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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/05/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 594 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 594 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 26.11.2024 e promossa
[...]
con l'Avv. RENZI ALBERTO VIA G. Parte_1 C.F._1
MAZZINI N. 55 PEDASO
APPELLANTE
CONTRO
e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
con l'Avv. VITALE MASSIMILIANO VIA CAIROLI N. 45 ASCOLI C.F._3
PICENO
, con l'Avv. FABRIZIO TRAVAGLINI ASCOLI PICENO, CP_3 P.IVA_1
PIAZZA MATTEOTTI N.12
con l'Avv. RENATO COLA domicilio digitale Controparte_4
APPELLATI
pagina 1 di 5 CONTRO
Sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.278/2022 del 29/04/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha citato gli avvocati e per chiedere che il Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
compenso da questi percepito, pari a complessivi € 51.666,78, fosse dichiarato non dovuto ex art. 1460
c.c. per inadempimento e, in via subordinata, anche per perdita di chance, e, per l'effetto, chiederne la restituzione e la condanna in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non, quantificati in €
150.000,00 o in quella miglior somma risultante di giustizia da quantificare anche in via equitativa, oltre agli interessi, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
L'attore ha dedotto che i convenuti lo hanno difeso in quattro giudizi, nei quali a causa della loro negligenza e incompetenza, è rimasto soccombente e, quindi, condannato al pagamento delle spese di lite di controparte e, in un caso, anche al risarcimento per lite temeraria.
In particolare si tratta dei seguenti giudizi:
1. Tribunale di Ancona - Sentenza n. 47 depositata il 27.6.2006 Causa civile RG n. 1635/2002 -
e c/ Parte_1 Parte_2 Controparte_5
2. Tribunale di Milano – Sentenza n. 8900 depositata il 5.8.2005 - Causa RG n. 39673/2002 - Parte_1
e c/ .
[...] Parte_2 Controparte_6
3. Tribunale di Ascoli Piceno – Sentenza n. 588 depositata il 12.9.2006 – Causa RG n. 919/2003 -
e c/ Itemar spa. Parte_1 Parte_2
4. Giudice di Pace di Ascoli Piceno – Sentenza n. 463 depositata il 10.9.2004 – Causa RG n. 224/2003
- c/ Parte_1 Parte_3 Parte_4
I professionisti convenuti si sono costituiti rigettando ogni addebito, preliminarmente eccependo la prescrizione del diritto relativamente al processo sopra indicato al n. 3 e comunque chiamando in garanzia le compagnie assicurative e che si sono costituite contestando la CP_3 Controparte_7
domanda del e rigettando la richiesta di copertura. Parte_1
Il Tribunale ha così deciso:
a) rigetta le domande dell'attore;
b) condanna l'attore a rifondere le spese di lite a parte convenuta e ai terzi chiamati in causa che liquida, per ciascuna parte, in € 3.700,00 per compenso, oltre spese gen. 15% e cap e iva di legge.
Ha interposto appello il si sono costituiti gli appellati resistendo. Parte_1
E' opportuno preliminarmente riportare le conclusioni rassegnate in appello dall'appellante:
pagina 2 di 5 “accertare e dichiarare l'inadempimento e/o l'inesatto adempimento colpevole degli Avvocati
e in proprio nonché nella loro qualità di componenti dello Controparte_2 Controparte_1
Studio Legale Associato nello svolgimento dei mandati loro conferiti dal sig. Controparte_8
per le causali tutte indicate nell'atto di citazione e per l'effetto dichiarare non Parte_1
dovuto ex art. 1460 c.c. il compenso dai medesimi percepito e sempre per l'effetto condannare i convenuti in proprio e nella loro qualità, in solido tra loro, a restituire tutte le somme percepite per compensi oltre agli interessi dal pagamento al saldo che si vengono a rideterminare nel minor importo di € 26.540,76= oltre iva e cap come per legge di cui € 2.073,33= oltre iva e cap come per legge per il giudizio promosso nei confronti di dinanzi al GDP di Ascoli Piceno avente RG n. 224/03, € Parte_3
19.435,26= oltre iva e cap come per legge quale compenso per il giudizio promosso dinanzi al
Tribunale di Ancona contro la avente RG n. 1635/02 ed € 5.032,50= oltre Controparte_5
iva e cap come per legge, per il giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno contro la avente RG n. 1179/02, e/o comunque anche nel maggiore e/o minor importo Controparte_5
che sarà ritenuto di giustizia e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale di Ascoli Piceno per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
- in via subordinata, in ogni caso in punto di condanna dell'attore alla refusione delle spese e competenze di lite dei terzi chiamati in causa, riformare la detta sentenza, ponendo le spese a carico dei convenuti che li hanno evocati ingiustificatamente in giudizio per le tutte motivazioni esposte in narrativa.
- in via subordinata, nel mancato accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate, compensare integralmente le spese e competenze di entrambi i grado di giudizio”.
Si chiede sin da ora ammettersi con il presente atto e formalmente il giuramento decisorio degli Avv.
e ai quali DEFERISCE il detto giuramento sui seguenti capi: Controparte_1 Controparte_2
1) “giuriamo e giurando affermiamo o neghiamo di aver percepito l'importo di € 2.073,33= oltre iva e cap come per legge quale compenso per la vostra attività professionale nel giudizio promosso dinanzi al GdP di Ascoli Piceno contro avente RG n. 224/03? "; Controparte_9
2) “giuriamo e giurando affermiamo o neghiamo di aver percepito l'importo di € 19.435,26= oltre iva e cap come per legge quale compenso per la vostra attività professionale nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Ancona contro la avente RG n. 1635/02?”; Controparte_5
pagina 3 di 5 3) “giuriamo e giurando affermiamo o neghiamo di aver percepito l'importo di € 5.032,50= oltre iva e cap come per legge, quale compenso per la vostra attività professionale nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno contro la avente RG n. 1179/02?” Controparte_5
Dunque non è stata riprodotta la domanda volta ad ottenere anche il risarcimento del danno: conseguentemente deve ritenersi cosa giudicata il rigetto da parte del primo giudice su tale domanda.
Il gravame si fonda su di un unico motivo, nominato “Errata valutazione delle prove” e mira ad ottenere la ripetizione di quanto percepito dagli avvocati.
Il motivo non ha pregio.
Va preliminarmente osservato che è documentalmente provato, oltreché pacifico, che i due avvocati hanno percepito la somma chiesta in restituzione, all'esito di procedura esecutiva nella quale erano intervenuti.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità: “in tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo, per la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato, è, tuttavia, caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interesse delle parti ed incompatibile con qualsiasi sua revocabilità, in presenza di un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo. Ne consegue che il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata (Cass. 20994/2018; conf.
Cass. 4263/2019; Cass. 23182/2014; Cass. Civ., sez.III, 22.06.2020 n.12127).”
Dunque il non può ottenere alcuna restituzione in quanto la azione si è consumata con Parte_1
l'assegnazione delle somme in sede di esecuzione forzata.
Pertanto l'appello non può essere accolto.
Quanto alle spese dei chiamati in causa, che l'appellante vorrebbe fossero poste a carico dei chiamanti, non v'è motivo di discostarsi dal costante e pacifico orientamento della Suprema Corte, per cui il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (Cass. n.
6144/2024).
pagina 4 di 5 Nella fattispecie, in primo grado il ha agito anche per risarcimento danni, onde i convenuti Parte_1
avevano il diritto di chiamare le compagnie assicuratrici in garanzia, quindi anche su tale punto la sentenza va confermata.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Le spese di soccombenza dovranno essere dal rimborsate solo ai due professionisti, contro i Parte_1
quali è stata coltivata la domanda di ripetizione, mentre dovranno essere interamente compensate con ed Unipol, essendo chiaro dal testo dell'atto di appello, che, non essendo stato impugnato il CP_4
rigetto della richiesta di risarcimento, la notifica del gravame alle compagnie ha avuto nei confronti delle due assicurazioni la natura di mera litis denuntiatio, dalla decisione della quale non avrebbero potuto soffrire alcun effetto.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
e provvede: CP_3 Controparte_10
rigetta l'appello, condanna l'appellante alle spese del grado verso e Controparte_1
considerati unica parte, che liquida in euro 9.911,00, oltre 15% sg cassa Controparte_2
ed iva di legge;
compensa integralmente le spese verso e CP_3 Controparte_4
Accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 22 aprile 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 594 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 26.11.2024 e promossa
[...]
con l'Avv. RENZI ALBERTO VIA G. Parte_1 C.F._1
MAZZINI N. 55 PEDASO
APPELLANTE
CONTRO
e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
con l'Avv. VITALE MASSIMILIANO VIA CAIROLI N. 45 ASCOLI C.F._3
PICENO
, con l'Avv. FABRIZIO TRAVAGLINI ASCOLI PICENO, CP_3 P.IVA_1
PIAZZA MATTEOTTI N.12
con l'Avv. RENATO COLA domicilio digitale Controparte_4
APPELLATI
pagina 1 di 5 CONTRO
Sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.278/2022 del 29/04/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha citato gli avvocati e per chiedere che il Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
compenso da questi percepito, pari a complessivi € 51.666,78, fosse dichiarato non dovuto ex art. 1460
c.c. per inadempimento e, in via subordinata, anche per perdita di chance, e, per l'effetto, chiederne la restituzione e la condanna in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non, quantificati in €
150.000,00 o in quella miglior somma risultante di giustizia da quantificare anche in via equitativa, oltre agli interessi, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
L'attore ha dedotto che i convenuti lo hanno difeso in quattro giudizi, nei quali a causa della loro negligenza e incompetenza, è rimasto soccombente e, quindi, condannato al pagamento delle spese di lite di controparte e, in un caso, anche al risarcimento per lite temeraria.
In particolare si tratta dei seguenti giudizi:
1. Tribunale di Ancona - Sentenza n. 47 depositata il 27.6.2006 Causa civile RG n. 1635/2002 -
e c/ Parte_1 Parte_2 Controparte_5
2. Tribunale di Milano – Sentenza n. 8900 depositata il 5.8.2005 - Causa RG n. 39673/2002 - Parte_1
e c/ .
[...] Parte_2 Controparte_6
3. Tribunale di Ascoli Piceno – Sentenza n. 588 depositata il 12.9.2006 – Causa RG n. 919/2003 -
e c/ Itemar spa. Parte_1 Parte_2
4. Giudice di Pace di Ascoli Piceno – Sentenza n. 463 depositata il 10.9.2004 – Causa RG n. 224/2003
- c/ Parte_1 Parte_3 Parte_4
I professionisti convenuti si sono costituiti rigettando ogni addebito, preliminarmente eccependo la prescrizione del diritto relativamente al processo sopra indicato al n. 3 e comunque chiamando in garanzia le compagnie assicurative e che si sono costituite contestando la CP_3 Controparte_7
domanda del e rigettando la richiesta di copertura. Parte_1
Il Tribunale ha così deciso:
a) rigetta le domande dell'attore;
b) condanna l'attore a rifondere le spese di lite a parte convenuta e ai terzi chiamati in causa che liquida, per ciascuna parte, in € 3.700,00 per compenso, oltre spese gen. 15% e cap e iva di legge.
Ha interposto appello il si sono costituiti gli appellati resistendo. Parte_1
E' opportuno preliminarmente riportare le conclusioni rassegnate in appello dall'appellante:
pagina 2 di 5 “accertare e dichiarare l'inadempimento e/o l'inesatto adempimento colpevole degli Avvocati
e in proprio nonché nella loro qualità di componenti dello Controparte_2 Controparte_1
Studio Legale Associato nello svolgimento dei mandati loro conferiti dal sig. Controparte_8
per le causali tutte indicate nell'atto di citazione e per l'effetto dichiarare non Parte_1
dovuto ex art. 1460 c.c. il compenso dai medesimi percepito e sempre per l'effetto condannare i convenuti in proprio e nella loro qualità, in solido tra loro, a restituire tutte le somme percepite per compensi oltre agli interessi dal pagamento al saldo che si vengono a rideterminare nel minor importo di € 26.540,76= oltre iva e cap come per legge di cui € 2.073,33= oltre iva e cap come per legge per il giudizio promosso nei confronti di dinanzi al GDP di Ascoli Piceno avente RG n. 224/03, € Parte_3
19.435,26= oltre iva e cap come per legge quale compenso per il giudizio promosso dinanzi al
Tribunale di Ancona contro la avente RG n. 1635/02 ed € 5.032,50= oltre Controparte_5
iva e cap come per legge, per il giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno contro la avente RG n. 1179/02, e/o comunque anche nel maggiore e/o minor importo Controparte_5
che sarà ritenuto di giustizia e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale di Ascoli Piceno per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
- in via subordinata, in ogni caso in punto di condanna dell'attore alla refusione delle spese e competenze di lite dei terzi chiamati in causa, riformare la detta sentenza, ponendo le spese a carico dei convenuti che li hanno evocati ingiustificatamente in giudizio per le tutte motivazioni esposte in narrativa.
- in via subordinata, nel mancato accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate, compensare integralmente le spese e competenze di entrambi i grado di giudizio”.
Si chiede sin da ora ammettersi con il presente atto e formalmente il giuramento decisorio degli Avv.
e ai quali DEFERISCE il detto giuramento sui seguenti capi: Controparte_1 Controparte_2
1) “giuriamo e giurando affermiamo o neghiamo di aver percepito l'importo di € 2.073,33= oltre iva e cap come per legge quale compenso per la vostra attività professionale nel giudizio promosso dinanzi al GdP di Ascoli Piceno contro avente RG n. 224/03? "; Controparte_9
2) “giuriamo e giurando affermiamo o neghiamo di aver percepito l'importo di € 19.435,26= oltre iva e cap come per legge quale compenso per la vostra attività professionale nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Ancona contro la avente RG n. 1635/02?”; Controparte_5
pagina 3 di 5 3) “giuriamo e giurando affermiamo o neghiamo di aver percepito l'importo di € 5.032,50= oltre iva e cap come per legge, quale compenso per la vostra attività professionale nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno contro la avente RG n. 1179/02?” Controparte_5
Dunque non è stata riprodotta la domanda volta ad ottenere anche il risarcimento del danno: conseguentemente deve ritenersi cosa giudicata il rigetto da parte del primo giudice su tale domanda.
Il gravame si fonda su di un unico motivo, nominato “Errata valutazione delle prove” e mira ad ottenere la ripetizione di quanto percepito dagli avvocati.
Il motivo non ha pregio.
Va preliminarmente osservato che è documentalmente provato, oltreché pacifico, che i due avvocati hanno percepito la somma chiesta in restituzione, all'esito di procedura esecutiva nella quale erano intervenuti.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità: “in tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo, per la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato, è, tuttavia, caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interesse delle parti ed incompatibile con qualsiasi sua revocabilità, in presenza di un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo. Ne consegue che il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata (Cass. 20994/2018; conf.
Cass. 4263/2019; Cass. 23182/2014; Cass. Civ., sez.III, 22.06.2020 n.12127).”
Dunque il non può ottenere alcuna restituzione in quanto la azione si è consumata con Parte_1
l'assegnazione delle somme in sede di esecuzione forzata.
Pertanto l'appello non può essere accolto.
Quanto alle spese dei chiamati in causa, che l'appellante vorrebbe fossero poste a carico dei chiamanti, non v'è motivo di discostarsi dal costante e pacifico orientamento della Suprema Corte, per cui il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (Cass. n.
6144/2024).
pagina 4 di 5 Nella fattispecie, in primo grado il ha agito anche per risarcimento danni, onde i convenuti Parte_1
avevano il diritto di chiamare le compagnie assicuratrici in garanzia, quindi anche su tale punto la sentenza va confermata.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Le spese di soccombenza dovranno essere dal rimborsate solo ai due professionisti, contro i Parte_1
quali è stata coltivata la domanda di ripetizione, mentre dovranno essere interamente compensate con ed Unipol, essendo chiaro dal testo dell'atto di appello, che, non essendo stato impugnato il CP_4
rigetto della richiesta di risarcimento, la notifica del gravame alle compagnie ha avuto nei confronti delle due assicurazioni la natura di mera litis denuntiatio, dalla decisione della quale non avrebbero potuto soffrire alcun effetto.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
e provvede: CP_3 Controparte_10
rigetta l'appello, condanna l'appellante alle spese del grado verso e Controparte_1
considerati unica parte, che liquida in euro 9.911,00, oltre 15% sg cassa Controparte_2
ed iva di legge;
compensa integralmente le spese verso e CP_3 Controparte_4
Accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 22 aprile 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 5 di 5