Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 17/06/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
Sezione civile
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Daniela Lagani, all'odierna udienza, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 25/2024 RG vertente
TRA C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Egidio Leone Parte_1 C.F._1
Artibani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Motta Santa Lucia (CZ), corso Umberto I, n. 96, giusta procura in calce all'atto di citazione
Parte opponente
E (P. Iva RU RU LI , C.f. ) e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 procuratore, (P. Iva RU RU LI , c.f. ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N ed elettivamente domiciliata in La Spezia, Via Paolo Emilio Taviani n. 170, giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
Parte opposta
Oggetto: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 423/2021 emesso da questo Tribunale in data
11.09.2021 Conclusioni: come da separato verbale
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo indicato in oggetto con il Parte_1 quale il Tribunale di Lamezia Terme, su ricorso dell'odierna parte opposta, nella sua qualità di cessionaria del credito, ha ingiunto al medesimo il pagamento della somma di euro 58.122,00 oltre interessi e spese della procedura monitoria, in forza dei contratti di finanziamento n. 800000015196 e n. 890000614489, sottoscritti con EUROFIDITALIA S.p.a. e oggetto di cessione Controparte_3 pro soluto in favore di e successivamente di Controparte_4 Controparte_1 A fondamento dell'opposizione, l'opponente ha eccepito il difetto di titolarità del credito, per difetto di idonea prova delle cessioni del credito e la nullità di diverse clausole contrattuali, meglio indicate nell'atto di citazione, ritenute vessatorie. Ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
2. Si è costituita la convenuta la quale ha preliminarmente eccepito la nullità Controparte_5 dell'atto di citazione e nel merito ha variamente argomentando per l'infondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
3. Disposta la rinnovazione della citazione e assegnato alle parti termine per l'espletamento del procedimento di mediazione, con le note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., depositate per la precedente udienza del 8.04.2025, parte opposta ha dato atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio. Disposta la discussione orale della causa, ex art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza, le parti hanno insistito nella declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite, dando atto del deposito della dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'opponente e contestuale accettazione della convenuta.
4. Deve essere dichiarata l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c..
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8219; Tribunale di Parma, 17 gennaio 2000). Al riguardo, si è infatti evidenziato che nelle controversie, quali quella in esame, davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.. Invero, l'art. 178, 2° comma, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”. Nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una sentenza, al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello. Tanto anche alla luce dell'orientamento della Corte di Cassazione, secondo la quale il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del Tribunale, ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. civile , sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023; Cass. civile , sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041; Cass. civile , sez. I, 28 aprile
2004, n. 8092; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733; Cass. civile , sez. I, 22 ottobre 2002, n.
14889). 5. Quanto alle spese processuali, l'art. 306, ultimo comma, c.p.c., prevede che “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”. Nel caso di specie, entrambe le parti hanno chiesto la compensazione delle spese di lite, con conseguente statuizione in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, nel contraddittorio delle parti:
1) dichiara l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 306 c.p.c. .
2) compensa integralmente le spese di giudizio
Lamezia Terme, 17 giugno 2025 Il Giudice
dott.ssa Daniela Lagani
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