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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 04/02/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1238/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1238/2024 promosso da:
(C.F. ), nata il [...] in Parte_1 C.F._1
GERMANIA, e (C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2 il 22/02/1977, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. BRUNO
D'ERCOLE,
ricorrenti
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi vivranno separati dove vorranno, nel reciproco rispetto.
2) La casa familiare di proprietà esclusiva del Sig. Parte_2 sita in San Salvo (CH) alla Strada Savoia nr.57 è assegnata alla
Sig.ra con gli arredi ivi esistenti. Parte_1
Mentre la proprietà dell'autovettura BMW tg. FE 296 TR rimarrà in capo alla Sig.ra Parte_1
3) Le figlie minori , nata a [...] il [...] Persona_1 ed nata a [...] il [...], sono affidate Persona_2 ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso la madre. 4) Per quanto attiene la realizzazione dell'interesse delle minori da intendere - in primo luogo- come attuazione del principio di bigenitorialità di cui alla Legge 54 del 2006 , per garantire la conservazione, nella misura più ampia possibile del rapporto affettivo, educativo e di assunzione di responsabilità da parte dei genitori, si è concordato il (doc.15) da intendersi Parte_3 qui ritrascritto e di cui si chiede l'attuazione impegnandosi, sin
d'ora, alla puntuale osservanza di quanto in esso esposto.
5) Il Sig. concorrerà al mantenimento delle figlie Parte_2 minori corrispondendo alla moglie , entro il giorno Parte_1
5 di ogni mese, la somma mensile di € 150,00 per ciascuna figlia ( per un totale di € 300,00 ) , rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT , mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario/ postale che la Sig.ra avrà cura di aprire Parte_1 subito dopo l'estinzione del Libretto Postale di Risparmio n.4149347 che avverrà immediatamente dopo la presentazione del presente ricorso , con relativa ripartizione al 50% tra i coniugi del saldo attivo in esso esistente .
6) I ricorrenti parteciperanno, inoltre, nella misura del 50% pro capite, al pagamento di tutte le spese straordinarie necessarie per le figlie ed , secondo quanto previsto nel protocollo Per_1 Per_2
d'intesa del Tribunale di Vasto (doc.16).
7) L' assegno unico familiare relativo alle figlie ed Per_1 Per_2 verrà riscosso dalla madre Sig.ra Parte_1
8) Nessuna obbligazione alimentare sorgerà a favore dell'uno o dell'altro dei coniugi in quanto gli stessi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, avendo già regolato e definito tra essi ogni questione economica e patrimoniale, non hanno niente a pretendere reciprocamente.
9) I coniugi si concedono sin d'ora reciproco assenso all'espatrio
e per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti o documenti equipollenti, e per l'iscrizione delle figlie minori sui rispettivi passaporti.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO 1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Parte_2
, che si sono sposati a SAN SALVO il 14/09/2014, hanno chiesto
[...] la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che in data 19/12/2024 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle figlie minori e . Per_1 Per_2
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto delle minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione delle minori.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio a SAN SALVO il Pt_2
14/09/2014, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di SAN SALVO al n. 11, parte I dell'anno 2014; omologa l'accordo intervenuto tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN SALVO di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 31/01/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1238/2024 promosso da:
(C.F. ), nata il [...] in Parte_1 C.F._1
GERMANIA, e (C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2 il 22/02/1977, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. BRUNO
D'ERCOLE,
ricorrenti
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi vivranno separati dove vorranno, nel reciproco rispetto.
2) La casa familiare di proprietà esclusiva del Sig. Parte_2 sita in San Salvo (CH) alla Strada Savoia nr.57 è assegnata alla
Sig.ra con gli arredi ivi esistenti. Parte_1
Mentre la proprietà dell'autovettura BMW tg. FE 296 TR rimarrà in capo alla Sig.ra Parte_1
3) Le figlie minori , nata a [...] il [...] Persona_1 ed nata a [...] il [...], sono affidate Persona_2 ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso la madre. 4) Per quanto attiene la realizzazione dell'interesse delle minori da intendere - in primo luogo- come attuazione del principio di bigenitorialità di cui alla Legge 54 del 2006 , per garantire la conservazione, nella misura più ampia possibile del rapporto affettivo, educativo e di assunzione di responsabilità da parte dei genitori, si è concordato il (doc.15) da intendersi Parte_3 qui ritrascritto e di cui si chiede l'attuazione impegnandosi, sin
d'ora, alla puntuale osservanza di quanto in esso esposto.
5) Il Sig. concorrerà al mantenimento delle figlie Parte_2 minori corrispondendo alla moglie , entro il giorno Parte_1
5 di ogni mese, la somma mensile di € 150,00 per ciascuna figlia ( per un totale di € 300,00 ) , rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT , mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario/ postale che la Sig.ra avrà cura di aprire Parte_1 subito dopo l'estinzione del Libretto Postale di Risparmio n.4149347 che avverrà immediatamente dopo la presentazione del presente ricorso , con relativa ripartizione al 50% tra i coniugi del saldo attivo in esso esistente .
6) I ricorrenti parteciperanno, inoltre, nella misura del 50% pro capite, al pagamento di tutte le spese straordinarie necessarie per le figlie ed , secondo quanto previsto nel protocollo Per_1 Per_2
d'intesa del Tribunale di Vasto (doc.16).
7) L' assegno unico familiare relativo alle figlie ed Per_1 Per_2 verrà riscosso dalla madre Sig.ra Parte_1
8) Nessuna obbligazione alimentare sorgerà a favore dell'uno o dell'altro dei coniugi in quanto gli stessi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, avendo già regolato e definito tra essi ogni questione economica e patrimoniale, non hanno niente a pretendere reciprocamente.
9) I coniugi si concedono sin d'ora reciproco assenso all'espatrio
e per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti o documenti equipollenti, e per l'iscrizione delle figlie minori sui rispettivi passaporti.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO 1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Parte_2
, che si sono sposati a SAN SALVO il 14/09/2014, hanno chiesto
[...] la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che in data 19/12/2024 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle figlie minori e . Per_1 Per_2
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto delle minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione delle minori.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio a SAN SALVO il Pt_2
14/09/2014, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di SAN SALVO al n. 11, parte I dell'anno 2014; omologa l'accordo intervenuto tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN SALVO di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 31/01/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini