Decreto cautelare 11 novembre 2021
Ordinanza cautelare 6 dicembre 2021
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 25/06/2025, n. 12605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12605 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12605/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11173/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11173 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Biancamaria Celletti, Francesco Vannicelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone 9;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, Ambito Territoriale di AVELLINO, di estremi ignoti, recante l'esclusione della ricorrente dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi dalla graduatoria su posti di sostegno, in quanto possessore di titolo di specializzazione conseguito all'estero non ancora riconosciuto in Italia, noto alla parte ricorrente solo all'esito della mancata chiamata per l'assunzione di incarichi;
- del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021 nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
- del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021 nella parte in cui (art. 2, comma 1 e art. 4, comma 1) non consente l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, attualmente in corso di riconoscimento;
- della Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089, parimenti nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
- per quanto di ragione, ed in quanto lesiva, della nota prot. n. 25348 del 17 agosto 2021 del Ministero dell'Università e della ricerca avente ad oggetto “corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili” nella parte in cui ritiene genericamente non riconoscibili alcuni titoli conseguiti presso università spagnole;
- di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento di attribuzione e revoca delle supplenze su posti di sostegno;
nonché per l'accertamento
- del diritto di parte ricorrente all'attribuzione e al mantenimento degli incarichi di supplenza sul sostegno all'esito dell'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2022 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e/ dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, quali possessore di specializzazione conseguita all'estero e in corso di riconoscimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Il presente ricorso ha ad oggetto il provvedimento (e i relativi atti connessi e consequenziali) con il quale la ricorrente è stata esclusa dagli elenchi aggiuntivi delle GPS per la provincia di Avellino per l’anno scolastico 2021/2022, relativamente al “sostegno”, per non avere ottenuto il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero entro il 31 luglio 2021.
A fondamento del gravame la ricorrente ha articolato il seguente motivo di censura: “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 59, comma 4, lettera A/ del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 – Violazione dell’art. 7, comma 4, dell’ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 – Eccesso di potere difetto dei presupposti e disparità di trattamento rispetto ai candidati inseriti nel precedente anno scolastico 2020/2021 ”.
In sintesi, ha sostenuto che l’art. 59, comma 4, lettera a) del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, richiederebbe semplicemente che il titolo de quo debba essere “conseguito” entro il 31 luglio 2021, e non anche “riconosciuto”.
Sarebbe quindi sufficiente presentare al Ministero competente la domanda di riconoscimento della specializzazione sul sostegno conseguita all’estero per essere iscritti nella graduatoria in esame.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
Nelle more del giudizio, è stata autorizzata l’integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, adempimento correttamente eseguito dalla ricorrente, e, con ordinanza n. 6892/2021, è stata accolta l’istanza cautelare presentata dalla parte ricorrente sul rilievo che “ il decreto di esclusione e la circolare sulla quale lo stesso si fonda appaiono emessi in contrasto con la circolare ministeriale O.M. 60/2020 nella parte in cui non consentono l’iscrizione con riserva ai docenti che abbiano ottenuto il titolo all’estero e siano in attesa del riconoscimento in seguito a tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e della istanza di riconoscimento ”.
All’udienza di smaltimento del 24 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che si vengono ad illustrare.
Il Collegio ritiene fondate le censure relative all’erronea interpretazione del quadro normativo applicabile agli elenchi aggiuntivi, evidenziando che la questione è stata già affrontata da questo Tribunale e dal Giudice d’Appello in cause di contenuto identico alla presente, definite con esito favorevole alla tesi qui sostenuta dalla ricorrente in molteplici sentenze, che si richiamano quali precedenti conformi ai sensi degli artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), c.p.a. (cfr., ex multis , Cons. Stato, 27 dicembre 2023, n. 11244; T.A.R. Lazio, sez. IV bis, 4 giugno 2024, 11410).
In particolare:
- va condiviso il ragionamento secondo cui è applicabile (non solo alle GPS, ma anche all’iscrizione nei cd. “ elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia ed alle GI d’istituto ”) l’articolo 7, comma 4, lett. e), dell’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 2020, nella parte in cui ammette l’iscrizione con riserva dell’aspirante il cui titolo conseguito all’estero non sia stato ancora riconosciuto dal Ministero, a condizione vi sia la prova della presentazione della richiesta di riconoscimento al competente dipartimento; ne discende che la ricorrente, avendo ottenuto un titolo estero in attesa di riconoscimento, avrebbe dovuto essere inclusa, seppur con riserva, nelle graduatorie;
- va altresì condiviso il principio secondo il quale, anche a voler ritenere che la fattispecie sia regolata dal solo D.M. n. 51/2021, nella parte in cui prevede due ulteriori condizioni, non contemplate dall’O.M. 60/2020, esso andrebbe disapplicato in parte qua perché in contrasto con l’art. 59, comma 4, lett. a), del d.l. n.73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021, in base al quale possono iscriversi negli appositi elenchi aggiuntivi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021.
Ne consegue l’illegittimità dell’estromissione della ricorrente dalle graduatorie provinciali GPS, oggetto di gravame.
3. Il ricorso va pertanto accolto per quanto attiene all’esclusione dell’iscrizione con riserva della ricorrente.
4. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della serialità della controversia, ad eccezione dell’obbligo di restituzione del contributo unificato, da porsi a carico del Ministero dell’Istruzione e Merito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate, ad eccezione dell’obbligo di restituzione del contributo unificato, da porsi a carico del Ministero resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
Giuseppe Bianchi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Bianchi | Tito Aru |
IL SEGRETARIO