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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 14/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 669/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 669/2023 promossa da:
(c.f. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. MICELI ANDREA ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. RENDA MICHELE FRANCESCO
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni: come all'udienza del 20.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.03.2023, Parte_1
rappresentava di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente in data 7.11.2020, trascritto nei registri dello stato civile del CP_1
Comune di Paceco, al n. 11, Parte II, Serie C, anno 2020.
Deduceva, altresì, che dalla loro unione non era nata prole.
Avanzava domanda di separazione nei confronti del coniuge, rappresentando che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa dei comportamenti di sopraffazione e violenza del sig. tali da CP_1
rendere intollerabile la convivenza.
Dava conto della sperequazione reddituale tra le parti rappresentando di percepire il reddito di cittadinanza in quanto disoccupata, a differenza del marito, il quale svolge attività di venditore ambulante con regolare partita
I.V.A.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
“- autorizzare i coniugi a vivere separati;
- dichiarare che il sig. ha violato i doveri coniugali CP_1
con addebito a di lui carico;
- obbligare il sig. a versare a titolo di mantenimento, CP_1
a mani dell'odierna ricorrente la somma di € 250,00 entro i primi cinque giorni del mese.”
Si costituiva, in data 14.06.2023, il resistente il CP_1
quale, pur aderendo alla domanda di separazione, contestava quanto esposto dalla Sig.ra riconducendo piuttosto ad una ossessiva ed immotivata Pt_1
gelosia della moglie, la causa della crisi coniugale.
Con comparsa di costituzione e risposta si associava alla domanda di separazione giudiziale.
Chiedeva, altresì, di non disporre nulla in ordine al mantenimento della ricorrente e, in subordine, di essere gravato dall'obbligo di versarle un importo mensile non superiore ad € 100,00 a titolo di mantenimento.
***** All'udienza di prima comparizione dei coniugi del 14.06.2023, rivelatosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Giudice istruttore si riservava di provvedere e, con successiva ordinanza del 19.06.2023, emetteva i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“- Pone a carico di l'obbligo di versare a CP_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 200,00, a titolo di Parte_1 mantenimento, rivalutabile secondo gli indici IST FOI annualmente.”
*****
Pertanto, in data 22.03.2024 il Tribunale di Trapani pronunciava sentenza non definiva di separazione personale dei coniugi Parte_1
e uniti in matrimonio concordatario in data
[...] CP_1
7.11.2020, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Paceco, al n. 11, Parte II, Serie C, anno 2020.
Riteneva, altresì, che la causa andava rimessa sul ruolo, dovendo ancora essere istruite le domande concernenti le ulteriori pretese di carattere sia personale che economico.
La causa veniva istruita a mezzo di indagini tributarie e la ricorrente effettuava colloqui spontanei con la UOS PSG.
La causa veniva avviata a decisione.
*****
Quanto agli obblighi di natura economica, come già argomentato nella ordinanza del 19.06.2023 che si richiama, valutata la posizione economico – patrimoniale delle parti come descritta dagli approfondimenti tributari, considerato il dovere di solidarietà gravante in esito alla pronuncia non definitiva di separazione e la pacifica disparità reddituale (avendo il medesimo ricorrente dichiarato di percepire dalle 800 ai 1300 euro mensili), questo Tribunale ritiene di dover confermare l'imposizione a carico del sig. di un assegno della misura di € 200,00 rivalutabili, in favore CP_1
della sig.ra , in atto già versato. Parte_1
Il tenore delle statuizioni depone per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e/o difesa disattesa e/o assorbita, vista la sentenza di separazione:
- pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere CP_1
a un assegno mensile per il suo Parte_1
mantenimento della misura di € 200,00 rivalutabili, da corrispondere entro il cinque di ogni mese ovvero consentendo anche la modalità di rateazione prevista dai provvedimenti provvisori emanati;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, 13 gennaio 2025
Il Giudice
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 669/2023 promossa da:
(c.f. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. MICELI ANDREA ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. RENDA MICHELE FRANCESCO
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni: come all'udienza del 20.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.03.2023, Parte_1
rappresentava di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente in data 7.11.2020, trascritto nei registri dello stato civile del CP_1
Comune di Paceco, al n. 11, Parte II, Serie C, anno 2020.
Deduceva, altresì, che dalla loro unione non era nata prole.
Avanzava domanda di separazione nei confronti del coniuge, rappresentando che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa dei comportamenti di sopraffazione e violenza del sig. tali da CP_1
rendere intollerabile la convivenza.
Dava conto della sperequazione reddituale tra le parti rappresentando di percepire il reddito di cittadinanza in quanto disoccupata, a differenza del marito, il quale svolge attività di venditore ambulante con regolare partita
I.V.A.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
“- autorizzare i coniugi a vivere separati;
- dichiarare che il sig. ha violato i doveri coniugali CP_1
con addebito a di lui carico;
- obbligare il sig. a versare a titolo di mantenimento, CP_1
a mani dell'odierna ricorrente la somma di € 250,00 entro i primi cinque giorni del mese.”
Si costituiva, in data 14.06.2023, il resistente il CP_1
quale, pur aderendo alla domanda di separazione, contestava quanto esposto dalla Sig.ra riconducendo piuttosto ad una ossessiva ed immotivata Pt_1
gelosia della moglie, la causa della crisi coniugale.
Con comparsa di costituzione e risposta si associava alla domanda di separazione giudiziale.
Chiedeva, altresì, di non disporre nulla in ordine al mantenimento della ricorrente e, in subordine, di essere gravato dall'obbligo di versarle un importo mensile non superiore ad € 100,00 a titolo di mantenimento.
***** All'udienza di prima comparizione dei coniugi del 14.06.2023, rivelatosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Giudice istruttore si riservava di provvedere e, con successiva ordinanza del 19.06.2023, emetteva i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“- Pone a carico di l'obbligo di versare a CP_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 200,00, a titolo di Parte_1 mantenimento, rivalutabile secondo gli indici IST FOI annualmente.”
*****
Pertanto, in data 22.03.2024 il Tribunale di Trapani pronunciava sentenza non definiva di separazione personale dei coniugi Parte_1
e uniti in matrimonio concordatario in data
[...] CP_1
7.11.2020, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Paceco, al n. 11, Parte II, Serie C, anno 2020.
Riteneva, altresì, che la causa andava rimessa sul ruolo, dovendo ancora essere istruite le domande concernenti le ulteriori pretese di carattere sia personale che economico.
La causa veniva istruita a mezzo di indagini tributarie e la ricorrente effettuava colloqui spontanei con la UOS PSG.
La causa veniva avviata a decisione.
*****
Quanto agli obblighi di natura economica, come già argomentato nella ordinanza del 19.06.2023 che si richiama, valutata la posizione economico – patrimoniale delle parti come descritta dagli approfondimenti tributari, considerato il dovere di solidarietà gravante in esito alla pronuncia non definitiva di separazione e la pacifica disparità reddituale (avendo il medesimo ricorrente dichiarato di percepire dalle 800 ai 1300 euro mensili), questo Tribunale ritiene di dover confermare l'imposizione a carico del sig. di un assegno della misura di € 200,00 rivalutabili, in favore CP_1
della sig.ra , in atto già versato. Parte_1
Il tenore delle statuizioni depone per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e/o difesa disattesa e/o assorbita, vista la sentenza di separazione:
- pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere CP_1
a un assegno mensile per il suo Parte_1
mantenimento della misura di € 200,00 rivalutabili, da corrispondere entro il cinque di ogni mese ovvero consentendo anche la modalità di rateazione prevista dai provvedimenti provvisori emanati;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, 13 gennaio 2025
Il Giudice
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo