiva non perde effetto in caso di rinunzia all'impugnazione principale, al fine di non rendere l'impugnante principale arbitro esclusivo dell'esito del giudizio;
tale principio non trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'appello incidentale tardivo sia stato proposto dopo la rinunzia dell'appello principale, ove l'impugnazione va ritenuta inammissibile per il duplice rilievo che la rinunzia produce un effetto estintivo "ipso iure" ed immediato e che, con considerazione diametralmente opposta a quella precedente, non può divenire arbitro del giudizio chi ha proposto appello non solo intempestivamente, ma anche dopo la rinunzia all'impugnazione principale”.
6. Deve allora darsi atto, in ragione della rinuncia all'impugnazione da parte di , della cessazione della materia del contendere. Parte_1
L'appello incidentale tardivo, proposto successivamente alla rinuncia, è dunque inammissibile (o, meglio, inefficace, ai sensi dell'art. 334, comma 2,
c.p.c.).
7. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse si compensano in relazione al complessivo esito del giudizio (favorevole comunque in primo grado al lavoratore) e della rilevante complessità del caso concreto (non potendo farsi applicazione della regola di cui all'art. 306 c.p.c., ostativa alla
5 compensazione in mancanza di accordo, occorrendo infatti tener conto a tale solo fine anche della proposizione dell'impugnazione incidentale).
L'esito dell'appello incidentale tardivo inefficace non comporta il raddoppio del C.U., come indicato da Cass., 25.7.2017, n. 18348.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo: dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'impugnazione principale;
dichiara inammissibile l'appello incidentale;
compensa le spese del grado tra le parti del giudizio.
Così deciso in Bologna il 18.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Dato che emerge dal contenuto dell'atto, finalizzato alla rinuncia all'impugnazione: “Il sottoscritto, … delega a rappresentarlo, assisterlo e difenderlo nel Parte_1 giudizio d'appello n. 435/2024 R.G. - Consigliere relatore Dott. Luca Mascini, pendente avanti la Corte d'Appello di Bologna, Sezione Lavoro, dal medesimo promosso nei confronti di
[...]
, … , con facoltà di farsi Parte_4 Parte_3 Controparte_4 rappresentare, assistere e sostituire, di conciliare e ogni altra inerente, l'Avv. Giulio Cesare Bonazzi … Al predetto procuratore conferisce ogni più ampio potere di legge, comprese espressamente le facoltà di transigere la lite, rinunciare all'impugnazione, all'azione e agli atti del giudizio, nonché di rinunciare ad ogni diritto e/ o domanda e/ o azione connessa, derivante o occasionata dal rapporto intercorso con le controparti nonché di accettare le altrui rinunce, con pattuizioni che sin da ora ratifica e fa proprie … Reggio Emilia lì 16/10/ 2024”. La procura alle liti valida per l'impugnazione si limitava a conferire il potere di “rinunciare agli atti della lite, di accettare la altrui rinuncia, con pattuizioni che sin da ora ratifica e fa proprie”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 435/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 57 del 14/29.4.2024, non notificata;
avente ad oggetto: risarcimento del danno da infortunio sul lavoro, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Cesare Bonazzi Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia – appellante principale/appellato incidentale;
nei confronti di:
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Righi ed CP_1 elettivamente domiciliata nel suo studio in Reggio Emilia – appellata;
nonché di:
rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Vincetti ed CP_2 elettivamente domiciliato nel suo studio in Reggio Emilia – appellato principale/appellante incidentale nonché di:
1 , rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Ferroni e Sara Parte_2
Cazzanti ed elettivamente domiciliato nello studio del primo in Milano – appellato nonché di:
, rappresentato e difeso dagli avv. Luca Matteo Daffra, Parte_3
RI AR e GI IE NI ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Castellarano – appellato trattata all'udienza collegiale del giorno 18.9.2025, udita la relazione della causa, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. Il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del lavoro, con la sentenza impugnata ha così statuito:
“1) Accerta la responsabilità di nella causazione CP_1 dell'infortunio sul lavoro occorso a il 26/10/2018 e per CP_2
l'effetto condanna la società a pagare al ricorrente a titolo di risarcimento dei danni ( biologico differenziale e complementare) euro 238.818,00 oltre rivalutazione dal 2021 e interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto e di anno in anno rivalutata fino alla sentenza e interessi legali dalla sentenza al saldo nonché euro 204,10 per rimborso spese mediche oltre interessi.
2) Accerta la responsabilità del chiamato in causa Parte_1 nella causazione dell'infortunio sul lavoro del 26/10/2018 occorso a
[...] nella percentuale del 10% e per l'effetto condanna CP_2 [...]
a tenere indenne in tale misura, di quanto la stessa Parte_1 CP_1 pagherà al ricorrente in forza della condanna di cui al capo 1).
3) Accerta la responsabilità del chiamato in causa Parte_3 nella causazione dell'infortunio sul lavoro del 26/10/2018 occorso a
[...] nella percentuale del 10% e per l'effetto condanna CP_2 [...]
a tenere indenne in tale misura, di quanto la stessa Parte_3 CP_1 pagherà al ricorrente in forza della condanna di cui al capo 1).
4)Rigetta la domanda riconvenzionale di
contro
Parte_3
CP_1
5) Rigetta la domanda proposta da
contro
Parte_1
. Parte_2
6) Condanna a rimborsare al ricorrente, con distrazione a CP_1 favore dell'avv Claudio Vincetti, le spese di causa e liquida in euro 871,35 per
2 esborsi e euro 18.000,00 per compensi oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge. Spese della Ctu a carico della convenuta.
7) Condanna a rimborsare a euro Parte_1 CP_1
2.000.00 oltre spese generali del 15%, iva e cpa come per legge.
8) Condanna a rimborsare a euro Parte_3 CP_1
4.000,00 oltre spese generali del 15%, iva e cpa come per legge.
9) Compensa le spese di causa fra e Parte_1 Pt_2
”.
[...]
2. ha proposto appello avverso la sentenza in data Parte_1
15.7.2024, chiedendo: “… d) In caso di esistenza di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi stipulato da con CP_1 Controparte_3
o altra Compagnia di Assicurazione e qualora fosse previsto nello stesso un
[...] diritto di rivalsa della Compagnia ex art. 1916 c.c., ovvero qualora nello stesso fosse prevista la rinuncia alla surroga, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di regresso esercitata da nei confronti di CP_1 [...]
. Parte_1
Nel merito: e) accertare e dichiarare che nessuna responsabilità è configurabile in capo a nell'infortunio subito da Parte_1 [...] in data 26/10/2018 e conseguentemente respingere le domande tutte CP_2 proposte da nei confronti di;
f) dichiarare che CP_1 Parte_1 nulla è dovuto da a a titolo di rimborso spese Parte_1 CP_1 legali di primo grado. Con vittoria di spese, competenze, e onorari di entrambi i gradi di giudizio”;
3. si è costituito in giudizio in data 8.2.2025, proponendo CP_2 appello incidentale tardivo, con le seguenti conclusioni:
“Nel merito
Rigettare l'appello principale interposto da Parte_1 avverso la Sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio Emilia n.
57/2024, perché infondato in fatto e in diritto, non provato o come meglio ritenuto, confermando sul punto l'impugnata Sentenza.
In via di appello incidentale
In parziale riforma della Sentenza impugnata, dichiarare tenuta e condannare con sede legale in Gattatico (RE), Via Verdi n. 15 CP_1
(C.F. e P.IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia
– indirizzo PEC , in persona del legale P.IVA_1 Email_1 rappresentante pro-tempore, e/o, in subordine, secondo il rispettivo, eventuale, accertato grado di responsabilità, la Società medesima, , Parte_1
, e chiunque altro ritenuto responsabile in Parte_3 Parte_2 funzione delle risultante istruttorie, in solido tra loro, al risarcimento dei danni
3 tutti, patrimoniali e non patrimoniali, per i titoli dedotti in atti patiti e patiendi da e, conseguentemente, condannare la in CP_2 CP_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, e/o, in subordine, secondo il rispettivo, eventuale, accertato grado di responsabilità, , Parte_1
, e chiunque altro ritenuto responsabile in Parte_3 Parte_2 funzione delle risultante istruttorie, in solido tra loro, al pagamento, in favore di della complessiva somma di € 768.998,46 (di cui, segnatamente CP_2
l'importo di € 334.505,44 a titolo di danno non patrimoniale differenziale,
l'importo di € 311.863,20 a titolo di danno patrimoniale differenziale, l'importo di € 2.425,72 a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante da perdita della capacità lavorativa specifica di cameriere, l'importo di € 120.000,00 a titolo di danno patrimoniale da perdita di chance e l'importo di € 204,10 a titolo di danno patrimoniale emergente, come sopra determinati), e/o del diverso importo, maggiore o, salvo gravame, minore, meglio ritenuto giusto e dovuto, in ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dell'infortunio
(26/10/2018) al saldo effettivo.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre 15% rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge e distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
4. Parte appellante, per mezzo del proprio difensore munito di procura speciale1, ha rinunciato, con dichiarazione depositata il 30.10.2024,
“all'impugnazione, agli atti e all'azione”, essendo stato sottoscritto tra Mercati
GIcarlo e in data 23.10.2024 – 30.10.2024, atto di transazione con CP_1 il quale “si è impegnato a rinunciare all'impugnazione della Parte_1 sentenza n. 57/2024 del Tribunale di Reggio Emilia, all'azione e agli atti del presente giudizio n. 435/2024 R.G., avanti la Corte d'Appello di Bologna, Sezione
Lavoro, a spese compensate e con rinuncia alla solidarietà professionale;
- con il medesimo atto di transazione si è impegnata, ove costituita nel CP_1
4 procedimento, ad accettare la rinuncia a spese compensate e con rinuncia alla solidarietà professionale”.
La rinuncia all'impugnazione non richiede accettazione, non trattandosi di rinuncia agli atti del giudizio. Come evidenziato, infatti, da Cass., 3.12.2018, n.
31199, “la rinuncia agli atti del giudizio, ammissibile anche in appello ex artt.
359 e 306 c.p.c., va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado), la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte, determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare. La rinuncia all'impugnazione, invero, risolvendosi in una manifestazione di abdicazione (non agli atti ma) alla domanda di rimozione del provvedimento impugnato, si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado, e determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, e quindi la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame, indipendentemente dall'accettazione della controparte”.
5. Quanto all'appello incidentale, le controparti (tranne l'appellante principale) hanno chiesto dichiararsene l'inammissibilità, essendo intervenuto non soltanto tardivamente rispetto ai termini per proporre appello ma dopo la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante principale. L'indicazione è corretta, ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., avendo precisato Cass., 21.9.2022, n. 27631 che “L'impugnazione tardiva non perde effetto in caso di rinunzia all'impugnazione principale, al fine di non rendere l'impugnante principale arbitro esclusivo dell'esito del giudizio;
tale principio non trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'appello incidentale tardivo sia stato proposto dopo la rinunzia dell'appello principale, ove l'impugnazione va ritenuta inammissibile per il duplice rilievo che la rinunzia produce un effetto estintivo "ipso iure" ed immediato e che, con considerazione diametralmente opposta a quella precedente, non può divenire arbitro del giudizio chi ha proposto appello non solo intempestivamente, ma anche dopo la rinunzia all'impugnazione principale”.
6. Deve allora darsi atto, in ragione della rinuncia all'impugnazione da parte di , della cessazione della materia del contendere. Parte_1
L'appello incidentale tardivo, proposto successivamente alla rinuncia, è dunque inammissibile (o, meglio, inefficace, ai sensi dell'art. 334, comma 2,
c.p.c.).
7. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse si compensano in relazione al complessivo esito del giudizio (favorevole comunque in primo grado al lavoratore) e della rilevante complessità del caso concreto (non potendo farsi applicazione della regola di cui all'art. 306 c.p.c., ostativa alla
5 compensazione in mancanza di accordo, occorrendo infatti tener conto a tale solo fine anche della proposizione dell'impugnazione incidentale).
L'esito dell'appello incidentale tardivo inefficace non comporta il raddoppio del C.U., come indicato da Cass., 25.7.2017, n. 18348.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo: dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'impugnazione principale;
dichiara inammissibile l'appello incidentale;
compensa le spese del grado tra le parti del giudizio.
Così deciso in Bologna il 18.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Dato che emerge dal contenuto dell'atto, finalizzato alla rinuncia all'impugnazione: “Il sottoscritto, … delega a rappresentarlo, assisterlo e difenderlo nel Parte_1 giudizio d'appello n. 435/2024 R.G. - Consigliere relatore Dott. Luca Mascini, pendente avanti la Corte d'Appello di Bologna, Sezione Lavoro, dal medesimo promosso nei confronti di
[...]
, … , con facoltà di farsi Parte_4 Parte_3 Controparte_4 rappresentare, assistere e sostituire, di conciliare e ogni altra inerente, l'Avv. Giulio Cesare Bonazzi … Al predetto procuratore conferisce ogni più ampio potere di legge, comprese espressamente le facoltà di transigere la lite, rinunciare all'impugnazione, all'azione e agli atti del giudizio, nonché di rinunciare ad ogni diritto e/ o domanda e/ o azione connessa, derivante o occasionata dal rapporto intercorso con le controparti nonché di accettare le altrui rinunce, con pattuizioni che sin da ora ratifica e fa proprie … Reggio Emilia lì 16/10/ 2024”. La procura alle liti valida per l'impugnazione si limitava a conferire il potere di “rinunciare agli atti della lite, di accettare la altrui rinuncia, con pattuizioni che sin da ora ratifica e fa proprie”.